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1 La Settimana Fiscale n pag.27 FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE NON QUOTATE - MINI BOND E PROJECT BOND di Sacchetta Pietro QUADRO NORMATIVO Sviluppo 2012"), in attesa di conversione, ha previsto ulteriori misure per rendere fiscalmente più conveniente l'emissione di obbligazioni e titoli di debito (project bond) da parte delle cd. società di progetto, costituite cioè per realizzare e gestire un'infrastruttura o un servizio di pubblica utilità. L'art. 32, d.l. 83/2012, ha introdotto l'opportunità per le imprese non quotate in Borsa, mediante l'emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie (mini bond), di reperire capitali rivolgendosi direttamente ai mercati. La raccomandazione della commissione europea , n. 2003/361/ce stabilisce i criteri per de- finire la grandezza economica delle imprese, dividendole in: micro, piccole, medie e grandi. PROJECT BOND: l'art. 1, D.L , n. 83 (cd. decreto "Sviluppo 2012"), (1) in attesa di conversione, ha reso più conveniente l'emissione di obbligazioni da parte delle società costituite per realizzare e gestire un'infrastruttura o un servizio di pubblica utilità. Tali obbligazioni, che potranno essere emesse anche per rifinanziare debito contratto precedentemente per un analogo scopo, godranno delle seguenti agevolazioni: l'assoggettamento allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico; (2) la deduzione dal reddito d'impresa, da parte dell'emittente, degli interessi passivi pagati sui titoli emessi; l'assoggettamento delle garanzie da chiunque emesse su tali obbligazioni ad imposta di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa. MINI BOND: l'art. 32, D.L. 83/2012, semplificando e rendendo economicamente valide le operazioni di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie come definite dalla L , n. 43 (per gli effetti delle stesse similari alle obbligazioni) da parte delle imprese non quotate, consente a queste ultime di attingere a nuovi finanziamenti senza rivolgersi al circuito bancario. Tutte le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi di negoziazione multilaterali e diverse da banche e microimprese, (3) (4) possono emettere questi nuovi titoli di debito, anche in deroga a quanto previsto all'art. 11, D.Lgs , n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). L'emissione è subordinata, però, al rispetto di alcune condizioni: deve essere assistita da uno sponsor; l'ultimo bilancio della società emittente deve essere assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti rispettivamente nel Registro dei revisori legali o nel Registro delle società di revisione; i titoli devono essere: - collocati esclusivamente presso investitori qualificati (5) che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; - destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori. Le società diverse dalle piccole e dalle medie (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea , n. 2003/361/Ce (6)) potranno anche rinunciare alla nomina dello sponsor. Gli strumenti finanziari oggetto di offerta al pubblico, emessi ai sensi dell'art. 1, co 1, lett. t), D.Lgs , n. 58 ed ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Stato Ue, sono esclusi dalle disposizioni previste dai seguenti commi dell'art. 32: 2 e 3 (bilancio certificato e collocamento esclusivo tra gli investitori qualificati); da 15 a 17 (necessità di sponsor); LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5

2 19 a 24 (clausole di subordinazione e partecipazione). CAMBIALI FINANZIARIE: le cambiali finanziarie dovranno avere una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi dalla data di emissione e, ferma restando l'esecutività del titolo, saranno esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 6 della Tariffa allegata al D.P.R , n. 642 Un'impresa non potrà avere cambiali finanziarie in circolazione per un ammontare superiore al totale dell'attivo corrente rilevabile dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dall'ultimo bilancio consolidato approvato, nel caso in cui l'emittente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o sia controllata da una società o un ente a ciò tenuto. DEMATERIALIZZAZIONE dei TITOLI: la società che vorrà emettere cambiali finanziarie in forma dematerializzata dovrà avvalersi esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, inviando una richiesta a quest'ultima contenente: la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risulteranno dalle scritture contabili dell'intermediario depositario; l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni singola cambiale; il numero delle cambiali; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione; gli elementi specificati nell'art. 100, co. 1, nn. da 3) a 7), R.D , n. 1669; (7) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e dell'ammontare della garanzia; l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritta. VANTAGGI FISCALI: a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 83/2012, (8) le disposizioni dell'art. 3, co.115, L , n. 549 (che limitano la deducibilità degli interessi passivi da parte degli emittenti), non si applicheranno in tutti i casi in cui le obbligazioni e i titoli similari saranno: emessi dai soggetti indicati all'art. 32, co. 1, D.L. 83/2012; (9) sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente. A decorrere dal , non saranno soggetti alla ritenuta del 20% i proventi e gli interessi delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da: banche; società con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'unione europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art. 168-bis, D.P.R , n. 917; enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge; società diverse dalle prime, limitatamente ai titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; società diverse da banche e società con azioni quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, limitatamente ai titoli emessi a partire dal I soggetti emittenti, entro 30 giorni dall'emissione di obbligazioni e titoli, dovranno comunicare all'agenzia delle entrate tutti i dati inerenti all'avvenuta emissione. Tutte le spese di emissione delle cambiali finanziarie saranno deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio d'imputazione a bilancio. FIGURA dello SPONSOR: ai sensi del D.L. 83/2012 possono assumere il ruolo di sponsor nelle emissioni dei titoli di debito le seguenti tipologie di aziende: banche; imprese di investimento; società di gestione del risparmio (sgr); LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5

3 società di gestione armonizzate; sicav; intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, D.Lgs. 385/1993; banche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento, anche aventi sede legale in uno Stato extra-ue, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. I compiti che la legge affida allo sponsor sono quelli di: assistere la società nella procedura di emissione dei titoli supportandola sia nella fase di emissione che in quella di collocamento; assumere con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità (almeno a intervalli predefiniti) dei titoli fino alla scadenza; mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore alla seguenti percentuali del valore di emissione: - 5% per le emissioni fino a euro ; - 3% per il valore di emissione superiore a euro , fino a euro ; - 2% per il valore di emissione superiore a euro ; valutare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) il valore dei titoli; classificare l'emittente (con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogniqualvolta intervengano elementi straordinari atti a modificare il giudizio) in una categoria di rischio, (10) identificata secondo procedure che tengano conto della qualità creditizia delle imprese; (11) rendere pubbliche le descrizioni della classificazione adottata ed aggiornarne tempestivamente i contenuti ogniqualvolta sia necessario. CLAUSOLE di SUBORDINAZIONE e POSTERGAZIONE: le società, così come identificate dall'art. 32, co. 1, L. 83/2012, (12) potranno emettere obbligazioni che prevedano anche clausole di partecipazione agli utili dell'impresa e di subordinazione. Tali obbligazioni dovranno avere una scadenza uguale o superiore a 60 mesi. La clausola di subordinazione stabilisce i termini di postergazione ai diritti da parte del portatore del titolo rispetto agli altri creditori della società (ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale). Le emissioni di obbligazioni subordinate, rientrando tra le emissioni obbligazionarie, ne debbono rispettare i limiti massimi fissati dalla legge, mentre le società emittenti dovranno applicare le regole previste all'art c.c. (13) La clausola di partecipazione statuisce la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso d'interesse, riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo), non potrà essere inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente. La società che emetterà titoli partecipativi, entro 30 giorni dall'approvazione annuale del bilancio, dovrà versare al soggetto finanziatore una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale che avrà indicato all'atto dell'emissione del titolo. Tale somma (non soggetta ai vincoli imposti dalla L , n. 108 (14)) sarà proporzionata al rapporto tra le obbligazioni partecipative in circolazione e il capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. In merito alle regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo, le quali debbono essere applicate solo alla remunerazione dell'investimento e non al diritto al rimborso in linea capitale dell'emissione, vale quanto segue: sono fissate all'atto dell'emissione; non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione; devono essere dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. Nei casi in cui l'emissione contempli clausole sia partecipative che di subordinazione e, al contempo, rechi un vincolo a non distribuire capitale sociale, se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo: costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente; rappresenta un costo da imputare ai fini delle imposte sui redditi al reddito dell'esercizio di competenza; non entrerà a far parte degli utili netti annuali. Non sono soggette alle limitazioni di cui ai co. 1 e art c.c. (15) le emissioni di obbligazioni: LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5

4 destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; le quali diano il diritto di acquisire, ovvero di sottoscrivere azioni. NUOVI STRUMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE TIPO SOGGETTI EMITTENTI PRINCIPALI CARATTERISTICHE Project bond Società di progetto, cioè costituite per realizzare e gestire un'infrastruttura o un servizio di pubblica utilità - Stesso regime fiscale dei titoli del debito pubblico; - interessi passivi interamente deducibili dal reddito dell'emittente; - garanzie sui titoli soggette ad imposta di registro, catastale ed ipotecaria in misura fissa Cambiali finanziarie obbligazioni mini bond) Società non emittenti strumenti finanziari quotati diverse da banche e microimprese Condizioni: - presenza di uno sponsor (ad eccezione per le grandi imprese); - ultimo bilancio certificato; - collocazione e circolazione dei titoli esclusivamente presso investitori qualificati. Caratteristiche: - possibilità di dematerializzazione dei titoli; - deducibilità degli interessi passivi per gli emettenti; - non assoggettamento degli interessi attivi alla ritenuta del 20%; - possibilità di emissione di titoli contenenti clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili dell'impresa (1) Pubblicato in G.U , n. 147, S.O. n (2) Ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi pari al 12,50%. (3) Così identificate dall'art. 32, co. 1, D.L. 83/2012. (4) In base alla definizione della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce: "nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR." (5) Così come definiti all'art. 100, D.Lgs , n. 58. (6) Imprese che occupano più di 249 persone ed il cui fatturato annuo supera e , oppure il cui totale di bilancio annuo supera euro (7) Si tratta di:luogo di pagamento, nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione dell'emittente. (8) Per la precisione, il , coincidente con il giorno della pubblicazione sulla G.U. (9) Si tratta delle società non emittenti di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi di negoziazione multilaterali, diverse da banche e micro-imprese. (10) Si distinguono in:ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa. (11) Avendo riferimento alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. (12) Individua le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi di negoziazione multilaterali e diverse da banche e micro-imprese. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 5

5 (13) Si richiede il deposito del bilancio e dell'elenco dei soci presso il Registro delle imprese. (14) Si tratta di una norma anti usura. (15) Tali vincoli si riferiscono al fatto che la somma complessiva delle obbligazioni emettibili non sia eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero, in misura superiore, se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 5

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