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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GAMBARO Nella seduta del 22/05/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Nel proprio ricorso all ABF il ricorrente ha esposto di essere stato titolare di una carta di credito revolving rilasciata dal 1 intermediario convenuto, con addebito, tramite Rid, sul conto corrente acceso presso la 2^ convenuta. In relazione al mancato pagamento del saldo di conto corrente ( n. 3 RID riferiti al periodo giugno, luglio e agosto 2013 ), in data 27/9/2013 è stato segnalato in CAI come cattivo pagatore, con conseguente revoca delle carte di credito utilizzate. In relazione a tali revoche e non potendo più contare sulle disponibilità connesse all uso delle carte, ha dovuto richiedere un affidamento ad un altro istituto di credito, diverso da quelle convenute; nel, frattempo, per circa 1 mese e ½, è stato impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa (agente di commercio operante sull intero territorio nazionale). Con reclamo del 16 ottobre 2013, ha interessato entrambi gli intermediari convenuti per comprendere quanto occorso facendo anche rilevare che: a) in data 12 luglio 2012, la seconda convenuta, domiciliataria del conto corrente, in relazione all acquisizione dei rapporti giuridici in essere con un altro intermediario, aveva comunicato di avere attivato la procedura interbancaria di trasferibilità dei servizi appoggiati al conto corrente, fornendo le nuove coordinate iban di addebito alle aziende ordinanti, di cui faceva parte anche la Pag. 2/6

prima convenuta; b) nonostante tale assicurazione, sulla base di quanto dichiarato dal 2 intermediario, il 1 intermediario non avrebbe più inviato dal maggio 2013 le richieste di addebito; c) dell insoluto che si era creato era stato informato solo dopo 3 rate non saldate. Con riscontro del 18 ottobre 2013, la prima convenuta ha confermato la correttezza del proprio operato, facendo, tra l altro, presente che: non risulterebbe pervenuta alcuna modifiche delle coordinate da parte della seconda banca convenuta (nell occasione ha invitato il ricorrente a produrre eventuale documentazione ove in possesso); a suo tempo è stata evidenziata l irregolarità dei pagamenti, con l invio degli estratti conto all indirizzo a suo tempo indicato sul modulo di richiesta o a quello successivamente reso ; la segnalazione in CAI è stata effettuata sulla base delle disposizioni vigenti, precisando anche che, essendo rientrate le risultanze contabili dello strumento di pagamento, sono state avviate le rettifiche contabili e inoltrata la correlata richiesta di cancellazione dalla CAI, allegando altresì richiesta liberatoria a conferma dell estinzione del debito e, ritenendo, pertanto, superata la problematica esposta. Con la presentazione del ricorso, parte ricorrente ha riepilogato nuovamente la vicenda e specificato le seguenti domande: Ha quantificato la pretesa risarcitoria sulla base delle seguenti considerazioni:. Nelle proprie controdeduzioni il 1 Intermediario convenuto ha esposto che, come rilevabile dalle rendicontazioni emesse da maggio a settembre 2013, in ragione della protratta insolvenza erano maturati insoluti che avevano determinato la revoca della carta di credito in data 27/9/2013. Parte ricorrente, in data 30/9/2013, aveva chiesto la cancellazione della segnalazioni presso la CAI, a causa del mancato aggiornamento delle coordinate bancarie, presso le quali era attivo l addebito diretto per i pagamenti della carta, e le conseguenti insolvenze di cui è cenno; graverebbe sull intermediario ove è detenuto il conto corrente l aggiornamento della variazione delle coordinate bancarie identificative del conto del ricorrente o, contrattualmente, sul ricorrente. Con riscontro del 18 ottobre 2013, nonostante la corretta maturazione delle insolvenze e la sopravvenuta revoca della carta ha accolto le richieste della parte ricorrente, provvedendo alla rettifica delle scritture contabili e dell annullamento della revoca e della sua rappresentazione presso il Segmento Carter della CAI, anche al fine di non far ricadere sul cliente le conseguenze della mancata comunicazione del cambio delle coordinate bancarie ; Pag. 3/6

Tuttavia, la domanda attorea risulterebbe infondata, in quanto non supportata da utili elementi di prova in ordine sia all an che al quantum del danno asseritamente subito. Il secondo intermediario, coinvolto unitamente al primo nel presente procedimento, ha controdedotto facendo, tra l altro, presente che: 1) il ricorrente aveva appoggiato il pagamento delle spese relative ad una carta di credito emessa dal primo intermediario convenuto su un conto acceso presso una dipendenza successivamente migrata nel gruppo di appartenenza della convenuta, specificando che il processo di migrazione era stato completato nel luglio del 2012. 2) in seguito a tale migrazione, si era attivata sin dal mese di maggio 2011 inviando comunicazione di variazione delle coordinate bancarie relative alla delega Rid intestate al ricorrente, specificando che tale informativa era stata ripetutamente inoltrata in data successive, come attesterebbero i tabulati elettronici prodotti; 3) in data 10/7/2012 era stata inviata una comunicazione al ricorrente, al fine di segnalargli che gli addebiti Rid continuavano ad essere disposti dal primo intermediario utilizzando le coordinate IBAN in essere prima della migrazione e, invitandolo a provvedere a segnalare le nuove coordinare bancarie al primo intermediario, anche al fine di evitare ritardi negli addebiti ; nella stessa missiva si comunicava di aver provveduto ad attivare le azioni necessarie previste dalla normativa interbancaria; 4) il primo intermediario ha continuato ad utilizzare le coordinate non più in uso, nonostante l invio di numerosi messaggi elettronici e anche in seguito alla comunicazione che a partire dal 30/11/2012 tutti gli addebiti disposti sulle coordinate errate sarebbero stati resi come insoluti ; 5) per sistemare l anomalia ha chiesto la collaborazione del primo intermediario convenuto, come attesterebbero lo scambio di mail intervenuto tra i due istituti. Pertanto gli intermediari convenuti, sulla base delle considerazioni espresse nelle controdeduzioni, hanno chiesto di respingere il ricorso. DIRITTO Non è controverso tra le parti che dal mese di luglio 2012 (data di completamento della migrazione) fino a maggio 2012, le rate erano state regolarmente addebitate con Rid sul conto corrente; le rate di giugno, luglio e agosto 2013, riferite alla carta di credito revocata, risultavano impagate; nel mese di settembre 2013 il nominativo era stato segnalato in CAI Segmento Carter per la revoca della carta di credito; il debito riferito alle tre rate insolute, oggetto di controversia, era stato ripianato subito dopo la segnalazione in CAI e la stessa è stata cancellata. Il fatto è occorso in occasione di una cessione di rami di azienda per cui il ricorrente che aveva il conto corrente di appoggio presso un intermediario rimasto estraneo alla presente vicenda, è stato ceduto all intermediario secondo convenuto. Non vi è in atti il minimo indizio che il conto corrente di appoggio sia rimasto incapiente, ed è, invece, sostanzialmente pacifico che i RID sono rimasti insoluti perché sono rimasti agganciati alle coordinate bancarie dell intermediario cedente. Il primo intermediario convenuto sostiene che sarebbe stato onere dell intermediario ove è acceso il conto corrente quello di provvedere all aggiornamento della variazione delle coordinate bancarie, allo stesso onere era tenuto contrattualmente il ricorrente. Ciò è parzialmente esatto, in quanto, per ciò che attiene alle procedure di trasferimento delle domiciliazioni RID, la disciplina interbancaria applicabile alla materia prevede un ruolo attivo e in certa misura prevalente, della nuova banca domiciliataria; ma l adempimento di tale onere richiede la cooperazione dell intermediario creditore il quale deve aggiornare le Pag. 4/6

proprie coordinate, quando riceve notizia della loro variazione da parte della nuova banca domiciliataria mediante procedura di collaborazione interbancaria. Nel caso in esame il secondo intermediario convenuto ha prodotto la corrispondenza, con cui sollecitava l aggiornamento degli archivi da parte del primo, facendo presente che tutti gli addebiti successivi al 30/11/2012 e predisposti con le coordinate non più in uso sarebbero stati resi insoluti. Al contrario, il primo intermediario non ha prodotto nulla né è stato in grado di spiegare la ragione per cui non ha dato riscontro alle missive citate. Al di là di problemi di forma, si deve quindi osservare che i doveri di collaborazione in buona fede sono stati nel caso disattesi. Pur dovendosi dare atto che la documentazione prodotta dalle parti è piuttosto lacunosa e che quindi sussistono motivi di incertezza, si deve osservare che nei confronti del secondo intermediario convenuto non si rivengono ragioni di imputazione di responsabilità avendo questi avvisato il ricorrente della impossibilità riscontrata di eseguire il trasferimento della domiciliazione del RID. Nei confronti del primo intermediario si deve inoltre osservare che, in base ai principi che regolano la materia delle iscrizioni di dati nell archivio CAI, l iscrizione relativa all odierno ricorrente avrebbe dovuto essere a lui preventivamente comunicata e comunque l intermediario, nel rispetto del fondamentale principio della trasparenza nei rapporti fra banca e cliente, nonché dei principi di diligenza, correttezza e di buona fede contrattuale, che s impongono alla banca, in considerazione del suo peculiare ruolo e status professionale, in maniera particolarmente intensa e penetrante (cfr., ex multis, Cass., n. 20543/2009; Cass., n. 1618/2009), avrebbe dovuto verificare la situazione del cliente (scoprendo così il disguido che si era verificato) oltre e spiegargli le ragioni del proprio intendimento di procedere comunque alla revoca dell autorizzazione all utilizzo della carta. Dunque, la banca ha operato la segnalazione, che ha attribuito al cliente la qualità di cattivo pagatore, senza la necessaria diligenza. Il Collegio ritiene, pertanto, che l iscrizione in CAI, richiesta in assenza dei presupposti di legge, sia illegittima e che sia anche fondata la domanda risarcitoria nei suoi confronti. Al riguardo, il Collegio osserva che il ricorrente ha esposto che a seguito della segnalazione in esame, gli sono state revocate tutte le carte di credito in suo possesso ed anche revocato un fido presso un altro intermediario e perciò ha chiesto un indennizzo pari ad 15.000. Sennonché, pur essendo credibile, perché conforme alla prassi, la revoca di carte di credito, non vi è in atti la minima prova dei fatti esposti. Risarcibile diviene quindi il solo danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto assoluto alla reputazione soggettiva di buon pagatore cui il ricorrente ha titolo. Circa la quantificazione di questo tipo di danno, i Collegi hanno da tempo assunto che essa non può che avvenire per via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa del segnalante, della durata della segnalazione e della sua importanza. Adottando tali criteri, il Collegio stima equo un risarcimento di 3.000,00. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del primo intermediario e dispone che questo corrisponda al ricorrente la somma di 3.000,00, equitativamente determinata. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il primo intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. Non accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6