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ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF145 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO 30 SETTEMBRE 2010 CORREZIONE DEL 730 PER IL 2009 RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO 730; CM 17/2007; RM 348/2007 INFO FISCO 144/2010 CIRCOLARE DEL 14/09/2010 Sintesi: nella precedente Info Fisco 144/2010 si è affrontato il caso della correzione dell Unico presentato per il periodo di imposta 2008; nella presente informativa si prosegue analizzando la possibilità di sanare entro il 30/0 9/2010 gli errori commessi nel 730 presentato per l anno 2009. La regolarizzazione segue modalità differenti a seconda che comporti una maggior posizione debitoria o creditoria del contribuente. Il modello 730/2010 è stato presentato: entro il 30/04/2010: al sostituto d imposta (in caso di assistenza diretta del datore di lavoro) entro il 31/05/2010: al CAF o al professionista abilitato. Può accadere che i contribuenti che si sono avvalsi della presentazione di tale modello si accorgano successivamente di aver commesso degli errori; in tal caso: come per l analoga situazione riferita al mod. Unico, è ammesso procedere alla sua regolarizzazione con una dichiarazione telematica entro il 30 settembre 2010 tuttavia il 730 ha una più ampio ventaglio di possibilità, in considerazione del fatto che può essere sostituito a tutti gli effetti dalla presentazione di un mod. Unico Nota: per tale motivo nella pratica è molto più probabile che un Unico correttivo nei termini sia presentato a fronte di un 730 errato piuttosto che per emendare un precedente Unico già trasmesso. LE PROCEDURE: le modalità di regolarizzazione differiscono a seconda che la correzione del modello comporti: un maggior credito o un minor debito (cd. integrazione pro-contribuente ) un minor credito o un maggior debito (cd. integrazione pro-fisco ). Posizione complessiva del contribuente: in assenza di chiarimenti da parte dell Agenzia, deve ritenersi che il riferimento al maggiore (o minore) debito (o credito) vada riferito alla posizione complessiva del contribuente, dovendosi procedere ad una sommatoria algebrica dei debiti/crediti riferiti alle diverse imposte. Esempio: Mario Rossi corregge il 730 per il mancato inserimento di un CUD; in esito alla integrazione del modello egli passa: da un credito Irpef di. 300 ad un credito di. 200 (minor credito per. 100) da un credito di addizionali di. 50 ad un credito di. 200 (maggior credito per. 150). Egli dovrà considerare la dichiarazione una integrativa pro-contribuente in quanto complessivamente riportante un maggior credito di. 50. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it Un caso particolare è costituito, infine, dalla correzione degli errori commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale (datore di lavoro, Caf o professionista). ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO: in ogni caso, la dichiarazione integrativa non influisce sugli adempimenti del sostituto, il quale dovrà comunque procedere ad effettuare i rimborsi o le trattenute in busta paga secondo le risultanze del 730/2010 originario. Tel. 0464/480556 Fax 0464/400613 Email: info@redazionefiscale.it

Redazione Fiscale Info Fisco 145/2010 Pag. 2 / 5 Esempio: nel caso precedente il datore di lavoro del sig. Rossi deve comunque aver proceduto a rimborsare il credito Irpef di. 300 ed per addizionali di. 50 nella busta paga ricevuta a luglio. 730 CONGIUNTO: ove marito e moglie abbiano presentato il 730 in forma congiunta: la regolarizzazione deve transitare dalla presentazione telematica di 2 modelli Unico distinti, completi in tutte le loro parti anche se la correzione riguarda uno solo dei coniugi. Si noti che il prospetto di liquidazione 730-3 da consegnare ai contribuenti riporta la liquidazione delle imposte in via separata tra i coniugi, rendendo pertanto agevole spaccare il 730 congiunto. I POSSIBILI ERRORI NEL 730 E possibile che la correzione del modello 730 comporti le seguenti situazioni. MINOR CREDITO O MAGGIOR DEBITO Ove, in esito alla integrazione della documentazione la rielaborazione del 730/2010 comporti un minore credito o un maggiore debito d imposta: per la correzione è ammesso utilizzare esclusivamente il mod. UNICO2010 PF. Esso potrà essere presentato nella forma di: 1) UNICO correttivo nei termini Termine: entro il 30/09/2010 In tal caso la regolarizzazione: a) della dichiarazione: non è mai sanzionabile b) dei versamenti: considerando l assistenza già prestata dal sostituto, in presenza di: maggiore imposta dovuta: va versata l imposta + interessi da ravvedimento (separatamente esposti) + sanzione del 3% (cioè 1/10 del 30%) minor credito: posto che lo stesso è già stato rimborsato dal sostituto, va riversato con ravvedimento operoso (negli stessi modi del caso precedente). ESEMPIO 1 Il sig. Mario Rossi ha regolarmente presentato un 730/2010, riepilogato nel 740/4 consegnato al datore di lavoro, che ha proceduto alla assistenza fiscale; in seguito all inserimento di un reddito da pensione precedentemente omesso, la riliquidazione delle imposte porta alla seguente situazione: Imposta Situazione Situazione iniziale (RN41) finale Differenza Irpef debito:. 200 debito:. 500 -. 300 Addiz. regionale credito:. 10 credito:. 15 +. 5 Nell Unico2010 correttivo nei termini egli indica: a rigo RN41 col. 1 ( Trattenuto dal sostituto ):. 200 a rigo RN41 col. 3 ( Rimborsato dal sostituto ):. 10 ed inoltre: a rigo RN34 ( Differenza ):. 478 a rigo RV8 ( Addizionale regionale all irpef a credito ):. 5

Redazione Fiscale Info Fisco 145/2010 Pag. 3 / 5 Dichiarazione correttiva: la presentazione è gratuita. Versamenti: a) maggior debito Irpef: va versato in F24 con ravvedimento entro il 30/09/2010: imposta:. 300 interessi: [300 x 1% x (30/09/2010 17/06/2010)]/365 =. 0,86 sanzione:. 9 (3% di. 300) b) 1 Acc. Irpef 2010: va allo stesso modo ravveduto il minore acconto trattenuto dal sostituto c) maggior credito di addizionale: sarà utilizzabile solo per la differenza tra il rigo RV8 ed il rigo RN41 col 3. 2) UNICO integrativo pro fisco Termine: entro il 30/09/2011 In tal caso il ravvedimento operoso è possibile (v. Info Fisco 144/2010 per casi analoghi): a) sulla dichiarazione: versando la sanzione ridotta in misura pari: al 3% (1/10 del 30%): in caso di violazioni errori ex art. 36-bis e 36-ter al 10% (1/10 del 100%): in caso di violazioni diverse della maggiore imposta o del minore credito spettante b) sui versamenti: nulla cambia rispetto al caso precedente. ESEMPIO 2 Nell esempio precedente, il sig. Mario Rossi proceda a presentare l Unico integrativo entro il maggior termine del 30/09/2011. In tal caso: compilazione della dichiarazione: nulla cambia (tranne la barratura nel frontespizio) presentazione della dichiarazione integrativa: sanzionata con. 30 (10% di 300). Versamenti: anche in questo caso nulla cambia rispetto all esempio1. Nota: nell esempio si è in presenza di dichiarazione che riporta un maggior debito di Irpef ed un maggior credito di addizionali. In tal caso, in assenza di chiarimenti dell Agenzia, si è ritenuto in via cautelativa esperire il ravvedimento della dichiarazione infedele parametrando la sanzione al solo maggior debito (o minor credito) sulla prima imposta (senza abbattimento per effetto della seconda imposta). UNICO integrativo presentato dopo il 30/09/2011: sarà considerato irrimediabilmente omesso dall Agenzia (sanzioni dal 120% al 240% delle maggiori imposte/minor credito). MINOR DEBITO O MAGGIOR CREDITO Se l integrazione del 730/2010 comporti la liquidazione di un maggiore credito o minor debito: si è in presenza di una dichiarazione integrativa pro-contribuente la cui presentazione è sempre gratuita (CM 6/2002) per la correzione è ammesso optare liberamente: per l utilizzo di un mod. 730/2010 integrativo per l utilizzo del mod. UNICO2010 PF

Redazione Fiscale Info Fisco 145/2010 Pag. 4 / 5 1) Unico2010 PF correttivo nei termini Termine: entro il 30/09/2010 La differenza a credito è liberamente utilizzabile: a riporto ai periodi successivi o in compensazione in F24 a rimborso 2) 730/2010 integrativo Termine: entro il 25/10/2010 In tal caso il contribuente: ripresenta ad un Caf o ad un professionista abilitato (è escluso il sostituto d imposta, anche se è colui che ha prestato inizialmente l assistenza fiscale) un nuovo modello 730/2010 completo in tutte le sue parti indicando il codice 1 nella casella 730 integrativo del frontespizio 1 Nota: in questo modo il CAF/professionista è posto in grado di elaborare una dichiarazione tempestiva per l effettuazione dei conguagli in busta paga entro il termine ultimo (di novembre). ad esempio, perché nel mod. 730 originario non sono stati indicati alcuni oneri detraibili o deducibili 3) Unico2010 PF integrativo pro-contribuente Termine: entro il 30/09/2011 Come chiarito, la presentazione non è sanzionata. La differenza a credito è liberamente utilizzabile: a riporto ai periodi successivi o in compensazione in F24 a rimborso Imposta inalterata: tale procedura è esperibile anche in presenza di imposte rimaste uguali rispetto a quelle indicate nel 730 originario Esempio: è il caso della correzione di dati cd. formali (codici fiscali, ecc.) reddituali ma che non modificano la liquidazione delle imposte. ERRORI NEI DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA Talvolta si verifica che il contribuente sbagli nella indicazione del sostituto d imposta che deve procedere al rimborso o trattenuta degli importi. In particolare a seconda che gli errori commessi riguardino: solo i dati relativi al sostituto d imposta che deve procedere al conguaglio sia i dati reddituali che quelli relativi al sostituto d imposta. varieranno le indicazioni da fornire nel frontespizio come nel seguito:

Redazione Fiscale Info Fisco 145/2010 Pag. 5 / 5 A) correzione dei soli dati del sostituto entro il 25.10.2010 va presentato un modello 730/2010 integrativo completo di tutte le sue parti indicando - il codice 2 nella relativa casella presente nel frontespizio - i dati corretti nel quadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio. 2 B) correzione dei dati reddituali e di quelli del sostituto si comporta come nel caso precedente dove nel frontespizio indica il codice 3 (in luogo del codice 2 ) RIDUZIONE DEL 2 ACCONTO 2010 Entro il 30.09.2010 scade il termine per chiedere al sostituto d imposta: la mancata effettuazione la effettuazione in misura ridotta della trattenuta della 2 o unica rata dell acconto Irpef 2010 (dovuta entro il 30/11/2010), in applicazione, in luogo del metodo storico, del criterio previsionale di determinazione (sul 99% dell Irpef 2009 dell imposta 2010 presunta) ERRORI DEL CONTRIBUENTE CHE DETERMINANO UN MINOR CREDITO O UN MAGGIOR DEBITO ERRORI/OMISSIONI DEL CONTRIBUENTE CHE DETERMINANO UN MAGGIOR CREDITO O MINOR DEBITO (o imposte invariate) SANZIONE (da ridurre a 1/10 col ravvedimento) TERMINE Nessuna 30/09/2010 30% della maggior imposta o del minor credito in caso di errori rilevabili in sede di controllo formale 100% in caso di errori diversi da quelli rilevabili in sede di controllo formale Nessuna 30/09/2011 30/09/2010 MODALITA' Unico2010 PF correttivo nei termini + ravvedimento dei versamenti Unico integrativo "pro fisco" + omessi versamenti (comprensivi di sanzioni e interessi) Unico integrativo "pro fisco" + omessi versamenti (comprensivi di sanzioni e interessi) Unico2010 PF correttivo nei termini 25/10/2010 730 integrativo 30/09/2011 Unico integrativo "procontribuente"