L ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ESECUZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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1 L ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ESECUZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Indicazioni bibliografich minim Incontro dl 30 april 2009 DOTT. FRANCESCO DE STEFANO (Consiglir dlla Cort di appllo di Salrno) BIAVATI, Europa procsso civil. Mtodi prospttiv, Torino 2003 BIAVATI - LUPOI (a cura di), Rgol urop giustizia civil, Bologna 2008 CARBONE - FRIGO - FUMAGALLI, Diritto procssual civil commrcial comunitario, Giuffrè 2004 BARATTA, Il rgolamnto comunitario sul diritto intrnazional privato dlla famiglia, in PICONE (a cura di), Diritto intrnazional privato diritto comunitario, Padova, 2004, pp BRUNETTA D USSEAUX, Il diritto di famiglia nll Union Europa: formazion, vita crisi dlla coppia, Padova, 2005; CAGGIA, Famiglia diritti fondamntali nl sistma dll Union Europa, Roma, 2005; CARBONE, Comptnza, riconoscimnto d scuzion dll dcisioni in matria matrimonial in matria di potstà di gnitori sui figli di ntrambi i coniugi: il rgolamnto (CE) n. 1347/2000, in CARBONE FRIGO FUMAGALLI, Diritto procssual civil commrcial comunitario, Milano, 2004, pp MARELLA, L armonizzazion dl diritto di famiglia in Europa. Mtodo obittivi, in PANUZIO (a cura di), I diritti fondamntali l corti in Europa, Napoli, 2005, pp Tsti normativi Elnco di principali tsti normativi A. Fonti dll'union Europa: Rgolamnto (CE) n. 2201/2003 dl Consiglio, dl 27 novmbr 2003, rlativo alla comptnza, al riconoscimnto all scuzion dll dcisioni in matria matrimonial in matria di rsponsabilità gnitorial, ch abroga il prcdnt rgolamnto (CE) n. 1347/2000 ch si applica a tutti gli Stati adrnti all Union; ntrato in vigor il 1 agosto 2004, ma ha trovato applicazion salvo ch pr i suoi articoli 67, 68, 69 70, ch hanno avuto applicazion immdiata solo a far tmpo dal 1 marzo B. Fonti di diritto intrnazional La normativa sovranazional non comunitaria è più articolata, prvdndo, in matria, anch l obbligo spcifico di singoli Stati firmatari di agvolar l scuzion dll dcisioni prs nlla matria di comptnza; d al riguardo vanno ricordat almno tra l altr: - la Convnzion rlativa ai potri dll Autorità d alla lgg applicabil alla protzion di minori, aprta alla firma a L Aja il ; - la Convnzion in matria di rimpatrio di minori, aprta alla firma a L Aja il 28 maggio 1970; la Convnzion uropa sul riconoscimnto l scuzion dll dcisioni in matria di affidamnto di minori di ristabilimnto dll affidamnto, aprta alla firma a Lussmburgo il 20 maggio 1980; la Convnzion sugli asptti civili dlla sottrazion intrnazional di minori, aprta alla firma a L Aja il 25 ottobr 1980; l ultim du ratificat rs scutiv la prima ultriormnt attuata con lgg , n. 64; - la Convnzion sul riconoscimnto di divorzi dll sparazioni prsonali, adottata a L Aja in data ; - pr i principi sostanziali ch riconosc, la Convnzion sui diritti dl Fanciullo, firmata a Nw York il ratificata dall Italia con Lgg , n. 176 ; - la Convnzion dl Consiglio d Europa sull srcizio di diritti di fanciulli, firmata a Strasburgo il , ratificata dall Italia con Lgg n. 77 d ntrata in vigor pr l Italia in data ; - la Convnzion dl Consiglio d Europa sul contatto coi minori, firmata a Strasburgo il non ancora ratificata dall Italia; - la Convnzion dl Consiglio d Europa sulla protzion di fanciulli dallo sfruttamnto dagli abusi sssuali, firmata a Lanzarot il non ancora ratificata dall Italia; - la fondamntal Convnzion dll Aja dl 19 ottobr 1996 concrnnt la comptnza, la lgg applicabil, il riconoscimnto, l scuzion dll dcisioni la cooprazion in matria di rsponsabilità gnitorial di misur di protzion di minori: la firma dlla qual da part dgli Stati mmbri dll Union Europa, nll intrss di qusta, è stata autorizzata con la dcision dl Consiglio (2003/93/CE), dl 19 dicmbr 2002 ; ni rapporti intrni agli Stati mmbri dll Union Europa prval comunqu il Rgolamnto 2201/03, nl caso in cui il minor intrssato abbia la sua rsidnza abitual in uno dgli Stati mmbri. Quanto all numros Convnzioni intrvnut al riguardo, ancora applicabili ni rapporti intrni tra molti Stati non adrnti né all Union né al Consiglio d Europa, si ricordi ch la convnzion dll Aja dl 1961 (lgg applicabil in matria di protzion di minori), la convnzion di Lussmburgo dl 1967 (riconoscimnto dll dcisioni rlativ al 1

2 vincolo matrimonial), la convnzion dll Aja dl 1970 (riconoscimnto di divorzi), la convnzion uropa dl 1980 (affidamnto di minori) la convnzion dll Aja dl 1980 (asptti civili dlla sottrazion intrnazional di minori): sull mdsim prval, pr sua sprssa disposizion ma limitatamnt ai casi in cui l parti siano cittadini dll Union, il Rgolamnto 2201/03. Smpr in matria matrimonial, con snsibili ricadut sul diritto intrno si rivlano poi l norm dl nuovo Concordato con la Chisa Cattolica, cui qui dv bastar un smplic cnno, in quanto oggtto principal di studio dl diritto cclsiastico: val a dir l abolizion dlla risrva di giurisdizion in favor di tribunali prvisti dal diritto canonico l quiparazion dll sntnz pronunciat da qusti a sntnz stranir da dlibar riconoscr in Italia, sia pur con dtrminat condizioni. Al riguardo, si rammnta ch si tratta dll art. 8 dll Accordo con protocollo addizional firmato a Roma il , ch apporta modifich al Concordato Latranns dll 11 fbbraio 1929, tra la Rpubblica Italiana la Santa Sd, ratificato dall Italia con la Lgg , n Tsto dl Rgolamnto Europo Tsto dl Rgolamnto (CE) n. 2201/2003 dl Consiglio, dl 27 novmbr 2003, rlativo alla comptnza, al riconoscimnto all scuzion dll dcisioni in matria matrimonial in matria di rsponsabilità gnitorial, ch abroga il rgolamnto (CE) n. 1347/2000 (in Gazztta ufficial n. L 338 dl 23/12/2003 pag ) IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l articolo 61, lttra c), l articolo 67, paragrafo 1, vista la proposta dlla Commission (1), visto il parr dl Parlamnto uropo (2), visto il parr dl Comitato conomico social uropo (3), considrando quanto sgu: (1) La Comunità uropa si prfigg l obittivo di istituir uno spazio di librtà, sicurzza giustizia nl qual sia garantita la libra circolazion dll prson. A tal fin, la Comunità adotta, tra l altro, l misur nl sttor dlla cooprazion giudiziaria in matria civil ncssari al corrtto funzionamnto dl mrcato intrno. (2) Il Consiglio uropo di Tampr ha approvato il principio dl rciproco riconoscimnto dll dcisioni giudiziari qual fondamnto pr la crazion di un autntico spazio giudiziario ha individuato nl diritto di visita un sttor prioritario. (3) Il rgolamnto (CE) n. 1347/2000 dl Consiglio, dl 29 maggio 2000 (4), stabilisc norm rlativ alla comptnza, al riconoscimnto all scuzion dll dcisioni in matria matrimonial rlativ alla rsponsabilità di gnitori sui figli avuti in comun, mss in occasion di procdimnti matrimoniali. Il contnuto di tal rgolamnto riprndva ampiamnt la convnzion dl 28 maggio 1998 avnt il mdsimo oggtto (5). (4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha prsntato un iniziativa in vista dll adozion dl rgolamnto dl Consiglio rlativo all scuzion rciproca dll dcisioni in matria di diritto di visita ai figli minori (6). (5) Pr garantir parità di condizioni a tutti i minori, il prsnt rgolamnto disciplina tutt l dcisioni in matria di rsponsabilità gnitorial, inclus l misur di protzion dl minor, indipndntmnt da qualsiasi nsso con un procdimnto matrimonial. (6) Dato ch l applicazion dll norm sulla rsponsabilità gnitorial ricorr spsso ni procdimnti matrimoniali, è più opportuno disporr di uno strumnto unico in matria matrimonial in matria di rsponsabilità di gnitori. (7) Il campo di applicazion dl prsnt rgolamnto riguarda l matri civili, indipndntmnt dal tipo di organo giurisdizional. (8) Rlativamnt all dcisioni di divorzio, sparazion prsonal o annullamnto dl matrimonio, il prsnt rgolamnto dovrbb applicarsi solo allo scioglimnto dl vincolo matrimonial non dovrbb riguardar qustioni quali l caus di divorzio, gli fftti dl matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvdimnti accssori d vntuali. (9) Pr quanto attin ai bni dl minor, il prsnt rgolamnto dovrbb applicarsi sclusivamnt all misur di protzion dl minor, val a dir i) alla dsignazion all funzioni di una prsona o nt avnti la rsponsabilità di gstir i bni dl minor o ch lo rapprsntino o assistano ii) all misur rlativ all amministrazion, alla consrvazion o all alinazion di bni dl minor. In tal contsto a titolo d smpio, il prsnt rgolamnto dovrbb applicarsi ai casi ni quali i gnitori hanno una controvrsia in mrito all amministrazion di bni dl minor. L misur rlativ ai bni dl minor non attinnti alla protzion dllo stsso dovrbbro continuar ad ssr disciplinat dal rgolamnto (CE) n. 44/2001 dl Consiglio, dl 22 dicmbr 2000, concrnnt la comptnza giurisdizional, il riconoscimnto l scuzion dll dcisioni in matria civil commrcial (7). (10) Il prsnt rgolamnto non è intso ad applicarsi a matri com qull rlativ alla sicurzza social, misur pubblich di carattr gnral in matria di istruzion di sanità o dcisioni sul diritto d asilo nl sttor dll immigrazion. Inoltr, sso non si applica né al diritto di filiazion, ch è una qustion distinta dall attribuzion dlla rsponsabilità gnitorial, né all altr qustioni connss con la situazion dll prson. Esso non si applica nmmno ai 2

3 provvdimnti drivanti da illciti pnali commssi dai minori. (11) L obbligazioni alimntari sono sclus dal campo di applicazion dl prsnt rgolamnto in quanto sono già disciplinat dal rgolamnto (CE) n. 44/2001. I giudici comptnti ai snsi dl prsnt rgolamnto saranno in gnr comptnti a statuir in matria di obbligazioni alimntari in applicazion dll articolo 5, paragrafo 2, dl rgolamnto (CE) n. 44/2001. (12) È opportuno ch l rgol di comptnza in matria di rsponsabilità gnitorial accolt nl prsnt rgolamnto si informino all intrss suprior dl minor in particolar al critrio di vicinanza. Ciò significa ch la comptnza giurisdizional appartin anzitutto ai giudici dllo Stato mmbro in cui il minor risid abitualmnt, salvo ov si vrifichi un cambiamnto dlla sua rsidnza o in caso di accordo fra i titolari dlla rsponsabilità gnitorial. (13) Nll intrss dl minor, il prsnt rgolamnto consnt al giudic comptnt, a titolo cczional in dtrminat condizioni, di trasfrir il caso al giudic di un altro Stato mmbro s qust ultimo è più indicato a conoscr dl caso. Tuttavia, in qusto caso, il giudic adito in sconda istanza non dovrbb ssr autorizzato a trasfrir il caso a un trzo giudic. (14) Gli fftti dl prsnt rgolamnto non dovrbbro prgiudicar l applicazion dl diritto intrnazional pubblico in matria di immunità diplomatich. S il giudic comptnt in applicazion dl prsnt rgolamnto non può srcitar la propria comptnza a causa dll sistnza di una immunità diplomatica conform al diritto intrnazional, la comptnza dovrbb ssr dtrminata nllo Stato mmbro nl qual la prsona intrssata non bnficia di immunità, conformmnt alla lgg di tal Stato. (15) È opportuno ch la notificazion comunicazion di documnti introduttivi dl giudizio proposto a norma dl prsnt rgolamnto siano disciplinat dal rgolamnto (CE) n. 1348/2000 dl Consiglio, dl 29 maggio 2000, rlativo alla notificazion alla comunicazion ngli Stati mmbri dgli atti giudiziari d xtragiudiziali in matria civil o commrcial (8). (16) Il prsnt rgolamnto non osta a ch i giudici di uno Stato mmbro adottino, in casi di urgnza, provvdimnti provvisori o cautlari rlativi all prson prsnti in qullo Stato o ai bni in sso situati. (17) In caso di trasfrimnto o mancato rintro illciti dl minor, si dovrbb ottnrn immdiatamnt il ritorno a tal fin dovrbb continuar ad ssr applicata la convnzion dll Aia dl 25 ottobr 1980, qual intgrata dall disposizioni dl prsnt rgolamnto, in particolar l articolo 11. I giudici dllo Stato mmbro in cui il minor è stato trasfrito o trattnuto illcitamnt dovrbbro avr la possibilità di opporsi al suo rintro in casi prcisi, dbitamnt motivati. Tuttavia, una simil dcision dovrbb potr ssr sostituita da una dcision succssiva mssa dai giudici dllo Stato mmbro di rsidnza abitual dl minor prima dl suo trasfrimnto illcito o mancato rintro. S la dcision implica il rintro dl minor, sso dovrbb avvnir snza ch sia ncssario ricorrr a procdimnti pr il riconoscimnto l scuzion dlla dcision nllo Stato mmbro in cui il minor è trattnuto. (18) Qualora vnga dciso il non rintro in virtù dll articolo 13, dlla convnzion dll Aia dl 1980, il giudic dovrbb informarn il giudic comptnt o l autorità cntral dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual prima dl suo trasfrimnto illcito o mancato rintro. Dtto giudic, s non è ancora stato adito, o l autorità cntral, dovrbb inviar una notificazion all parti. Qusto obbligo non dovrbb ostar a ch l autorità cntral invii anch ssa una notificazion all autorità pubblich intrssat conformmnt alla lgg nazional. (19) L audizion dl minor è important ai fini dll applicazion dl prsnt rgolamnto, snza ch dtto strumnto miri a modificar l procdur nazionali applicabili in matria. (20) L audizion dl minor in un altro Stato mmbro può ssr ffttuata in bas all modalità prvist dal rgolamnto (CE) n. 1206/2001 dl Consiglio, dl 28 maggio 2001, rlativo alla cooprazion fra l autorità giudiziari dgli Stati mmbri nl sttor dll assunzion dll prov in matria civil o commrcial (9). (21) Il riconoscimnto l scuzion dll dcisioni rs in uno Stato mmbro dovrbbro fondarsi sul principio dlla fiducia rciproca i motivi di non riconoscimnto dovrbbro ssr limitati al minimo indispnsabil. (22) Gli atti pubblici gli accordi tra l parti avnti fficacia scutiva in uno Stato mmbro dovrbbro ssr quiparati a dcisioni ai fini dll applicazion dll norm sul riconoscimnto l scuzion. (23) Il Consiglio uropo di Tampr ha affrmato nll su conclusioni (punto 34) ch l dcisioni pronunciat nll controvrsi familiari dovrbbro ssr automaticamnt riconosciut in tutta l Union snza ch siano ncssari procdur intrmdi o ch sussistano motivi pr rifiutarn l scuzion. Prtanto l dcisioni in matria di diritto di visita o di ritorno, ch siano stat crtificat nllo Stato mmbro d origin conformmnt all disposizioni dl prsnt rgolamnto, dovrbbro ssr riconosciut hanno fficacia scutiva in tutti gli altri Stati mmbri snza ch sia richisto qualsiasi altro procdimnto. L modalità rlativ all scuzion di tali dcisioni sono tuttora disciplinat dalla lgg nazional. (24) Il crtificato rilasciato allo scopo di facilitar l scuzion dlla dcision non dovrbb ssr impugnabil. Non dovrbb potr dar luogo a una domanda di rttifica s non in caso di rror matrial, ossia s il crtificato non rispcchia corrttamnt il contnuto dlla dcision. (25) È opportuno ch l autorità cntrali collaborino fra loro, sia in gnral ch pr casi spcifici, anch pr favorir la risoluzion amichvol dll controvrsi familiari in matria di rsponsabilità gnitorial. A qusto scopo è ncssario ch l autorità cntrali si avvalgano dlla possibilità di partcipar alla rt giudiziaria uropa in matria civil commrcial, istituita con dcision 2001/470/CE dl Consiglio, dl 3

4 28 maggio 2001, rlativa all istituzion di una rt giudiziaria uropa in matria civil commrcial (10). (26) La Commission dovrbb rndr pubblici aggiornar gli lnchi rlativi ai giudici ai mzzi di impugnazion comunicati dagli Stati mmbri. (27) L misur ncssari all attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission (11). (28) Il prsnt rgolamnto sostituisc il rgolamnto (CE) n. 1347/2000 ch è prtanto abrogato. (29) Ai fini dl corrtto funzionamnto dl prsnt rgolamnto, è opportuno ch la Commission n samini l applicazion pr proporr, s dl caso, l modifich ncssari. (30) A norma dll articolo 3 dl protocollo sulla posizion dl Rgno Unito dll Irlanda allgato al trattato sull Union uropa al trattato ch istituisc la Comunità uropa, qusti Stati hanno notificato ch intndono partcipar all adozion d applicazion dl prsnt rgolamnto. (31) La Danimarca, conformmnt agli articoli 1 2 dl protocollo sulla posizion dlla Danimarca allgato al trattato sull Union uropa al trattato ch istituisc la Comunità uropa, non partcipa all adozion dl prsnt rgolamnto, non n è prtanto vincolata né è soggtta alla sua applicazion. (32) Poiché gli obittivi dl prsnt rgolamnto non possono ssr sufficintmnt ralizzati dagli Stati mmbri possono dunqu ssr ralizzati mglio a livllo comunitario, la comunità può intrvnir, in bas al principio di sussidiarità sancito dall articolo 5 dl trattato. Il prsnt rgolamnto si limita a quanto ncssario pr consguir tali obittivi in ottmpranza al principio di proporzionalità nunciato nllo stsso articolo. (33) Il prsnt rgolamnto riconosc i diritti fondamntali ossrva i principi sanciti in particolar dalla Carta di diritti fondamntali dll Union uropa. In particolar, mira a garantir il pino risptto di diritti fondamntali dl bambino quali riconosciuti dall articolo 24 dlla Carta di diritti fondamntali dll Union uropa. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I AMBITO D APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 - Ambito d applicazion 1. Il prsnt rgolamnto si applica, indipndntmnt dal tipo di autorità giurisdizional, all matri civili rlativ: a) al divorzio, alla sparazion prsonal all annullamnto dl matrimonio; b) all attribuzion, all srcizio, alla dlga, alla rvoca total o parzial dlla rsponsabilità gnitorial. 2. L matri di cui al paragrafo 1, lttra b), riguardano in particolar: a) il diritto di affidamnto il diritto di visita; b) la tutla, la curatla d altri istituti analoghi; c) la dsignazion l funzioni di qualsiasi prsona o nt avnti la rsponsabilità dlla prsona o di bni dl minor o ch lo rapprsntino o assistano; d) la collocazion dl minor in una famiglia affidataria o in un istituto; ) l misur di protzion dl minor lgat all amministrazion, alla consrvazion o all alinazion di bni dl minor. 3. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla dtrminazion o all impugnazion dlla filiazion; b) alla dcision rlativa all adozion, all misur ch la prparano o all annullamnto o alla rvoca dll adozion; c) ai nomi ai cognomi dl minor; d) all mancipazion; ) all obbligazioni alimntari; f) ai trust all succssioni; g) ai provvdimnti drivanti da illciti pnali commssi da minori. Articolo 2 - Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto valgono l sgunti dfinizioni: 1) autorità giurisdizional : tutt l autorità dgli Stati mmbri comptnti pr l matri rintranti nl campo di applicazion dl prsnt rgolamnto a norma dll articolo 1; 2) giudic : dsigna il giudic o il titolar di comptnz quivalnti a qull dl giudic nll matri ch rintrano nl campo di applicazion dl prsnt rgolamnto; 3) Stato mmbro : tutti gli Stati mmbri ad cczion dlla Danimarca; 4) dcision : una dcision di divorzio, sparazion prsonal di coniugi o annullamnto dl matrimonio mssa dal giudic di uno Stato mmbro, nonché una dcision rlativa alla rsponsabilità gnitorial, a prscindr dalla dnominazion usata pr la dcision, qual ad smpio dcrto, sntnza o ordinanza; 5) Stato mmbro d origin : lo Stato mmbro in cui è stata rsa la dcision da sguir; 6) Stato mmbro dll scuzion : lo Stato mmbro in cui vin chista l scuzion dlla dcision; 7) rsponsabilità gnitorial : i diritti dovri di cui è invstita una prsona fisica o giuridica in virtù di una dcision giudiziaria, dlla lgg o di un accordo in vigor riguardanti la prsona o i bni di un minor. Il trmin comprnd, in particolar, il diritto di affidamnto il diritto di visita; 8) titolar dlla rsponsabilità gnitorial : qualsiasi prsona ch srciti la rsponsabilità di gnitor su un minor; 9) diritto di affidamnto : i diritti dovri concrnnti la cura dlla prsona di un minor, in particolar il diritto di intrvnir nlla dcision riguardo al suo luogo di rsidnza; 10) diritto di visita : in particolar il diritto di condurr il minor in un luogo divrso dalla sua rsidnza abitual pr un priodo limitato di tmpo; 4

5 11) trasfrimnto illcito o mancato ritorno dl minor : il trasfrimnto o il mancato rintro di un minor: a) quando avvin in violazion di diritti di affidamnto drivanti da una dcision, dalla lgg o da un accordo vignt in bas alla lgislazion dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la sua rsidnza abitual immdiatamnt prima dl suo trasfrimnto o dl suo mancato rintro b) s il diritto di affidamnto ra ffttivamnt srcitato, individualmnt o congiuntamnt, al momnto dl trasfrimnto dl minor o dl suo mancato rintro, o lo sarbb stato s non fossro sopravvnuti tali vnti. L affidamnto si considra srcitato congiuntamnt da ntrambi i gnitori quanto uno di titolari dlla rsponsabilità gnitorial non può, conformmnt ad una dcision o al diritto nazional, dcidr il luogo di rsidnza dl minor snza il consnso dll altro titolar dlla rsponsabilità gnitorial. CAPO II COMPETENZA SEZIONE 1 Divorzio, sparazion prsonal annullamnto dl matrimonio Articolo 3 - Comptnza gnral 1. Sono comptnti a dcidr sull qustioni inrnti al divorzio, alla sparazion prsonal di coniugi all annullamnto dl matrimonio l autorità giurisdizionali dllo Stato mmbro: a) nl cui trritorio si trova: - la rsidnza abitual di coniugi, o - l ultima rsidnza abitual di coniugi s uno di ssi vi risid ancora, o - la rsidnza abitual dl convnuto, o - in caso di domanda congiunta, la rsidnza abitual di uno di coniugi, o - la rsidnza abitual dll attor s qusti vi ha risiduto almno pr un anno immdiatamnt prima dlla domanda, o - la rsidnza abitual dll attor s qusti vi ha risiduto almno pr si msi immdiatamnt prima dlla domanda d è cittadino dllo Stato mmbro stsso o, nl caso dl Rgno Unito dll Irlanda, ha ivi il proprio domicil ; b) di cui i du coniugi sono cittadini o, nl caso dl Rgno Unito dll Irlanda, dl domicil di ntrambi i coniugi. 2. Ai fini dl prsnt rgolamnto la nozion di domicil cui è fatto rifrimnto è qulla utilizzata ngli ordinamnti giuridici dl Rgno Unito dll Irlanda. Articolo 4 - Domanda riconvnzional L autorità giurisdizional davanti alla qual pnd un procdimnto in bas all articolo 3 è comptnt anch pr saminar la domanda riconvnzional in quanto ssa rintri nl campo d applicazion dl prsnt rgolamnto. Articolo 5 - Convrsion dlla sparazion prsonal in divorzio Fatto salvo l articolo 3, l autorità giurisdizional dllo Stato mmbro ch ha rso la dcision sulla sparazion prsonal è altrsì comptnt pr convrtirla in una dcision di divorzio, qualora ciò sia prvisto dalla lgislazion di dtto Stato. Articolo 6 - Carattr sclusivo dlla comptnza giurisdizional di cui agli articoli 3, 4 5 Il coniug ch: a) risid abitualmnt nl trritorio di uno Stato mmbro o b) ha la cittadinanza di uno Stato mmbro o, nl caso dl Rgno Unito dll Irlanda, ha il proprio domicil nl trritorio di uno di qusti Stati mmbri può ssr convnuto in giudizio davanti all autorità giurisdizionali di un altro Stato mmbro soltanto in forza dgli articoli 3, 4 5. Articolo 7 - Comptnza rsidua 1. Qualora nssun giudic di uno Stato mmbro sia comptnt ai snsi dgli articoli 3, 4 5, la comptnza, in ciascuno Stato mmbro, è dtrminata dalla lgg di tal Stato. 2. Il cittadino di uno Stato mmbro ch ha la rsidnza abitual nl trritorio di un altro Stato mmbro può, al pari di cittadini di qust ultimo, invocar l norm sulla comptnza qui in vigor contro un convnuto ch non ha la rsidnza abitual nl trritorio di uno Stato mmbro né ha la cittadinanza di uno Stato mmbro o ch, nl caso dl Rgno Unito dll Irlanda, non ha il proprio domicil nl trritorio di uno di qusti Stati mmbri. SEZIONE 2 Rsponsabilità gnitorial Articolo 8 - Comptnza gnral 1. L autorità giurisdizionali di uno Stato mmbro sono comptnti pr l domand rlativ alla rsponsabilità gnitorial su un minor, s il minor risid abitualmnt in qullo Stato mmbro alla data in cui sono aditi. 2. Il paragrafo 1 si applica fatt salv l disposizioni dgli articoli 9, Articolo 9 - Ultrattività dlla comptnza dlla prcdnt rsidnza abitual dl minor 1. In caso di lcito trasfrimnto dlla rsidnza di un minor da uno Stato mmbro ad un altro ch divnta la sua rsidnza abitual, la comptnza dll autorità giurisdizionali dllo Stato mmbro dlla prcdnt rsidnza abitual dl minor prman in droga all articolo 8 pr un priodo di 3 msi dal trasfrimnto, pr modificar una dcision sul diritto di visita rsa in dtto Stato mmbro prima dl trasfrimnto dl minor, quando il titolar dl diritto di visita in virtù dlla dcision sul diritto di visita continua a risidr abitualmnt nllo Stato mmbro dlla prcdnt rsidnza abitual dl minor. 2. Il paragrafo 1 non si applica s il titolar dl diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accttato la 5

6 comptnza dll autorità giurisdizionali dllo Stato mmbro in cui risid abitualmnt il minor partcipando ai procdimnti dinanzi ad ss snza contstarla. Articolo 10 - Comptnza ni casi di sottrazion di minori In caso di trasfrimnto illcito o mancato rintro dl minor, l autorità giurisdizional dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dl trasfrimnto o dl mancato rintro consrva la comptnza giurisdizional fino a ch il minor non abbia acquisito la rsidnza in un altro Stato mmbro : a) s ciascuna prsona, istituzion o altro nt titolar dl diritto di affidamnto ha accttato il trasfrimnto o mancato rintro; o b) s il minor ha soggiornato in qull altro Stato mmbro almno pr un anno da quando la prsona, istituzion o altro nt titolar dl diritto di affidamnto ha avuto conoscnza, o avrbb dovuto avr conoscnza, dl luogo in cui il minor si trovava il minor si è intgrato nl nuovo ambint s ricorr una qualsiasi dll sgunti condizioni: i) ntro un anno da quando il titolar dl diritto di affidamnto ha avuto conoscnza, o avrbb dovuto avr conoscnza, dl luogo in cui il minor si trovava non è stata prsntata alcuna domanda di ritorno dl minor dinanzi all autorità comptnti dllo Stato mmbro nl qual il minor è stato trasfrito o dal qual non ha fatto rintro; ii) una domanda di ritorno prsntata dal titolar dl diritto di affidamnto è stata ritirata non è stata prsntata una nuova domanda ntro il trmin di cui al punto i); iii) un procdimnto dinanzi all autorità giurisdizional dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dl trasfrimnto o dl mancato rintro è stato dfinito a norma dll articolo 11, paragrafo 7; iv) l autorità giurisdizional dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dll illcito trasfrimnto o dl mancato ritorno ha manato una dcision di affidamnto ch non prvd il ritorno dl minor. Articolo 11 - Ritorno dl minor 1. Quando una prsona, istituzion o altro nt titolar dl diritto di affidamnto adisc l autorità comptnti di uno Stato mmbro affinché manino un provvdimnto in bas alla convnzion dll Aia dl 25 ottobr 1980 sugli asptti civili dlla sottrazion intrnazional di minori (in sguito la convnzion dll Aia dl 1980 ) pr ottnr il ritorno di un minor ch è stato illcitamnt trasfrito o trattnuto in uno Stato mmbro divrso dallo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dll illcito trasfrimnto o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a Nll applicar gli articoli dlla convnzion dll Aia dl 1980, si assicurrà ch il minor possa ssr ascoltato durant il procdimnto s ciò non appaia inopportuno in ragion dlla sua tà o dl suo grado di maturità. 3. Un autorità giurisdizional alla qual è stata prsntata la domanda pr il ritorno dl minor di cui al paragrafo 1 procd al rapido trattamnto dlla domanda stssa, utilizzando l procdur più rapid prvist nlla lgislazion nazional. Fatto salvo il primo comma l autorità giurisdizional, salvo nl caso in cui circostanz cczionali non lo consntano, mana il provvdimnto al più tardi si sttiman dopo avr ricvuto la domanda. 4. Un autorità giurisdizional non può rifiutar di ordinar il ritorno di un minor in bas all articolo 13, lttra b), dlla convnzion dll Aia dl 1980 qualora sia dimostrato ch sono prvist misur adguat pr assicurar la protzion dl minor dopo il suo ritorno. 5. Un autorità giurisdizional non può rifiutar di disporr il ritorno dl minor s la prsona ch lo ha chisto non ha avuto la possibilità di ssr ascoltata. 6. S un autorità giurisdizional ha manato un provvdimnto contro il ritorno di un minor in bas all articolo 13 dlla convnzion dll Aia dl 1980, l autorità giurisdizional dv immdiatamnt trasmttr dirttamnt ovvro tramit la sua autorità cntral una copia dl provvdimnto giudiziario contro il ritorno di prtinnti documnti, in particolar una trascrizion dll audizioni dinanzi al giudic, all autorità giurisdizional comptnt o all autorità cntral dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dll illcito trasfrimnto o mancato ritorno, com stabilito dalla lgislazion nazional. L autorità giurisdizional ricv tutti i documnti indicati ntro un ms dall manazion dl provvdimnto contro il ritorno. 7. A mno ch l autorità giurisdizional dllo Stato mmbro nl qual il minor avva la rsidnza abitual immdiatamnt prima dll illcito trasfrimnto o mancato ritorno non sia già stato adita da una dll parti, l autorità giurisdizional o l autorità cntral ch ricv l informazioni di cui al paragrafo 6 dv informarn l parti invitarl a prsntar all autorità giurisdizional l propri conclusioni, conformmnt alla lgislazion nazional, ntro tr msi dalla data dlla notifica, affinché qust ultima samini la qustion dll affidamnto dl minor. Fatt salv l norm sulla comptnza di cui al prsnt rgolamnto, in caso di mancato ricvimnto dll conclusioni ntro il trmin stabilito, l autorità giurisdizional archivia il procdimnto. 8. Nonostant l manazion di un provvdimnto contro il ritorno in bas all articolo 13 dlla convnzion dll Aia dl 1980, una succssiva dcision ch prscriv il ritorno dl minor manata da un giudic comptnt ai snsi dl prsnt rgolamnto è scutiva conformmnt alla szion 4 dl capo III, allo scopo di assicurar il ritorno dl minor. 6

7 Articolo 12 - Proroga dlla comptnza 1. L autorità giurisdizionali dllo Stato mmbro in cui vin srcitata, ai snsi dll articolo 5, la comptnza a dcidr sull domand di divorzio, sparazion prsonal di coniugi o annullamnto dl matrimonio sono comptnti pr l domand rlativ alla rsponsabilità di gnitori ch si ricollgano a tali domand s: a) almno uno di coniugi srcita la rsponsabilità gnitorial sul figlio; b) la comptnza giurisdizional di tali autorità giurisdizionali è stata accttata sprssamnt o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi dai titolari dlla rsponsabilità gnitorial alla data in cui l autorità giurisdizionali sono adit, d è conform all intrss suprior dl minor. 2. La comptnza srcitata conformmnt al paragrafo 1 cssa non appna: a) la dcision ch accogli o rsping la domanda di divorzio, sparazion prsonal o annullamnto dl matrimonio sia passata in giudicato; o b) ni casi in cui il procdimnto rlativo alla rsponsabilità gnitorial è ancora pndnt alla data di cui alla lttra a), la dcision rlativa a tal procdimnto sia passata in giudicato; o c) il procdimnto di cui all lttr a) b) sia trminato pr un altra ragion. 3. L autorità giurisdizionali di uno Stato mmbro sono comptnti in matria di rsponsabilità di gnitori ni procdimnti divrsi da qulli di cui al primo paragrafo s: a) il minor ha un lgam sostanzial con qullo Stato mmbro, in particolar prché uno di titolari dlla rsponsabilità gnitorial vi risid abitualmnt o prché è gli stsso cittadino di qullo Stato b) la loro comptnza è stata accttata sprssamnt o in qualsiasi altro modo univoco da tutt l parti al procdimnto alla data in cui l autorità giurisdizionali sono adit d è conform all intrss suprior dl minor. 4. S il minor ha la rsidnza abitual nl trritorio di uno Stato ch non è part dlla convnzion dll Aia, dl 19 ottobr 1996, concrnnt la comptnza, la lgg applicabil, il riconoscimnto, l scuzion la cooprazion in matria di potstà gnitorial di misur di protzion di minori, si prsum ch la comptnza fondata sul prsnt articolo sia nll intrss dl minor, in particolar quando un procdimnto si rivla impossibil nl pas trzo intrssato. Articolo 13 - Comptnza fondata sulla prsnza dl minor 1. Qualora non sia possibil stabilir la rsidnza abitual dl minor né dtrminar la comptnza ai snsi dll articolo 12, sono comptnti i giudici dllo Stato mmbro in cui si trova il minor. 2. Il paragrafo 1 si applica anch ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livllo intrnazional a causa di disordini ni loro pasi. Articolo 14 - Comptnza rsidua Qualora nssuna autorità giurisdizional di uno Stato mmbro sia comptnt ai snsi dgli articoli da 8 a 13 la comptnza, in ciascuno Stato mmbro, è dtrminata dalla lgg di tal Stato. Articolo 15 - Trasfrimnto dll comptnz a una autorità giurisdizional più adatta a trattar il caso 1. In via cczional l autorità giurisdizionali di uno Stato mmbro comptnti a conoscr dl mrito, qualora ritngano ch l autorità giurisdizional di un altro Stato mmbro con il qual il minor abbia un lgam particolar sia più adatto a trattar il caso o una sua part spcifica ov ciò corrisponda all intrss suprior dl minor, possono: a) intrrompr l sam dl caso o dlla part in qustion invitar l parti a prsntar domanda all autorità giurisdizional dll altro Stato mmbro conformmnt al paragrafo 4 oppur b) chidr all autorità giurisdizional dll altro Stato mmbro di assumr la comptnza ai snsi dl paragrafo Il paragrafo 1 è applicabil: a) su richista di una part o b) su iniziativa dll autorità giurisdizional o c) su iniziativa di un autorità giurisdizional di un altro Stato mmbro con cui il minor abbia un lgam particolar, conformmnt al paragrafo 3. Il trasfrimnto dlla causa può tuttavia ssr ffttuato su iniziativa dll autorità giurisdizional o su richista di un autorità giurisdizional di un altro Stato mmbro soltanto s sso è accttato da almno una dll parti. 3. Si ritin ch il minor abbia un lgam particolar con uno Stato mmbro, ai snsi dl paragrafo 1, s tal Stato mmbro a) è divnuto la rsidnza abitual dl minor dopo ch l autorità giurisdizional di cui al paragrafo 1 è stata adita; o b) è la prcdnt rsidnza abitual dl minor; o c) è il pas di cui il minor è cittadino; o d) è la rsidnza abitual di uno di titolari dlla rsponsabilità gnitorial; o ) la causa riguarda l misur di protzion dl minor lgat all amministrazion, alla consrvazion o all alinazion di bni dl minor situati sul trritorio di qusto Stato mmbro. 4. L autorità giurisdizional dllo Stato mmbro comptnt a conoscr dl mrito fissa un trmin ntro il qual l autorità giurisdizionali dll altro Stato mmbro dvono ssr adit conformmnt al paragrafo 1. Dcorso inutilmnt tal trmin, la comptnza continua ad ssr srcitata dall autorità giurisdizional prvntivamnt adita ai snsi dgli articoli da 8 a 14. 7

8 5. L autorità giurisdizionali di qust altro Stato mmbro possono accttar la comptnza, ov ciò corrisponda, a motivo dll particolari circostanz dl caso, all intrss suprior dl minor, ntro 6 sttiman dal momnto in cui sono adit in bas al paragrafo 1, lttr a) o b). In qusto caso, l autorità giurisdizional prvntivamnt adita dclina la propria comptnza. In caso contrario, la comptnza continua ad ssr srcitata dall autorità giurisdizional prvntivamnt adito ai snsi dgli articoli da 8 a L autorità giurisdizionali collaborano, ai fini dl prsnt articolo, dirttamnt ovvro attravrso l autorità cntrali nominat a norma dll articolo 53. SEZIONE 3 Disposizioni comuni Articolo 16 - Adizion di un autorità giurisdizional 1. L autorità giurisdizional si considra adita: a) alla data in cui la domanda giudizial o un atto quivalnt è dpositato prsso l autorità giurisdizional, purché succssivamnt l attor non abbia omsso di prndr tutt l misur cui ra tnuto affinché foss ffttuata la notificazion al convnuto; o b) s l atto dv ssr notificato prima di ssr dpositato prsso l autorità giurisdizional, alla data in cui l autorità comptnt ai fini dlla notificazion lo ricv, purché succssivamnt l attor non abbia omsso di prndr tutt l misur cui ra tnuto affinché l atto foss dpositato prsso l autorità giurisdizional. Articolo 17 - Vrifica dlla comptnza L autorità giurisdizional di uno Stato mmbro, invstita di una controvrsia pr la qual il prsnt rgolamnto non prvd la sua comptnza pr la qual, in bas al prsnt rgolamnto, è comptnt un autorità giurisdizional di un altro Stato mmbro, dichiara d ufficio la propria incomptnza. Articolo 18 - Esam dlla procdibilità 1. S la prsona ch ha la rsidnza abitual in uno Stato divrso dallo Stato mmbro in cui l azion è stata proposta non compar, l autorità giurisdizional comptnt è tnuta a sospndr il procdimnto fin quando non si sarà accrtato ch al convnuto è stata data la possibilità di ricvr la domanda giudizial o un atto quivalnt in tmpo util prché qusti possa prsntar l propri difs, ovvro ch è stato fatto tutto il possibil a tal fin. 2. In luogo dll disposizioni dl paragrafo 1 dl prsnt articolo, si applica l articolo 19 dl rgolamnto (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato ncssario trasmttr la domanda giudizial o un atto quivalnt da uno Stato mmbro a un altro a norma di tal rgolamnto. 3. Ov non si applichino l disposizioni dl rgolamnto (CE) n. 1348/2000, si applica l articolo 15 dlla convnzion dll Aia dl 15 novmbr 1965 rlativa alla notificazion alla comunicazion all stro di atti giudiziari d xtragiudiziari in matria civil o commrcial, qualora sia stato ncssario trasmttr la domanda giudizial o un atto quivalnt all stro a norma di tal convnzion. Articolo 19 - Litispndnza connssion 1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati mmbri divrs tra l stss parti siano stat propost domand di divorzio, sparazion prsonal di coniugi annullamnto dl matrimonio, l autorità giurisdizional succssivamnt adita sospnd d ufficio il procdimnto finché non sia stata accrtata la comptnza dall autorità giurisdizional prvntivamnt adita. 2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati mmbri divrsi siano stat propost domand sulla rsponsabilità gnitorial su uno stsso minor, avnti il mdsimo oggtto il mdsimo titolo, l autorità giurisdizional succssivamnt adita sospnd d ufficio il procdimnto finché non sia stata accrtata la comptnza dll autorità giurisdizional prvntivamnt adita. 3. Quando la comptnza dll autorità giurisdizional prvntivamnt adita è stata accrtata, l autorità giurisdizional succssivamnt adita dichiara la propria incomptnza a favor dll autorità giurisdizional prvntivamnt adita. In tal caso la part ch ha proposto la domanda davanti all autorità giurisdizional succssivamnt adita può promuovr l azion dinanzi all autorità giurisdizional prvntivamnt adita. Articolo 20 - Provvdimnti provvisori cautlari 1. In casi d urgnza, l disposizioni dl prsnt rgolamnto non ostano a ch l autorità giurisdizionali di uno Stato mmbro adottino i provvdimnti provvisori o cautlari prvisti dalla lgg intrna, rlativamnt all prson prsnti in qullo Stato o ai bni in sso situati, anch s, a norma dl prsnt rgolamnto, è comptnt a conoscr nl mrito l autorità giurisdizional di un altro Stato mmbro. 2. I provvdimnti adottati in scuzion dl paragrafo 1 cssano di ssr applicabili quando l autorità giurisdizional dllo Stato mmbro comptnt in virtù dl prsnt rgolamnto a conoscr dl mrito abbia adottato i provvdimnti ritnuti appropriati. CAPO III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE SEZIONE 1 Riconoscimnto Articolo 21 - Riconoscimnto dll dcisioni 1. L dcisioni pronunciat in uno Stato mmbro sono riconosciut ngli altri Stati mmbri snza ch sia ncssario il ricorso ad alcun procdimnto. 2. In particolar, fatto salvo il paragrafo 3, non è ncssario alcun procdimnto pr l aggiornamnto dll iscrizioni nllo stato civil di uno Stato mmbro a sguito di una dcision di divorzio, sparazion prsonal di coniugi o annullamnto dl matrimonio pronunciata in un altro Stato mmbro, contro la qual non sia più possibil proporr impugnazion scondo la lgg di dtto Stato mmbro. 8

9 3. Fatta salva la szion 4 dl prsnt capo, ogni part intrssata può far dichiarar, scondo il procdimnto di cui alla szion 2, ch la dcision dv ssr o non può ssr riconosciuta. La comptnza trritorial dgli organi giurisdizionali indicati nll lnco, comunicato da ciascuno Stato mmbro alla Commission conformmnt all articolo 68, è dtrminata dal diritto intrno dllo Stato mmbro nl qual è proposta l istanza di riconoscimnto o di non riconoscimnto. 4. S il riconoscimnto di una dcision è richisto in via incidntal dinanzi ad una autorità giurisdizional di uno Stato mmbro, qusta può dcidr al riguardo. Articolo 22 - Motivi di non riconoscimnto dll dcisioni di divorzio, sparazion prsonal o annullamnto dl matrimonio La dcision di divorzio, sparazion prsonal o annullamnto dl matrimonio non è riconosciuta ni casi sgunti: a) s il riconoscimnto è manifstamnt contrario all ordin pubblico dllo Stato mmbro richisto; b) quando è rsa in contumacia, ovvro la domanda giudizial o un atto quivalnt non è stato notificato o comunicato al convnuto contumac in tmpo util in modo tal da potr prsntar l propri difs, salvo ch sia stato accrtato ch il convnuto ha accttato inquivocabilmnt la dcision; c) s la dcision è incompatibil con una dcision rsa in un procdimnto tra l mdsim parti nllo Stato mmbro richisto; o d) s la dcision è incompatibil con una dcision antrior avnt l stss parti, rsa in un altro Stato mmbro o in un pas trzo, purché la dcision antrior soddisfi l condizioni prscritt pr il riconoscimnto nllo Stato mmbro richisto. Articolo 23 - Motivi di non riconoscimnto dll dcisioni rlativ alla rsponsabilità gnitorial L dcisioni rlativ alla rsponsabilità gnitorial non sono riconosciut ni casi sgunti: a) s, tnuto conto dll intrss suprior dl minor, il riconoscimnto è manifstamnt contrario all ordin pubblico dllo Stato mmbro richisto; b) s, salvo i casi d urgnza, la dcision è stata rsa snza ch il minor abbia avuto la possibilità di ssr ascoltato, in violazion di principi fondamntali di procdura dllo Stato mmbro richisto; c) quando è rsa in contumacia, ovvro la domanda giudizial o un atto quivalnt non è stato notificato o comunicato al convnuto contumac in tmpo util in modo tal da potr prsntar l propri difs, salvo ch sia stato accrtato ch il convnuto ha accttato inquivocabilmnt la dcision; d) su richista di colui ch ritin ch la dcision sia lsiva dlla propria rsponsabilità gnitorial, s è stata mssa snza dargli la possibilità di ssr ascoltato; ) s la dcision è incompatibil con una dcision succssiva sulla rsponsabilità gnitorial mssa nllo Stato mmbro richisto; f) s la dcision è incompatibil con una dcision succssiva sulla rsponsabilità gnitorial mssa in un altro Stato mmbro o nl pas trzo in cui il minor risida, la qual soddisfi l condizioni prscritt pr il riconoscimnto nllo Stato mmbro richisto; o g) s la procdura prvista dall articolo 56 non è stata rispttata. Articolo 24 - Divito di risam dlla comptnza giurisdizional dll autorità giurisdizional d origin Non si può procdr al risam dlla comptnza giurisdizional dl giudic dllo Stato mmbro d origin. Il critrio dll ordin pubblico di cui agli articoli 22, lttra a), 23, lttra a), non può ssr applicato all norm sulla comptnza di cui agli articoli da 3 a 14. Articolo 25 - Divrgnz fra l lggi Il riconoscimnto di una dcision non può ssr ngato prché la lgg dllo Stato mmbro richisto non prvd pr i mdsimi fatti il divorzio, la sparazion prsonal o l annullamnto dl matrimonio. Articolo 26 - Divito di risam dl mrito In nssun caso la dcision può formar oggtto di un risam dl mrito. Articolo 27 - Sospnsion dl procdimnto 1. L autorità giurisdizional di uno Stato mmbro dinanzi alla qual è richisto il riconoscimnto di una dcision pronunciata in un altro Stato mmbro può sospndr il procdimnto s la dcision è stata impugnata con un mzzo ordinario. 2. L autorità giurisdizional di uno Stato mmbro dinanzi alla qual è richisto il riconoscimnto di una dcision mssa in Irlanda o nl Rgno Unito la cui scuzion è sospsa nllo Stato mmbro d origin pr la prsntazion di un ricorso può sospndr il procdimnto. SEZIONE 2 Istanza pr la dichiarazion di scutività Articolo 28 - Dcisioni scutiv 1. L dcisioni rlativ all srcizio dlla rsponsabilità gnitorial su un minor, mss d scutiv in un dtrminato Stato mmbro, sono sguit in un altro Stato mmbro dopo ssrvi stat dichiarat scutiv su istanza dlla part intrssata, purché siano stat notificat. 2. Tuttavia la dcision è sguita in una dll tr parti dl Rgno Unito (Inghiltrra Galls, Scozia Irlanda dl Nord) soltanto dopo ssrvi stata rgistrata pr scuzion, su istanza di una part intrssata. Articolo 29 - Giudici trritorialmnt comptnti 1. L istanza pr la dichiarazion di scutività è proposta ai giudici ch figurano nll lnco 9

10 comunicato da ciascuno Stato mmbro alla Commission conformmnt all articolo La comptnza trritorial è dtrminata dalla rsidnza abitual dlla part contro cui è chista l scuzion oppur dalla rsidnza abitual dl minor cui l istanza si rifrisc. Quando nssuno di luoghi di cui al primo comma si trova nllo Stato mmbro dll scuzion, la comptnza trritorial è dtrminata dal luogo dll scuzion. Articolo 30 - Procdimnto 1. L modalità dl dposito dll istanza sono dtrminat in bas alla lgg dllo Stato mmbro dll scuzion. 2. L istant lgg il proprio domicilio nlla circoscrizion dll autorità giurisdizional adita. Tuttavia, s la lgg dllo Stato mmbro dll scuzion non prvd l lzion dl domicilio, l istant dsigna un procurator. 3. All istanza vngono allgati i documnti di cui agli articoli Articolo 31 - Dcision dll autorità giurisdizional 1. L autorità giurisdizional adita dcid snza indugio. In qusta fas dl procdimnto, né la part contro la qual l scuzion vin chista né il minor possono prsntar ossrvazioni. 2. L istanza può ssr rspinta solo pr uno di motivi di cui agli articoli 22, In nssun caso la dcision può formar oggtto di un risam dl mrito. Articolo 32 - Comunicazion dlla dcision La dcision rsa su istanza di part è snza indugio portata a conoscnza dl richidnt, a cura dl cancllir, scondo l modalità prvist dalla lgg dllo Stato mmbro dll scuzion. Articolo 33 - Opposizion 1. Ciascuna dll parti può proporr opposizion contro la dcision rsa sull istanza intsa a ottnr una dichiarazion di scutività. 2. L opposizion è proposta davanti all autorità giurisdizional di cui all lnco comunicato da ciascuno Stato mmbro alla Commission conformmnt all articolo Il ricorso è saminato scondo l norm sul procdimnto in contraddittorio. 4. S l opposizion è proposta dalla part ch ha richisto la dichiarazion di scutività, la part contro cui l scuzion vin fatta valr è chiamata a comparir davanti all autorità giurisdizional dll opposizion. In caso di contumacia, si applicano l disposizioni dll articolo L opposizion contro una dichiarazion di scutività dv ssr proposta nl trmin di un ms dalla notificazion dlla stssa. S la part contro la qual è chista l scuzion ha la rsidnza abitual in uno Stato mmbro divrso da qullo in cui è stata rilasciata la dichiarazion di scutività, il trmin è di du msi a dcorrr dalla data dlla notificazion in mani propri o nlla rsidnza. Dtto trmin non è prorogabil pr ragioni inrnti alla distanza. Articolo 34 - Autorità giurisdizional dll opposizion ultriori mzzi di impugnazion La dcision rsa sull opposizion può costituir unicamnt oggtto dll procdur di cui all lnco comunicato da ciascuno Stato mmbro alla Commission conformmnt all articolo 68. Articolo 35 - Sospnsion dl procdimnto 1. L autorità giurisdizional dinanzi alla qual è proposta l opposizion a norma dll articolo 33 o dll articolo 34 può, su istanza dlla part contro la qual è chista l scuzion, sospndr il procdimnto di scuzion s la dcision è stata impugnata nllo Stato mmbro d origin con un mzzo ordinario o s il trmin pr proporr l impugnazion non è ancora scaduto. In qust ultimo caso l autorità giurisdizional può fissar un trmin pr proporr tal impugnazion. 2. Qualora la dcision sia stata mssa in Irlanda o nl Rgno Unito, qualsiasi mzzo di impugnazion spribil nllo Stato mmbro d origin è considrato impugnazion ordinaria ai snsi dl paragrafo 1. Articolo 36 - Escuzion parzial 1. S la dcision ha statuito su vari capi dlla domanda l scuzion non può ssr concssa pr tutti i capi, l autorità giurisdizional autorizza l scuzion solo pr uno o taluni di ssi. 2. L istant può chidr un scuzion parzial. SEZIONE 3 Disposizioni comuni all szioni 1 2 Articolo 37 - Documnti 1. La part ch chid o contsta il riconoscimnto och chid una dichiarazion di scutività dv produrr quanto sgu: a) una copia dlla dcision, ch prsnti l condizioni di autnticità prscritt; b) il crtificato di cui all articolo S si tratta di dcision contumacial, la part ch n chid il riconoscimnto o l scuzion dv inoltr produrr: a) l original o una copia autnticata dl documnto comprovant ch la domanda giudizial o l atto quivalnt è stato notificato o comunicato al contumac; o b) un documnto comprovant ch il convnuto ha inquivocabilmnt accttato la dcision. Articolo 38 - Mancata produzion di documnti 1. Qualora i documnti di cui all articolo 37, paragrafo 1, lttra b), o paragrafo 2, non vngano prodotti, l autorità giurisdizional può fissar un trmin pr la loro prsntazion o accttar documnti quivalnti ovvro, qualora ritnga di ssr informato a 10

11 sufficinza, disporr l sonro dlla prsntazion dgli stssi. 2. Qualora l autorità giurisdizional lo richida, è ncssario produrr una traduzion di documnti richisti. La traduzion è autnticata da una prsona a tal fin abilitata in uno dgli Stati mmbri. Articolo 39 - Crtificato rlativo all dcisioni rs nll caus matrimoniali in matria di rsponsabilità gnitorial L autorità giurisdizional o l autorità comptnt dllo Stato mmbro d origin rilascia, su richista di qualsiasi part intrssata, un crtificato utilizzando il modllo standard di cui all allgato I (dcisioni in matria matrimonial) o all allgato II (dcisioni in matria di rsponsabilità gnitorial). SEZIONE 4 Escuzion di talun dcisioni in matria di diritto di visita di talun dcisioni ch prscrivono il ritorno dl minor Articolo 40 - Campo d applicazion 1. La prsnt szion si applica: a) al diritto di visita; b) al ritorno dl minor ordinato in sguito a una dcision ch prscriv il ritorno dl minor di cui all articolo 11, paragrafo L disposizioni dlla prsnt szion non ostano a ch il titolar dlla rsponsabilità gnitorial chida il riconoscimnto l scuzion in forza dll disposizioni contnut nll szioni 1 2 dl prsnt capo. Articolo 41 - Diritto di visita 1. Il diritto di visita di cui all articolo 40, paragrafo 1, lttra a), confrito in forza di una dcision scutiva mssa in uno Stato mmbro, è riconosciuto d è sguibil in un altro Stato mmbro snza ch sia ncssaria alcuna dichiarazion di scutività snza ch sia possibil opporsi al suo riconoscimnto s la dcision è stata crtificata nllo Stato mmbro d origin in accordo con il paragrafo 2. Anch s il diritto intrno non prvd l scutività di diritto, nonostant un vntual ricorso, di una dcision ch accorda un diritto di visita, l autorità giurisdizional può dichiarar la dcision scutiva. 2. Il giudic di origin rilascia il crtificato di cui al paragrafo 1, sulla bas dl modllo standard di cui all allgato III (crtificato sul diritto di visita), solo ni sgunti casi: a) in caso di procdimnto in contumacia, la domanda giudizial o un atto quivalnt è stato notificato o comunicato al convnuto contumac in tmpo util in modo tal ch qusti possa prsntar l propri difs, o, è stato notificato o comunicato nl mancato risptto di qust condizioni, sia comunqu accrtato ch il convnuto ha accttato la dcision inquivocabilmnt; b) tutt l parti intrssat hanno avuto la possibilità di ssr ascoltat; c) il minor ha avuto la possibilità di ssr ascoltato, salvo ch l audizion non sia stata ritnuta inopportuna in ragion dlla sua tà o dl suo grado di maturità. Il crtificato standard dv ssr compilato nlla lingua dlla dcision. 3. S il diritto di visita riguarda un caso ch sin dall atto dlla pronuncia dlla dcision rivst un carattr transfrontaliro, il crtificato è rilasciato d ufficio quando la dcision divnta scutiva, anch s solo provvisoriamnt. S il caso divnta transfrontaliro solo in sguito, il crtificato è rilasciato a richista di una dlla parti. Articolo 42 - Ritorno dl minor 1. Il ritorno dl minor di cui all articolo 40, paragrafo 1, lttra b), ordinato con una dcision scutiva mssa in uno Stato mmbro, è riconosciuto d è sguibil in un altro Stato mmbro snza ch sia ncssaria una dichiarazion di scutività snza ch sia possibil opporsi al riconoscimnto, s la dcision è stata crtificata nllo Stato mmbro d origin conformmnt al paragrafo 2. Anch s la lgislazion nazional non prvd l scutività di diritto, nonostant vntuali impugnazioni, di una dcision ch prscriv il ritorno dl minor di cui all articolo 11, paragrafo 8, l autorità giurisdizional può dichiarar ch la dcision in qustion è scutiva. 2. Il giudic di origin ch ha manato la dcision di cui all articolo 40, paragrafo 1, lttra b), rilascia il crtificato di cui al paragrafo 1 solo s: a) il minor ha avuto la possibilità di ssr ascoltato, salvo ch l audizion sia stata ritnuta inopportuna in ragion dlla sua tà o dl suo grado di maturità; b) l parti hanno avuto la possibilità di ssr ascoltat; c) l autorità giurisdizional ha tnuto conto, nl rndr la sua dcision, di motivi dgli lmnti di prova alla bas dl provvdimnto msso conformmnt all articolo 13 dlla convnzion dll Aia dl Nl caso in cui l autorità giurisdizional o qualsiasi altra autorità adotti misur pr assicurar la protzion dl minor dopo il suo ritorno nllo Stato dlla rsidnza abitual, il crtificato contin i dttagli di tali misur. Il giudic d origin rilascia dtto crtificato di sua iniziativa utilizzando il modllo standard di cui all allgato IV (crtificato sul ritorno dl minor). Il crtificato è compilato nlla lingua dlla dcision. Articolo 43 - Domanda di rttifica 1. Il diritto dllo Stato mmbro di origin è applicabil a qualsiasi rttifica dl crtificato. 2. Il rilascio di un crtificato a norma dll articolo 41, paragrafo 1, o dll articolo 42, paragrafo 1, non è inoltr soggtto ad alcun mzzo di impugnazion. Articolo 44 - Efftti dl crtificato Il crtificato ha fftto soltanto ni limiti dl carattr scutivo dlla sntnza. 11

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