PARTE TERZA I DIRITTI ASSOLUTI

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1 PARTE TERZA I DIRITTI ASSOLUTI Capitolo Nono: I beni... Pag Generalità - Nozione 2 Classificazione dei beni 3 Combinazioni di beni 4 Le universalità 5 Il patrimonio 6 I beni pubblici Capitolo Decimo: I diritti reali in genere...» 82 1 Caratteristiche 2 Classificazione dei diritti reali 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito 4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali Capitolo Undicesimo: Il diritto di proprietà...» 84 1 Nozione 2 Caratteri 3 Limiti legali al diritto di proprietà 4 Gli atti emulativi 5 Estensione della proprietà 6 Modi di acquisto 7 Azioni a difesa della proprietà 8 La comunione e il condominio 9 Il condominio negli edifici 10 La multiproprietà immobiliare Capitolo Dodicesimo: Superficie...» 92 1 Nozione e caratteri Capitolo Tredicesimo: L enfiteusi...» 94 1 Contenuto 2 Estinzione Capitolo Quattordicesimo: Usufrutto, uso, abitazione...» 96 1 Usufrutto 2 Uso e abitazione Capitolo Quindicesimo: Le servitù prediali...» 99 1 Nozione - funzione - struttura 2 Requisiti e caratteri delle servitù 3 Tipi di servitù 4 Vicende 5 Tutela della servitù Capitolo Sedicesimo: Il possesso...» Nozione 2 Detenzione 3 Tipi di possesso 4 Azioni possessorie 5 Il principio possesso vale titolo (1153)

2 Capitolo Diciassettesimo: Usucapione... Pag Generalità 2 Tipi Capitolo Diciottesimo: I diritti su beni immateriali...» Diritto d autore 2 Diritto d inventore e il brevetto

3 Capitolo 9 I BENI 1 Generalità - Nozione L articolo 810 definisce il bene come la cosa che può essere oggetto di diritti. Da questa definizione si evince che non tutte le cose presenti in natura sono beni, ma lo sono solo le cose che arrecano una utilità all uomo e che possono esser assoggettate al suo potere. Caratteristiche Valore economico Autonomia dalla realtà circostante Commerciabilità Differenze Dall art. 810 si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie: cose in senso non giuridico, dette anche res extra commercium che, in quanto non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium, come il sole, l aria ecc. e le cose incommerciabili per legge, perché riguardano la sfera personale del soggetto o interessi pubblici (es. i beni demaniali). cose in senso giuridico, dette anche res in commercio, che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categoria dei beni. Va detto però che le energie naturali se ed in quanto valutabili economicamente e suscettibili di appropriazione sono considerate beni. 2 Classificazione dei beni I beni possono essere variamente classificati, sia tenendo conto delle loro caratteristiche fisicostrutturali, sia secondo valutazioni di ordine economico-sociale Beni corporali e beni immateriali Beni Corporali: sono tutte le cose «quae tangi possunt», cioè che possono essere percepite con i nostri sensi (una sedia, un quadro etc.), e dunque dotate di materialità corporea Incorporali: sono beni non dotati di materialità corporea, ma percepibili con l intelligenza mediante una astrazione (opere dell ingegno) 2.2. Beni presenti-beni futuri Beni presenti: beni già esistenti in natura. Possono essere oggetto di proprietà o di altri diritti reali. Capitolo 9 I beni 75

4 Beni futuri Beni non ancora venuti ad esistenza. Possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori (1348). Frutti: sono i beni prodotti periodicamente da un altro bene, senza che questo modifichi la sua natura o la sua destinazione economica per effetto della produzione frutti naturali: (820, co. 1) provengono direttamente da un altro bene vi concorra o meno l opera dell uomo (es.: prodotti agricoli, parti di animali) frutti civili: (820, co. 2) quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es.: interessi di capitali, canone di locazioni) I beni futuri non possono formare oggetto di donazioni (771) Beni immobili - beni mobili Beni immobili Per natura: beni che non possono essere spostati normalmente da un luogo all altro senza che ne resti alterata la struttura e la destinazione (812, co. 1). Si tratta del suolo e di ciò che vi è artificialmente o naturalmente incorporato (es.: alberi, edifici) Per destinazione di legge: beni che di per sé non sarebbero immobili, tuttavia sono reputati tali dalla legge (812, co. 2) (es. mulini) Beni mobili Per esclusione il codice considera «mobili» tutti gli altri beni (812, co. 3). Particolari beni mobili, in considerazione della loro rilevanza, sono assoggettati per alcuni aspetti alla disciplina giuridica dei beni immobili forma ed oneri di pubblicità sono i c.d «beni mobili registrati» (navi, aeromobili, autoveicoli) (815) Disciplina Forma degli atti Pubblicità Forme di garanzia Beni immobili: forma scritta Beni mobili: libertà di forma Immobili: trascrizione Mobili: il possesso vale titolo (tranne per i beni mobili registrati) Immobili: ipoteca Mobili: pegno In linea generale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti sugli stessi e alle azioni relative. Quelle sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (813) Cose generiche - cose specifiche - cose fungibili - cose infungibili Cose generiche: sono cose individuate non singolarmente, ma solo in base alla appartenenza ad un genere, senza ulteriori specificazioni (es. un albero, un cavallo). Cose specifiche: sono le cose individuate mediante caratteri propri (es. il cavallo Tarnese). Cose fungibili: sono le cose identiche le une alle altre e valutate equivalenti per utilità e valore (es. grano, denaro). 76 Parte Terza I diritti assoluti

5 Cose infungibili: sono le cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre. La fungibilità può essere determinata dalla natura della cosa o dalle parti. Essa rileva ai fini delle vicende delle obbligazioni (es. compensazione) e ai fini della individuazione di alcuni negozi (es. il mutuo ha ad oggetto cose fungibili, il deposito ha ad oggetto cose infungibili) Disciplina Il passaggio della proprietà all acquirente ha luogo Trasferimento del rischio Per le cose specifiche: con il consenso Per le cose generiche: con la specificazione, cioè con l operazione che le individua Per le cose generiche: fino alla consegna il rischio grava sul venditore Per le cose specifiche: il rischio è a carico del compratore Cose consumabili - cose inconsumabili Cose consumabili: sono quelle che possono essere usate una sola volta dal proprietario, che con l uso ne trasmette la proprietà (es.: il denaro) o ne determina la distruzione (es.: le derrate alimentari). Cose inconsumabili: sono quelle che si prestano ad utilizzazioni continuate senza che si distruggano o si alterino (es.: un abitazione). Sono inconsumabili anche le così dette cose deteriorabili, cose cioè il cui uso produce un lento ma progressivo deterioramento (es.: i vestiti) Cose divisibili - cose indivisibili Cose divisibili: possono essere frazionate in parti omogenee aventi la stessa destinazione economica dell intero (es.: il denaro, un fondo). Cose indivisibili: sono quelle che non possono essere frazionate. L indivisibilità può derivare: Dalla natura del bene (es.: un animale vivo) Dalla legge (es.: parti comuni di un condominio) Dalla volontà delle parti (c.d. indivisibilità soggettiva) 2.7. Beni produttivi - beni di consumo Beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose (materie prime) e, quindi, alla produzione di nuove cose. Beni di consumo: sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni (da non confondere con i beni consumabili di cui supra). 3 Combinazioni di beni I beni possono essere presi in considerazione come il risultato della unione di più elementi o parti: sotto questo profilo si distingue tra: Beni semplici: gli elementi sono talmente «compenetrati» da rendere impossibile una loro separazione senza che la cosa ne risulti stravolta. Beni composti: è la cosa risultante dalla connessione materiale o fisica di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere rilevanza giuridica autonoma. Capitolo 9 I beni 77

6 Beni connessi: si configurano quando più beni, mantenendo una loro individualità materiale, sono posti in relazione tra loro in modo tale che è distinguibile una cosa principale e una accessoria, legata alla cosa principale da un vincolo di dipendenza (es., pertinenze) Pertinenze Pertinenze Nozione (817) Natura Singole figure Disciplina Cessazione del vincolo pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o ornamento di un altra cosa elemento soggettivo: volontà della destinazione elemento oggettivo: destinazione «durevole» al servizio o ornamento della cosa principale la pertinenza costituisce con la cosa principale un unicum economico il vincolo ha natura reale (818, co. 3) pertinenza di immobile a immobile (pozzofondo) pertinenze di mobile ad immobile (strumenti rurali-fondo; suppellettili-albergo) pertinenze di mobile a mobile (paracadute di un aeromobile) gli atti e i rapporti che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche la pertinenza, se non è diversamente disposto (818, co. 1); è, però, possibile che formi oggetto di separati rapporti (818, co. 2) venir meno della destinazione perimento della cosa principale perimento della pertinenza sopravvenuta inidoneità della pertinenza Osservazioni Un tipo particolare di pertinenza, che ha dato luogo a numerosi interventi normativi, è rappresentato dalle aree di parcheggio. L art. 26, L. 47/1985 disponeva che gli spazi adibiti a parcheggio di cui all art. 18, L. 765/1967, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c. e come tali potevano essere oggetto di autonomi atti di disposizione; si tratta dei cd. parcheggi obbligatori (in tutte le nuove costruzioni dal 1967 in poi) la cui realizzazione unitamente all edificio è imposta dalla legge urbanistica. Peraltro la giurisprudenza ha ribadito che i contratti di autonoma disposizione degli spazi di parcheggio pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d uso a favore del titolare dell unità abitativa (dietro pagamento di un corrispettivo) in quanto la legge pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi suddetti. Accanto a tale categoria di parcheggi, è stata successivamente introdotta la categoria dei parcheggi facoltativi ex art. 9, L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli), realizzati nel sottosuolo di un fabbricato già esistente o in locali esistenti al piano terreno, la cui costruzione non è obbligatoria ma lasciata alla libera iniziativa del proprietario dell immobile; tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli. Residuano, infine, i parcheggi liberi, che non rientrano in nessuna delle suddette normative e che, pertanto, sono liberamente alienabili e commerciabili a favore di chiunque. 78 Parte Terza I diritti assoluti

7 L art. 26 cit. è stato abrogato dal d.p.r. 380/2001 (T.U. edilizia) e il suo contenuto non è stato riproposto. È, invece, intervenuta la legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005) che ha introdotto la regola della libera trasferibilità delle aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni ed ha eliminato il vincolo pertinenziale e il relativo diritto d uso sui parcheggi a favore dei proprietari delle unità immobiliari; perciò, dalla data di entrata in vigore della legge è possibile cedere liberamente i posti auto senza l obbligo di mantenerne il diritto d uso in favore dei titolari delle unità abitative. La libertà di trasferimento riguarda soltanto le aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni mentre resta immutato il regime dei parcheggi della l. 122/1989 per i quali continua a sussistere il vincolo di pertinenzialità necessaria con l unità immobiliare, con la conseguenza che non possono essere ceduti separatamente. 4 Le universalità Il codice riconosce soltanto la figura dell universalità di cose mobili (816), mentre in dottrina si distingue tra universalità di fatto ed universalità di diritto Universalità di fatto (universitas facti) Nozione: complesso di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. gregge) (816). L universalità costituisce una entità distinta dalle singole cose. Pluralità di cose mobili Elementi Destinazione unitaria, operata dal titolare Appartenenza allo stesso soggetto: secondo la prevalente dottrina per appartenenza non deve necessariamente intendersi proprietà, ma basta una unica titolarità (es. usufruttuario) Complessi animati (gregge) Singole figure Complessi inanimati composizione omogenea (biblioteca) composizione eterogenea (azienda) (questa collocazione non è però condivisa da tutta la dottrina) Differenze Dalla cosa composta: manca la coesione fisica Dalla pertinenza: manca il rapporto di subordinazione Le singole cose componenti le universalità non perdono la loro autonomia, possono infatti formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (816, co. 2) Disciplina Il possesso dell universalità può essere tutelato in via possessoria mediante l azione di manutenzione (1170) Non può acquistarsi mediante il semplice acquisto del possesso di buona fede ( ), ma occorre il possesso decennale (1160) 4.2. Universalità di diritto (universitas iuris) L universitas iuris consisterebbe in una pluralità di rapporti giuridici, dalla legge considerata come un complesso unitario. Capitolo 9 I beni 79

8 È una categoria logica alla quale il legislatore ricorre quando vuole evitare la dispersione dei rapporti (ad es. eredità). 5 Il patrimonio Nozione: è l insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (titolare) e valutabili economicamente. Non costituisce a sua volta un bene, come le universalità, e va riferito ad un solo soggetto, in quanto ogni soggetto è titolare di un solo patrimonio. Patrimonio Separato: complesso di beni che, in virtù di una particolare destinazione, debbono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano, comunque, ad appartenere a questi (es. fondo patrimoniale, ). È ammesso solo nei casi stabiliti dalla legge Autonomo: è il patrimonio che fa capo ad un soggetto che, pur se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale imperfetta (associazioni non riconosciute) 6 I beni pubblici Nozione: di beni pubblici si parla in due accezioni diverse: a) beni appartenenti ad un ente pubblico; b) beni assoggettati ad un regime giuridico speciale diverso dalla proprietà privata per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati. I beni demaniali: sono beni pubblici che appartengono solo ad enti pubblici territoriali e che la legge qualifica espressamente come tali; sono disciplinati dal diritto pubblico. Regime dei beni demaniali: non possono formare oggetto di negozi di diritto privato; sono inalienabili (823); non possono essere oggetto di possesso; non possono essere acquistati per usucapione dai privati. Osservazioni Il D.Lgs. 85/10 ha disciplinato il cd. federalismo demaniale che prevede il trasferimento di beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (con le limitazioni previste dallo stesso decreto e con le modalità fissate nei decreti di attuazione). I beni sono trasferiti, a titolo non oneroso, con le relative pertinenze ed entrano a far parte del patrimonio disponibile di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile. Beni patrimoniali: sono i beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico, si dividono in due categorie: beni indisponibili, che non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge o dall autorità; beni disponibili, che non sono destinati direttamente ed immediatamente a pubblici servizi e sono soggetti, salvo eccezioni, alle norme del codice civile. 80 Parte Terza I diritti assoluti

9 In sintesi Il rapporto giuridico, abbiamo visto, ha una sua struttura, della quale fanno parte oltre che i soggetti attivo e passivo, anche un elemento oggettivo. Il primo titolo del Libro III del Codice civile tratta, dunque, dei beni, definiti all art. 810 come le cose che possono essere oggetto di diritti; bene coincide con una qualificazione giuridica di ciò che può essere oggetto di interesse umano (Trabucchi) che non deve essere necessariamente una cosa tangibile e visibile, ma anche qualcosa di spirituale (si pensi ad es. alle creazioni artistiche). Pertanto, il concetto di bene è una nozione storicamente relativa, essa dipende dall evoluzione della civiltà ed, in particolare, dalle capacità dell uomo di saper utilizzare le risorse della natura, nonché dalle trasformazioni della natura stessa e dalla crescita dei bisogni umani. Capitolo 9 I beni 81

10 Capitolo 10 I DIRITTI REALI IN GENERE 1 Caratteristiche I diritti reali sono diritti che un soggetto ha sulle cose (ius in rem). Le caratteristiche principali dei diritti reali sono: Assolutezza: i diritti reali sono dotati di una pretesa erga omnes, possono cioè farsi valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe un dovere negativo di astensione. Immediatezza: il titolare soddisfa il suo diritto direttamente dalla cosa senza che occorra la cooperazione o l adempimento altrui. Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge, sono quindi un numerus clausus. Da segnalare che questa caratteristica è attualmente oggetto di profonde revisioni da parte della dottrina. Tutela: sono dotati di azioni erga omnes, inoltre i diritti reali su cosa altrui (vedi infra) sono caratterizzati dal diritto di seguito, cioè il diritto inerisce alla cosa ed è opponibile a qualsiasi proprietario cui venga trasferita. 2 Classificazione dei diritti reali I diritti reali si distinguono in due grandi gruppi: 2.1. Diritti su cosa propria (iura in re propria) Diritto di proprietà: è il diritto che attribuisce al titolare le facoltà più ampie e che riconosce il massimo grado di appartenenza Diritti su cosa altrui (iura in re aliena) Superficie Diritti reali di godimento: sono diritti in base ai quali un soggetto ha il potere di trarre utilità da beni di proprietà di un altro soggetto Diritti di garanzia: attribuiscono al titolare il diritto di farsi assegnare con prelazione il ricavato dell alienazione di un bene, in caso di inadempimento di un obbligo pattuito Enfiteusi Usufrutto Uso Abitazione Servitù Pegno Ipoteca specialità: la proprietà è la regola, essi sono una eccezione Caratteri numerus clausus limitatezza del contenuto rispetto al diritto di proprietà 82 Parte Terza I diritti assoluti

11 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito Diritti reali Diritti di credito Immediatezza Assolutezza Possesso Prevalenza sui diritti di credito Perpetuità (con eccezione di usufrutto, uso e abitazione) Cooperazione del debitore Relatività Possesso inconcepibile (pertanto non è possibile l usucapione) Subordinazione ai diritti reali Temporaneità 4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali 4.1. Obbligazioni reali o propter rem Le obbligazioni reali o propter rem consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentali (es. dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio). Sono vere e proprie obbligazioni poiché il rapporto con la cosa rileva solo come mezzo per determinare la persona del debitore Oneri reali Oneri reali sono prestazioni a carattere periodico dovute ad un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene e consistono nel dare o nel fare qualche cosa (es. canone enfiteutico). Caratteristiche Inerenza ad un fondo Insorgenza automatica una volta acquistata la titolarità del diritto reale Alcuni autori ritengono che il nostro ordinamento non preveda oneri reali (tale non sarebbe il canone enfiteutico perché sprovvisto di garanzia reale a favore del concedente) Distinzione tra obbligazioni reali e oneri reali Oneri reali Obbligazioni reali La proprietà è gravata da un peso Il soggetto passivo risponde anche delle prestazioni maturate precedentemente Consiste sempre in una prestazione positiva È tutelato con azione reale La proprietà è il mezzo per individuare l obbligato Il soggetto passivo risponde solo delle prestazioni maturate dopo l inizio del rapporto con il bene Può consistere anche in un non facere È tutelata con azione personale Capitolo 10 I diritti reali in genere 83

12 Capitolo 11 IL DIRITTO DI PROPRIETÀ 1 Nozione L art. 832 del codice civile afferma che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo». Da tale definizione si evince che al proprietario vanno riconosciuti: a) il diritto di godere, ossia di decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell ambito della destinazione assegnata dal legislatore e a seconda dello «statuto» disposto per il bene (si pensi al diverso regime che caratterizza un area edificabile o un fondo agricolo); b) il potere di disporre della cosa, che si concreta nel potere del proprietario di alienare la cosa, lasciarla per testamento, costituire sulla stessa diritti reali limitati a favore di altri etc. 2 Caratteri La proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciuto dal nostro ordinamento. Il proprietario ha infatti diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l osservanza degli obblighi stabiliti dall ordinamento giuridico (832). I caratteri del diritto di proprietà possono così schematizzarsi: Pienezza: il diritto di proprietà consente ogni lecita utilizzazione del bene. I limiti che comprimono la libertà del proprietario possono derivare Da un atto di disposizione del privato (che può costituire un diritto reale di godimento) Da disposizioni di legge, dirette a tutelare finalità di ordine pubblico o a realizzare un contemperamento di interessi Elasticità: le facoltà del proprietario possono essere limitate dalla concorrenza di altrui diritti di minor portata sulla medesima cosa (ad esempio una servitù), ma essi pur comprimendola non possono intaccare l integrità della proprietà; appena i limiti vengono meno la proprietà riprende automaticamente la sua ampiezza originale. Autonomia o indipendenza: non presuppone, al contrario degli altri diritti reali, la coesistenza sulla cosa di un diritto altrui di maggior portata. Esclusività: carattere che assume il duplice significato di poter escludere chiunque altro dal godimento del bene ed impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà. Imprescrittibilità: la proprietà non si perde per non uso. Perpetuità: non possono esistere limiti temporali alla proprietà; da segnalare che la dottrina più moderna non ritiene più esistente questa caratteristica. Unitarietà: pur in presenza di una pluralità di tipologie (proprietà pubblica e privata; immobiliare e mobiliare, terriera ed- edilizia), la proprietà è unica come istituto e come concetto. Osservazioni È discussa, in dottrina, la possibilità che esista una proprietà temporanea. Da un lato vi è chi (DE MARTINO) nega una tale possibilità, in quanto la stessa essenza giuridica della proprietà verrebbe ad essere snaturata nei suoi elementi caratteriali, quali, ad esempio, la pienezza; ed è per tale motivo che il legislatore ha disciplinato dettagliatamente le ipotesi tipiche di proprietà temporanea, 84 Parte Terza I diritti assoluti

13 conformando il carattere della pienezza alle peculiarità delle singole fattispecie; così, ad esempio, nell ipotesi di vendita con patto di riscatto, la norma di cui all art dispone che il venditore il quale ha esercitato il diritto di riscatto può ottenere il rilascio della cosa anche nei confronti di eventuali subacquirenti. La dottrina prevalente ammette, però, la proprietà temporanea; si afferma (MESSINEO) che la perpetuità non è carattere essenziale, ma solo normale. I casi di diritto reale ad tempus, esclusa la perpetuità, hanno tutti i rimanenti caratteri del diritto di proprietà; in particolare, non resta menomata la disponibilità del bene in proprietà temporanea, né può obiettarsi che nella specie vi sarebbero due titolari, uno a termine finale ed uno a termine iniziale; in realtà, quando esiste l una proprietà non esiste l altra e viceversa. Sono casi di proprietà temporanea: la vendita con patto di riscatto (art. 1500); il legato a tempo finale (art. 637); la proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953). 3 Limiti legali al diritto di proprietà Nozione: limiti posti dalla legge che comprimono le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto Caratteristiche Reciprocità: i limiti riducono reciprocamente i poteri di proprietari confinanti. Essenzialità: sono essenziali al concetto stesso di proprietà; lo delineano e ne definiscono il contenuto. Gratuità: non presuppongono la corresponsione di alcun compenso. Intrinsecità: sono limiti che nascono insieme al diritto, quindi non ne sono autonomi. Perpetuità: essendo i limiti intrinseci al diritti di proprietà ne condividono anche la perpetuità. Appaiono evidenti, quando si tengono presenti tali caratteristiche, le differenze con le servitù (vedi cap. 15) Tipi Limiti posti nell interesse pubblico (limiti interni): dipendono dalla funzione sociale che la Costituzione assegna alla proprietà (42, co. 2 Cost.) Espropriazione per pubblica utilità Requisizione Occupazione d urgenza Distanze nelle costruzioni ( ) Luci ( ) Limiti posti nell interesse privato: riguardano la proprietà immobiliare e regolano i rapporti tra proprietà vicine Vedute e prospetti ( ) Stillicidio (908) Acque private (909 e ss.) Divieto di immissioni, cioè di cagionare propagazioni indirette di fumo, calore, rumore, da un fondo all altro, quando queste superino la normale tollerabilità tenendo conto della situazione dei luoghi Capitolo 11 Il diritto di proprietà 85

14 Osservazioni In tema di immissioni l evoluzione delle conoscenze scientifiche impone il continuo aggiornamento dell ambito di operatività dell art. 844 c.c., che va, dunque, riferito anche alle immissioni non fisicamente percepibili ma comunque rilevabili con apposite strumentazioni ed idonee, anche in termini di semplice rischio, a influire negativamente sull organismo umano. A tale fine si registrano pronunce della giurisprudenza volte al riconoscimento della rilevanza delle immissioni di onde elettromagnetiche; sul fronte normativo la L. 36/2001 promuove l innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili che consentano di ridurre le emissioni. 4 Gli atti emulativi Nozione: atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (833), come ad esempio innalzare un muro o piantare alberi al solo scopo di togliere una veduta ad un vicino. Disciplina: sono vietati, secondo una autorevole dottrina, in applicazione del generale principio che vieta l abuso del diritto soggettivo. Caratteristiche Elemento soggettivo: l intenzione di arrecare danno o molestia ad altri (c.d. animus nocendi). Debbono concorrere: volizione e previsione dell evento Elemento oggettivo: la mancanza di utilità per il proprietario 5 Estensione della proprietà In senso verticale: teoricamente all infinito, ma l art. 840, co. 2, pone un limite costituito dallo sfruttamento utile: il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a distanza tale (nel sottosuolo o nello spazio sovrastante) che egli non abbia interesse ad escluderle. In senso orizzontale: nell ambito dei confini. Deve però consentirsi l accesso ai terzi per: Caccia e pesca, nei limiti stabiliti dalla legge Compimento di opere necessarie al vicino Recupero di cose o animali da parte del vicino 6 Modi di acquisto Nozione: sono i fatti giuridici (di cui alcuni previsti dall art. 922) che hanno per effetto l acquisto della proprietà di un bene. A titolo originario: l acquisto del diritto non deriva dal trasferimento da parte del precedente titolare (es. il pescatore che acquista la proprietà del pescato). Occupazione: presa di possesso di cose mobili con l animo di farle proprie ( ) Cose inanimate (res nullius e res derelictae) Animali (oggetto di caccia e pesca, v. L. 157/1992) 86 Parte Terza I diritti assoluti

15 Invenzione: ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario, se questi è ignoto al sindaco del luogo del ritrovamento. Se entro un anno il proprietario non si presenta, la proprietà delle cose smarrite passa a colui che le ha trovate. Norme particolari disciplinano l invenzione del tesoro (932, 826). Accessione: il proprietario di una cosa principale (ad esempio il suolo) acquista la proprietà delle cose accessorie (alberi) che si uniscono a questa. L acquisto è indipendente dalla volontà del proprietario e si verifica in omaggio al principio della prevalenza della cosa principale (accessorium cedit principale). Mobile a immobile Il suolo attrae alberi e costruzioni ( ) Alluvione: incrementi impercettibili e successivi portati dalle acque di un fiume ad un fondo posto lungo la sua riva (941) Immobile a immobile Avulsione: distacco da un fondo di una parte considerevole e riconoscibile di terreno che si unisce ad un altro fondo (944) Alveo abbandonato: rimane assoggettato al regime del demanio (946) Isola formata nel fiume: appartiene al demanio (945) Mobile a mobile Unione o commistione: due o più cose mobili, appartenenti a proprietari diversi, si uniscono formando un sol tutto. Divengono o di proprietà comune o di proprietà del titolare della cosa principale (939) Specificazione: si crea, mediante lavoro, una cosa nuova con materia appartenente ad altri (940) Usucapione: (1158) (vedi cap. 17). A titolo derivativo: l acquisto dipende dall esistenza di un diritto di proprietà di un precedente titolare Contratti traslativi della proprietà (es. compravendita). Trasferimenti coattivi. Successioni mortis causa. 7 Azioni a difesa della proprietà 7.1. Generalità Il proprietario di un bene, qualora qualcuno turbi o contesti il suo pacifico diritto può agire con due tipi di azioni: le azioni possessorie; le azioni petitorie. La differenza tra i due tipi di azione è evidente se si considera che con le azioni possessorie il proprietario agisce in giudizio quale semplice possessore di un bene, mentre con le azioni petitorie agisce spendendo la sua qualità di proprietario. Le azioni possessorie assicurano una tutela rapida ma provvisoria del possesso dei beni, quindi sono azioni rapide e senza particolari oneri probatori. Le azioni petitorie tutelano la proprietà, sono gravate da incisivi oneri probatori (probatio diabolica), in quanto accertano definitivamente la titolarità di un diritto reale e non un semplice stato di fatto quale è il possesso. Per una maggiore chiarezza si rinvia al capitolo sul possesso. Capitolo 11 Il diritto di proprietà 87

16 7.2. Azioni petitorie Azione di rivendicazione (948): è concessa a chi si afferma proprietario di una cosa, che è posseduta da altri. Essa è una: Azione petitoria Azione reale: esperibile erga omnes. Azione ad effetti reali: il giudicato fa stato erga omnes. Azione di condanna: mira alla condanna del convenuto alla restituzione Azione imprescrittibile Fondamento: diritto di sequela. Funzione: accertare il diritto di proprietà e reintegrare il proprietario nel possesso del bene. Legittimato attivo: il proprietario. Legittimato passivo: chi possiede o detiene la cosa senza titolo. Prova: la prova è particolarmente onerosa per l attore, se l acquisto del diritto di cui si richiede l accertamento non avvenne a titolo originario, l attore deve fornire la prova del suo titolo di acquisto e quello dei precedenti proprietari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario. Ad alleggerire l onere soccorrono due istituti del diritto civile: l usucapione e la successione nel possesso. Se il bene rivendicato è un bene immobile è sufficiente dimostrare che tra lui e i suoi dante causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene è mobile è sufficiente provare di aver ricevuto il possesso del bene in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo (1153). Effetti: il possessore o detentore abusivo è tenuto a restituire al proprietario il bene ed i frutti (1148). Azione di restituzione: presuppone l esistenza di un titolo che sia venuto meno. L azione di restituzione non è reale ma personale Azione negatoria (949): è l azione con la quale il proprietario tende a far dichiarare l inesistenza dei diritti che altri affermano avere sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, e a far cessare le eventuali turbative e le molestie che altri arrechi alla cosa Altre azioni Azione di regolamento di confini (950): è l azione mediante la quale ciascuno dei proprietari di fondi confinanti può chiedere che sia giudizialmente stabilito il confine tra i fondi allorché esso sia incerto 7.3. Azioni possessorie Si rinvia al capitolo sul possesso. Azione per l apposizione di termini (951): ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere che siano posti o ripristinati a spese comuni i segni del confine, che in tal caso è già determinato in modo incontestato 88 Parte Terza I diritti assoluti

17 Differenze Differenza fra rivendica e figure affini a) Azione di rivendica e azione di accertamento della proprietà L azione di rivendica va distinta dall azione di accertamento della proprietà (che, pur non essendo espressamente prevista, generalmente si ritiene ammissibile), con la quale il soggetto mira solo a far accertare il suo diritto; infatti: l azione di rivendica è azione di condanna; l altra è azione di mero accertamento; l azione di rivendica presuppone che il proprietario sia stato spogliato del bene; l azione di accertamento no; nella rivendica l attore deve provare il suo diritto nel modo sopra detto; nell azione di mero accertamento deve solo provare l inesistenza del diritto vantato dal convenuto e non anche l esistenza del suo; la rivendica mira al recupero del bene; l azione di mero accertamento no. b) Azione di rivendica ed azione di restituzione L azione di rivendica presuppone, come detto, l assoluta inesistenza di un titolo nel possessore o detentore del bene; l azione di restituzione, invece, presuppone l esistenza di un titolo al possesso o alla detenzione che sia venuto meno (es.: scadenza del termine di durata del comodato). Nell azione di restituzione, pertanto, l attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma solo il cessare di efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto; proprio per ciò l azione di restituzione non è reale ma personale. 8 La comunione e il condominio Nozione: un diritto soggettivo può appartenere ad una singola persona, così come a due o più persone; in questo caso si ha un fenomeno di contitolarità di diritti. Se il diritto soggettivo è un diritto reale, la figura si qualifica comunione. Nella comunione il diritto del singolo comunista investe la cosa nella sua totalità ed incontra un limite nell uguale diritto degli altri. La misura in cui ciascuno è ammesso al godimento del bene è data dalla quota (comunione di tipo romano) Tipi Volontaria: la comunione nasce per volontà delle parti. Circa la costituzione Forzosa: si costituisce per volontà della legge obbligatoriamente (es. 1117) Incidentale: si costituisce in forza di un atto indipendente dalla volontà dei partecipanti (es. comunione ereditaria) Libera: quando ogni comunista può, in ogni momento, chiedere lo scioglimento. Tale è la regola generale Circa lo scioglimento Vincolata: non è previsto lo scioglimento o per legge (es. comunione forzosa del muro ) o per volontà delle parti. Il patto di rimanere in comunione è valido per un tempo non maggiore di dieci anni (1111) Capitolo 11 Il diritto di proprietà 89

18 8.2. Disciplina Volontà dei costituenti Fonti Norme legislative per i vari tipi di comunione. Norme generali di cui agli artt e ss. (tali norme hanno carattere suppletivo) Diritto all uso della cosa comune: ogni comunista può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire che gli altri contitolari la usino (1102) Diritti e obblighi dei singoli Diritto di disposizione della quota: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota (1103) Diritto al godimento degli utili: in proporzione alla quota Diritto a chiedere la divisione: salvo patto contrario o divieto legislativo. È il caso della comunione vincolata Obbligo di partecipare alle spese necessarie: in proporzione alla propria quota Amministrazione: è affidata a tutti i comunisti che possono formare un regolamento per disciplinare il godimento del bene comune. Quanto alle decisioni che investono la cosa comune queste sono prese: a maggioranza semplice (metà più uno) delle quote per gli atti di ordinaria amministrazione; a maggioranza qualificata (due terzi) delle quote per le innovazioni della cosa comune e per alcuni atti eccedenti l ordinaria amministrazione; all unanimità per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sulla cosa comune. Scioglimento: ciascuno dei partecipanti ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunione senza che gli altri comunisti vi si possano opporre. 9 Il condominio negli edifici Nozione: comunione forzosa e perpetua delle parti comuni di un edificio (il suolo, le fondazioni, i muri maestri, le scale). La quota di partecipazione di ciascun condomino è espressa in millesimi che corrispondono ad una misura corrispondente alla cubatura occupata dalla singola abitazione Disciplina Non è ammessa la divisione del condominio né l abbandono liberatorio della quota da parte del condomino I poteri e gli obblighi di spese di ciascun condomino sono in proporzione delle loro quote La gestione delle cose comuni è intrapresa dalla assemblea dei condomini Se i condomini sono più di quattro è necessaria la nomina di un amministratore 90 Parte Terza I diritti assoluti

19 Disciplina Se i condomini sono più di dieci è necessaria la formazione di un regolamento condominiale Per le controversie circa l uso delle parti comuni la competenza è del giudice di pace Estinzione: il condominio, avendo carattere necessario, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, si estingue quando tutto l edificio diventi proprietà della stessa persona. 10 La multiproprietà immobiliare Nozione: accordo, della durata di almeno tre anni, con il quale, verso il pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costruire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell anno non inferiore ad una settimana. L art. 72 del Codice del consumo dispone poi che il termine multiproprietà può essere utilizzato solo quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale. Natura: figura di discussa collocazione sistematica che ha dato origine a diverse posizioni dottrinali, in particolare si è ritenuto che la multiproprietà sia: comunione speciale; forma speciale di proprietà, i cui limiti anziché essere spaziali sono temporali; diritto reale atipico. Importanti norme a tutela dell acquirente sono state introdotte dal d.lgs , n. 427, confluito nel d.lgs , n. 206 (Codice del consumo), che, in particolare, ha previsto il diritto di questi di recedere entro determinati termini dal contratto. In sintesi Il concetto di proprietà può essere considerato come l elemento idoneo a qualificare il sistema politico economico in cui si afferma. Nel nostro diritto l istituto assume una connotazione diversa da quella del diritto romano pur conservandone alcune reminiscenze: infatti l affermazione contenuta nell articolo 42 della Costituzione «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» evoca una concezione della proprietà come diritto sacro ed inviolabile, ma a questa affermazione se ne accompagna un altra che, assegnando alla proprietà una funzione sociale, legittima la creazione di limiti alle facoltà del proprietario. Il codice civile e le leggi speciali, in aderenza al dettato costituzionale, predispongono una fittissima rete di vincoli e limiti alle facoltà del proprietario, che differiscono qualitativamente a seconda del bene oggetto del diritto, tanto da far dubitare della inviolabilità del diritto stesso. note Capitolo 11 Il diritto di proprietà 91

20 Capitolo 12 SUPERFICIE 1 Nozione e caratteri Nozione: è il diritto di proprietà di un edificio separato dalla proprietà del suolo o il diritto che il proprietario di un suolo concede ad altri di costruire e mantenere al di sopra di questo una costruzione. Natura: il diritto di superficie, introdotto dal codice vigente, costituisce un autonomo diritto reale su cosa altrui, che limita le facoltà di godimento della cosa da parte del proprietario. Effetti: la costituzione di un diritto di superficie deroga al generale principio della accessione immobiliare (934), in base al quale tutto ciò che è costruito sul suolo è di proprietà del proprietario del suolo. Tramite la costituzione di un diritto di superficie si determina una scissione per piani verticali della proprietà di un suolo Contenuto e disciplina Contenuto Per il concedente Per il superficiario obbligo di permettere la costruzione sul suolo o al di sotto di esso ( ) obbligo di tollerare l insistenza della costruzione sul suolo o al di sotto obbligo di non compiere lavori sul suolo o nel sottosuolo che possano danneggiare la costruzione diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui proprietà della costruzione, con possibilità di alienare, locare, ipotecare la stessa (954) dovere di pagare il canone eventualmente previsto nel titolo costitutivo che costituisce una obbligazione propter rem Costituzione Usucapione: è possibile soltanto l usucapione in base a titolo perché il semplice possesso ventennale farebbe acquistare la piena proprietà anche del suolo Contratto: forma scritta ad substantiam (1350 n. 2) Testamento Provvedimento amministrativo. Durata del diritto Perpetuo A tempo determinato: alla scadenza del termine il proprietario del suolo acquista anche la proprietà della costruzione (953) 92 Parte Terza I diritti assoluti

21 Legittimati: il proprietario o i comproprietari siano essi persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche. Perimento della costruzione: se le parti lo hanno pattuito Estinzione: comporta anche la estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario (954, co. 1). Invece i diritti reali sul suolo, per il principio di accessione, si estendono alla costruzione, salvo quanto disposto dall art in tema di ipoteca Rinuncia Confusione: qualora la titolarità del diritto di proprietà e di superficie vengano a coincidere in capo allo stesso soggetto Scadenza dell eventuale termine (953) Prescrizione se la costruzione è eseguita: non può esservi prescrizione, essendo imprescrittibile il diritto di proprietà se la costruzione non è ancora eseguita: il diritto si prescrive per non uso ventennale (954, co. 4) Sebbene il diritto all edificazione sia un diritto reale, la giurisprudenza ammette tuttavia che le parti possano anche stipulare un contratto ad effetti obbligatori, in virtù del quale sorga a vantaggio di un soggetto il diritto di credito a costruire sul fondo altrui. Conseguenze Essendo il contratto ad effetti obbligatori non è opponibile erga omnes L inadempimento del proprietario del suolo che costruisce in violazione dell accordo obbliga solo al risarcimento del danno e non anche alla riduzione in pristino In sintesi Nella prassi, soprattutto recente, il diritto di superficie trova una vasta applicazione. Si pensi, ed es., agli edifici condominiali, in cui vi è contemporaneamente la proprietà del suolo che spetta pro indiviso a tutti i condomini e la proprietà delle singole unità immobiliari che spetta invece a ciascun singolo condomino in via esclusiva. Si pensi ancora agli alloggi di edilizia popolare, in cui la proprietà del suolo compete alla P.A., mentre la proprietà dei singoli alloggi appartiene a ciascun acquirente per una durata massima di 99 anni. Una parte della dottrina inquadra nell ambito del diritto di superficie il contratto di cessione di cubatura, largamente utilizzato nella prassi, che consiste nell accordo tra proprietari di fondi edificabili in forza dei quali uno di essi trasferisce, al proprietario di un area contigua, solitamente dietro corrispettivo, una parte della propria cubatura, consentendo così al proprietario cessionario di edificare sfruttando la cubatura acquisita in aggiunta a quella naturalmente espressa dal proprio fondo. note Capitolo 12 Superficie 93

22 Capitolo 13 L ENFITEUSI Nozione: l enfiteusi è quel diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico ( ). Provvedimento amministrativo Usucapione Testamento Costituzione Contratto a prestazioni corrispettive solenne oneroso consensuale ad effetti reali Durata (958) Perpetua A tempo determinato. Non può però essere inferiore a 20 anni. Questo principio è inderogabile 1 Contenuto Diritti: l enfiteuta ha i diritti che spetterebbero al proprietario (959) in merito a: Frutti del fondo Tesori Utilizzazioni del sottosuolo Acquista per accessione le costruzioni di terzi sul fondo ( ) e può disporre del diritto sia inter vivos che mortis causa Obbligo di migliorare il fondo (960): il codice non precisa in cosa debba consistere il miglioramento, ma si ritiene dai più che esso consista nell accrescimento del valore ed incremento della produttività. È possibile variare la destinazione economica del bene Obblighi e oneri Obbligo del canone ( ): il canone può consistere in derrate o in danaro. Carattere indispensabile è la periodicità Oneri (964): le imposte ed altri pesi che gravano sul fondo Divieto di subenfiteusi (968): inderogabile Ricognizione: atto che il concedente può richiedere a chi sia nel possesso del fondo in vista del compiersi di un ventennio al fine di evitare il maturarsi dell usucapione (969) 94 Parte Terza I diritti assoluti

23 2 Estinzione Decorso del termine: se l enfiteusi è temporanea Perimento totale del fondo (963) Confusione: quando l enfiteuta diventi proprietario o viceversa Prescrizione: non uso ventennale Può verificarsi per Affrancazione (971): diritto potestativo, spettante all enfiteuta, di acquistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte il valore del canone annuo (art. 1, co. 4, l. n. 607 del 1966). Prevale sempre sulla domanda di devoluzione. In caso di mancata adesione del proprietario, l enfiteuta può ottenere una sentenza costitutiva che pronuncia l affrancazione Devoluzione (972): diritto potestativo del proprietario che in caso di inadempimento, da parte dell enfiteuta, degli obblighi fondamentali, può ottenere la liberazione del fondo In sintesi L enfiteusi è il più ampio dei diritti reali in re aliena, in quanto comporta poteri quasi analoghi a quelli del proprietario. Molto diffuso in passato, quando l economia italiana era prettamente agricola, oggi va via via scomparendo, anche perché è visto con un certo sfavore dal legislatore. In questa ottica si sono poste le ultime leggi in materia (l. n. 607 del 1966 e l. n del 1970) che privilegiano l affrancazione dei fondi. note Capitolo 13 L enfiteusi 95

24 Capitolo 14 USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE 1 Usufrutto Nozione: l usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto della destinazione economica del bene (981) (ius utendi et fruendi salva rerum substantia). Il proprietario, non disponendo del diritto di godimento, è titolare di un diritto il cui contenuto è praticamente «svuotato», ed è detto, pertanto, nuda proprietà. La nuova proprietà può essere oggetto di autonomi atti di disposizione, il proprietario può ad esempio alienarla o costituire su questa un diritto reale di garanzia. Per legge: quando è la legge stessa che ne determina la costituzione (es. usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore, 324) Per contratto: forma scritta ad substantiam (1350, co. 2) e soggetto a trascrizione se avente ad oggetto beni immobili Costituzione Per testamento: l accettazione che comporti acquisto di usufrutto su beni immobili deve essere trascritta Per usucapione (1158) Per sentenza: in caso di divisione dei beni in comunione legale tra i coniugi (194, co. 2) Durata: a differenza degli altri diritti reali su cosa altrui l usufrutto è necessariamente temporaneo. La sua durata non può eccedere la vita dell usufruttuario, se persona fisica, o i 30 anni se persona giuridica (979). L usufrutto successivo non è ammesso (698). Oggetto: in linea generale deve trattarsi di beni infungibili ed inconsumabili. Beni mobili Beni immobili Oggetti Titoli di credito Universalità Aziende Prodotti dell ingegno Il c.d. quasi usufrutto Questa figura ricorre qualora oggetto dell usufrutto siano beni consumabili. Non essendo possibile l uso di tale bene senza alterarne la destinazione economica, l obbligo di restituzione si trasforma in obbligo di pagarne il valore o di restituire il tantundem eiusdem generis (es.: danaro) (995). 96 Parte Terza I diritti assoluti

25 Contenuto Diritti dell usufruttuario Obblighi dell usufruttuario diritto di conseguire il possesso della cosa (982) e di goderne (981) diritto di far propri i frutti civili e naturali della cosa (984) diritto di cedere, inter vivos, il proprio diritto (980) diritto ad una indennità, alla data di cessazione, per i miglioramenti apportati (985) e di ritenere le addizioni se ciò non altera il bene (986) diritto di locare il bene (999) diritto di concedere ipoteca sull usufrutto (2810 n. 2) Obbligo fondamentale è quello di restituire la cosa al termine dell usufrutto (1001). Inoltre l usufruttuario è tenuto a: fare a sue spese l inventario dei beni e prestare idonea cauzione (1002) usare la diligenza del buon padre di famiglia sostenere spese ed oneri (1004) pagare imposte, canoni e rendite fondiarie (1008) denunciare le usurpazioni (1012) e concorrere alle spese per le liti (1013) Diritto del «nudo» Diritti sul tesoro (988) proprietario Diritti su alberi di alto fusto spezzati o divelti (990) Obblighi del «nudo» proprietario Riparazioni straordinarie Far fronte a tutti quei carichi a carattere non annuale sulle proprietà Concorrere alle spese di lite che riguardano proprietà ed usufrutto Morte dell usufruttuario, o decorso di 30 anni se persona giuridica. Nel caso di usufrutto congiuntivo la morte di un soggetto fa accrescere della sua quota i diritti dei contitolari Prescrizione: per non uso ventennale Estinzione Consolidazione: riunione della titolarità dell usufrutto e della proprietà in capo allo stesso soggetto Totale perimento del bene Abuso del diritto da parte dell usufruttuario Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto Scadenza del termine, se previsto nel titolo costitutivo Rinuncia dell usufruttuario Capitolo 14 Usufrutto, uso, abitazione 97

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