IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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L EVOLUZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA DELL UNIONE EUROPEA PROF.SSA MARIA TERESA STILE

Indice 1 IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI --------------------------------------------------------- 3 2 LA TITOLARITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA----------------------------- 6 3 L INQUADRAMENTO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UE ----------------------- 7 4 L ARCHITETTURA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI POST LISBONA ----------------- 8 2 di 8

1 Il riconoscimento dei diritti fondamentali In tema di tutela dei diritti umani, i Trattati istitutivi non contenevano originariamente alcuna disposizione. Ciò sia per motivi economici (l originario obiettivo dei trattati era orientato alla realizzazione del mercato comune), sia per motivi politici (la mancata adesione della Francia alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali CEDU rendeva difficile ottenere il consenso dello Stato transalpino). In quest ambito, pertanto, il ruolo della Corte di giustizia è stato determinante. Mediante una serie di sentenze la Corte ha progressivamente affermato che i diritti fondamentali dell uomo vanno tutelati e considerati parte integrante dei principi generali dell ordinamento europeo. Prima di giungere a tale posizione, però, negli anni 50 e 60, la Corte di Lussemburgo ha più volte respinto la possibilità di tener conto di tali diritti nello svolgimento della sua attività. Nelle sentenze emanate in quegli anni, la Corte, in particolare, aveva sottolineato che la propria competenza si limitava all interpretazione del diritto dell Unione e aveva su questa base escluso di dover applicare, oltre ai principi sanciti nei trattati, anche i diritti sanciti dalle Costituzioni degli Stati membri (sentenza Stork del 1959). Con il tempo, tuttavia, la Corte di giustizia ha mutato il suo orientamento sino ad affermare che i diritti umani fanno parte dei principi generali del diritto UE di cui la Corte garantisce l osservanza (sentenza Stauder del 1969). In risposta a quest atteggiamento, ancora cauto della Corte di giustizia, le Corti costituzionali italiana e tedesca avevano cominciato a porsi il problema della necessità di sottoporre a giudizio di costituzionalità gli atti comunitari, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani. La Corte costituzionale italiana (sentenza Frontini del 1973) e quella tedesca (sentenza Solange I del 1974) ipotizzavano, infatti, nello specifico, la possibilità di effettuare un controllo di legittimità costituzionale sugli atti comunitari, allo scopo di verificare che questi ultimi non contenessero violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalle rispettive costituzioni nazionali. 3 di 8

Ciò indusse la Corte di giustizia a mutare la sua originaria posizione e giungere ad un ampio e generalizzato riconoscimento dei diritti umani quali principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l osservanza. Bisogna, tuttavia, attendere il Trattato di Maastricht per la piena affermazione del ruolo dei diritti umani; in quest occasione fu approvato l art. 6 F (ora art. 6 TUE) nel quale si affermava che l Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione di Roma del 1950 sui diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, oltre che dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, come principi generali di diritto comunitario. Il Trattato di Amsterdam ha successivamente introdotto nuove norme in tema di tutela dei diritti umani, in particolare agli artt. 6 e 7 TUE. L art. 6 TUE sanciva che l Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. L art. 7 TUE istituiva, invece, una procedura di accertamento di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all art. 6, par. 1 TUE, nonché sanzioni nei confronti dei Paesi che non rispettavano tali principi. Il Trattato di Nizza ha poi introdotto la previsione di un dispositivo di avviso preventivo, completando la procedura di cui all art. 7 TUE, in virtù del quale su proposta di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e, previo parere conforme del Parlamento, il Consiglio poteva constatare l esistenza di un chiaro rischio di violazione grave dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro e rivolgergli adeguate raccomandazioni. Con la riforma introdotta dal Trattato di Lisbona, infine, il nuovo art. 2 TUE prevede che l Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Conformemente a tale previsione, il successivo art. 6 TUE dispone che l Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea del 7 dicembre 2000, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 4 di 8

E prevista, inoltre, con la riforma, l adesione dell Unione alla CEDU, per cui i diritti in essa garantiti, insieme a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell Unione in quanto principi generali. 5 di 8

2 La titolarità dei diritti fondamentali dell Unione europea E il nuovo art. 6 TUE a consacrare l importanza per l Unione, da sempre impegnata su questo tema, dei diritti fondamentali. In tre successivi paragrafi si ha il richiamo espresso alla Carta, rendendosi vincolante il codice dei diritti in cui essa si traduce; la previsione dell adesione dell Unione alla CEDU; la conferma quali parti del diritto dell Unione, in quanto principi generali, dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Quest ultimo richiamo alle due fonti esterne, sussidiarie e complementari, dei diritti fondamentali, dovrebbe valere a dare flessibilità al sistema dei diritti consentendo un margine di manovra maggiore alla giurisprudenza. 6 di 8

3 L inquadramento della Carta dei diritti fondamentali dell UE Al fine di un corretto inquadramento della Carta nel sistema normativo dell Unione e della portata della sua vincolatività giuridica sono necessarie alcune precisazioni. Un primo ordine di questioni riguarda l obbligo del rispetto della Carta, e, quindi, la possibilità per gli individui di rivolgersi all autorità giudiziaria lamentando la violazione dei loro diritti, esclusivamente per gli atti dell Unione, specificamente per gli atti di istituzioni, organi e organismi UE e per gli atti adottati dagli Stati membri in esecuzione del diritto dell Unione. Conseguentemente, fuori dall ambito di applicazione della Carta restano gli atti nazionali estranei al diritto dell Unione, applicandosi per essi la legislazione nazionale in materia. Un secondo ordine di precisazioni attiene ai casi in cui i diritti riconosciuti dalla Carta siano previsti anche da disposizioni dei trattati o risultino dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri: questi diritti sono esercitati alle condizioni e nei limiti definiti dalle norme dei trattati ovvero in armonia con le tradizioni nazionali; nell ipotesi, invece, di diritti corrispondenti a quelli sanciti nella Carta è contemplata in modo espresso la possibilità che il diritto dell Unione conceda una protezione più estesa. Non meno rilevante dei primi due è un terzo ordine di questioni che si sviluppa, peraltro, secondo due risvolti. L uno attiene alla necessità di tenere distinti i diritti dai principi, in quanto i primi vanno senz altro rispettati mentre i secondi acquistano rilevanza per i giudici solo ai fini dell interpretazione e del controllo di atti dell Unione o degli Stati membri che abbiano dato loro esecuzione. L altro risvolto attiene, invece, alla necessità che i giudici dell Unione e degli Stati membri abbiano nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l interpretazione della Carta. L intensità e la pluralità dei livelli in cui si realizza la tutela dei diritti in questione caratterizza, dunque, il lungo percorso, che, muovendo dalla cittadinanza di un paese alla cittadinanza universale, assume concreti ed originali elementi di un estesa identità. 7 di 8

4 L architettura della Carta dei diritti fondamentali post Lisbona Quella della Carta è un architettura semplice ed essenziale. Impiantata su una base snella nella composizione - caratterizzata da poche e rapide frasi ma robusta nei principi e valori, innesta in successione sul piano formale e sostanziale, sei categorie di diritti ancorate, ciascuna, a un valore di riferimento e di sintesi. Con alcuni adeguamenti tecnici e poche modifiche al preambolo e a determinati articoli delle disposizioni generali, la Carta mantiene prevalentemente la struttura della sua originaria proclamazione, risultando composta di: - un preambolo, che richiama la decisione dei popoli d Europa di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni; - sei titoli, che riguardano, nell ordine, la dignità, la libertà, l uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, la giustizia; - un settimo ed ultimo titolo, contenete le disposizioni generali per la sua corretta interpretazione ed applicazione. 8 di 8