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Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca Alibrandi d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Membro designato dalla Banca Guastalla d Italia - Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario, convocato ai sensi del Provvedimento della Banca d Italia del 24.03.2010 - Avv. Emilio Girino Membro designato da Confidustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 5 giugno 2012 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Con reclamo del 14.07.2011 la società ricorrente comunicava di aver constatato la segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d Italia effettuata erroneamente ; pertanto, chiedeva all Intermediario di procedere alla cancellazione della segnalazione effettuata in Centrale dei Rischi in violazione dei presupposti per la segnalazione a sofferenza. In particolare, la società aveva evidenziato di avere un patrimonio immobiliare valutato in circa 5.000.000,00. L intermediario replicava con lettera del 03.08.2011, precisando quanto segue: a febbraio 2010, l intermediario, avendo constatato la chiusura negativa della gestione della posizione da parte delle società di recupero crediti cui era stato dato l incarico per il recupero del credito scaduto, inviava lettera di decadenza dal beneficio del termine; ad aprile 2010, la pratica veniva affidata a uno studio legale per il recupero del credito; pertanto veniva nuovamente inviata una nuova lettera di decadenza dal beneficio del termine; a gennaio 2011, il convenuto visto il persistere del contenzioso in capo alla [ricorrente ] provvedeva, conformemente alle direttive di Banca d Italia, alla segnalazione a sofferenza ; Pag. 2/6

alla data della nota di riscontro al reclamo, parte attrice presentava un esposizione pari a Euro 20.428,85, importo corrispondente alle rate scadute dalla n. 1 alla n. 24. Pertanto, ha precisato che la segnalazione a sofferenza sarebbe stata effettuata fintantoché la posizione debitoria non sar[ebbe stata] azzerata e nel contempo [sarebbe continuata] l azione legale volta al recupero del credito. Nel proprio ricorso all ABF la società ricorrente ha riferito che: il 22/7/2009 la ricorrente aveva stipulato con la resistente un contratto di finanziamento di Euro 21.000,00 per l acquisto di un autocarro; la ricorrente inviava lettera raccomandata all Intermediario al fine di poter usufruire dei benefici previsti dall Accordo del 3/8/2009 ( cd. Accordo di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese ) senza ottenere risposta ; a marzo 2011, la ricorrente si rivolgeva ad un altro intermediario per un finanziamento finalizzato alla costruzione di un immobile commerciale e in tale occasione veniva a conoscenza della segnalazione del proprio nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d Italia; con reclamo del 14/7/2011 contestava la illegittimità della segnalazione; l intermediario, con nota del 3/8/2011, comunicava che la ricorrente era stata segnalata a partire da gennaio 2011. La società nel fare riferimento alla disciplina sulla privacy e a numerosi precedenti ABF e giurisprudenziali in materia di segnalazioni a basi dati ha poi riferito: a) di non aver ricevuto alcun preavviso della segnalazione; b) di non presentare le difficoltà oggettive giustificanti la segnalazione della posizione a sofferenza. Ha quindi concluso il ricorso chiedendo: 1) che sia accertata l illegittimità della segnalazione della società in Centrale del Rischi nella categoria a sofferenza; 2) il risarcimento del danno non patrimoniale, da valutarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. L intermediario ha trasmesso le proprie Controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite PEC, il 18.01.2012. Inizialmente ha riepilogato i fatti all origine della controversia riferendo che: il 22/7/2009 alla ricorrente veniva erogato un finanziamento di Euro 20.735,38 per l acquisto di un autocarro, con rimborso in 24 rate mensili a partire dal 28/8/2009 sino al 28/7/2011; la ricorrente non pagava alcuna rata e si rendeva pertanto totalmente insolvente nel rimborso del finanziamento ottenuto ; pertanto, la convenuta inviava alla ricorrente numerosi solleciti di pagamento, sia direttamente sia attraverso società di recupero crediti che restavano totalmente infruttuosi ; analogo risultato infruttuoso risultava da una comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata dal legale dell intermediario; a tale nota la ricorrente rispondeva con lettera del 26/7/2010 adducendo [ ] un suo preteso diritto alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese secondo un accordo, al quale la [convenuta] non aveva, nell ambito della propria discrezionalità, aderito [nonché] un assenza di difficoltà oggettive giustificanti la segnalazione della posizione a sofferenza della [ricorrente]. Con riferimento specifico a questo punto, la convenuta nel far riferimento a orientamenti giurisprudenziali e di dottrina ha precisato che non pare possa sussistere un obbligo Pag. 3/6

della [resistente] di astenersi [ ] dall effettuare la segnalazione semplicemente perché la [ricorrente] ha chiesto una sospensione dei debiti e a tale riguardo ha fatto riferimento a una decisione del Collegio di Napoli in cui era precisato che la segnalazione consente a tutti gli intermediari di avere una chiara rappresentazione della solvenza dei soggetti che intendono accedere al credito. Al riguardo, la segnalazione a sofferenza avrebbe consentito all altro intermediario di effettuare le proprie valutazioni e di decidere, con consapevolezza, sulla richiesta pervenutagli. Per quanto riguarda l assenza delle condizioni oggettive per la segnalazione a sofferenza, l Intermediario ha fatto riferimento a una decisione del Collegio di Milano in cui è stata ribadita la differenza tra la nozione di insolvenza ai fini della disciplina sulla Centrali dei Rischi e quella ai fini del diritto fallimentare. L Intermediario ha poi continuato riferendo che: in presenza dell insolvenza della ricorrente e del suo rifiuto ad adempiere e vista l indisponibilità della stessa a concordare un piano di rientro, la resistente provvedeva alla segnalazione a sofferenza e ne dava notizia alla ricorrente con lettera del 6/1/2011; la ricorrente presentava reclamo contro la segnalazione a sofferenza cui la convenuta rispondeva con lettera del 3/8/2011, ribadendo la correttezza del proprio operato. A sostegno delle proprie ragioni, ha quindi ribadito che: la ricorrente è risultata inadempiente, e ha rifiutato di pagare il proprio debito; attesa la mancanza di volontà di adempiere, si può supporre che il preavviso della segnalazione non avrebbe avuto rilevanza causale al fine di orientare diversamente il comportamento della ricorrente ; attesa la incontestata insolvenza contrattuale e la speciale funzione della Centrale Rischi della Banca d Italia, la convenuta ha agito legittimamente; la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali è infondata sia perché i danni sono inesistenti sia perché non sono provati né allegati. Ha quindi concluso chiedendo all Arbitro di rigettare il ricorso. Sia la ricorrente sia la convenuta hanno trasmesso alla ST ulteriore documentazione e ulteriori osservazioni. In particolare, parte ricorrente: con note del 18/4/2012 e 20/4/2012 ha ribadito di non aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione; più in dettaglio, ha precisato che la convenuta ha prodotto solo una lettera datata 6/1/2011, ma la ricorrente contesta il ricevimento della predetta lettera; ha quindi fatto riferimento a diversi precedenti ABF in materia di avviso di ricezione; con riferimento al debito, alcune rate sono state pagate e il 25/7/2011 ha proposto alla resistente di pagare il dovuto mediante sottoscrizione di effetti cambiari ma questa proposta è stata rifiutata; con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, ha fatto poi riferimento al mancato accesso al credito che non le avrebbe consentito di pagare i contributi per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione e ha quindi chiesto un risarcimento danni per Euro 76.368,33 (somma corrispondente ai citati costi sostenuti) o per la somma che verrà accertata in corso di causa ; alle predette note del 18/4/2012 e 20/4/2012 ha quindi allegato le pratiche edilizie; con mail del 14/5/2012, la ricorrente ha confermato che i documenti prodotti con le note di aprile 2012 sono indispensabili al fine di provare il danno lamentato dalla ricorrente. Pag. 4/6

Dal canto suo, parte convenuta, con nota pervenuta il 16/5/2012, ha precisato quanto segue: in generale, nelle repliche della ricorrente non si riscontra alcuna presa di posizione in merito alle argomentazioni date dall intermediario in sede di controdeduzioni, con riferimento all insolvenza e alla decadenza dal beneficio del termine; pertanto, l assenza di contestazione da parte della [cliente debitrice] sull insolvenza e sul rifiuto di pagamento, costituiscono un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell oggetto della vertenza, con effetti vincolanti per il Giudice e ha fatto riferimento ad alcune sentenze di Cassazione nonché all art. 115 c.p.c.; solo con le repliche di aprile 2012 la ricorrente ha affermato di aver pagato alcune rate, ma senza fornire alcuna prova; lo scambio di mail con il legale rappresentante della cliente invece comproverebbe al contrario la piena consapevolezza [ ] della totale propria insolvenza nel rimborso del finanziamento ottenuto e, dall altro lato, la strumentalità della sua richiesta [ ] di rilasciare n. 2 effetti cambiari ; in particolare, a fronte di questa proposta, la convenuta, con mail del 22/7/2011 confermava che avrebbe provveduto alla cancellazione della segnalazione a sofferenza solo dietro pagamento del dovuto; per quanto concerne la richiesta di risarcimento danni, non è provato il nesso di causalità tra la segnalazione in Centrale Rischi e il mancato pagamento di alcuni oneri e/o penali ai comuni; la richiesta di liquidazione in via equitativa sarebbe da rigettare in assenza di riscontri probatori. Le controdeduzioni sono state inviate al legale della società ricorrente con mail del 23/1/2012. la ST ha altresì provveduto a inviare a ciascuna delle parti le osservazioni formulate dall altra, nonché a rispondere (nei consueti termini) a richieste di informazione sullo stato della pratica e sulla possibilità di presentare repliche e controrepliche. DIRITTO Emerge dagli atti del procedimento che la ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento per l acquisto di un autocarro. E pacifico che l autocarro è stato consegnato e su ciò non esiste materia del contendere. E anche pacifico che nessuna rata delle 24 previste nel piano di finanziamento è stata versata. La contraria titubante ed alquanto generica asserzione avanzata dalla ricorrente è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio che nel caso sarebbe stato facilissimo fornire. La ricorrente lamenta la segnalazione del proprio nominativo in CR allegando che essa è dotata di ampio patrimonio che la rende perfettamente solvibile; che non è stata avvisata della imminente segnalazione in CR, che è stata trascurata la propria richiesta di poter usufruire dei benefici previsti dall Accordo del 3/8/2009 relativo alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese. Sennonché: la asserzione per cui la società è dotata di ampio patrimonio immobiliare può solo indicare che l inadempimento è doloso; la asserzione per cui essa non è stata avvisata della imminente segnalazione in CR è smentita dal documento n. 4 della resistente che riporta la lettera di comunicazione alla ricorrente della segnalazione alla Centrale Rischi del 6/1/2011; in ogni caso è da evidenziare come costituisca un abuso del diritto l invocare da parte di un professionista il mancato ricevimento di una missiva comportante il preavviso della segnalazione in CR, allorquando: a) non si è provveduto al Pag. 5/6

pagamento di alcuna rata del debito finanziario contratto e si è ricevuto: b) un intimazione da parte di una società di recupero crediti ed un altra da un avvocato; c) l estratto conto delle 24 rate insolute ; d) la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine; la invocazione della richiesta di usufruire dell accordo ABI Associazioni rappresentative delle imprese evidentemente prescinde dall accertamento del fatto che la convenuta sia partecipe di tale accordo dato di fatto negato dalla resistente e, soprattutto, dal contenuto di tale accordo che prevede benefici solo per le imprese in regola con i pagamenti, circostanza che nel caso in esame evidentemente non ricorre. In queste condizioni il ricorso non merita di essere accolto. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6