CIRCOLARE N.15/E. Roma, 10 aprile 2009

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CIRCOLARE N.15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 aprile 2009 OGGETTO: L esenzione delle plusvalenze da start up articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

2 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. AMBITO OGGETTIVO... 4 3. REQUISITI TEMPORALI PER L APPLICAZIONE DELL ESENZIONE... 7 4. OBBLIGO DI REINVESTIMENTO DELLE PLUSVALENZE... 8 5. MECCANISMO DELL AGEVOLAZIONE... 9 5.1 Cessione di partecipazione non qualificata... 9 5.1.1 Regime dichiarativo... 9 5.1.2 Regime del risparmio amministrato... 10 5.1.3 Regime del risparmio gestito... 11 5.1.4 Chiusura dei rapporti con l intermediario... 11 5.2 Cessione di partecipazione qualificata... 12 6. IMPORTO MASSIMO DELLA PLUSVALENZA ESENTE... 12 7. DECORRENZA... 14

3 1. PREMESSA L articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato start-up, ha introdotto i commi 6-bis) e 6-ter) all articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al fine di favorire l investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Il comma 6-bis) dispone che: Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Tale disposizione prevede, quindi, a determinate condizioni, che il contribuente soggetto all Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ha la facoltà di usufruire di un regime speciale di esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazione qualificate e non qualificate. I soggetti ammessi all agevolazione sono quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, vale a dire: 1. le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell esercizio di attività d impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente;

4 2. le società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell articolo 5 del TUIR; 3. gli enti non commerciali di cui all articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell esercizio di impresa commerciale; 4. le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 23 del TUIR. 2. AMBITO OGGETTIVO Atteso il richiamo alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell articolo 67 del TUIR, rientrano nell ambito dell agevolazione sia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ossia quelle rappresentanti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) sia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Sulla base di un interpretazione sistematica del nuovo comma 6-bis dell articolo 68 del TUIR, si deve ritenere che l agevolazione spetti non soltanto con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, ma anche a quelle realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di titoli (ad esempio obbligazioni convertibili) e diritti (ad esempio diritti di opzione) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni. Si ritiene opportuno ricordare che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti concorrono ordinariamente a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento e le eventuali minusvalenze possono essere computate in diminuzione dal reddito fino a concorrenza della medesima percentuale del 49,72 per cento dell ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei successivi

5 periodi d imposta, ma non oltre il quarto, a condizione che le suddette minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale sono realizzate (v. art. 68, comma 3, TUIR). Detta percentuale è stata così rideterminata, in luogo del 40 per cento, dall articolo 2, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008, emanato ai sensi dell articolo 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) per le plusvalenze e minusvalenze realizzate a decorrere dal 1º gennaio 2009. In ogni caso, resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1º gennaio 2009, anche se i corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti si applica, invece, un imposizione sostitutiva del 12,50 per cento da assolvere in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, su opzione, per il tramite degli intermediari abilitati all applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o del regime del risparmio gestito di cui all articolo 7 dello stesso decreto. Il regime di esenzione di cui al citato comma 6-bis dell articolo 68 del TUIR si applica altresì alle plusvalenze realizzate per effetto della cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle lettere c) e c-bis) dell articolo 67 del TUIR. Si tratta, come noto, degli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi. In particolare, la stessa disposizione contenuta nell articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, considera come cessione di partecipazione qualificata la

6 cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Pertanto, come chiarito nella circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E, occorre considerare i presupposti in presenza dei quali la cessione di strumenti finanziari di natura partecipativa può dar luogo alla cessione di una partecipazione qualificata. Le conclusioni sono diverse a seconda che tali strumenti trovino o meno contropartita in un apporto di capitale. Nel primo caso, essendo il diritto alla restituzione dell apporto di capitale equiparabile ad un diritto di partecipazione al patrimonio si configura una cessione di partecipazione qualificata soltanto se il valore dell apporto è superiore al 5 o al 25 per cento del patrimonio netto contabile della società emittente, secondo che le relative partecipazioni siano o meno quotate. Nel secondo caso, in cui gli strumenti finanziari di natura partecipativa siano emessi a fronte dell apporto di opere e servizi ovvero in mancanza di un apporto, si configurerà sempre una cessione di partecipazione qualificata. In sostanza, quindi, in questa specifica fattispecie l assimilazione alle cessioni di partecipazioni qualificate opera sempre, indipendentemente dalla verifica di specifici parametri. Infine, per quanto riguarda i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui alla lettera f) dell articolo 44 del TUIR, si ricorda che la loro cessione è assimilata alla cessione di partecipazioni qualificate qualora il valore dell apporto sia superiore al 5 o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda che si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli siano quotati o non quotati. Qualora il valore dell apporto, invece, sia inferiore o uguale ai suddetti parametri, la cessione di tali contratti è assimilata alla cessione di una partecipazione non qualificata.

7 3. REQUISITI TEMPORALI PER L APPLICAZIONE DELL ESENZIONE L agevolazione spetta a condizione che: le partecipazioni, gli strumenti finanziari e i contratti siano relativi a società costituite da non più di sette anni; le partecipazioni e gli strumenti finanziari siano posseduti da almeno tre anni; i contratti di associazione in partecipazione siano stati stipulati da almeno tre anni. In sostanza, quindi, al momento della cessione, la società che emette le partecipazioni e gli strumenti finanziari o con la quale è stato stipulato il contratto di associazione in partecipazione deve essere costituita da non oltre sette anni. Ai fini del rispetto del requisito di anzianità della società e del requisito del possesso triennale della partecipazione, degli strumenti finanziari e della stipula dei contratti, si deve fare riferimento, rispettivamente, alla data di costituzione della società e alla data della cessione, indipendentemente dalla data di riscossione del corrispettivo. Il computo del suddetto periodo temporale, nel caso in cui siano intervenute operazioni societarie straordinarie, tra cui ad esempio operazioni di fusione o di scissione, deve essere eseguito tenendo conto anche degli anni di vita delle società fuse o scisse. In sostanza, quindi, l agevolazione non spetta anche se soltanto una delle società da cui deriva quella risultante dall operazione straordinaria risulti costituita ad esempio da più di sette anni rispetto alla data della cessione. Inoltre, ai fini della verifica del rispetto della condizione del possesso triennale, nel caso in cui le partecipazioni e gli strumenti finanziari, nonché i contratti, siano stati acquistati o stipulati in epoche diverse, si deve applicare l ordinario criterio in base al quale si considerano cedute per prime le

8 partecipazioni acquisite in data più recente (L.I.F.O.), così come stabilito dal comma 1-bis dell articolo 67 del TUIR. 4. OBBLIGO DI REINVESTIMENTO DELLE PLUSVALENZE La condizione per beneficiare dell esenzione è costituta dall obbligo di reinvestire la plusvalenza realizzata, entro il biennio successivo al realizzo, in azioni o quote di società di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di capitali residenti nel territorio dello Stato ( società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) ) costituite da non più di tre anni e che svolgono la medesima attività di quella esercitata dalle società cui si riferisce il rapporto partecipativo ceduto. A quest ultimo proposito, si ritiene che per medesima attività, come precisato nella circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, deve intendersi l attività compresa in un medesimo studio di settore anche se con diverso codice ATECO. Il reinvestimento può avere luogo sia mediante sottoscrizione di azioni o quote di una società start up di nuova costituzione, sia attraverso l acquisto di partecipazioni in società già esistenti (ma costituite da meno di tre anni), anche a seguito di aumento del capitale sociale. Tenuto conto che l articolo 67 del TUIR assimila le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, si ritiene che il reinvestimento delle plusvalenze esenti possa riguardare non solo l acquisto di partecipazioni ma anche l acquisto di strumenti finanziari o la stipula di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Naturalmente, se il costo del reinvestimento è inferiore alla plusvalenza realizzata l esenzione spetta nei limiti del costo della nuova partecipazione e la differenza sarà assoggettata ad imposizione. Da ultimo si precisa che, in caso di rateazione del corrispettivo, ai fini della verifica della condizione del reinvestimento della plusvalenza entro il

9 biennio, detto termine deve essere computato dalla data di percezione di ogni singola rata del corrispettivo. Naturalmente, con riferimento a ciascuna rata, il reinvestimento dovrà riguardare la sola parte della plusvalenza realizzata, ossia quella determinata tenendo conto della quota del corrispettivo percepito e della corrispondente quota del costo. 5. MECCANISMO DELL AGEVOLAZIONE L agevolazione comporta una sorta di periodo di sospensione durante il quale la plusvalenza non è considerata imponibile ai fini delle imposte sui redditi. E infatti previsto che se alla conclusione del biennio il cedente reinveste la plusvalenza in una società di nuova o di recente costituzione in possesso di determinate caratteristiche, la plusvalenza diventa definitivamente esente da imposizione nel limite dell importo reinvestito (fatto salvo il rispetto del tetto massimo stabilito, come illustrato nel paragrafo successivo). Nel diverso caso in cui, decorso il predetto termine di due anni, il cedente non reinvesta la plusvalenza, quest ultima assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata. In sostanza, quindi, il recupero delle imposte non pagate in virtù dell esenzione deve avvenire con riguardo al periodo d imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione. Il recupero di tali somme avviene in maniera differente a seconda della natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del regime di tassazione delle relative plusvalenze. 5.1 Cessione di partecipazione non qualificata 5.1.1 Regime dichiarativo I contribuenti, che indicano le plusvalenze in questione derivanti da partecipazioni non qualificate nella propria dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo) e che in tale sede hanno usufruito dell esenzione dall imposta, qualora non reinvestano dette plusvalenze nei termini e con le modalità previsti

10 dalla disposizione in esame, devono indicare le medesime plusvalenze nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è scaduto il termine biennale per il reinvestimento. La relativa imposta sostitutiva dovrà essere maggiorata degli interessi calcolati a decorrere dal termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è stata realizzata la plusvalenza. 5.1.2 Regime del risparmio amministrato I soggetti che detengono partecipazioni non qualificate depositate presso intermediari per le quali sia stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, al fine di poter usufruire dell esenzione in oggetto devono presentare all intermediario all atto della cessione idonea documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva che attesti che le partecipazioni soddisfano le condizioni richieste dalla legge. Nel caso di mancato reinvestimento entro il biennio, il cedente deve darne comunicazione all intermediario ai fini dell applicazione delle imposte sostitutive dovute e dei relativi interessi, decorrenti dalla data della cessione, fornendo la relativa provvista. In tal caso, l intermediario è tenuto a versare tali somme entro il termine ordinario del 16 giorno del secondo mese successivo alla scadenza del biennio. Nel caso in cui l intermediario non riceva alcuna comunicazione da parte del contribuente (semprechè il reinvestimento non sia stato effettuato per il suo tramite) ovvero non riceva la provvista, è tenuto a segnalare all Amministrazione finanziaria i dati relativi all originaria operazione di cessione che ha beneficiato dell esenzione. Tale segnalazione va effettuata nel quadro SO della dichiarazione del sostituto di imposta, modello 770.

11 5.1.3 Regime del risparmio gestito Con riferimento a partecipazioni non qualificate inserite in rapporti di gestione individuale di portafoglio per le quali sia stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito di cui all articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, l onere di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la spettanza dell esenzione in argomento spetta al gestore, a meno che non si tratti di attività finanziarie possedute in precedenza dal contribuente e conferite nella gestione. Nel caso di specie occorre tener presente che i redditi diversi di natura finanziaria derivanti da tali attività concorrono in ogni caso alla formazione del risultato della gestione per maturazione. Pertanto, l esenzione non può che essere riconosciuta al momento della cessione attraverso una rettifica del risultato maturato di gestione del relativo periodo d imposta pari all ammontare delle componenti positive e negative maturate nei periodi d imposta precedenti e fino alla data della cessione. A tal fine, rilevano le componenti positive e negative maturate a partire dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008 (25 giugno 2008). Qualora le plusvalenze esentate dall imposta sostitutiva nel periodo d imposta in cui sono state realizzate non dovessero essere reinvestite direttamente dal gestore ovvero dal contribuente entro due anni dal loro conseguimento, il gestore deve effettuare al termine del biennio una rettifica del risultato di gestione di segno opposto a quella operata al momento della cessione, tenendo conto degli interessi dovuti sull imposta non versata nell anno in cui si è realizzata la plusvalenza. 5.1.4 Chiusura dei rapporti con l intermediario Nel caso in cui nel corso dei due anni il contribuente chiude il rapporto con l intermediario (sia nell ipotesi di regime del risparmio amministrato che gestito) e, quindi, il reinvestimento non è stato effettuato per il suo tramite, questi è tenuto a segnalare all Amministrazione finanziaria i dati relativi all originaria

12 operazione di cessione che ha beneficiato dell esenzione. In particolare, l intermediario deve indicare nella dichiarazione del sostituto d imposta, quadro SO, la data in cui è stata realizzata la plusvalenza e il corrispettivo della cessione. Qualora nel corso del biennio il contribuente non reinvesta la suddetta plusvalenza, deve indicarla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è scaduto il termine di due anni per il reinvestimento ed assoggettarla ad imposta sostitutiva con l applicazione dei relativi interessi (e senza sanzioni). A tal fine, il costo di acquisto, il corrispettivo e la data di vendita devono essere certificate dall intermediario. 5.2 Cessione di partecipazione qualificata Per le partecipazioni qualificate per le quali il contribuente ha usufruito dell esenzione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di mancato reinvestimento delle stesse nei termini e con le modalità previste dalla disposizione in esame, la riliquidazione delle imposte dovute e dei relativi interessi è effettuata a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui il termine biennale spira, ricalcolando il reddito complessivo del periodo d imposta in cui la plusvalenza doveva essere originariamente assoggettata a tassazione. Le modalità che il contribuente dovrà seguire per dichiarare la plusvalenza, calcolare e versare gli importi dovuti verranno specificate nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche relativo a tale anno. 6. IMPORTO MASSIMO DELLA PLUSVALENZA ESENTE Il nuovo comma 6-ter dell articolo 68 del TUIR, limita l importo della plusvalenza che può beneficiare dell esenzione fissando un tetto costituito dal quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione (che da

13 luogo al realizzo della plusvalenza esente), da parte della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute, per l acquisizione o la realizzazione di: 1. beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili; 2. beni immateriali ammortizzabili; 3. spese di ricerca e sviluppo. Tale disposizione richiede quindi che nella predetta società siano stati effettuati investimenti produttivi al fine di evitare l estensione dell esenzione alle plusvalenze originate da fattori speculativi o comunque non connessi a tale tipo di investimenti. Pertanto, l importo dell agevolazione è collegato all ammontare degli investimenti produttivi effettuati, nei cinque anni precedenti la cessione, dalla società le cui partecipazioni vengono cedute. Al riguardo, è opportuno precisare che l investimento utile ai fini dell agevolazione deve avere ad oggetto, tra l altro, beni materiali ammortizzabili, fatta eccezione per gli immobili strumentali; va da sé che non rilevano neanche gli immobili-merce e quelli patrimoniali. Si precisa, inoltre, che tra i beni immateriali ammortizzabili è compreso l avviamento. Per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo, attesa la finalità della norma volta a collegare la misura dell agevolazione agli investimenti produttivi, assumono rilevanza esclusivamente le spese capitalizzate e capitalizzabili, iscritte nello Stato patrimoniale ed ammortizzabili. L importo della plusvalenza che eccede detto limite è soggetta a tassazione nei modi ordinari. Si precisa, infine, nell ipotesi in cui il corrispettivo della cessione sia percepito a rate, che il confronto dovrà essere in ogni caso effettuato tra l importo complessivo della plusvalenza realizzata e i predetti costi sostenuti dalla società nei cinque anni precedenti la cessione prescindendo, quindi, dalle modalità di incasso del corrispettivo.

14 7. DECORRENZA Il regime di esenzione si applica alle plusvalenze conseguite a seguito di cessioni poste in essere a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008. Si precisa pertanto che qualora la cessione della partecipazione (ovvero dello strumento finanziario o del contratto di associazione in partecipazione e cointeressenza) sia avvenuta prima di tale data, ancorché il corrispettivo sia stato incassato dal 25 giugno 2008, non è possibile applicare alla plusvalenza realizzata il regime di esenzione. **** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.