Atleta Buonfiglio Ilenia Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Lamezia Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la discussione di merito PREMESSO - Che con lettera di costituzione in mora del 14 Agosto 2008 l atleta Ilenia Buonfiglio chiedeva lo scioglimento del vincolo alla A.S.D. Lamezia Volley, suo Sodalizio di appartenenza, per i seguenti motivi: 1) impossibilità di prosecuzione del rapporto per motivi universitari, a causa della lontananza della sede dal luogo degli allenamenti e della sede societaria; 2) disinteresse del Sodalizio; 3) deterioramento dei rapporti con il Sodalizio; 1
4) Violazione di una serie di norme e principi, specificamente elencati; 5) sussistenza della giusta causa; - Che, quindi, con raccomandata a.r. del 22 Agosto 2008, la A.S.D. Lamezia Volley riscontrando la richiesta dell atleta ne rappresentava la pretestuosità e la capziosità delle affermazioni ivi contenute. In particolare contestava il dedotto disinteresse del Sodalizio nei confronti della Buonfiglio e precisava che la stessa fin dal 2007 risultava iscritta presso l Università Magna Grecia di Catanzaro situata nelle vicinanze della sede degli allenamenti di Lamezia Terme, luogo di residenza dell atleta; - Che, l atleta Ilenia Buonfiglio, presentava ricorso innanzi a questa Commissione chiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa imputabile al Sodalizio, precisando altresì le argomentazioni già esposte nella lettera di costituzione in mora. A sostegno della dedotta impossibilità di prosecuzione del rapporto per motivi universitari e trasferimento della residenza-domicilio per essi studi rappresentava la propria decisione di iscriversi alla Facoltà di Scienze dell Educazione presso l Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e, pertanto, depositava domanda di immatricolazione al predetto corso di laurea con la quale chiedeva di poter sostenere a partire dalla sessione utile, gli esami previsti dal piano di studi per l anno accademico 2008/2009 ; 2
- Che, quindi, la A.S.D. Lamezia Volley si costituiva con memoria, contestando quanto articolato e dedotto nel ricorso introduttivo avendo riguardo, in particolare, alla predetta impossibilità di prosecuzione del rapporto per motivi universitari. Sul punto, paventava perplessità sulla domanda di immatricolazione al corso di Laurea in Scienze dell Educazione presso l Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, allegata dall atleta. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle istanze della Buonfiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE All esito di quanto prospettato dalle parti in sede di riunione, nonché dal tenore dei rispettivi scritti, sono emerse chiaramente problematiche e questioni che non attengono all ambito decisionale di questa Commissione, deputata al solo eventuale scioglimento del vincolo sportivo. Pertanto, si rende necessario attendere le decisioni degli organi federali preposti al fine di poter, successivamente, provvedere per quanto di specifica competenza della C.T.A.. P.Q.M. sospende il procedimento in attesa delle decisioni della Procura Federale, cui trasmette gli atti di cui al presente giudizio. Affissione albo 30 ottobre 2008 F.to Il Presidente 3
Atleta CACI Angelo Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Polisportiva Top Volley Gela La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Pettinelli (Presidente) (Assistente) (Assistente) ********* Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, sentita le parte ricorrente presente in tale sede, la Commissione Osserva il ricorso dell atleta deve essere dichiarato improcedibile. La ratio su cui si basa il suddetto ricorso per scioglimento del vincolo per giusta causa consiste nelle seguenti motivazioni: 1. illegittimità del diniego al rilascio del nulla osta da parte della ASD Top Volley Gela per carenza di titolarità sul cartellino dell atleta Caci Angelo di proprietà dell atleta stesso; 2. illegittimità del diniego al rilascio del nulla osta per violazione delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del 5 agosto 2007; 3. incompatibilità a proseguire l attività sportiva presso il convenuto sodalizio per mancanza dei presupposti ambientali con compromissione del vincolo fiduciario e sportivo. In particolare l atleta espone di essere l unico ed esclusivo proprietario del cartellino e di aver sottoscritto con la società resistente una scrittura privata con cui quest ultima 4
si impegnava a rilasciare il nulla osta all atleta al termine di ogni stagione sportiva a favore della società indicata dal ricorrente. Ribadisce inoltre che la Top Volley in aperta violazione di quanto ivi previsto si rifiutava di concedere il nulla osta nonostante avesse già sottoscritto il modulo I per la stagione 2008/2009. La società resistente, regolarmente costituitasi, nel rettificare la ricostruzione dei fatti così come operata da parte dell atleta, replicava di essere unica proprietaria del cartellino dell atleta, il quale non sarebbe in grado di reclamare alcun diritto di titolarità sul cartellino stesso. Contestava inoltre l attendibilità del Modulo I allegato al ricorso in quanto dalla stessa mai sottoscritto, ritenendolo contraffatto sia per la diversa grafia utilizzata per indicare la stagione sportiva di riferimento sia alla luce della circolare del 3 luglio 2007 con cui veniva sancita una nuova procedura online sia per il tesseramento sia per il rilascio di nulla osta e prestiti, la quale renderebbe inutilizzabile il modulo stampato. In merito a tutto quanto fin qui esposto, la Commissione Tesseramento Atleti osserva in via preliminare la necessità di verificare d ufficio la regolarità formale della costituzione in mora. Infatti, secondo un costante e consolidato orientamento, la lettera di costituzione in mora, prodromica e necessaria per la corretta instaurazione del giudizio, deve indicare in modo preciso e tassativo i motivi di richiesta di scioglimento del vincolo per essere poi eventualmente integrati nel ricorso. Nel caso che ci occupa non può che rilevarsi la mancanza della messa in mora secondo i requisiti appena esposti. La comunicazione che secondo l atleta dovrebbe infatti essere considerata tale è priva in modo certo ed evidente delle motivazioni per le quali il sig. Caci avrebbe richiesto lo scioglimento del vincolo, le quali vengono altresì menzionate per la prima volta solo in sede di ricorso. 5
Tale impostazione non può essere approvata e condivisa dalla Commissione che, riportandosi al dettato regolamentare e giurisprudenziale, considera la costituzione in mora quale atto prodromico il quale può essere individuato solo attraverso il rispetto dei previsti requisiti formali e sostanziali. D altronde lo stesso atleta nell elencare i documenti depositati non qualifica la comunicazione in esame quale lettera di messa in mora ma bensì quale diffida, denominazione che in effetti rispecchia il contenuto della stessa tesa unicamente a richiedere gli importi ancora dovuti all atleta. Qualora la diffida depositata si considerasse alla stregua di una lettera di messa in mora verrebbe leso e violato il principio della corretta instaurazione del contraddittorio nonché il principio di difesa ai danni della società resistente. Il rispetto di tali requisiti si impone non solo per la regolarità del contraddittorio ma anche per permettere alla Commissione la valutazione dell equo contemperamento degli interessi contrapposti. Tali considerazioni non possono che ritenersi di carattere assorbente rispetto al merito della controversia. PQM dichiara improcedibile il ricorso proposto dall atleta Angelo Caci nei confronti della A.S.D. Top Volley Gela dispone la restituzione della tassa al sodalizio resistente con conseguente incameramento di quella versata dal ricorrente. Affissione Albo 30 ottobre 2008 F.to Il Presidente 6
Atleta Repice Vittoria Alessandra Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Volley Soverato: Avv. Luciano Mennella Avv. Domenico Naso Avv. Francesca Romana Pettinelli (Presidente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito della riunione fissata per il 15 Ottobre 2008 per la discussione di merito PREMESSO - Che con lettera di costituzione in mora del 4 Settembre 2008 l atleta Vittoria Alessandra Repice, chiedeva il consenso allo scioglimento del vincolo alla A.S. Pallavolo Soverato, suo Sodalizio di appartenenza, per i seguenti motivi: 1) Esistenza di un contratto-scrittura privata tra il Sodalizio e l atleta con il quale la stessa avrebbe potuto trasferirsi ad altra società di suo esclusivo gradimento alla fine della stagione sportiva 2007/2008; 2) Disinteresse del Sodalizio di appartenenza; 3) 7
Deterioramento dei rapporti; 4) Sussistenza della giusta causa; 5) Violazione di norme e principi, specificamente indicati; - Che, la A.S. Volley Soverato riscontrava tale richiesta, contestandone il contenuto, a suo dire, pretestuoso ed infondato e negando la sussistenza di alcuna scrittura privata o contratto tra le parti; - Che, quindi, l atleta Repice proponeva ricorso in data 18 Settembre 2008 specificando ed ampliando le motivazioni già addotte nella precedente lettera di costituzione in mora; - Che, la memoria della A.S. Volley Soverato è stata consegnata alla Federazione, senza essere stata inviata né a quest ultima né al Sodalizio; - Che, pertanto, in sede di riunione la C.T.A. ha chiesto all Avv. Terlizzi, difensore dell A.S. Volley Soverato, di dimostrare con idonea documentazione il pagamento della tassa, comunque né depositata né esibita; - Che, quindi, l Avv. Terlizzi è rimasta in aula come mero uditore in quanto munita di delega, in mancanza di eccezioni in tal senso della controparte; - Che, pertanto, le controdeduzioni della A.S. Volley Soverato non possono trovare ingresso nel presente procedimento; MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le ragioni poste a fondamento della richiesta di scioglimento del vincolo presentata dall atleta non possono trovare accoglimento. 8
Invero il mancato rispetto di una prestazione contrattuale, peraltro non provata, ma solo richiamata, non ha alcuna valenza ai fini dello scioglimento del vincolo sportivo, secondo quanto previsto dai Regolamenti F.I.P.A.V.. Orbene, si ribadisce che il vincolo tra atleta e Sodalizio può essere sciolto nei casi previsti ex artt. 34 e segg. R.A.T. e che, quindi, in alcun modo possono trovare ingresso motivazioni non afferenti a quanto ivi previsto. Tra l altro la sussistenza di un contratto, con le sue eventuali e successive evoluzioni, coinvolge ambiti di natura ben diversa da quelli spettanti e riconosciuti alla C.T.A. dalla F.I.P.A.V.. La dedotta sussistenza di tale contratto, inoltre, costituisce motivo assorbente e prevalente rispetto alle altre deduzioni dell atleta, così come è emerso anche nel corso della riunione, seguendone, pertanto, la sorte. P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall atleta Vittoria Alessandra Repice e dispone l incameramento della tassa dalla stessa versata. Affissione albo 30 ottobre 2008 F.to Il Presidente 9