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Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Virtus 1962 La Commissione Tesseramento composta da: Atleta Elisa Crea Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Andrea Ordine (Presidente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. del 31/10/2009, l atleta Elisa Crea richiedeva, in via amichevole, alla Virtus 1962 lo scioglimento del vincolo, adducendo come motivazione un asserita incompatibilità ambientale, la mancata effettuazione delle visite mediche, negli anni 2007/08 e 2008/09 - con lettera del 09/11/2009, il sodalizio dichiarava di non aderire alla richiesta ex adverso formulata non sussistendo gli estremi della giusta causa di scioglimento del vincolo; - non avendo le parti trovato un componimento bonario all insorgenda controversia, in data 20/11/2009, l atleta presentava ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo, reiterando le doglianze espresse in sede di costituzione in mora; - ritualmente costituita in giudizio, la Virtus 1962 chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo evidenziando come l onere di effettuare le visite mediche incombeva sull atleta, alla quale era stato regolarmente e tempestivamente fornito il modulo per

effettuare la prenotazione presso i competenti uffici della locale ASL; lamentando, su tale circostanza, l assoluta mancanza di collaborazione dell atleta e richiamando, infine, la decisione resa dalla CTA Sez. Distaccata Campania Basilicata Molise Puglia, invocava l inammissibilità del ricorso per non aver l atleta richiesto, in via preliminare, l annullamento del tesseramento annuale, il cui rilascio è subordinato alla presentazione della prescritta certificazione medica; - all udienza del 13 Gennaio 2010, per la ricorrente presenziava l avv. Teresa Neri, mentre per il sodalizio nessuno era presente. - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Tuttavia, prima di affrontare il merito della controversia, si deve argomentare sull eccezione di incompetenza a giudicare il caso de quo di tale Commissione, formulata dal sodalizio resistente. Questo collegio ritiene opportuno rilevare innanzi tutto di non fare proprie le argomentazioni formulate dalla Commissione Sez. Distaccata Campania Basilicata Molise Puglia nella sentenza resa in merito al ricorso presentato dall atleta Fiore Sabrina per lo scioglimento del vincolo coattivo dalla ASD Volley Bitetto. In tale decisum, richiamando gli artt. 21, 25, 26, 27 e 28 R.A.T., si nega la iurisdictio della CTA su richieste di svincolo per mancata sottoposizione a visita medica in base alla circostanza che una volta che l Ufficio Tesseramento omologhi (e certifichi) il tesseramento (affiliazione e/o riaffiliazione) si presume che la visita medica si stata effettuata e che il vincolo sia ben costituito. La CTA, dunque, non potrebbe giudicare su una siffatta richiesta di svincolo perché a) il tesseramento sarebbe idoneo; b) la mancata sottoposizione a visita medica non inciderebbe sullo svincolo, ma sull omologazione del tesseramento.

Ebbene, a prescindere dalla circostanza che la CTA Sez. Distaccata Campania Basilicata Molise Puglia, se davvero coerente con tali premesse, invece di decidere nel merito, avrebbe dovuto sospendere il giudizio pendente rimettendo gli atti al competente Ufficio Tesseramento, il ragionamento non appare condivisibile. Il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal Presidente del sodalizio che compila (e spedisce on line) i vari Moduli (A1 B1 F) nei quali, tra l altro, viene dichiarato, dal solo legale rappresentante della società che sottoscrive in calce il modulo, che gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione conservata presso la società. L eventuale affermazione mendace da parte dell associato non incide sulla validità del tesseramento in sè, ma sulla permanenza del vincolo tra l associato infedele e l atleta validamente tesserato. Infatti, in altro modo argomentando, si investirebbe l Ufficio di Tesseramento di competenze di vigilanza e controllo non previste dai Regolamenti in quanto sostituite proprio dall autocertificazione. Ai sensi dell art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione. Secondo l ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione (da ultimo con le Sentenze Colacioppo e Laganà e Raso, quest ultime svincolate proprio dal sodalizio Virtus 1962), ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati.

La circostanza che l atleta Crea non abbia effettuato alcun controllo medico per due stagioni sportive consecutive, sull erronea convinzione da parte del sodalizio circa lo svolgimento di tale incombente a carico della ricorrente stessa, è circostanza pacifica, in quanto oggetto di espressa ammissione, evidenziando un disinteresse mostrato dal sodalizio per la vita, la salute e l integrità fisica dell atleta che giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Le visite mediche devono essere effettuate nel rispetto dell incomprimibile diritto alla salute di ogni atlete. La scelta circa le modalità di svolgimento è rimessa alla discrezionalità del sodalizio ad es. presidi medici statali o conferimento del medico convenzionato che operi all interno della compagine societario con l eventuale richiesta di un contributo economico agli atleti. E ammessa anche una richiesta di collaborazione al singolo giocatore, ma l eventuale risposta negativa non può assurgere a scriminante per il sodalizio che, in assenza di certificazione medica, non deve in alcun modo schierare l atleta. Attesa la piena responsabilità nella determinazione dello scioglimento coattivo del vincolo questo viene disposto senza la corresponsione di alcun indennizzo. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti. Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all atleta che, non facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria salute fisica scendendo in campo senza alcun accertamento medico, dall altro si devono trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertare l eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale rappresentante del sodalizio dall art. 21 R.A.T.

P.Q.M. Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società Virtus 1962, dispone restituzione della tassa versata dall atleta e l incameramento di quella versata dalla società opponente. Affissione albo 29 gennaio 2010 Deposito motivazioni 03 febbraio 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it segreteria@federvolley.it Part. IVA 01382321006

Atleta Benedetta Cruciani Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società UISP Volley Umbertide La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Andrea Ordine (Presidente) (Componente) (Estensore) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 20 Gennaio 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. del 30/10/2009, l atleta Benedetta Cruciani richiedeva, in via amichevole, alla UISP Volley Umbertide lo scioglimento del vincolo, adducendo come motivazione un totale disinteresse manifestato dal sodalizio per l omessa convocazione dell atleta per ben due stagioni sportive consecutive (anni 2008/2009 2009/2010), la mancata effettuazione delle visite mediche, ed, infine, un asserita limitazione della crescita tecnica dell atleta chiamata a disputare un campionato di serie C/F a fronte della

richiesta di trasferimento ricevuta da altro sodalizio (ASD Pallavolo Etruria Corciano), mlitante in campionato di categoria superiore (B2/F); - non avendo avuto alcun riscontro alla lettera di messa in mora, in data 28/11/2009, l atleta presentava ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo, reiterando le doglianze espresse in sede di costituzione in mora; - all udienza del 20 Gennaio 2010, per la ricorrente presenziava l avv. Dario Mandò, mentre il sodalizio rimaneva contumace; - dopo breve relazione dell avv. Mennella, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il sodalizio resistente, infatti, ha manifestato un totale disinteresse nei confronti delle prestazioni sportive dell atleta che non convocandola per ben due stagioni sportive né curandosi di replicare alle deduzioni avversarie illustrate nella lettera di costituzione in mora, prima, e nel ricorso introduttivo, poi. Scegliendo la strada della contumacia volontaria e omettendo di contestare quanto ex adverso dedotto, si è realizzata, secondo il vigente principio di non contestazione, una ficta confessio in relazione alle circostanze di fatto allegate dall atleta. Tuttavia, anche volendo prescindere dalla scelta processuale seguita dalla società UISP Volley Umbertide, il disinteresse del sodalizio trova la

massima esplicazione nella mancata effettuazione della visita medica dell atleta. Tale doglianza, riportata negli scritti difensivi della Cruciani, merita un particolare approfondimento attesa l importanza della tematica in questione. Ebbene, ai sensi dell art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione. Secondo l ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione (da ultimo con le Sentenze Colacioppo e Laganà) ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati. La circostanza che l atleta Cruciani non abbia effettuato alcun controllo medico per le ultime stagioni sportive evidenzia un disinteresse del sodalizio non solo per la prestazione dell atleta, ma addirittura per la vita, la salute e l integrità fisica della stessa, che giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Le visite mediche devono essere effettuate nel rispetto dell incomprimibile diritto alla salute di ogni atlete. Attesa la piena responsabilità nella determinazione dello scioglimento coattivo del vincolo, questo viene disposto senza la corresponsione di alcun indennizzo. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all atleta che, non facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria salute fisica disputando più di un campionato senza alcun accertamento medico, dall altro si devono trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertare l eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale rappresentante del sodalizio dall art. 21 R.A.T. P.Q.M. Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società UISP Volley Umbertide, dispone restituzione della tassa versata dall atleta. Affissione albo 29 gennaio 2010 Deposito motivazioni 03 febbraio 2010 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it segreteria@federvolley.it Part. IVA 01382321006 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini

ATLETA MARCONETTI TIZIANA Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società Volley Lanciano La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) (Componente) (Componente) Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito della istruttoria e della riunione convocata per la discussione di rito, presente il rappresentante dell atleta OSSERVA La ricorrente ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 13 ottobre 2009 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e il ricorso In data 28/11/2009, con lettera raccomandata indirizzata sulla busta. alla c.a. di Eusebi Luca c/o Federazione Italiana Pallavolo- Comitato tesseramento Atleti e il ricorso intestato a Comitato Tesseramento Atleti Le motivazioni addotte a supporto della richiesta di scioglimento del vincolo si riconducono a: -mancata convocazione per l attività della corrente annata agonistica, così come avvenuto per gli ultimo cinque anni - difficoltà dei rapporti con l attuale comunità sportiva

-la necessità di una attività sportiva meno impegnativa stante la propria condizione familiare ( coniugata con un figlio) La società non ha dato alcuna risposta alla lettera di costituzione in mora né si è costituita nel presente giudizio, benché formalmente adita MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato improcedibile. Il comma 1 dell art. 8O R.G. stabilisce che il ricorso va inviato comunque entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di costituzione in mora. Dalla documentazione in atti si evince che il ricorso è stato inviato invece 16 giorni dopo la scadenza dei termine dei trenta giorni. Né il ricorso presenta alcuna motivazione a tale ritardo. Vero è che al ricorso era allegata una cartolina di ritorno, in originale, firmata dal destinatario (Volley Lanciano ) per ricevuta in data 14 ottobre 2009, che reca sul lato sinistro di tale firma la dicitura dagli atti dell ufficio consegnato il 14/10/09 e sulla destra un timbro postale Lanciano ( Chieti) 16/11/09, mentre sul frontespizio reca la dicitura DUPLICATO. Ma il contenuto del ricorso non contiene alcun accenno di chiarificazione al riguardo.. In sede di udienza, tuttavia, il rappresentante dell atleta ha motivato il ritardo nell invio del ricorso con la necessità regolamentare di allegare la cartolina di ritorno della costituzione in mora, pena la dichiarazione di improcedibilità, e dando alla norma relativa ai termini sopra richiamati una interpretazione organizzativa sui generis, per non ingolfare il lavoro della Commissione Questo Collegio non può non rilevare che:

-l art.21, comma 7, R.G. recita tutti i termini sono perentori e sono previsti a pena di inammissibilità, decadenza o improcedibilità che devono essere rilevate d ufficio -non esiste una norma che sancisce sic et simpliciter la improcedibilità del ricorso a fronte della mancanza della cartolina di ritorno della prima raccomandata. E vero che l art. 79, comma 2, lettera b) prevede l alligazione al ricorso della documentazione idonea a dimostrare la tempestività del ricorso e la sua ammissibilità. Ma è proprio in virtù di tale norma che avrebbe dovuto essere presentata, nel ricorso, la motivazione o giustificazione del ritardo. Fatta salva, comunque la valutazione della Commissione,la quale deve tener conto come fonte primaria del contenuto del ricorso. A prescindere dalla validità della cartolina duplicato presentata. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso così come presentato, disponendo l incameramento della tassa versata. Affissione Albo 29 gennaio 2010 Deposito motivazioni 03 febbraio 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini