Atleta BARBONI ARIANNA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. PALLAVOLO FONDI La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Domenico Naso Avv. Francesco Renzulli Avv. Veronica Savarese (Presidente) (Vice Presidente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 30 Ottobre 2013 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. del 24-27.8.2013, i genitori dell atleta Barboni Arianna (matricola FIPAV n. 2611599) esercenti sulla medesima la potestà genitoriale hanno chiesto per il tramite del proprio legale avv. Cajetano Maria Vecchione in via amichevole alla A.S.D. Pallavolo Fondi (numero di matricola FIPAV 12.58.0050), lo scioglimento del vincolo per giusta causa per i seguenti motivi: a) incompatibilità a proseguire l attività
sportiva presso il sodalizio resistente, disinteresse societario; b) mancanza di programmi tecnici; c) impossibilità di proseguire presso il sodalizio vincolante un adeguato percorso di crescita tecnica; d) richieste da altri sodalizi iscritti a campionati di categoria superiore; e) esigenze personali di studio; f) esigenze familiari; - il sodalizio non riscontrava tale comunicazione, sicchè con ricorso ex art. 35 comma 1 del R.A.T., la giocatrice sempre per il tramite dei genitori ed assistita dal legale sopra indicato ha adito Codesta Commissione per sentir dichiarare in via principale lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio od in via meramente subordinata lo scioglimento del vincolo con riconoscimento a favore del sodalizio di un indennizzo; parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha ripercorso le burrascose vicende intercorse tra la famiglia dell atleta ed il sodalizio arrivando a definire come intollerabile la prosecuzione dell attività agonistica con la società resistente per una conclamata incompatibilità tra le parti. Oltre a situazioni di natura personale che hanno coinvolto anche il padre della Barboni e che, a dire di quest ultima, avrebbero turbato il suo stato d animo, parte ricorrente ha lamentato l inadeguatezza del programma tecnico e dei quadri tecnici della ASD Pallavolo Fondi al punto da considerare come pregiudizievole per la sua crescita sportiva la partecipazione all attività agonistica nelle file del sodalizio resistente. L atleta ha precisato di aver militato in prestito nelle ultime due stagioni nella compagine della ASD Volley Terracina partecipante al campionato di serie C e da ultimo promossa
in B2, società che, a suo dire, le ha sempre assicurato un idoneo supporto tecnico ed organizzativo nettamente superiore rispetto a quello del sodalizio resistente. In virtù di tali assunti la ricorrente ha evidenziato nel ricorso come abbia a più riprese manifestato alla ASD Pallavolo Fondi la sua intenzione di ottenere il nulla osta definitivo per trasferirsi alla ASD Volley Terracina, senza ottenere però il consenso del sodalizio il quale anzi ha posto in essere una condotta ostruzionistica nei suoi confronti. Quanto al motivo concernente la possibile mancata crescita tecnica, il legale della sig.a Barboni ha eccepito come nella stagione corrente la sua assistita potrebbe giocare nel campionato di serie B2 con la Volley Terracina mentre in assenza dello svincolo per cui è causa sarebbe costretta a partecipare al campionato di serie D con la ASD Pallavolo Fondi. Secondo la difesa della Barboni ciò sarebbe intollerabile poiché si impedirebbe alla giocatrice di militare in campionati idonei alle sue capacità sportive ed all uopo ha segnalato come nel caso di specie l unica soluzione adatta è la cessione a titolo definitivo del c.d. cartellino e non una lunga serie di prestiti per permettere all affiliato di lucrare sul mantenimento del vincolo. Ha ribadito poi l atleta che la società si sarebbe disinteressata alle sue sorti, non rispondendo alle sue istanze in via amichevole, cedendola in prestito per le ultime due annate agonistiche, omettendo la rituale convocazione per l ultima stagione in corso e non sottoponendola a visita medica per l anno sportivo 2012-2013. Infine la sig.a Barboni ha ulteriormente motivato la propria domanda con riferimento alle esigenze personali di studio poiché
sarebbe estremamente gravoso proseguire l attività con il sodalizio resistente a causa della lontananza della sede di detta società dal plesso scolastico (Liceo) che l atleta frequenta quotidianamente in Terracina ; Con memoria difensiva ritualmente notificata la A.S.D. Pallavolo Fondi, si è costituita in giudizio per resistere alle domande della ricorrente e per sentir dichiarare il rigetto delle medesime. In particolare il sodalizio ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata da parte ricorrente rilevando come, sino all Agosto 2013, i rapporti personali intercorrenti con l atleta e la sua famiglia fossero buoni e come l atleta stessa, terminato il prestito, avesse manifestato il suo pubblico apprezzamento quanto al ritorno nelle fila della società resistente. Dunque la ASD Pallavolo Fondi ha negato l esistenza non solo di qualsivoglia incompatibilità ma anche la fondatezza delle doglianze relative ad una presunta inidoneità dei suoi quadri tecnici e programmi sportivi a sostenere la crescita tecnica della Barboni. La ASD Pallavolo Fondi ha precisato come nelle ultime due stagioni abbia gratuitamente concesso il prestito presso la ASD Volley Terracina per soddisfare le richieste dell atleta benchè, presso tale sodalizio, la Barboni abbia collezionato pochissime presenze nel campionato di serie C contrariamente a quanto fatto da atlete dello stesso livello in forza alla resistente. Dunque la società chiamata in giudizio ha contestato la fondatezza della lamentata eventuale decrescita tecnica giacchè, sulla scorta delle presenze delle ultime due stagioni, nulla lascerebbe presagire che quest anno la
Barboni possa essere impiegata dalla ASD Volley Terracina stabilmente nel campionato di serie B2. Al contrario la ASD Pallavolo Fondi, precisato che nell attuale annata partecipa al campionato di serie C e non in quello di serie D, ha confermato come schiererebbe l atleta tra le titolari della sua squadra di serie C in modo di assicurarle un degno percorso di avanzamento tecnico. Quanto al disinteresse, il sodalizio resistente ha affermato di essersi sempre occupata delle sorti della ricorrente, di aver sempre monitorato la sua situazione e di aver sempre adempiuto ad ogni onere connesso all attività agonistica della Barboni. Pur tuttavia il sodalizio ha confermato l assunto per cui alla ricorrente non è stata rinnovata la copertura della certificazione medica per la seconda parte della stagione 2012-2013 in quanto a suo dire sarebbe spettato alla società beneficiaria del prestito occuparsi di tale onere. Infine anche in riferimento alle vantate esigenze di studio la società resistente si è opposta alla fondatezza delle argomentazione di parte ricorrente. - alla riunione del 30 Ottobre 2013 hanno presenziato il legale dell atleta avv. Cajetano Maria Vecchione, l atleta personalmente, accompagnata dal padre e dalla madre, il Presidente del sodalizio Lelio Iannitti, l allenatore della ASD Pallavolo Fondi, il segretario ed il dirigente sempre della resistente;
- il componente della Commissione avv. Francesco Renzulli ha introdotto la discussione effettuando una breve relazione; - durante la discussione le parti si sono riportate alle eccezioni, deduzioni e richieste rassegnate nei propri scritti difensivi; - nel corso della discussione medesima il Dirigente della ASD Pallavolo Fondi sig. Iacovelli Antonio, rivolgendosi verosimilmente alla controparte profferiva espressione gravemente lesiva dell onore e della dignità non solo della controparte medesima ma di tutto il collegio del seguente tenore; qui si sono dette un sacco di stronzate. La Commissione redarguiva il Dirigente il quale porgeva le proprie scuse, tuttavia, terminata l udienza, lo stesso ancora all interno dei locali della FIPAV pronunciava frasi offensive del sentimento religioso; - la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento, seppure con la statuizione di un indennizzo a favore del sodalizio resistente, per quanto di seguito motivato. Anzitutto deve essere dichiarata l inammissibilità del motivo della mancata sottoposizione alla visita medica poiché non ritualmente proposto in sede di lettera di messa in mora. Il legale di parte ricorrente, nel corso della discussione, ha precisato come tale eccezione fosse da ricomprendere nel più ampio motivo del disinteresse indicato nella lettera di messa in mora; tuttavia codesta Commissione ritiene che l assenza di certificazione medica costituisca motivo specifico
differente rispetto a quello di un generico disinteresse soprattutto se, come nel caso in questione, si tende a ricomprendere in detto disinteresse una serie indefinita di situazioni attinenti sia al lato tecnico che personale della vicenda sportiva. E infondato il rilievo circa la mancata crescita tecnica della ricorrente. Dalla documentazione acquisita da codesta Commissione appare incontrovertibile la falsità della dichiarazione di parte attrice attestante una partecipazione del sodalizio resistente al campionato di serie D. La ASD Pallavolo Fondi partecipa, invece, al campionato di serie C e dunque non si ravvisa l esistenza di alcuna possibile decrescita tecnica, soprattutto se si considera che la Barboni nelle ultime due stagioni agonistiche ha raramente collezionato presenze in campo nel campionato di serie C con la ASD Volley Terracina. Sul punto, del resto, appaiono sfornite di qualsivoglia pregio gli assunti di parte ricorrente circa una maggiore idoneità della ASD Volley Terracina a garantire un adeguato percorso di crescita tecnica. Infatti, alcuna evidenza in tal senso è stata prodotta dalla giocatrice relativamente ad un maggior livello dei quadri tecnici o dei programmi sportivi della Volley Terracina rispetto a quelli della Pallavolo Fondi, per tacere del fatto che dai referti gara può essere dedotto che la società presso la quale la giocatrice ha militato in prestito non abbia ritenuto la stessa all altezza di un campionato di serie C. Anche l ulteriore doglianza dei motivi di studio e logistici è da considerarsi infondata. L esigua distanza chilometrica esistente tra Terracina, Fondi e Sperlonga (ove l atleta risiede) non è
sufficiente a giustificare lo scioglimento del vincolo per giusta causa poiché in caso contrario si garantirebbe l intangibilità del vincolo solo in pochissimi casi; all uopo basterebbe citare le distanze in termini di tempo e di chilometri tra le varie zone di una città come Roma per comprendere come si renderebbe impossibile per i sodalizi mantenere il vincolo in parola. E invece chiaro come, dalla lettura degli atti di causa e dalle dichiarazioni anche improprie rese dalle parti in udienza, si evinca l intollerabilità della prosecuzione del vincolo tra l atleta e la società. Con ciò non si vuole intendere che la società abbia posto in essere un comportamento artatamente scorretto ed ostruzionistico nei confronti della Barboni, anzi codesta Commissione ha apprezzato il tentativo da parte del Presidente della Pallavolo Fondi di mantenere buoni rapporti con l atleta e la sua famiglia, così come ha favorevolmente accolto le dichiarazioni rese in udienza in particolare dalla madre della Barboni tese ricomporre alcune delle frizioni esistenti. Pur tuttavia l atleta è parsa particolarmente turbata dal clima di particolare tensione instauratosi tra i contraddittori, un clima che non può assolutamente giovare alla crescita umana della stessa. Con ciò non si intende avallare una richiesta di scioglimento fondata sul generico motivo della incompatibilità ambientale, anzi siamo totalmente al di fuori di una simile previsione. Quello che si vuole valorizzare nel caso di specie è la straordinarietà del conflitto in atto tra le parti, conflitto confermato si ripete da tutte le parti e che dall Agosto 2013 si è ulteriormente esacerbato. E evidente come
l unica vittima di tale situazione sia la sig.a Barboni Arianna, la quale, non ancora diciassettenne, si trova a dover gestire un carico di tensione che dovrebbe esserle invece estraneo e che in ogni caso non può esser consentito che possa accompagnarla nell espletamento dell attività sportiva che, sebbene agonistica, rimane una attività propedeutica per la crescita non solo tecnica ma in particolare umana di ogni atleta. Le risse verbali e comportamentali così come riferite dalle parti a Codesta Commissione appaiono tali da fondare una decisione di svincolo per giusta causa ai sensi dell art. 35 comma 1 del R.A.T., laddove è statuito che il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l interesse dell atleta con quello dell associato ( omissis ). Appare giusto, quindi, nel quadro di tale normativa consentire all atleta di ottenere lo svincolo in parola poiché una sua partecipazione all attività agonistica con la ASD Pallavolo Fondi è inconciliabile con il quadro dei valori sportivi ed umani dei quali la FIPAV si rende portatrice. La responsabilità di tale situazione non può però attribuirsi esclusivamente al sodalizio. Anzi, per quanto, sopra argomentato può dirsi che la resistente abbia mantenuto un comportamento conciliante nei confronti delle esigenze dell atleta e, anche in ordine all aspetto tecnico, abbia sempre garantito alla Barboni ogni e più ampio sostegno. E chiaro, però, che seppure in modo non doloso, abbia collaborato insieme alla famiglia dell atleta all insorgere delle insanabili incomprensioni tra le quali anche quella di non aver sottoposto la ricorrente alla rituale visita medica. Proprio parte resistente ha confermato
in sede di discussione di essere al corrente che la sig.a Barboni ha giocato, nella seconda parte della stagione 2012-2013, nelle file della ASD Volley Terracina senza essere stata visitata dal medico sportivo ma ha addebitato tale mancanza al comportamento negligente della suddetta Volley Terracina. Orbene, tale violazione per quanto precisato sopra non può fondare in questo caso una dichiarazione di scioglimento del vincolo ma può ulteriormente testimoniare il dissidio ed il persistere di contrasti esistenti tra le parti. Il tutto, però, senza per ciò solo negarsi che il sodalizio abbia negli anni profuso un notevole impegno per la crescita tecnica dell atleta. Pertanto deve essere riconosciuto al sodalizio l indennizzo di cui al dispositivo tenuto anche conto della giovane età della giocatrice e delle sue prospettive e potenzialità tecniche. P.Q.M. La Commissione Tesseramento Atleti: - accoglie il ricorso proposto dalla sig.a Barboni Arianna disponendo lo scioglimento del vincolo per giusta causa ai sensi dell art. 35 commi 1 e 4 R.A.T. e subordinando lo stesso al versamento da parte dell atleta in favore della ASD Pallavolo Fondi della somma di 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di indennizzo. La Commissione dispone, altresì, l incameramento al 50% della tassa versata dalla società e la restituzione al 50% di quella corrisposta dalla sig.a Barboni. La Commissione, inoltre, dispone l invio del presente fascicolo alla Procura affinchè venga valutata la posizione del
tesserato sig. Iacovelli Antonio in ordine alle frasi profferite ed al comportamento tenuto dal medesimo in udienza e nei locali della FIPAV. Affissione albo, 8 Novembre 2013 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it segreteria@federvolley.it Part. IVA 01382321006