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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) FERRO LUZZI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SIRENA PIETRO Nella seduta del 29/05/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente ha affermato che: -nel febbraio del 2014, sarebbe venuto a conoscenza che il suo nominativo era stato iscritto nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) dalla banca resistente, perché, il 15 novembre 2013, aveva emesso un assegno di 3.327,50 senza provvista; -non gli sarebbe stato tuttavia comunicato dalla banca resistente il preavviso di cui all art. 9-bis della legge n. 386 del 1990; -le lettere raccomandate del 3 dicembre 2013 e del 20 gennaio 2014 sarebbero state spedite dalla banca resistente a un domicilio diverso da quello eletto dal ricorrente; -contrariamente a Pag. 2/6

quanto asserito dalla banca resistente, tale domicilio non sarebbe stato successivamente variato. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata a pagare la somma di 9.000,00 a titolo di risarcimento del danno costituito dall interruzione dell attività d impresa; -sia altresì condannata a pagare la somma di 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno costituito dalla lesione della reputazione commerciale, nonché a pagare la somma di 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno costituito dalla lesione della riservatezza, dell onore e della reputazione. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -il 27 novembre 2013, il preavviso di cui si tratta sarebbe stato spedito per raccomandata all indirizzo del ricorrente indicato nel contratto di conto corrente da lui stipulato; -tale raccomandata sarebbe stata tuttavia restituita al mittente, risultando sconosciuto il destinatario; -di propria iniziativa, la banca resistente avrebbe allora aggiornato il domicilio del ricorrente, ritenendo che esso fosse stato trasferito all indirizzo risultante dal timbro di traenza apposto sull assegno rimasto insoluto; -il 12 marzo 2014, la banca resistente avrebbe richiesto al prefetto competente che la segnalazione in CAI contestata dal ricorrente fosse cancellata; -il 14 marzo 2014, avrebbe informato il ricorrente che tale cancellazione era stata effettuata. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto. DIRITTO Si deve premettere che l art. 9-bis, 2 comma, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), il quale è stato introdotto dall art. 34, 1 comma, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell articolo 1 della l. 25 giugno 1999, n. 205), prevede che il preavviso di cui si tratta è effettuato «presso il domicilio eletto dal traente a norma dell articolo 9-ter [ ] mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, Pag. 3/6

ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento». A p. 2 delle controdeduzioni, la banca resistente ha espressamente affermato di aver inviato tale preavviso all indirizzo riportato nell intestazione del contratto di conto corrente stipulato dal ricorrente, precisando altresì che la relativa raccomandata le è stata successivamente restituita perché il destinatario era sconosciuto. Il suddetto indirizzo è effettivamente riportato nell intestazione del contratto di conto corrente che è stato predisposto dalla banca resistente (all. G alle controdeduzioni), ma non risulta che esso sia stato eletto dal ricorrente in forma scritta, secondo quanto è richiesto dall art. 47, 2 comma, c.c. Com è peraltro ammesso (a p. 2 delle controdeduzioni) dalla banca resistente, il timbro della ditta apposto dal ricorrente in calce al medesimo contratto e da lui sottoscritto reca un indirizzo diverso da quello di cui si è detto (all. G alle controdeduzioni). Si deve ritenere pertanto che, contrariamente a quanto previsto dall art. 9-bis, 2 comma, della legge n. 386 del 1990, il preavviso di cui si tratta non sia stato inviato dalla banca resistente a un indirizzo eletto dal ricorrente ai sensi dell art. 9- ter della medesima legge. La segnalazione in CAI contestata dal ricorrente è pertanto illegittima, essendo stata effettuata in violazione dell art. 9-bis, 2 comma, della legge n. 386 del 1990. *** Passando a esaminare la domanda di risarcimento del danno, si deve premettere che, secondo quanto è stato precisato in giurisprudenza, «i soggetti censiti nella Centrale dei rischi [ ] hanno diritto a che la rilevazione e la trasmissione dei dati rappresentino in modo corretto la realtà, a pena di risarcimento del danno per lesione della reputazione commerciale e di quella personale, in analogia a quanto previsto in materia di illegittima levata del protesto» (Trib. Modena, sez. I, 20 marzo 2012, n. 523). In tal senso depongono infatti gli innumerevoli precedenti in materia che sono stati decisi da questo Arbitro. Si deve altresì rilevare che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima nella decisione del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con Pag. 4/6

caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183). Secondo la regola generale che è dettata dall art. 2697, 1 comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l onere di dare la prova dell esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l esistenza del danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell art. 1226 c.c. Con particolare riguardo a ipotesi di illegittima segnalazione in Centrale Rischi, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che sono risarcibili «sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576; v. pure Cass. 18 settembre 2009, n. 20120, in tema di assicurazione contro i danni)» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609, sottolineatura aggiunta). Questo Arbitro ritiene che i medesimi principî di diritto siano applicabili anche all illegittima segnalazione in CAI, cosicché, trattandosi di un soggetto che esercita attività d impresa, è presumibile che abbia subìto il danno di cui ha domandato il risarcimento. Ai sensi dell art. 1226 c.c., questo Arbitro ritiene equo quantificare tale danno in 500,00. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso accerta l illegittimità del comportamento dell intermediario e dispone che lo stesso corrisponda al ricorrente l importo di euro 500,00 a titolo risarcitorio. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6