CIRCOLARE MONOGRAFICA N GIUGNO 2011 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
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1 CIRCOLARE MONOGRAFICA N GIUGNO 2011 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO Metodologie di valutazione e tecniche di contabilizzazione di Raffaele Marcello Nella realtà aziendale, la gestione delle imposte differite non si limita al conteggio separato degli effetti delle singole differenze temporanee ma è una problematica complessa che, alla fine di ogni esercizio, deve essere affrontata con attenzione, e collegata alla rilevazione delle imposte correnti. Allo scopo di rendere più agevole la comprensione della problematica in esame è necessario considerare quali sono le scelte che ne sottendono l iscrizione, sulla base di valutazioni il più possibile oggettive e sulla sussistenza delle adeguate condizioni economico-gestionali. Riferimenti normativi - Codice civile artt. 2424, 2425, 2427, e 2435-bis; - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. PREMESSA Le imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate, costituiscono le imposte di competenza dell esercizio e sono iscritte alla voce 22 del Conto economico. Esse comprendono l intero ammontare dei tributi di competenza dell anno al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo). Tradizionalmente tale voce si suddivide nelle seguenti categorie: - imposte correnti, relative a costi e ricavi di competenza dell esercizio e integralmente rilevanti nello stesso anche ai fini fiscali; - imposte differite, relative a ricavi di competenza dell esercizio ma tassabili in periodi di imposta successivi; - imposte anticipate, relative a costi di competenza dell esercizio ma deducibili in esercizi futuri. Ciò significa che il bilancio di un esercizio riflette effetti fiscali immediati ed effetti fiscali asincroni generati dalla dicotomia tra regole che sovraintendono la determinazione del risultato d esercizio e disposizioni che, viceversa, disciplinano il computo del reddito fiscalmente imponibile. Un efficace pianificazione fiscale nell ambito di una più estesa attività di tax governance induce, pertanto, a porre particolare attenzione alla gestione contabile della fiscalità anticipata e differita. L ammontare complessivo della voce 22 del Conto economico può essere schematizzata come di seguito riportato.
2 Imposte dell esercizio = Imposte correnti dell esercizio (come liquidate a seguito della compilazione della dichiarazione dei redditi) + Imposte differite originatesi nell esercizio - Imposte anticipate originatesi nell esercizio - Imposte differite da precedenti esercizi divenute esigibili nell esercizio + Imposte anticipate in precedenti esercizi ma di competenza economica dell esercizio in oggetto LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO La riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) ha colmato una lacuna della vecchia disciplina codicistica, eliminando le interferenze fiscali dal bilancio e prevedendo la rappresentazione negli schemi obbligatori della fiscalità differita. Come detto, l ammontare delle imposte dovute, così come risultano dalla dichiarazione, non coincide con l ammontare di quelle calcolate secondo le regole civilistiche e dei principi contabili. La differenza comporta l iscrizione in bilancio della «fiscalità differita», in ossequio al criterio di competenza, che va seguito anche per le imposte, come prescritto anche dai principi contabili, siano essi nazionali o internazionali. Conseguentemente, le imposte anticipate e differite vanno contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, a prescindere dalla data di pagamento. In particolare la mancata iscrizione delle imposte anticipate comporterebbe maggior utile nell esercizio in corso e di conseguenza un danno per i futuri soci (la società dovrà infatti pagare maggiori imposte negli anni a seguire). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, le regole sono contenute, oltre che nel codice civile, nel Principio contabile n. 25 e nel principio OIC 1. Nello schema di Stato patrimoniale, sono previste le seguenti voci: - nell attivo circolante, la voce C.II.4-ter crediti per imposte anticipate ; - nel passivo, tra i Fondi per rischi e oneri, la voce B.2 per imposte, anche differite. Lo schema di Conto economico prevede che alla voce 22, oltre alle imposte sul reddito dell esercizio, siano riportati gli effetti della fiscalità differita. La voce è unica e cumulativa perché nello schema non è prevista l esposizione del dettaglio. L obiettivo della riforma è stato quello di rendere il bilancio un adeguato vettore informativo e in quanto tale idoneo a soddisfare la pluralità di stakeholder che, a vario titolo, sono interessati alla veridicità economica di tale documento contabile. GLI SCOSTAMENTI TRA VALORI DI BILANCIO E VALORI FISCALI La letteratura contabile dominante e la prassi professionale considerano le imposte sul reddito un costo di esercizio. Si rammenta che le forme di rappresentazione contabile più note possono essere ricondotte a due applicazioni: - metodo delle imposte liquidate (taxes payable method) che considera le imposte un costo misurato dalle uscite effettivamente sostenute a seguito della dichiarazione dei redditi; - metodo delle imposte di competenza (tax effect accounting method o interperiod tax allocation) secondo il quale le imposte sul reddito sono un costo stimato e, per certi versi, congetturato, attribuito al periodo amministrativo sulla base di una relazione quantitativa diretta con il reddito ante-imposte, indipendentemente dai flussi monetari effettivi da e verso l Erario. In un sistema tributario ispirato al principio del cosiddetto binario unico i due procedimenti danno il medesimo risultato. In un qualsiasi altro sistema tributario (nel quale, cioè, l imponibile fiscale è determinato con regole proprie, completamente distinte da quelle civilistiche - il cosiddetto doppio binario ) le imposte liquidate sono diverse da quelle di competenza poiché la disciplina che porta alla determinazione quantitativa dell imponibile fiscale risponde a principi e criteri differenti da quelli propri dell assegnazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento all esercizio amministrativo. Per passare, dunque, dalle imposte liquidate alle imposte di competenza, si deve procedere dall imponibile fiscale al reddito ante-imposte, cioè individuare il complesso di addendi e di sottraendi che, sommati algebricamente all imponibile fiscale, consentono di pervenire al reddito ante imposte e, in relazione a tale complesso, determinare, data l aliquota fiscale, le corrispondenti integrazioni o rettifiche da apportare al costo per imposte liquidate.
3 LE DIFFERENZE TEMPORANEE Come anticipato il modello della separazione tra la normativa fiscale e quella civilistica determina l iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e di quelle differite. La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell attività o a quella passività ai fini fiscali. Le differenze possono essere: - permanenti, in tal caso hanno natura definitiva e sorgono con riferimento a casi in cui la normativa fiscale prevede l esclusione perpetua di alcuni dati inseriti in bilancio. Tali differenze sono inerenti a costi e ricavi di competenza economica dell esercizio che non entreranno mai nella base imponibile e non sono perciò destinate ad annullarsi. Non danno mai origine a imposte differite, in quanto non saranno mai recuperate in esercizi futuri; - temporanee, in tal caso determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio a un altro perché esistono differenti modalità di imputazione dei costi e dei ricavi in sede civilistica e tributaria. Lo sfasamento temporale comporta un anticipo o differimento del momento impositivo rispetto alla competenza civilistica. L effetto che ne deriva, però, è destinato ad annullarsi nel tempo perché i valori diventeranno imponibili o deducibili in uno o più esercizi successivi. Si distinguono in: - differenze temporanee positive ( tassabili ) che derivano dalla deduzione di componenti positivi di reddito che saranno ripresi in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti a Conto economico (plusvalenze patrimoniali rateizzate, ammortamenti fiscali superiori alla quota civilistica), generando passività per imposte differite; - differenze temporanee negative ( deducibili ) che derivano da componenti negative di reddito inserite a Conto economico che saranno fiscalmente deducibili in esercizi futuri (costi deducibili per cassa, costi con deducibilità parziale obbligatoria o facoltativa, accantonamenti a fondi del passivo, riporto a nuovo di perdite fiscali), generando attività per imposte anticipate. LE IMPOSTE DIFFERITE Le imposte differite originano da: - costi deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio; - proventi/ricavi tassabili in esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio. Si tratta, in pratica, dei casi in cui nel mod. UNICO (e nel mod. IRAP) si dovranno operare delle variazioni in diminuzione tali da ridurre la base imponibile (e valore della produzione) rispetto all utile ante-imposte risultante in bilancio. In bilancio si imputeranno imposte correnti minori di quelle che si sarebbero imputate se le norme fiscali non imponessero le suddette variazioni fiscali in diminuzione per anticipare la deduzione dei costi o posticipare la tassazione dei proventi/ricavi. Le imposte differite operano da rettifica che incrementa il carico fiscale facendoci partecipare anche i costi non dedotti o i proventi non tassati. Le poste di bilancio che generano imposte differite sono a titolo esemplificativo: - le plusvalenze patrimoniali imputate integralmente in bilancio, ma rateizzate ai fini IRES (art. 86 del Tuir); - i dividendi che sono iscritti in bilancio per competenza ma che sono tassabili ai fini IRES per cassa. Relativamente ai dividendi, si osserva che è prevista la tassazione nei limiti del 5% dell importo percepito. Ne consegue che anche le imposte differite vanno rilevate solo su questa quota. La restante parte (95%) non concorre a titolo definitivo alla tassazione ed è quindi una differenza permanente, come prima descritta. LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE La tassazione differita costituisce oggetto di studio del principio contabile OIC n. 25, che fornisce importanti indicazioni in merito: - alle condizioni per l iscrizione; - alle modalità da seguire per il suo calcolo; - al trattamento contabile da applicare nel caso in cui il fondo sia esuberante. Le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora vi siano scarse probabilità che tale debito insorga (la prova delle scarse probabilità dovrebbe essere fornita attraverso piani finanziari e tributari sviluppati dall azienda).
4 Per il calcolo delle imposte differite l OIC 25 precisa che occorre applicare l aliquota «in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno»; si fa riferimento alle aliquote previste da legge già emanata alla data di redazione del bilancio. Sul punto lo IAS 12 consente di utilizzare l aliquota di fatto vigente alla data di bilancio; ancorché le relative norme di legge non siano state ancora emanate. Nel caso in cui il fondo accantonato a imposte differite risulti esuberante, l eccedenza deve essere imputata a rettifica dell importo iscritto alla voce 22 del Conto economico. Resta salvo il caso in cui il fondo imposte differite sia stato costituito direttamente da patrimonio netto. Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono infatti contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell operazione stessa. A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le differenze temporanee positive (e di conseguenza le relative imposte differite) non possono più essere originate da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi che precedono quello di imputazione a Conto economico. Tale situazione è riconducibile all abrogazione della possibilità di ricorrere: - agli ammortamenti anticipati; - alle deduzioni extracontabili mediante il prospetto EC. Con l abrogazione del comma 3, art. 102, del Tuir, la Finanziaria 2008 ha eliminato la possibilità, a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati, anche per i beni acquistati precedentemente. A fronte degli investimenti effettuati non trovano pertanto più origine differenze temporanee riconducibili ai maggiori benefici fiscali, che in passato erano invece riconosciuti. La Finanziaria 2008 ha, peraltro, eliminato, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, anche la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, mediante il quadro EC. Ciò riduce drasticamente il quadro delle differenze temporanee, che originano fiscalità differita. Un ulteriore riduzione dell obbligo di rilevare le imposte differite é infine riconducibile alle regole di determinazione della base imponibile IRAP, introdotte sempre dalla Finanziaria 2008, che di fatto in linea generale ricollega l obbligo di rilevazione di imposte differite alla sola IRES. LE IMPOSTE ANTICIPATE Le imposte anticipate originano da: - costi/oneri/proventi deducibili in esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio; - proventi/ricavi tassabili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio. Si tratta dei casi in cui in sede dichiarativa (mod. UNICO e mod. IRAP) vengono operate le variazioni fiscali in aumento all utile civilistico, per l indeducibilità dei costi di bilancio e per la tassazione dei ricavi non iscritti in bilancio. Da dette variazioni conseguono imposte correnti maggiori di quelle che si sarebbero avute in assenza delle variazioni fiscali. Per attribuire all esercizio le imposte di competenza, le imposte anticipate rettificano le imposte correnti. La loro rilevazione, infatti, comporta: - l iscrizione di un provento, nella voce 22 del Conto economico che quindi rettifica, in diminuzione, le imposte correnti; - l iscrizione di un credito, nella voce C.II.4-ter dell attivo patrimoniale. Il credito per imposte anticipate ha una natura anomala. Esso non è un credito vero e proprio, né nei confronti dell Erario né nei confronti di altri. E, al più, da intendere come un credito dell esercizio corrente nei confronti di quelli futuri. Nell esercizio in cui il costo/onere risulterà deducibile ovvero il provento sarà iscritto in bilancio, si dovrà rilevare una situazione opposta a quella prima descritta. Se non fossero state rilevate le imposte anticipate, il risultato di esercizio sarebbe influenzato positivamente dato che in UNICO l impresa può dedurre costi non iscritti in bilancio e non si tasseranno ricavi iscritti in bilancio. Stornando le imposte anticipate iscritte in bilancio, si consente di trasferire, in senso economico, all esercizio le maggiori imposte pagate negli esercizi precedenti. L aggiustamento avviene attraverso il c.d. riversamento (o reversal) delle imposte anticipate che opera come con lo storno del credito, voce C.II.4-ter dell attivo patrimoniale e l iscrizione di un onere che va ad aggiungersi a quello delle imposte correnti.
5 Tra le poste di bilancio più comuni che generano imposte anticipate ai fini IRES si ricordano quelle indicate nella tabella seguente. Poste di bilancio che generano imposte anticipate ai fini IRES Trattamento in bilancio Trattamento IRES 1 Compensi agli amministratori Competenza Cassa Art. 95, c. 5 2 Contributi ad associazione di categoria o sindacali Competenza Cassa Tuir Art. 99, c. 3 3 Ammortamento avviamento In 5 esercizi Almeno in 18 periodi di imposta Art. 103, c. 3 4 Accantonamento fondo svalutazione crediti eccedente il plafond Competenza Nei limiti dello 0,5% dei crediti commerciali. Eccedenza in 5 anni Art. 106, c. 1 5 Accantonamenti per rischi ed oneri Competenza Al verificarsi del rischio Art. 105 LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE Anche la tassazione anticipata è trattata nel principio contabile OIC n. 25, secondo il quale: - le attività per imposte anticipate possono essere iscritte solo nel caso in cui esista una ragionevole certezza del loro recupero: tali attività non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze tra imponibile fiscale e risultato del bilancio d esercizio prima delle imposte, che non si riverseranno in esercizi successivi, e qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Se le condizioni di recuperabilità si verificano in esercizi successivi, rispetto a quello di maturazione delle imposte anticipate, queste vanno iscritte in quel momento; - vanno determinate assumendo le aliquote di imposta IRES e IRAP in vigore al momento in cui si presume avranno luogo i riversamenti. In assenza di disposizioni normative che già disciplinano una modifica delle aliquote per il futuro, sono da utilizzare quelle vigenti al momento della formazione del bilancio; - l obbligo di stanziare le imposte anticipate sorge non solo nel caso di differenze temporanee deducibili, ma anche nei casi di riporto a nuovo di perdite fiscali. Alcune disposizioni della richiamata Finanziaria 2008 hanno modificato taluni possibili disallineamenti dovuti alla diversità tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali, atti a originare la rilevazione di imposte anticipate principalmente riconducibili: - alla disciplina di deducibilità IRES degli interessi passivi; - alle regole di deducibilità IRES delle spese di rappresentanza; - alle regole di determinazione della base imponibile IRAP. Mediante la sostituzione del previgente art. 96, del Tuir, e contestuale abrogazione degli artt. 97 e 98, del Tuir, la Finanziaria 2008 ha riscritto le regole di deducibilità degli interessi passivi. Gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti: - fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati; - per la parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. L eventuale eccedenza che ancora residua potrà infine essere dedotta nei successivi periodi d imposta, se e nei limiti in cui l eccedenza rispetto agli interessi attivi e proventi assimilati degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza di tali esercizi sia inferiore al 30% del ROL di competenza. Tale meccanismo comporta la rilevazione di imposte anticipate relativamente alla quota di interessi passivi che risulta indeducibile nell esercizio considerato, ma che si presume di poter portare in deduzione negli esercizi successivi. Le spese di rappresentanza sostenute dopo il periodo di imposta in corso al 31/12/2007 sono totalmente deducibili, qualora le stesse rispondano ai requisiti di ingerenza e congruità definiti dal decreto 19 novembre È stata quindi eliminata l origine di differenze temporanee, e di conseguenza, la necessità di rilevare imposte anticipate. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione devono essere assunti al
6 valore iscritto a Conto economico. In linea generale, pertanto, dal 2008 non si ha più la necessità di rilevare imposte anticipate a causa di disallineamenti tra i valori di bilancio ed i valori riconosciuti dalla normativa IRAP. Una possibile eccezione è però costituita dalle quote di ammortamento dei costi sostenuti per l acquisizione dei marchi di impresa e a titolo di avviamento di cui alla voce B), numero 10, lettera a), che ai sensi dell art. 5, comma 3, Decreto IRAP, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall importo effettivamente imputato a Conto economico. Nel caso in cui il valore iscritto a costo sia superiore al suddetto limite fiscale, lo stesso potrà essere dedotto in tale ammontare massimo, con conseguente rilevazione di imposte anticipate. IL RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE FISCALI Un ipotesi particolare di iscrizione delle imposte anticipate è quella che ha a oggetto le perdite fiscali riportabili ai sensi dell art. 84, del Tuir. Si ricorda, in estrema sintesi, che quelle maturate nei primi 3 periodi di imposta sono riportabili (ossia utilizzabili a scomputo di futuri redditi imponibili) senza limiti di tempo, le altre sono riportabili per 5 periodi di imposta. L OIC n. 25 si sofferma sulle imposte anticipate relative alle perdite per ovvii motivi di prudenza atteso che si discute di importi che possono essere anche molto significativi. Il beneficio fiscale potenzialmente connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito verso l Erario in quanto per utilizzare il beneficio è necessaria l esistenza dei redditi futuri imponibili. Si tratta dunque di un beneficio di incerta determinazione, per questo tali attività sono iscrivibili se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - esistenza di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili; - e le perdite derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che non si ripeteranno. Nel caso in cui esistano dette condizioni, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili va iscritto nello Stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate (voce C.II.4-ter), con contropartita un accredito di pari importo a Conto economico nella voce 22. LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA La contabilizzazione delle imposte differite avviene attraverso la costituzione di un fondo per imposte differite (da indicare nel passivo alla voce B.2) e addebitando, in contropartita, la voce 22 del Conto economico. Quando la differenza temporanea verrà recuperata il maggior onere fiscale sarà coperto attraverso l utilizzo del fondo e non attraverso l imputazione a Conto economico. esempio Per esemplificare si supponga che il reddito fiscale del 2010 sia pari a euro, e che vi siano differenze attive per euro. Ipotizzando l aliquota IRES del 27,50% avremo: - Imposte correnti pari a x 27,50% = Imposte differite pari a x 27,50% = Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: Gli anni successivi si verificherà il riassorbimento della differenza generatasi nel Ipotizzando che nel 2011 le imposte correnti risultino pari a euro, e che la differenza generatasi nel 2010 sia stata assorbita per 1/5, si avrà: - Imposte correnti pari a euro - Assorbimento di imposte differite del 2010 per 5.500/5 = Imposte di competenza pari a =
7 Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: La contabilizzazione delle imposte anticipate avviene, invece, attraverso l utilizzo della voce C.II.4-ter denominata imposte anticipate, accreditando in contropartita sempre la voce 22 del Conto economico. Quando la differenza temporanea sarà riassorbita le imposte anticipate si trasformeranno in un costo per imposte di competenza del corrispondente esercizio. esempio Si supponga a tal proposito che il reddito fiscale del 2010 sia pari a euro, e che vi siano differenze passive per euro. Ipotizzando l aliquota IRES del 27,50% si avrà: - Imposte correnti pari a x 27,50% = Imposte anticipate pari a x 27,50% = Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: Gli anni successivi, si verificherà il riassorbimento della differenza generatasi nel Ipotizzando che nel 2011 le imposte correnti risultino pari a euro, e che la differenza generatasi nel 2010 venga completamente assorbita, si avrà: - Imposte correnti pari a euro; - Assorbimento di imposte anticipate del 2010 per euro - Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: La funzione di dettagliare le imposte correnti, differite e anticipate è attribuita alla Nota integrativa. Il citato OIC l, tuttavia, raccomanda, per ragioni di chiarezza, di esporre il dettaglio della voce 22 già nello schema di Conto economico. Peraltro, per completezza, si ricorda che il dettaglio è comunque richiesto nello schema XBRL da presentare in sede di deposito del bilancio. In Nota integrativa, poi, devono essere fornite, in forma tabellare, le seguenti informazioni (art. 2427, n. 14, c.c.): - la descrizione delle differenze temporanee che generano la fiscalità differita (sia imposte anticipate che differite) nonché: - l indicazione dell aliquota di imposta applicata; - le variazioni delle differenze rispetto all esercizio precedente;
8 - gli importi accreditati o addebitati al conto economico o al patrimonio netto; - le voci che possono generare fiscalità differita ma per le quali non si è proceduti alla rilevazione, con obbligo di indicarne le motivazioni; - quelle specifiche relative alle imposte anticipate calcolate o che si sarebbero dovute calcolare per le perdite fiscali riportabili. In tal caso, se si è proceduti a rilevare le imposte anticipate, occorre indicarne gli importi e le motivazioni dell iscrizione. Se non si è proceduti alla rilevazione, occorre comunque indicare l importo e le ragioni che hanno portato alla mancata iscrizione. Detta informativa si aggiunge a quella ordinariamente prevista dal codice civile per i crediti (voce in cui vengono indicate le imposte anticipate) e i fondi rischi (voce in cui vengono indicate le imposte differite). Ci si riferisce all obbligo di indicare le variazioni intervenute nelle consistenze delle voci dell attivo e del passivo, oltre a fornire evidenza della formazione e delle utilizzazioni (art. 2427, n. 4, c.c.). Il principio OIC 1 raccomanda anche di predisporre una tabella di riconciliazione tra onere teorico e onere effettivo, se le differenze sono significative. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art bis, c.c.) potranno omettere le informazioni in nota integrativa sulla fiscalità differita, richieste dall art. 2427, n. 14, c.c., mentre lo schema di Conto economico, anche nella sua forma abbreviata, prevede comunque l indicazione della fiscalità differita nella voce E.22. Di fatto l unico vantaggio per i bilanci «brevi» sarà quello di non appesantire la nota integrativa anche se, per monitorare le imposte anticipate e differite, ci si troverà comunque costretti a predisporre un prospetto extracontabile del tutto simile a quello richiesto in nota integrativa. POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE L OIC 25 precisa che, se esistono crediti per imposte anticipate è possibile procedere alla compensazione, se questa è giuridicamente consentita (artt e segg. e 1253, c.c.). Si pensi, a tal proposito, alla tassazione rateizzata di una plusvalenza che dà origine alle imposte differite e alla deducibilità differita delle spese di manutenzione che genera imposte anticipate. Le imposte che ne conseguono devono essere compensate: ovviamente, si deve fare attenzione alla scadenza, in quanto la compensazione deve avvenire con riferimento alle singole scadenze. Nella fattispecie, infatti, la rateizzazione della plusvalenza opera immediatamente, mentre la rateizzazione delle spese di manutenzione eccedenti il limite fiscale opera a partire dall esercizio successivo. In sostanza, in tutti i casi in cui è possibile stabilire la data di scadenza (reversal) delle imposte differite, e questa è la medesima per quelle attive e passive, si deve fare la compensazione tra imposte anticipate e imposte differite. Questo, elimina gran parte delle stesse, ridimensionando e facilitando il problema della gestione della fiscalità differita. è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/ Editore CESI Multimedia S.r.l. Via Lentasio, Milano, telefono fax info@cesimultimedia.it. - Questa rivista è inviata per ed è a disposizione di tutti gli aderenti sul sito Direttore responsabile: Elio Cipriani. Cesi Multimedia s.r.l. Via Lentasio, Milano - tel fax info@cesimultimedia.it -
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