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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale...Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta...Membro designato dalla Banca d'italia - Prof.ssa Lucia Picardi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi.. Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore) nella seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO La vicenda portata alla cognizione del Collegio attiene alla richiesta di risarcimento dei danni lamentati dal cliente in dipendenza dell iscrizione del proprio nominativo in CRIF a causa della mancata restituzione di un finanziamento finalizzato; mancata restituzione motivata, tuttavia, da reiterati inadempimenti del fornitore convenzionato. Questi, in sintesi, i fatti per cui è controversia e oggetto del presente procedimento. Nel maggio 2008, il ricorrente ha concluso con l intermediario resistente un contratto di finanziamento finalizzato all acquisto di un automobile presso un esercizio commerciale convenzionato con lo stesso resistente. Il prestito di 31.679,80, immediatamente erogato al fornitore, prevedeva un piano di ammortamento articolato in n. 72 rate mensili da addebitare tramite RID sul conto corrente del cliente. Pag. 2/6

Il fornitore, tuttavia, ha dapprima consegnato alla controparte un veicolo inidoneo alla circolazione, in quanto privo di immatricolazione; in sostituzione della vettura inizialmente dedotta in contratto, il venditore ha poi proposto altri modelli alternativi, di volta in volta pure accettati dal cliente ma mai effettivamente consegnati oppure recanti gravi difetti di funzionamento. Da ultimo, ricevuto finalmente un bene idoneo all uso, il ricorrente apprendeva poco tempo dopo che non era mai stato trascritto a suo favore il trasferimento di proprietà nel relativo registro. In relazione a tali inadempimenti, il ricorrente regolarmente pagate le prime 14 rate del finanziamento ha deciso, nell agosto 2009, di sospendere i pagamenti, revocando presso la propria banca l autorizzazione all addebito RID. Successivamente, con lettera del 18 dicembre 2009, il cliente - per il tramite del proprio avvocato ha contestato al resistente di avere con troppa leggerezza consentito di operare per proprio conto a soggetti che si sono resi responsabili dei fatti sopra descritti; ha pertanto diffidato la stessa banca dall insistere in iniziative per il recupero del credito, nonché dal trasmettere segnalazione in centrale rischi per i pagamenti sospesi. Non avendo ricevuto alcun riscontro al proprio reclamo, il cliente si è rivolto all Arbitro Bancario Finanziario. Con il ricorso il cliente ha contestato all intermediario di avere erogato il finanziamento senza verificare l avvenuta immatricolazione e l effettivo trasferimento di proprietà del veicolo dedotto in contratto, sostenendo di avere legittimamente sospeso i pagamenti delle rate, considerato che le gravi inadempienze del rivenditore - da lui stesso denunciato dinanzi alla competente Procura per il reato di truffa erano state ripetutamente segnalate al resistente. Da tali premesse il cliente ha tratto pertanto la conclusione del carattere abusivo della segnalazione, in un sistema di informazione creditizia, effettuata dall intermediario per le rate risultate impagate. In relazione a quanto esposto il cliente ha richiesto all ABF di disporre la restituzione delle n. 14 rate precedentemente pagate in ammortamento del finanziamento, nonché il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti all iscrizione nel sistema di informazione creditizia, iscrizione che gli avrebbe impedito l accesso al credito bancario con nocumento della propria attività imprenditoriale. L intermediario ha replicato al ricorso con controdeduzioni nelle quali dopo aver brevemente riepilogato i fatti oggetto di ricorso ha precisato che il prestito concesso al ricorrente, per quanto finalizzato all acquisto di un determinato bene, indicato nella richiesta, contiene alcune specifiche clausole, espressione dell autonomia contrattuale delle parti, che escludono il collegamento tra la vendita della cosa (nel caso specifico, il veicolo) e la sovvenzione per l acquisto della medesima. In particolare, il resistente ha Pag. 3/6

richiamato la previsione dettata dall art. 2 delle condizioni generali che autorizza la banca a erogare direttamente al convenzionato, con dispensa di ogni avviso relativo alla predetta erogazione e da ogni verifica in ordine alla consegna del bene nonché quella dettata dall art. 6, ove si esclude che possano essere opposte all intermediario le eccezioni relative la rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il richiedente. Aggiungeva l intermediario che oltretutto nel dicembre 2009 il cliente, tramite il proprio avvocato, ha fatto riferimento ad accordi successivi tra le parti che esulano dal contratto di finanziamento a suo tempo sottoscritto e che solo con grande ritardo, rispetto al perfezionamento dell operazione, e comunque dopo il pagamento delle prime 14 rate, il cliente ha ritenuto di comunicare gli inadempimenti del fornitore, il che ha impedito all intermediario la tempestiva attivazione dei dovuti accertamenti nei confronti di quest ultimo, nelle more resosi irreperibile. Ciò nonostante, avendo effettivamente accertato che il veicolo oggetto della compravendita finanziata non è mai stato trasferito al cliente, l intermediario comunicava di avere provveduto a: (i) risolvere il contratto di finanziamento e restituire al cliente l importo di 6.970,60 corrispondente alle n. 14 rate già pagate; (ii) disporre le cancellazioni del nominativo del cliente dai sistemi di informazione creditizia; (iii) rimborsare al ricorrente il contributo spese versato per il procedimento di risoluzione stragiudiziale. Il resistente concludeva pertanto chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, atteso il sostanziale soddisfacimento dell interesse che aveva mosso il cliente al ricorso. A tale esito si è opposto il ricorrente, il quale, nonostante la restituzione delle rate del finanziamento precedentemente pagate e gli altri riconoscimenti a parziale soddisfazione delle richieste formulate nel ricorso, ha confermato l interesse ad una pronuncia di codesto Arbitro sia pure limitatamente al risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti all iscrizione nei sistemi di informazione creditizia. Anzi a questo proposito, il cliente ha fatto pervenire presso la segreteria un foglio aggiunto di deduzioni, nel quale specifica che il danno sofferto in dipendenza dell iscrizione del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia sarebbe stato rappresentato per un verso dall impossibilità di ottenere il rilascio di una fideiussione necessaria per ottenere la concessione per lo svolgimento, presso il proprio esercizio, delle attività di riscossione tributi, e per altro verso dal fatto di non aver potuto accedere ad altre forme di finanziamento per l acquisto di una nuova autovettura; acquisto che sarebbe risultato possibile solo attraverso l emissione di cambiale in favore della concessionaria venditrice. Pag. 4/6

DIRITTO Il ricorso del cliente deve essere esaminato soltanto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all iscrizione del nominativo nei sistemi di informazione creditizia; unica domanda, tra quelle formulate con l atto introduttivo, rispetto alla quale sussiste l interesse del ricorrente ad una decisione nel merito. La domanda del cliente non può trovare accoglimento, e per più motivi. In primo luogo si deve osservare che non può essere considerato abusivo e comunque ingiustificato il comportamento dell intermediario, il quale ha proceduto all iscrizione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia a fronte della revoca alla propria banca dell autorizzazione all addebito dei ratei convenuti per la restituzione dell importo del finanziamento. A questo proposito al Collegio sembra infatti dirimente il rilievo che attraverso siffatta revoca il cliente ha manifestato con chiarezza la propria volontà di non adempiere all obbligo di restituzione; il che allora rendeva certamente lecita la condotta dell intermediario di procedere alla segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi informativi destinati a censire i soggetti appunto insolventi. Né a conclusioni diverse si può pervenire invocando come appunto fa il ricorrente la circostanza che il rifiuto di restituire il finanziamento trovava motivazione nelle vicende relative al rapporto di compravendita cui esso era finalizzato; e ciò sia (i) perché, come ricorda il resistente, il contratto di finanziamento era disciplinato in guisa tale attraverso condizioni generali specificamente approvate per iscritto dal cliente che rendevano le sorti del finanziamento autonome rispetto a quelle del contratto di compravendita cui pure era finalizzato, in particolare impedendo al cliente di opporre all intermediario eccezioni relative alla non corretta esecuzione della propria prestazione da parte del fornitore, sia comunque (ii) perché, all epoca in cui il suo nominativo venne censito, il cliente nemmeno aveva proceduto formalmente a risolvere il contratto con il fornitore, circostanza questa che sola avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto di finanziamento al primo collegato, e liberarlo dagli obblighi verso l intermediario (a quel punto titolato ad agire per il recupero verso il fornitore materiale percettore del finanziamento). D altra parte, anche a prescindere da quanto precede circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l iscrizione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia, giova aggiungere che al rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente può egualmente pervenirsi in ragione del fatto che il cliente non ha Pag. 5/6

nemmeno dato prova del pregiudizio sofferto in dipendenza della avvenuta segnalazione. A questo proposito deve, infatti, essere osservato che quand anche si volessero prendere in considerazione le circostanze allegate nell ultimo foglio di deduzioni ciò che comunque non è consentito, trattandosi di allegazioni evidentemente tardive sui cui non si è potuto svolgere il contraddittorio con l intermediario - esse nulla dimostrano in ordine alla sussistenza del danno. Ed infatti, mentre per un verso, deve segnalarsi come la doglianza circa l impossibilità di ottenere il rilascio della fideiussione necessaria per poter ampliare l ambito della propria attività resti allo stadio di mera allegazione non sostenuta da adeguata prova, per altro verso la circostanza che il ricorrente abbia dovuto fare ricorso all emissione di cambiali a favore della concessionaria venditrice per far fronte al pagamento del debito di prezzo per l acquisto di una nuova autovettura non solo di per sé non rappresenta una prova univoca della impossibilità del ricorrente di accedere al canale del credito bancario, ma anzi, sotto certi aspetti, costituisce un indizio contrario alla tesi del deterioramento dell immagine di quest ultimo sul mercato. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6