* Claudio D Auria. c.dauria1@lumsa.it. Roma, 26 novembre 2015

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1 * * Claudio D Auria c.dauria1@lumsa.it Roma, 26 novembre

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3 DEFINIZIONI Definizione ampia che ricomprende tutte le tipologie di cartolarizzazioni Operazione che suddivide il rischio di credito di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (tranching), in cui: i pagamenti effettuati dipendono dall andamento del portafoglio i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di subordinazione Tradizionale Il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a un SPV, il quale a fronte di tali attività emette strumenti finanziari (ABS) Sintetica Il trasferimento del rischio di credito viene realizzato mediante l utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione Definizioni della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, capitolo 2 3

4 CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE (1/2) Banca originator SPV Proventi Investitori Erogazione dei prestiti Attivo Passivo rating minimo del debitore Contrattualistica standard Eventuali garanzie Cessione pro-soluto (*) dei crediti e delle relative garanzie Pagamento del prezzo di cessione Portafoglio crediti ceduti e garanzie ABS senior ABS mezzani ne First loss Sottoscrittori senior Sottoscrittori mezzanine Sottoscrittori first loss Titoli AAA Titoli da AA a BB Banca originator (*) Cessione pro- soluto: nessuna responsabilità del cedente per l inadempimento dei debitori; Cessione pro-solvendo: il cedente garantisce il cessionario contro i rischi relativi agli asset sottostanti 4

5 CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE (2/2) Caratteristica fondamentale dell operazione Titoli limited recourse (a esigibilità limitata), ossia non tutelati dal patrimonio dell emittente il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potrà avvenire solo a condizione che abbia luogo l incasso dei flussi finanziari dei crediti ceduti L acronimo con il quale vengono indicati i titoli emessi indica la natura dei crediti ceduti. Ad esempio: MBS (Mortgage Backed Security) se il sottostante ha natura immobiliare (mutui residenziali o commerciali) ABS (Asset Baccked Security) se il sottostante ha natura finanziaria 5

6 DIFFERENTI SCHEMI CONTRATTUALI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVO DELLA SPV (1/2) Per svincolare il rendimento e la struttura delle scadenze delle ABS dalle caratteristiche dei crediti ceduti, nascono le ABS strutturate, emissioni collateralizzate o Collateralized Obligations (CO), che consentono una. trasformazione del rischio del portafoglio sottostante sono titoli che hanno come collateral specifiche attività finanziarie, tranche di emissioni di titoli vari (bonds) o anche titoli asset backed A differenza delle ABS standard, il cash flow generato dagli attivi è ripartito in diversi sottoinsiemi a fronte dei quali sono emessi titoli con diversa durata, tasso e grado di privilegio sul pagamento degli interessi e sul rimborso del capitale (seniority) 6

7 DIFFERENTI SCHEMI CONTRATTUALI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVO DELLA SPV (2/2) Le CO possono essere scomposte in differenti tipologie a seconda del sottostante Collateralized Obligations (CO) Collateralized Mortgage Obligations (CMO) Collateralized Bond Obligations (CBO) Collateralized Loans Obligations (CLO) Collateralized Debt Obligations (CDO) Mutui Ipotecari Obbligazioni di Stato e imprese Prestiti Sottostante misto (prestiti, obbligazioni, mutui e ABS) 7

8 I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI IN UN OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE Debitore ceduto Trasferisce i flussi in c/capitale e in c/interessi Servicer Trasferisce i flussi in c/capitale e in c/interessi Effettua i pagamenti Originator Acquisizione delle garanzie Ente garante (credit enhancer) Pagamento del prezzo di cessione Cessione dei crediti Società veicolo (SPV) liquidità Emissione dei titoli Società di rating Arranger e/o lead manager Valutazione del merito di credito liquidità Collocamento dei titoli Fa da tramite tra SPV e investitori Investitori Protegge gli interessi degli investitori Trustee 8

9 CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (1/4) Operazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l utilizzo di credit derivatives (*) o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione Differenze e vantaggi rispetto alla cartolarizzazione tradizionale: trasferimento del rischio di credito, mantenendo in bilancio le attività oggetto della cartolarizzazione riduzione dell effetto impoverimento del portafoglio di attività dell originator riduzione dei costi amministrativi, legali e delle commissioni di servicing cartolarizzazione di attivi non cedibili nelle operazioni classiche (es: impegni relativi all emissione di lettere di credito, credit derivatives, ecc.) (*) Credit Derivatives: il sottostante è rappresentato dal rischio legato alla capacità del debitore (reference entity) di adempiere a una determinata obbligazione di pagamento. Tale rischio di credito può far scaturire il pagamento del contratto da parte del venditore di protezione, nel caso in cui si verifichi il credit event legato al reference entity o si realizzi un deterioramento della sua qualità creditizia 9

10 CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (2/4) 1. Unfunded CD (CDS) Originator (Protection Buyer) TRASFERIMENTO RISCHIO DI CREDITO Premio Protection Seller Portafoglio protetto Credit Default Swap 10

11 2. Funded CD (CLN) CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (3/4) CASSA Originator (Protection Buyer) EMISSIONE CREDIT LINKED NOTES Protection Seller Portafoglio protetto SERVIZIO DEL DEBITO E RESTITUZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA (a meno che non si verifichi il credit event relativo al reference entity) 11

12 CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA (4/4) Originator (Protection Buyer) Portafoglio di riferimento: blocco di prestiti erogati dalla banca con criteri minimi prestabiliti rating minimo del debitore Contrattualistica standard Senior CDS Premio Junior CDS Premio Banca (Protection Seller) Super Senior CDS Attivo Cash collateral investito in titoli di Stato SPV Passivo CLN senior CLN mezzanin e CLN junior Emissione CLN mezzanine e senior Premio Emissione CLN subordinate Premio Investitori Diverse classi di notes con rating da AAA a BB First loss CLN sottoscritte dall originator 12

13 Vantaggi cartolarizzazione virtuosa Finanziamento sul mercato dei capitali Gestione dei rischi di interesse, valuta, liquidità e credito Minimizzazione dei costi di vigilanza Utilizzo distorto dello strumento Cartolarizzazioni di secondo e terzo livello SIV e conduit con elevato leverage/rischi di liquidità e bassa patrimonializzazone Linee di credito e legami reputazionali, non disciplinati dalla regolamentazione pre-basilea 2 Regulatory arbitrage 13

14 VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (1/5) L utilizzo delle cartolarizzazioni da parte degli intermediari finanziari è riconducibile alle loro capacità di fornire contemporaneamente la soluzione a tre ordini di problemi gestionali: 1. la scarsità delle risorse finanziarie 2. la gestione dei rischi dell attività creditizia 3. la possibilità di gestire opportunamente il patrimonio di vigilanza (per gli originator che siano intermediari finanziari sottoposti a vigilanza) 14

15 VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (2/5) 1. Scarsità delle risorse finanziarie Finanziamento sul mercato dei capitali (evitando di ricorrere a nuovo indebitamento o a risorse proprie) a condizioni che dipendono dalla qualità degli attivi ceduti Ricomposizione della struttura finanziaria attraverso: - abbattimento dell indebitamento - concessione di nuovi prestiti, superando i limiti costituiti dalla dimensione della raccolta e dalla necessità di ridurre il rischio di credito cui le banche sono esposte concentrazione sul core business aziendale (origination dei prestiti) e possibilità di mantenere il rapporti con la clientela, arricchendone i servizi (attività di servicing) possibilità di accrescere i ricavi da commissione rispetto ai ricavi da interessi (servicer, arranger, liquidity provider o swap counterparty) 15

16 VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (3/5) 2. Gestione dei rischi dell attività creditizia In una logica ALM (Asset & Liability Management) tramite la cartolarizzazione si liberano risorse da destinare alla ricomposizione della struttura patrimoniale sia rimborsando passività sia finanziando attività che: risultino più congruenti per entità, scadenze, tassi e valuta di denominazione alle fonti di raccolta (riduzione rischio di tasso di interesse e di valuta) siano caratterizzate da un grado di liquidità superiore rispetto agli impieghi cartolarizzati (riduzione rischio di liquidità) siano caratterizzate da una probabilità di insolvenza inferiore rispetto alle attività cedute (riduzione rischio di credito) 16

17 VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (4/5) 3. Riduzione dell assorbimento patrimoniale Banca originator Cessione pro-soluto dei crediti Attivo SPV Passivo 900 di ABS senior Proventi Sottoscrittori senior Investitori Titoli AAA 1000 crediti corporate Pagamento del prezzo di cessione 1000 crediti corporate 80 di ABS mezzanine 20 di tranche junior Sottoscrittori mezzanine Sottoscrittori first loss Titoli da AA a BB Banca originator 17

18 VANTAGGI DELLA CARTOLARIZZAZIONE VIRTUOSA (5/5) 3. Riduzione dell assorbimento patrimoniale Sostituzione delle attività ad alto peso di ponderazione con attività a bassa ponderazione (cartolarizzando gli attivi più rischiosi e usando le risorse liquide ottenute per estinguere esposizioni debitorie e per investimenti in asset con ponderazione inferiore) Si crea un eccedenza rispetto al livello minimo patrimoniale richiesto dalla normativa di vigilanza senza alcuna operazione di raccolta di nuovi mezzi finanziari 18

19 USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (1/3) Definizione del modello OTD Nel modello OTD i soggetti che originano gli attivi cartolarizzati cedono i prestiti ad altri intermediari e impiegano la liquidità derivante dalla cessione per erogare ulteriori crediti, al contrario del modello di intermediazione tradizionale (modello buy and hold), in cui le banche mantengono in bilancio i prestiti alla clientela I crediti ceduti vengono trasformati in titoli con merito creditizio differenziato e collocati presso gli investitori istituzionali (alle tranche senior di tali titoli le agenzie di rating hanno assegnato spesso valutazioni molto positive) 19

20 USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (2/3) Limiti del modello OTD eccessivo indebitamento peggioramento della qualità del credito e maggiore ricorso al trasferimento del rischio di credito al mercato ridotti incentivi per gli intermediari a svolgere adeguatamente l attività di selezione e monitoraggio dei debitori (aumento della concessione dei mutui subprime, diffusione delle formule NINJA No Income, No Job, No Assets- ecc.) ridotti incentivi per gli investitori a valutare l effettiva qualità creditizia dei titoli sottoscritti, confidando in misura eccessiva nelle valutazioni delle agenzie di rating dipendenza del modello dal ruolo svolto dalle agenzie di rating nel valutare gli asset oggetto di distribuzione scarsa trasparenza sui rischi sottostanti le operazioni cartolarizzate carenza nella gestione dei rischi associati alle cartolarizzazioni (rischi di mercato, liquidità, concentrazione e di credito) 20

21 USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE IL MODELLO ORIGINATE TO DISTRIBUTE (3/3) Conseguenze del Modello OTD attività investite in conduit e SIV (Structured Investment Vehicles) con forte leverage, esigua patrimonializzazione e elevati rischi di trasformazione delle scadenze e di liquidità (rischio di corsa alla liquidazione) significativa esposizione diretta e indiretta da parte degli originator verso molti di questi veicoli presso i quali il rischio era stato apparentemente trasferito, attraverso linee di credito, legami reputazionali ed esposizioni al rischio di controparte costruzione di prodotti sempre più complessi (cartolarizzazioni di secondo e terzo livello quali CDO squared e CDO cubed) 21

22 USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ DI RATING Il tranching e le cartolarizzazioni a più livelli hanno consentito l attribuzione di rating molto elevati rispetto all effettivo rischio sottostante tali prodotti e la realizzazione di rendimenti dei titoli ABS molto elevati rispetto ad altri titoli con il medesimo rating (allontanamento dal principio di arbitraggio, per cui ogni unità di rendimento è giustificata dalla presenza di rischio) La crisi del 2007/2008 ha messo in evidenza i limiti dei modelli per il rating delle ABS: mancata considerazione della natura di catastrophe bond delle tranche senior dei titoli ABS (scarsa considerazione delle correlazioni tra gli asset) utilizzo di un dataset con un estensione temporale molto limitata e riferito a un periodo particolarmente positivo del ciclo economico globale conflitto di interessi tra agenzia di rating e emittente 22

23 Limiti di Basilea I: USO DISTORTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE LE CARENZE NELLA REGOLAMENTAZIONE Fenomeno del regulatory arbitrage : gli intermediari cedono attività di buona qualità (basso rischio e basso rendimento) e impiegano i fondi liquidi ottenuti in attività (attraverso la concessione di nuovi crediti) di qualità inferiore (maggiore rischio e rendimento atteso più alto) che però comportano lo stesso assorbimento di capitale di vigilanza politica del cherry picking che comporta un considerevole aumento della rischiosità della banca Arbitraggi regolamentari tra trading book e banking book Requisiti patrimoniali esigui per le linee di credito concesse a SPV fuori bilancio e nulli per linee di credito con scadenza inferiore ai 365 giorni e per le linee di credito reputazionali La crisi ha messo in luce le carenze regolamentari di Basilea 1 (Basilea 2 è entrato in vigore solo il primo gennaio 2008 in Europa, poiché nel 2007 l entrata in vigore era solo facoltativa) 23

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25 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARTOLARIZZAZIONI (1/2) Basilea 2 ha disciplinato, per la prima volta in maniera organica, la regolamentazione prudenziale in materia di operazioni di cartolarizzazione Introduzione del Securitisation Framework al fine di superare i limiti insiti nella disciplina prudenziale di Basilea 1 Per risolvere il problema del regulatory arbitrage, il Comitato di Basilea, stabilì in Basilea 2 che il trattamento delle esposizioni cartolarizzate fosse determinato in base alla sostanza economica dell operazione piuttosto alla forma giuridica, in modo da assicurare che i requisiti patrimoniali riflettessero appropriatamente il rischio. 25

26 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CARTOLARIZZAZIONI (2/2) Il Principio generale sancito da Basilea 2 in materia di operazioni di cartolarizzazione è che occorre valutare l entità del rischio che veniva effettivamente trasferito e/o riconfenzionato mediante l operazione Costituiscono esposizioni derivanti da cartolarizzazione, numerose forme di partecipazione: l investimento in ABS e MBS, la concessione di forme di supporto al credito o linee di liquidità, swap di tasso di interesse o di valuta, derivati su crediti e la copertura per tranche Tale definizione appare ampia e legata al concetto di rischio: in altre parole, esiste un esposizione derivante da una cartolarizzazione nella misura in cui si rileva l assunzione di un rischio da parte della banca 26

27 IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE PER L ORIGINATOR E PER L INVESTITORE (1/2) Il calcolo dei requisiti era differenziato anche in base al ruolo svolto dalle banche nell ambito delle cartolarizzazioni Le banche possono agire in qualità di: a) Originator se: hanno dato origine alle esposizioni comprese nel portafoglio oggetto della cartolarizzazione e mantengono un esposizione nei confronti dell operazione svolgono il ruolo di sponsor a programmi del tipo asset-backed commercial paper (ABCP) b) Investitore se: assumono il rischio relativo ad un titolo o a un derivato di credito connesso con la cartolarizzazione 27

28 IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE PER L ORIGINATOR E PER L INVESTITORE (2/2) Le banche devono detenere un capitale minimo obbligatorio a fronte di tutte le proprie esposizioni connesse con la cartolarizzazione la banca cedente, al verificarsi di determinate condizioni (verifica del riconoscimento della traslazione del rischio), può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate la banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della tranche acquistata 28

29 IL RICONOSCIMENTO DELLA TRASLAZIONE DEL RISCHIO Vengono stabiliti requisiti operativi circa il riconoscimento della traslazione del rischio per la banca cedente Tali requisiti operativi devono essere rispettati per: realizzare una effettiva separazione (clean break) degli asset del portafoglio dell originator garantire che i cash flow prodotti siano destinati solo al pagamento delle ABS escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo delle attività ponderate per il rischio Ove i requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta ai fini prudenziali 29

30 CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE La cartolarizzazione tradizionale è riconosciuta ai fini prudenziali quando: i. il rischio di credito è stato trasferito in misura significativa a terzi ii. il cedente non mantiene alcun tipo di controllo (anche indiretto) sul portafoglio iii. le attività sono isolate anche dal punto di vista legale (è richiesta una specifica legal opinion) iv. i titoli ABS non sono emessi dal cedente v. il cessionario è un SPV vi. i diritti sulle attività cartolarizzate sono liberi da ogni vincolo vii. Le clausole di riacquisto del portafoglio devono rispettare determinati requisiti. In ogni caso, non vi deve essere nessun obbligo di riacquisto che trasformi di fatto una facoltà in una forma di supporto al credito 30

31 CARTOLARIZZAZIONE TRADIZIONALE vii. Ad esempio, non possono essere previste clausole di riacquisto che: obbligano il cedente a variare la composizione del portafoglio per migliorarne la qualità aumentano l importo della prima perdita a carico del cedente dopo l inizio dell operazione aumentano il rendimento da corrispondere agli investitori Sono ammesse solo le opzioni call di tipo clean up (consentono di chiudere anticipatamente le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate) per le cartolarizzazioni tradizionali, ciò avviene generalmente mediante il riacquisto delle relative esposizioni residue una volta che il saldo del portafoglio o i titoli in essere siano scesi al di sotto di un determinato livello Le clausole call di tipo clean-up sono ammesse a condizione che: possano essere esercitate a discrezione della banca originante non siano utilizzate quale forma di supporto di credito all operazione siano attivate solo quando il portafoglio sottostante è sceso al di sotto del 10% del valore originario 31

32 Le cartolarizzazioni sintetiche devono: CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA rispettare i requisiti generali previsti per gli strumenti di mitigazione del rischio (certezza legale) rispettare i requisiti specifici del collateral (qualità elevata) e/o del venditore di protezione (requisiti soggettivi e oggettivi) essere prive di clausole che possano ridurre l effettivo trasferimento del rischio (ad es. soglia di rilevanza, variazioni nella composizione degli assets o nel livello della prima perdita, ecc.) essere supportate da opinioni legali che confermino l efficacia giuridica dell operazione A fini regolamentari, rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. tranched ) 32

33 SUPPORTO IMPLICITO (CREDIT ENHANCEMENT) Qualora la banca fornisca un supporto implicito a una operazione di cartolarizzazione (supporto al credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali), essa deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta Gli strumenti di protezione al credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito e il riconoscimento degli stessi è subordinato all osservanza dei medesimi requisiti minimi Il valore ponderato della posizione verso la cartolarizzazione tiene conto di tale attenuazione del rischio 33

34 I REQUISITI PATRIMONIALI DI BASILEA 2 Securitisation framework Banche che usano il metodo standard per la stima del rischio di credito Banche che usano il metodo IRB per la stima del rischio di credito Standardised Approach (SA) Si basa sui rating esterni forniti dalle ECAI Internal rating Approach (IRB) Si basa sui rating stimati internamente dalla banca Esposizioni dotate di rating esterno o desunto Esposizioni derivanti da programmi ABCP, prive di rating esterno o desunto Esposizioni prive di rating esterno o desunto, per cui non è applicabile il metodo IAA rating Based Approach (RBA) Utilizza diversi risk factor: rating a breve o a lungo termine, granularity e seniority Internal Assessment Approach (IAA) I fattori di ponderazione dipendono dal rating esterno equivalente (mapping) Supervisory Formula (SF) I fattori di ponderazione dipendono dal K IRB, dal livello di credit enhancement (L), dallo spessore dell esposizione (T), dal numero effettivo delle esposizioni in portafoglio (N), dalla ELGD 34

35 STANDARDISED APPROACH (1/5) L ammontare ponderato per il rischio di una posizione in bilancio (on-balance) derivante da cartolarizzazione (APR S ) è calcolato moltiplicando l ammontare nozionale della posizione (E) per la ponderazione di rischio appropriata (W S ), stabilita in funzione del rating esterno della posizione stessa APR S = E * W S APR S = attività ponderata per il rischio E = ammontare nozionale W S = ponderazione per il rischio, funzione del rating esterno fornito dall ECAI Il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (cd. CAP), determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% 35

36 STANDARDISED APPROACH (2/5) rating Da AAA a AA- Da A+ a A- Da BBB+ a BBB- Da BB+ a BB- Inferiore a B+ o unrated Originator 20% 50% 100% 1250% (*) 1250% (*) Investitor 20% 50% 100% 350% 1250% (*) (*) e Le posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250% sia nel metodo Standard sia nel metodo IRB, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza per il: 50% dal patrimonio di base 50% dal patrimonio complementare 36

37 STANDARDISED APPROACH (3/5) Eccezioni per le posizioni prive di rating nell approccio Standard: 1. Le tranches super senior possono non essere dedotte se è la composizione del portafoglio sottostante sia nota in ogni momento in questo caso si considera la ponderazione media delle sottostanti attività cartolarizzate (approccio look through) 2. le esposizioni prive di rating che coprono dalla seconda perdita o in posizione di rischio migliore nei programmi ABCP non devono essere dedotte, qualora soddisfino le condizioni seguenti: la posizione a fronte della prima perdita fornisca a quella di seconda perdita una significativa protezione creditizia il connesso rischio di credito sia almeno equivalente all investment grade la banca che detiene l esposizione priva di rating non detenga o assuma a vario titolo la posizione a fronte della prima perdita Il fattore di ponderazione sarà pari al più elevato tra il 100% o quello maggiore in assoluto assegnato a una qualunque delle singole esposizioni 37 sottostanti coperte dalla linea di liquidità

38 STANDARDISED APPROACH (4/5) In caso di esposizioni fuori bilancio (off balance) e quindi nel caso delle linee di liquidità, per il calcolo delle attività ponderate per il rischio le banche devono applicare un fattore di conversione creditizia compreso tra lo 0% e il 100% (FCC), che consente di ottenere l equivalente creditizio (EFB*FCC). In questo caso, le attività ponderate per il rischio saranno espresse dalla seguente formula: APR EFB = EFB * FCC * W EFB APR EFB = attività ponderate per il rischio EFB = esposizioni fuori bilancio FCC = fattore di conversione creditizia W EFB = ponderazione per il rischio 38

39 STANDARDISED APPROACH (5/5) Il fattore di conversione creditizia (FCC) delle linee di liquidità è pari al 100%. Tuttavia nella disciplina di Basilea 2, come recepita dalla Banca d Italia, esso poteva essere ridotto nel caso in cui esse assumevano una delle seguenti tre tipologie: linee di liquidità ammesse, per le quali il fattore di conversione poteva essere ridotto al 50% (durata originaria superiore a un anno) oppure al 20% (durata originaria inferiore o pari a un anno) linee di liquidità ammesse e disponibili solamente in caso di una generale turbativa dei mercati, alle quali veniva assegnato un fattore di conversione creditizia dello 0% (e quindi un livello di APR EFB pari a zero) linee di liquidità revocabili senza preavviso, alle quali si applicava un fattore di conversione creditizia pari a 0% (l unica differenza è che nel testo di Basilea 2 si attribuisce tale fattore di ponderazione alle linee di liquidità offerte dal servicer come anticipazioni di cassa, purché questi abbia titolo al pieno rimborso e tale diritto goda di una maggiore seniority rispetto agli altri diritti 39 sui flussi di cassa del portafoglio sottostante)

40 METODO IRB Le banche autorizzate a utilizzare il metodo IRB applicano i seguenti approcci: RBA: va applicato alle esposizioni derivanti da cartolarizzazione dotate di rating esterno o per le quali il rating possa essere desunto* IAA: applicabile unicamente per le esposizioni (ad esempio, linee di liquidità o supporti al credito) con cui le banche, comprese le banche terze, partecipano a programmi di ABCP (un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di commercial papers con una durata originaria pari o inferiore a un anno) Supervisory Formula o approccio della formula di vigilanza : applicabile anche alle esposizioni prive di rating esterno E previsto un limite massimo ai requisiti patrimoniali applicabili alla banca originator, denominato K IRB *Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito del credito desunta equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione 40

41 RATING BASED APPROACH (2/3) rating esterni Posizioni senior e granular (N 6) Posizio ni base Posizioni non senior e non granular (N< 6) AAA 7% 12% 20% AA 8% 15% 25% A+ 10% 18% 35% A 12% 20% 35% A- 20% 35% 35% BBB+ 35% 50% 50% BBB 60% 75% 75% BBB- 100% 100% 100% BB+ 250% 250% 250% BB 425% 425% 425% 4 1

42 RATING BASED APPROACH (1/3) Le attività ponderate per il rischio (APR RBA ) sono determinate moltiplicando l ammontare dell esposizione (E) per i corrispondenti fattori di ponderazione (W RBA ) I fattori di ponderazione dipendono: APR RBA = E * W RBA dal livello del rating esterno o desunto dal fatto che tali rating siano a lungo o a breve termine dalla granularità del pool sottostante (N) dal grado di priorità nel rimborso dell esposizione (seniority) Tali aggiustamenti del rating permettono di incrementare la sensibilità al rischio del sistema di ponderazione, pur se permane il cliff effect (cd. «effetto scogliera», dovuto al salto di ponderazione a causa della suddivisione del rischio per 42 categorie discrete di rating)

43 Confronto tra metodo standard e RBA RATING BASED APPROACH (3/3) rating esterni Metodo standard Metodo RBA (posizioni base) AAA 20% 12% AA 20% 15% A 50% 20% BBB+ 100% 50% BBB 100% 75% BBB- 100% 100% BB+ 350% 250% BB 350% 425% BB- 350% 650% Sotto BB- o unrated 1250% 1250% 43

44 Confronto tra metodo standard e RBA (posizioni in bilancio) Standardised Approach Rating Based Approach L/T B/T rating W S 1 20% 2 50% 3 100% 4 Inferiore a 5 o unrated 350% 1250% 1 20% 2 50% 3 100% Altri rating o senza rating 1250% L/T rating W RBA A B C 1 7% 12% 20% 2 8% 15% 25% 3 10% 18% 4 12% 20% 35% 5 20% 35% 6 35% 50% 7 60% 75% 8 100% 9 250% % % % Inferiore a 11 e unrated 1 7% 12% 20% 2 12% 20% 35%

45 APPROCCIO DELLA VALUTAZIONE INTERNA (IAA) Le valutazioni interne delle esposizioni assunte nei programmi ABCP sono riclassificate sulla base dei corrispondenti livelli dei rating esterni elaborati da una ECAI (processo di mapping per trovare i rating equivalenti) Il requisito patrimoniale delle esposizioni assunte nei programmi ABCP sarà pari al prodotto tra: valore nozionale delle esposizioni fattore di ponderazione previsto nel metodo RBA per il rating creditizio equivalente Per poter applicare l approccio IAA, però, il processo di valutazione interno utilizzato dalla banca deve rispettare una serie numerosa di requisiti operativi 45

46 SUPERVISORY FORMULA APPROACH (1/5) Funzione che calibra i fattori di ponderazione alla rischiosità dell operazione, considerandone tutte le caratteristiche e consentendo alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata tranche di cartolarizzazione anche in assenza di rating esterno La SF dà notevoli vantaggi perché: consente di calcolare internamente il requisito di capitale sulle tranches di cartolarizzazione, senza la necessità di ricorrere a un agenzia di rating limita il ricorso a forme di regulatory capital arbitrage riduce gli effetti dannosi del cliff effect fornisce in maggior misura la possibilità di utilizzare la normativa sulla cartolarizzazione in tutte le ipotesi in cui vi è una segmentazione (tranching) 46 delle posizioni di rischio

47 SUPERVISORY FORMULA APPROACH (2/5) Metodo che utilizza una formula di calcolo derivata da un modello denominato Uncertainty in Loss Prioritization (ULP) che richiede 5 input: 1) il requisito del portafoglio prima di effettuare la cartolarizzazione (K irb ) 2) il livello di protezione sottostante alla tranche (cd. credit enhancement) (L) 3) l ampiezza della tranche stessa (T) 4) il numero di esposizioni (N) 5) la Loss Given Default media ponderata del portafoglio (ELGD) 47

48 SUPERVISORY FORMULA APPROACH (3/5) Definizioni K irb = K IRB Ammontare nozionale esposizioni cartolarizzate(in bilancio e fuori bilancio) Credit Enhancement (L) = Totale tranches subordinate alla trance i esima di cui si vuole calcolare la ponderazione Ammontare nozionale esposizioni cartolarizzate (in bilancio e fuori bilancio) Spessore o ampiezza della tranche (T) = Granularity (N) = (ΣEADi)2 ΣEADi 2 Ammontare nozionale della tranche di cui si vuole calcolare la ponderazione Ammontare nozionale delle esposizioni cartolarizzate (in bilancio e fuori bilancio) ELGD = (ΣLGDi EADi) ΣEADi 48

49 SUPERVISORY FORMULA APPROACH (4/5) L esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [7%; 12,5 * (S [L+T] S [L])/ T] dove E rappresenta l esposizione verso la cartolarizzazione e la formula prudenziale (S [L]) è definita dalla seguente espressione: S[L] = L, quando L K irbr S[L] = K irbr + K[L] - K[K irbr ] + (d * K irbr / w)(1-e w(k irbr L) / K irbr), quando K irbr < L 49

50 dove: SUPERVISORY FORMULA APPROACH (5/5) h = (1 K irbr / ELGD) N c = K irbr / (1 h) V = [(ELGD K irbr )K irbr + 0,25(1 - ELGD)K irbr ] / N f = ( v + Kirbr2 1 h -c 2 ) + ( 1 Kirbr)Kirbr v (1 h)τ g = (1 c)c f - 1 a = g*c b = g*(1 c) d = 1 (1 h) * (1 - Beta[ K irbr ; a, b]) (*) K[L] = (1 h) * (( 1 Beta [L; a, b]) L + Beta[L; a + 1, b] c) τ = 1000 ω = 20 (*) Beta [L; a, b] identifica la funzione di distribuzione cumulativa beta con parametri a e b 50 valutati in L (ad esempio, tale funzione di distribuzione cumulativa è disponibile in Excel come funzione BETADISTR)

51 TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE CARTOLARIZZAZIONI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Basilea 2 attraverso il trattamento analitico delle operazioni di cartolarizzazione mira al perseguimento dei seguenti obiettivi: rendere i requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, in modo da rimuovere gli incentivi ad utilizzare la cartolarizzazione come tecnica di arbitraggio regolamentare fornire alle banche degli incentivi per passare dal metodo standard al metodo IRB Nel passaggio dallo Standardised Approach ai metodi IRB il Comitato stabilisce coefficienti di ponderazione che, a seconda del valore attribuito ai risk factor considerati: privilegiano le tranche di migliore qualità penalizzano le tranche subordinate 51

52 * 52

53 EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (1/5) Disposizioni del Comitato di Basilea Data Contenuto Enhancement to the Basel II Framework 13 luglio 2009 Introduzione dei requisiti patrimoniali per le ri-cartolarizzazioni Innalzamento requisiti patrimoniali per i veicoli fuori bilancio Introduzione di requisiti operativi per le analisi di credito Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie 53 Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel

54 EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (2/5) Disposizioni Europee Data Contenuto Direttiva 2009/27/C E 7 aprile 2009 Nessuna disposizione in materia di cartolarizzazioni Direttiva 2009/83/C E 27 Luglio 2009 Riferimento alla «sostanza economica» delle operazioni di cartolarizzazione Definizione di nuove regole per la verifica del significativo trasferimento del rischio di credito a terzi da parte dell originator Eliminazione del trattamento prudenziale favorevole per le linee di liquidità CRD II 54

55 EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (3/5) Disposizioni Europee Data Contenuto Posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel trading book assoggettate al medesimo trattamento prudenziale delle posizioni detenute nel banking book CRD III Direttiva 2010/76/CE 24 novembr e 2010 Innalzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso operazioni di ricartolarizzazione sia nel metodo standard sia nel metodo IRB Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie Obbligo 55 per le SIM di rispettare la normativa in materia di mantenimento dell interesse

56 EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (4/5) Disposizioni di Banca d Italia Data Contenuto Recepimento delle Direttive Europee 2009/27/CE, 2009/83/CE e 2009/111/CE (CRD II) 7 Aggiornamento Circolare 263 di Banca d Italia del 27/12/ gennaio Introduzione di requisiti organizzativi per gli intermediari coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazioni Mantenimento di un rilevante interesse economico netto da parte del cedente o del promotore dell operazione Definizione di regole per la verifica del significativo trasferimento a terzi del rischio di credito da parte dell originator Revisione del trattamento prudenziale per le linee di liquidità

57 EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI (5/5) Su tale impianto normativo, si è innestato il successivo pacchetto c.d. CRDIV/CRR, composto: dalla Direttiva 2013/36/UE (Direttiva CRDIV) dal Regolamento UE n. 575/2013 (Regolamento CRR) 57

58 MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO MINIMO, RETENTION (1/3) Il cedente (o il promotore) deve rendere esplicitamente noto che manterrà nell operazione su base continuativa un Interesse Economico Netto pari ad almeno il 5% dell operazione (Art. 405 CRR). In particolare è necessario che: siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l investitore finale, attraverso l impegno del cedente (promotore) a mantenere una quota di rischio nell operazione la complessiva struttura dell operazione non neutralizzi l efficacia del mantenimento di tale quota di rischio l impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni La norma vuole disincentivare il modello originate-to-distribute 58

59 MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO MINIMO, RETENTION (2/3) La condizione è rispettata qualora il cedente, alternativamente: a) mantenga una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranches ceduta o trasferita agli investitori b) mantenga, nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, ragioni di credito del cedente in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate c) mantenga esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato. Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni d) mantenga la tranche che copre la prima perdita e, se necessario, altri segmenti con profilo di rischio uguale o maggiore e scadenza non anteriore a quelli trasferiti, in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività 59 cartolarizzate

60 MANTENIMENTO DI UN INTERESSE ECONOMICO NETTO MINIMO, RETENTION (3/3) Tale obbligo non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o siano pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi: a) amministrazioni centrali o banche centrali b) enti del settore pubblico o enti territoriali di uno stato comunitario c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei loro confronti hanno un fattore di ponderazione del 50% o inferiore in base alle regole del metodo standard per il calcolo del rischio di credito d) Banche multilaterali di sviluppo 60

61 SIGNIFICATIVITA DEL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO La BI aveva recepito tale concetto come segue: «Nel caso in cui il requisito prudenziale calcolato in base all applicazione della disciplina sulla cartolarizzazione (requisito post-cartolarizzazione ) sia uguale o superiore a quello calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito ante cartolarizzazione ) il rischio di credito si considera non trasferito in maniera significativa» LA CARTOLARIZZAZIONE NON È RICONOSCIUTA AI FINI PRUDENZIALI Tale disposizione è stata modificata con l emanazione della Direttiva 2009/83/CE (cd. CRD II) e il recepimento della normativa europea in Italia attraverso il 7 aggiornamento della Circolare Banca d Italia n. 263 del 28 gennaio

62 DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO (1/2) II il rischio di credito si considera trasferito in misura significativa a terzi (Art. 243 CRR) se: a) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente (originator) non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell ambito della cartolarizzazione b) in assenza di posizioni di tipo mezzanine, il cedente non detiene più del 20% del valore dell esposizione soggette alla ponderazione del 1250%, a condizione che il cedente sia in grado di dimostrare che la tranche junior eccede di un importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese sulle esposizioni cartolarizzate 62

63 DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO (2/2) In alternativa, per le banche che assumono il ruolo di cedente autorizzate all utilizzo di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB) il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate le seguenti condizioni (Art. 244 CRR): il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento di rischio a terzi il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale 63

64 POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI Definizione di ri-cartolarizzazione: una cartolarizzazione in cui il rischio associato alle attività sottostanti è oggetto di segmentazione (tranching) e in cui almeno una delle attività sottostanti è una posizione verso cartolarizzazione Per tenere conto della loro maggiore rischiosità, i fattori di ponderazione da applicare nel calcolo del requisito patrimoniale sono più elevati rispetto a quelli previsti per le posizioni verso cartolarizzazioni, sia per le banche che utilizzano la metodologia standardizzata sia per quelle che applicano i metodi basati su rating interni 64

65 POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI (METODO STANDARD) Posizioni verso la cartolarizzazione e la ri-cartolarizzazione Classe di merito di credito Posizioni verso la cartolarizzazione Posizioni verso la ricartolarizzazione 1 20% 40% 2 50% 100% 3 100% 225% 4 (soltanto per le valutazioni di merito creditizio diverse da quelle a breve) 350% 650% 65

66 POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI (APPROCCIO BASATO SUI RATING ESTERNI 1/2) Posizioni verso la cartolarizzazione e la ri-cartolarizzazione Classe di merito di credito Cartolarizzazioni Ri-cartolarizzazioni Valutazioni del merito di credito non a breve Valutazioni del merito di credito a breve A B C D E 1 1 7% 12% 20% 20% 30% 2 8% 15% 25% 25% 40% 3 10% 18% 35% 50% % 20% 35% 40% 65% 5 20% 35% 60% 100% % 50% 100% 150%

67 POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI (APPROCCIO BASATO SUI RATING ESTERNI 2/2) Le colonne A e D della tabella si riferiscono, rispettivamente, alle posizioni verso la cartolarizzazione e alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione che rientrano nella tranche con la più elevata priorità nel rimborso (senior) La colonna C della tabella si riferisce alle sole posizioni verso la cartolarizzazione (e non alle posizioni verso la ri-cartolarizzazione) nella quale il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei La colonna B della Tabella si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione (che non siano posizioni verso ri-cartolarizzazioni) 67

68 POSIZIONI VERSO RICARTOLARIZZAZIONI (APPROCCIO DELLA FORMULA DI VIGILANZA) L esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] S[L]) / T] L esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ricartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [20%; 12,5 * (S[L+T] S[L]) / T] 68

69 * 69

70 Securitisation Framework SECURITISATION FRAMEWORK BASILEA II Standardised Approach (SA) Banche che usano il metodo standard per la stima del rischio di credito Si basa sui rating esterni forniti dalle ECAI Rating Based Approach (RBA) Utilizza diversi risk factor: rating a breve o a lungo termine, granularity e seniority Internal Rating Approach (IRB) Banche che usano il metodo IRB per la stima del rischio di credito Si basa sui rating stimati internamente dalla banca Internal Assesment Approach (IAA) Supervisory Formula (SF) I fattori di ponderazione dipendono dal rating esterno equivalente (mapping) I fattori di ponderazione dipendono da: K IRB, livello di credit enhancement (L), spessore dell esposizione (T), numero effettivo delle esposizioni in portafoglio (N), ELGD 70

71 BASILEA III (1/4) Dal luglio 2009 il Comitato di Basilea ha introdotto, nell ambito dell insieme dei provvedimenti di riforma che costituiscono Basilea 3, requisiti più severi nei confronti delle esposizioni derivanti da cartolarizzazioni. In particolare sono stati introdotti: 1. Risk wights per le esposizioni derivanti da ricartolarizzazioni nel metodo SA e nei metodi IRB 2. Innalzamento dei requisiti patrimoniali per i veicoli fuori bilancio (linee di liquidità) 3. Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie 4. Introduzione di requisiti operativi per le analisi di credito 71

72 BASILEA III (2/4) Un ulteriore elemento innovativo è stato l incremento del patrimonio di vigilanza a fronte del portafoglio di negoziazione. Il Comitato ha rafforzato i requisiti patrimoniali per le esposizioni nel trading book per cogliere il rischio di credito connesso alle attività complesse di negoziazione e in derivati. Tra i cambiamenti figurano i seguenti elementi: 1. le posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book devono essere soggette ai requisiti di capitale indicate in Basilea II, allo stesso modo delle posizioni in cartolarizzazioni detenute nel banking book 2. introduzione di un requisito per il VAR in condizioni di stress, basato su dati storici riferiti a un periodo continuativo di 12 mesi di significative condizioni di stress finanziario, per le banche che utilizzino i modelli interni per il calcolo dei requisiti per il rischio di mercato 3. innalzamento dei requisiti per i prodotti creditizi strutturati 72

73 BASILEA III (3/4) E stato introdotto un nuovo paragrafo per incrementare gli haircuts di vigilanza per i collateral costituiti da cartolarizzazioni: «Le ricartolarizzazioni, indipendentemente dal loro rating, non costituiscono garanzie finanziarie idonee. Questo divieto si applica sia che la banca utilizzi il metodo degli scarti prudenziali, sia che impieghi il metodo delle stime interne, il metodo VaR per le operazioni PcT, o ancora il metodo dei modelli interni.» Sono stati inseriti scarti prudenziali standard, ipotizzando una rivalutazione e un adeguamento delle garanzie su base giornaliera e un periodo di detenzione di 10 giorni operativi 73

74 BASILEA III (4/4) rating emessi per i titoli di debito Scadenza residua Emittenti sovrani Altri emittenti Esposizioni derivanti da cartolarizzazioni Da AAA a AA/ A-1 Da A+ a BBB-/ A-2/A-3/P-3 e titoli bancari non retati < 1 anno 0,5 1 2 > 1 anno e < 5anni > 5 anni < 1 anno > 1 anno e < 5 anni > 5 anni Da BB+ a BB- Tutte 15 Non ammissibile Non ammissibile Principali indici azionari 74 15

75 Standardised Approach L/T B/T Rating W S 1 20% 2 50% 3 100% 4 350% Unrated 1250% 1 20% 2 50% 3 100% Unrated 1250% APR EFB = EFB * FCC * W EFB FCC = 100% per le linee di liquidità, ad eccezione di: linee di liquidità ammesse: FCC= 50% (maturity>1anno); FCC= 20% (maturity < 1 anno) linee di liquidità disponibili in caso di generale turbativa dei mercati: FCC= 0% linee di liquidità revocabili senza preavviso: FCC= 0% Per le posizioni in bilancio APR S = E * W S 75 L/T B/T Rating Rating Based Approach Posizion i senior W S Posizioni in cui N < 6 Altre posizioni 1 7% 12% 20% 2 8% 15% 25% 3 10% 18% 4 12% 20% 35% 5 20% 35% 6 35% 50% 7 60% 75% 8 100% 9 250% % % Unrate 1250% d 1 7% 12% 20% 2 12% 20% 35% 3 60% 75% 75% Unrate d 1250%

76 DISPOSIZIONI DEL COMITATO DI BASILEA Enhancements to the Basel II framework e Revisions to the Basel II market risk framework - final version 13 luglio 2009 Requisiti patrimoniali per le ri-cartolarizzazioni Innalzamento requisiti patrimoniali per i veicoli fuori bilancio Requisiti operativi per le analisi di credito Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book soggette ai medesimi requisiti indicati da Basilea II per le posizioni detenute nel banking book «Revisions to the securitisation framework 1 st consultative document» 18 dicembre 2012 Proposta di due diverse alternative per ridefinire la gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali «Revisions to the securitisation framework 2 nd consultative document» 19 dicembre 2013 Ulteriore revisione della gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali 76

77 NORMATIVA EUROPEA E ITALIANA Direttiva 2009/83/CE e Direttiva 2009/111/CE «CRD II» e Riferimento alla «sostanza economica» delle operazioni di cartolarizzazione Nuove regole per la verifica del significativo trasferimento del rischio di credito a terzi (tranche mezzanine o modelli interni) Eliminazione del trattamento prudenziale favorevole per le linee di liquidità Mantenimento di un rilevante interesse economico netto almeno pari al 5% (obbligo di «retention») Obblighi di due diligence, prove di stress e obblighi monitoraggio sulle posizioni sottostanti Direttiva 2010/76/CE «CRD III» 24 novembre 2010 Requisiti patrimoniali per le ri-cartolarizzazioni Eliminazione del riconoscimento dei rating basati su auto-garanzie Posizioni in cartolarizzazioni detenute nel trading book soggette ai medesimi requisiti indicati da Basilea II per le posizioni detenute nel banking book Regolamento UE 575/2013 e Direttiva 2013/36/UE «CRD IV package» 7 agg. Circ. 263, agg. Circ. 263, Circ. 285,

78 CRD II Obblighi di due diligence, svolgimento prove di stress e obblighi di monitoraggio delle posizioni sottostanti, il cui mancato rispetto comporta un coefficiente di ponderazione maggiorato 5% del valore nominale di ciascuna tranche Interesse economico netto ragioni di credito del cedente pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate esposizioni pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate tranche junior pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate Riconoscimento del trasferimento a terzi del rischio di credito se l originator non detiene: posizioni mezzanine il cui valore ponderato supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni mezzanine Revisione del trattamento prudenziale per le linee di liquidità FCC = 50% per le linee di liquidità, indipendentemente dalla maturity Eliminazione del trattamento favorevole per le linee di liquidità ammesse in caso di generale turbativa dei mercati più del 20% del valore delle esposizioni ponderate al 1250% 78

79 CRD III Innalzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso operazioni di ricartolarizzazione sia nel metodo standard sia nel metodo IRB Rating Metodo standard Cartolarizzazioni 1 20% 40% 2 50% 100% 3 100% 225% 4 350% 650% % 1250% Classe di merito di credito Rating non a breve Ratin g a breve Metodo RBA Obblighi di informativa rafforzati 11 relativi 650% alle 750% operazioni 850% di cartolarizzazione e ricartolarizzazione Ricartolarizzazioni Ricartolarizzazi Cartolarizzazioni oni Senio Altre r Posizi Senio oni r N<6 Altre 1 1 7% 12% 20% 20% 30% 2 8% 15% 25% 25% 40% APPROCCIO DELLA FORMULA DI VIGILANZA L esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [7%; 12,5 * (S[L+T] S[L]) / T] L esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la ricartolarizzazione è pari al seguente prodotto: E * max [20%; 12,5 * (S[L+T] S[L]) / T] 3 10% 18% 35% 50% % 20% 35% 40% 65% 5 20% 35% 60% 100% Posizioni verso la cartolarizzazione 6 35% detenute 50% 100% 150% nel trading book assoggettate al medesimo trattamento prudenziale delle posizioni detenute nel banking book % 75% 150% 225% 8 100% 200% 350% Eliminazione del riconoscimento 9 250% dei 300% rating 500% basati su auto-garanzie % 500% 650% Unrated 1250% 79

80 CRR Medesime modalità per il riconoscimento del trasferimento del rischio di credito a terzi della CRD II (artt ) Medesima gerarchia degli approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali del Securitisation Framework di Basilea 2 (art. 259) Mantenimento dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso operazioni di ri-cartolarizzazione stabiliti dalla CRD III (artt. 251, 261 e 262) Mantenimento dell obbligo di interesse economico netto come stabilito dalla CRD II, nonché degli obblighi di due diligence, monitoraggio e prove di stress (art. 405 e ss.) Medesimo trattamento prudenziale per le linee di liquidità (art. 255) Posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel trading book assoggettate al medesimo trattamento prudenziale delle posizioni detenute nel banking book (art. 337) Alcune specifiche in merito sono state introdotte dalla Circolare 285 della Banca d Italia, del

81 «REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK» L 11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento finale in materia di revisione del quadro normativo sulle cartolarizzazioni «Revision to the securitization framework», con l obiettivo di affrontare una serie di debolezze presenti nel quadro di Basilea II Punti di debolezza di Basilea II: 1. Il ricorso meccanico ai rating esterni; 2. Fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per le esposizioni cartolarizzate con rating elevato; 3. Fattori di ponderazione del rischio eccessivamente alti per le esposizioni cartolarizzate senior a basso rating; 4. Il Cliff Effect (letteralmente «effetto scogliera») 5. La mancanza di risk sensitivity all interno 81 di tutto il quadro regolamentare

82 «REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK» Migliorare la sensibilità al rischio del framework Ridurre l affidamento meccanico ai rating esterni Obiettivi della revisione Aumentare le ponderazioni per le esposizioni verso la cartolarizzazione con rating più elevato Ridurre il cliff effect Ridurre le ponderazioni per le esposizioni senior low - rated 82

83 «REVISIONS TO THE SECURITISATION FRAMEWORK» Gerarchia degli approcci Internal Rating Based Approach Basato sulla Simplified Supervisory Formula Approach (SSFA) External Rating Based Approach (if ratings permitted in jurisdiction) / Internal Assessment Approach (IAA) in caso di ABCP Versione semplificata del Revised Rating Based Approach Standardised Approach Versione semplificata della Simplified Supervisory Formula Approach (SSFA) 83

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