CIRCOLARE MONOGRAFICA N GIUGNO 2011 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CIRCOLARE MONOGRAFICA N GIUGNO 2011 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO"

Transcript

1 CIRCOLARE MONOGRAFICA N GIUGNO 2011 LA FISCALITÀ DIFFERITA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO Metodologie di valutazione e tecniche di contabilizzazione di Raffaele Marcello Nella realtà aziendale, la gestione delle imposte differite non si limita al conteggio separato degli effetti delle singole differenze temporanee ma è una problematica complessa che, alla fine di ogni esercizio, deve essere affrontata con attenzione, e collegata alla rilevazione delle imposte correnti. Allo scopo di rendere più agevole la comprensione della problematica in esame è necessario considerare quali sono le scelte che ne sottendono l iscrizione, sulla base di valutazioni il più possibile oggettive e sulla sussistenza delle adeguate condizioni economico-gestionali. Riferimenti normativi - Codice civile artt. 2424, 2425, 2427, e 2435-bis; - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. PREMESSA Le imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate, costituiscono le imposte di competenza dell esercizio e sono iscritte alla voce 22 del Conto economico. Esse comprendono l intero ammontare dei tributi di competenza dell anno al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo). Tradizionalmente tale voce si suddivide nelle seguenti categorie: - imposte correnti, relative a costi e ricavi di competenza dell esercizio e integralmente rilevanti nello stesso anche ai fini fiscali; - imposte differite, relative a ricavi di competenza dell esercizio ma tassabili in periodi di imposta successivi; - imposte anticipate, relative a costi di competenza dell esercizio ma deducibili in esercizi futuri. Ciò significa che il bilancio di un esercizio riflette effetti fiscali immediati ed effetti fiscali asincroni generati dalla dicotomia tra regole che sovraintendono la determinazione del risultato d esercizio e disposizioni che, viceversa, disciplinano il computo del reddito fiscalmente imponibile. Un efficace pianificazione fiscale nell ambito di una più estesa attività di tax governance induce, pertanto, a porre particolare attenzione alla gestione contabile della fiscalità anticipata e differita. L ammontare complessivo della voce 22 del Conto economico può essere schematizzata come di seguito riportato.

2 Imposte dell esercizio = Imposte correnti dell esercizio (come liquidate a seguito della compilazione della dichiarazione dei redditi) + Imposte differite originatesi nell esercizio - Imposte anticipate originatesi nell esercizio - Imposte differite da precedenti esercizi divenute esigibili nell esercizio + Imposte anticipate in precedenti esercizi ma di competenza economica dell esercizio in oggetto LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO La riforma societaria (D.Lgs. n. 6/2003) ha colmato una lacuna della vecchia disciplina codicistica, eliminando le interferenze fiscali dal bilancio e prevedendo la rappresentazione negli schemi obbligatori della fiscalità differita. Come detto, l ammontare delle imposte dovute, così come risultano dalla dichiarazione, non coincide con l ammontare di quelle calcolate secondo le regole civilistiche e dei principi contabili. La differenza comporta l iscrizione in bilancio della «fiscalità differita», in ossequio al criterio di competenza, che va seguito anche per le imposte, come prescritto anche dai principi contabili, siano essi nazionali o internazionali. Conseguentemente, le imposte anticipate e differite vanno contabilizzate nel medesimo esercizio in cui sono stati contabilizzati i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono, a prescindere dalla data di pagamento. In particolare la mancata iscrizione delle imposte anticipate comporterebbe maggior utile nell esercizio in corso e di conseguenza un danno per i futuri soci (la società dovrà infatti pagare maggiori imposte negli anni a seguire). Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, le regole sono contenute, oltre che nel codice civile, nel Principio contabile n. 25 e nel principio OIC 1. Nello schema di Stato patrimoniale, sono previste le seguenti voci: - nell attivo circolante, la voce C.II.4-ter crediti per imposte anticipate ; - nel passivo, tra i Fondi per rischi e oneri, la voce B.2 per imposte, anche differite. Lo schema di Conto economico prevede che alla voce 22, oltre alle imposte sul reddito dell esercizio, siano riportati gli effetti della fiscalità differita. La voce è unica e cumulativa perché nello schema non è prevista l esposizione del dettaglio. L obiettivo della riforma è stato quello di rendere il bilancio un adeguato vettore informativo e in quanto tale idoneo a soddisfare la pluralità di stakeholder che, a vario titolo, sono interessati alla veridicità economica di tale documento contabile. GLI SCOSTAMENTI TRA VALORI DI BILANCIO E VALORI FISCALI La letteratura contabile dominante e la prassi professionale considerano le imposte sul reddito un costo di esercizio. Si rammenta che le forme di rappresentazione contabile più note possono essere ricondotte a due applicazioni: - metodo delle imposte liquidate (taxes payable method) che considera le imposte un costo misurato dalle uscite effettivamente sostenute a seguito della dichiarazione dei redditi; - metodo delle imposte di competenza (tax effect accounting method o interperiod tax allocation) secondo il quale le imposte sul reddito sono un costo stimato e, per certi versi, congetturato, attribuito al periodo amministrativo sulla base di una relazione quantitativa diretta con il reddito ante-imposte, indipendentemente dai flussi monetari effettivi da e verso l Erario. In un sistema tributario ispirato al principio del cosiddetto binario unico i due procedimenti danno il medesimo risultato. In un qualsiasi altro sistema tributario (nel quale, cioè, l imponibile fiscale è determinato con regole proprie, completamente distinte da quelle civilistiche - il cosiddetto doppio binario ) le imposte liquidate sono diverse da quelle di competenza poiché la disciplina che porta alla determinazione quantitativa dell imponibile fiscale risponde a principi e criteri differenti da quelli propri dell assegnazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento all esercizio amministrativo. Per passare, dunque, dalle imposte liquidate alle imposte di competenza, si deve procedere dall imponibile fiscale al reddito ante-imposte, cioè individuare il complesso di addendi e di sottraendi che, sommati algebricamente all imponibile fiscale, consentono di pervenire al reddito ante imposte e, in relazione a tale complesso, determinare, data l aliquota fiscale, le corrispondenti integrazioni o rettifiche da apportare al costo per imposte liquidate.

3 LE DIFFERENZE TEMPORANEE Come anticipato il modello della separazione tra la normativa fiscale e quella civilistica determina l iscrizione in bilancio delle imposte anticipate e di quelle differite. La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell attività o a quella passività ai fini fiscali. Le differenze possono essere: - permanenti, in tal caso hanno natura definitiva e sorgono con riferimento a casi in cui la normativa fiscale prevede l esclusione perpetua di alcuni dati inseriti in bilancio. Tali differenze sono inerenti a costi e ricavi di competenza economica dell esercizio che non entreranno mai nella base imponibile e non sono perciò destinate ad annullarsi. Non danno mai origine a imposte differite, in quanto non saranno mai recuperate in esercizi futuri; - temporanee, in tal caso determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio a un altro perché esistono differenti modalità di imputazione dei costi e dei ricavi in sede civilistica e tributaria. Lo sfasamento temporale comporta un anticipo o differimento del momento impositivo rispetto alla competenza civilistica. L effetto che ne deriva, però, è destinato ad annullarsi nel tempo perché i valori diventeranno imponibili o deducibili in uno o più esercizi successivi. Si distinguono in: - differenze temporanee positive ( tassabili ) che derivano dalla deduzione di componenti positivi di reddito che saranno ripresi in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti a Conto economico (plusvalenze patrimoniali rateizzate, ammortamenti fiscali superiori alla quota civilistica), generando passività per imposte differite; - differenze temporanee negative ( deducibili ) che derivano da componenti negative di reddito inserite a Conto economico che saranno fiscalmente deducibili in esercizi futuri (costi deducibili per cassa, costi con deducibilità parziale obbligatoria o facoltativa, accantonamenti a fondi del passivo, riporto a nuovo di perdite fiscali), generando attività per imposte anticipate. LE IMPOSTE DIFFERITE Le imposte differite originano da: - costi deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio; - proventi/ricavi tassabili in esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio. Si tratta, in pratica, dei casi in cui nel mod. UNICO (e nel mod. IRAP) si dovranno operare delle variazioni in diminuzione tali da ridurre la base imponibile (e valore della produzione) rispetto all utile ante-imposte risultante in bilancio. In bilancio si imputeranno imposte correnti minori di quelle che si sarebbero imputate se le norme fiscali non imponessero le suddette variazioni fiscali in diminuzione per anticipare la deduzione dei costi o posticipare la tassazione dei proventi/ricavi. Le imposte differite operano da rettifica che incrementa il carico fiscale facendoci partecipare anche i costi non dedotti o i proventi non tassati. Le poste di bilancio che generano imposte differite sono a titolo esemplificativo: - le plusvalenze patrimoniali imputate integralmente in bilancio, ma rateizzate ai fini IRES (art. 86 del Tuir); - i dividendi che sono iscritti in bilancio per competenza ma che sono tassabili ai fini IRES per cassa. Relativamente ai dividendi, si osserva che è prevista la tassazione nei limiti del 5% dell importo percepito. Ne consegue che anche le imposte differite vanno rilevate solo su questa quota. La restante parte (95%) non concorre a titolo definitivo alla tassazione ed è quindi una differenza permanente, come prima descritta. LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE La tassazione differita costituisce oggetto di studio del principio contabile OIC n. 25, che fornisce importanti indicazioni in merito: - alle condizioni per l iscrizione; - alle modalità da seguire per il suo calcolo; - al trattamento contabile da applicare nel caso in cui il fondo sia esuberante. Le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate qualora vi siano scarse probabilità che tale debito insorga (la prova delle scarse probabilità dovrebbe essere fornita attraverso piani finanziari e tributari sviluppati dall azienda).

4 Per il calcolo delle imposte differite l OIC 25 precisa che occorre applicare l aliquota «in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno»; si fa riferimento alle aliquote previste da legge già emanata alla data di redazione del bilancio. Sul punto lo IAS 12 consente di utilizzare l aliquota di fatto vigente alla data di bilancio; ancorché le relative norme di legge non siano state ancora emanate. Nel caso in cui il fondo accantonato a imposte differite risulti esuberante, l eccedenza deve essere imputata a rettifica dell importo iscritto alla voce 22 del Conto economico. Resta salvo il caso in cui il fondo imposte differite sia stato costituito direttamente da patrimonio netto. Le imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare da conto economico, sono infatti contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell operazione stessa. A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le differenze temporanee positive (e di conseguenza le relative imposte differite) non possono più essere originate da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi che precedono quello di imputazione a Conto economico. Tale situazione è riconducibile all abrogazione della possibilità di ricorrere: - agli ammortamenti anticipati; - alle deduzioni extracontabili mediante il prospetto EC. Con l abrogazione del comma 3, art. 102, del Tuir, la Finanziaria 2008 ha eliminato la possibilità, a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati, anche per i beni acquistati precedentemente. A fronte degli investimenti effettuati non trovano pertanto più origine differenze temporanee riconducibili ai maggiori benefici fiscali, che in passato erano invece riconosciuti. La Finanziaria 2008 ha, peraltro, eliminato, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007, anche la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili, mediante il quadro EC. Ciò riduce drasticamente il quadro delle differenze temporanee, che originano fiscalità differita. Un ulteriore riduzione dell obbligo di rilevare le imposte differite é infine riconducibile alle regole di determinazione della base imponibile IRAP, introdotte sempre dalla Finanziaria 2008, che di fatto in linea generale ricollega l obbligo di rilevazione di imposte differite alla sola IRES. LE IMPOSTE ANTICIPATE Le imposte anticipate originano da: - costi/oneri/proventi deducibili in esercizi successivi a quello di iscrizione in bilancio; - proventi/ricavi tassabili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio. Si tratta dei casi in cui in sede dichiarativa (mod. UNICO e mod. IRAP) vengono operate le variazioni fiscali in aumento all utile civilistico, per l indeducibilità dei costi di bilancio e per la tassazione dei ricavi non iscritti in bilancio. Da dette variazioni conseguono imposte correnti maggiori di quelle che si sarebbero avute in assenza delle variazioni fiscali. Per attribuire all esercizio le imposte di competenza, le imposte anticipate rettificano le imposte correnti. La loro rilevazione, infatti, comporta: - l iscrizione di un provento, nella voce 22 del Conto economico che quindi rettifica, in diminuzione, le imposte correnti; - l iscrizione di un credito, nella voce C.II.4-ter dell attivo patrimoniale. Il credito per imposte anticipate ha una natura anomala. Esso non è un credito vero e proprio, né nei confronti dell Erario né nei confronti di altri. E, al più, da intendere come un credito dell esercizio corrente nei confronti di quelli futuri. Nell esercizio in cui il costo/onere risulterà deducibile ovvero il provento sarà iscritto in bilancio, si dovrà rilevare una situazione opposta a quella prima descritta. Se non fossero state rilevate le imposte anticipate, il risultato di esercizio sarebbe influenzato positivamente dato che in UNICO l impresa può dedurre costi non iscritti in bilancio e non si tasseranno ricavi iscritti in bilancio. Stornando le imposte anticipate iscritte in bilancio, si consente di trasferire, in senso economico, all esercizio le maggiori imposte pagate negli esercizi precedenti. L aggiustamento avviene attraverso il c.d. riversamento (o reversal) delle imposte anticipate che opera come con lo storno del credito, voce C.II.4-ter dell attivo patrimoniale e l iscrizione di un onere che va ad aggiungersi a quello delle imposte correnti.

5 Tra le poste di bilancio più comuni che generano imposte anticipate ai fini IRES si ricordano quelle indicate nella tabella seguente. Poste di bilancio che generano imposte anticipate ai fini IRES Trattamento in bilancio Trattamento IRES 1 Compensi agli amministratori Competenza Cassa Art. 95, c. 5 2 Contributi ad associazione di categoria o sindacali Competenza Cassa Tuir Art. 99, c. 3 3 Ammortamento avviamento In 5 esercizi Almeno in 18 periodi di imposta Art. 103, c. 3 4 Accantonamento fondo svalutazione crediti eccedente il plafond Competenza Nei limiti dello 0,5% dei crediti commerciali. Eccedenza in 5 anni Art. 106, c. 1 5 Accantonamenti per rischi ed oneri Competenza Al verificarsi del rischio Art. 105 LE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE Anche la tassazione anticipata è trattata nel principio contabile OIC n. 25, secondo il quale: - le attività per imposte anticipate possono essere iscritte solo nel caso in cui esista una ragionevole certezza del loro recupero: tali attività non devono essere contabilizzate qualora relative a differenze tra imponibile fiscale e risultato del bilancio d esercizio prima delle imposte, che non si riverseranno in esercizi successivi, e qualora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Se le condizioni di recuperabilità si verificano in esercizi successivi, rispetto a quello di maturazione delle imposte anticipate, queste vanno iscritte in quel momento; - vanno determinate assumendo le aliquote di imposta IRES e IRAP in vigore al momento in cui si presume avranno luogo i riversamenti. In assenza di disposizioni normative che già disciplinano una modifica delle aliquote per il futuro, sono da utilizzare quelle vigenti al momento della formazione del bilancio; - l obbligo di stanziare le imposte anticipate sorge non solo nel caso di differenze temporanee deducibili, ma anche nei casi di riporto a nuovo di perdite fiscali. Alcune disposizioni della richiamata Finanziaria 2008 hanno modificato taluni possibili disallineamenti dovuti alla diversità tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali, atti a originare la rilevazione di imposte anticipate principalmente riconducibili: - alla disciplina di deducibilità IRES degli interessi passivi; - alle regole di deducibilità IRES delle spese di rappresentanza; - alle regole di determinazione della base imponibile IRAP. Mediante la sostituzione del previgente art. 96, del Tuir, e contestuale abrogazione degli artt. 97 e 98, del Tuir, la Finanziaria 2008 ha riscritto le regole di deducibilità degli interessi passivi. Gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta, non capitalizzati, possono essere dedotti: - fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati; - per la parte eccedente, nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica. L eventuale eccedenza che ancora residua potrà infine essere dedotta nei successivi periodi d imposta, se e nei limiti in cui l eccedenza rispetto agli interessi attivi e proventi assimilati degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza di tali esercizi sia inferiore al 30% del ROL di competenza. Tale meccanismo comporta la rilevazione di imposte anticipate relativamente alla quota di interessi passivi che risulta indeducibile nell esercizio considerato, ma che si presume di poter portare in deduzione negli esercizi successivi. Le spese di rappresentanza sostenute dopo il periodo di imposta in corso al 31/12/2007 sono totalmente deducibili, qualora le stesse rispondano ai requisiti di ingerenza e congruità definiti dal decreto 19 novembre È stata quindi eliminata l origine di differenze temporanee, e di conseguenza, la necessità di rilevare imposte anticipate. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione devono essere assunti al

6 valore iscritto a Conto economico. In linea generale, pertanto, dal 2008 non si ha più la necessità di rilevare imposte anticipate a causa di disallineamenti tra i valori di bilancio ed i valori riconosciuti dalla normativa IRAP. Una possibile eccezione è però costituita dalle quote di ammortamento dei costi sostenuti per l acquisizione dei marchi di impresa e a titolo di avviamento di cui alla voce B), numero 10, lettera a), che ai sensi dell art. 5, comma 3, Decreto IRAP, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall importo effettivamente imputato a Conto economico. Nel caso in cui il valore iscritto a costo sia superiore al suddetto limite fiscale, lo stesso potrà essere dedotto in tale ammontare massimo, con conseguente rilevazione di imposte anticipate. IL RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE FISCALI Un ipotesi particolare di iscrizione delle imposte anticipate è quella che ha a oggetto le perdite fiscali riportabili ai sensi dell art. 84, del Tuir. Si ricorda, in estrema sintesi, che quelle maturate nei primi 3 periodi di imposta sono riportabili (ossia utilizzabili a scomputo di futuri redditi imponibili) senza limiti di tempo, le altre sono riportabili per 5 periodi di imposta. L OIC n. 25 si sofferma sulle imposte anticipate relative alle perdite per ovvii motivi di prudenza atteso che si discute di importi che possono essere anche molto significativi. Il beneficio fiscale potenzialmente connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito verso l Erario in quanto per utilizzare il beneficio è necessaria l esistenza dei redditi futuri imponibili. Si tratta dunque di un beneficio di incerta determinazione, per questo tali attività sono iscrivibili se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: - esistenza di una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili; - e le perdite derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che non si ripeteranno. Nel caso in cui esistano dette condizioni, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili va iscritto nello Stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate (voce C.II.4-ter), con contropartita un accredito di pari importo a Conto economico nella voce 22. LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA La contabilizzazione delle imposte differite avviene attraverso la costituzione di un fondo per imposte differite (da indicare nel passivo alla voce B.2) e addebitando, in contropartita, la voce 22 del Conto economico. Quando la differenza temporanea verrà recuperata il maggior onere fiscale sarà coperto attraverso l utilizzo del fondo e non attraverso l imputazione a Conto economico. esempio Per esemplificare si supponga che il reddito fiscale del 2010 sia pari a euro, e che vi siano differenze attive per euro. Ipotizzando l aliquota IRES del 27,50% avremo: - Imposte correnti pari a x 27,50% = Imposte differite pari a x 27,50% = Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: Gli anni successivi si verificherà il riassorbimento della differenza generatasi nel Ipotizzando che nel 2011 le imposte correnti risultino pari a euro, e che la differenza generatasi nel 2010 sia stata assorbita per 1/5, si avrà: - Imposte correnti pari a euro - Assorbimento di imposte differite del 2010 per 5.500/5 = Imposte di competenza pari a =

7 Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: La contabilizzazione delle imposte anticipate avviene, invece, attraverso l utilizzo della voce C.II.4-ter denominata imposte anticipate, accreditando in contropartita sempre la voce 22 del Conto economico. Quando la differenza temporanea sarà riassorbita le imposte anticipate si trasformeranno in un costo per imposte di competenza del corrispondente esercizio. esempio Si supponga a tal proposito che il reddito fiscale del 2010 sia pari a euro, e che vi siano differenze passive per euro. Ipotizzando l aliquota IRES del 27,50% si avrà: - Imposte correnti pari a x 27,50% = Imposte anticipate pari a x 27,50% = Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: Gli anni successivi, si verificherà il riassorbimento della differenza generatasi nel Ipotizzando che nel 2011 le imposte correnti risultino pari a euro, e che la differenza generatasi nel 2010 venga completamente assorbita, si avrà: - Imposte correnti pari a euro; - Assorbimento di imposte anticipate del 2010 per euro - Imposte di competenza pari a = Contabilmente si effettuerà la seguente rilevazione: La funzione di dettagliare le imposte correnti, differite e anticipate è attribuita alla Nota integrativa. Il citato OIC l, tuttavia, raccomanda, per ragioni di chiarezza, di esporre il dettaglio della voce 22 già nello schema di Conto economico. Peraltro, per completezza, si ricorda che il dettaglio è comunque richiesto nello schema XBRL da presentare in sede di deposito del bilancio. In Nota integrativa, poi, devono essere fornite, in forma tabellare, le seguenti informazioni (art. 2427, n. 14, c.c.): - la descrizione delle differenze temporanee che generano la fiscalità differita (sia imposte anticipate che differite) nonché: - l indicazione dell aliquota di imposta applicata; - le variazioni delle differenze rispetto all esercizio precedente;

8 - gli importi accreditati o addebitati al conto economico o al patrimonio netto; - le voci che possono generare fiscalità differita ma per le quali non si è proceduti alla rilevazione, con obbligo di indicarne le motivazioni; - quelle specifiche relative alle imposte anticipate calcolate o che si sarebbero dovute calcolare per le perdite fiscali riportabili. In tal caso, se si è proceduti a rilevare le imposte anticipate, occorre indicarne gli importi e le motivazioni dell iscrizione. Se non si è proceduti alla rilevazione, occorre comunque indicare l importo e le ragioni che hanno portato alla mancata iscrizione. Detta informativa si aggiunge a quella ordinariamente prevista dal codice civile per i crediti (voce in cui vengono indicate le imposte anticipate) e i fondi rischi (voce in cui vengono indicate le imposte differite). Ci si riferisce all obbligo di indicare le variazioni intervenute nelle consistenze delle voci dell attivo e del passivo, oltre a fornire evidenza della formazione e delle utilizzazioni (art. 2427, n. 4, c.c.). Il principio OIC 1 raccomanda anche di predisporre una tabella di riconciliazione tra onere teorico e onere effettivo, se le differenze sono significative. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art bis, c.c.) potranno omettere le informazioni in nota integrativa sulla fiscalità differita, richieste dall art. 2427, n. 14, c.c., mentre lo schema di Conto economico, anche nella sua forma abbreviata, prevede comunque l indicazione della fiscalità differita nella voce E.22. Di fatto l unico vantaggio per i bilanci «brevi» sarà quello di non appesantire la nota integrativa anche se, per monitorare le imposte anticipate e differite, ci si troverà comunque costretti a predisporre un prospetto extracontabile del tutto simile a quello richiesto in nota integrativa. POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE L OIC 25 precisa che, se esistono crediti per imposte anticipate è possibile procedere alla compensazione, se questa è giuridicamente consentita (artt e segg. e 1253, c.c.). Si pensi, a tal proposito, alla tassazione rateizzata di una plusvalenza che dà origine alle imposte differite e alla deducibilità differita delle spese di manutenzione che genera imposte anticipate. Le imposte che ne conseguono devono essere compensate: ovviamente, si deve fare attenzione alla scadenza, in quanto la compensazione deve avvenire con riferimento alle singole scadenze. Nella fattispecie, infatti, la rateizzazione della plusvalenza opera immediatamente, mentre la rateizzazione delle spese di manutenzione eccedenti il limite fiscale opera a partire dall esercizio successivo. In sostanza, in tutti i casi in cui è possibile stabilire la data di scadenza (reversal) delle imposte differite, e questa è la medesima per quelle attive e passive, si deve fare la compensazione tra imposte anticipate e imposte differite. Questo, elimina gran parte delle stesse, ridimensionando e facilitando il problema della gestione della fiscalità differita. è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/ Editore CESI Multimedia S.r.l. Via Lentasio, Milano, telefono fax info@cesimultimedia.it. - Questa rivista è inviata per ed è a disposizione di tutti gli aderenti sul sito Direttore responsabile: Elio Cipriani. Cesi Multimedia s.r.l. Via Lentasio, Milano - tel fax info@cesimultimedia.it -

La rilevazione delle imposte

La rilevazione delle imposte La rilevazione delle imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla base della determinazione di tutte le altre

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Le imposte. Le imposte valutazione e fonti Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla

Dettagli

Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate

Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate 1 Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio Relazione fra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Risultato

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

Le imposte nell informativa di bilancio

Le imposte nell informativa di bilancio Le imposte nell informativa di bilancio 1 Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla base della determinazione di

Dettagli

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA Genova, 7 maggio 2018 Dott. Roberto Pischedda 1 Imposte sul reddito e fiscalità differita Indice La determinazione delle imposte sul reddito; Le differenze temporanee

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate 1 Risultato prima delle imposte [posta di conto economico] Reddito imponibile [quantità determinata nella dichiarazione

Dettagli

Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate

Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate 1 Modello e Teoria del Bilancio di Esercizio Relazione fra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Risultato

Dettagli

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile Autonomia del periodo

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO Francesco Grasso 20 marzo 2015 Modalità esposizione Analisi del principio contabile con particolare riferimento alle novità rispetto alla precedente

Dettagli

Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato

Bilancio Consolidato di Gruppo a.a Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato Le imposte correnti, anticipate e differite nel Bilancio consolidato 1 A. Le imposte correnti nel bilancio individuale Risultato prima delle imposte [posta di conto economico] (R.A.I.) Reddito imponibile

Dettagli

Differenze permanenti e temporanee e relative imposte differite e anticipate

Differenze permanenti e temporanee e relative imposte differite e anticipate Differenze permanenti e temporanee e relative imposte differite e anticipate RISULTATO ANTE IMPOSTE (R.A.I.) REDDITO IMPONIBILE (R.I.) CONFRONTO VALORI UGUALI VALORI DIVERSI DIFFERENZE PERMANENTI DIFFERENZE

Dettagli

Le imposte nell informativa di bilancio

Le imposte nell informativa di bilancio Le imposte nell informativa di bilancio 1 Le imposte valutazione e fonti Per la valutazione delle imposte sul reddito si devono rispettare i criteri generali che sono alla base della determinazione di

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate

Ragioneria Generale e Applicata. Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate Relazione tra bilancio di esercizio e reddito imponibile: le imposte differite e anticipate 1 Risultato prima delle imposte [posta di conto economico] Reddito imponibile [quantità determinata nella dichiarazione

Dettagli

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile Autonomia del periodo

Dettagli

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile

Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile e Relazione tra Bilancio di esercizio e reddito imponibile Principi generali per la determinazione del reddito imponibile Autonomia del periodo

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 13 06.04.2016 Imposte anticipate e differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Principi contabili Le imposte anticipate e differite devono

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite

NOTA OPERATIVA N. 4/2012. OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite NOTA OPERATIVA N. 4/2012 OGGETTO: il trattamento contabile delle imposte anticipate e differite - Definizione Al fine di procedere all esame delle imposte anticipate e differite da un punto di vista contabile

Dettagli

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA A cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Imposte sul reddito e fiscalità differita Indice La determinazione

Dettagli

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. Fabrizio Bava Università di Torino ODCEC di Torino

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. Fabrizio Bava Università di Torino ODCEC di Torino OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO Fabrizio Bava Università di Torino ODCEC di Torino VALUTAZIONI E IMPONIBILE FISCALE Valore massimo componenti negativi di reddito Variazioni in aumento LIMITI FISCALI Valore

Dettagli

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE PERMANENTI variazioni fiscali definitive che non verranno riassorbite in successivi esercizi (es. costi definitivamente non deducibili; ricavi

Dettagli

Le imposte sui redditi: il nuovo OIC 25 e casi pratici di calcolo

Le imposte sui redditi: il nuovo OIC 25 e casi pratici di calcolo Le imposte sui redditi: il nuovo OIC 25 e casi pratici di calcolo Autore: Dott.ssa V. Moroni Questo focus ha lo scopo di sintetizzare le principali modifiche intervenute nel trattamento delle imposte sui

Dettagli

Le imposte sui redditi

Le imposte sui redditi Le imposte sui redditi CORSO DI RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA A.A. 2017-2018 BASE IMPONIBILE IRES Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di competenza componenti negativi di reddito

Dettagli

Le imposte sui redditi

Le imposte sui redditi Le imposte sui redditi CORSO DI RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA A.A. 2018-2019 BASE IMPONIBILE IRES Risultato ante imposte (componenti positivi di reddito di competenza componenti negativi di reddito

Dettagli

Le imposte. Proff. L. Puddu, G. Giovando, C. Rainero

Le imposte. Proff. L. Puddu, G. Giovando, C. Rainero Corso Bilancio d Esercizio Le imposte Proff. L. Puddu, G. Giovando, C. Rainero Tutto il materiale presente in questa presentazione è protetto da diritto d'autore; può essere utilizzato per finalità di

Dettagli

Capitolo 18 Le imposte differite e anticipate

Capitolo 18 Le imposte differite e anticipate Capitolo 18 Le imposte differite e anticipate Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, 2014, capitolo 18 OIC 25, Imposte sul

Dettagli

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE PERMANENTI variazioni fiscali definitive che non verranno riassorbite in successivi esercizi (es. costi definitivamente non deducibili; ricavi

Dettagli

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA Genova, 17 maggio 2016 Dott. Roberto Pischedda 1 Imposte sul reddito e fiscalità differita Indice La determinazione delle imposte sul reddito; Le differenze temporanee

Dettagli

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA. o Differenze temporanee e definitive oimposte differite oimposte anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA. o Differenze temporanee e definitive oimposte differite oimposte anticipate IMPOSTE SUL REDDITO E FISCALITÀ DIFFERITA o Differenze temporanee e definitive oimposte differite oimposte anticipate Competenza economica ed imposte sul reddito Il reddito imponibile per il calcolo delle

Dettagli

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE

DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE TRA REDDITO CIVILISTICO E REDDITO FISCALE DIFFERENZE PERMANENTI variazioni fiscali definitive che non verranno riassorbite in successivi esercizi (es. costi definitivamente non deducibili; ricavi

Dettagli

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE

IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Caso 5 IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE Oggetto ed obiettivi: oggetto del caso sono le imposte differite. Calcolarle è necessario per la corretta imputazione a Conto Economico delle imposte di competenza.

Dettagli

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A

Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A Le imposte sui redditi C O R S O D I R A G I O N E R I A G E N E R A L E E D A P P L I C A T A A. A. 2 0 1 6-2017 D O T T. S S A L A U R A M U L A S Imposta sul reddito delle società (IRES) riferimenti

Dettagli

LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE

LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE CORRENTI E DIFFERITE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO A Cura del Dott. Mirco Stella Commercialista e revisore dei conti TERZA PROVA PRATICA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA I SESSIONE

Dettagli

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite

Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Esercitazione: la determinazione della base imponibile e delle imposte corrente, anticipate e differite Al 31/12/2008 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri,

Dettagli

Il problema di fondo:

Il problema di fondo: Bilancio di esercizio e reddito imponibile Il problema di fondo: Individuazione della relazione esistente tra: risultato prima delle imposte [posta di conto economico] e reddito imponibile [quantità rilevante

Dettagli

Le imposte - esercizio

Le imposte - esercizio Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Le imposte - esercizio Esempio di determinazione delle imposte correnti La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio X presenta il seguente

Dettagli

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione - Ires I: - Soggetti passivideterminazione del tributo 1 I soggetti Ires (Art. 73 del Tuir) Società di capitali residenti (esempio: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione);

Dettagli

Le imposte nell informativa di bilancio. Applicazioni

Le imposte nell informativa di bilancio. Applicazioni Le imposte nell informativa di bilancio Applicazioni 1 La società Le impostedifferite Alfa srl presenta per il periodo di imposta 2017 un risultato civilistico ante imposte pari a 200.000 ( aliquota IRES24%)

Dettagli

Bilancio Civile Prospetto Fiscale

Bilancio Civile Prospetto Fiscale Bilancio Civile Prospetto Fiscale Francesca Affini Milano 10 gennaio 2005 1 Normativa Legge 3 ottobre 2001 n.366 (legge delega di riforma del diritto societario) o D.Lgs.13 gennaio 2003 n.6 Legge 7 aprile

Dettagli

ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.

ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO. ESERCIZI RELATIVI AL CAP. 13 LA DIMENSIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO. di Maurizio Pini PRIMA PARTE - Esercizi relativi al par. 13.2 (Il Liability Method applicato secondo l approccio IS&L). 1

Dettagli

Le verifiche e i controlli del bilancio d esercizio. Nicola Forte

Le verifiche e i controlli del bilancio d esercizio. Nicola Forte Le verifiche e i controlli del bilancio d esercizio Nicola Forte 1 ACE Deduzione dal reddito imponibile (IRES/IRPEF) del rendimento nozionale (per il 2014 il 4%) degli incrementi netti di capitale effettuati

Dettagli

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci A S S O S I M Milano, 23 giugno 20004 La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci Relatore: Dott. Franco Fondi S T U D I O F O N D I ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7

Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO. Esercitazione n.7 Università degli Studi di Parma CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO Esercitazione n.7 La Belvedere S.p.A. alla fine dell esercizio 2014 presenta il seguente conto economico: Conti Saldo dare ( ) Saldo avere

Dettagli

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. a cura di Andrea Soprani

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO. a cura di Andrea Soprani OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO a cura di Andrea Soprani 1 DEFINIZIONI ONERE FISCALE L ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle

Dettagli

Prof. Alberto Tron. Incaricato di Economia Aziendale nell Università degli Studi di Pisa Dottore Commercialista Revisore Contabile

Prof. Alberto Tron. Incaricato di Economia Aziendale nell Università degli Studi di Pisa Dottore Commercialista Revisore Contabile La prevalenza della, il leasing finanziario ed, l eliminazione, le imposte differite Prof. Alberto Tron Incaricato di Economia Aziendale nell Università degli Studi di Pisa Dottore Commercialista Revisore

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento.

La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento. La Rossi spa presenta il seguente conto economico redatto al 31/12 dopo le scritture di assestamento. A) VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.000.000 Variazione rimanenze

Dettagli

Ragioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE

Ragioneria Generale e Applicata I (Valutazioni di Bilancio) LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE Al 31/12/2004 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri, i seguenti conti: Stralcio della situazione contabile

Dettagli

Check list di controllo per la determinazione dell IRES dovuta dalle aziende Paolo Dragone (*) e Rodolfo Valacca (**)

Check list di controllo per la determinazione dell IRES dovuta dalle aziende Paolo Dragone (*) e Rodolfo Valacca (**) Check list di controllo per la determinazione dell IRES dovuta dalle aziende Paolo Dragone (*) e Rodolfo Valacca (**) l1 Le regole di determinazione del reddito d impresa rilevante ai fini IRES sono sempre

Dettagli

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 66 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI RIFERIMENTI DL N. 185/2008, OIC N. 19, OIC N.

Dettagli

Esercitazione applicativa sull IRES

Esercitazione applicativa sull IRES Esercitazione applicativa sull IRES Esercitazione di economia politica per il quinto anno ITE di Emanuele Perucci Il caso Gli amministratori della società FARM Srl predispongono i dati per la compilazione

Dettagli

Alessandro Montrone Università degli Studi di Perugia Polo Scientifico e Didattico di Terni

Alessandro Montrone Università degli Studi di Perugia Polo Scientifico e Didattico di Terni IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FISCALITA ANTICIPATA E DIFFERITA Alessandro Montrone Università degli Studi di Perugia Polo Scientifico e Didattico di Terni 1 La rappresentazione delle

Dettagli

La riduzione delle aliquote Ires e Irap

La riduzione delle aliquote Ires e Irap La riduzione delle aliquote Ires e Irap Effetti sulla fiscalità differita www.studiomangiapane.it Le nuove aliquote Fino al 2007 dal 2008 IRES 33% 27,5% IRAP 4,25% 3,90% Effetti a partire dai bilanci al

Dettagli

La determinazione del carico fiscale

La determinazione del carico fiscale La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi

Dettagli

Il reddito civilistico ed il reddito imponibile

Il reddito civilistico ed il reddito imponibile Il reddito civilistico ed il reddito imponibile Bilancio d esercizio Documento tecnico-contabile che è redatto annualmente per la rilevazione del risultato economico d esercizio e del patrimonio dell impresa,

Dettagli

BILANCIO 2011: LA GESTIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE NEL BILANCIO

BILANCIO 2011: LA GESTIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE NEL BILANCIO BILANCIO 2011: LA GESTIONE CONTABILE DELLE IMPOSTE NEL BILANCIO a cura di Celeste Vivenzi Il principio contabile OIC n.25 stabilisce che i debiti per le singole imposte dell'esercizio siano imputati in

Dettagli

Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi. Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019

Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi. Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019 Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019 Normativa di riferimento Art. 96 TUIR come modificato dall art. 1 del

Dettagli

Le imposte nel bilancio 2015

Le imposte nel bilancio 2015 Le imposte nel bilancio 2015 1 O R G A N I Z Z A T O D A : O R D I N E D E I D O T T O R I C O M M E R C I A L I S T I E D E G L I E S P E R T I C O N T A B I L I D I R O M A I S T I T U T O P E R I L

Dettagli

IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO Income taxes

IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO Income taxes IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO Income taxes Donatella Busso 1 IAS 12 IMPOSTE SUL REDDITO 1. Obiettivo dello IAS 12 2. Obiettivo della fiscalità differita 3. Ambito di applicazione 4. Alcune definizioni 5.

Dettagli

Fila A. Cognome... Nome... Matricola...

Fila A. Cognome... Nome... Matricola... ANNO ACCADEMICO 2010/2011 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE FACOLTÀ DI ECONOMIA corso di CONTABILITÀ E BILANCIO 2 Prova intermedia del 18-04-2011 Fila A Sede di frequenza (spuntare una delle

Dettagli

Temi speciali di bilancio

Temi speciali di bilancio Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte

Dettagli

Bilancio 2016: aspetti fiscali dei costi di pubblicità e dei costi di ricerca e sviluppo

Bilancio 2016: aspetti fiscali dei costi di pubblicità e dei costi di ricerca e sviluppo 1 BILANCIO Bilancio 2016: aspetti fiscali dei costi di pubblicità e dei costi di ricerca e sviluppo Analisi della disciplina e esempi di calcolo di Armando Urbano 28 MARZO 2017 Il D.Lgs. n. 139/2015 ha

Dettagli

Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte,

Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte, Roma, 8 giugno 2015 Dott. Federico Del Fiume Il reddito di bilancio, determinato applicando le norme previste dal codice civile, non rappresenta l importo sul quale vengono calcolate le imposte, ma soltanto

Dettagli

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Esercitazioni in preparazione all Esame di Stato ESERCITAZIONE 5 reddito fiscale e calcolo dell Ires a cura di Daniela Lucarelli La Bergami s.p.a presenta il

Dettagli

BILANCIO Il Sole 24 Ore

BILANCIO Il Sole 24 Ore 3 La contabilizzazione della fiscalità differita 3.1 La fiscalità differita nella Riforma del diritto societario e nella Riforma fiscale La Riforma del diritto societario ha integrato gli schemi di Stato

Dettagli

Le imposte sul reddito

Le imposte sul reddito Le imposte sul reddito 1 Le imposte sono un costo per la produzione del reddito Esse vanno imputate nell esercizio in sui sono stati iscritti i costi e i ricavi cui le stesse si riferiscono (principio

Dettagli

NOVA S.r.l. Società Unipersonale

NOVA S.r.l. Società Unipersonale NOVA S.r.l. Società Unipersonale BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2005 Bilancio al 31 dicembre 2005 1 Denominazione sociale: Capitale sociale: NOVA S.r.l. Euro 10.000,00 interamente versato Sede sociale: Via Giovanni

Dettagli

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI

La determinazione del fondo imposte. Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI La determinazione del fondo imposte Prof. Dott. Francesco ROSSI RAGAZZI Novità dei bilanci 2007 fra redazione e controllo RIDUZIONE DELL IRES E DELL IRAP La Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n. 244) ha

Dettagli

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

OPERAZIONI IN VALUTA. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi Fabio Mongiardini 1 Posta in valuta: attività o passività, monetarie o non monetarie, rilevate in moneta diversa dalla moneta di conto Elementi monetari: attività e passività che comportano il diritto

Dettagli

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte Al 31/12/2004 la Alfa spa che opera nel settore industriale presenta, tra gli altri, i seguenti conti: Stralcio della situazione contabile

Dettagli

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione)

REDDITO FISCALE. Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) REDDITO FISCALE Viene determinato attraverso un bilancio differenziato (autonoma configurazione) E' finalizzato al prelievo d'imposta (aspettative dell'amministrazione finanziaria) La determinazione risulta

Dettagli

Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs. Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità

Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs. Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità 1 PROBLEMATICHE FISCALI CONNESSE ALL INTRODUZIONE DEGLI IAS Alcune problematiche specifiche che la normativa

Dettagli

1 - IL FENOMENO DELLE INTERFERENZE FISCALI PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE

1 - IL FENOMENO DELLE INTERFERENZE FISCALI PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE 1 - IL FENOMENO DELLE INTERFERENZE FISCALI PRIMA DELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE 1.1. Origine delle interferenze fiscali e l effetto di dipendenza rovesciata Il fenomeno delle interferenze fiscali nel

Dettagli

LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI LE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI 1. Disciplina fiscale del riporto delle perdite Art. 84 TUIR (post L. 15/7/2011, n. 111): 1 Riportabilità senza limiti di tempo 2 Limite quantitativo

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

Linea operativa contabile 1. Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 18, DL 24 giugno 2014, n. 91)

Linea operativa contabile 1. Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 18, DL 24 giugno 2014, n. 91) Linea operativa contabile 1 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 18, DL 24 giugno 2014, n. 91) Febbraio 2015 1. Il caso L art. 18 del D.L. 91 del 24/6/2014, convertito

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

L impatto fiscale delle novità

L impatto fiscale delle novità Seminario Mercoledì 23 marzo 2016 ore 9:00 13:00 Presso Hotel President Via Perasso - Benevento Il bilancio d esercizio e i nuovi principi OIC L impatto fiscale delle novità a cura di Raffaele Marcello

Dettagli

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte

La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte La determinazione del reddito imponibile e il calcolo delle imposte Al 31/12/2007 la Alfa S.p.A., società che opera nel settore industriale, presenta, tra gli altri, i seguenti conti: Stralcio della situazione

Dettagli

Dall utile di bilancio al reddito fiscale. Dott. Antonino Barbagallo

Dall utile di bilancio al reddito fiscale. Dott. Antonino Barbagallo Dall utile di bilancio al reddito fiscale Dott. Antonino Barbagallo 1 Le imposte Una società di capitali è soggetta a due tipi di imposte sul reddito: IRES (imposta sul reddito delle società) si determina

Dettagli

Circolare N.55 del 13 Aprile 2017

Circolare N.55 del 13 Aprile 2017 Circolare N.55 del 13 Aprile 2017 Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Circolare n. 15/2017. Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni

Circolare n. 15/2017. Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni 1 PREMESSA Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. milleproroghe ) è stato convertito nella L.

Dettagli

LA FISCALITA DIFFERITA

LA FISCALITA DIFFERITA LA FISCALITA DIFFERITA CAPITOLO I INTRODUZIONE: CENNI SULLA FISCALITA DIFFERITA 1) LE DIFFERENZE FISCALI TEMPORANEE Alcuni costi, ed alcuni proventi, sono deducibili/imponibili in un esercizio diverso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 154/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 dicembre 2004

RISOLUZIONE N. 154/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 dicembre 2004 RISOLUZIONE N. 154/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 dicembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. XZ S.p.A.. Determinazione del valore dell avviamento

Dettagli

Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP

Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni 1 1 PREMESSA Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. milleproroghe ) è stato convertito nella

Dettagli

Deducibilità delle perdite fiscali: effetti novità in Unico

Deducibilità delle perdite fiscali: effetti novità in Unico Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Deducibilità delle perdite fiscali: effetti novità in Unico 2012-1 6 Giugno 2012 Lo spirito delle modifiche normative, un confronto

Dettagli

Il Conto Economico: le imposte

Il Conto Economico: le imposte Corso di Bilancio e principi contabili Il Conto Economico: le imposte Prof. Luigi LEPORE E-mail: luigi.lepore@uniparthenope.it oggetto della lezione Il Conto Economico: le imposte 2 L area tributaria dello

Dettagli

ZERRA SPA. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008

ZERRA SPA. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 Reg. Imp. 95004630166 Rea 322583 Sede in VIA DEL CAMPO NUOVO, 1-24060 BAGNATICA (BG) Capitale sociale Euro 7.520.000,00 I.V. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 Premessa Attività svolte La

Dettagli

RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI

RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare ELIMINAZIONE DEDUZIONE EXTRACONTABILI (QUADRO

Dettagli

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE. Valori contabili ,00. Totale componenti positivi , ,15

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE. Valori contabili ,00. Totale componenti positivi , ,15 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA - 30/10/2017 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI BILANCIO D'ESERCIZIO DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

Dettagli

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10

Il Rendiconto Finanziario. Inquadramento normativo e OIC n.10 Il Rendiconto Finanziario Inquadramento normativo e OIC n.10 Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio. In vigore fino al 31.12.2015 Gliamministratoridevonoredigereilbilanciodiesercizio, costituito dallo stato

Dettagli

Il disinquinamento. fiscale. del Bilancio

Il disinquinamento. fiscale. del Bilancio Il disinquinamento fiscale del Bilancio A cura della Dott.ssa Laura Bianchi 1 Con l abrogazione del comma 2 dell articolo 2426 Codice Civile, conseguente alla riforma del diritto societario (D.LGS 17/01/2003

Dettagli

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) 1 L art. 1 del D.Lgs. 29.11.2018 n. 142, attuativo della direttiva 12.7.2016 n. 1164/UE, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale

Dettagli

Le imposte sul reddito

Le imposte sul reddito Contabilità e Bilancio CLEM I canale a.a. 2018/2019 Le imposte sul reddito Prof. Francesco Ranalli 1 Le imposte sono un costo per la produzione del reddito Esse vanno imputate nell esercizio in sui sono

Dettagli

SIMULAZIONE ESAME DI STATO TAX AUDITE VERIFICA DEL FONDO IMPOSTE: UN CASO PRATICO Roma, 7 novembre 2018 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti C

SIMULAZIONE ESAME DI STATO TAX AUDITE VERIFICA DEL FONDO IMPOSTE: UN CASO PRATICO Roma, 7 novembre 2018 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti C SIMULAZIONE ESAME DI STATO TAX AUDITE VERIFICA DEL FONDO IMPOSTE: UN CASO PRATICO Roma, 7 novembre 2018 Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma M. Mario Astrologo Dottore Commercialista

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Presentazione Parte I I «MODELLI DI BILANCIO»

INDICE-SOMMARIO. Presentazione Parte I I «MODELLI DI BILANCIO» INDICE-SOMMARIO Presentazione...15 Parte I I «MODELLI DI BILANCIO» Capitolo Primo IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE...19 1.1 I principi generali...19 1.1.1 Le finalità del bilancio d esercizio...19

Dettagli

PROVA SRL DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE ED IMPOSTA IRES. 31/12/2017 ver del 29/08/2017

PROVA SRL DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE ED IMPOSTA IRES. 31/12/2017 ver del 29/08/2017 PROVA SRL 31/12/2017 ver. 1.00 del 29/08/2017 DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE ED IMPOSTA IRES REDDITO ANTE IMPOSTE DA BILANCIO DI VERIFICA 15.000 LASCIARE SEMPRE NO NO - - REDDITO ANTE IMPOSTE COMPRESA

Dettagli