I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo

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1 I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo Roma 05 dicembre Teatro dell'angelo Dottore Commercialista Revisore Legale - Consulente del Lavoro Dottore Magistrale in Giurisprudenza

2 I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo- Roma Il conferimento - definizione In generale il conferimento è quell operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o servizi a titolo di capitale in una società (conferitaria), ricevendo in cambio una partecipazione (quote o azioni) nel capitale della società stessa, ovvero acquisendo la qualifica di socio.

3 Riferimenti del Codice Civile Società semplici, norme applicabili alle Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice : art c.c. (contratto di società), artt (conferimenti), 2254 (garanzia e rischi), 2255 c.c.(conferimento crediti); Società per Azioni: artt (conferimenti), 2343 (stima dei conferimenti), 2341 bis (acquisto da promotori, fondatori, soci e amministratori), 2343 ter (conferimento senza relazioni di stima), 2343 quater (fatti eccezionali o rilevanti incidenti sulla valutazione); Società a Responsabilità limitata: artt (conferimenti), 2465 (stima dei conferimenti) 2466 c.c. (mancata esecuzione dei conferimenti).

4 Il conferimento di complesso aziendale o di partecipazione di controllo Il conferimento di complesso aziendale o di partecipazione di controllo è l operazione tramite la quale un soggetto, detto conferente, apporta in una società, detta conferitaria, di nuova costituzione o preesistente, un insieme di beni organizzati (azienda o ramo d azienda) ovvero una partecipazione di controllo, ricevendo in contropartita una partecipazione (quote o azioni) emessa dalla stessa conferitaria.

5 Il conferimento Partecipazione (quote o azioni) Complesso aziendale/ partecipazione di controllo

6 Caratteristiche del conferimento Caratteristiche principali del conferimento sono: - corrispettivo dell apporto non regolato in denaro, a differenza della cessione; - Il soggetto conferente assume o incrementa una partecipazione nel capitale della società conferitaria; - il soggetto conferente sostituisce beni (complessi aziendali e/o partecipazioni) apportati con partecipazioni che indirettamente li rappresentano.

7 Aspetti civilistici Relazione di stima Il codice civile prevede per i conferimenti l obbligatorietà della relazione di stima. In particolare: -per le S.p.A. l art CC. prevede che venga redatta una relazione di stima da parte di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferente, salvo il caso di cui all art ter CC.; -per le Srl, l art c.c. prevede la relazione di stima da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale scelti dalla società. Lo scopo della obbligatorietà della Relazione di stima è di evitare che avvengano sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali i quali possono confidare, per le obbligazioni assunte, esclusivamente sul patrimonio sociale.

8 Aspetti civilistici conferitaria SpA Relazione di stima da parte di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferente (art c.c.) Contenuto della Relazione - descrizione dei beni o dei crediti conferiti; - attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo; - criteri di valutazione seguiti. Revisione della stima Entro 180 gg dall iscrizione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili.

9 Aspetti civilistici conferitaria SpA Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima (art. 2343ter c.c.) La direttiva europea 2006/68/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008, ha modificato la disciplina sui conferimenti in natura, per le sole S.p.A. conferitarie. In particolare, la predetta direttiva prevede, in caso di assegnazione di azioni a fronte di conferimenti in natura, la non obbligatorietà della relazione dell'esperto, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione.

10 Aspetti civilistici conferitaria SpA Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima (art. 2343ter c.c.) Art ter, comma 1 La suddetta relazione non è richiesta quando: - nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;

11 Aspetti civilistici conferitaria SpA - in tutti gli altri casi, il valore attribuito ai beni in natura e crediti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore a: a) il fair value iscritto nel bilancio dell esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento (a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento) ovvero b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

12 Aspetti civilistici conferitaria SpA Cambia, di conseguenza, anche la disciplina relativa al controllo da parte degli amministratori dei valori conferiti. Art quater Gli Amministratori verificano, nel termine di 30 gg dall iscrizione della società, se si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti, determinati ai sensi dell art ter, nonché i requisiti di professionalità e di indipendenza dell esperto che ha reso la valutazione. Qualora ritengano che siano intervenuti i suddetti fatti o la carenza dei requisiti, gli stessi devono richiedere una nuova valutazione ai sensi del 2343 c.c.

13 Aspetti civilistici conferitaria SpA Viceversa, depositano, nel medesimo termine nel registro delle imprese una dichiarazione contenente le informazioni richieste dall art quater, c.3. In particolare: a) La descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all art. 2343, comma 1. b) Il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione, e, se del caso, il metodo di valutazione; c) La dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo; d) La dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) La dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell esperto. Fino all iscrizione della dichiarazione, le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la Società.

14 Aspetti civilistici conferitaria Srl Relazione di stima da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale (art c.c.) Contenuto della Relazione - medesimo delle S.p.A. - descrizione dei beni o dei crediti conferiti; - attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo; - criteri di valutazione seguiti. Revisione della stima - Non prevista L unica garanzia per i difetti di stima sembra essere rappresentata dalla responsabilità professionale del revisore o della società di revisione legale per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. Resta ferma la possibilità per i Soci di inserire nell atto costitutivo una disciplina di controllo della relazione ispirata alla disciplina S.p.A.. La dottrina più autorevole ha fortemente criticato la mancanza di una forma di controllo ritenendo irragionevole la disparità di trattamento operata dal legislatore.

15 La procedura di conferimento in sintesi 1) Delibere degli organi sociali della conferente, organo amministrativo o assemblea se il conferimento comporta modifiche sostanziali oggetto sociale; 2)Delega al presidente/amministratori perl istanza al Tribunale competente (circoscrizione in cui ha sede conferitaria) se S.p.A. per la nomina del perito estimatore; 3)Acquisita la perizia, atto costitutivo della newco oppure atto di conferimento (contestuale delibera assembleare di aumento CS) 4)Se newco: atto costitutivo entro 20 gg depositato presso registro imprese (a cura notaio); 5)Delibera di aumento CS e atto di conferimento entro 30 gg depositati presso registro imprese da parte del notaio rogante.

16 Conferimento d azienda Per conferimento d'azienda si intende l'operazione con la quale un'azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria) giuridicamente distinta dal conferente. Il conferimento d'azienda rappresenta una fattispecie riconducibile alla categoria dei conferimenti in natura e si concretizza nel trasferimento del"diritto"sull'azienda alla società (conferimento del diritto di proprietà) o nella costituzione, in favore di questa, di un diritto di godimento (conferimento in godimento). Esso può avvenire sia in sede di costituzione di una nuova società, sia in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente.

17 Conferimento d azienda Quadro normativo Nel codice civile non esiste una definizione ed un'organica disciplina del"conferimento d'azienda", limitandosi il legislatore a dettare norme specifiche solo per il conferimento dei singoli beni. Per tanto vi è un rimando alle norme già esaminate con riguardo al conferimento di beni in natura che vengono di seguito richiamate: nelle società di persone (art c.c.), nelle S.p.A.(artt. 2342, 2343, 2343bis, 2343ter, 2343quater c.c.) e nelle S.r.l. (artt e 2465 c.c.); Alle sopracitate norme si aggiungono le seguenti ulteriori disposizioni: limitazione diritto d opzione: (art.2441 co. 4 e 6 c.c. per le Spa e art bis c.c. per le Srl); trasferimento d'azienda (artt c.c.).

18 Conferimento d azienda L oggetto del conferimento non è un singolo elemento patrimoniale o una mera pluralità di beni, bensì un'azienda, ossia un organico complesso di beni (materiali e immateriali) e rapporti obbligatori, organizzati per l'esercizio di un'attività d'impresa. In presenza di un'espressa previsione dell'atto costitutivo, il conferimento di un complesso aziendale può aver luogo in qualsiasi società, sia di persone che di capitali.

19 Conferimento d azienda (segue) E possibile conferire: Sia l'intera azienda; Sia un ramo della stessa (ossia una parte dell'attività aziendale), purché si tratti, anche in questo caso, di un complesso di beni e rapporti giuridici idoneo-dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo all'esercizio di un'attività d'impresa e atto a produrre reddito; Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che, perché si abbia conferimento d'azienda (o di ramo aziendale),"è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa"(cass n.10993).

20 Conferimento d azienda (segue) Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione è possibile procedere al conferimento di azienda o di ramo di azienda anche qualora: l'attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dal conferente; detta società, una volta divenuta il nuovo titolare dell'azienda, debba integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi. secondo Cass n occorre che "i beni mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale, atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica impresa".

21 Presupposti economici Il conferimento può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento di diverse finalità, rivolte, ad esempio: - ad effettuare operazioni di concentrazione di imprese possono verificarsi casi in cui la grande dimensione aziendale rappresenti un vantaggio economico che consenta di far fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presenti sul mercato; - ad agevolare processi di liquidazione di parte del patrimonio dell impresa. Ciò potrebbe verificarsi quando all interno della stessa azienda sono presenti diversi business alcuni dei quali maggiormente redditizi di altri; separando i settori mediante il conferimento, diventa possibile procedere alla liquidazione di quelli in perdita separandoli da quelli redditizi; - alla ristrutturazione finanziaria come strumento per attribuire una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree di affari presenti all interno della stessa impresa. Risulterebbe possibile, ad esempio, separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito dagli altri per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà di reperire capitale di terzi.

22 Presupposti economici (segue) La costituzione ex novo di una società,nel caso in cui uno dei soci intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda far valutare a terzi l entità del proprio apporto; La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire a seguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione a disposizioni agevolative defnitive o temporanee che evitano o rinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insite nell azienda oggetto di conferimento; Può essere un operazione che prelude a un rafforzamento dell attività imprenditoriale, anche mediante l ingresso eventuale di nuovi soci; Il conferimento di ramo d azienda con successiva scorporazione consente di isolare, all interno di un azienda con molte attività, un settore in perdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, al fine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendo in vita esclusivamente il settore remunerativo;

23 Presupposti economici (segue) Consente la separazione delle attività dell azienda enucleando un ramo di attività che il soggetto conferente intende cedere; Consente di far assumere alla società conferente, la qualifica di società holding delle società scorporate; Consente di separare le attività immobiliari presenti in azienda dalla gestione tipica d impresa;

24 Presupposti economici (segue) Il conferimento di diversi rami d azienda consente di separare diverse attività riducendo le dimensioni e la complessità di gestione con il decentramento di compiti e decisioni; Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degli investimenti, dal momento che è possibile cedere solo taluni singoli rami aziendali senza dover cedere tutta l azienda; Può essere visto come strumento di passaggio generazionale all interno dell azienda al fine di semplificare e razionalizzare l eventuale divisione dell azienda tra gli eredi.

25 Il conferimento di partecipazioni di controllo Il conferimento di partecipazioni di controllo, rientra nella disciplina generale dei conferimenti di beni e crediti. L operazione riguarda beni di «secondo grado» (azioni o quote) e quindi presenta assai più duttilità rispetto alle varie forme di trasferimento di complessi aziendali. Consente di ottenere con maggiore facilità il controllo su imprese. Si presta a disegni di ristrutturazioni societarie. E utile per riorganizzazioni infragruppo. Permette di migliorare gli assetti di governance.

26 Caratteristiche strutturali dell operazione L attuazione dell operazione non richiede alcun esborso di carattere finanziario L oggetto di acquisizione non sono direttamente le condizioni produttive della società obiettivo, ma i propri beni di secondo grado (azioni/quote di capitale sociale) La società acquirente acquisisce il controllo della società obiettivo, portando la stessa sotto l influenza dell unitario soggetto economico La società acquirente registra un incremento del patrimonio netto I soci della società obiettivo entrano nella compagine sociale della società acquirente, determinando una diluizione della quota di partecipazione dei/l soci/o di maggioranza di quest ultima.

27 Il conferimento di partecipazioni di controllo aspetti fiscali La nozione di controllo cui fa riferimento il co.2 dell art.177 del Tuir è rappresentata esclusivamente dal controllo di diritto ai sensi dell art.2359, co.1, n. 1) c.c., in base al quale è considerata controllata una società in cui un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria. Non rileva, quindi, il controllo c.d. di fatto, né tanto meno quello c.d. contrattuale (previsti rispettivamente ai numeri 2) e 3) del co.1 dell art.2359 c.c.). In particolare, è necessario che con l acquisizione delle partecipazioni oggetto di conferimento la società conferitaria acquisisca il controllo, come precedentemente definito, in un altra società.

28 Il conferimento di partecipazioni di controllo aspetti fiscali (segue) L art. 177, c.2, prevede che, in caso di conferimento di partecipazioni mediante le quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., ovvero incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Il conferimento può tradursi in un conferimento a realizzo controllato / neutralità indotta se l aumento di patrimonio della conferitaria è pari al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente.

29 Il conferimento di partecipazioni di controllo esempio Le società operative A B C - sono possedute congiuntamente dalle medesime persone fisiche 1, 2 3 e 4, tutte riconducibili allo stesso gruppo familiare, mediante partecipazioni non consolidate. Le società si troveranno ad affrontare le problematiche relative al c.d. ricambio generazionale che potrebbero comportare un ulteriore frammentazione della compagine sociale con possibile estensione della proprietà anche a soggetti non direttamente interessati alla gestione societaria. La creazione di una holding di famiglia nella quale tutti i soci conferiscono, all atto di costituzione, le rispettive partecipazioni detenute nelle diverse società operative ricevendo, in contropartita e nelle medesime proporzioni le partecipazioni della costituenda società, consentirà di concentrare eventuali conflitti o divergenze di vedute strategiche, derivanti dalla ulteriore frammentazione della compagine sociale, ad un livello societario diverso e superiore rispetto a quello attuale.

30 Il conferimento di partecipazioni di controllo esempio (segue) Le partecipazione potrebbero essere conferite da 1,2,3 e 4 in una Holding di famiglia, che controllerebbe direttamente tutte le società operative A, B e C. La governance delle società operative sarebbe di esclusiva competenza dei suoi amministratori, direttamente nominati dalla holding, evitando, pertanto, che possibili conflitti tra i soci si possano estendere alle società operative con i correlati rischi di ingovernabilità e/o paralisi amministrativa. Il conferimento, effettuato ai sensi dell art. 177, comma 2, TUIR, avverrebbe, non sulla base del valore normale delle partecipazioni conferite, bensì sull incremento patrimoniale della società conferitaria Holding di famiglia.

31 Costituzione di una holding familiare mediante conferimento di partecipazioni Alfa, Beta e Gamma sono tre membri di una stessa famiglia che detengono partecipazioni rappresentanti rispettivamente il 20%, 30% e 50% del capitale e dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria della società B (società conferita ). Il costo fiscale di tali partecipazioni in capo a Alfa, Beta e Gamma risulta rispettivamente di 200, 300 e 500. Alfa, Beta e Gamma conferiscono le loro partecipazioni nella nuova società A, ricevendo in cambio partecipazioni della stessa pari rispettivamente al 20%, 30% e 50% del capitale, emesse a seguito dell aumento di capitale sottoscritto con il conferimento. In conseguenza dell operazione, i conferenti si trovano quindi a detenere il 100% della società conferitaria A la quale, a sua volta, si trova ad acquisire il controllo totalitario della società B (per cui la disciplina di cui al co.2 dell art.177 Tuir risulta applicabile). In conseguenza del conferimento la società conferitaria A effettua un aumento di capitale di complessivi che viene attribuito a Alfa, Beta e Gamma rispettivamente per 200, 300 e 500. La plusvalenza realizzata da Alfa, Beta e Gamma in conseguenza del conferimento ai sensi dell art.177 del Tuir è quindi pari a zero, in quanto l aumento di Patrimonio netto di A è pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite con riferimento a ciascun conferente.

32 Fine Grazie dell attenzione Dott. Michele Polini Dottore Commercialista Revisore Legale - Consulente del Lavoro Dottore Magistrale in Giurisprudenza E mail : dott.polini.michele@gmail.com

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