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Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. nella seduta del 17 febbraio 2011 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Con reclamo del 28.04.2010, il ricorrente - titolare di un mutuo ipotecario stipulato con l odierna resistente in data 10.10.2005 - esponeva: - di aver presentato all agenzia di Turate della banca resistente, in data 2.3.2010, per il tramite della moglie, una richiesta di sospensione del [citato] mutuo ipotecario, in conformità a quanto previsto dall accordo del 3 agosto 2009 siglato tra ABI, Ministero dell Economia e delle Finanze e associazioni di categoria (Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio - di seguito, Avviso Comune), allegando tutta la documentazione all uopo richiesta; - che, in tale occasione, la moglie ha ricevuto la rassicurazione che, salvo diversa comunicazione trasmessa entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, questa doveva intendersi tacitamente accolta; - che, in data 23.04.2010, il Vice Direttore della citata Filiale ha comunicato alla moglie, telefonicamente, che la domanda di sospensione non era stata accolta perché il mutuo de quo era stato cartolarizzato, invitandola a provvedere alla regolarizzazione delle rate scadute il 10.3.2010 e il 10.4.2010, rimaste impagate; - che, in data 26.4.2010, nell ambito di un incontro tenutosi presso la predetta agenzia, è stata formulata dalla banca una diversa proposta ritenuta non conveniente e non praticabile. Pag. 2/6

Conseguentemente, nello stigmatizzare il comportamento della banca, sia per la modalità di comunicazione dell esito della sua richiesta (avvenuta mediante telefono) sia per i tempi di risposta, chiedeva un intervento al fine di risolvere la controversia visto che sia la legge emanata dal governo sia l accordo [ ] con ABI prevedono che anche i mutui cosiddetti cartolarizzati siano oggetto di sospensione e che qualsiasi azione svolta dalle banche non debba arrecare danni ulteriori per le piccole e medie imprese. La Banca, nel fornire riscontro con lettera del 7.6.2010, premessa la propria adesione all Avviso Comune, osservava: - che resta ferma la possibilità per la banca di offrire alla clientela ulteriori e diverse operazioni finalizzate a favorire la continuità dell afflusso del credito al sistema produttivo nella logica della più ampia libertà di concorrenza nel mercato, come ad esempio nel caso di richieste su mutui cartolarizzati, purchè non comportino oneri finanziari aggiuntivi all utenza rispetto al caso in cui la banca [realizzi] l operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario; - che, in virtù del citato Avviso Comune, la Filiale di Turate, aveva proposto la sospensione del pagamento delle rate mediante uno scoperto di conto corrente esente da commissioni sugli affidamenti di importo pari al montante delle quote capitale delle rate da sospendere, collegato ad un conto corrente ordinario sempre esente da spese (ad esclusione dell imposta di bollo) ; - che, ove il ricorrente avesse aderito a tale proposta, avrebbe pagato solamente la quota interessi delle rate in scadenza mentre le quote capitale sarebbero state accantonate nel conto corrente collegato allo scoperto di c/c ed il totale, a fine periodo di sospensione, trasformato in finanziamento chirografario, con inizio ammortamento alla scadenza del mutuo originario, con durata pari al periodo di sospensione e regolato allo stesso tasso o addirittura migliorativo. Ciò premesso, ritenendo che la proposta formulata al ricorrente rispondesse alle logiche perseguite dall Avviso Comune, non accoglieva il reclamo. Il ricorrente, con lettera del 21.6.2010, in risposta a quanto osservato dalla banca, evidenziava: - che la soluzione proposta è molto sommaria e poco chiara, oltre che non documentata; - che la proposta formulata dalla Filiale era decisamente diversa [ ] nei termini e nelle modalità da quella enunciata nella lettera di risposta al reclamo; - che detta proposta era onerosa in quanto comportava il pagamento dell imposta di bollo. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo di provvedere puntualmente al pagamento delle rate dovute e sospese visto che ad oggi mi avete arrecato ulteriori danni addebitandomi interessi di mora per mancato pagamento quando era in corso una richiesta di sospensione a cui nessuno ha provveduto a rispondere per iscritto Il ricorrente, riepilogati brevemente i fatti esposti nel reclamo, precisa che la banca, pendente la richiesta di sospensione, ha ritardato i pagamenti delle rate addebitando interessi di mora e segnalato immediatamente la posizione di ritardatario nei pagamenti ai sistemi di informazioni creditizie, e ribadisce le doglianze in precedenza formulate. Conclude chiedendo all ABF: Pag. 3/6

- un intervento diretto alla salvaguardia del mio diritto di usufruire della sospensione di un mutuo ipotecario sottoscritto in data 10.10.2005 che ora alla banca risulta cartolarizzato ; - un intervento a mia tutela per recupero interessi di mora, ripianamento mia posizione nei sistemi informatici ed eventuale chiusura del rapporto di c/c in essere per evitare ulteriori spese di qualsiasi genere. Le Controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica il 4.10.2010. In ordine al mancato accoglimento della richiesta di sospensione delle rate del mutuo, la banca ribadisce quanto già osservato nella risposta al reclamo. Per quanto concerne la segnalazione del ricorrente nei Sistemi di Informazioni Creditizie, l intermediario fa presente che dette segnalazioni sono state effettuate a seguito del mancato pagamento alla scadenza delle rate dal 10/3/2010 al 10/7/2010, in quanto il conto corrente sul quale è stato canalizzato l addebito automatico non presentava adeguata capienza. La banca soggiunge che le rate sono state successivamente regolarizzate, non appena è stata ricostituita sul conto la necessaria provvista. In proposito, la banca precisa che il c/c è affidato per 10.000 nella forma dello scoperto e fornisce il dettaglio dei ritardi nel pagamento, che si riporta di seguito: - al 10/3 saldo debitore di 9.389,33 rata di 2.582,88 addebitata l 11/5/2010; - al 10/4 saldo debitore di 8.850,69 rata di 2.584,06 addebitata il 15/6/2010; - al 10/5 saldo debitore di 9.539,79 rata di 2.583,03 addebitata il 16/7/2010; - al 10/6 saldo debitore di 11.376,56 rata di 2.574,71 addebitata il 16/7/2010; - al 10/7 saldo debitore di 8.478,43 rata di 2.573,25 addebitata il 5/8/2010. Con riferimento alla chiusura del conto corrente, la banca manifesta la disponibilità ad incontrare il cliente, e, nel caso, a predisporre la documentazione necessaria per la chiusura del rapporto in questione. Alla luce di quanto osservato, l intermediario sostiene che nessuna censura può essere mossa al proprio operato e chiede di rigettare il ricorso. Il ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni alle controdeduzioni della banca. Il ricorrente ribadisce il carattere oneroso della soluzione alternativa proposta nella risposta al reclamo e nelle controdeduzioni, e osserva che non esiste nessun documento che attesti una qualsiasi proposta sottoposta[mi] dalla [ ] filiale di Turate e che l unica risposta [ ] non è stata volutamente formulata per iscritto nonostante le [ ] ripetute richieste avanzate ai responsabili di Filiale. DIRITTO Nel caso in esame si pone preliminarmente un problema di corrispondenza tra il reclamo ed il ricorso con riferimento alla domanda del ricorrente di ripianamento [della] posizione nei sistemi informatici, che non è stata avanzata in sede di reclamo. Ciò in quanto la segnalazione è successiva al reclamo e conseguente al ritardato pagamento delle rate scadute da marzo a luglio 2010. Al riguardo si deve ricordare come questo Collegio si è pronunciato nel senso per cui l oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, con l eccezione però di estensioni relative allo stesso evento Pag. 4/6

dedotto in reclamo e del cui ulteriore verificarsi il ricorrente abbia appreso successivamente. Ciò è accaduto nel caso di specie e per conseguenza si deve ritenere che l estensione della domanda formulata nel ricorso non infici il principio della corrispondenza. Quanto al merito giova puntualizzare in fatto che, da quanto emerge dai documenti prodotti: a) la richiesta di sospensione di pagamento della quota capitale delle rate del mutuo è stata presentata il 2.3.2010; circostanza non contestata dalla banca; b) in data 23.4.2010 (oltre il termine di 30 giorni) è stato comunicato al ricorrente, a mezzo telefono, il mancato accoglimento della richiesta, motivandolo con l avvenuta cartolarizzazione del mutuo; circostanza non contestata dalla banca; c) in occasione di un incontro tenutosi il 26.4.2010, presso la filiale di Turate, la banca ha proposto una soluzione alternativa alla sospensione secondo le modalità previste dall Avviso Comune, di cui non viene tuttavia fornita prova; d) nella lettera, datata 7.6.2010, di risposta al reclamo del ricorrente, la banca precisa i contenuti della proposta alternativa formulata al ricorrente; si può quindi ritenere che, in tale data, la banca abbia fornito una soluzione alternativa, dalla stessa reputata rispondente alle logiche dell Avviso Comune. Giova altresì puntualizzare che secondo quanto previsto dalla disciplina dell Avviso Comune come emerge dalla lettera circolare del 23.10.2009 cui la banca dice di attenersi, dall iniziativa non devono ritenersi esclusi, in via di principio, i mutui cartolarizzati. E tuttavia ammesso che la banca offra al cliente una soluzione alternativa purché la stessa non comporti oneri finanziari aggiuntivi per il cliente rispetto al caso in cui avesse realizzato l operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario. Nel caso di specie la soluzione alternativa non risulta provata in relazione al momento in cui essa è stata proposta, ma ad un momento successivo corrispondente alla fase di reclamo. Ciò basterebbe a concludere che la disciplina dell Avviso Comune non è stata integralmente rispettata. A ciò si deve aggiungere che, oltre al pagamento dell imposta di bollo per l apertura di un c/c, la tardiva proposta della banca prevedeva che: le quote capitale sarebbero state accantonate nel conto corrente collegato allo scoperto di c/c ed il totale, a fine periodo di sospensione, trasformato in finanziamento chirografario, con inizio ammortamento alla scadenza del mutuo originario. In tale contesto non è chiaro quale sia il calcolo degli interessi sullo scoperto e sul successivo finanziamento. Ne consegue che in luogo di una soluzione lineare quale quella prevista dalla disciplina dell Avviso Comune, è stata proposta una soluzione non lineare e di difficile decifrazione. In tali circostanze non si può formulare una valutazione di equivalenza. Ciò posto, si deve tuttavia osservare che il cliente non ha negoziato in buona fede la soluzione alternativa limitandosi a rifiutarla ed esigendo la pura e semplice sospensione del pagamento delle rate, anzi, facendosi al riguardo giustizia da sé sospendendo i pagamenti dovuti. Si deve quindi ricordare che, come già deciso dall ABF, l istanza di sospensione dei debiti non comporta, invero, alcun automatismo. Atteso che occorre tenere nettamente distinte la fase della valutazione di ammissibilità dell impresa all iniziativa da quella successiva di valutazione di merito nell accoglimento della domanda, si deve sottolineare che la concessione delle agevolazioni è subordinata alla circostanza che l impresa sia ancora classificata in bonis e non presenti ritardi di pagamento al momento della presentazione Pag. 5/6

della domanda; inoltre, nei casi di piccole e medie imprese con una situazione economica e finanziaria in grado di provare la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino una difficoltà temporanea, l intermediario deve valutare la richiesta secondo il principio della sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure. Le domande formulate dal ricorrente sembrano invece postulare un diritto assoluto alla sospensione delle rate di mutuo per la parte capitale. Egli infatti ha chiesto all ABF un intervento diretto alla salvaguardia del mio diritto di usufruire della sospensione di un mutuo ipotecario sottoscritto in data 10.10.2005 ; un intervento a mia tutela per recupero interessi di mora, ripianamento mia posizione nei sistemi informatici ed eventuale chiusura del rapporto di c/c in essere per evitare ulteriori spese di qualsiasi genere. Sennonché in tal modo vengono azionati diritti soggettivi che non esistono. In definitiva si deve accertare che la banca avanzando la proposta alternativa sopra descritta non ha rispettato la disciplina alla quale ha sostenuto di volersi attenere; ma le ulteriori domande avanzate dal ricorrente debbono ritenersi infondate. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso accertando che l intermediario non ha rispettato quanto previsto nell Avviso Comune. Non accoglie le altre parti del ricorso. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6