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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) SAGLIASCHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta dell 11/07/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La doglianza del ricorrente ha ad oggetto l asserita mancata informativa, da parte dell intermediario convenuto, in ordine all impossibilità di esecuzione del proprio ordine di acquisto di titoli effettuato tramite il servizio telefonico dell intermediario medesimo. Più precisamente, il ricorrente, cointestatario di due conti correnti e di un deposito titoli in amministrazione accesi presso l odierna parte convenuta, stipulava con il medesimo intermediario in data 24.03.2009 un contratto per la prestazione di servizi di investimento e in data 03.04.2009 un contratto per servizi via internet, cellulare e telefono avente ad oggetto l operatività informativa e dispositiva dei menzionati rapporti di conto corrente e deposito di titoli. Con il proprio reclamo, il ricorrente esponeva quanto segue: Pag. 2/6

- in data 19.06.2012 aveva inoltrato al call center dell intermediario una proposta di acquisto di un dato numero di azioni quotate al prezzo limitato di 0,4645 per un controvalore di 2.007,94 in istruzioni specifiche con scadenza in data 29/06/12 ; - il successivo 25.06.2012 aveva telefonato al call center per sapere se tali azioni erano state acquistate, apprendendo che non risultavano proposte di acquisto inserite né ordini di acquisto eseguiti poiché il 21.06.2012 la banca aveva ricevuto comunicazione da Borsa Italiana che gli ordini antecedenti a tale data [ sarebbero stati] revocati a partire dal 22/06/2012 ; l istante chiedeva, quindi, all operatore come mai non [ era] stato avvisato di tale procedimento per via telefonica e gli veniva risposto che della notizia era stata data informativa sul sito di Borsa Italiana e della capogruppo della parte resistente medesima; il cliente aveva allora provveduto al reinserimento della proposta di acquisto con gli stessi dati e con scadenza il 29/06/12 ; - constatato che l ordine di acquisto era andato a buon fine prima del 26/06/12, l istante aveva ricontattato invano il call center per avere spiegazioni sulla mancata informativa per via telefonica della revoca operata da Borsa Italiana. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: i) chiarimenti in merito a quanto accaduto (con riferimento a regolamento sugli acquisti vendita tramite call center) ; ii) in forma bonaria il corrispettivo di 2007,94 euro pari all operazione inoltrata e successivamente revocata dalla banca. Nella risposta al reclamo, la banca convenuta rappresentava al cliente: - la mancanza di discrezionalità della Banca nella revoca degli ordini di Borsa in data 22 giugno ultimo scorso ; - che aveva provveduto a pubblicare la suddetta notizia sul sito internet e che, [p]ur consapevoli della rilevanza che deve riconoscersi alla puntuale informativa, non sono contrattualmente previste modalità di contatto telefonico volt[e] ad informare i clienti sull esito degli ordini di Borsa precedentemente impartiti ; - che l operazione era comunque stata eseguita il 27.06.2012 al prezzo desiderato. Con il proprio ricorso all ABF, il ricorrente ha rinviato, per la rappresentazione della vicenda all origine della controversia, alla documentazione allegata ove si rinviene, oltre al reclamo, un estratto dall e-mail che l istante dichiara di aver inviato alla banca a seguito della risposta al reclamo stesso. In tale estratto, il ricorrente lamentava che: - non si è citato alcun regolamento nell esposizione delle giustificazioni dell intermediario; - non viene spiegato il perché è stata data comunicazione per via internet e non telefonicamente ; - l ordine di acquisto è stato eseguito soltanto perché aveva verificato di persona e reinserito la proposta, ma questo non toglie il fatto che l ordine era a scadenza a fine mese ed è stato revocato per motivi che non dipendono dalle solite regole. Il ricorrente ha, dunque, chiesto all ABF: - che venga fatta chiarezza sul caso ; - il corrispettivo della proposta che è stata revocata pari a 2007,94. Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario del 08.01.2013, l intermediario ha riepilogato i fatti all origine della vertenza, riferendo in particolare che: i) all epoca dell ordine di acquisto oggetto di contestazione il ricorrente utilizzava costantemente da oltre 3 anni i servizi telefonici per operazioni similari; ii) lo stesso ordine di acquisto, successivamente ripresentato dall istante, era stato eseguito il 26.06.2012 per la quantità e il prezzo richiesto minimo mai prima raggiunto ; iii) la revoca dell originario ordine di acquisto era stata eseguita d ufficio per disposizione di Pag. 3/6

Borsa Italiana spa che proprio in quel periodo (25 giugno) cambiava la piattaforma per le contrattazioni. Tanto premesso, in via preliminare parte resistente ha eccepito l irricevibilità del ricorso trattandosi di operazione in strumenti finanziari che esula dalla specifica competenza dell ABF. Nel merito, ha osservato che il presente ricorso appare come un tentativo da parte del [ cliente] di conseguire un indebito arricchimento, non avendo egli subito alcun danno, avendo potuto acquistare i titoli desiderati, nella quantità e nel prezzo scelto che mai, prima del suo acquisto, era stato raggiunto. Ha, inoltre, fatto richiamo alle seguenti clausole del contratto per servizi via internet, cellulare e telefono, sottoscritto dal cliente il 03.04.2009: - art. 16, in base al quale le comunicazioni della banca afferenti al contratto ed alle operazioni relative ai servizi offerti dal contratto medesimo sono effettuate in apposita sezione del sito internet della banca stessa; - art. 9.2, che prevede l eventualità di sospensione dei servizi per fatti non imputabili alla Banca ; - art. 18, che riguarda la modifica della Guida ai Servizi, disciplinando la relativa informativa tramite il sito internet della banca medesima per i titolari del servizio via internet come l istante. Parte resistente ha, quindi, ribadito: - che la revoca della prima disposizione impartita dall istante è stata causata dalla decisione di un terzo, Borsa Italiana spa, di cambiare la piattaforma operativa, della cui effettuazione venne data notizia solo a ridosso del passaggio (21 giugno 2012) e che comunque venne tempestivamente (22 giugno) portata a conoscenza della clientela tramite comunicazione sul sito internet; - l insussistenza di qualsiasi danno che possa giustificare la richiesta risarcitoria del cliente. La resistente ha conseguentemente chiesto all ABF: - in via preliminare/pregiudiziale di dichiarare inammissibile/irricevibile il ricorso stante la materia del contendere riferita a strumenti finanziari ; - nel merito, di dare atto che nessun danno è stato arrecato al ricorrente. DIRITTO La questione pregiudiziale che questo Collegio è chiamato ad affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la propria competenza a decidere nel merito, posto che l intermediario ha eccepito che la materia del contendere è relativa a servizi di investimento, ovvero a materia esclusa dalla cognizione dell ABF ex art.128 bis D.lgs. n. 385/1993 e Disposizioni Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, par. 4 (Ambito di applicazione oggettivo)). Come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma. Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d Italia del 29.7.09, infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano. Pag. 4/6

Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro che il T.U.F. chiama contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento con cui l intermediario assume l obbligo di attivarsi per conto e nell interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli. Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del 29.7.09, utilizzato per l individuazione della disciplina di trasparenza quella recata dal T.U.B. in alternativa a quella del T.U.F. applicabile al prodotto composto. La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U. Conseguentemente, le presenti disposizioni: non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine; in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano: - all intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.); - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni). Ciò chiarito, e tenendo nel debito conto i criteri che derivano dalla normativa ora citata, non può che rilevarsi che la doglianza avanzata dal ricorrente si riferisce essenzialmente all attività relativa alla prestazione di servizi di investimento e che le violazioni contestate all intermediario resistente (mancata esecuzione di un ordine di acquisto) appaiono da ricondurre esclusivamente alla disciplina della prestazione di servizi di investimento, mentre il rapporto di deposito assume, nel caso di specie, un rilievo puramente ancillare. Le osservazioni che precedono inducono a concludere nel senso dell incompetenza di questo Collegio. Ad abundantiam, rileva questo Collegio che non è dato a comprendere quale danno patrimoniale abbia patito il ricorrente in occasione della vicenda all origine della presente controversia. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6