Decisione N del 19 luglio 2016

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARCO MARINARO Nella seduta del 08/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente riferisce che: in data stipulava, come venditore, un contratto di compravendita di un autovettura, ricevendo in pagamento 2 assegni circolari (uno intestato a sé stesso e uno alla compagna) dell importo di euro ,00 ciascuno, emessi dall intermediario B tramite l intermediario D; il giorno , primo giorno utile per il versamento dell assegno, si recava presso la filiale di riferimento dell intermediario C (legato tramite accordo commerciale all intermediario A per l operatività della clientela presso sportello fisico) per verificare la buona emissione e depositare l assegno; dopo aver cercato invano di depositare il titolo presso il dispositivo automatico, si recava allo sportello, chiedendo esplicitamente di verificare la regolarità dell assegno e la sua bene emissione; l addetto della banca, coadiuvato da un responsabile, confermavano il buon esito dell operazione e la bontà dell assegno. Il ricorrente girava quindi l assegno e riceveva pagamento all ordine attraverso disposizione di bonifico; consegnava, pertanto, al compratore le chiavi di sblocco dei bulloni antifurto dell autovettura; Pag. 2/8

2 tuttavia, in data l intermediario A comunicava l errata negoziazione dell assegno e l impagato dello stesso per causale residuale assegni circolari ; l intermediario faceva sapere al ricorrente, tramite un operatore, che era occorso un errore di procedura da parte dell intermediario C, che aveva mandato all incasso l assegno come bancario anziché come circolare. Si sarebbe proceduto, pertanto, a rinegoziarlo; sennonché, in data l intermediario A comunicava che nel tentativo di rinegoziarlo era stato rilevato un blocco CAI in quanto l assegno era stato falsificato; in tale sequenza di fatti è ravvisabile: - la responsabilità dell intermediario C, in quanto i suoi impiegati non hanno rilevato la contraffazione del titolo e non hanno controllato, sebbene ne fossero richiesti, se l assegno fosse bene emesso, nonostante presentasse delle alterazioni rilevabili ictu oculi. D altra parte, l intermediario D aveva restituito il titolo in quanto palesemente falso. L intermediario C, inoltre, si rendeva responsabile di ulteriore ritardo nella lavorazione, come comunicato dall intermediario A; - la responsabilità dell intermediario A per aver stornato l importo dell assegno dopo 3 giorni, con la promessa di riaccreditarlo, salvo comunicare solo dopo 8 giorni, in data , che l assegno era falso, mentre l intermediario D aveva inviato apposita comunicazione in proposito in data ; - la responsabilità dell intermediario B, per aver fornito inveritiera conferma del bene emissione: - l eventuale responsabilità dell intermediario D. Parte ricorrente chiede quindi che sia accertata la responsabilità degli intermediari coinvolti nella vicenda e che essi siano condannati al risarcimento del danno consistente nell importo dell assegno impagato, pari ad euro ,00, oltre interessi dal giorno dello storno della somma in questione, e di tutti gli altri danni subiti da liquidarsi in via equitativa. L intermediario A resiste al ricorso ed espone quanto segue: l esito insoluto dell assegno veniva correttamente contabilizzato in data , nel pieno rispetto delle tempistiche previste dai fogli informativi per la disponibilità delle somme versate (4 giorni lavorativi successivi a quello di negoziazione) e la non stornabilità dei versamenti di assegni (7 giorni lavorativi successivi a quello di versamento); alla data del , peraltro, l intermediario non era ancora a conoscenza della falsità dell assegno, in quanto il messaggio di insoluto trasmesso alla stessa era generico (causale 99 assegni circolari); soltanto in data veniva informato dall intermediario D della falsità dell assegno e il ricorrente veniva prontamente informato; il ricorrente, in ogni caso, è stato imprudente per aver reso disponibile l autovettura ancor prima che le somme portate dall assegno versato fossero disponibili sul conto corrente. L intermediario B resiste al ricorso ed espone quanto segue: in via preliminare, il ricorso non è procedibile, essendo i relativi fatti già al vaglio dell Autorità giudiziaria. Risulta, infatti, attualmente pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma ed è indirizzo dei Collegi ABF escludere la procedibilità del ricorso in tutti i casi in cui il ricorso sia stato già sottoposto all Autorità giudiziaria penale, senza che assuma rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie Pag. 3/8

3 sussiste una connessione impropria (v. ad es. Collegio Milano, n. 190/2015); nel merito, in data 29 maggio 2014 l intermediario emetteva, tramite l intermediario D, un assegno circolare avente n , di importo pari ad euro 50,00, intestato a proprio cliente; in data veniva portato all incasso dal ricorrente l assegno anzidetto, recante l importo di euro ,00; a seguito delle verifiche effettuate dall intermediario D, detto titolo risultava palesemente contraffatto. L intermediario D provvedeva quindi ad inviare messaggio di impagato in data , con causale 099 e con il seguente testo: vi restituiamo l assegno in argomento in quanto palesemente falso ; in data , l intermediario D effettuava apposita segnalazione in CAI; l intermediario B non ha mai emesso un assegno avente il numero e l importo recati da quello di cui si discute. L assegno emesso con la numerazione indicata recava, invece, un importo e un beneficiario diversi. Perciò l intermediario non poteva effettuare alcun controllo prima che il titolo fosse portato all incasso dall istante; quanto al bene emissione, nessuna richiesta in tal senso era mai stata avanzata dalla banca negoziatrice. D altra parte, il ricorrente invoca la responsabilità dell intermediario C per non avere, tra l altro, controllato che l assegno fosse bene emesso. L intermediario C resiste al ricorso ed espone quanto segue: il ricorrente è cliente dell intermediario A. Tuttavia, poiché detto intermediario non dispone di agenzie operative sul territorio, è in vigore un accordo infragruppo per mezzo del quale l intermediario C garantisce alla clientela dell intermediario A i servizi di versamento in conto corrente, versamento su ATM e prelevamento con assegno; il ricorrente ha tentato inizialmente di effettuare il versamento tramite ATM; non riuscendovi, un dipendente gli consigliava di versarlo allo sportello. L impossibilità di procedere al versamento tramite ATM, peraltro, non era dipeso da problemi tecnici, bensì dalla necessità di compilare il questionario GIANOS, necessario ai fini della normativa antiriciclaggio; l intervento del direttore dell agenzia era finalizzato al perfezionamento degli adempimenti relativi alla disciplina antiriciclaggio e non, come pretende il ricorrente, perché vi fossero anomalie sul titolo; per quanto riguarda la presunta negligenza degli impiegati, nel caso di titolo emesso da un altro istituto, la banca negoziatrice non può far altro che controllare la regolarità del titolo da un punto di vista formale e, sotto tale profilo, il titolo in questione non presentava evidenti anomalie riscontrabili ad un esame visivo ancorché accurato; d altra parte, la banca non aveva l obbligo di richiedere il bene emissione, né tale richiesta veniva fatta dal ricorrente. Se questa fosse stata la sua intenzione, egli non avrebbe del resto tentato di effettuare inizialmente il versamento all ATM, ma si sarebbe direttamente presentato allo sportello; volendo, in ogni caso, dare credito al ricorrente, la banca negoziatrice non avrebbe potuto far altro che chiedere l informazione all emittente. Ma se il ricorrente addebita, come fa, alla banca emittente di avere fornito inveritiera conferma della bene emissione del titolo, nessuna responsabilità può essere attribuita alla banca negoziatrice; quanto ai ritenuti ritardi di lavorazione, il titolo è stato presentato il , Pag. 4/8

4 l intermediario D lo ha lavorato il 17, mentre il messaggio di impagato è stato ricevuto il 19 e immediatamente trasmesso all intermediario A che ha informato il ricorrente; l assegno, in ogni caso, è stato stornato in quanto risultato palesemente falso e non per un errore di procedura imputabile all intermediario; il ricorrente, in ogni caso, è stato imprudente per aver reso disponibile l autovettura prima del buon esito dell operazione. L intermediario D resiste al ricorso ed espone quanto segue: in data 17 giugno 2014 riceveva in stanza di compensazione l assegno circolare serie 50 n , proveniente dall intermediario C. Detto assegno figurava emesso dall intermediario B il 13 giugno 2014 a favore del ricorrente, per l importo di euro ,00; le verifiche consentivano di appurare che l assegno era in realtà stato emesso per la cifra di euro 50,00 e non ancora negoziato; in data 19 giugno 2014, rispettando il termine di due giorni previsto dal regolamento di Stanza, provvedeva ad inviare all intermediario C il messaggio di impagato, con la causale vi restituiamo l assegno in argomento in quanto palesemente falso ; in pari data, provvedeva alla segnalazione in CAI; non si è verificata, pertanto, alcuna responsabilità in capo all intermediario. In via preliminare, gli intermediari A e B chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile, in quanto è pendente sui medesimi fatti un procedimento penale. Nel merito, gli intermediari convenuti chiedono che il ricorso sia rigettato in quanto infondato. Diritto La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta responsabilità delle banche coinvolte nell emissione e negoziazione di un assegno circolare rivelatosi contraffatto. Gli intermediari A e B hanno sollevato una questione pregiudiziale eccependo che sui fatti di cui si discute è pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma. L ABF non potrebbe, pertanto, conoscere della presente controversia. A questo riguardo, si rileva che il ricorrente ha presentato denuncia penale in data (integrata in data ). Al riguardo il Collegio di Coordinamento (con la decisione n del 2012) ha precisato che La soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d Italia è quindi quella di escludere l ammissibilità del ricorso all ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. Non è, dunque, la costituzione di parte civile nel processo penale che impedisce di sottoporre il ricorso all ABF, ma il fatto stesso che sia stata sottoposta la controversia all autorità giudiziaria. Nel caso in esame, tuttavia, la questione sollevata dalle resistenti è mal posta. Nella controversia deferita all Arbitro il ricorrente fa valere, infatti, la grave negligenza della banca alla presentazione del titolo per non averne rilevato l evidente falsità, e chiede il risarcimento del danno conseguentemente subìto. La querela concerne invece gli ignoti Pag. 5/8

5 autori della truffa perpetrata ai suoi danni mediante la creazione di un assegno falso e il pagamento a mezzo di questo del prezzo della stufa. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, ma differenti altresì petitum e causa petendi (in termini, Coll. Milano, dec. n, 1666/2015). La procedura avanti l A.G.O non sembra interferire con quella avanti l ABF posto che i due procedimenti si rivolgono a soggetti e condotte diverse. Nel procedimento dinanzi all Arbitro è in questione soltanto il profilo relativo alla responsabilità della banca per condotta negligente, condotta che pur remota da ogni connessione con quella truffaldina di cui si sta interessando l A.G.O., tuttavia potrebbe essere implicata nella causazione della perdita economica subìta dalla ricorrente. Nel caso di specie non assume quindi rilevanza la querela contro ignoti, ma l eventuale responsabilità dell istituto che abbia negoziato un titolo senza aver condotto le necessarie verifiche sullo stesso. Ne discende il rigetto dell eccezione preliminare formulata dalla resistente (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1975/2011; dec. n. 1666/2015). Passando al merito della controversia si esaminano distintamente i dedotti profili di responsabilità degli intermediari resistenti. Con riguardo alla responsabilità degli intermediari A e C: nelle proprie controdeduzioni, l intermediario C ha reso noto che l intermediario A, facente parte dello stesso gruppo bancario, non dispone di proprie agenzie sul territorio e che, sulla base di un accordo infragruppo, l intermediario C garantisce alla clientela dell intermediario A i servizi di versamento in conto corrente, versamento su ATM e prelevamento con assegno. Il ricorrente afferma di aver sollecitato agli impiegati dell intermediario C la richiesta del bene emissione dell assegno all intermediario B. Sennonché, sia l intermediario B che l intermediario C negano che tale richiesta sia mai stata fatta. Che il ricorrente non avesse intenzione di richiedere il bene emissione potrebbe trovare indiretta conferma nel fatto che egli ha tentato dapprima di versare l assegno presso sportello automatico. D altro canto, l impossibilità di eseguire tale operazione non è sembrata derivare da problematiche ingenerate dal titolo, bensì dalla necessità di compilare il questionario GIANOS, come evidente dalla documentazione prodotta dall intermediario: Per tale ragione, la posizione degli intermediari A e C viene esaminata nel presupposto che il bene emissione non sia stato richiesto. Anche in tal caso resta, peraltro, l obbligo dell intermediario giratario di un assegno circolare per l incasso di operare, nello svolgimento della propria attività, secondo la diligenza qualificata dell accorto banchiere. L intermediario, al quale un assegno è presentato per l incasso, è tenuto a verificare, con l accortezza propria della professione (c.d. diligenza qualificata dell accorto banchiere), la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un esame visivo, pur accurato (Coll. Milano, dec. n. 4059/2015). Ed invero dall esame della copia del titolo agli atti del procedimento, emerge ictu oculi un elemento anomalo rappresentato dall erronea compilazione del quadro di controllo, là dove sotto la voce migliaia è barrato lo zero anziché il numero uno. La falsità del titolo in questione non poteva pertanto sfuggire ad un attento esame da parte dell incaricato della banca. Tali elementi probatori consentono di ravvisare una grave responsabilità della resistente C, la quale ha accettato e accreditato l assegno in evidente violazione degli obblighi di cui all 1176, comma 2, cod. civ. Ulteriori profili di possibile negligenza vengono dedotti in relazione alla prontezza con cui, successivamente alla presentazione e alla negoziazione, è stata comunicata al ricorrente la falsità dell assegno. Risulta dagli atti e sembra pertanto da ritenersi pacifico che già in data la banca Pag. 6/8

6 D comunicava all intermediario C l impagato dell assegno per palese falsità, come da messaggio interbancario agli atti del procedimento. Tuttavia, questa informazione è giunta a conoscenza del ricorrente soltanto in data L intermediario A, infatti, nel comunicare l impagato, in data , adduceva presunti errori di lavorazione dell intermediario C. Solo in data l intermediario A sarebbe stato informato, con dell intermediario C, della falsità, comunicandolo immediatamente al ricorrente (cfr. all. 14 ricorso, pag ). Sembrerebbe, pertanto, posto che l intermediario C nega nelle controdeduzioni errori di procedura da parte propria, che vi sia stato un difetto di comunicazione tra l intermediario C e l intermediario A. Peraltro, dalla narrativa del ricorso si ricava che in data , presentato l assegno, il ricorrente consegnava all acquirente le chiavi di sblocco dell autovettura. Pertanto, anche se la banca avesse comunicato la falsità dell assegno in data , egualmente l acquirente era ormai entrato nel pieno possesso dell autovettura, avendo tra l altro presentato richiesta di radiazione dal PRA per esportazione in data (v. all. 21 ricorso, pag. 133). Pertanto, non si ritengono sussistere ulteriori profili di responsabilità a carico dell intermediario C ed alcun profilo di responsabilità a carico dell intermediario A. Il ricorrente chiama in causa anche l intermediario B per avere in primo luogo fornito inveritiera conferma del bene emissione. Sennonché, come già rilevato, la banca nega che le sia mai stato richiesto il bene emissione, come pure l intermediario C nega di averlo richiesto all intermediario B. Sotto tale profilo, pertanto, non essendovi prova che detta richiesta sia stata fatta, non sembrano ravvisarsi profili di negligenza da parte della banca B. Il ricorrente ravvisa altresì una responsabilità della banca per il fatto oggettivo della fuoriuscita del modulo dal suo controllo esclusivo. Tuttavia a questo riguardo, anche volendo seguire questa impostazione, non essendo noto attraverso quali modalità l assegno contraffatto sia giunto nelle disponibilità dell acquirente dell autovettura, a seguito dell emissione dell assegno originale (emesso per altro importo e a favore di altro beneficiario), non sembrano emergere elementi che possano indurre ad imputare all intermediario una condotta negligente. Infine, si deve rilevare che il ricorrente non formula un addebito specifico a carico dell intermediario D, chiedendo di accertare eventuali responsabilità. A questo riguardo, si rileva che l intermediario D ha ricevuto l assegno in data , il giorno successivo a quello in cui il ricorrente consegnava le chiavi di sblocco dell autovettura, e in data notiziava l intermediario C dell impagato per falsità dell assegno, entro i termini previsti dalla normativa interbancaria. In pari data, effettuava la segnalazione in CAI: Sotto tale profilo non emergono profili di responsabilità dell intermediario. In merito all eventuale responsabilità dell intermediario D per quanto concerne la fuoriuscita dell assegno dal controllo bancario (essendo stato l assegno emesso dall intermediario A per il tramite dell intermediario D), vale quanto detto sopra sul punto. Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del danno dell accertata responsabilità dell intermediario C, esso corrisponde all importo dell assegno rivelatosi contraffatto (euro ,00). Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento degli ulteriori danni subìti, da quantificarsi in via equitativa. Sennonché, sul punto egli si è limitato ad una rivendicazione generica, senza indicare natura e/o tipologia dei pretesi danni né offrire neppure un principio di prova. Sul punto pertanto, la domanda non soddisfa l onere della prova di cui all articolo 2697 c.c. (Coll. Roma, dec. n. 713/2013). Pag. 7/8

7 PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dispone che l intermediario C corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro ,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Respinge il ricorso nei confronti degli altri intermediari resistenti. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario C corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8

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