LE COOPERATIVE: GLI ASPETTI CIVILISTICI

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1 UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PALERMO LEGACOOP SICILIA CONVEGNO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 26 GENNAIO 2010 LE COOPERATIVE: GLI ASPETTI CIVILISTICI di Andrea Dili ANDREA DILI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

2 SCOPO MUTUALISTICO Art c.c.: Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

3 LA MUTUALITÀ Art. 45 Costituzione: La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

4 LA MUTUALITÀ Unica definizione di mutualità in relazione min. di accompagnamento al c.c. del 42: Consiste nel fornire beni o servizi o condizioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.

5 LA MUTUALITÀ Si cerca di soddisfare un bisogno diverso dal profitto e cioè la realizzazione di uno scambio con la cooperativa (scambio mutualistico): il socio lavora nella cooperativa; il socio èutente di servizi della cooperativa; il socio realizza una parte o tutto il proprio ciclo imprenditoriale nella cooperativa. La cooperativa ottiene lavoro, utenti, e produce grazie all apporto dei soci.

6 PARITÀDI TRATTAMENTO Art c.c. Rapporti con i soci : Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. Si richiede una disciplina separata e parallela del rapporto contrattuale legato allo scambio mutualistico (distinto dunque dal quello societario) che garantisca pari trattamento.

7 SCAMBIO MUTUALISTICO Diverse modalità in relazione al rapporto mutualistico instaurato col contratto di società: cooperative di lavoro: il rapporto mutualistico consiste nella prestazione lavorativa del socio; cooperative di consumo (o utenza): il socio acquista dalla coop beni o servizi; cooperative consortili: i soci sono imprenditori che gestiscono insieme una o più fasi dell impresa mediante prestazione o conferimento.

8 MUTUALITÀ ESTERNA Accanto alla mutualità interna, la cooperativa ha anche un ruolo come impresa sociale verso l esterno (mutualità esterna): collaborazione tra cooperative (Associazioni, gruppi, ecc.); rapporto coop/collettività (assistenza, solidarietà, sviluppo locale, ecc.); accumulazione indivisibile (a tutela della mutualitàdi generazioni future); disciplina dei Fondi mutualistici nella L.59/92.

9 MUTUALITÀ PREVALENTE La riforma del diritto societario ha operato una separazione tra due tipologie di impresa cooperativa: a mutualità prevalente e non prevalente. Entrambe sono cooperative e si basano sulla gestione mutualistica; la differenza risiede nell accesso alle agevolazioni fiscali, riservato alle sole prevalenti (le non prevalenti godono di agevolazioni fiscali limitate ).

10 MUTUALITÀ PREVALENTE Viene introdotto il concetto di mutualità prevalente, attraverso: una opzione statutaria lucratività); (clausole di non una opzione gestionale (prevalenza dell attività con soci). Vanno rispettate entrambe le opzioni Si tratta di un regime facoltativo e reversibile: la cooperativa può decidere di non essere prevalente; se invece lo è, può sempre decidere di perdere la prevalenza.

11 OPZIONE STATUTARIA (ART C.C.) Gli statuti delle cooperative a mutualità prevalente devono contenere le seguenti clausole: distribuzione di dividendi limitata al tasso max previsto per il prestito sociale (tbpf+ 2,5%); remunerazione degli strumenti finanziari per soci cooperatori non superiore ai dividendi + 2 punti (tbpf+ 2,5% + 2%); divieto di distribuzione delle riserve tra soci cooperatori; devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici.

12 OPZIONE GESTIONALE (ART C.C.) Ricollegandosi alle tipologie di scambio mutualistico: attività prevalente a favore di soci (coop consumo/utenza); prestazione lavorativa in prevalenza da soci (coop lavoro); apporti di beni e servizi in prevalenza da soci (coop lavoro e consorzi).

13 OPZIONE GESTIONALE (ART C.C.) Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza evidenziando contabilmente i seguenti parametri: ricavi delle vendite verso soci > 50% del totale ricavi vendite (voce A1 bilancio); costo del lavoro dei soci > 50% del totale costo lavoro (voce B9 bilancio); costo dei beni o servizi acquisiti da soci > 50% costo per servizi o acquisto materie (voci B7 e B6 bilancio).

14 OPZIONE GESTIONALE (ART C.C.) Solo per coop agricole: quantità o valore prodotti conferiti > 50% quantitào valore tot prodotti. Si suggerisce di adottare l indice a quantità quando i beni conferiti sono tra loro omogenei e di scarsa variabilità nel valore; contrariamente, si ritiene preferibile l adozione del parametro valore. In caso di più scambi mutualistici, si applica la media ponderata delle percentuali delle singole gestioni mutualistiche.

15 COOPERATIVE DI LAVORO Il legislatore, con l articolo 25 del D.Lgs. n. 310/2004, ha opportunamente aggiunto alla lett. b) del primo comma dell articolo 2513 c.c. l inciso computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Occorre, dunque, considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso al punto B9 del conto economico, sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nella voce B7 del conto economico.

16 COOPERATIVE DI LAVORO Occorre sempre escludere dal denominatore quelle grandezze che non hanno diretta attinenza con lo scambio mutualistico. Quindi, per le cooperative di lavoro: se esistono rapporti di collaborazione, poiché essi debbono essere posizionati in B7, il denominatore non dovrà contenere anche la parte di B7 riferita ad altri costi per servizi (es. consulenze varie), cioèestranee al rapporto mutualistico.

17 COOPERATIVE INATTIVE Le cooperative che ancora non abbiano svolto attività mutualistica (es. neo costituite) possono considerarsi prevalenti se hanno adottato le clausole statutarie, non essendo necessario il rispetto della clausola gestionale.

18 SOGGETTI ESONERATI Alcune cooperative, in considerazione delle caratteristiche soggettive e della specifica rilevanza sociale, sono esonerate dal dare dimostrazione del rispetto della prevalenza. Si tratta, in particolare, di: cooperative sociali, a condizione che rispettino le norme contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381; banche di credito cooperativo, a condizione che rispettino le leggi speciali ad esse relative; banche popolari e consorzi agrari, cui continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 366/2001 e non le nuove disposizioni civilistiche.

19 REGIMI DEROGATORI (DECRETO MAP 30/12/2005) Cooperative di lavoro: non si computa il costo del lavoro delle unitàlavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa. Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana. Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica: non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti. Cooperative agricole di allevamento e di conduzione: la condizione di prevalenza e' rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso e quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

20 REGIMI DEROGATORI (DECRETO MAP 30/12/2005) Enti di formazione: non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi. Cooperative per il commercio equo e solidale: sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art del codice civile Società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (cd. Legge Marcora), e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art del codice civile. Cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416: non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale. Cooperative di consumo operanti nei territori montani: con popolazione non superiore a abitanti, si intendono a mutualitàprevalente.

21 REGIMI DEROGATORI (DECRETO MAP 30/12/2005) Calamità naturali: nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art del codice civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi. Soci di enti giuridici: ai fini del calcolo della prevalenza, tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualitàdi soci della cooperativa. Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche: i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

22 PREVALENZA E RISTORNI Circolare del MAP del 13/1/06: I ristorni determinati dal cda ed approvati dall assemblea concorrono ad incrementare il valore del rapporto mutualistico con i soci ai fini della determinazione della mutualità prevalente; la loro approvazione potrà avvenire in una assemblea convocata ad hoc o nella stessa assemblea di bilancio, subito prima della approvazione del documento.

23 DIMOSTRAZIONE DELLA PREVALENZA Art c.1.: Amministratori e sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parametri previsti. Curioso richiamo ai sindaci: in realtà i sindaci devono esprimersi nella loro relazione, essendo la nota integrativa un atto degli amministratori.

24 SCHEMA TIPO PER LA NOTA INTEGRATIVA Posta contabile Importo Di cui soci % A1-ricavi vendite e prestazioni B6-costo materie prime B9-costo del personale/altri B7-costi per servizi Q.tà prodotti acquistati

25 GESTIRE LA PREVALENZA E opportuno attivare procedure gestionali e contabili in grado di monitorare e rilevare gli scambi con soci rispetto ai non soci: Adeguati sistemi di rilevazione (ad es. cartellini presenze, codici fattura, tesserine magnetiche per pos, ecc.) Adeguata strutturazione del piano dei conti e rilevazioni separate

26 PIANO DEI CONTI Tipologia cooperativa Dettaglio dei conti Valori contabili % prevalenza Cooperativa agricola di conferimento 01 Costi per acquisto materie prime 0101 acquisti per conferimento soci 0102 acquisti da non soci % Cooperativa di lavoro 02 Salari e stipendi 0201 salari e stipendi soci 0202 salari e stipendi non soci 03 Oneri sociali 0301 oneri sociali soci 0302 oneri sociali non soci 04 Tfr 0401 tfr soci 0402 tfr non soci % Cooperativa di lavoro 05 servizi e collaborazioni 0501 servizi e collaborazioni da soci 0502 servizi e collaborazioni da non soci % Cooperative di utenza o consumo 10 ricavi per vendite e servizi 1001 ricavi e corrispettivi da soci 1002 ricavi e corrispettivi da non soci %

27 ART C.C. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa: Viene disciplinato nel c.c. quanto previsto già dalla L. 59/92. Gli amministratori e sindaci devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nelle proprie relazioni al bilancio. Deve essere un apposito punto delle relazioni al bilancio dei due organi (artt e 2429 c.c.). In caso di bilancio abbreviato, l informazione va data in nota integrativa.

28 LA PERDITA DELLA PREVALENZA La prevalenza si perde per: Volontà esplicita dei soci: l attività èimpostata prevalentemente con non soci; vengono meno le clausole statutarie di cui all art Incapacità di raggiungimento dei parametri gestionali: pur essendo inserite in statuto le clausole limitative, non si riescono a raggiungere i parametri. Poiché il non raggiungimento dei parametri può essere dovuto ad eventi straordinari, la norma prevede la perdita solo al secondo anno consecutivo.

29 NORME APPLICABILI Art c.c. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle societàper azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

30 ASPETTI PECULIARI Numero minimo di soci (art c.c.) Variabilitàdel capitale (art c.c.) Carattere aperto e ammissione soci (art c.c.) Voto per testa (art c.c.) Ristorni (art sexies c.c.)

31 RISTORNI Il ristorno rappresenta, senza dubbio, uno degli strumenti peculiari della cooperazione, anche se di esso non esiste al momento alcuna definizione legislativa. In sintesi, esso potrebbe essere descritto come il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio cooperatore, allo stesso attribuito in via posticipata e, quindi, a seguito dell evidenziazione nel bilancio di esercizio di un avanzo di gestione.

32 RISTORNI Corte di Cassazione: i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Di conseguenza, il massimo ristorno distribuibile ai soci non potrà mai superare il limite rappresentato dall avanzo di gestione dell attività svolta con i soci stessi (mutualistica); a nulla rilevando eventuali surplus generati da operazioni svolte con terzi (non mutualistica).

33 RISTORNI Sul piano operativo il ristorno assume caratterizzazioni diverse a seconda della tipologia di cooperativa: nelle cooperative di consumo, esso costituisce la restituzione di una parte del corrispettivo pagato dal socio cooperatore per l acquisto di beni e/o servizi dalla cooperativa; nelle cooperative di produzione e lavoro, assume la forma di trattamento economico ulteriore da corrispondere al socio cooperatore; nelle cooperative di conferimento, rappresenta una maggiore remunerazione per i conferimenti del socio cooperatore alla cooperativa.

34 DISCIPLINA CIVILISTICA La riforma del diritto societario ha introdotto l istituto del ristorno nel Codice Civile (in precedenza esso era contemplato soltanto da alcune norme contenute nella legislazione speciale). In particolare, l art del Cod. Civ. prevede che l atto costitutivo di una società cooperativa debba contenere, tra le altre cose, «i criteri per la ripartizione dei ristorni». Il primo comma del successivo articolo 2545-sexies, rubricato ristorni, ribadisce la precedente disposizione, chiarendo che, in ogni caso, deve essere rispettata la proporzionalità tra quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti dai singoli soci con la cooperativa e valore dei ristorni ad essi erogati.

35 DISCIPLINA CIVILISTICA Autonomia statutaria; Principi fondamentali non derogabili; Inammissibilità di una clausola statutaria che escluda espressamente la possibilità di assegnare ristorni; No ad un diritto soggettivo ai ristorni configurabile in capo ai soci (Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n del 8 settembre 1999).

36 ART SEXIES CODICE CIVILE L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

37 ART SEXIES CODICE CIVILE BILANCIO La disposizione del secondo comma trova fondamento nel concetto che può essere retrocesso ai soci cooperatori, sotto forma di ristorno, soltanto il surplus relativo all attività che la cooperativa ha svolto con i soci stessi. In poche parole, l ammontare dei ristorni deliberato dall assemblea non può mai eccedere l avanzo di gestione generato dall attività con i soci: per questo motivo occorre evidenziare nella nota integrativa al bilancio d esercizio i dati relativi a tale attività. Relazione d. lgs. che ha introdotto il nuovo diritto societario minimo di distinzione contabile tra dati relativi alla attività con i soci e dati afferenti alla attività con i terzi.

38 ART SEXIES CODICE CIVILE BILANCIO Tali dati dovrebbero coincidere, generalmente, con quelli richiesti dall art del Cod. Civ. per la formazione dei parametri di prevalenza mutualistica, dunque: le cooperative di consumo o di utenza dovranno separare la quota parte di ricavi afferenti ai rapporti con i soci da quella che attiene ai rapporti con terzi; le cooperative di lavoro dovranno evidenziare il costo sostenuto per il lavoro dei soci rispetto al costo dei lavoratori non soci; le cooperative di servizi dovranno distinguere il costo per l acquisto di servizi dai soci da quello relativo ai servizi prestati da terzi; le cooperative di conferimento dovranno scindere il costo dei beni conferiti dai soci dal costo delle merci o materie prime acquistate da terzi.

39 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE Presupposto della ripartizione tra soci del ristorno quale vantaggio mutualistico ulteriore rispetto a quello giàconseguito al momento dello scambio mutualistico èche vi sia un AVANZO DI GESTIONE Il ristorno non èammissibile ove l esercizio si chiuda in perdita

40 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 53/E DEL 2002 Caratteristica peculiare del ristorno èche lo stesso ècommisurato all apporto dato dal socio all attività mutualistica, che ciò che può essere retrocesso èl avanzo -documentato -di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci e che, di conseguenza, l ammontare dei ristorni spettanti ai soci deve essere commisurato alle transazioni tra il singolo socio e la cooperativa.

41 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 37/E DEL 2003 Il massimo ristorno assegnabile ai soci (ovvero l avanzo di gestione generato dall attivitàcon i soci) deve essere prioritariamente determinato come risultato della seguente formula: PERCENTUALE DI SCAMBIO MUTUALISTICO x AVANZO DI GESTIONE DELL ESERCIZIO

42 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE La percentuale di scambio mutualistico è misurabile, come detto, in base ai parametri previsti dall art c.c.. Il secondo fattore del prodotto (avanzo di gestione dell esercizio) si ottiene seguendo il procedimento prescritto nel modello di verbale di revisione previsto dal MAP. In sintesi, partendo dal risultato di esercizio: UTILE (PERDITE) DELL ESERCIZIO (rigo 23 del conto economico) + VARIAZIONI IN AUMENTO: - EVENTUALI RISTORNI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO -VARIAZIONI IN DIMINUZIONE: -EVENTUALE D DEL CONTO ECONOMICO (solo se saldo positivo) -EVENTUALE E DEL CONTO ECONOMICO (solo se saldo positivo) = AVANZO DI GESTIONE DELL ESERCIZIO

43 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE CASO PRATICO RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A.1) DI CUI: NEI CONFRONTI DI SOCI DI CUI: NEI CONFRONTI DI TERZI ALTRI RICAVI E PROVENTI (A.5) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 700 RIVALUTAZIONI (D.18) SVALUTAZIONI (D.19) 500 PROVENTI STRAORDINARI (E.20) ONERI STRAORDINARI (E.21) 200 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B + C + D + E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL ESERCIZIO (22) UTILE DELL ESERCIZIO (23) 5.000

44 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE CASO PRATICO Nel caso prospettato, quindi, il calcolo saràdato da: PERCENTUALE DI SCAMBIO MUTUALISTICO: RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DEI SOCI X 100 TOTALE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI OVVERO: / = 65% AVANZO DI GESTIONE DELL ESERCIZIO: UTILE DELL ESERCIZIO (5.000) -(D) RETTIF. VALORE ATT. FINANZIARIE ( ) -(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (-2.500) = MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE AI SOCI: X 65% = 975

45 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE COOPERATIVE DI LAVORO Per le cooperative di produzione e lavoro occorre tenere conto di un ulteriore parametro: l art. 3, comma 2, lett. b) della legge 3 aprile 2001, n. 142, infatti, stabilisce che possono essere deliberati dall assemblea ed erogati trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel limite del «30% dei trattamenti retributivi complessivi». QUINDI: per determinare il massimo ristorno attribuibile ai soci si dovràscegliere il minore tra: 1) avanzo di gestione generato dall attivitàcon i soci; 2) 30% dei trattamenti retributivi complessivi dei soci lavoratori

46 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE COOPERATIVE DI LAVORO IPOTESI 1 UTILE AVANZO DELL ATTIVITÀ MUTUALISTICA RETRIBUZIONI IPOTESI 2 UTILE AVANZO DELL ATTIVITÀ MUTUALISTICA 300 RETRIBUZIONI

47 MASSIMO RISTORNO ASSEGNABILE COOPERATIVE DI LAVORO NELL IPOTESI 1 AVREMO: AVANZO DI GESTIONE SOCI = % RETRIBUZIONI = x 30% = MASSIMO RISTORNO DISTRIBUIBILE = NELL IPOTESI 2 AVREMO: AVANZO DI GESTIONE SOCI = % RETRIBUZIONI = x 30% = MASSIMO RISTORNO DISTRIBUIBILE = 300

48 PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL VANTAGGIO MUTUALISTICO MEDIANTE RISTORNI (I) 1) determinazione dei costi e/o dei ricavi afferenti ai rapporti con i soci, distintamente da quelli, della stessa natura, ma relativi ad attivitàsvolte nei confronti di terzi; 2) costruzione dei parametri di cui all articolo 2513 del Codice Civile, al fine di individuare la percentuale di prevalenza mutualistica; 3) determinazione dell avanzo della gestione mutualistica, come risultato dell applicazione della percentuale di cui al punto precedente all avanzo di gestione complessivo (vedi verbale di revisione coop.), così come esposto nel bilancio d esercizio della societàcooperativa; 4) definizione dell ammontare massimo distribuibile di ristorni;

49 PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL VANTAGGIO MUTUALISTICO MEDIANTE RISTORNI (II) 5) proposta dell organo amministrativo in merito al quantum complessivo, nell ambito del limite di cui al punto precedente; 6) deliberazione assembleare sulla distribuzione dei ristorni, secondo i criteri di proporzionalità quantitativa e qualitativa indicati nello statuto; 7) costruzione dei parametri idonei a calcolare percentualmente l apporto mutualistico di ciascun socio rispetto al totale degli apporti dei soci; 8) determinazione dell ammontare dei ristorni da distribuire a ciascun socio, come risultato dell applicazione della percentuale di cui al punto precedente al quantum complessivo deliberato dall assemblea.

50 RISTORNI E DIVIDENDI Mentre i dividendi sono generalmente distribuiti proporzionalmente al capitale conferito dai soci, i ristorni rappresentano uno degli strumenti di assegnazione del vantaggio mutualistico e vengono erogati sulla base dei rapporti di scambio intercorsi tra socio e cooperativa. DIVIDENDO èsufficiente la qualitàdi socio è la remunerazione del capitale sociale spetta al socio ogni qualvolta vengano ripartiti utili di esercizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato o no alla vita della cooperativa ed all attività RISTORNO la qualità di socio non è sufficiente è il premio attribuito al socio per aver effettuato scambi mutualistici quanto più vi èstato scambio mutualistico tanto più il ristorno spetta al socio al socio che non ha partecipato alla gestione mutualistica nessun ristorno

51 RISTORNI E DIVIDENDI CASO PRATICO Si consideri una cooperativa di consumo, la cui compagine sociale è composta da dieci soci con una quota di capitale sociale pari a euro ciascuno, per un totale di euro. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A.1) DI CUI: NEI CONFRONTI DI SOCI DI CUI: NEI CONFRONTI DI TERZI TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A B) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁFINANZIARIE (D) 0 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -200 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B + C + D + E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL ESERCIZIO (22) UTILE DELL ESERCIZIO (23) 1.000

52 RISTORNI E DIVIDENDI CASO PRATICO ELENCO SOCI ACQUISTI SOCIO 1 0 SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO 9 0 SOCIO TOTALE DESTINAZIONE UTILE RISERVA LEGALE 300 FONDI MUTUALISTICI 30 RISTORNI 100 DIVIDENDI 50 RISERVE INDIVISIBILI 520

53 RISTORNI E DIVIDENDI CASO PRATICO ELENCO SOCI DIVIDENDO RISTORNO SOCIO SOCIO ,5 SOCIO ,5 SOCIO 4 5 6,25 SOCIO 5 5 6,25 SOCIO 6 5 6,25 SOCIO ,25 SOCIO ,75 SOCIO SOCIO ,25 TOTALE

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