ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI

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1 Sezione seconda - Interventi agevolabili Altri interventi agevolabili ALTRI INTERVENTI AGEVOLABILI L articolo 16-bis, al comma 1 elenca una serie di ulteriori interventi che possono beneficiare della detrazione indipendentemente dal loro inquadramento a livello edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, etc.). Precisamente, trattasi degli interventi individuati dall articolo 16-bis, TUIR alle lettere di seguito elencate: Lettera Definizione c) Interventi necessari per la ricostruzione o ripristino di immobili anche non residenziali, danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, etc.) a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente al 1 gennaio 2012 e) Interventi per i soggetti portatori di handicap (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) per: l eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione f) Interventi per l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi g) Interventi per la cablatura degli edifici ed il contenimento dell inquinamento acustico h) Interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all installazione di impianti basati sull impiego delle fonti rinnovabili di energia. Detti interventi sono ammessi alla detrazione anche se non compresi in opere edilizie a condizione che il contribuente abbia acquisito...idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. ATTENZIONE: Il comma 4 dell articolo 4, D.L. n. 201/2011 dispone espressamente che la detrazione del 36% per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lettera h) spetta per le spese sostenute dal 2013 in poi. In sostanza, nel 2012 la detrazione per interventi di risparmio energetico, è ancora nell ambito dell agevolazione 55%. Dal 2013 si avrà l attivazione della lettera h) e la possibilità di beneficiare della detrazione per interventi di risparmio energetico nell ambito del 36%. Tuttavia, si segnala nella Guida dell Agenzia delle Entrate Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali edizione febbraio 2012 le spese per il risparmio energetico sono ancora presenti nell elencazione delle spese detraibili senza alcun riferimento alla decorrenza. i) Interventi per: l adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. l) Interventi di bonifica dall amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 42 Detrazione IRPEF del 36%

2 Sezione seconda - Interventi agevolabili Altri interventi agevolabili RICOSTRUZIONE/RIPRISTINO IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI - LETT. C) NOVITÀ: Dal 2012 il legislatore ha introdotto la possibilità di fruire della detrazione del 36% sulle spese sostenute per gli interventi necessari per la ricostruzione o ripristino di immobili anche non residenziali, danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, etc.). Condizione essenziale per beneficiare della detrazione, che, si ricorda, spetta anche in relazione agli interventi effettuati su immobili a destinazione non abitativa, è che sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente al 1 gennaio INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - LETT. E) L articolo 16-bis, TUIR, dispone la detraibilità degli interventi di: eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione; a favore dei portatori di handicap, in situazioni di gravità, ai sensi dell articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che al riguardo dispone: 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l autonomia personale, correlata all età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. ATTENZIONE: La detrazione del 36% spettante per gli interventi per favorire la mobilità dei portatori di handicap non è cumulabile con quella del 19% di cui all articolo 15, comma 1, lettera c), TUIR, per l acquisto di mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei disabili (Circolare n. 13/2001). Si veda per un dettaglio l apposito capitolo Cumulabilità con altre agevolazioni nella sezione VI. Interventi per favorire la mobilità dei disabili detrazione 36% sulla quota eventualmente eccedente detrazione 19% Eliminazione barriere architettoniche Realizzazione strumenti adatti a favorire mobilità interna/esterna abitazione Spese per mezzi di accompagnamento e deambulazione disabili ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L eliminazione delle barriere architettoniche può essere realizzata mediante opere di vario genere, tra cui, ad esempio: rifacimento di scale ed ascensori; inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici; installazione di servoscala o piattaforme elevatrici. Detrazione IRPEF del 36% 43

3 Sezione terza - Adempimenti necessari L iter da seguire L ITER DA SEGUIRE NOVITÀ: Per il 2012 e anni successivi, il D.L. n. 201/2011, articolo 4, commi 9 e 10, conferma che per fruire della detrazione vanno rispettate le indicazioni del Decreto 1 febbraio 199, n. 41, attuativo della detrazione del 36%. Pertanto, sono confermati gli adempimenti richiesti nel 2011 come semplificati ad opera del D.L. n. 70/2011 che ha disposto, a decorrere dal 14 maggio 2011, l eliminazione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori a Pescara per interventi di recupero del patrimonio edilizio ed acquisto di box auto/parcheggi pertinenziali. Detto adempimento è tuttavia sostituito dall obbligo di: compilazione della nuova sezione Dati catastali identificativi dell immobile e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento nel quadro E/RP della dichiarazione dei redditi; conservazione ed esibizione, a richiesta dell Ufficio, dei documenti individuati dall Agenzia delle Entrate con Provvedimento 2 novembre 2011). Le semplificazioni sopra esposte sono applicabili ai lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011): per gli interventi edilizi e gli acquisti di box auto precedenti alla citata data vigono ancora le vecchie regole. Sempre dalla medesima data, il D.L. n. 70/2011 ha inoltre disposto l eliminazione dell obbligo di indicazione separata del costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall agevolazione del 36 e del 55%. Si noti che il D.L. n. 201/2011, all articolo 4, comma 10 prevede espressamente la possibilità che, con un prossimo Decreto Ministeriale, siano stabilite ulteriori modalità attuative dell agevolazione. Adempimenti richiesti per detrazione 36% anno 2012 e successivi Applicabilità decreto n. 41/199 (attuativo della detrazione del 36%) Eventuale decreto ministeriale come modifi cato dal D.L. n. 70/ di futura emanazione ne Per definire l iter da seguire per beneficiare dell agevolazione, disposto dal citato Decreto 1 febbraio 199, n. 41, è necessario differenziare a seconda del tipo di intervento posto in essere. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SU SINGOLE UNITÀ Gli adempimenti richiesti relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e costruzione di box o posti auto pertinenziali possono essere brevemente riassunti come di seguito: 64 Detrazione IRPEF del 36%

4 Sezione terza - Adempimenti necessari L iter da seguire acquisizione, se necessaria, della documentazione edilizia richiesta per porre in essere l intervento (generalmente DIA o concessione edilizia, comunicazione alla ASL, etc.); pagamento tramite bonifico bancario/postale delle spese sostenute, attestate con fattura, ricevuta o altra documentazione. La procedura di seguito illustrata è valevole anche nel caso in cui il contribuente intenda realizzare/ristrutturare un posto auto o box pertinenziale. Per l acquisto vigono regole differenti (si veda l apposito paragrafo più avanti). NOVITÀ: Per gli interventi iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011 non è più richiesto l invio della comunicazione di inizio lavori a Pescara; detto adempimento è sostituito dall obbligo di conservazione (ed esibizione a richiesta degli uffici) dei documenti elencati nel Provvedimento 2 novembre Inoltre, a decorrere dal medesimo termine, è stato soppresso l obbligo di separata esposizione del costo della manodopera in fattura. Si ricorda inoltre che la documentazione inerente l intervento effettuato (fatture, bonifici, etc.) deve essere esibita anche in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di richiedere la detrazione del 36%. Si veda anche il capitolo Documentazione necessaria nella sezione Aspetti fi scali e dichiarazione dei redditi. DOCUMENTAZIONE EDILIZIA Per i lavori di ristrutturazione edilizia, in linea generale, è necessario richiedere presso il Comune competente la documentazione tecnica abilitativa. La documentazione necessaria nonché l inquadramento degli interventi stessi può variare in base alla normativa locale: è necessario che il soggetto interessato si informi presso il Comune competente. NOVITÀ: Il Provvedimento 2 novembre 2011 (documentazione da conservare ed esibire, se richiesta) dispone che se la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione di un determinato intervento per il quale la normativa fiscale ammette la detrazione del 36%, il contribuente è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (ai sensi dell articolo 47, D.P.R. n. 445/2000) in cui attesti: la data di inizio lavori; che gli interventi edilizi realizzati sono compresi tra quelli agevolabili. COMUNICAZIONE ALLA ASL Per poter fruire della detrazione, può essere necessario inviare alla ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., nella quale sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione dei lavori da effettuare e generalità del committente; natura delle opere da realizzare; impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell impresa, di aver adem piuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di contribuzione del lavoro; data di inizio dei lavori. La Circolare n. 121/199 dispone che la raccomandata contenente le informazioni sopra elencate può essere sostituita dalla comunicazione alla ASL effettuata ai sensi dei D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 (detti Provvedimenti sono stati sostituiti dal D.Lgs. n. 1/200 Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ). Tale documento deve comunque essere inviato alla ASL competente tramite lettera raccomandata. Si noti che, in linea generale, l obbligo di comunicazione all ASL sussiste nelle seguenti casistiche: Detrazione IRPEF del 36% 65

5 Sezione quarta - Aspetti fi scali e dichiarazione dei redditi Casistiche di compilazione Il numero di rate residue è maggiore del numero di rate della rideterminazione ed è quindi possibile procedere a determinare il valore della nuova rata ed al calcolo della detrazione spettante per gli anni dal 2011 in poi. È necessario, innanzitutto, calcolare la spesa già detratta negli anni precedenti: rigo E41: Spesa già detratta = n rate fruite x importo rata originaria: 3 x ,00 10 = 4.650,00 Spesa residua: , ,00 = 10.50,00 Rata rideterminata: 10.50,00 : 3 (n. rate rideterminazione) = 3.616, ,00 La detrazione spettante è pari a: 3.617,00 x 36% = 1.302,12 arrotondato a 1.302,00 ESEMPIO N. - Intervento di mera prosecuzione (su più anni) Il Signor Neri Mario (50 anni) ha ristrutturato, nel periodo dicembre giugno 2011 la propria abitazione (medesimo intervento di recupero del patrimonio edilizio) sostenendo i seguenti importi: anno 2010 (dicembre): 2.000,00; anno 2011: ,00. È necessario applicare il concetto di mera prosecuzione. Infatti, trattandosi del medesimo intervento di recupero, per verificare il limite della detraibilità delle spese sostenute nel 2011, è necessario considerare congiuntamente l importo speso nel 2010 e nel Va quindi effettuata la seguente operazione: 4.000,00 (limite massimo agevolabile 2011) 2.000,00 = (spese sostenute nel 2010) ,00 (importo massimo detraibile per il 2011) Quindi, nonostante il contribuente abbia speso ,00 nel corso del 2011 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, potrà fruire della detrazione unicamente sull importo di ,00. COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III A La Sezione III A del quadro E, Modello 730/2012, andrà quindi compilata utilizzando due distinti righi. Intervento anno 2010 rigo E41: colonna 1: 2010; colonna : 2 (casella n. rate 10); colonna 9: 2.000,00; Intervento prosecuzione anno rigo E42: colonna 1: 2011; colonna 4: codice 1 (interventi di mera prosecuzione); colonna : 1 (casella n. rate 10); colonna 9: ,00. Detrazione IRPEF del 36% 143

6 Sezione quarta - Aspetti fi scali e dichiarazione dei redditi Casistiche di compilazione La Sezione III A del quadro E risulta così compilata: SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO) Situazioni particolari Anno Periodo Vedere Rideterminazione N. rate Codice fiscale Spesa N. dordine 2006 istruzioni Codice Anno rate immobile E ,00 E ,00 E43,00 ATTENZIONE: Si noti che non deve essere compilata la colonna 10 della sezione III-A e la sezione III B, in quanto l intervento è iniziato nel 2010 (non rileva che alcune fatture siano state pagate nel 2011). CALCOLO DELLA DETRAZIONE SPETTANTE La detrazione spettante è calcolata come segue: 2.000,00 / 10 = 2.00,00 x 36% = 1.00, ,00 / 10 = 2.000,00 x 36% = 720,00 Totale 1.72,00 ESEMPIO N. 9 - Erede di soggetto che aveva rateizzato in tre quote Un contribuente ha ereditato un appartamento nel quale la madre (c.f. PVNMRA25A49L40F) deceduta nel 2011 aveva eseguito, nel dicembre 2010, interventi di recupero del patrimonio edilizio per ,00. La madre, 0enne aveva scelto di rateizzare la detrazione spettante in tre quote. Il diritto alla detrazione si trasmette al figlio che ha la detenzione materiale e diretta dell immobile e che nella propria dichiarazione relativa al 2011 (mod. 730/2012) prosegue la rateizzazione della detrazione iniziata dalla madre. Si noti che l erede, anche non avendo i requisiti di età richiesti, può beneficiare della rateizzazione più breve scelta dalla madre. COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III A Nella Sezione III A del quadro E, a rigo E41, il contribuente indica: colonna 1: 2010; colonna 3: PVNMRA25A49L40F (de cuius che ha presentato la comunicazione); colonna 5: codice 1 (erede di soggetto che aveva rateizzato in 3 quote); colonna : 2 (casella n. rate 3); colonna 9: ,00. SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DIMPOSTA DEL 36% o 41% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO) Situazioni particolari Anno Periodo Vedere Rideterminazione N. rate Codice fiscale Spesa N. dordine 2006 istruzioni Codice Anno rate immobile E PVNMRA25A49L40F ,00 E42 E43,00, Detrazione IRPEF del 36%

7 Sezione quinta - Trasferimento dell agevolazione e decadenza Trasferimento dell agevolazione TRASFERIMENTO DELL AGEVOLAZIONE Il trasferimento della proprietà o del diritto di godimento dell immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio può avvenire: per atto tra vivi, ovvero per vendita o donazione; per atto mortis causa, ovvero per successione. La Legge originariamente disciplinante l agevolazione (L. n. 449/97) in linea generale, disponeva che la variazione di titolarità dei diritti sull immobile determinava il trasferimento della detrazione del 36% dal venditore (o donante) all acquirente (o donatario). NOVITÀ: La disciplina del trasferimento delle quote di detrazione 36% residua è stata modificata ad opera: del D.L. n. 13/2011, con riferimento agli atti registrati dal 17 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 (in tale periodo, era previsto che le parti potessero liberamente scegliere se la detrazione dovesse rimanere in capo al venditore o fosse trasferita all acquirente); del D.L. n. 201/2011, per gli atti perfezionati dal 1 gennaio Il comma del nuovo articolo 16- bis, TUIR dispone che, in caso di cessione dell immobile, le quote di detrazione 36% residua sono trasferite all acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti. Non sono state invece apportate modifiche alla disciplina applicabile in caso di trasferimento dell immobile mortis causa: sia per il 2011 che per il 2012 e anni successivi, vale la regola che in caso di decesso del soggetto beneficiario del 36%, la detrazione...si trasmette, per intero, esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (come era già stato previsto dall articolo 2, comma 5, Legge n. 29/2002). CESSIONE DELL IMMOBILE CON ATTO TRA VIVI NOVITÀ: Il nuovo articolo 16-bis, TUIR prevede espressamente (comma ) che dal 2012, in caso di cessione dell immobile, le quote di detrazione 36% residua sono trasferite all acquirente persona fisica (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. Pertanto, in caso di cessione dell immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest ultimo soltanto se ciò è espressamente previsto ma, se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa automaticamente all acquirente. L art. 2, commi 12-bis e 12-ter, D.L. n. 13/2011, aveva invece previsto per gli att registrati dal 17 settembre 2011 (e fino al 31 dicembre 2011) la possibilità per le parti di negoziare l attribuzione delle quote di detrazione residua, scegliendo se le stesse: rimangono in capo al venditore/donante ovvero vengono attribuite all acquirente/donatario. La disciplina previgente, applicabile per gli atti perfezionati fino al 16 settembre 2011, disponeva che nel caso di vendita dell unità immobiliare l acquirente poteva portarsi in detrazione le quote residue di detrazione 36% non ancora utilizzate dal cedente, senza possibilità di deroga. 154 Detrazione IRPEF del 36%

8 ATTENZIONE: Sezione quinta - Trasferimento dell agevolazione e decadenza Trasferimento dell agevolazione Si ricorda che non sono state apportate modifiche all ipotesi di cessazione della locazione dell immobile, sul quale l inquilino ha effettuato interventi di recupero detraibili 36%. In quest ipotesi, è l ex detentore che continua a fruire della detrazione fiscale, senza che si verifichi una traslazione delle residue quote di detrazione in capo al proprietario. Nella tabella che segue si evidenziano i disposti normativi disciplinanti l attribuzione della detrazione 36% in caso di trasferimento degli immobili agevolati, con evidenza del periodo di applicazione. Interventi di recupero del patrimonio edilizio Art. 1, comma 7, L. n. 449/1997 Art. 16-bis, comma, TUIR fino al dal al dal In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all acquirente persona fi sica dell unità immobiliare. 7. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all acquirente persona fi sica dell unità immobiliare.. In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. Acquisto di immobile ristrutturato Art. 2, comma 5, terzo periodo, L. n. 29/2002 Art. 16-bis, comma, TUIR fino al dal al dal Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi cazioni, che spettano all acquirente persona fi sica dell unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all acquirente persona fisica.... In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente persona fisica dell unità immobiliare. La Legge di conversione del D.L. n. 13/2011 è entrata in vigore il 17 settembre 2011 e pertanto è da tale data che è possibile negoziare l attribuzione della detrazione 36% residua. Si propone pertanto l analisi della: disciplina attualmente in vigore (possibilità di scelta del mantenimento della detrazione in capo al venditore od il trasferimento in capo all acquirente) applicabile agli atti di trasferimento perfezionati dal 17 settembre Si noti che l articolo 16-bis, TUIR ripropone in sostanza quanto già disposto dal D.L. n. 13/2011 (possibilità di scelta del soggetto che beneficia delle quote di detrazione residua). Tuttavia, nella formulazione del comma dell articolo 16-bis, TUIR, è ora esplicitato che se le parti non regolamentano espressamente l attribuzione della detrazione, la stessa è trasferita all acquirente; disciplina previgente (obbligo di trasferimento della detrazione in capo all acquirente) applicabile agli atti di trasferimento perfezionati entro il 16 settembre Detrazione IRPEF del 36% 155

9 Sezione ottava - Normativa, quesiti e prassi Risposte dell Agenzia REGIME DI DETRAIBILITÀ ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE ACQUISTO DI NUDA PROPRIETÀ E USUFRUTTO (IMMOBILE RISTRUTTURATO) DOMANDA Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l altro l usufrutto dell immobile ristrutturato, la detrazione del 36% calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella misu ra del 50% della detrazione oppure tale detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell usufrutto? RISPOSTA Hanno diritto ad usufruire della detrazione del 36% prevista per l acquisto di immobili ristrutturati oltre al proprietario anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reali di godimento sull immobile (uso, usufrutto, abi tazione). La detrazione deve essere ripartita in ragione del costo di acquisto sostenuto, entro il limite di euro riferito a ciascun contribuente. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all ac quisto della nuda proprietà e all acquisto dell usufrutto. Circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.5 INTERVENTI SU IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ DOMANDA Nel caso di immobile in comproprietà, le spese di ristrutturazione per le quali compete la detrazione del 41 o del 36% devono essere detratte in base alla quota di proprietà, ovvero possono essere detratte in re lazione all effettivo onere sostenuto dai comproprietari? In quest ultimo caso, quale documentazione è necessario porre in essere per dimostrare l effettivo onere sostenuto, anche se il pagamento è stato effet tuato con unico bonifico? RISPOSTA La detrazione d imposta per le spese di ristrutturazione compete a chi ha effettivamente sostenuto l onere, sempreché sia titolare del diritto di proprietà sull immobile, ovvero di un diritto reale, o detenga l immobile sulla base di un titolo idoneo. È necessario che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese, e le fatture siano intestate agli stessi nominativi. Tuttavia, come già precisato con la circolare n. 122/E del 1999, in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell indicazione nel bonifico banca rio del solo codice fi scale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro di servizio competen te, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione del 41 o del 36%, il codice fi scale già riportato sul bonifico bancario. Nel caso in cui la partecipazione alle spese di più soggetti non coincida con le proprie quote di possesso, è necessario annotare nel documento comprovante la spesa - la fattura - la percentuale di ripartizione. Circolare 14 giugno 2001, n. 55, punto Detrazione IRPEF del 36%

10 Sezione ottava - Normativa, quesiti e prassi Risposte dell Agenzia LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE ACQUISTO DI DUE UNITÀ IM MOBILIARI RISTRUTTURATE DOMANDA Nel caso in cui con lo stesso atto vengano acquistate più unità immobiliari, ad esempio un appartamento ed una pertinenza oppure due appartamenti, il limite massimo di spesa su cui è consentita la detrazione, stabilito nella misura di euro, deve essere riferito a ciascun immobile o deve essere riferito ad en trambi gli immobili acquistati? RISPOSTA La detrazione dall IRPEF del 36% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di immobili residenziali, prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, estesa dall art. 9, comma 2, della legge n. 44 del 2001 anche alla ipotesi in cui la ristrutturazione sia stata effettuata dalla impresa di costruzione e ristrutturazione o dalla cooperativa edilizia che provvede successivamente alla alienazione o assegna zione dell immobile, si rende applicabile solo in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale. Non è, invece, possibile fruire del beneficio in relazione all acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero edilizio di cui all art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 197, che abbiano una classificazione catastale diversa da casa di abitazione. La agevolazione si applica a queste ultime unità immobilia ri solo nelle ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze dell abitazione. In tal caso la detrazione del 36%, deve essere calcolata sul 25% del prezzo risultante dall atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (l abitazione e la pertinenza), nel limite mas simo di spesa di euro Si ritiene che, nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità im mobiliari di tipo abitativo, il limite massimo di spesa vada riferito ad ogni singolo immobile (con l effetto pratico di poter beneficiare di una soglia massima di euro). Ciò in analogia con quanto previsto dalla circolare n. 57 del 199 in relazione alla detrazione del 36 spettante per le spese di ristrutturazione di cui dall art. 1, della legge n. 449 del Circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.3 ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ DI IMMOBILE RISTRUTTURATO DOMANDA Nel caso in cui due o più contribuenti acquistino in comproprietà un immobile ristrutturato il limite massimo di spesa di euro su cui è possibile operare la detrazione d imposta deve essere consenti to a ciascuno dei comproprietari o deve essere suddiviso tra tutti i comproprietari acquirenti? RISPOSTA L art. 9, comma 2, della legge n. 44 del 2001, che ha esteso l agevolazione del 36%, prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, all acquisto di immobili ristrutturati, stabilisce che la detrazione com pete nella misura del 36%, calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo indicato nell atto di com pravendita, per un ammontare non superiore a euro. In analogia con quanto consentito in relazione alla de trazione del 36% spettante per le spese di ristrutturazione di cui all art. 1, della legge n. 449 del 1997 (vedi circola re n. 57 del 199, paragrafo 2), si deve ritenere che il limite massimo di euro su cui calcolare la detrazione sia riferito alla spesa sostenuta da ciascun contribuente, per ogni unità immobiliare. Circolare 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.4 INTERVENTI SU PIÙ IMMOBILI DOMANDA Un proprietario di due appartamenti ha presentato al centro di servizio tre moduli del 41%: uno per il primo appartamento, uno per il secondo appartamento, uno per le parti comuni (rifacimento tetto e re cinzione), tenendo distinte le relative fatture con bonifici. Considerato che sul primo appartamento ha sostenuto spese per Lire , sul secondo Lire e sul terzo Lire è corretto de trarre la somma dei tre importi? Detrazione IRPEF del 36% 271

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Vigente al: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Vigente al: 28-5-2014 TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Capo I

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