IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Prof Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Ferro Luzzi Membro designato da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato [Estensore] nella seduta del 27/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Nel febbraio 2012, la ricorrente si rivolgeva a una società di concessione prestiti al fine di ottenere un finanziamento atto ad ampliare la propria attività commerciale di lavanderia. Seguiva, tuttavia, il diniego della società alla richiesta della ricorrente, in quanto, nel 2009, quest ultima risultava essere stata iscritta nel registro dei protesti per due assegni, rispettivamente di euro 2.200,00 e 5.000,00. La ricorrente sottolinea nel proprio ricorso che il 13.03.2009 aveva subito il furto di un carnet di assegni e che, conseguentemente a ciò, aveva sporto regolare denuncia. In data 27.03.2012, la ricorrente chiedeva delucidazioni al proprio istituto di credito in merito alla circostanza appresa, invitando quest ultimo a fornirle copia degli assegni protestati e il nome dell ufficiale che aveva provveduto a elevare il protesto. Pag. 2/8
In data 21.05.2012, l intermediario dava riscontro a quanto richiesto dalla ricorrente confermando la circostanza di aver proceduto a far levare due distinti protesti su assegni rispettivamente in data 07.07.2009 e 24.06.2009. L intermediario, con detta nota, respingeva qualsiasi contestazione sul proprio operato dichiarando di aver agito correttamente; al riguardo, la ricorrente afferma che l intermediario, a giustificazione della propria condotta, invocava le istruzioni contenute nella Circolare n. 3512/C del 30.04.2001 del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato relativo alla gestione del registro informatico dei protesti. Ciò premesso, la ricorrente rileva che la levata del protesto ha comportato l iscrizione nel bollettino dei protesti del nominativo della ricorrente stessa, nonché l iscrizione del medesimo nominativo nella CERVED e presso il registro tenuto dalla CCIAA di Roma. Riguardo a quanto sopra detto, la ricorrente lamenta, innanzitutto, l illegittimità del comportamento dell intermediario per aver permesso la levata dei protesti a suo danno, pur in presenza di firme di traenza assolutamente difformi dallo specimen e comunque non riconducibili in alcun modo al nominativo della stessa. La ricorrente, infatti, specifica nel proprio ricorso che la questione relativa alla legittimità della levata del protesto nei confronti di un correntista, allorquando la firma di traenza sia diversa dallo specimen di quest ultimo, in caso di assegno rubato o smarrito, è stata oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte. Inoltre, la ricorrente afferma che, con particolare riferimento ad uno dei due assegni oggetto di contestazione, il protesto è stato levato con la causale assegno denunciato rubato recante una firma non rispondente al nominativo del correntista ma a un nominativo diverso ; al riguardo, la ricorrente fa notare che l intermediario nelle proprie controdeduzioni ha dichiarato la conformità di detta causale a quella prevista in casi simili dalla citata Circolare 3512/C, posta alla base della sua difesa, allorquando, proprio tale circolare, nel caso in argomento, stabilisce che il soggetto da protestare non è il correntista ma il firmatario. La ricorrente, dunque, contesta il comportamento tenuto dall intermediario in quanto contrario alle regole di prudenza, diligenza e correttezza contrattuale contenute in più sentenze della Suprema Corte riportate nel ricorso. La ricorrente, poi, sottolinea come la levata dei protesti e la conseguente iscrizione del suo nominativo nella CERVED sia presupposto diretto della lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore e che dunque integri una fattispecie concreta di danno non patrimoniale. Pag. 3/8
Infine, la ricorrente rileva come il comportamento dell istituto, oltre ad aver causato un danno non patrimoniale in capo alla stessa, abbia anche comportato un danno patrimoniale diretto e immediato, da qualificarsi come perdita di chance di guadagno, stante il rifiuto ricevuto dalla società di concessione prestiti. Con riferimento a tale voce di danno, la ricorrente allega al proprio ricorso una relazione di stima. Parte ricorrente conclude chiedendo all Arbitro Bancario Finanziario: 1. di riconoscere l illegittimità dei protesti fatti levare dall intermediario; 2. di riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all illecita condotta dell intermediario per un ammontare complessivo pari ad euro 25.000,00 (o per la somma che sarà ritenuta congrua dal Collegio); 3. di riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mancato guadagno per un ammontare complessivo pari ad euro 9.982,81, oltre che interessi legali (o per la somma che sarà ritenuta congrua dal Collegio); 4. di condannare l istituto alla cancellazione dai registri informativi dei protesti e da ogni altra centrale privata i due protesti e, in subordine, di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.000,00 necessaria ad effettuare detta attività; 5. di condannare l intermediario a rifondere alla ricorrente le spese di intervento del legale per la proposizione del medesimo ricorso che si determinano in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Regolarmente costituitosi, l intermediario evidenzia quanto segue. Sostiene, innanzitutto, la legittimità del proprio operato in relazione alla levata dei due protesti in quanto effettuata in conformità alla Circolare n. 3512/C del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato. Ciò premesso, afferma che in data 27.03.2012 la ricorrente presentava formale reclamo contestando l illegittimità dei suddetti protesti; l intermediario respingeva le obiezioni avanzate dalla ricorrente con lettera del 21.05.2012. L intermediario, infatti, rileva che i protesti oggetto di contestazione, sono stati levati dallo stesso ai sensi dell articolo 1, L. n. 77/1955, la quale prevede un obbligo a carico delle Camere di Commercio di procedere alla pubblicazione di tutti i protesti levati per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, unitamente alle relative dichiarazioni di rifiuto del pagamento ; pertanto, l intermediario afferma che, come può evincersi dalla visura CERVED, accanto al nome della ricorrente è stato indicato che trattasi di assegno denunciato smarrito o rubato. Sul punto l intermediario sottolinea che, ai sensi della suddetta legge, la circostanza per la quale tutti i protesti siano accompagnati da idonee motivazioni ha il fine di preservare il buon nome commerciale del debitore Pag. 4/8
colpevole; al riguardo, l intermediario richiama anche una sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 151/1994), secondo la quale la contestuale pubblicazione delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento è preordinata a rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del rifiuto, attenuando così, se non elidendo il discredito del debitore. In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall illegittimità dei protesti, l intermediario riporta quanto affermato da una sentenza della Suprema Corte (n. 18476/2011) secondo la quale la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all esistenza di un pregiudizio alla reputazione, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno da lesione all immagine subito dal soggetto protestato, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumersi l esistenza e l entità del pregiudizio. In particolare, l intermediario sostiene che, in relazione al danno patrimoniale, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova dal quale si possa desumere l esistenza di un danno rilevante; inoltre, per quanto riguardo la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dalla stessa, l intermediario sottolinea che la ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di finanziamento alla propria filiale successivamente il protesto, ma solo una richiesta di finanziamento nel 2008 oltretutto accolta dallo stesso intermediario. Infine, sempre in relazione alla richiesta del danno per perdita di chance, l intermediario rileva che, comunque, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova che permetta di accertare e quantificare il danno subito. Conclude parte resistente chiedendo All arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare infondato il ricorso respingendo ogni altra domanda della ricorrente. DIRITTO La questione che si pone al Collegio è quella di stabilire quale sia il soggetto nei confronti del quale levare il protesto (correntista o firmatario dell assegno) in caso di smarrimento o furto dell assegno. Al riguardo, la citata Circolare n. 3512/C del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato, nell ambito della categoria Assegno denunciato, smarrito o rubato, distingue diverse ipotesi: (i) firma di traenza che riproduce il nome del correntista, ma non Pag. 5/8
corrispondente alla specimen ( contraffatta ); (ii) firma illeggibile non corrispondente allo specimen; (iii) firma che riproduce un nome diverso dal correntista. Orbene, la CIRC. n. 3512/C, nell ipotesi in cui la firma dell assegno protestato riproduca il nominativo di un soggetto differente da titolare del conto, indica come soggetto nei confronti del quale levare il protesto il firmatario e non già il correntista (tale prescrizione risulta anche confermata in dottrina; secondo l orientamento prevalente, infatti, nei primi due casi il protesto deve essere levato a nome del correntista, mentre nel terzo a nome del firmatario, ancorché nominativo di fantasia, sul presupposto che l effetto di salvaguardia delle azioni di regresso viene comunque raggiunto anche in quest ultimo caso) Nel caso di specie, il Collegio rileva che le copie dei due assegni protestati (allegati dall intermediario stesso) riportano un nominativo del tutto differente da quello della ricorrente, con la conseguenza che il protesto doveva essere levato esclusivamente nei confronti del firmatario e non nei confronti del correntista. Evidente allora l errore commesso dall intermediario resistente. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, si fa presente che, riguardo i danni non patrimoniali, la ricorrente sostiene la lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore, economicamente valutato dalla stessa per un importo pari a complessivi euro 25.000,00. Su tale voce di danno non risulta però allegata evidenza in ordine alla sussistenza e/o quantificazione del danno lamentato. Tuttavia, occorre rilevare che il nominativo della ricorrente risulta iscritto nella banca dati CERVED rispettivamente dal 01.07.2009 per quanto riguardo l assegno di euro 5.000,00 e dal 03.08.2009 per quanto riguarda l assegno di euro 2.200,000; dette iscrizioni, peraltro, sono presumibilmente ancora in essere, essendone stata chiesta la cancellazione al momento della proposizione del ricorso in esame (e mancando qualsiasi indicazione al riguardo nelle controdeduzioni) e causano certamente un danno alla reputazione commerciale del ricorrente che deve trovare ristoro. In relazione, poi, alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, la ricorrente reputa di aver subito un danno da qualificarsi come perdita di chance di guadagno, essendogli stata preclusa la possibilità di ottenere un finanziamento atto ad ampliare la propria attività commerciale. Su tal ultimo punto, occorre dire che la ricorrente allega solamente un preventivo contente i beni da acquistarsi per mezzo dell eventuale finanziamento, non presentando alcun documento atto a provare il nesso di causalità Pag. 6/8
esistente tra il diniego di finanziamento e l iscrizione del nominativo della ricorrente nel registro dei protesti. Infine, la ricorrente chiede anche di condannare l intermediario a rifondere alla ricorrente le spese di intervento del legale per la proposizione del medesimo ricorso che si determinano in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. In tema si è espresso il Collegio di coordinamento il quale ha avuto modo di precisare che per quanto viceversa attiene alla refusione delle spese legali, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve Reg. ABF ) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile e di norma instaurato senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l accertamento dell effettivo sostenimento dell onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch esso in via equitativa (decisione n. 3498/2012). Tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene equo individuare in euro 6.000,00 (seimila/00) omnicomprensivi, il risarcimento del danno da porre a carico della parte resistente a favore della ricorrente. Tra le altre domande, infine, la ricorrente chiede all ABF di condannare l istituto alla cancellazione dai registri informativi dei protesti e da ogni altra centrale privata i due protesti. Sul punto, il Collegio più volte investito della questione, ha rilevato che: ( ) la domanda di cancellazione, in quanto rivolta nei confronti dell intermediario, non può essere accolta, poiché, come già osservato da questo Collegio (cfr. decisione 6 settembre 2010, n. 898), l ABF non è competente a ordinare la cancellazione del nome di un determinato debitore dal registro informatico dei protesti, giacché legittimato passivo di una siffatta domanda è la Camera di Commercio (ai sensi dell art. 4, comma 2, l. 12 febbraio 1955, n. 77), che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista Pag. 7/8
dall art. 128 bis t.u.b. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), e cioè alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie ad opera di questo Arbitro bancario finanziario. Ne deriva che il ricorrente, al fine di ottenere la cancellazione del protesto de quo, dovrà formulare istanza al Presidente della competente Camera di Commercio, il quale provvederà ai sensi del comma 3 dell art. 4 della già richiamata l. 12 febbraio 1955, n. 77 (cfr. questo Collegio, decisione n. 80/12). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 8/8