Allegato: Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 Testo Normativo

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1 Allgato: Rgolamnto (CE) n. 1896/2006 dl Parlamnto uropo dl Consiglio dl 12 dicmbr 2006 ch istituisc un procdimnto uropo d'ingiunzion di pagamnto Tsto Normativo

2 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l articolo 61, lttra c), vista la proposta dlla Commission, visto il parr dl Comitato conomico social uropo [1], dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato [2], considrato quanto sgu: (1) La Comunità si prfigg l obittivo di consrvar sviluppar uno spazio di librtà, sicurzza giustizia nl qual sia garantita la libra circolazion dll prson. Pr ralizzar gradualmnt tal spazio la Comunità dv adottar, tra l altro, l misur nl sttor dlla cooprazion giudiziaria in matria civil avnti implicazioni transfrontalir, ncssari al corrtto funzionamnto dl mrcato intrno. (2) Ai snsi dll articolo 65, lttra c) dl trattato, tali misur includono l liminazion dgli ostacoli al corrtto svolgimnto di procdimnti civili, s ncssario promuovndo la compatibilità dll norm di procdura civil applicabili ngli Stati mmbri. (3) Il Consiglio uropo di Tampr dl ottobr 1999 ha invitato il Consiglio la Commission a prdisporr una nuova lgislazion sugli lmnti funzionali ad una cooprazion giudiziaria agvol ad un miglior accsso alla lgislazion, facndo spcifico rifrimnto, in tal contsto, agli ordini di pagamnto. (4) Il 30 novmbr 2000 il Consiglio ha adottato un programma comun dlla Commission dl Consiglio rlativo all attuazion dl principio dl riconoscimnto rciproco dll dcisioni in matria civil commrcial [3]. Il programma prvd la possibilità di un procdimnto spcial, uniform armonizzato volto ad ottnr una dcision giudiziaria, istituito in sno alla Comunità in sttori spcifici comprso qullo di crditi non contstati. Ciò è stato portato avanti nl programma dll'aia, adottato dal Consiglio uropo dl 5 novmbr 2004, ch invita a prosguir attivamnt i lavori rlativi all'ingiunzion di pagamnto uropa. (5) La Commission ha adottato il 20 dicmbr 2002 il libro vrd sul procdimnto uropo d ingiunzion di pagamnto sull misur att a smplificar d acclrar il contnzioso in matria di controvrsi di modsta ntità. Il Libro vrd ha avviato consultazioni sui possibili obittivi sull possibili carattristich di un procdimnto uropo uniform o armonizzato pr il rcupro di crditi non contstati. (6) Il rcupro rapido d fficac di crditi ch non sono oggtto di una controvrsia giuridica rivst un importanza primaria pr gli opratori conomici dll Union uropa, in quanto i ritardi di pagamnto rapprsntano una dll principali caus di insolvnza ch minaccia la sopravvivnza dll azind, in particolar l piccol mdi imprs, ch è all origin dlla prdita di numrosi posti di lavoro. (7) Tutti gli Stati mmbri tntano di affrontar la qustion dl rcupro in massa di crditi non contstati, la maggioranza di ssi laborando un procdimnto di ingiunzion di pagamnto smplificato, ma sia il contnuto dll lgislazioni nazionali sia i risultati di procdimnti nazionali variano in misura sostanzial. I procdimnti attualmnt vignti, inoltr, sono spsso inammissibili o impraticabili ni casi di natura transfrontalira. (8) I consgunti ostacoli all accsso ad una giustizia fficint ni casi di natura transfrontalira la distorsion di concorrnza nl mrcato intrno causata dallo squilibrio nl funzionamnto di mzzi procdurali a disposizion di crditori ni divrsi Stati mmbri dtrminano l signza di una normativa comunitaria ch garantisca parità di condizioni pr i crditori d i dbitori in tutta l Union uropa. (9) Il prsnt rgolamnto intnd smplificar, acclrar ridurr i costi di procdimnti pr l controvrsi transfrontalir in matria di crditi pcuniari non contstati, istitundo un procdimnto uropo d'ingiunzion di pagamnto assicurar la libra circolazion in tutti gli Stati mmbri dll'ingiunzion di pagamnto uropa dfinndo norm minim il cui risptto rnd suprflui, nllo Stato mmbro di scuzion, procdimnti intrmdi pr il riconoscimnto l'scuzion. 10) Il procdimnto prvisto dal prsnt rgolamnto dovrbb costituir un mzzo supplmntar facoltativo pr il ricorrnt, ch riman libro di avvalrsi dll procdur prvist dal diritto nazional. Prtanto il prsnt rgolamnto non sostituisc né armonizza i mccanismi vignti di rcupro di crditi non contstati prvisti dalla lgislazion nazional. (11) Il procdimnto dovrbb basarsi il più possibil sull utilizzo di moduli standard nlla comunicazion tra il giudic l parti pr facilitarn la gstion consntir il ricorso all laborazion automatizzata di dati. (12) Al momnto di dcidr quali giudici siano comptnti ad mttr un'ingiunzion di pagamnto uropa, gli Stati mmbri dovrbbro tnr in dbito conto l'signza di garantir l'accsso alla giustizia.

3 (13) Nlla domanda d'ingiunzion di pagamnto uropa, il ricorrnt è obbligato a fornir informazioni sufficinti ad idntificar chiaramnt la richista la rlativa giustificazion in modo da consntir al convnuto di scglir in pina cognizion di causa s prsntar opposizion o non contstar il crdito. (14) In qusto contsto il ricorrnt dovrbb ssr tnuto a insrir una dscrizion dll prov a sostgno dlla domanda. A tal fin il modulo di domanda dovrbb includr un lnco il più complto possibil di tipi di prov gnralmnt prsntat a sostgno di crditi pcuniari. (15) La prsntazion di una domanda di ingiunzion di pagamnto uropa dovrbb comportar il pagamnto dll vntuali sps di giudizio. (16) Il giudic dovrbb valutar la domanda, comprsa la qustion dlla comptnza giurisdizional la dscrizion dll prov, sulla bas dll informazioni fornit nl modulo di domanda. Ciò consntirbb al giudic di valutar prima faci il mrito dlla domanda, tra l'altro, di scludr crditi manifstamnt infondati o domand irricvibili. Non dovrbb ssr ncssario ch sia un giudic ad ffttuar l'sam. (17) Il rifiuto dlla domanda non dovrbb ssr impugnabil. Ciò non sclud tuttavia un vntual risam dlla dcision di rifiuto dlla domanda allo stsso livllo giurisdizional, conformmnt alla lgislazion nazional. (18) L'ingiunzion di pagamnto uropa dovrbb informar il convnuto dlla possibilità di vrsar al ricorrnt l'importo stabilito oppur, in caso di contstazion, di prsntar opposizion ntro il trmin di 30 giorni. Oltr all informazioni complt sul crdito fornit dal ricorrnt, il convnuto dovrbb ssr informato dlla portata giuridica dll'ingiunzion di pagamnto uropa d in particolar dll consgunz drivanti dalla mancata contstazion dl crdito. (19) Di front all divrsità ch sistono tra gli Stati mmbri rlativamnt all norm di procdura civil, in particolar qull rlativ alla notificazion di documnti, è ncssario dfinir in modo spcifico dttagliato l norm minim da applicar nll'ambito dlla procdura rlativa all'ingiunzion di pagamnto uropa. In particolar, in ordin all'ossrvanza di tali norm minim, qualsiasi forma di notificazion basata su una fictio iuris non dovrbb ssr considrata sufficint al fin dlla notificazion dll'ingiunzion di pagamnto uropa. (20) Tutti i mtodi di notificazion lncati agli articoli sono carattrizzati o dall'assoluta crtzza (articolo 13), o da un grado assai lvato di vrosimiglianza (articolo 14) ch il documnto notificato è prvnuto al dstinatario. (21) La notificazion in mani propri a prson divrs dal convnuto stsso a norma dll'articolo 14, paragrafo 1, lttr a) b) dovrbb ssr considrata com rispondnt ai rquisiti di cui a tali norm soltanto s l suddtt prson hanno ffttivamnt accttato/ricvuto l'ingiunzion di pagamnto uropa. (22) L'articolo 15 dovrbb applicarsi all situazioni nll quali il convnuto non può star in giudizio prsonalmnt, com nl caso di una prsona giuridica, all situazioni nll quali un rapprsntant è indicato dalla lgg, nonché a qull nll quali il convnuto ha autorizzato un'altra prsona, in particolar un lgal, a rapprsntarlo nllo spcifico procdimnto in corso. (23) Il convnuto può prsntar opposizion utilizzando il modulo standard dscritto nl prsnt rgolamnto. I giudici dovrbbro tuttavia tnr conto di qualsiasi altra forma di opposizion scritta s sprssa in modo chiaro. (24) L'opposizion prsntata ntro il trmin dovrbb intrrompr il procdimnto uropo d ingiunzion di pagamnto dtrminar il trasfrimnto automatico dl caso ad un procdimnto civil ordinario a mno ch il ricorrnt abbia splicitamnt richisto in tal caso l'stinzion dl procdimnto. Ai fini dl prsnt rgolamnto la nozion di procdimnto civil ordinario non dovrbb ssr ncssariamnt intrprtata scondo il diritto nazional. (25) Scaduto il trmin pr prsntar opposizion, in alcuni casi cczionali il convnuto dovrbb avr il diritto di chidr il risam dll'ingiunzion di pagamnto uropa. Il risam in casi cczionali non significa ch il convnuto dbba avr una sconda possibilità di contstar il crdito. Durant la procdura di risam il mrito dlla domanda non dovrbb ssr valutato al di là di motivi risultanti dall circostanz cczionali invocat dal convnuto. Tra l altr circostanz cczionali potrbb figurar il caso in cui l'ingiunzion di pagamnto uropa sia fondata su informazioni fals fornit nl modulo di domanda. (26) L sps di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrbbro includr, ad smpio, gli onorari dgli avvocati o i costi di notificazion di documnti da part di un'ntità divrsa dal giudic. (27) Un'ingiunzion di pagamnto uropa mssa in uno Stato mmbro divnuta scutiva dovrbb ssr trattata, ai fini dll'scuzion, com s foss stata mssa nllo Stato mmbro in cui vin richista l'scuzion. La rciproca fiducia nll'amministrazion dlla giustizia ngli Stati mmbri giustifica ch la sussistnza di rquisiti richisti pr l'mission di un'ingiunzion di pagamnto uropa sia accrtata dal giudic di uno Stato mmbro ch l'ingiunzion sia rsa scutiva in tutti gli altri Stati mmbri snza ch sia ncssario il controllo giurisdizional dlla corrtta applicazion dll norm minim procdurali nllo Stato mmbro di scuzion. L procdur rlativ alla sua scuzion dovrbbro continuar ad ssr disciplinat dalla lgislazion nazional, fatt salv l disposizioni dl prsnt rgolamnto, in particolar l norm minim stabilit dall'articolo 22, paragrafi 1 2 dall'articolo 23. (

4 (28) Pr calcolar i trmini si dovrbb applicar il rgolamnto (CEE, Euratom) n. 1182/71 dl Consiglio, dl 3 giugno 1971, ch stabilisc l norm applicabili ai priodi di tmpo, all dat ai trmini [4]. Il convnuto dovrbb ssr informato di ciò dovrbb ssr avvrtito ch si tin conto di giorni fstivi dllo Stato mmbro dl giudic ch rilascia l'ingiunzion di pagamnto uropa. (29) Poiché l'obittivo dl prsnt rgolamnto, in particolar l'istituzion di un mccanismo uniform, rapido d fficac pr il rcupro di crditi pcuniari non contstati in tutta l'union uropa, non può ssr ralizzato in misura sufficint dagli Stati mmbri può dunqu, a motivo dll dimnsioni dgli fftti dl prsnt rgolamnto, ssr ralizzato mglio a livllo comunitario, la Comunità può intrvnir in bas al principio di sussidiarità sancito dall articolo 5 dl trattato. Il prsnt rgolamnto si limita a quanto è ncssario pr consguir tal obittivo in ottmpranza al principio di proporzionalità nunciato nllo stsso articolo. (30) L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission [5]. (31) A norma dll'articolo 3 dl protocollo sulla posizion dl Rgno Unito dll'irlanda allgato al trattato sull'union uropa al trattato ch istituisc la Comunità uropa, il Rgno Unito l'irlanda hanno notificato ch dsidrano partcipar all'adozion all'applicazion dl prsnt rgolamnto. (32) A norma dgli articoli 1 2 dl protocollo sulla posizion dlla Danimarca allgato al trattato sull Union uropa al trattato ch istituisc la Comunità uropa, la Danimarca non partcipa all adozion dl prsnt rgolamnto non è vincolata da sso, né è soggtta alla sua applicazion, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggtto 1. Il prsnt rgolamnto intnd a) smplificar, acclrar ridurr i costi di procdimnti pr l controvrsi transfrontalir in matria di crditi pcuniari non contstati, istitundo un procdimnto uropo d'ingiunzion di pagamnto, b) assicurar la libra circolazion in tutti gli Stati mmbri dll'ingiunzion di pagamnto uropa dfinndo norm minim il cui risptto rnd suprflui, nllo Stato mmbro di scuzion, procdimnti intrmdi pr il riconoscimnto l'scuzion. 2. Il prsnt rgolamnto non impdisc a un ricorrnt di intntar un procdimnto a norma dll'articolo 4 utilizzando qualunqu altro procdimnto disponibil ai snsi dlla lgislazion di uno Stato mmbro o dlla lgislazion comunitaria. Articolo 2 Campo di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto si applica, nll controvrsi transfrontalir, in matria civil commrcial, indipndntmnt dalla natura dll'organo giurisdizional. Esso non concrn, in particolar, la matria fiscal, doganal d amministrativa, né la rsponsabilità dllo Stato pr atti od omissioni nll'srcizio di pubblici potri ("acta iur imprii"). 2. Sono sclusi dal campo di applicazion dl prsnt rgolamnto: a) il rgim patrimonial fra coniugi o i rgimi assimilati, i tstamnti l succssioni; b) i fallimnti, i concordati l procdur affini; c) la sicurzza social; d) i crditi drivanti da obblighi xtracontrattuali, salvo s i) sono stati oggtto di accordo tra l parti o s vi è stata ammission di dbito, o ii) riguardano dbiti liquidi risultanti da comproprità di un bn. 3. Nl prsnt rgolamnto pr "Stato mmbro" si intnd qualsiasi Stato mmbro ad cczion dlla Danimarca.

5 Articolo 3 Controvrsi transfrontalir 1. Ai fini dl prsnt rgolamnto si dfinisc transfrontalira una controvrsia in cui almno una dll parti ha domicilio o rsidnza abitual in uno Stato mmbro divrso da qullo dl giudic adito. 2. Il domicilio è dtrminato conformmnt agli articoli dl rgolamnto (CE) n. 44/2001 dl Consiglio, dl 22 dicmbr 2000, concrnnt la comptnza giurisdizional, il riconoscimnto l'scuzion dll dcisioni in matria civil commrcial [6]. 3. La data di rifrimnto pr stabilir s sist una controvrsia transfrontalira è la data di prsntazion dlla domanda di ingiunzion di pagamnto uropa in conformità dl prsnt rgolamnto. Articolo 4 Procdimnto uropo di ingiunzion di pagamnto Il procdimnto uropo di ingiunzion di pagamnto è istituito pr il rcupro di crditi pcuniari di uno spcifico importo sigibili alla data in cui si propon la domanda di ingiunzion di pagamnto uropa. Articolo 5 Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l sgunti dfinizioni: 1. "Stato mmbro d'origin": lo Stato mmbro nl qual è mssa un'ingiunzion di pagamnto uropa; 2. "Stato mmbro di scuzion": lo Stato mmbro nl qual è richista l'scuzion dll'ingiunzion di pagamnto uropa; 3. "giudic": qualsiasi autorità dllo Stato mmbro comptnt pr l'ingiunzion di pagamnto uropa o pr qualsiasi altra matria connssa; 4. "giudic d'origin": il giudic ch mtt l'ingiunzion di pagamnto uropa. Articolo 6 Comptnza giurisdizional 1. Ai fini dll'applicazion dl prsnt rgolamnto, la comptnza giurisdizional è dtrminata conformmnt all norm di diritto comunitario applicabili in matria, sgnatamnt il rgolamnto (CE) n. 44/ Tuttavia, qualora la domanda si rifrisca ad un contratto concluso da una prsona, il consumator, pr una finalità ch può ssr considrata strana alla sua profssion, ov il convnuto sia il consumator, sono comptnti solo i giudici dllo Stato mmbro in cui il convnuto è domiciliato, ai snsi dll'articolo 59 dl rgolamnto (CE) n. 44/2001. Articolo 7 Domanda d'ingiunzion di pagamnto uropa 1. La domanda d'ingiunzion di pagamnto uropa è prsntata utilizzando il modulo standard A riprodotto nll'allgato I. 2. Nlla domanda sono indicati: a) il nom l'indirizzo dll parti, s dl caso, di loro rapprsntanti, nonché dl giudic a cui è prsntata la domanda; b) l'importo dl crdito, comprso il capital, s dl caso, gli intrssi, l pnalità contrattuali l sps; c) qualora siano richisti intrssi sul crdito, il tasso d'intrss d il priodo di tmpo pr il qual gli intrssi sono richisti, a mno ch non vnga aggiunto automaticamnt al capital un tasso d'intrss lgal ai snsi dlla lgislazion dllo Stato mmbro d'origin; d) il fondamnto dll'azion, comprsa una dscrizion dll circostanz invocat com bas dl crdito, s dl caso, dgli intrssi richisti; ) una dscrizion dll prov a sostgno dlla domanda; f) i motivi dlla comptnza giurisdizional; g) il carattr transfrontaliro dlla controvrsia a norma dll'articolo 3.

6 Articolo 8 Esam dlla domanda Il giudic a cui è prsntata la domanda d'ingiunzion di pagamnto uropa valuta, quanto prima sulla scorta dl contnuto dl modulo di domanda, s siano soddisfatt l condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 7 s il crdito sia fondato. Tal sam può ssr ffttuato mdiant una procdura automatizzata. Articolo 9 Compltamnto rttifica dlla domanda 1. In caso di mancato risptto di rquisiti di cui all'articolo 7 a mno ch il crdito sia manifstamnt infondato o la domanda irricvibil, il giudic dà al ricorrnt la possibilità di compltar o rttificar la domanda. Il giudic utilizza il modulo standard B riprodotto nll'allgato II. 2. S chid al ricorrnt di compltar o rttificar la domanda, il giudic stabilisc il trmin ch ritin adguato nlla fattispci. Il giudic può, a sua discrzion, prorogar tal trmin. Articolo 10 Modifica dlla domanda 1. S l condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatt solo pr una part dlla domanda, il giudic n informa il ricorrnt mdiant il modulo standard C riprodotto nll'allgato III. Il ricorrnt è invitato ad accttar o rifiutar una proposta d'ingiunzion di pagamnto uropa pr l'importo spcificato dal giudic d è informato dll consgunz dlla sua dcision. Il ricorrnt rispond rinviando il modulo standard C spdito dal giudic ntro un trmin stabilito dal giudic conformmnt all'articolo 9, paragrafo S il ricorrnt acctta la proposta dl giudic, qusti mtt un'ingiunzion di pagamnto uropa conformmnt all'articolo 12, pr la part dlla domanda accttata dal ricorrnt. L consgunz rlativ alla rstant part dlla domanda inizial sono disciplinat dalla lgislazion nazional. 3. S il ricorrnt non invia la sua risposta ntro il trmin stabilito dal giudic o rifiuta la proposta dl giudic, qusti rsping in toto la domanda di ingiunzion di pagamnto uropa. Articolo 11 Rigtto dlla domanda 1. Il giudic rigtta la domanda s: a) non sono soddisfatt l condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 7; oppur b) il crdito è manifstamnt infondato; oppur c) il ricorrnt non invia la propria risposta ntro il trmin stabilito dal giudic, ai snsi dll'articolo 9, paragrafo 2; oppur d) il ricorrnt non invia la propria risposta ntro il trmin stabilito dal giudic o rsping la proposta dl giudic a norma dll'articolo 10. Il ricorrnt è informato sull caus dl rigtto mdiant il modulo standard D riprodotto nll'allgato IV. 2. Il rigtto dlla domanda non può formar oggtto di impugnazion. 3. Il rigtto dlla domanda non impdisc al ricorrnt di intntar il procdimnto prsntando una nuova domanda d'ingiunzion di pagamnto uropa o utilizzando qualunqu altro procdimnto disponibil ai snsi dlla lgislazion di uno Stato mmbro.

7 Articolo 12 Emission di un'ingiunzion di pagamnto uropa 1. S sono soddisfatt l condizioni di cui all'articolo 8, il giudic mtt quanto prima, di norma ntro 30 giorni dalla prsntazion dlla domanda, un'ingiunzion di pagamnto uropa utilizzando il modulo standard E riprodotto nll'allgato V. Il priodo di 30 giorni non comprnd i tmpi utilizzati dal ricorrnt pr compltar, rttificar o modificar la domanda. 2. L'ingiunzion di pagamnto uropa vin mssa insim a una copia dl modulo di domanda. Non contin l informazioni fornit dal ricorrnt nll appndici 1 2 dl modulo A. 3. Nll'ingiunzion di pagamnto uropa il convnuto è informato dlla possibilità di: a) pagar al ricorrnt l'importo indicato nll'ingiunzion; oppur b) opporsi all'ingiunzion prsntando opposizion dinanzi al giudic d'origin, da inviar ntro 30 giorni ch dcorrono dal momnto in cui l'ingiunzion è stata notificata al convnuto. 4. Nll'ingiunzion di pagamnto uropa il convnuto è informato dl fatto ch: a) l'ingiunzion è stata mssa soltanto in bas all informazioni fornit dal ricorrnt non vrificat dal giudic; b) l'ingiunzion acquista forza scutiva salvo nl caso in cui sia stata prsntata opposizion dinanzi al giudic conformmnt all'articolo 16; c) s è prsntata opposizion, il procdimnto prosgu dinanzi ai giudici comptnti dllo Stato mmbro d'origin applicando l norm di procdura civil ordinaria, a mno ch il ricorrnt non abbia splicitamnt richisto in tal caso l'stinzion dl procdimnto. 5. Il giudic garantisc ch l'ingiunzion sia notificata al convnuto in conformità dlla lgislazion nazional, scondo un mtodo conform all norm minim di cui agli articoli 13, Articolo 13 Notifica con prova di ricvimnto da part dl convnuto L'ingiunzion di pagamnto uropa può ssr notificata al convnuto, conformmnt al diritto nazional dllo Stato dov avrà luogo la notifica, scondo una dll sgunti form: a) notifica in mani propri, attstata da una dichiarazion di ricvimnto datata sottoscritta dal convnuto; b) notifica in mani propri, attstata da un documnto firmato dalla prsona comptnt ch ha provvduto alla notifica, in cui si dichiara ch il convnuto ha ricvuto l'atto o ha rifiutato di ricvrlo snza alcuna giustificazion lgal con l'indicazion dlla data dlla notifica; c) notifica a mzzo posta, attstata da una dichiarazion di ricvimnto datata, sottoscritta rinviata dal convnuto; d) notifica con mzzi lttronici, in particolar mdiant tlcopia (facsimil) o posta lttronica, attstata da una dichiarazion di ricvimnto datata, sottoscritta rinviata dal convnuto. Articolo 14 Notifica snza prova di ricvimnto da part dl convnuto 1. L'ingiunzion di pagamnto uropa può anch ssr notificata al convnuto conformmnt al diritto nazional dllo Stato mmbro dov avrà luogo la notifica scondo una dll sgunti form: a) notifica in mani propri, prsso l'indirizzo prsonal dl convnuto, a prsona con sso convivnt o ch lavori com dipndnt nll'abitazion dl convnuto; b) s il convnuto è un lavorator autonomo, o una prsona giuridica, notifica in mani propri ni suoi locali commrciali a una prsona all dipndnz dl convnuto; c) dposito dll'ingiunzion nlla casstta dll lttr dl convnuto; d) dposito dll'ingiunzion prsso un ufficio postal o un'autorità pubblica comptnt rlativa comunicazion scritta dpositata nlla casstta dll lttr dl convnuto, purché dalla comunicazion scritta risulti chiaramnt la natura giudiziaria dll'atto o il fatto ch tal comunicazion ha l'fficacia lgal dlla notifica ch dtrmina la dcorrnza di trmini ai fini dl calcolo dlla loro scadnza; ) notifica a mzzo posta snza avviso di ricvimnto conformmnt al paragrafo 3, laddov il convnuto è domiciliato nllo Stato mmbro d'origin; f) notifica con mzzi lttronici attstata da confrma automatica dlla trasmission, a condizion ch il convnuto abbia prvntivamnt accttato in modo splicito qusto mtodo di notifica.

8 2. Ai fini dl prsnt rgolamnto la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibil s l'indirizzo dl convnuto non è conosciuto con crtzza. 3. La notifica ai snsi dl paragrafo 1, lttr a), b), c) d) è attstata da: a) un atto, sottoscritto dalla prsona comptnt ch ha provvduto alla notifica, ch crtifica quanto sgu: i) la forma di notifica, ii) la data in cui è stata ffttuata, iii) s l'ingiunzion è stata notificata a prsona divrsa dal convnuto, il nom di qusta prsona il suo lgam con il convnuto stsso, oppur b) una dichiarazion di ricvimnto sottoscritta dalla prsona cui è stata ffttuata la notifica, ai fini dl paragrafo 1, lttr a) b). Articolo 15 Notifica ad un rapprsntant La notifica ai snsi dgli articoli 13 o 14 può anch ssr ffttuata ad un rapprsntant dl convnuto. Articolo 16 Opposizion all'ingiunzion di pagamnto uropa 1. Il convnuto può prsntar opposizion all'ingiunzion di pagamnto uropa dinanzi al giudic d'origin utilizzando il modulo standard F riprodotto nll'allgato VI, ch gli vin consgnato unitamnt all'ingiunzion di pagamnto uropa. 2. Il trmin pr l'invio dll'opposizion è di 30 giorni ch dcorrono dal momnto in cui l'ingiunzion è stata notificata al convnuto. 3. Il convnuto indica nll'opposizion ch contsta il crdito snza ssr tnuto a prcisarn l ragioni. 4. La domanda è prsntata su supporto cartaco o tramit qualsiasi altro mzzo di comunicazion, anch lttronico, accttato dallo Stato mmbro d'origin di cui dispon il giudic d'origin. 5. L'opposizion rca la firma dl convnuto o, s dl caso, dl suo rapprsntant. Quando è prsntata in forma lttronica conformmnt al paragrafo 4, l'opposizion è firmata a norma dll'articolo 2, paragrafo 2 dlla dirttiva 1999/93/CE. Tal firma è riconosciuta nllo Stato mmbro d'origin snza ch sia possibil imporr condizioni supplmntari. Tuttavia, dtta firma lttronica non è richista s nlla misura in cui sist, prsso i giudici dllo Stato mmbro d'origin, un sistma di comunicazion lttronica altrnativo ch sia a disposizion di un dtrminato gruppo di utnti autnticati prrgistrati prmtta di idntificar tali utnti in modo sicuro. Gli Stati mmbri informano la Commission di tali sistmi di comunicazion. Articolo 17 Efftti dlla prsntazion di un'opposizion 1. S l'opposizion è prsntata ntro il trmin stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procdimnto prosgu dinanzi ai giudici comptnti dllo Stato mmbro d'origin applicando l norm di procdura civil ordinaria, a mno ch il ricorrnt non abbia splicitamnt richisto in tal caso l'stinzion dl procdimnto. Qualora il ricorrnt abbia prsguito il rcupro dl crdito attravrso la procdura d'ingiunzion di pagamnto uropa, nssuna disposizion dl diritto nazional può prgiudicar la sua posizion nl succssivo procdimnto civil ordinario. 2. Il passaggio al procdimnto civil ordinario ai snsi dl paragrafo 1 è disciplinato dalla lgg dllo Stato mmbro d'origin. 3. Il ricorrnt è informato dll'vntual opposizion prsntata dal convnuto dll'vntual passaggio al procdimnto civil ordinario. Articolo 18 Forza scutiva 1. S al giudic di origin non è stata prsntata opposizion ntro il trmin fissato nll'articolo 16, paragrafo 2, tnuto conto di un lasso di tmpo adguato affinché la domanda di opposizion arrivi a dstinazion, il giudic d'origin dichiara, snza ritardo, scutiva l'ingiunzion di pagamnto uropa, utilizzando il modulo standard G riprodotto nll'allgato VII. Il giudic vrifica la data dlla notifica.

9 2. Fatto salvo il paragrafo 1, l condizioni formali pr l'acquisto dlla forza scutiva sono disciplinat dalla lgg dllo Stato mmbro d'origin. 3. Il giudic trasmtt al ricorrnt l'ingiunzion di pagamnto uropa dichiarata scutiva. Articolo 19 Abolizion dll'xquatur L'ingiunzion di pagamnto uropa divnuta scutiva nllo Stato mmbro d'origin è riconosciuta d sguita ngli altri Stati mmbri snza ch sia ncssaria una dichiarazion di scutività snza ch sia possibil opporsi al suo riconoscimnto. Articolo 20 Risam in casi cczionali 1. Scaduto il trmin di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convnuto ha il diritto di chidr il risam dll'ingiunzion di pagamnto uropa dinanzi al giudic comptnt dllo Stato mmbro di origin s sono soddisfatt l sgunti condizioni: a) i) l'ingiunzion di pagamnto è stata notificata scondo una dll form prvist all'articolo 14, ii) la notifica non è stata ffttuata in tmpo util a consntirgli di prsntar l propri difs pr ragioni a lui non imputabili, oppur b) il convnuto non ha avuto la possibilità di contstar il crdito a causa di situazioni di forza maggior o di circostanz cczionali pr ragioni a lui non imputabili, purché in ntrambi i casi agisca tmpstivamnt. 2. Scaduto il trmin di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convnuto ha altrsì il diritto di chidr il risam dll'ingiunzion di pagamnto uropa dinanzi al giudic comptnt dllo Stato mmbro di origin s l'ingiunzion di pagamnto risulta manifstamnt mssa pr rror, tnuto conto di rquisiti prvisti dal prsnt rgolamnto, o a causa di circostanz cczionali. 3. S il giudic rsping la domanda dl convnuto in bas al fatto ch nssuno di motivi di risam di cui ai paragrafi 1 2 è applicabil, l'ingiunzion di pagamnto uropa rsta scutiva. S il giudic dcid ch il risam si giustifica pr uno di motivi di cui ai paragrafi 1 2, l'ingiunzion di pagamnto uropa è nulla. Articolo 21 Escuzion 1. Fatt salv l disposizioni dl prsnt rgolamnto, i procdimnti di scuzion sono disciplinati dalla lgg dllo Stato mmbro di scuzion. Un'ingiunzion di pagamnto uropa divnuta scutiva è sguita all stss condizioni di una dcision scutiva mssa nllo Stato mmbro di scuzion. 2. Pr l'scuzion in un altro Stato mmbro, il ricorrnt fornisc all comptnti autorità incaricat dll'applicazion dlla lgg di tal Stato mmbro: a) una copia dll'ingiunzion di pagamnto uropa dichiarata scutiva dal giudic d'origin, ch prsnti l condizioni ncssari pr stabilir la sua autnticità, b) ov richisto, una traduzion dll'ingiunzion di pagamnto uropa nlla lingua ufficial dllo Stato mmbro di scuzion oppur, ov tal Stato abbia più lingu ufficiali, nlla lingua ufficial o in una dll lingu ufficiali dl procdimnto giudiziario dl luogo in cui è chista l'scuzion, conformmnt al diritto dllo Stato mmbro in qustion, o in un'altra lingua ch lo Stato mmbro di scuzion abbia dichiarato di accttar. Ciascuno Stato mmbro può indicar qual lingua o quali lingu ufficiali dll istituzioni dll'union uropa divrs dalla sua possono ssr accttat pr l'ingiunzion di pagamnto uropa. La traduzion è autnticata da una prsona a tal fin abilitata in uno dgli Stati mmbri. 3. Al ricorrnt ch in uno Stato mmbro chida l'scuzion di un'ingiunzion di pagamnto uropa mssa in un altro Stato mmbro non sono richisti cauzioni, garanzi o dpositi, comunqu siano dnominati, pr il fatto di ssr straniro/a o pr diftto di domicilio o rsidnza nllo Stato mmbro di scuzion. Articolo 22 Rifiuto dll'scuzion 1. Su istanza dl convnuto l'scuzion è rifiutata dal giudic comptnt dllo Stato mmbro di scuzion s l'ingiunzion di pagamnto uropa è incompatibil con una dcision o ingiunzion mssa antriormnt in uno Stato mmbro o in un pas trzo, quando:

10 a) la dcision o ingiunzion antrior riguarda una causa avnt lo stsso oggtto l stss parti, b) la dcision o ingiunzion antrior soddisfa l condizioni ncssari pr il suo riconoscimnto nllo Stato mmbro di scuzion, c) il convnuto non avrbb avuto la possibilità di far valr l'incompatibilità nl procdimnto nllo Stato mmbro d'origin. 2. L'scuzion è rifiutata, su istanza dl convnuto, anch nl caso nlla misura in cui qust'ultimo abbia vrsato al ricorrnt l'importo prvisto nll'ingiunzion di pagamnto uropa. 3. In nssun caso l'ingiunzion di pagamnto uropa può formar oggtto di un risam dl mrito nllo Stato mmbro di scuzion. Articolo 23 Limitazion o sospnsion dll'scuzion S il convnuto ha chisto il risam ai snsi dll'articolo 20, il giudic comptnt dllo Stato mmbro di scuzion può, su istanza dl convnuto: a) limitar il procdimnto di scuzion ai provvdimnti consrvativi, o b) subordinar l'scuzion alla costituzion di una cauzion di cui dtrmina l'importo, o c) in circostanz cczionali sospndr il procdimnto di scuzion. Articolo 24 Assistnza lgal La rapprsntanza da part di un avvocato o di altro profssionista dl sttor lgal non è obbligatoria: a) né pr il ricorrnt rlativamnt all'ingiunzion di pagamnto uropa, b) né pr il convnuto rlativamnt all'opposizion contro un'ingiunzion di pagamnto uropa. Articolo 25 Sps di giudizio 1. L sps di giudizio combinat dll'ingiunzion di pagamnto uropa dl procdimnto civil ordinario avviato a sguito dll'opposizion contro dtta ingiunzion in uno Stato mmbro non suprano l sps di giudizio di un procdimnto civil ordinario non prcduto dal procdimnto uropo di ingiunzion di pagamnto in tal Stato mmbro. 2. Ai fini dl prsnt rgolamnto, l sps di giudizio comprndono sps diritti da pagarsi al giudic, il cui importo è stabilito in conformità dlla lgislazion nazional. Articolo 26 Rapporto con l norm procssuali nazionali Tutt l qustioni procdurali non trattat spcificamnt dal prsnt rgolamnto sono disciplinat dal diritto nazional. Articolo 27 Rlazion con il rgolamnto (CE) n. 1348/2000 Il prsnt rgolamnto non prgiudica l'applicazion dl rgolamnto (CE) n. 1348/2000 dl Consiglio dl 29 maggio 2000 rlativo alla notificazion alla comunicazion ngli Stati mmbri dgli atti giudiziari d xtragiudiziali in matria civil o commrcial [8]. Articolo 28 Informazioni rlativ all sps di notifica all'scuzion Gli Stati mmbri collaborano nll'informar i cittadini gli ambinti profssionali circa: a) l sps di notifica di documnti, b) l autorità comptnti pr l'scuzion, ai fini dll'applicazion dgli articoli 21, 22 23, in particolar attravrso la rt giudiziaria uropa in matria civil commrcial, istituita con dcision 2001/470/CE dl Consiglio dl 28 maggio 2001 [9].

11 Articolo 29 Informazioni rlativ alla giurisdizion, ai procdimnti di risam, ai mzzi di comunicazion all lingu 1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati mmbri comunicano alla Commission: a) i giudici comptnti ad mttr l'ingiunzion di pagamnto uropa; b) il procdimnto di risam i giudici comptnti ai fini dll'applicazion dll'articolo 20; c) i mzzi di comunicazion accttati ai fini dll'ingiunzion di pagamnto uropa di cui dispongono i giudici; d) l lingu accttat in virtù dll'articolo 21, paragrafo 2, lttra b). Gli Stati mmbri comunicano alla Commission qualsiasi succssiva modifica di tali informazioni. 2. La Commission rnd l informazioni comunicat ai snsi dl paragrafo 1 accssibili a tutti mdiant pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa con ogni altro mzzo appropriato. Articolo 30 Modifich dgli allgati I moduli standard contnuti ngli allgati sono aggiornati o adguati dal punto di vista tcnico, nl pino risptto dll disposizioni dl prsnt rgolamnto, scondo la procdura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Articolo 31 Comitato 1. La Commission è assistita dal comitato istituito all'articolo 75 dl rgolamnto (CE) n. 44/ Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll articolo 8 dlla stssa. 3. Il Comitato adotta il proprio rgolamnto intrno. Articolo 32 Risam Entro il 12 dicmbr 2013 la Commission trasmtt al Parlamnto uropo, al Consiglio al Comitato conomico social uropo una rlazion particolarggiata ch risamina l'applicazion dl procdimnto uropo d'ingiunzion di pagamnto. Dtta rlazion contin una valutazion dll'applicazion dl procdimnto una valutazion d'impatto stsa pr ciascuno Stato mmbro. A tal fin pr garantir ch l migliori prassi nll'union uropa siano dbitamnt tnut in considrazion siano conformi ai principi di una miglior lgislazion, gli Stati mmbri informano la Commission dll'applicazion transfrontalira dl procdimnto uropo d'ingiunzion di pagamnto. Qust informazioni contmplano l sps di giudizio, la rapidità dlla procdura, l'fficinza, la facilità di utilizzazion i procdimnti intrni d'ingiunzion di pagamnto dgli Stati mmbri. La rlazion dlla Commission è intgrata, s dl caso, da propost di adguamnto. Articolo 33 Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il giorno succssivo alla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll'union uropa. Esso si applica a dcorrr dal 12 dicmbr 2008, ad cczion dgli articoli 28, 29, ch si applicano dal 12 giugno Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil ngli Stati mmbri in bas al trattato ch istituisc la Comunità uropa. Fatto a Strasburgo, addì 12 dicmbr Pr il Parlamnto uropo Il prsidnt J. Borrll Fontlls Pr il Consiglio Il prsidnt M. Pkkarinn

12 [1] GU C 221 dll' , pag. 77. [2] Parr dl Parlamnto uropo dl 13 dicmbr 2005 (non ancora pubblicata nlla Gazztta ufficial), posizion comun dl Consiglio dl 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nlla Gazztta ufficial) posizion dl Parlamnto uropo dl 25 ottobr Dcision dl Consiglio dll' 11 dicmbr [3] GU C 12 dl , pag. 1. [4] GU L 124 dll' , pag. 1. [5] GU L 184 dl , pag. 23. Dcision modificata dalla dcision 2006/512/CE (GU L 200 dl , pag. 11). [6] GU L 12 dl , pag. 1. Rgolamnto modificato da ultimo dal rgolamnto (CE) n. 2245/2004 dlla Commission (GU L 381 dl , pag. 10). [7] GU L 13 dl , pag. 12. [8] GU L 160 dl , pag. 37. [9] GU L 174 dl , pag. 25.

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