LA PROPRIETA Art. 832 c.c. E il diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l osservanza degli obblighi stabiliti dall ordinamento giuridico. Facoltà di godimento: è la facoltà di utilizzare la cosa, di trarne tutte le utilità possibili. Potere di disposizione: del diritto, possibilità di compiere atti che incidono sulla condizione giuridica del bene. La pienezza della proprietà può essere intaccata, ridotta in forza di altre norme dell ordinamento. Problema di determinazione del concreto contenuto del singolo diritto di proprietà alla luce delle varie fonti di disciplina del diritto stesso: Costituzione, Codice civile, Leggi speciali. Art. 42 Costituzione. Funzione sociale: utilità collettiva della proprietà, la quale può essere limitata al fine di rendere il bene vantaggioso per la comunità nel rispetto del contenuto minimo del diritto rappresentato dal normale godimento della cosa. Garanzia costituzionale: sia dell istituto della proprietà privata, sia del diritto di proprietà (salvaguardia del diritto contro le espropriazioni abusive). 1
Caratteri: 1) Realità. 1 a) immediatezza: il diritto si esercita senza la mediazione della prestazione altrui; 1 b) assolutezza: implica l altrui dovere di non ingerenza; 1 c) inerenza: opponibilità del diritto nei confronti di chiunque possieda il bene o vanti un acquisto sul bene; 1 d) materialità dell oggetto: ha ad oggetto le cose corporali. 2) Pienezza: distingue la proprietà dagli altri diritti reali. La pienezza viene meno quando vengono costituiti sulla cosa diritti reali minori che limitano le facoltà di godimento del proprietario. 3) Elasticità: idoneità del diritto a riespandersi automaticamente nel suo normale contenuto a seguito del venir meno dei limiti che lo comprimono. 4) Esclusività: 4 a) il proprietario può escludere altri dal godimento della cosa, questa pretesa è protetta dall autorità giudiziaria mediante l applicazione di norme penali (es. furto) e civili (azioni a difesa della proprietà); 4 b) unicità del diritto: su una cosa non possono coesistere due proprietà per l intero, ma solo per quota nella comunione (art. 1100 c.c.). 5) Indipendenza: la proprietà non presuppone altri diritti sulla cosa. 6) Imprescrittibilità: il proprietario può rivendicare in qualunque tempo le sue cose. 2
7) Perpetuità: il diritto di proprietà tendenzialmente non ha limiti di tempo. La creazione di forme di proprietà temporanee è controversa (multiproprietà). Limiti alla facoltà di godere. Art. 833 c.c. Divieto degli atti emulativi. Esercizio del diritto. Fondamento dell abuso del diritto: atti che formalmente rientrano nel contenuto del diritto, nell ambito dei poteri del proprietario, ma che non rispondono in pratica ad un suo apprezzabile interesse e risultano nocivi per gli altri. Rimedi: risarcimento (per equivalente o in forma specifica) ed inibitoria. Vincoli di diritto pubblico. Espropriazione per pubblica utilità, art. 834 c.c., art. 42 Cost., TU espropriazioni 2001, art. 838 c.c. Requisizione: sottrazione temporanea del godimento, art. 835 c.c. Proprietà fondiaria. Limiti. Regolazione rapporti vicinato. Razionale sfruttamento del suolo. I confini della proprietà fondiaria (immobiliare). C. orizzontali: proprietà limitrofe pubbliche o private. C. verticali: superiori e inferiori. 3
Art. 840 c.c.: principio dell appartenenza del sottosuolo al proprietario del suolo (fin dove il sottosuolo è suscettibile di normale utilizzazione). Spazio sovrastante: appartenenza al proprietario del suolo con lo stesso limite della normale utilizzazione. Art. 841 c.c. Potere di chiudere il fondo e di opporsi all accesso altrui: interesse alla difesa. Limiti: caccia art. 842; art. 843. RAPPORTI DI VICINATO. Funzione disciplina: garantire un ordinata coesistenza della proprietà fondiaria. Limiti: a) nell interesse reciproco dei proprietari privati; b) rispondenti a finalità pubbliche: inderogabilità norme. Art. 844 c.c. IMMISSIONI. Interferenze nel godimento di fondi vicini (conflitti tra interessi individuali). Sono propagazioni di fattori disturbanti (fumo, calore, rumori, sostanze inquinanti ecc.) causate dall opera dell uomo. Divieto quando superano la normale tollerabilità. Condizione dei luoghi. Priorità uso. Rimedi: cessazione abuso (condanna inibitoria o adozione misure idonee a ridurre le immissioni) e risarcimento del danno. 4
Proprietà edilizia. Limiti della proprietà edilizia (costruzioni). Facoltà di edificare = costruire, ristrutturare, demolire: di regola è necessaria una preventiva autorizzazione comunale: il permesso di costruire. Pagamento di un contributo di costruzione. Conformità ai regolamenti edilizi e ai piani regolatori comunali che determinano l assetto del territorio per garantirne uno sfruttamento equilibrato. Norme su distanze minime per costruzioni muri piante. Luci: aperture che fanno passare luce e aria, ma non consentono di affacciarsi. Vedute o prospetti: finestre o opere stabili che consentono di affacciarsi e di guardare di fronte e obliquamente. Violazioni, sanzioni civili: - nullità atti di trasferimento edifici abusivi; - risarcimento del danno; - riduzione in pristino, art. 872 c.c. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA Art. 922 c.c. Titolo originario o derivativo. Specifici della proprietà e dei diritti reali e generali. Art. 923 c.c. OCCUPAZIONE. Consiste nell impossessamento di cose mobili non appartenenti ad alcuno. Cose abbandonate. Animali: patrimonio indisponibile dello Stato. 5
Fondamento: esigenza sociale di legittimare l impossessamento delle cose abbandonate o liberamente disponibili in natura. Art. 927 c.c. INVENZIONE. È il ritrovamento di cosa smarrita, che dunque ha ancora un proprietario. 1) Fonte obbligo di consegna: legale / diritto al premio proporzionale al valore del bene. 2) Modo di acquisto della proprietà in caso di mancato reclamo (1 anno). Tesoro, art. 932: particolare figura di invenzione ad effetto acquisitivo immediato. La regola non vale per le cose di interesse storico o archeologico che per legge appartengono allo Stato. Art. 934 ACCESSIONE. La proprietà di una cosa qualificabile come principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie. 1) In senso lato: il proprietario della cosa principale acquista la proprietà delle cose accessorie che ad essa vengono unite; 2) In senso stretto: modo di acquisto della proprietà per incorporazione di cose mobili ad immobili. 1) rientrano nel concetto inteso in senso lato: Accessione di mobile a mobile artt. 939 940 c.c.: a) unione; b) commistione; c) specificazione. 6
Accessione di immobile ad immobile (mutamento spontaneo territorio), artt. 941 ss. 2) accessione in senso stretto: di cosa mobile a cosa immobile. Elemento costitutivo: incorporazione di cose mobili nel fondo privato o pubblico. Fondamento: principio di attrazione della proprietà della cosa principale. Preminenza suolo: importanza economico-sociale anticamente riconosciuta alla terra quale fonte primaria di ricchezza. Eccezionalmente questa valutazione è ribaltata nelle ipotesi di accessione invertita: opera sconfinante sul suolo altrui (art. 938), opera realizzata dalla pubblica amministrazione in violazione del procedimento di espropriazione. USUCAPIONE Artt. 1158 ss. Altri modi previsti dalla legge. Riscatto. PERDITA PROPRIETA. - Alienazione diritto. - Distruzione del bene oggetto del diritto. - Estinzione diritto conseguente all acquisto altrui a titolo originario (usucapione). - Rinunzia proprietà. 7
AZIONI A DIFESA PETITORIE. Il diritto di proprietà, come ogni diritto, fruisce di protezione giurisdizionale. Il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto chiedendo al giudice l emanazione di un provvedimento che ristabilisca il diritto violato. Funzione tutela: finalità di recupero del bene, di ripristino della situazione lesa, risarcimento sostitutivo. Art. 948 c.c. Azione di rivendicazione. Petitum: accertamento proprietà e condanna del convenuto alla restituzione della cosa. Legittimazione attiva: colui che assume essere proprietario (onere della prova: titolo originario, usucapione, riconoscimento; prova del possesso o detenzione del convenuto). Legittimazione passiva: detentore, possessore. Alienazione della cosa in corso di causa. Distruzione cosa: conversione oggetto pagamento valore del bene. Alternative: a) azioni possessorie; b) azioni contrattuali. Art. 949 c.c. Azione negatoria. Spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (es. usufrutto, servitù). Tutela della proprietà contro le intromissioni lesive della libertà del bene. 8
Azione di accertamento della libertà della cosa (inesistenza di diritti altrui) contro affermazioni di diritti reali di terzi. Molestie di diritto. Compimento da parte di terzi di atti corrispondenti a pretesi diritti: cessazione intromissioni abusive, turbative e molestie e risarcimento danno. Molestie di fatto (azioni possessorie). Art. 950 c.c. Azione di regolamento di confini. Azione volta alla definizione giudiziale di un confine incerto. Interesse: alla certa delimitazione del fondo. Fissazione giudiziale del confine: sentenza dichiarativa e ricognitiva. Prova ubicazione dei confini: libera. Dati catastali = valore sussidiario. Art. 951 c.c. Apposizione di termini. Il proprietario chiede che i segni di confine del fondo mancanti o divenuti irriconoscibili siano apposti o ristabiliti col concorso di spesa del vicino. Certezza confine interesse all apparenza. Azioni di nunciazione. Artt. 1171 1172 c.c. Denunzia di nuova opera. Denunzia di danno temuto. 9