APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI ART. 6 L.R. 11/ DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL
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1 OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI ART. 6 L.R. 11/ DITTA COSTRUZIONI LOVATO SRL PREMESSO che: - il contratto Rep. n del relativo all appalto dei lavori per la Costruzione Centro Infanzia a Carbonara Stralcio Esecutivo Scuola Materna I GIRASOLI, prevedeva, tra l'altro, che parte del corrispettivo di appalto venisse pagato mediante il trasferimento, in capo alla ditta appaltatrice, del diritto di piena proprietà dell'area sulla quale sorge l'edificio ex Scuola Materna di Carbonara, attualmente censita al Comune di Rovolon (PD), foglio 19 (diciannove), particella n. 361 di are E.U., con la seguente destinazione urbanistica: ZTO B/17 Zona con prevalente destinazione residenziale, urbanizzata, con indice territoriale attuale superiore a 1,5 mc./mq. e superficie coperta superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona, con presenza di tre lotti liberi di tipo C, indipendentemente dalla dimensione degli stessi, volumetria assegnata a ciascun lotto mc volumetria edificabile complessivamente mc ; - tale area è già stata trasferita alla ditta appaltatrice Costruzioni Lovato srl, con sede in via Dante Alighieri 118, a Rovolon; - L Amministrazione Comunale, sentiti in proposito numerosi residenti, valuta inopportuna la realizzazione, nell'ambito territoriale in questione, dell'intera volumetria consentita dal vigente P.R.G. (come detto mc), in quanto, trattandosi di un'importante area del territorio comunale, ubicata a Carbonara in posizione centrale e prospiciente via Verdi, ritiene più rispondente all'interesse pubblico un intervento urbanisticamente più leggero che sviluppi una volumetria di dimensioni più contenute rispetto a quanto consentito dal P.R.G. e di maggiore livello qualitativo, con un miglioramento della qualità urbana, architettonica ed ambientale. DATO ATTO che la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 all Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati prevede: 1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 3. L accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni che così recita: 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l amministrazione recede unilateralmente dall accordo, salvo l obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. RITENUTO di poter definire di un accordo di pianificazione, ai sensi della normativa citata, che riduca la potenzialità edificatoria dell area. DATO ATTO pertanto che:
2 - è stato proposto alla Ditta proprietaria di ridurre a mc la potenzialità edificatoria del lotto di che trattasi, riconoscendo alla stessa che il volume residuo di mc potrà essere spostato in altra area da individuarsi; - la Ditta Costruzioni Lovato srl si è dichiarata disponibile a definire un accordo di pianificazione nei termini proposti dall Amm.ne, subordinandolo alla messa a disposizione di un area a Bastia, priva di potenzialità edificatoria, nella quale spostare il volume residuo. CONSIDERATO che l operazione proposta, in base alla normativa innanzi citata, risulta attuabile verificato il rilevante interesse pubblico. RITENUTO di dover provvedere in merito: - individuando nella ZTO C2/3 già urbanizzata, l area priva di potenzialità edificatoria propria, da mettere a disposizione della Ditta Costruzioni Lovato srl per spostare il volume residuo; - approvando l Accordo di Pianificazione allegato al presente atto; - incaricando l Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di una Variante Parziale al Vigente PRG, da adottarsi ai sensi di quanto previsto dall art. 48 comma 1 della Legge Regionale n. 11 con le modalità di cui all art. 50 comma 4 lettera b della L.R. 61/85, per dare attuazione all accordo di pianificazione; - sottoponendo l Accordo di Pianificazione e la Variante Parziale al Vigente PRG al Consiglio Comunale per l esame ed approvazione. S I P R O P O N E 1. Di individuare nella ZTO C2/3 già urbanizzata, l area priva di potenzialità edificatoria propria, da mettere a disposizione della Ditta Costruzioni Lovato srl per spostare il volume residuo. 2. Di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, l Accordo di Pianificazione allegato al presente atto. 3. Di incaricare l Ufficio Tecnico Comunale della predisposizione di una Variante Parziale al Vigente PRG, da adottarsi ai sensi di quanto previsto dall art. 48 comma 1 della Legge Regionale n. 11 con le modalità di cui all art. 50 comma 4 lettera b della L.R. 61/85, per dare attuazione all accordo di pianificazione. 4. Di sottoporre l Accordo di Pianificazione e la Variante Parziale al Vigente PRG al Consiglio Comunale per l esame ed approvazione.
3 ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI ART. 6 L.R. 11/2004 La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 prevede all Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati. 1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 3. L accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni che così recita: 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l amministrazione recede unilateralmente dall accordo, salvo l obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il contratto Rep. n del relativo all appalto dei lavori per la Costruzione Centro Infanzia a Carbonara Stralcio Esecutivo Scuola Materna I GIRASOLI, prevedeva, tra l'altro, che parte del corrispettivo di appalto venisse pagato mediante il trasferimento, in capo alla ditta appaltatrice, del diritto di piena proprietà dell'area sulla quale sorge l'edificio ex Scuola Materna di Carbonara, attualmente censita al Comune di Rovolon (PD), foglio 19 (diciannove), particella n. 361 di are E.U., con la seguente destinazione urbanistica: ZTO B/17 Zona con prevalente destinazione residenziale, urbanizzata, con indice territoriale attuale superiore a 1,5 mc./mq. e superficie coperta superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona, con presenza di tre lotti liberi di tipo C, indipendentemente dalla dimensione degli stessi, volumetria assegnata a ciascun lotto mc volumetria edificabile complessivamente mc Tale area, in adempimento agli obblighi contrattuali, è già stata trasferita alla ditta appaltatrice Costruzioni Lovato srl, con sede in via Dante Alighieri 118, a Rovolon. L Amministrazione Comunale, sentiti in proposito numerosi residenti, valuta inopportuna la realizzazione, nell'ambito territoriale in questione, dell'intera volumetria consentita dal vigente P.R.G. (come detto mc), in quanto, trattandosi di un'importante area del territorio comunale, ubicata a Carbonara in posizione centrale e prospiciente via Verdi, ritiene più rispondente all'interesse pubblico un intervento urbanisticamente più leggero che sviluppi una volumetria di dimensioni più contenute rispetto a quanto consentito dal P.R.G. e di maggiore livello qualitativo, con un miglioramento della qualità urbana, architettonica ed ambientale. E stato proposto alla Ditta proprietaria di ridurre a mc la potenzialità edificatoria del lotto di che trattasi, riconoscendo alla stessa che il volume residuo di mc potrà essere spostato in altra area da individuarsi. La Ditta Costruzioni Lovato srl si è dichiarata disponibile a definire un accordo di pianificazione nei termini proposti dall Amm.ne, subordinandolo alla messa a disposizione di un area a Bastia, priva di potenzialità edificatoria, nella quale spostare il volume residuo.
4 L Amm.ne Com.le ha individuato nella ZTO C2/3 già urbanizzata, l area priva di potenzialità edificatoria propria, da mettere a disposizione della Ditta Costruzioni Lovato srl per spostare il volume residuo. Il presente Accordo di Pianificazione prevede quindi: - di ridurre a mc la potenzialità edificatoria del lotto sul quale sorge l'edificio ex Scuola Materna di Carbonara, attualmente censito al Comune di Rovolon (PD), foglio 19 (diciannove), particella n. 361 di are E.U., con la seguente destinazione urbanistica: ZTO B/17 Zona con prevalente destinazione residenziale, urbanizzata, con indice territoriale attuale superiore a 1,5 mc./mq. e superficie coperta superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona, con presenza di tre lotti liberi di tipo C, indipendentemente dalla dimensione degli stessi, volumetria assegnata a ciascun lotto mc volumetria edificabile complessivamente mc ; - di riconoscere alla Ditta proprietaria Costruzioni Lovato srl la possibilità di trasferire il volume residuo di mc in altra area; - di individuare nella ZTO C2/3 già urbanizzata, l area priva di potenzialità edificatoria propria da trasferire alla Ditta Costruzioni Lovato srl per spostare il volume residuo, attualmente censita al Comune di Rovolon (PD), foglio 8 (otto), particella n (porzione) di are 16.00; - di predisporre una Variante Parziale al Vigente PRG, da adottarsi ai sensi di quanto previsto dall art. 48 comma 1 della Legge Regionale n. 11 con le modalità di cui all art. 50 comma 4 lettera b della L.R. 61/85, per dare attuazione all accordo di pianificazione. Vengono allegati gli elaborati grafici atti ad individuare le aree di che trattasi. Il presente accordo è immediatamente impegnativo per la Ditta Costruzioni Lovato srl., mentre per il Comune lo diverrà con l approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
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