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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 39 04.02.2014 IVA: adempimenti in caso di morte del dichiarante Le modalità di presentazione della dichiarazione IVA nel caso di decesso del titolare della partita Iva. Categoria: IVA Sottocategoria: DICHIARAZIONE ANNUALE Nell ipotesi di successione ereditaria, gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi, verificando innanzitutto la data del decesso, cioè se egli è deceduto nel corso del 2013 o nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione. Se il contribuente muore prima di aver presentato la dichiarazione annuale Iva, gli eredi hanno facoltà di presentarla entro 6 mesi dalla data del decesso del contribuente, anziché entro i termini normali (art. 35-bis, D.P.R. 633/72). Tale facoltà è concessa solo quando la morte del contribuente avviene non oltre 4 mesi prima della scadenza del termine di presentazione. Adempimenti dichiarativi in caso di successione ereditaria Nell ipotesi di successione ereditaria, gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi, verificando innanzitutto la data del decesso: - se egli è deceduto nel corso del 2013; - o nel periodo compreso tra il 01.01.2014 e la data di presentazione della dichiarazione. 1

A) Contribuente deceduto nel corso dell anno 2013 Nel caso in cui l erede o gli eredi non abbiano proseguito l attività del contribuente deceduto, devono presentare la dichiarazione per conto di quest ultimo, riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7. La dichiarazione Iva deve essere compresa nel modello UNICO 2014, se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata. Nel caso in cui, l erede o gli eredi abbiano proseguito l attività del contribuente deceduto, la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità illustrate al paragrafo 3.3, al punto 1 delle istruzioni ministeriali. B) Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione In tale ipotesi, poiché l attività è stata svolta per l intero anno d imposta dal contribuente deceduto, l erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest ultimo, riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7. Come precisato con circolare n. 113/E del 31 maggio 2000, la dichiarazione Iva deve essere compresa nel modello UNICO 2014, se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata. Si ricorda che, ai sensi dell art. 35-bis, gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono essere adempiuti dagli eredi, entro i sei mesi successivi a tale evento. DICHIARAZIONE IVA SUCCESSIONE EREDITARIA DATA DECESSO PROSECUZION E ATTIVITA CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE NEL CORSO DEL 2013 L EREDE O GLI EREDI NON PROSEGUONO L ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENT E DECEDUTO EREDE/I a nome del de cuius Egli/essi devono presentare la dichiarazione per conto di quest ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7, entro i termini ordinari (30.09.2014). 2

N.B. La dichiarazione IVA deve essere compresa nel modello UNICO 2014, se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata. L EREDE O GLI EREDI PROSEGUONO L ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE EREDE/I Gli eredi presentano il modulo AA9 ex art. 35 D.P.R. 633/72 per cessare la partita Iva del de cuius con codice carica 7 nella sezione del rappresentante; no compilazione del quadro E. Entro i termini ordinari (30.09.2014) va presentata la DICH IVA con: - Frontespizio (dati dell EREDE) - N.1 modulo EREDE/I con i dati delle operazioni effettuate nel 2013 - compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL + quadri VT e VX per riepilogare i dati complessivi dell importo annuale da versare o a credito ; - N.2 modulo DE CUIUS con i dati delle operazioni del 2013 effettuate fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente al decesso + rigo VA1, campo 1 -> partita IVA del deceduto. 3

Gli eredi presentano il modulo AA9 ex art. 35 D.P.R. 633/72 per assorbire la partita Iva del de cuius con codice carica 7 nella sezione del rappresentante; compilazione anche del quadro E compilazione della casella 1c. Devono presentare la dichiarazione relativa a tutto il 2013 per conto del de cuius riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7. La dichiarazione Iva deve essere compresa nel modello UNICO 2014 se il contribuente deceduto era tenuto alla presentazione della 01/01/2014 28/02/2014 (o data di presentazion e della dichiarazione Iva) In tale ipotesi l attività è stata svolta per l intero anno d imposta dal contribuente deceduto EREDE/I dichiarazione unificata (cfr. Circolare n. 113/E del 31 maggio 2000). N.B. Ai sensi dell art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi 4 mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione Iva, possono essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento (decesso) - Es. contribuente morto il 20.07.2013 - Iva 2 trim. da versare entro il 16.08.2013, poteva essere versata dagli eredi entro il 20.01.2014. 4

Decesso del titolare della ditta individuale Nel caso di decesso dell'imprenditore individuale, gli eredi che non vogliono continuare l'attività devono presentare una denuncia di variazione dei dati (modello AA9/6) all'agenzia delle Entrate competente, indicando nell'apposito quadro A, la partita Iva della stessa ditta e la data di decesso come data di variazione, compilando i quadri B e C con i dati del deceduto, e inserendo nel quadro D i dati dell'erede che presenterà la denuncia per conto del padre, barrando inoltre la casella 1, nel quadro E dello stesso modello. L'ufficio attribuirà un nuovo numero di partita Iva con valore di codice fiscale, sia che gli eredi intendano proseguire l'attività sia che effettuino esclusivamente operazioni finalizzate alla chiusura dell'impresa individuale, non dovendo presentare nessuna dichiarazione per il deceduto, anche se l'attività è proseguita ai soli fini della liquidazione. Gli eredi dovranno provvedere entro sei mesi dalla morte a effettuare tutte le operazioni ancora sospese (fatturazione, registrazione degli acquisti, liquidazione, dichiarazione e versamenti) che il padre non ha ancora effettuato nei precedenti quattro mesi alla data di decesso. Gli stessi eredi dovranno presentare la dichiarazione ai fini Iva a nome del contribuente deceduto, comprendendo in tale dichiarazione tutte le operazioni effettuate sia dal de cuius che dagli eredi stessi per la liquidazione, come previsto dall'art. 35-bis del D.P.R. 633/1972. Alla conclusione delle operazioni di liquidazione, gli eredi dovranno recarsi nuovamente all'agenzia delle Entrate competente, per presentare il modello di cessazione di attività. - Riproduzione riservata - 5