di Enrico Bozzolan Amministrazione e Finanza >> Finanza Aziendale
|
|
- Olimpia Bianco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 FINANZIARE LE ACQUISIZIONI: IL LEASING D AZIENDA di Enrico Bozzolan Amministrazione e Finanza >> Finanza Aziendale
2 IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO Occorre sottolineare che, nella qualificazione del contratto in esame, emerge la coesistenza di due distinti rapporti. Il primo intercorre tra il concedente (società di leasing) ed il fornitore del bene (o dei beni) oggetto del contratto, identificandosi in una normale compravendita, mentre il secondo si incarna nella concessione in locazione finanziaria del bene. In particolare, tale ultimo rapporto contrattuale presenta alcuni elementi riconducibili alla locazione ordinaria e alla vendita con riserva di proprietà. A differenza di questi istituti, tuttavia, nel leasing finanziario il locatore è un intermediario disinteressato al futuro godimento del bene e il passaggio di proprietà dello stesso non si automatizza con il pagamento dell ultimo canone, bensì richiede l esercizio di una specifica facoltà. In altre parole, le peculiarità che caratterizzano il contratto di locazione finanziaria 1 devono essere ricercate nella sua causa. Si aderisce in questa sede alla teoria che disegna il contratto in oggetto come un contratto atipico con causa di finanziamento, secondo la quale il concedente, versando l intero prezzo del bene al fornitore, effettua un servizio di prestito finanziario il cui ammortamento deriverà dal pagamento dei canoni futuri 2. Si caratterizzano quali obbligazioni principali a carico dell utilizzatore l obbligo di pagare il canone (secondo specifici ammontare, termini e modalità di pagamento) e di accollarsi i rischi relativi all esecuzione del contratto (vizi ed evizione della cosa consegnata, perdita o deterioramento del bene, danni prodotti a terzi). Parallelamente, sempre all utilizzatore spettano il diritto (oltre che di esercitare il riscatto della proprietà del bene) di ricevere in consegna il bene dal fornitore, mediante sottoscrizione di apposito verbale, e di esercitare nei confronti del fornitore le eventuali azioni giudiziarie relative alla cosa utilizzata. L AZIENDA: PROFILI CIVILISTICI Nella prassi risulta ormai consolidato l utilizzo del leasing come forma di finanziamento per l acquisizione di beni mobili (anche forniti da soggetti diversi nell ambito di un unico contratto di locazione finanziaria) ed immobili. Occorre tuttavia individuare i contorni che caratterizzano un azienda commerciale, la cui locazione e il cui trasferimento (ancorché nell ambito di un contratto di leasing finanziario) sono regolati da una disciplina civilistica ad hoc. L art c.c. definisce l azienda come complesso dei beni (mobili e/o immobili) organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. L «organizzazione» dei beni, quindi, imprime agli stessi un vincolo diverso dalla mera proprietà, ossia la loro comune destinazione a divenire mezzo e strumento per l esercizio dell impresa da parte dell imprenditore. Tale attitudine all utilizzo (congiunto) dei beni per la produzione di attività economica tende a configurare l azienda, secondo la prevalente teoria «unitaria», come una entità autonoma, distinta dai singoli beni che la compongono. Ciò che rileva ai fini della qualificazione di un insieme di beni come azienda o ramo d azienda, quindi, non è tanto il titolo giuridico che legittima l imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo, quanto la destinazione impressagli 3. E importante sottolineare, inoltre, che l organizzazione di un complesso di beni finalizzata allo svolgimento di un attività imprenditoriale induce in condizioni di redditività - a 1 Dal leasing finanziario si distingue il leasing operativo, considerato a tutti gli effetti una locazione ordinaria nella quale il produttore di un bene concede la disponibilità dello stesso direttamente all utilizzatore dietro la corresponsione di canoni periodici e per un periodo di tempo commisurato alla durata economica del bene. Non è normalmente prevista, alla scadenza del contratto, la facoltà di riscatto del bene da parte dell utilizzatore. 2 Si aggiunga che nel contratto di leasing finanziario sussiste il collegamento voluto dalle parti tra l acquisto del bene da parte del concedente e la concessione dello stesso in godimento all utilizzatore; mantenendo la proprietà del bene, inoltre, l intermediario finanziario si garantisce dagli inadempimenti dell utilizzatore. 3 Nella nozione di azienda potranno pertanto trovarsi inclusi beni non di proprietà dell imprenditore (in quanto utilizzati, ad esempio, in leasing) così come potranno essere esclusi beni di proprietà dell imprenditore non pertinenti con la destinazione all esercizio dell impresa. Pagina 2 di 7
3 determinare il valore di scambio dell azienda ad un livello maggiore rispetto alla somma dei valori attribuiti ai singoli asset, grazie alla presenza dell avviamento commerciale 4. IL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO D AZIENDA Aderendo alla teoria unitaria circa la qualificazione di un complesso o ramo aziendale specificatamente individuato, è possibile riconoscere piena ammissibilità al contratto di leasing finanziario d azienda. Si ravvisano, infatti, i seguenti momenti rilevanti, per ciascuno dei quali la struttura del predetto contratto dovrà essere integrata e correlata con la normativa civilistica imposta in materia di trasferimento o affitto della stessa (artt.2556 e ss.): a) acquisto dell azienda (o di un suo ramo) da parte della società di intermediazione finanziaria; b) locazione (finanziaria) dell azienda acquistata (con riferimento al precedente punto) all utilizzatore; c) esercizio dell opzione di acquisto del complesso aziendale da parte dell utilizzatore alla scadenza del contratto di leasing. LEASING E AFFITTO D AZIENDA Per quanto concerne la regolamentazione della locazione all utilizzatore dell azienda acquistata, la disciplina della locazione finanziaria del complesso aziendale deve compenetrarsi con le norme previste in materia di affitto d azienda. Innanzitutto occorre sottolineare che, a proposito della forma contrattuale, l art c.c. dispone come il trasferimento in godimento dell azienda deve avvenire con contratto scritto (forma richiesta ad probationem), salvo le disposizioni specifiche riguardanti i singoli beni che la compongono (ad esempio con riferimento ai beni immobili). A seguito delle innovazioni introdotte dall art. 6 Legge 12 agosto 1993 n. 310, i contratti suddetti (compresi, quindi, i contratti di leasing d azienda) devono essere redatti in forma di atto pubblico o per scrittura privata autenticata e depositati entro 30 giorni al Registro Imprese a cura del notaio rogante o autenticante. L iscrizione, in questo caso, è finalizzata a portare a conoscenza dei terzi il contenuto del contratto, rendendolo opponibile agli stessi. In materia di successione nei contratti, inoltre, l art.2558 c.c. prevede che, se non pattuito diversamente, l affittuario (utilizzatore) dell azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio della stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente, tuttavia, può recedere entro tre mesi dalla notizia della locazione sempre che sussista una giusta causa. E evidente che, considerata la particolare causa insita nel contratto di leasing, l intermediario finanziario avrà interesse a limitare il proprio ingresso (in sede di acquisizione dell azienda) nei contratti afferenti il complesso aziendale, ancorché il subentro definitivo avvenga unicamente da parte dell impresa utilizzatrice (si pensi, ad esempio, ai contratti di lavoro dipendente che si trasferiscono automaticamente all affittuario). Appare, invece, inapplicabile alla locazione (anche finanziaria) d azienda la disciplina prevista dal secondo comma dell art c.c. (relativa alla responsabilità dell utilizzatore per i debiti dell azienda commerciale), considerato che la norma non menziona altre ipotesi di applicazione della stessa al di fuori della cessione. Mal aderisce alla causa finanziaria insita nel contratto di leasing d azienda la previsione dell art quarto comma c.c. Tale disposizione, infatti, prevede che le differenze tra le consistenze d inventario all inizio e al termine dell affitto (a valore corrente) sono regolate in denaro alla scadenza del contratto. L intermediario, infatti, si prefigge di effettuare l ammortamento finanziario (mediante la riscossione dei canoni di leasing idealmente scomposti tra quota capitale e quota interessi) del prezzo che il medesimo ha anticipato per l acquisto dell azienda, 4 E vero, tuttavia, che l avviamento non si traduce in un elemento costitutivo essenziale dell azienda; esiste infatti un azienda priva di avviamento quando l impresa non ha ancora iniziato l attività o quando l ha ormai cessata (Cass. 8 novembre 1993 n. 6608, Cass. 25 giugno 1981 n. 4142). Pagina 3 di 7
4 conservando l interesse alla restituzione dell integro complesso aziendale locato all inizio del contratto nel caso di mancato riscatto da parte dell utilizzatore. Seguendo tale impostazione dovrebbe escludersi, quindi, la possibilità per l utilizzatore di operare e dedurre gli ammortamenti sui beni aziendali oggetto di locazione (derogando, quindi, al disposto dell art.2561 c.c. secondo comma 5 ). E tuttavia verosimile immaginare che il contratto di locazione finanziaria imponga comunque all utilizzatore gli obblighi di non modificare la destinazione dell azienda e di esercitare l attività sotto la ditta originaria, di provvedere alla conservazione dell efficienza e dell organizzazione degli impianti (con il relativo trasferimento dei rischi) e di rispettare determinati vincoli per la cessione del contratto o la sublocazione dei beni componenti l azienda. LEASING E CESSIONE D AZIENDA La normativa civilistica in tema di trasferimento della proprietà del complesso aziendale assume rilevanza, nell ambito del leasing d azienda, in sede di acquisto da parte dell intermediario finanziario e nell esercizio, da parte dell utilizzatore, dell opzione di riscatto. La forma del contratto di compravendita d azienda è, innanzitutto, quella prevista per l affitto (atto pubblico o scrittura privata autenticata). L applicazione dell art c.c. (relativo al divieto di concorrenza da parte dell alienante per il quinquennio dal trasferimento), inoltre, risulta di fatto operare unicamente nella fase iniziale del contratto di leasing e nei confronti dell utilizzatore, considerato lo status soggettivo di intermediario finanziario ricoperto dalla società acquirente. Se per la successione nei contratti vale quanto esposto nel precedente paragrafo, un possibile deterrente allo sviluppo dei contratti di leasing d azienda deriva dall applicazione dell art.2560 c.c. Tale norma prevede che, nel trasferimento di un azienda commerciale, risponde dei debiti inerenti l esercizio della stessa anche l acquirente, se le predette obbligazioni risultano dai libri contabili del venditore. Ciò imporrebbe all intermediario finanziario di procedere ad un attenta due diligence 6 finalizzata ad accertare l esatta quantificazione dell indebitamento afferente l azienda e di cautelarsi, conseguentemente, dall accollo di qualsiasi passività ribaltando la responsabilità codicistica in esame all utilizzatore 7. Ne deriva, quindi, che la fattibilità di siffatte operazioni si correla strettamente non solo alle caratteristiche di solvibilità (e garanzia) dell utilizzatore, ma altresì di standing economico - finanziario del soggetto alienante. Resta ferma, comunque, la possibilità normalmente consentita all utilizzatore di esperire, nei confronti dell alienante, le azioni giudiziarie sia a tutela del complesso aziendale compravenduto sia pertinenti alla legittimità di eventuali richieste avanzate dai creditori dello stesso venditore. 5 Sotto il profilo fiscale, secondo quanto disposto dall art.14 D.P.R. n. 42/1988, la deducibilità degli ammortamenti in capo all affittuario è consentita solamente se viene applicata la disposizione di cui all art.2561 c.c., relativa all obbligo di conservazione dell efficienza dei beni ammortizzabili. 6 In tema di debiti tributari, ad esempio, il comma 2 dell art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 limita la responsabilità solidale del cessionario dell azienda (per imposte e sanzioni relative all anno della cessione e ai due precedenti) al debito risultante dalla data del trasferimento da apposito certificato rilasciato dall Amministrazione Finanziaria. Il cessionario (nel nostro caso la società di leasing) è liberato da ogni obbligazione nel caso in cui il certificato dia esito negativo o non sia rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta. Tale limitazione di responsabilità viene meno, tuttavia, se la cessione dell azienda avviene in frode ai crediti di natura fiscale; la frode si presume se, salvo prova contraria, il trasferimento è effettuato nei sei mesi successivi alla constatazione di una violazione penalmente rilevante (es.: l emissione di fatture false). 7 Tale necessità, infatti, si giustifica nella causa finanziaria del contratto di leasing. Pagina 4 di 7
5 ASPETTI CONTABILI Dal punto di vista contabile la disposizione che assume rilievo per la rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario avente ad oggetto un azienda (o un suo ramo) da parte dell utilizzatore si identifica nell art.2427 c.c. nr.22). Dall esame di tale disposto normativo si evidenzia una continuità di esposizione delle operazioni in oggetto secondo il metodo patrimoniale (che prevede la sola rilevazione in conto economico dei canoni leasing di competenza e dei canoni da pagare nei conti d ordine tra gli impegni). La novella normativa (apportata dal D.Lgs. n. 6/2003) riguarda invece le informazioni da fornire nella nota integrativa, che si prefiggono di rappresentare extra-contabilmente le operazioni di leasing secondo il metodo finanziario previsto dallo IAS 17. Il principio contabile internazionale prevede l iscrizione, nello stato patrimoniale e tra le immobilizzazioni, dell asset oggetto del contratto di leasing (nel nostro caso saranno iscritti i beni materiali ed immateriali componenti l azienda) oltre a quella del debito attualizzato per canoni da pagare tra le passività finanziarie. Sempre lo IAS 17 richiede la scomposizione, in conto economico, del canone di leasing di competenza tra «ammortamento» dell asset ed oneri finanziari. Oltre a recepire gli effetti della rappresentazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria secondo il suddetto principio contabile internazionale, la nota integrativa dei bilanci nazionali deve contenere l esposizione del valore attuale dei canoni non scaduti utilizzando tassi d interesse pari all onere finanziario effettivo sottostante il singolo contratto di leasing. E necessario indicare altresì l ammontare complessivo al quale i beni (nel nostro caso componenti l azienda) sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore) 8. E opportuno, infine, segnalare la fiscalità differita legata alla diversa deduzione fiscalmente operata dalla contabilizzazione dei canoni leasing rispetto a quella degli ammortamenti e interessi passivi in bilancio. IMPOSTAZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA La sopra citata Risposta ad istanza di interpello dell Agenzia delle Entrate protocollo n. 2005/78112 del 24 maggio 2005 ha esaminato la disciplina fiscale dell istituto del leasing d azienda. Ai fini delle imposte dirette è stato innanzitutto chiarito che il canone di leasing è deducibile ai fini Ires ed Irap (nei limiti ovviamente della «quota capitale») solamente qualora: a) i beni oggetto del corpus aziendale siano ammortizzabili fiscalmente (attrezzature, avviamento, immobili); b) la durata del contratto di leasing risulti maggiore o uguale a otto anni nel caso in cui sia presente un bene immobile ovvero, in sua assenza, alla metà del periodo di ammortamento del bene (materiale o immateriale) caratterizzato dal coefficiente fiscale più basso. Se l azienda si compone di beni non ammortizzabili (es.: terreni) occorrerà determinare la parte di canone deducibile in proporzione alla percentuale rappresentata dal valore dei beni ammortizzabili rispetto al valore dell intero complesso aziendale. Con riferimento all imposizione indiretta viene ribadita dall Agenzia l imponibilità Iva dei canoni leasing (con aliquota ordinaria del 20%), sottolineando la natura di prestazione di servizi della locazione finanziaria. Viene precisato, inoltre, che in caso di esercizio, da parte dell utilizzatore, dell opzione di riscatto del complesso aziendale occorre applicare l imposta di registro 8 In tal senso occorre precisare che il documento OIC 1 (per la consultazione si veda Principi contabili cd-rom e opera a schede mobili, Ipsoa) specifica come il valore del bene (o del complesso di beni) da esporre non necessariamente è pari al costo originariamente sostenuto dalla società di leasing, ma va individuato come il minore tra il prezzo teorico del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto. Nel caso in cui l intermediario finanziario avesse sostenuto, in fase di acquisto, il pagamento di una somma a titolo di avviamento commerciale dell azienda si ritiene che, pur non potendosi individuare una concreta «locazione» dello stesso e concordando con la natura finanziaria della causa dei contratti in esame, tra i beni da includere nella rappresentazione in nota integrativa del leasing secondo lo IAS 17 vada inserito anche il predetto avviamento (rispettando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma). Pagina 5 di 7
6 ordinariamente prevista per i trasferimenti d azienda (e pari al 3% per i beni e i diritti per i quali non è prevista un aliquota specifica, come i beni immobili) con riferimento non tanto al prezzo di riscatto contrattualmente previsto quanto al valore venale 9 dell azienda riscattata. L attività di leasing è fornita dalla Banca avvalendosi della collaborazione di SANPAOLO LEASINT SPA, società prodotto specializzata nel settore del leasing al servizio della Clientela delle Banche del Gruppo Sanpaolo IMI. SANPAOLO LEASINT, da 25 anni leader nazionale nel settore del leasing, risponde alle esigenze più complesse, con piani finanziari personalizzati e servizio di supporto per tutte le procedure previste. Per conoscere le tipologie di leasing e relativi vantaggi consultare la scheda prodotto: Leasing 9 Ciò con buona pace delle argomentazioni proposte dall istante, finalizzate a ravvisare in tale impostazione la violazione del principio di alternatività Iva- registro. Secondo la tesi proposta, infatti, dato che i canoni periodici rappresentano il pagamento dilazionato del prezzo dell azienda, emergerebbe una doppia imposizione indiretta sulla parte del valore venale (comprendente l avviamento valutato secondo criteri predefiniti dall Amministrazione finanziaria) eccedente il prezzo di riscatto. Pagina 6 di 7
7 GLOSSARIO Leasing finanziario L'effetto tipico di un leasing e il suo normale esito è il trasferimento di proprietà del bene: in antitesi a tale nozione la giurisprudenza costruisce la categoria del leasing finanziario, intendendosi, per tale, il leasing avente ad oggetto beni che l azienda intende sfruttare per un breve periodo senza alcun interesse all acquisto. Leasing operativo Denominazione impropria di un contratto di utilizzazione di beni, strutturato in forma di locazione o noleggio e direttamente stipulato fra produttore e cliente, senza l interposizione di intermediari finanziari e senza la previsione di alcun diritto di opzione. Non può come tale qualificarsi alla stregua di un leasing né quale prodotto finanziario.. Documento pubblicato su licenza di WKI - Ipsoa Editore Fonte: Amministrazione & Finanza Quindicinale di gestione, pianificazione e controllo aziendale Copyright: WKI - Ipsoa Editore Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito Pagina 7 di 7
Il leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliDiritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015
Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliLEASING, LEASE-BACK E FACTORING
ESERCIZIO 1 MAXICANONE DI LEASING LEASING, LEASE-BACK E FACTORING Il contratto di leasing può prevedere, oltre ai canoni mensili, il pagamento di un maxicanone iniziale. In tale ipotesi la quota del canone
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliRISOLUZIONE N. 216/E
RISOLUZIONE N. 216/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza di interpello - Afa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Deduzione di costi
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
Dettagli7. La costituzione d impresa e le principali operazioni di gestione
102 C) Il Piano dei conti Capitolo 3 Il Piano dei conti è un elenco ragionato di tutti gli oggetti di conto che il contabile prevede di attivare per le proprie registrazioni e contiene le note illustrative
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliBilancio - Corso Avanzato
Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università
DettagliPrincipi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa
Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 17 Leasing by Marco Papa Outline o Definizioni o Classificazione del contratto di leasing o Contabilizzazione
DettagliIAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari
IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere
DettagliIL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE
IL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE 1. Introduzione Il contratto di leasing costituisce un negozio a titolo oneroso concluso con la presenza di tre soggetti ognuno con un diverso interesse economico, ossia
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliLE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)
PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le
DettagliLEASING: LE SCRITTURE CONTABILI
LEASING: LE SCRITTURE CONTABILI Acquisto Il contratto di leasing è uno degli strumenti che viene comunemente utilizzato dalle imprese per procedere all acquisto di beni strumentali. Sono previste due possibili
DettagliMoratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario
Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
DettagliRISOLUZIONE N. 175/E
RISOLUZIONE N. 175/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12/08/2003 Oggetto: Istanza di interpello - Art. 67 e 71 TUIR Deducibilità ammortamenti finanziari e svalutazione crediti in caso di
DettagliUTILMECCANICA COMMERCIALE SOCIETA FINANZIARIA. comprensiva dei servizi accessori gestiti dalla stessa (manutenzione, assistenza, formazione ecc.
L offerta di NOLEGGIO si differenzia rispetto ad altre formule come ad esempio il Leasing perché è in grado di offrire al Cliente, una serie di benefici concreti e tangibili. B fornitura del bene con servizi
DettagliI DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA. 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione.
I DEBITI I DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione. Principio contabile nazionale Doc. n. 19 Definizione
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliCOSTI DI PUBBLICITÀ. Attivo SP B.I.2
4 COSTI DI PUBBLICITÀ Attivo SP B.I.2 Prassi Documento OIC n. 24; Comitato consultivo per le norme antielusive, pareri 19.2.2001 n. 1; 24.2.2004 n. 1; 5.5.2005 n. 8 e 7.3.2006 n. 5; R.M. 5.11.74 n. 2/1016;
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliLINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA. nelle attività di acconciature ed estetica.
ALLEGATO A) LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELL AFFITTO DI POLTRONA/CABINA nelle attività di acconciature ed estetica. 1. Nell ambito dell attività professionale di acconciatore ed estetista, condotta da
DettagliPeriodico informativo n. 62/2013
Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti
DettagliAMMORTAMENTI (COMPRESI ONERI PLURIENNALI) LEASING INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI (COMPRESI ONERI PLURIENNALI) LEASING INTERESSI PASSIVI 1 L AMMORTAMENTO (NOZIONE GIURIDICA) il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo
DettagliI contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
DettagliINDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci
INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra
DettagliLEZIONE 4 DICEMBRE 2013
LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio
Dettagli«VISION, STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì...
«VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
Dettagli4.5. Lottibroom S.p.A.
4.5. Lottibroom S.p.A. La società Lottibroom S.p.A. è un impresa quotata alla Borsa Valori nazionale; la quotazione risale a qualche anno addietro, al periodo in cui la medesima ha avuto la necessità di
DettagliI contratti di gestione delle strutture alberghiere
12/06/2013 il Contratti tipici: Contratti atipici: contratto di locazione di bene immobile contratto di affitto di azienda (alberghiera) contratto di gestione di azienda. alberghiera (c.d. contratto di
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliRAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA
RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
DettagliLa determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico
Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
DettagliL ADEGUAMENTO DEL BILANCIO 2004 AL NUOVO CODICE CIVILE
L ADEGUAMENTO DEL BILANCIO 2004 AL NUOVO CODICE CIVILE Raffaele Rizzardi Bologna 14 dicembre 2004 FONTI NORMATIVE - RIFORMA DEL CODICE CIVILE - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (applicazione facoltativa per
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliCredito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo
A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliIL CONTRATTO DI LEASING MOBILIARE STRUMENTALE
IL CONTRATTO DI LEASING MOBILIARE STRUMENTALE 1. Introduzione Il contratto di leasing costituisce un negozio a titolo oneroso concluso con la presenza di tre parti ognuna con un diverso interesse economico,
DettagliIl Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette. Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott.
Il Rent to Buy Aspetti contabili e disciplina fiscale: imposte dirette ed indirette Dott.ssa Mariateresa Arcuri e Dott. Andrea Sfarra Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Firenze, 07 maggio 2015
DettagliL affitto d azienda: profili civilistici, contabili, Prof. Filippo Dami 5/11/2010 09:00 18:00. Villa Borromeo Sarmeola di Rubano (PD)
L affitto d azienda: profili civilistici, contabili, fiscalie giuslavoristici 09:00 18:00 Prof. Filippo Dami Una premessa Il contratto di affitto e l atto istitutivo di usufrutto d azienda Devonoessere
DettagliRISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
DettagliPeriodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese
Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 50 27.05.2015 Spese di manutenzione e riparazione Profili contabili e compilazione modello Unico Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale della svalutazione civilistica di beni materiali
DettagliIL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)
IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 gennaio 2011 OGGETTO: Consulenza Giuridica - Rapporto di concessione Beni realizzati dalla società concedente e beni realizzati dalla società concessionaria
DettagliSoluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
DettagliLa gestione aziendale, il reddito e il patrimonio
1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa
DettagliNOTA OPERATIVA N.12 /2015
NOTA OPERATIVA N.12 /2015 OGGETTO: Le spese di manutenzione. - Introduzione Con la presente nota operativa si affronterà il tema delle spese di manutenzione e del loro corretto trattamento contabile. Saranno
DettagliASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA
PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
Dettagli7. CONTABILITA GENERALE
7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliL IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D
INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013
DettagliCorso di Diritto Commerciale
Corso di Diritto Commerciale Anno accademico 2014-2015 Powered by PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS Control Editing dott. Mario Passaretta Il diritto d impresa Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente,
DettagliGiugno 2013. I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette
Giugno 2013 I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Gabriella Antonaci, Studio Legale e Tributario
DettagliLinee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti
Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista
Dettagli137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 137/2015 Ottobre/13/2015 (*) Napoli 22 Ottobre 2015 Con la risoluzione 81/E del 25 settembre 2015, l Amministrazione Finanziaria ha fornito
DettagliStrumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39
Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliMOVIMENTAZIONE DEI CONTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
MOVIMENTAZIONE DEI CONTI INTERESSATI DALLE OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA CREDITO VS CLIENTE INGLESE @ MERCI C/TO VENDITA 161,29 161,29 MATERIE PRIME C/ACQUISTO @ DEBITI VS FORNITORE USA 212,77 212,77 Università
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliDeducibilità dei canoni di leasing
Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliRISOLUZIONE N.106/E QUESITO
RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del
DettagliOGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015
Informativa per la clientela di studio del 16.12.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO:Stampa registri contabili entro il 30.12.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliC i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012
DettagliIl conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008
Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice
Dettagli4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.
4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione
Dettagli20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I
20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I Il candidato proceda preventivamente ad illustrare sotto il profilo civilistico e fiscale le caratteristiche dell operazione di cessione d azienda. Successivamente
DettagliMODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere
DettagliDott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro
DettagliModalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza
Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità
DettagliIL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA
IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede
DettagliRISOLUZIONE N.95/E QUESITO
RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliLa costituzione delle spa. I finanziamenti dei soci. 23 marzo 2011
La costituzione delle spa I finanziamenti dei soci 23 marzo 2011 1 le fonti di finanziamento Possono essere a titolo di: capitale proprio o di rischio (patrimonio netto) capitale di debito o di terzi (passività)
DettagliCircolare Informativa n. 2/2013
Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai
Dettagli