Tax Alert N febbraio 2019

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Tax Alert N. 2 15 febbraio 2019

Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione (c.d. MINI IRES) DECORRENZA il nuovo regime si applica a partire dal 2019 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare BENEFICIO applicazione dell aliquota IRES ridotta al 15% (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti) su parte del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti IRES REDDITO AGEVOLABILE parte di reddito corrispondente agli utili del periodo d imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (utili 2018 per il periodo d imposta 2019) conseguiti nell esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili nei limiti dell importo corrispondente alla somma: 1. degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all art. 102 TUIR 2. del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato destinato per la maggior parte del periodo d imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato 2

INVESTIMENTI RILEVANTI Tassazione agevolata (c. d. MIINI IRES) - (segue) realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l ampliamento e la riattivazione, l ammodernamento di impianti esistenti e l acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato sono esclusi gli investimenti in immobili e veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d imposta CUMULABILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI la mini Ires è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito Riferimenti normativi: art. 1, commi 28 34, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 77 TUIR 3

Iper-Ammortamenti estensione del regime dei c.d. iper-ammortamenti agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati: 1. entro il 31 dicembre 2019, ovvero 2. entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione ENTITA DELLA MAGGIORAZIONE DELLA BASE DI AMMORTAMENTO La maggiorazione del costo di acquisizione si applica in misura differenziata in ragione dell ammontare degli investimenti: 1. 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro 2. 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro 3. 50% per gli investimenti compresi tra 10 milioni di Euro e 20 milioni di Euro Non si applica alcuna maggiorazione agli investimenti eccedenti i 20 milioni di Euro 4

Iper-Ammortamenti (segue) BENI IMMATERIALI prorogata anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali effettuati nello stesso periodo Riferimenti normativi: art. 1, commi 60 65, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 5

Credito d imposta ricerca e sviluppo NUOVA MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA la nuova misura del credito di imposta è, in via generale, pari al 25% elevata al 50% per: 1. spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo 2. contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti qualificate come start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell impresa committente il credito è ora riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di Euro 10 milioni (anziché Euro 20 milioni come nella versione precedentemente in vigore) per ciascun beneficiario NUOVE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI: costi sostenuti per l acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale salvo che l inclusione di tali costi comporti una riduzione dell eccedenza agevolabile 6

Credito d imposta ricerca e sviluppo (segue) rimodulazione degli adempimenti documentali per la spettanza del bonus DECORRENZA il nuovo regime si applica a partire dal 2019 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare le disposizioni concernenti obblighi documentali e aspetti formali si applicano già a partire dal 2018 Riferimenti normativi: art. 1, commi 70 72, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 3, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9 7

Credito d imposta formazione 4.0 prorogato per il 2019 il credito d imposta per le spese di formazione del personale 4.0 (rilevano quindi le spese sostenute nel 2019) NUOVA MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA per le piccole imprese, il credito è attribuito nella misura del 50% per le medie imprese, il credito è attribuito nella misura del 40% il limite massimo annuale, per le piccole e medie imprese, resta pari ad Euro 300.000 per le grandi imprese, la misura del credito viene ridotta al 30% viene ridotto, con riferimento alle grandi imprese, il limite annuo massimo ad Euro 200.000 per la definizione di «piccole», «medie» (e «grandi») imprese occorre rifarsi all Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 Riferimenti normativi: art. 1, commi 78 81, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 1, commi da 46 a 55, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 8

Investimenti in Start-Up innovative è incrementata, per l anno 2019, l aliquota di agevolazione dal 30% al 40% per i soggetti che investono nel capitale delle start up innovative in caso di acquisizione integrale (e mantenimento per almeno 3 anni) del capitale della start up innovativa da parte di soggetti passivi IRES, diversi da imprese start up innovative, è prevista un aliquota di agevolazione del 50% Riferimenti normativi: art. 1, comma 218, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 9

Riduzione di alcuni crediti d imposta prevista la riduzione (da stabilirsi con apposito Decreto Ministeriale) dei seguenti crediti d imposta: 1. credito d imposta per gli esercenti sale cinematografiche 2. credito d imposta per gli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri 3. credito d imposta per le imprese produttrici di prodotti editoriali che investono in beni strumentali o in programmi di ristrutturazione economico-produttiva Riferimenti normativi: art. 1, comma 805, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 18, comma 1, della Legge 14 novembre 2016 n. 220; art. 1, comma 319, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205; art. 8 della Legge 7 marzo 2001 n. 62 10

Rivalutazione beni d impresa riproposta la possibilità di rivalutare, dietro versamento di una imposta sostitutiva, i beni di impresa e le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio d esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ad esclusione dei beni immobili alla cui produzione è diretta l attività di impresa SOGGETTI AMMESSI soggetti indicati nell art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. (società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, trust ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato) per effetto del rinvio all art. 15 della L. n. 342/2000, sono ammessi anche: imprese individuali, società in nome collettivo, accomandita semplice ed equiparate, enti non commerciali, persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni sono esclusi i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali 11

Rivalutazione beni d impresa (segue) MODALITA la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2018 (se il termine di approvazione scade successivamente all entrata in vigore della norma 1 gennaio 2019); è dovuta un imposta sostitutiva nelle seguenti misure: 1. 16% per i beni ammortizzabili 2. 12% per i beni non ammortizzabili 3. 10% per l eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione Riferimenti normativi: art. 1, commi 940 947, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 11, 13, 14 e 15, della Legge 21 settembre 2000 n. 342 12

Riallineamento dei valori SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI prevista la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI estesa anche ai soggetti IAS/IFRS adopter la disciplina del riallineamento possono essere oggetto di riallineamento i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie l imposta sostitutiva è dovuta nelle seguenti misure: 1. 16% per beni ammortizzabili 2. 12% per beni non ammortizzabili deve essere vincolata una riserva "in sospensione di imposta" ai fini fiscali, per l importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell imposta sostitutiva di cui sopra la riserva può essere affrancata con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% Riferimenti normativi: art. 1, commi 948 950, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 14, comma 1, della Legge n. 342/2000 13

Rivalutazione terreni e partecipazioni prorogata per il 2019 la possibilità di rideterminare, entro il 30 giugno 2019, il costo di acquisto di terreni e partecipazioni in società non quotate detenuti alla data del 1 gennaio 2019 la misura dell imposta sostitutiva è ora stabilita nelle seguenti misure: 1. 11% per le partecipazioni qualificate 2. 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni Riferimenti normativi: art. 1, commi 1053 1054, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di bilancio 2019); art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003 n. 27; artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 14

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