Decisione N del 23 dicembre 2016
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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) PETRILLO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore GRANATA ENRICO Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data , preceduto da reclamo del , la parte ricorrente espone di essersi recata, il , presso una filiale della banca resistente presentando la documentazione necessaria per la chiusura del conto corrente e per il disinvestimento di una polizza vita e di un fondo. Chiedeva altresì il trasferimento della liquidità risultante dalle predette operazioni nonché dei titoli residui in deposito rispettivamente sul conto corrente e sul conto di deposito a custodia intrattenuti presso altro intermediario. In data , non avendo la banca ancora provveduto a quanto richiesto, la ricorrente effettuava un bonifico trasferendo sul conto intrattenuto presso altro intermediario l importo di ,00 e lasciando su quello tuttora in essere presso la banca convenuta l importo di 3.570,66 a copertura delle spese che sarebbero state eventualmente addebitate dalla convenuta medesima per le operazioni richieste. In data 11 e 17 dicembre 2015 la banca resistente accreditava sul conto intrattenuto presso di essa le somme rivenienti dal disinvestimento del fondo e della polizza vita, rispettivamente pari a ,00 ed ,71. Pag. 2/7
2 In data 17 dicembre 2015, la ricorrente chiedeva alla convenuta i conteggi degli eventuali oneri e spese relativi alla chiusura del conto corrente ed al trasferimento della relativa liquidità e dei titoli. Con nota del , la banca resistente confermava l'avvenuto trasferimento dei titoli, con valuta Nel frattempo l altro intermediario comunicava alla ricorrente che la banca resistente aveva omesso di trasmetterle la certificazione delle minusvalenze, senza la quale la ricorrente avrebbe subita una tassazione piena sulle plusvalenze, con aliquota del 26%. In data , la ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dalla banca resistente in merito alla chiusura del conto ed all'invio della certificazione relativa alle minusvalenze, inviava una di sollecito chiedendo anche il conteggio analitico delle commissioni relative al Servizio 6 (un servizio di consulenza finanziaria prestato dalla convenuta), avendo ricevuto a suo tempo una documentazione incompleta. In data , nel silenzio della convenuta, la ricorrente inviava una nuova di sollecito. In data , contattava telefonicamente il servizio clienti della convenuta venendo invitato a recarsi presso una filiale della stessa: si presentava presso la filiale di zona ove un funzionario gli consigliava di presentare un reclamo. Nel mentre, la banca resistente inviava due alla ricorrente, con cui confermava di aver preso nota delle sue doglianze e che comunque avrebbe trasmesso il certificato delle minusvalenze entro il , data in cui sarebbero stati elaborati i movimenti del conto corrente al Successivamente, con in data , un promotore finanziario della resistente comunicava alla ricorrente che l IBAN indicato per il trasferimento della liquidità al nuovo intermediario era incompleto; il giorno successivo la ricorrente comunicava l IBAN corretto. In data , la banca resistente addebitava sul conto della ricorrente l importo di 3.400,00, con causale Anticipo Estinzione - bonifico su altro conto a favore della stessa ricorrente. Il successivo 26 gennaio veniva addebitato l importo di 10,30, con causale "Imposta di bollo su Prodotti Finanziari". In data il conto corrente online veniva oscurato; la ricorrente apprendeva successivamente che il conto corrente era stato estinto alla data del 5 febbraio Infine, in data , la banca resistente comunicava al nuovo intermediario la richiesta di pagamento di ulteriori. 147,14 a titolo di oneri per la estinzione del conto corrente. Parte ricorrente chiede con il ricorso: che vengano controllate le operazioni del conto corrente effettuate nell'ultimo periodo, al fine di verificare la presenza di eventuali addebiti impropri (conto moneta attiva, relative imposte e altri costi non conosciuti al momento per mancanza di documentazione); il rimborso delle plusvalenze pagate dal mese di gennaio 2016 fino alla data del ricevimento della certificazione delle minusvalenze, a causa del ritardato invio di detta certificazione; che venga valutata la correttezza degli importi addebitati relativi al Servizio 6, a causa dell incompletezza delle relative comunicazioni per mancanza di indicazione dell imponibile e del periodo di riferimento su cui sono state calcolate le commissioni; che venga valutato l'atteggiamento della banca resistente relativamente alla ritardata chiusura del conto corrente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti; che vengano valutati gli ulteriori danni che emergono dall analisi del ricorso, con conseguente condanna al loro risarcimento. Pag. 3/7
3 Con controdeduzioni in data la banca resistente eccepisce preliminarmente l incompetenza dell Arbitro relativamente alle operazioni di disinvestimento. Premette che la ricorrente ritiene erroneamente di aver subito uno svantaggio economico dalla tempistica con cui la banca ha evaso le operazioni richieste. Sottolinea che il cliente non si era limitato a chiedere l'estinzione del conto corrente, ma aveva anche ordinato svariate operazioni sui propri investimenti. Conseguentemente non era stato possibile procedere alla chiusura immediata del conto corrente, che doveva restare operativo fintanto che non fossero state compiute le operazioni di disinvestimento richieste. Il tempo necessario per fare tutto ciò, includendo il calcolo delle commissioni dovute alla banca per i servizi a pagamento, delle spese e delle imposte da destinare all erario una volta liquidati gli investimenti, non poteva limitarsi a due settimane, come invece prospettato dalla ricorrente. La banca convenuta procede quindi all analisi delle singole doglianze della ricorrente. In primo luogo, si sofferma sulla domanda con cui la ricorrente chiede che "vengano controllate le operazioni del conto corrente dell'ultimo periodo al fine di verificare le somme eventualmente addebitate impropriamente (conto moneta attiva; relative imposte e altri costi non conosciuti al momento per mancanza di documentazione)". La banca afferma di aver proceduto alle adeguate verifiche e che non risultano anomalie. Manifesta, comunque, la propria disponibilità nel caso in cui la ricorrente voglia circostanziare con maggiore precisione le proprie doglianze. Passa quindi alla domanda con cui la ricorrente chiede "il rimborso delle plusvalenze pagate dal gennaio 2016 fino al ricevimento [della certificazione] delle minusvalenze accantonate". In merito, la banca evidenzia che non vi è prova di una tassazione o di un addebito non dovuto che la ricorrente avrebbe sostenuto in relazione ad eventuali plusvalenze maturate presso altri intermediari. Si rende comunque disponibile a valutare le richieste della ricorrente in presenza di un documento scritto che attesti quanto sostenuto. Ricorda, ad ogni modo, di aver inviato alla ricorrente, in data , la certificazione delle minusvalenze, che, peraltro, è fruibile fino al Quanto alle doglianze della ricorrente circa le modalità di calcolo delle commissioni di servizio dovute per il Contratto di Consulenza Avanzata (Servizio 6), rileva che la questione esula dalla competenza dell Arbitro, avendo ad oggetto servizi di consulenza finanziaria. Relativamente alla richiesta di valutazione della condotta tenuta, la banca rileva di aver, in brevissimo tempo, liquidato e quindi consentito alla ricorrente di trasferire circa il 90% delle somme investite, mediante bonifico a proprio favore di ,00 del e altro bonifico di 3.400,00 in data Sul conto è stata conservata la somma minima sufficiente per pagare commissioni e spese. Le commissioni relative al Servizio di Consulenza Avanzata addebitate nel gennaio 2016, come da contratto, sono relative all ultimo trimestre del Infine, in merito alla richiesta di risarcimento danni, la banca rileva che la ricorrente ha richiesto un valutazione equitativa, laddove avrebbe invece ben potuto fornire la specifica documentazione a supporto, nel caso in cui i danni fossero stati effettivamente subiti. Segnala che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non ha ricevuto alcuna richiesta di estinzione del Conto Moneta Attiva. Afferma inoltre che la richiesta di chiusura del conto corrente è stata sollecitata dalla ricorrente il , e successivamente l , dopo che la banca aveva dato conferma del trasferimento dei titoli, con valuta , al nuovo intermediario. A detti solleciti la banca ha risposto confermando l impegno di evadere la disposizione già ricevuta nel minor tempo possibile. In conclusione chiede che il ricorso sia respinto perché infondato. Pag. 4/7
4 In sede di repliche le parti si limitano a precisare quanto già affermato in precedenza, senza introdurre nuovi elementi. DIRITTO La pluralità delle domande formulate dalla ricorrente in connessione alle vicende relative alla richiesta di chiusura del conto corrente e del disinvestimento di parte dei titoli di sua pertinenza richiede una valutazione delle singole doglianze. Si osserva preliminarmente che la banca convenuta eccepisce che non tutto quello che la parte ricorrente ha ricompreso nel ricorso rientra nella competenza dell Arbitro, poiché si estende nell area dei servizi di investimento, estranei ai servizi bancari puri, come sono il conto corrente o un servizio di pagamento. Ai sensi delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari possono essere sottoposte alla cognizione dell ABF le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione I, par. 4). Inoltre dette Disposizioni dispongono espressamente, sempre al par. 4 della Sezione I, che non rientrano nella sfera di competenza dell Arbitro le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Secondo il costante orientamento dei Collegi la competenza dell Arbitro può estendersi solo alle operazioni e contratti meramente accessori rispetto alla prestazione dei servizi di investimento. L eccezione sollevata appare senz altro riferirsi alla domanda con cui la ricorrente chiede che venga valutata la correttezza degli importi addebitati relativi al Servizio 6, a causa dell incompletezza delle relative comunicazioni per mancanza di indicazione dell imponibile e del periodo di riferimento. Dalla documentazione versata in atti risulta che Servizio 6 consiste in un servizio di consulenza in materia di investimenti; la richiesta specifica concerne la correttezza delle commissioni da applicare al servizio, in funzione della base di commisurazione delle stesse e del periodo di riferimento. Si tratta di una domanda che attiene la prestazione di un servizio di investimento e quindi inammissibile in quanto estranea all ambito di competenza oggettiva dell Arbitro. Occorre chiedersi se aspetti di connessione con la prestazione di servizi di investimento siano ravvisabili nella prima domanda [con cui si chiede che vengano controllate le operazioni del conto corrente effettuate nell'ultimo periodo, al fine di verificare la presenza di eventuali addebiti impropri (conto moneta attiva, relative imposte e altri costi non conosciuti al momento per mancanza di documentazione)] e nella seconda domanda (rimborso delle plusvalenze pagate dal mese di gennaio 2016, fino alla data del ricevimento della certificazione delle minusvalenze, a causa del ritardato invio di detta certificazione). La prima domanda fa riferimento ai fini delle verifiche richieste, anche se non in modo esaustivo, al conto moneta attiva. Si tratta di un prodotto, come può ricavarsi dal sito web della banca convenuta, con cui il cliente definisce il livello di liquidità massima che intende mantenere sul conto corrente investendo in automatico l eccedenza in un fondo monetario di diritto italiano; quando il saldo del conto corrente scende al di sotto della soglia prestabilita il sistema in automatico disinveste le quote del fondo per ripristinare la liquidità sul conto. Non sembra che nella combinazione, insita nel prodotto, fra un servizio prettamente bancario (conto corrente) e un servizio di investimento (afferente le quote del fondo) il secondo rivesta una natura meramente accessoria rispetto al primo, dovendosi piuttosto rinvenire il perseguimento di una duplice e complessivo obiettivo quello cioè di Pag. 5/7
5 mantenere nel conto la liquidità necessaria per soddisfare le proprie esigenze quotidiane e quello di conseguire un rendimento in linea con l andamento del mercato monetario. La domanda, per quanto riferito a Conto Moneta Attiva, esula dalla competenza dell Arbitro ed è quindi inammissibile. Si aggiunge che la domanda presenta, nel complesso, profili ulteriori di inammissibilità in quanto non riflette chiaramente quanto formulato nel reclamo (ove si chiede solamente di verificare la tempistica della chiusura del conto corrente) oltre a risultare generica ed implicare la prestazione di un attività consulenziale. Quanto alla seconda domanda (relativa alla mancata tempestiva produzione, da parte della banca convenuta, della certificazione delle minusvalenze, che la ricorrente sostiene di aver ricevuto nel giugno 2016 e la convenuta afferma di aver inviato intorno alla data del rilascio, il ) si osserva preliminarmente che quanto contestato appare attenere a compiti che fanno carico all intermediario quale depositario dei titoli piuttosto che a compiti che ad esso fanno carico in funzione della prestazione di servizi di investimento. Peraltro si rileva nel merito che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova né in relazione all an né in relazione al quantum dei danni che sostiene di aver subito, non avendo prodotto alcuna documentazione in ordine alle plusvalenze asseritamente non compensate dalle minusvalenze in questione. La domanda non può pertanto essere accolta. Si aggiunge per completezza che la natura dell attività richiesta all Arbitro (che potrebbe implicare lo svolgimento di attività consulenziale in materia fiscale) sembra evocare profili di inammissibilità della domanda. La ricorrente chiede infine che venga valutato l'atteggiamento della banca resistente relativamente alla ritardata chiusura del conto corrente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, nonché che vengano valutati gli ulteriori danni che emergono dall analisi del ricorso, con conseguente condanna della banca convenuta al loro risarcimento. Quanto alla richiesta relativa alla chiusura del conto corrente, dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti non emerge con chiarezza da quale giorno avrebbe dovuto decorrere il termine di quindici giorni applicabile ai sensi dell art c.c., in mancanza di pattuizioni alternative (non rilevabili dalla documentazione versata in atti che non include il contratto di conto corrente), per il completamento delle operazioni di chiusura del conto. La ricorrente espone di aver chiesto la chiusura del conto il , unitamente al disinvestimento di una polizza vita e di un fondo. Il disinvestimento della polizza vita e del fondo è stato completato il Parte convenuta segnala che la richiesta di chiusura del conto corrente è stata sollecitata dalla ricorrente il , e successivamente l , dopo che la banca aveva dato conferma del trasferimento dei titoli in deposito, con valuta , al nuovo intermediario, come richiesto dalla ricorrente. Risulta che, con in data , il promotore finanziario della resistente comunicava alla ricorrente che l IBAN indicato per il trasferimento della liquidità al nuovo intermediario era incompleto; il giorno successivo la ricorrente comunicava l IBAN corretto. Sembra ragionevole, pur in un quadro non limpido, assumere la data del , e cioè quello in cui è stato completato il disinvestimento della polizza vita e del fondo, come quella di decorrenza del termine di quindici giorni sopra ricordato. Il conto corrente è stato oscurato online il ; la chiusura del conto è stata effettuata il Risulta quindi che il conto è stato chiuso oltre il termine di legge, scaduto il Pag. 6/7
6 Secondo il consolidato orientamento dei Collegi il titolare subisce un danno in caso di applicazione di commissioni che non sarebbero state corrisposte qualora il conto corrente fosse stato chiuso tempestivamente. Dall estratto conto versato in atti, datato 23 marzo 2016, risultano addebitate in data ,50 (con valuta , per spese di estratto conto, rendiconto, comunicazioni), 17,50 ( sempre con valuta , per imposte di bollo relative al supero giacenze medie del conto al ), in data ,00 (sempre con valuta per commissioni di gestione e amministrazione del deposito amministrato), il ,00 (con valuta in pari data per imposta di bollo su prodotti finanziari), il ,00 (con valuta per commissioni sul Servizio Consulenza Evoluta). Si tratta a ben vedere di addebiti contabilizzati nel gennaio 2016 ma relativi ad oneri maturati al Nell estratto compaiono inoltre due addebiti in data (e valuta in pari data) per 1,25 (per spese di estratto conto di chiusura) e 3,20 (per imposta di bollo relative al supero giacenze medie del conto al ). E indicata infine nella colonna Entrate l importo di 147,14 (con la specifica Azzeramento entrate per estinzione ). Secondo quanto esposto dalla ricorrente, si tratta della somma che la banca resistente avrebbe richiesto direttamente al nuovo intermediario a titolo di oneri per la estinzione del conto corrente. Quanto agli 1,25 (per spese di estratto conto di chiusura) è presumibile che le spese di chiusura dell estratto conto siano in misura fissa e che sarebbero state comunque richieste anche ove dette chiusura fosse stata tempestiva; quanto agli 3,20 (per imposta di bollo relative al supero giacenze medie del conto al ) si osserva che il superamento delle giacenze medie del conto nel corso 2016 (fino alla chiusura del conto nei primi di febbraio) è funzionale anche alla tempistica con cui la stessa ricorrente ha effettuato due bonifici a proprio favore, a valere sul conto in questione ( ,00 in data e con valuta e 3.400,00 in data e con valuta ). Quanto infine al pagamento del suddetto importo di 147,14 (che secondo quanto esposto dalla ricorrente sarebbe stato richiesto dalla banca resistente al nuovo intermediario a titolo di oneri per l estinzione del conto corrente) la ricorrente non ha prodotto alcun elemento in merito che consenta di vagliarne la correttezza. Si ritiene pertanto che la domanda non possa essere accolta. Il ricorso va altresì respinto per quanto attiene al risarcimento degli ulteriori danni che emergano dall analisi del ricorso, non avendo la ricorrente prodotto alcun elemento a sostegno della domanda. Si aggiunge per completezza che la domanda medesima appare evocare profili di genericità e implicare la prestazione di un attività consulenziale. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara inammissibile le domande relative alla prestazione di servizi finanziari. Respinge nel resto. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7
Decisione N del 26 febbraio 2016
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