La corretta etichettatura degli alimenti. Dott. PhD Stefano Nava

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1 La corretta etichettatura degli alimenti Dott. PhD Stefano Nava

2 L etichetta può servire a descrivere LE QUALITÀ... L etichetta dovrebbe essere la carta d identità dell alimento 2

3 Le Etichette dei prodotti alimentari L etichetta è la carta d identità di un alimento, perchè deve fornire le indicazioni utili per un consumo consapevole. Attraverso l etichetta il consumatore ha gli strumenti per scegliere il prodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e per valutare il rapporto qualità/prezzo. Pertanto, l etichetta deve garantire trasparenza evitando di: Indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di origine del prodotto; Evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono; Attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o curare malattie, o ancora accennare proprietà farmacologiche. 3

4 La normativa di riferimento D. Lgs 109/92: detta le disposizioni generali nazionali che si applicano trasversalmente a tutti gli alimenti preconfezionati, sfusi e preincartati destinati alla vendita in Italia. REG. (UE) N. 1169/2011: detta le norme dell UE sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: Scadenze previste ai fini dell applicazione del nuovo Reg.(UE) 1169/11: 13 dicembre 2014 (regola generale) 13 dicembre 2016 (etichetta nutrizionale) 1 gennaio 2014 (requisiti specifici origine) Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno, con particolare attenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92: delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di etichettatura A queste due norme orizzontali se ne assommano altre specifiche per determinate tipologie di prodotti alimentari (es. carni bovine). 4

5 L etichetta è SEMPRE comprensibile? Le informazioni in etichetta devono essere: (D.Lgs 109/1992) chiare: deve essere facilmente comprensibile e non ingenerare dubbi leggibili: es. dimensione minima dei caratteri indelebi: leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto facili da leggere: alcune informazioni vanno nello stesso campo visivo 5

6 Le informazioni in etichetta dei prodotti Ai fini dell etichettatura vanno distinti tre tipi di prodotti alimentari: PRECONFEZIONATI (preimballati): confezionati nello stabilimento di confezionamento e in assenza dell acquirente, in un imballaggio che va mantenuto integro fino al momento del consumo (es. pasta, ecc.) PREINCARTATI: confezionati nel punto vendita (a richiesta del cliente o prima), ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati confezionati (es. pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.) SFUSI: sono quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre l etichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.). In questo caso su un cartello sono indicate le informazioni essenziali secondo la natura del prodotto 6

7 Etichettatura dei prodotti preconfezionati Le etichette dei prodotti alimentari preconfezionati devono obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni (D Lgs. 109/92): 1. la denominazione di vendita; 2. l elenco degli ingredienti; 3. la quantità netta o la quantità nominale; 4. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE; 6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; 7. il titolo alcolometrico volumico effettivo; 8. il lotto di appartenenza del prodotto; 9. le modalità di conservazione e/o utilizzazione; 10. origine o provenienza; 11. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. 7

8 Posizione delle informazioni in etichetta 8

9 Prodotti preincartati e sfusi Gli alimenti commercializzati sfusi o incartati al momento dell acquisto hanno regole di etichettatura meno restrittive rispetto ai prodotti preconfezionati per facilitare le operazioni di vendita, ma comunque devono garantire una adeguata informazione al consumatore. LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE sono: 1. denominazione di vendita; 2. elenco ingredienti (salvo i casi in cui il prodotto ne è esente); 3. negli alimenti surgelati: peso totale e peso al netto della glassatura. A QUESTE INFORMAZIONI SI AGGIUNGONO: a) per le paste fresche: la data di scadenza; b) per i prodotti ortofrutticoli: l origine sempre, la varietà e la categoria se previste; c) per il pesce: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine; d) per i prodotti a base di carne: la quantità netta e il lotto; e) per le bevande con alcool > 1,2% in volume: il titolo alcolometrico volumico; f) per i prodotti particolarmente deperibili: le modalità di conservazione. Tali informazioni vanno apposte sul prodotto o sulla confezione o sul banco di vendita, o in alternativa nel Libro degli ingredienti 9

10 DENOMINAZIONE DI VENDITA E l indicazione più importante in quanto rappresenta il nome del prodotto e pertanto è SEMPRE OBBLIGATORIA!!!! 1. Alcune denominazioni di vendita sono legali, ossia disciplinate da norme europee (es. olio extravergine di oliva, vino) o nazionali (es. pasta di semola di grano duro), che definiscono le caratteristiche merceologiche dell alimento per poterle utilizzare. 2. Altre denominazioni di vendita sono merceologiche ovvero fanno riferimento ad alimenti diffusi negli usi (es. pizza, gelato, torrone) e quindi, pur non essendoci una codifica normativa, sono comunemente conosciuti come tali sul mercato nazionale. 3. Infine, altre denominazioni di vendita sono di fantasia (es. Grancereale, Tartufone, ecc.), associate ad un prodotto dell azienda, per cui devono essere sempre seguite da una breve descrizione sulle caratteristiche del prodotto (ad es. per il Grancereale, la descrizione sarà: Biscotto a base di cereali). 10

11 DENOMINAZIONE DI VENDITA Quando la legge stabilisce per un determinato alimento una classificazione in categorie di qualità, la denominazione legale dà un informazione immediata del livello qualitativo del prodotto, che il consumatore può immediatamente valutare: Esempi : Olio extravergine di oliva - olio vergine di oliva - olio di oliva Latte fresco pastorizzato di alta qualità - latte fresco pastorizzato - latte pastorizzato Uovo extra - uovo di categoria A Confettura extra - confettura Succo di frutta - nettare In tutti questi casi il prodotto indicato per primo in elenco ha caratteristiche merceologiche superiori rispetto ai successivi, in base a specifiche di legge. 11

12 Indicazioni che accompagnano la denominazione di vendita L acqua aggiunta a carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che nel prodotto finito rappresenta più del 5% del peso va dichiarata in etichetta. La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell unione di diverse parti devono riportare la dicitura: carne ricomposta o pesce ricomposto BISTECCA di Nuova Generazione (utilizzo di Trombina) IN VALUTAZIONE da EuroParlamento 12

13 Gli INGREDIENTI Le etichette dei prodotti alimentari devono riportare l elenco di tutti gli ingredienti impiegati nella realizzazione dell alimento, in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto - partendo, quindi, dalla ricetta e non dall alimento finito - e devono essere preceduti dalla parola Ingredienti: oppure ingr.: NON hanno l obbligo di riportare in etichetta l elenco degli ingredienti: a) i vini, la birra e i distillatii (quali grappa, rum, cognac e via dicendo); b) i prodotti costituiti da un solo ingrediente (es.: olio extravergine di oliva, latte, ecc.) e nei quali la denominazione di vendita coincide perfettamente con il prodotto; c) gli ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione; d) il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purché non contenenti prodotti di natura diversa dal latte, necessari alla loro fabbricazione e) gli aceti provenienti da una sola materia prima; f) le acque gassate che riportano l eventuale aggiunta di un altro ingrediente (es. 13 acqua con aggiunta di anidride carbonica )

14 Ingrediente evidenziato L indicazione dell ingrediente evidenziato è obbligatoria se: 1. l ingrediente e/o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione di vendita o per caratterizzare il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo di arancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo); 2. l ingrediente è messo in risalto con parole, immagini o rappresentazioni grafiche riportate sulla confezione; 3. viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio la pasta all uovo deve riportare obbligatoriamente in etichetta il contenuto di uova presente in grammi) che, per legge, non deve essere inferiore a 200 g di uova per 1 kg di semola). La quantità è indicata in valore percentuale, calcolato al momento del suo utilizzo, e subito dopo il nome dell ingrediente evidenziato. ES. Taralli al sesamo Ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, olio di sansa di oliva, semi di sesamo (6%), sale, lievito di birra. 14

15 Elenco degli ingredienti In etichetta deve essere indicata la natura di OLI e GRASSI ad esempio: oli e grassi vegetali (olio di palma, olio di soia), oli e grassi di origine animale (va specificata la specie animale) 15

16 Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria di appartenenza seguito dal codice CE o dal nome specifico (es. Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico.) Codice CE: es. E 150 a : la lettera E sta ad indicare che l additivo è riconosciuto a livello comunitario; il numero 150 rappresenta la sua classificazione; la lettera a la categoria di appartenenza. Tabella Categorie di additivi ad uso alimentare 16

17 Gli ADDITIVI piu diffusi Antiossidanti: prolungano la durata degli alimenti impedendo ai grassi, agli oli e a talune vitamine di combinarsi con l ossigeno nell aria (Esempio: la vitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300). Coloranti: usati per sostituire il colore naturale che scompare durante la lavorazione o la conservazione in deposito del prodotto, o per dare ai prodotti un colore appropriato. Esempio: Caramello (E150a), utilizzato in prodotti quali salse e bibite. Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: gli emulsionanti quali le Lecitine (E322) favoriscono la miscela di ingredienti, come l olio e l acqua, che altrimenti si separerebbero. Gli stabilizzanti impediscono agli ingredienti miscelati di separarsi nuovamente. Una sostanza gelificante comunemente usata è la pectina (E440), che viene utilizzata per la produzione di marmellate. 17 Gli addensanti danno consistenza agli alimenti, come quando si aggiunge farina ad una salsa perchè risulti più spessa.

18 Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore di alimenti salati e dolci senza aggiungere un loro sapore specifico (Esempio: Glutammato monosodico (E621), Conservanti: impediscono il deterioramentoe degli alimenti. La maggior parte degli alimenti che si conservano a lungo contengono conservanti, a meno che non sia stato usato un altro metodo di conservazione come congelazione, inscatolamento o essicazione. Esempi: spesso la frutta secca è trattata con anidride solforosa (E220) per impedire alle muffe o ai batteri di formarsi, mentre la pancetta, il prosciutto, la carne in scatola e altre carni stagionate spesso sono trattate con nitriti e nitrati (E249 - E252). Dolcificanti: utilizzati al posto dello zucchero in prodotti quali bibite frizzanti, yogurt e gomma da masticare Esempi: Aspartame (E951), saccarina (E954), acesulfame-k (E950) e sorbitolo (E420). 18

19 Particolari tipologie di ingredienti: AROMI Gli aromi sono menzionati in etichetta in uno dei seguenti modi: 1. con il nome generico di aromi (a), che può essere utilizzato per qualsiasi forma di aromatizzante (naturale, artificiale, naturaleidentico); 2. con il nome specifico, ad esempio vanillina ; 3. con una descrizione dell aroma, ad esempio estratto di erbe alpine. L aggiunta della menzione naturale è ammessa solo per gli aromi la cui parte aromatizzante contiene, o viene ottenuta, esclusivamente da, sostanze naturali e con procedimenti naturali (ad es. distillazione, essiccazione, fermentazione, ecc.). La miscelazione di aromi di origine naturale con quelli di origine artificiale non consente l utilizzo di questa aggettivazione 19

20 Allergeni I produttori devono indicare in etichetta tutti gli ingredienti che possono creare allergie o intolleranze alimentari, anche se presenti in tracce. Ogni allergene dovrà essere indicato esplicitamente in etichetta o menzionato nelle indicazioni inerenti i prodotti venduti sfusi. La denominazione è evidenziata, con carattere, stile o sfondo, chiaramente distinta rispetto agli altri ingredienti, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Gli ingredienti che appartengono all elenco delle sostanze allergeniche devono essere menzionati con il nome della sostanza. Vista la pericolosità degli allergeni anche in quantità minime, è possibile che alimenti che non ne prevedano l utilizzo possano contaminarsi accidentalmente, ad esempio ciò può avvenire in attività o laboratori nei quali vengono realizzate varie tipologie di preparazioni. In questo caso va segnalata, alla fine dell elencazione degli ingredienti del singolo prodotto, la frase può contenere tracce di per evitare così l insorgenza nella clientela di fenomeni allergici e possibili richieste di risarcimento. 20

21 Allergeni Le sostanze più comunemente causa di allergie possono essere: ALIMENTI STESSI: Latte e prodotti a base di latte; Cereali contenenti glutine; Crostacei; Uova; Pesce; Arachidi; Soia; Frutta a guscio; Sedano; Senape; Sesamo; Lupini; Molluschi; ADDITIVI: Anidride solforosa e solfiti (se superiore a 10mg/Kg o ml/l) Alcuni coloranti Gli allergeni devono sempre essere specificati nel dettaglio ad esempio: per la lecitina occorre indicare se proviene da uova o da soia, l indicazione di amido deve essere accompagnata dalla precisazione del tipo di cereale da cui è stato ricavato 21

22 Carni e prodotti a base di carne Le carni impiegate nella preparazione di prodotti alimentari devono essere indicate adottando una delle seguenti modalità: a) indicando il nome della parte anatomica seguito dalla specie animale (es. filetto di manzo); b) indicando la dicitura carne o carni seguita dal nome della specie animale (es. carni bovine). La legge disciplina anche i requisiti della carne, stabilendo le percentuali di grasso e di tessuto connettivo ammesse per l utilizzo del termine carne. Utilizzo del termine PURO riferita alla tipologia di carne impiegata (es. Pura carne suina ): non sta a significare una qualità superiore della carne ma che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da una tipologia di carne (quindi solo carne suina) 22

23 Riferimenti al Responsabile Commerciale L etichetta di un prodotto alimentare deve obbligatoriamente riportare: l indirizzo dello stabilimento di produzione, o di confezionamento se diverso da quello di produzione; il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) più la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati, purché localizzati sul territorio comunitario: produttore; confezionatore; venditore. Nel caso in cui l indirizzo del produttore e del confezionatore coincidano, è possibile utilizzare anche la dicitura prodotto e confezionato da [nome o ragione sociale o marchio depositato + indirizzo]. Se il prodotto ha origine extra-comunitaria, l indicazione della sede dello stabilimento di produzione/confezionamento è facoltativa ma deve obbligatoriamente figurare il responsabile commerciale (es. distributore, importatore, grossista, ecc.). 23

24 Stabilimento e Bollo Sanitario I prodotti di origine animale, trasformati e non (latte, uova, formaggi, salumi, pesce e derivanti, ecc.), possono sostituire l indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento con il bollo sanitario. Il bollo sanitario è un codice che viene assegnato dal Ministero della Salute ed attesta che i locali di lavorazione sono conformi ai requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa comunitaria e nazionale. Il bollo sanitario, riconoscibile per la forma circolare, reca al suo interno la sigla identificativa dello Stato in cui è localizzato lo stabilimento produttivo (per l Italia IT), il numero di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute e la sigla CE indicativa della sede comunitaria dello stabilimento. 24 IT 000M CE

25 Quantità netta e quantità nominale E il peso del prodotto alimentare all atto del suo confezionamento: quantità netta, ovvero al netto della tara (tutto ciò che contiene e avvolge l alimento o è unito ad esso); si applica ai prodotti preconfezionati nei punti vendita oppure a quelli confezionati in imballaggi non CE; quantità nominale, ovvero la quantità contenuta in un imballaggio a norma CE, e rappresenta la maggior parte dei casi. La quantità deve essere espressa in unità di volume, per i prodotti liquidi, ed in unità di massa per gli altri prodotti. Al valore numerico deve fare immediatamente seguito il simbolo dell unità di misura usata in materia (litro, L o l; centilitro o cl; millilitro o ml; grammo o g; chilogrammo o kg). Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono riportare in etichetta l indicazione relativa alla quantità totale ed alla quantità del prodotto sgocciolato adottando una delle seguenti modalità: a) riportare la doppia quantità (totale e sgocciolata), oppure b) riportare la quantità totale e la percentuale di prodotto sgocciolato. 25

26 Termine Minimo di Conservazione (TMC) Il TMC è la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. È determinato dal produttore/confezionatore o, per i prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell Unione Europea, sotto la loro diretta responsabilità.

27 TMC - Diciture DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: (o punto della confezione in cui si trova la data) ovvero vedi retro DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE: oppure indicazione punto confezione in cui si trova la data.

28 L indicazione del TMC Il TMC può assumere una delle seguenti modalità: a) Giorno e mese per prodotti conservabili per meno di 3 mesi; b) Mese ed anno per prodotti conservabili per periodi compresi tra 3 e 18 mesi; c) Anno per prodotti conservabili per più di 18 mesi. Esempio: L olio extravergine va confezionato con una data di consumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantire l apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche. E sempre bene indicare mese e anno entro cui è preferibile consumare, meglio se insieme all annata del raccolto (es. Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa. 28

29 Data di SCADENZA Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana il TMC è sostituito dalla DATA DI SCADENZA.

30 Data di scadenza - diciture DA CONSUMARSI ENTRO seguita dalla data o dal punto della confezione in cui figura: DA CONSUMARSI ENTRO o oppure DA CONSUMARSI ENTRO: VEDI RETRO DELLA CONFEZIONE. È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.

31 LOTTO Con il termine lotto si identifica una quantità omogenea di prodotto lavorata in condizioni praticamente identiche e viene apposto mediante un codice numerico o alfanumerico attribuito dal produttore e preceduto dalla lettera L o dall indicazione Lotto. L indicazione del lotto è obbligatoria in etichetta ad eccezione di: i prodotti etichettati con la data di scadenza o un Tmc indicato con almeno giorno/mese, in quanto queste informazioni sono sufficienti per risalire al lotto di produzione; i prodotti agricoli che, all uscita dall azienda, non sono destinati al commercio ma alla manipolazione; 31

32 LOTTO i prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata (es. affettati incartati al banco di un negozio di alimentari); i prodotti confezionati in recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2; i gelati monodose (il lotto deve essere tuttavia riportato sull imballaggio). Il lotto è una informazione molto importante per il consumatore perché consente di identificare chiaramente, in caso di richiamo, se il prodotto alimentare in proprio possesso è a rischio o meno. 32

33 Luogo di origine o di provenienza REGOLA GENERALE: L indicazione dell origine o della provenienza geografica di un alimento è obbligatoria se la sua assenza può trarre in errore il consumatore sulla reale origine o provenienza del prodotto. NELLO SPECIFICO: è obbligatoria per le seguenti tipologie di prodotti: ALIMENTO Ortofrutticoli freschi Uova Carni di pollo e di volatili Carni bovine Latte fresco pastorizzato Pesci, crostacei e molluschi Miele Olio di oliva Vino MODALITA DI INDICAZIONE DELL ORIGINE Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona Sigla del Paese apposta sul guscio (es. IT). Nome del Paese apposta in etichetta. Nome del Paese di nascita, di ingrasso e di macello. Nome della Provincia degli allevamenti. Nome del Paese di origine assieme alla tecnica di produzione (pescato/allevato). Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona estratto l olio. Nome del Paese dove sono state raccolte le uve e prodotto il vino

34 La legge italiana sull origine Con l approvazione della legge n 4 del 2011 è stato previsto l obbligo per tutti i prodotti alimentari posti in commercio, nessuno escluso, di riportare nell etichetta anche l indicazione del luogo di origine o di provenienza. In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati, l indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti; per i prodotti alimentari trasformati, l indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Tali disposizioni si aggiungono all obbligo già previsto per l ortofrutta fresca, le uova, il latte fresco, la carne bovina, il pollo, la passata di pomodoro, l olio extra vergine di oliva e il miele. 34

35 Le indicazioni facoltative Le indicazioni facoltative hanno lo scopo di fornire maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dell alimento. Esse possono essere riferite a particolari metodi di lavorazione (es. impiego di strumenti tradizionali), alla qualità delle materie prime (es. cultivar impiegate), alle proprietà dell alimento, e via dicendo. La regola generale per l utilizzo di queste indicazioni, richiamandosi al Codice del consumo, impone la veridicità delle informazioni: tutto ciò che viene comunicato al consumatore mediante l etichetta (o altri supporti informativi) deve corrispondere al vero, e deve essere supportato da evidenze documentali che le Autorità competenti verificheranno durante i controlli presso l azienda. Le indicazioni facoltative, inoltre, NON possono in alcun modo sostituire quelle obbligatorie, che devono essere sempre presenti in etichetta. Le tipologie di indicazioni facoltative più comuni e diffuse, ovvero le indicazioni nutrizionali e quelle commerciali. 35

36 Le informazioni nutrizionali e sulla salute Il Reg. Ce 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, individua tre categorie di indicazioni (claims) che possono essere riportate su etichette e pubblicità, fornendo, per ciascuna, i requisiti specifici di utilizzo: 1. indicazioni nutrizionali, 2. indicazioni sulla salute 3. indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia. Il Reg. Ce 1924/2006 precisa che i claims : 36 non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti; non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo; non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori; devono essere comprensibili per il consumatore medio; devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accertate, rese disponibili alle Autorità competenti se richiesto.

37 I claims nutrizionali ammessi -1 A BASSO CONTENUTO CALORICO: non più di 40 kcal (170 kj)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kj)/100 ml per i liquidi A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. SENZA CALORIE: non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel latte parzialm. scremato). SENZA GRASSI: non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10% dell'apporto energetico. SENZA GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. SENZA ZUCCHERI: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: se non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti 37

38 I claims nutrizionali ammessi -2 A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque. SENZA SODIO o SENZA SALE: non più di 0,005 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g. FONTE DI FIBRE: almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati FONTE DI PROTEINE: almeno il 12 % del valore energetico è apportato da proteine. AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. FONTE DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di essi. AD ALTO CONTENUTO DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di (di cui sopra) 38

39 I claims nutrizionali ammessi -3 LEGGERO/LIGHT: stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT». NATURALMENTE/NATURALE: se soddisfa in natura le condizioni stabilite per l'impiego di un'indicazione nutrizionale. FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal. RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati RICCO DI GRASSI MONOINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI POLINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto. RICCO DI GRASSI INSATURI: almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto. 39

40 Tabella nutrizionale Una delle principali novità del Reg. 1169/2011 è l obbligo di apporre l'etichettatura nutrizionale a partire dal 13 dicembre Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme al nuovo layout introdotto dagli articoli del nuovo regolamento. 40

41 Tabella nutrizionale: a chi si applica L obbligo della tabella nutrizionale si applica a tutti i prodotti preconfezionati (ossia confezionati prima di essere messi in vendita e presentati come tali al consumatore in modo che il contenuto non possa essere alterato senza aprire la confezione (definizione corrispondente ai prodotti preconfezionati di cui al D.LGS 109/92), quindi, esclusi quelli sfusi o preincartati al momento della vendita. 41

42 Tabella nutrizionale: a chi NON si applica L obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica (allegato XV) a: prodotti non trasformati che hanno un solo ingrediente; prodotti trasformati sottoposti al solo processo di stagionatura e che hanno un solo ingrediente; erbe, spezie o mix di entrambe; aceti fermentati e sostituti, inclusi quelli i cui unici ingredienti sono aromi; prodotti confezionati in contenitori la cui area più ampia di superficie non supera i 25 cm 2 ; prodotti alimentari forniti direttamente dal produttore al consumatore finale in piccole quantità, o a stabilimenti locali di vendita destinati ai consumatori finali. 42

43 Tabella nutrizionale: contenuto obbligatorio Gli elementi obbligatori dell'etichettatura nutrizionale, previsti all art.30, sono: 1) contenuto energetico (kilocalorie) 2) grassi 3) acidi grassi saturi 4) carboidrati 5) zuccheri 6) proteine 7) sale 43

44 Tabella nutrizionale: informazioni integrative Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) i sali minerali o le vitamine elencati all allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato. 44

45 Tabella nutrizionale: come si costruisce Le aziende che vendono prodotti preconfezionati per i quali sono obbligatorie le informazioni nutrizionali possono procedere secondo uno dei seguenti modi alternativi, precisati all art. 31: a) analisi sull alimento presso i laboratori, condotte in proprio; b) calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati; c) calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati (es. tabelle di composizione alimenti dell INRAN, disponibili sul web). 45

46 Tabella nutrizionale: coefficienti di conversione Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell allegato XIV: 46

47 I claims salutistici Sono quei claims diretti ad informare il consumatore sui possibili benefici per la salute derivanti dal consumo dell alimento. Un elenco dei possibili claims salutistici e delle relative condizioni d uso non è ancora stato definito. Previa autorizzazione da parte dell Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti (EFSA), se ne possono utilizzare alcuni (esempi Riduce l invecchiamento cellulare, Facilita il transito intestinale, Migliora le funzioni dell organismo, ecc.). NON è invece consentito: suggerire che il mancato consumo dell alimento può creare problemi per la salute; fare riferimento alla percentuale o all entità della perdita di peso corporeo nel consumatore che ingerisce l alimento; dare indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario. 47

48 Manuale di corretta ETICHETTATURA 48

49 Scopo Scopo del presente contributo è fornire un format corretto di etichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possono favorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano. Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quelle volontarie (in blu). E in ogni caso auspicabile che certe indicazioni volontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione degli elementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e del differenziale qualitativo rispetto a prodotti generici. Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari (legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioni in etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle vendite tramite l illustrazione delle qualità di prodotto. Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto reale pronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guida interpretativa BLU Indicazioni volontarie Indicazioni obbligatorie ROSSO 49

50 Legenda Denominazione di vendita E il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc) Lotto: Identifica l unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all unità di produzione da considerarsi omogenea. E in caratteri alfanumerici. Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura Da consumarsi preferibilmente entro : Indica il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata: Senza indicare l anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio ) Senza l indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011) Senza l indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014 ) 50

51 Legenda Data di scadenza: E la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura da consumarsi entro. Tale modalità di designazione vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita. In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.». Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l alimento o è unito a esso). Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all origine in via automatica). E considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92). Marchio e : rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile. 51

52 Olio Extravergine di oliva 52

53 Format etichetta Olio DOP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» TERRA DI BARI DOP Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 DENOMINAZIONE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l origine Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore 0,75 l e 1 l e Modalità conservazione QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Riconoscimento ministeriale 53

54 Format etichetta Olio IGP OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIO NE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Olio Toscano IGP Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008 Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare l origine Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore 0,75 l e 1 l e Modalità conservazione QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92 Riconoscimento ministeriale 54

55 Format etichetta Olio 100% Italiano OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIO NE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO OLIO 100% ITALIANO Olio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive coltivate e frante in Italia Origine ex Regolamento n. 182/2009 Termine minimo di conservazione Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Produttore Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno L XXXXX (numero di lotto) Lotto 0,75 l e 1 l e QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Modalità conservazione 55

56 Format etichetta Olio Biologico OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO oppure DA AGRICOLTURA BIOLOGICA «Olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» DENOMINAZIONE DI VENDITA CATEGORIA DI OLIO Termine minimo di conservazione AGRICOLTURA UE Azienda Agricola XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Logo biologico a norma (format vari scaricabili da Produttore Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a quello della denominazione di vendita Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno Lotto Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Codice indentificativo e organismo di controllo Modalità conservazione L XXXXX (numero di lotto) 0,75 l e 1 l e QUANTITÀ Netta (in : litri, oppure decilitri, oppure millilitri) 56

57 Olio extravergine di oliva Denominazione di vendita, D.Lgs 109/92 «olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall art. 3 reg Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto, etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circa proprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti o proprie di tutti i prodotti analoghi Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l origine dei prodotti alimentari, l indicazione dell origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm. 57

58 Altri aspetti di etichetta - l indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche - l indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive; Vai al disciplinare UNAPROL per un corretto uso della produzione ed etichettatura ( - le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d analisi previsto all articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91; - l indicazione dell acidità o dell acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell indice dei perossidi, del tenore in cere e dell assorbimento nell ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE 58

59 Caratteristiche organolettiche Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII) Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine, e descritto all allegato XII del Reg. Ce 2568/91. Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi leggero, medio, intenso E' inoltre prevista la possibilità di utilizzo delle dizioni dolce ed equilibrato. Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto. 59

60 Le informazioni nutrizionali Tali informazioni vanno adeguatamente supportate da puntuali esami analitici. Indicazioni più generali ed indicative sulla tabella nutrizionale possono essere rinvenute presso INRAN: tabelle_di_composizione _degli_alimenti.html?idal imento=009210&quant= 100 Per 100 grammi Valore energetico 900 kilocal Proteine 0 0 Grassi 90 gr 27gr di cui monoinsaturi di cui saturi 14,5 4,35 di cui 7,52 2,25 polinsaturi carboidrati 0 0 di cui zuccheri 0 0 Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai) assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata 3762 kjoule Indicazione di salute volontaria ammessa 72,95 21,9 In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo LDL nel sangue" fibre 0 0 sodio 0 0 Vitamina E 22,4 mg 6,7 mg, pari al 33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata Polifenoli dell'olio di oliva 5 mg di idrossitirosolo (consumabili entro una dieta bilanciata) "In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto contenuto naturale di vitamina E (oppure: fonte naturale di vitamina E ), riconosciuta proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress ossidativo 60

61 Le informazioni nutrizionali (II) Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE indicazioni sulla salute riferite a protezione cardiovascolare, regolazione del glucosio del sangue, mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue mantenimento di una pressione sanguigna normale, mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel sangue proprietà anti-infiammatorie difesa del corpo dagli agenti esterni, aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore 61

62 Altre indicazioni aggiuntive - cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà Moraiolo, Frantoio, Leccino ) -anno di produzione ( Raccolto 2011 ) Dicitura riciclaggio imballi Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi. 62

63 Giustificazione info volontarie etichetta L impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi: a) dati di fatto o dati scientificamente provati; b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali. Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione (considerando 11 reg. 1019/2002) 63

64 Altre informazioni utili per la vendita diretta Obbligo di fornire prodotti: Ermeticamente sigillati In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la collettività 64

65 Riferimenti normativi D. lgs 109/92 Reg.CE 182/2009 (origine) Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-. Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche decreto 5464 del 3 agosto 2011 Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel) Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche) Reg. CE 834/2007 (biologico) Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni) 65

66 Miele 66

67 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA MIELE DENOMINAZIONE DI VENDITA ITALIANO Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere MIELE di ACACIA TIPOLOGIA, floreale o vegetale Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Produttore Termine minimo di conservazione Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Stabilimento (se diverso dalla sede legale) Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) XXXX Anno di produzione L XXXXX (numero di lotto) Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente Lotto Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 0,5 Kg e 500 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)

68 * Un sigillo di garanzia di integrità della confezione è necessario per la messa in vendita MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA MIELE BIOLOGICO oppure Da Agricoltura Biologica ITALIANO MIELE di ACACIA DENOMINAZIONE DI VENDITA Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere TIPOLOGIA, floreale o vegetale Logo biologico a norma (format vari scaricabili da Termine minimo di conserva zione Produttore AGRICOLTURA UE Apicoltura XXX (Nome Azienda) Via XXX, Città XXX (Indirizzo azienda) Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP ) Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,) a quello della denominazione di vendita Stabilimento (se diverso dalla sede legale del produttore) Codice identificativo XXXXXXX Organismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del Reg. CE n. 834/2007 Codice indentificativo e organismo di controllo Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI) XXXX Anno di produzione L XXXXX (numero di lotto) Lotto Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore Non disperdere il contenitore nell ambiente Modalità conservazione Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente 0,5 Kg e 500 g e QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi)) 68

69 Oltre all origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati. La denominazione obbligatoria miele può essere completata da origine quale miele di fiori, miele di nettare, miele di melata. 69

70 Riferimenti normativi La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele (la nuova Direttiva dispone l obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni Miele Italiano ). Il D.lgs 109/92 70

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