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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 26/07/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO La società ricorrente espone quanto segue: - è titolare del c/c n. 19474.00 presso l intermediario e su tale conto vengono addebitate, mensilmente, la rate di un contratto di leasing; - ha dovuto fronteggiare periodi di sofferenza dovuti alla mancanza di liquidità; - l intermediario, a causa del ritardato pagamento di alcune rate, emetteva tre fatture giustificate come spese di recupero credito; - le spese di recupero credito non sono dovute, avendo, la società ricorrente, regolarizzato il pagamento senza l intervento di soggetti terzi; - il contratto stipulato prevede, in caso di ritardato pagamento delle rate, il pagamento degli interessi moratori e, solo nel caso di eventuale intervento da parte di una società di recupero credito si sarebbe applicata un ulteriore spesa del 15% dell importo recuperato ; Pag. 2/6

- il pagamento delle rate contestate è avvenuto in modo spontaneo (il 24/04/2012 ed il 13/06/2012) attraverso bonifici bancari; - nessuna comunicazione (scritta/telefonica) da parte di società di recupero credito risulta essere pervenuta alla parte ricorrente; La società ricorrente si rivolge al Collegio di Roma per ottenere la restituzione delle somme già percepite dall intermediario a titolo di spese recupero crediti come di seguito specificato: - 568,57, come risultante da fattura n. 18697; - 1.200,54 riferibili alla fattura n. 25819; la parte ricorrente contesta, inoltre, la compensazione legale della fattura n. 33847, di 1.199,36, con la nota di credito di indicizzazione n. 14690 del 31/12/2012. L intermediario, dal canto suo, si difende rilevando quanto segue: - la Banca, per l attività di sollecito della clientela non in regola con i pagamenti, si avvale di società esterne specializzate nel recupero crediti; tali società si attivano automaticamente fin dal giorno successivo a quello in cui si viene a conoscenza dell insolvenza; - la parte ricorrente veniva contattata dalle società di recupero crediti nelle seguenti circostanze: 1. rata del 20 aprile 2012: affido alla società di recupero crediti del 20/04/2012 (all. n. 3). Per l intervento veniva emessa la fattura n. 18697 per un importo di 658,57, scadenza 12/06/2012, pagata dalla parte ricorrente a mezzo RID; 2. rata del 5 giugno 2012: affido alla società di recupero crediti dell 11/06/2012 (all. n. 3). Per l intervento veniva emessa la fattura n. 25819 pari a 1.200,54, scadenza 10/08/2012, pagata dalla parte ricorrente a mezzo RID; 3. Rata del 5 settembre 2012: accesso in loco del 26 settembre 2012. Per l intervento veniva emessa la fattura n. 33847 pari a 1.199,36, scadenza 6/11/2012, RID insoluto; - L intermediario rispondeva ai reclami della parte ricorrente con le raccomandate del 20/11/2012 (v. all. 6) e successivamente del 16/01/2013; Pag. 3/6

- con la raccomandata del 16/01/2013 la società veniva informata della compensazione legale della fattura n. 33847 ( 1.199,36) con parte delle somme disponibili a valere sulla nota di credito n. 14690 del 31/12/2012 di 2.669,03 relative all indicizzazione canoni anno 2012. In merito alla necessità di ricorrere a soggetti terzi per il recupero dei crediti, l'intermediario precisa: - il pagamento delle rate in questione è avvenuto con ritardo; - l intermediario può, a sua discrezione, rivolgersi ad agenzie esterne di recupero credito come previsto dall art. 7 delle condizioni particolari del contratto che prevede inoltre Spese di recupero del credito (tramite società specializzate): 15% dell importo recuperato ; - l art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto stabilisce che Le spese legali anche stragiudiziali sono a carico esclusivo dell Utilizzatore inadempiente così come le spese e/o le commissioni relative ad eventuali interventi da parte degli esattori incaricati dalla Concedente al recupero dei crediti nella misura riportata all art. 7 delle condizioni particolari dell importo recuperato. [ ] ; - il pagamento della rata in scadenza 5/04/2012, ed eseguito il 24/04/2012, deve ritenersi conseguenza diretta dell attività svolta dal recuperatore (v. all. 9 controdeduzioni); - i pagamenti delle altre due rate scadute (rate del 5/6/2013 e del 5/09/2013) sono avvenuti prima degli interventi dei soggetti incaricati del recupero crediti. L'intermediario ha provveduto, pertanto, a rimborsate le spese di recupero crediti precedentemente addebitate, quali risultanti dalla fatture n. 25819 ( 1.200,54 del 21/07/2012) e n. 33847 ( 1.199,36 del 17/10/2012), attraverso l'emissione delle note di credito n. 9321 e n. 9392 del 28/03/2013. Alla luce di quanto precede, l intermediario ritiene: a) di aver parzialmente accolto le richieste avanzate dalla controparte, avendo disposto il rimborso delle somme addebitate a titolo di spese di recupero Pag. 4/6

crediti (fatture n. 25819, importo 1.200,54 e n. 33847, importo 1.199,36), riconducibili alle rate di giugno e settembre 2012, entrambe pagate prima degli interventi posti in essere dai recuperatori di credito; b) che il pagamento della rata di aprile, differentemente dalle altre due rate, sia conseguenza diretta dell'attività svolta dal soggetto recuperatore. In conclusione, la parte resistente, chiede al Collegio che venga respinto il ricorso per la parte relativa alla richiesta di rimborso delle spese addebitate a titolo di intervento del recuperatore sulla rata di aprile 2012, quantificate in 658,57 (fattura n. 18697). DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti che verranno qui di seguito esposti. La controversia verte sulla spettanza o meno delle spese di recupero addebitate dall intermediario al ricorrente per ottenere da quest ultimo, attraverso l intervento di soggetti terzi, il pagamento di alcune rate scadute del contratto di leasing in essere fra le parti. Ai fini del decidere mette conto rilevare in primo luogo come una parte di tali spese sia stata già restituita alla ricorrente attraverso apposite note di credito emesse dalla resistente, la quale ha con ciò implicitamente ammesso che tali spese non erano dovute. Si tratta, in particolare, degli importi di euro 1.200,54 e di euro 1.199,36 riferibili, rispettivamente, alle fatture n. 25819 e n. 33847. Preso atto di quanto precede, l oggetto del contendere si riduce, quindi, all importo di euro 658,57 relativo alla fattura n. 18697 emessa dall intermediario resistente a fronte dell intervento della società di recupero crediti, alla quale sarebbe stato affidato il compito di recuperare la rata di leasing scaduta e non pagata in data 5 aprile 2012. Peraltro, parte ricorrente afferma che il pagamento di tale rata è avvenuto in data 24 aprile 2012 e contesta che tale pagamento sia dovuto all intervento della società di recupero crediti, con la quale non avrebbe avuto alcun contatto. Pag. 5/6

A fronte di tale contestazione, sarebbe stato dunque onere dell intermediario resistente fornire la prova dell effettivo intervento della società incaricata al fine di recuperare la rata scaduta e di giustificare la somma addebitata alla ricorrente a questo titolo. Per contro, la società resistente non ha assolto a tale onere, non avendo prodotto in giudizio la relativa fattura né fornito alcuna evidenza circa la effettiva portata dell intervento svolto, con riferimento a quella specifica rata, dalla società di recupero crediti da essa incaricata. Ne consegue che l importo di euro 658,57 addebitato a titolo di spese di recupero crediti alla ricorrente risulta da questa non dovuto e dev esserle quindi restituito da parte resistente. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6