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COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) BERTI ARNOALDI VELI (BO) PAGNI (BO) LUCARELLI (BO) PETRAZZINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore BARBARA PETRAZZINI Seduta del 05/06/2018 FATTO Con ricorso depositato in data 24 agosto 2017 il ricorrente, anche a mezzo della documentazione acclusa al ricorso, riferisce che in data 22 e 23 marzo 2017, a seguito della vendita della propria imbarcazione, si rendeva cessionario di due assegni circolari dell importo di 34.000 euro e di 3.000 euro entrambi emessi dall intermediario B, rispettivamente in data 21 e 22 marzo 2017. Prima di procedere alla consegna dell imbarcazione chiedeva alla propria banca (intermediario A) di verificare la c.d. bene emissione dei predetti titoli inviando una copia dell assegno di importo maggiore via e-mail ad una dipendente della stessa; la dipendente dell intermediario A, una volta effettuate le opportune verifiche circa la validità dell assegno, gli comunicava di avere ricevuto conferma della bene emissione del titolo da parte dell intermediario B. Facendo affidamento nella conferma della validità dei titoli, consegnava l imbarcazione oggetto della compravendita al sedicente venditore e si recava presso una filiale dell intermediario per effettuare il versamento del primo titolo, cui faceva seguito, il giorno seguente, il versamento del secondo. In data 28 marzo 2017 gli veniva comunicato che i suddetti titoli erano rimasti impagati da Pag. 2/6

parte dell emittente il quale aveva rilevato la palese falsità degli stessi. Resosi conto di aver subito una truffa da parte dell'acquirente, sporgeva il giorno stesso denuncia/querela per l accaduto e trasmetteva in data 30 marzo 2017 alla banca negoziatrice e alla banca emittente formale reclamo scritto al fine di ottenere la restituzione delle somme portate dai due titoli di credito, che veniva, tuttavia, riscontrato negativamente da entrambe. Esperito infruttuosamente il reclamo, reiterava le richieste davanti a questo Arbitro, chiedendo la condanna in solido dei due intermediari al risarcimento dei danni subiti (pari ai 37.000,00 euro, corrispondenti all importo facciale dei titoli), o, in subordine la condanna dell intermediario eventualmente ritenuto in via esclusiva responsabile, al risarcimento del danno pari a 37.000,00 euro; oltre al pagamento degli interessi dal giorno dell avvenuto storno degli assegni al saldo. Costituendosi nel procedimento, l intermediario A riferiva di aver ricevuto una comunicazione con la quale il ricorrente richiedeva, a mero titolo di cortesia, di verificare la bene emissione di un assegno circolare dell importo di 34.000,00 euro del quale veniva inviata via e mail una foto fatta con il cellulare. Acconsentendo alla richiesta, provvedeva a telefonare alla banca emittente l assegno in questione che dava conferma del fatto che il titolo era stato bene emesso e di ciò dava comunicazione all odierno ricorrente. Affermava pertanto di essersi limitato ad acconsentire alla richiesta del ricorrente di chiedere se l assegno circolare era stato emesso e di avere semplicemente riportato al proprio cliente la risposta dell intermediario emittente, senza avere mai fornito particolari rassicurazioni e senza averne in alcun modo garantito la regolarità. Nel merito, sosteneva che il versamento di un assegno circolare emesso da altra banca avviene in base alle condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto di c/c sottoscritto dal cliente, ovvero con riserva di verifica e salvo buon fine, secondo le norme che regolano i servizi di incasso, non costituendo il bene emissione telefonico un atto vincolante, ma una prassi bancaria, che non legittima l ordinante del titolo a considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini previsti dal contratto. Il danno reclamato dal ricorrente sarebbe quindi ascrivibile a un comportamento imprudente e gravemente colposo dello stesso, poiché nella definizione di un contratto di compravendita non avrebbe tenuto conto della mancata decorrenza del termine di non stornabilità degli assegni, assumendosi così la responsabilità e rischi connessi alla consegna anticipata del bene. Eccepiva pertanto la colpa grave del ricorrente e il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per avere consegnato il bene all acquirente omettendo ogni controllo sulla sua identità e senza avere atteso l accredito dell importo in via definitiva. Concludeva chiedendo a questo Arbitro di respingere in quanto infondata la domanda risarcitoria o di ridurne l ammontare accertando e dichiarando il concorso del fatto colposo del creditore. L intermediario B respingeva ogni responsabilità nell emissione del titolo in esame, in quanto: (i) gli assegni circolari oggetto del ricorso non risultano essere mai stati emessi da esso intermediario e sono palesemente falsi; (ii) entrambi i titoli recano infatti l indicazione della serie T quale serie di appartenenza degli stessi, mentre la serie T caratterizza solo i titoli aventi taglio tra i 5.000,00 e i 25.000,00 euro, non corrispondente all importo di nessuno dei due assegni presentati all incasso; (iii) non ha mai ricevuto alcuna richiesta né Pag. 3/6

ha mai rilasciato alcun bene-emissione in relazione agli assegni contraffatti; (iv) è stata vittima di una truffa perpetrata mediante manomissione della propria linea telefonica, oggetto di anomalie nel funzionamento per tutta la giornata del 22 marzo; l accaduto, risolto nei giorni successivi con l intervento del gestore telefonico, è stato oggetto di denuncia all autorità competente in data 29 marzo. Evidenziava la negligenza dell istituto negoziatore rispetto agli obblighi di cui all art. 1176, comma 2, c.c., per avere richiesto il bene-emissione per telefono anziché per iscritto; per non avere avvisato il ricorrente che tale verifica è una mera prassi bancaria il cui esito non è vincolante e non costituisce una garanzia di accredito; sottolineava infine l incauto comportamento del ricorrente che ha provveduto alla consegna della merce e al versamento degli assegni, emessi da persona a lui sconosciuta, presso il proprio istituto senza attendere l effettivo pagamento dei titoli, contravvenendo, quindi, a generali norme di prudenza. Concludeva pertanto chiedendo a questo Arbitro di respingere in quanto infondata la domanda risarcitoria. Nella riunione decisoria del 20 marzo 2018, questo Collegio, Il Collegio, rilevato che la decisione del ricorso implicava la valutazione di questione già rimessa al Collegio di Coordinamento da parte di altro Collegio, disponeva il rinvio ad altra seduta. DIRITTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta responsabilità dell intermediario negoziatore e dell intermediario emittente putativo di assegni circolari rivelatisi contraffatti. Rileva il Collegio che la fattispecie oggetto di esame corrisponde ad una tipologia di truffa ben consolidata, già nota ai Collegi del sistema ABF e recentemente esaminata dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018, la quale, dopo aver ribadito e sottolineato l esistenza di precisi obblighi di protezione dei terzi che vengono a contatto con i soggetti che emettono o collocano assegni circolari, ponendo l accento sulla professionalità tipica (e rafforzata) che l'ordinamento pone a carico di detti soggetti, ha avuto modo di enunciare i criteri in base ai quali occorre valutare la responsabilità dell intermediario negoziatore del titolo, dell intermediario emittente putativo del titolo, nonché l eventuale concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. Quanto alla posizione dell intermediario A (negoziatore del titolo) e agli oneri di verifica dell autenticità dell assegno circolare che egli deve compiere al fine di andare esente da responsabilità per aver negoziato un titolo rivelatosi falso (con particolare riguardo all adeguatezza dell uso del telefono per operare tali verifiche), il Collegio nella ricordata pronuncia ha ritenuto che «la questione vada affrontata tenendo conto delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all emanazione dell art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d Italia. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità Pag. 4/6

intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016 ( ) La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa solo dal 29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo in qualità di emittenti ed al 4 maggio in qualità di negoziatori) ma la Circolare del 2016 ha previsto che l obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, che come si è detto impongono l apposizione del codice bidimensionale, decorra in via anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che dal 1 luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo». Ora, ad avviso del Collegio, la condotta dell intermediario A non sembra esente da responsabilità, là dove a fronte di una richiesta via e-mail di verificare la bontà del titolo, del quale il cliente aveva inviato una semplice fotografia, ha rassicurato il cliente sulla bene emissione del titolo, limitandosi ad effettuare una mera telefonata ad una terza banca (in uno scenario normativo che in nessun punto prevede l uso del telefono per la verifica di bene emissione), senza preoccuparsi di ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e senza premurarsi di identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione, omettendo qualunque cautela necessaria a ridurre il rischio di frodi (cfr. le decisioni ABF, Collegio di Bologna, n. 2946/2018; Collegio di Napoli, n. 6477/2017; Collegio di Milano, n. 5446/2016). Senza contare che qualora la banca non avesse ritenuto idonea la copia dell assegno per poter esprimere un giudizio corretto sulla veridicità del titolo, avrebbe potuto informare il cliente dell eventuale inidoneità del documento per poter dr seguito alla richiesta di regolarità del titolo (cfr. Cass. 2149/2000). A soluzione differente occorre invece giungere quanto alla responsabilità dell intermediario B, emittente putativo del titolo. Ed infatti non sembrano sussistere nel caso di specie gli indici di responsabilità individuati dal Collegio di Coordinamento: se infatti il comportamento degli intermediari autorizzati ad emettere assegni circolari deve essere valutato alla luce dell «obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento», non sembra che, sotto tale profilo, possano rilevarsi specifiche omissioni o negligenze da parte dell intermediario. L intermediario nega infatti di aver mai assicurato, tramite una telefonata con la banca negoziatrice, la corretta emissione dell assegno poi risultato falso, né di questo presunto contatto il ricorrente o la banca negoziatrice forniscono prova. Non risulta del resto agli atti che a fronte di una manomissione della sua centralina telefonica nel giorno del presunto contatto con la banca negoziatrice (peraltro prontamente denunciata all autorità giudiziaria e risolta dall intervento del gestore telefonico), ci fossero state pregresse intromissioni nelle sue linee telefoniche che richiedessero particolari misure protettive (cfr., nello stesso senso, le decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 4193/2017; Collegio di Roma, nn. 2701/2016 e 1277/2016). Nessuna responsabilità nella determinazione dell evento Pag. 5/6

lamentato dal ricorrente può essere, pertanto, ascritta all intermediario B. Quanto all eventuale concorso di colpa del ricorrente, si richiama sul punto l orientamento espresso nella più volte citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo cui «in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell assegno», tale da escludere l applicabilità dell art. 1227, comma 2, c.c. Per quanto concerne la misura del risarcimento dei danni spettante alla società ricorrente, non si può revocare in dubbio che debba essere determinata in un importo pari a quello degli assegni negoziati, e, quindi, a 37.000,00 euro. Infatti, il ricorrente si era comportato con adeguata cautela, giacché aveva fornito la merce al debitore solo dopo avere ottenuto il bene emissione dell assegno di importo maggiore (34.000,00, confidando per legittimo affidamento nella bontà del titolo identico al primo- di importo sensibilmente minore) per cui è da ritenere che l intero danno subito è causalmente riconducibile a tale circostanza. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali, dalla data del ricorso a quella del saldo. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio in accoglimento del ricorso dichiara l intermediario A) tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell importo complessivo di euro 37.000,00 (trentasettemila/00) oltre interessi legali dalla data del reclamo. Non accoglie il ricorso nei confronti dell Intermediario B). Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario A) corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6