Versione integrata e modificata con deliberazioni 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr, 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr e 15 marzo 2013, 109/2013/R/idr

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1 Versione integrt e modifict con deliberzioni 21 febbrio 2013, 73/2013/R/idr, 28 febbrio 2013, 88/2013/R/idr e 15 mrzo 2013, 109/2013/R/idr DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 585//R/IDR REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI: APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO (MTT) PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEGLI ANNI E 2013 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nell riunione del 28 dicembre VISTI: l direttiv 2000/60/CE del Prlmento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiv 2000/60/CE), che istituisce un Qudro per l'zione comunitri in mteri di cque ; l comuniczione dell Commissione l Consiglio, l Prlmento Europeo e l Comitto Economico e Socile COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: Comuniczione COM(2000)477), recnte Politiche di triffzione per un gestione più sostenibile delle riserve idriche ; l comuniczione dell Commissione l Prlmento Europeo, l Consiglio, l Comitto Economico e Socile Europeo e l Comitto delle Regioni COM()673 del 14 novembre (di seguito: Comuniczione COM()673), recnte Pino per l slvgurdi delle risorse idriche europee ; l legge 5 gennio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/94), recnte Disposizioni in mteri di risorse idriche ; l legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95), recnte Norme per l concorrenz e l regolzione dei servizi di pubblic utilità. Istituzione delle Autorità di regolzione dei servizi di pubblic utilità ; il decreto legisltivo 3 prile 2006 n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in prticolre, l Prte Terz; il decreto ministerile 1 gosto 1996 (di seguito: MTN), recnte Metodo normlizzto per l definizione delle componenti di costo e l determinzione dell triff di riferimento del servizio idrico integrto ; il decreto del Presidente dell Repubblic 9 mggio 2001 n. 244; il decreto legge 13 mggio 2011 n. 70, come convertito nell legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in prticolre, l rt. 10; l sentenz dell Corte costituzionle n. 335 del 2008; 1

2 il decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nell legge 27 febbrio 2009 n. 13, ed in prticolre l rt. 8-sexies (di seguito: decreto legge 208/08); il decreto ministerile 30 settembre 2009 (di seguito: d.m. 30 settembre 2009); il decreto legge 25 gennio 2010 n. 2, come modificto dll legge di conversione 26 mrzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/10) e, in prticolre, l rt. 1; l sentenz dell Corte costituzionle n. 325 del 2010; l sentenz dell Corte costituzionle n. 26 del 2011; il decreto del Presidente dell Repubblic 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.p.r. 116/11), recnte Abrogzione przile seguito di referendum dell'rticolo 154, comm 1, del d.lgs. 152/2006 in mteri di triff del servizio idrico integrto ; il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nell legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in prticolre, l rticolo 21; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio (di seguito: d.p.c.m. 20 luglio ), recnte Individuzione delle funzioni dell'autorità per l'energi elettric ed il gs ttinenti ll regolzione e l controllo dei servizi idrici, i sensi dell'rticolo 21, comm 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificzioni, dll legge 22 dicembre 2011 n. 214 ; il decreto legge 18 ottobre n. 179, come convertito nell legge 17 dicembre n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12), recnte Ulteriori misure urgenti per l crescit del Pese, ed, in prticolre, l rticolo 34, comm 29; l deliber del Comitto Interministerile per l Progrmmzione Economic (CIPE) 4 prile 2001 n. 52 recnte Direttive per l determinzione, in vi trnsitori, delle triffe dei servizi cquedottistici, di fogntur e di depurzione per l'nno 2001 ; l deliber del Comitto Interministerile per l Progrmmzione Economic 19 dicembre 2002 n. 131 recnte Direttive per l determinzione, in vi trnsitori, delle triffe dei servizi cquedottistici, di fogntur e di depurzione per l'nno 2002 ; il decreto del Ministro dell Ambiente e dell Tutel del Territorio e del Mre 30 settembre 2009 (di seguito d.m. 30 settembre 2009) recnte Individuzione dei criteri e dei prmetri per l restituzione gli utenti dell quot di triff non dovut riferit l servizio di depurzione, ed in prticolre l rticolo 7, comm 5; il prere reso in dt 18 ottobre 2011 dll Commissione Nzionle per l Vigilnz sulle Risorse Idriche (CoNViRi) n (di seguito: prere CoNViRi 8187/11); l deliberzione dell Autorità per l Energi Elettric e il Gs (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recnte Approvzione dell Disciplin dell prtecipzione i procedimenti di regolzione dell Autorità per l energi elettric e il gs ; l deliberzione dell Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11 recnte Prime disposizioni inerenti il trsferimento ll Autorità per l energi elettric e il gs delle funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici, di cui ll legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; 2

3 l deliberzione dell Autorità 2 febbrio, 29//A/IDR recnte Istituzione di un Gruppo di lvoro per lo svolgimento di ttività preprtorie e ricognitive reltive lle nuove funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici ; l deliberzione dell Autorità 1 mrzo, 74//R/IDR recnte Avvio di procedimento per l dozione di provvedimenti triffri e per l vvio delle ttività di rccolt dti e informzioni in mteri di servizi idrici (di seguito: deliberzione 74//R/IDR); il documento per l consultzione 204//R/IDR del 22 mggio, recnte Consultzione pubblic per l dozione di provvedimenti triffri in mteri di servizi idrici (di seguito documento per l consultzione 204//R/IDR); il documento per l consultzione 290//R/IDR del 12 luglio, dl tem Consultzione pubblic per l dozione di provvedimenti triffri in mteri di servizi idrici Il metodo triffrio trnsitorio (di seguito documento per l consultzione 290//R/IDR); l deliberzione dell Autorità 2 gosto 347//R/IDR recnte Definizione dei contenuti informtivi e delle procedure di rccolt dti in mteri di servizio idrico integrto, come integrt e modifict dlle deliberzioni 412//R/IDR e 485//R/IDR (di seguito: deliberzione 347//R/IDR); l richiest di prere inoltrt l Consiglio di Stto in dt 23 ottobre (prot. Autorità n del ). CONSIDERATO CHE: in mteri di ttribuzioni e di finlità l rticolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 h trsferito ll Autorità le funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici, precisndo che tli funzioni vengono esercitte con i medesimi poteri ttribuiti ll Autorità stess dll legge 14 novembre 1995, n. 481 e sopprimendo contestulmente l Agenzi nzionle per l regolzione e l vigilnz in mteri di cqu; l rt. 10, comm 11, del decreto legge 70/11 stbilisce che le funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici debbno perseguire l finlità di grntire l'osservnz dei principi contenuti nel decreto legisltivo 3 prile 2006, n. 152 in tem di gestione delle risorse idriche e di orgnizzzione del servizio idrico, con prticolre riferimento ll tutel dell'interesse degli utenti, ll regolre determinzione e degumento delle triffe, nonché ll promozione dell'efficienz, dell'economicità e dell trsprenz nell gestione dei servizi idrici ; il d.p.c.m. 20 luglio, ttutivo dell rt. 21, comm 19, del decreto legge 201/11, specific, ll rticolo 2, comm 1, che le funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici trsferite ll'autorità per l'energi elettric e il gs perseguono ltresì le seguenti finlità: ) grnzi dell diffusione, fruibilità e qulità del servizio ll'utenz in modo omogeneo sull'intero territorio nzionle; b) definizione di un sistem triffrio equo, certo, trsprente, non discrimintorio; 3

4 c) tutel dei diritti e degli interessi degli utenti; d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienz e di equilibrio economico e finnzirio; e) ttuzione dei principi comunitri «recupero integrle dei costi», compresi quelli mbientli e reltivi ll risors, e «chi inquin pg», i sensi degli rticoli 119 e 154 del decreto legisltivo 3 prile 2006 n. 152 e dell'rt. 9 dell Direttiv 2000/60/CE. l rt. 2, comm 1, del medesimo d.p.c.m. 20 luglio precis inoltre che le funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici trsferite ll'autorità per l'energi elettric e il gs sono d ess esercitte con i poteri e nel qudro dei principi, delle finlità e delle ttribuzioni stbiliti dll legge 14 novembre 1995, n. 481, in pien utonomi e con indipendenz di giudizio e vlutzione, nel rispetto degli indirizzi di politic generle formulti dl Prlmento e dl Governo ; tl rigurdo, l rticolo 1, comm 1, dell legge 481/95 prevede che l Autorità debb perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, l finlità di grntire l promozione dell concorrenz e dell'efficienz nel settore dei servizi di pubblic utilità, (..) nonché deguti livelli di qulità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, ssicurndone l fruibilità e l diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nzionle, definendo un sistem triffrio certo, trsprente e bsto su criteri predefiniti, promuovendo l tutel degli interessi di utenti e consumtori, tenuto conto dell normtiv comunitri in mteri e degli indirizzi di politic generle formulti dl Governo. Il sistem triffrio deve ltresì rmonizzre gli obiettivi economicofinnziri dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generli di crttere socile, di tutel mbientle e di uso efficiente delle risorse ; il citto d.p.c.m. 20 luglio descrive puntulmente le funzioni ttinenti ll regolzione e l controllo dei servizi idrici trsferite ex lege ll'autorità, precisndo, ll rticolo 3, comm 1, che le funzioni di regolzione e controllo trsferite rigurdno il servizio idrico integrto, ovvero ciscuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di cptzione e dduzione usi multipli e i servizi di depurzione d usi misti civili e industrili. CONSIDERATO CHE: qunto ll legislzione europe e nzionle in mteri triffri l direttiv 2000/60/CE prevede ll rt. 9 che Gli Stti membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi mbientli e reltivi lle risorse, prendendo in considerzione l'nlisi economic effettut in bse ll'llegto III e, in prticolre, secondo il principio «chi inquin pg» ; l Comuniczione COM(2000)477 sncisce, esplicitndo il significto dell rticolo 9 dell Direttiv 2000/60/CE, che tr i costi che l triff per il servizio idrico deve integrlmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: ) i costi finnziri dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legti ll fornitur ed ll gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi opertivi e di mnutenzione e i costi di cpitle (quot 4

5 cpitle e quot interessi, nonché l'eventule rendimento del cpitle netto); b) i costi mbientli, ovvero i costi legti i dnni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche cus ll'mbiente, gli ecosistemi ed coloro che usno l'mbiente (d esempio un riduzione dell qulità ecologic degli ecosistemi cqutici o l slinizzzione e degrdzione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mncte opportunità imposte d ltri utenti in conseguenz dello sfruttmento intensivo delle risorse l di là del loro livello di ripristino e ricmbio nturle (d esempio legti ll'eccessiv estrzione di cque sotterrnee) ; l Commissione Europe, con l recente Comuniczione COM()673 recnte il Pino per l slvgurdi delle risorse idriche europee - h rimrcto l importnz del disposto del citto rt. 9 dell Direttiv 2000/60/CE, come nche interpretto dll citt Comuniczione COM(2000)477, prevedendo espressmente di configurre il rispetto, d prte degli Stti Membri, delle politiche europee dei prezzi dell cqu come condizione pregiudizile per l'ottenimento dei finnzimenti europei per progetti nel qudro dei Fondi di sviluppo rurle e di coesione; con il d.p.r. 116/11, proclmtivo dell esito del referendum popolre svoltosi in dt 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stto przilmente brogto l rt. 154, comm 1, del d.lgs. 152/06 nell prte in cui includev, tr i criteri per l determinzione dell triff del servizio idrico integrto, l degutezz dell remunerzione del cpitle investito ; l rt. 154, comm 1, del d.lgs. 152/2006, come modificto dl richimto d.p.r. 116/11, prevede che: L triff costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrto ed è determint tenendo conto dell qulità dell risors idric e del servizio fornito, delle opere e degli degumenti necessri, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle ree di slvgurdi, nonché di un quot prte dei costi di funzionmento dell'autorità d'mbito, in modo che si ssicurt l copertur integrle dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquin pg". Tutte le quote dell triff del servizio idrico integrto hnno ntur di corrispettivo ; l Corte costituzionle, nel motivre circ l mmissibilità del menzionto referendum (sentenz n. 26 del 26 gennio 2011), si è espress ffermndo che [ seguito dell eventule brogzione, poi vvenut, dell rt. 154, comm 1, cit.] l normtiv residu, immeditmente pplicbile, dt proprio dll rt. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non present elementi di contrddittorietà, persistendo l nozione di triff come corrispettivo, determint in modo tle d ssicurre l copertur integrle dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquin pg ; l stess Corte costituzionle, nell sentenz n. 325 del 2010, h qulificto il servizio idrico integrto come servizio pubblico rilevnz economic, secondo le prescrizioni del diritto europeo e nzionle, d cui deriv l necessità dell copertur dei costi, come confermto dll stess Corte costituzionle ex multis nell sentenz n. 26 del 2011; l rt. 10, comm 14, del decreto legge 70/11 prevede che L Agenzi... [or l Autorità] predispone il metodo triffrio per l determinzione, con rigurdo 5

6 ciscun delle quote in cui tle corrispettivo si rticol, dell triff del servizio idrico integrto, sull bse dell vlutzione dei costi e dei benefici dell utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità i princìpi snciti dll normtiv comunitri, si del costo finnzirio dell fornitur del servizio che dei reltivi costi mbientli e delle risorse, ffinché sino pienmente ttuti il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquin pg» ; l rticolo 3, comm 1, del d.p.c.m. 20 luglio specific che l'autorità: - c) definisce le componenti di costo - inclusi i costi finnziri degli investimenti e dell gestione - per l determinzione dell triff del servizio idrico integrto, ovvero di ciscuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di cptzione e dduzione usi multipli e i servizi di depurzione d usi misti civili e industrili, per i vri settori di impiego, in conformità i criteri e gli obiettivi stbiliti dl Ministero dell'mbiente, dell tutel del territorio e del mre di cui ll'rt. 1, comm 1, lettere c), d), e), f); - d) predispone e rivede periodicmente il metodo triffrio per l determinzione dell triff del servizio idrico integrto, ovvero di ciscuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di cptzione e dduzione usi multipli e i servizi di depurzione d usi misti civili e industrili, di cui ll precedente letter c) sull bse del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti di gestori, prevedendo forme di tutel per le ctegorie di utenz in condizioni economico socili disgite, individute dll legge e fiss, ltresì, le reltive modlità di revisione periodic, vigilndo sull'ppliczione delle triffe; - e) verific l corrett redzione del pino d'mbito, cquisit l vlutzione già effettut dlle regioni e dlle province utonome di Trento e di Bolzno sull coerenz dei pini d'mbito con l pinificzione regionle e provincile di settore, esprimendo osservzioni, rilievi e imprtendo, pen d'inefficci, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sull necessità di modificre le clusole contrttuli e gli tti che regolno il rpporto tr le utorità competenti e i gestori del servizio idrico integrto i sensi dell'rt. 2 comm 186-bis dell legge 23 dicembre 2009 n. 191; - f) pprov le triffe del servizio idrico integrto, ovvero di ciscuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di cptzione e dduzione usi multipli e i servizi di depurzione d usi misti civili e industrili, proposte dl soggetto competente sull bse del pino di mbito di cui ll'rt. 149 del decreto legisltivo 6 prile 2006, n. 152, imprtendo, pen d'inefficci prescrizioni. In cso di indempienz, o su istnz delle mministrzioni e delle prti interesste, l'autorità (..) intim l'osservnz degli obblighi entro trent giorni decorsi i quli, ftto slvo l'eventule esercizio del potere snziontorio, provvede in ogni cso ll determinzione in vi provvisori delle triffe sull bse delle informzioni disponibili, comunque in un'ottic di tutel degli utenti ; l rticolo 3, comm 2, del d.p.c.m. 20 luglio prevede infine, qule clusol di crttere generle, che l'autorità (..), in ssenz di stndrd o indirizzi emnti d prte delle utorità tl fine competenti, o qulor non dispong di riferimenti normtivi o regolmentri funzionli llo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more dell emnzione dei provvedimenti in 6

7 mteri, procede comunque sull bse dei poteri d ess conferiti dll legge 14 novembre 1995, n. 481 ; d ultimo, l rticolo 34, comm 29, del decreto legge 179/12 dispone che il soggetto competente, l fine dell redzione del pino economico-finnzirio di cui ll'rticolo 149, comm 1, letter d), predispone l triff di bse, nell'osservnz del metodo triffrio di cui ll'rticolo 10, comm 14, letter d), del decreto-legge 13 mggio 2011, n. 70, convertito, con modificzioni, dll legge 12 luglio 2011, n. 106, e l trsmette per l'pprovzione ll'autorità per l'energi elettric e il gs. CONSIDERATO CHE: per qunto ttiene ll ttività fin qui svolt con l deliberzione 74//R/IDR l Autorità h vvito un procedimento per l dozione di provvedimenti triffri e l vvio delle ttività di rccolt dti e informzioni in mteri di servizi idrici; con il documento per l consultzione 204//R/IDR del 22 mggio, l Autorità h vvito un consultzione pubblic per l dozione di provvedimenti triffri in mteri di servizi idrici e che, nell mbito di tle processo di consultzione pubblic, sono stti orgnizzti, nel corso del mese di giugno, un serie di seminri l fine di illustrre i contenuti del citto documento per l consultzione e rccogliere i commenti e le osservzioni di tutti i soggetti interessti; seguito dell nlisi puntule delle osservzioni pervenute e tenendo conto delle medesime, l Autorità h pubblicto, in dt 12 luglio, un ulteriore documento di consultzione, rubricto come documento per l consultzione 290//R/IDR, con il qule h vvito un ulteriore e più specific consultzione pubblic vente per oggetto un metodo triffrio trnsitorio d pplicrsi nel primo biennio soggetto i poteri regoltori dell Autorità, ossi per il e 2013; le rgioni che rendono necessri l emnzione di un provvedimento triffrio trnsitorio, nelle more dell dozione di un nuovo metodo triffrio regime, sono diffusmente illustrte nel documento per l consultzione 290//R/IDR, l qule, sul punto, si rimnd; in disprte qunto eventulmente si osserverà sul punto nel futuro prere del Consiglio di Stto, richiesto con il citto tto prot. n del, il metodo triffrio trnsitorio debb trovre ppliczione per gli nni e 2013, configurndosi il come l prim nnulità triffri successiv ll intercorso trsferimento dell potestà triffri sui servizi idrici rislente l 6 dicembre 2011, dt di entrt in vigore del decreto legge 201/11; con l deliberzione 347//R/IDR sono stti posti, in cpo i gestori del servizio idrico integrto, lcuni obblighi di invio dei dti rilevnti i fini dell definizione delle triffe per gli nni e 2013; in esito lle osservzioni ricevute l citto documento per l consultzione 290//R/IDR, sono stti orgnizzti, in dt 18 e 19 settembre, lcuni seminri pubblici, perti gli stkeholders, per illustrre i criteri di simulzione che gli Uffici dell Autorità vrebbero seguito per ddivenire ll definizione del 7

8 metodo triffrio trnsitorio e, prtire d quell dt, sono stti orgnizzti ltresì numerosi incontri con i soggetti interessti richiedenti, nell mbito dei quli sono Anche stti verificti gli lgoritmi di clcolo l fine di vlutre previmente l effettivo imptto dei medesimi sulle triffe pplicte gli utenti; completmento del vsto procedimento prteciptivo vvito dll Autorità e precedut d ulteriori incontri con le ssocizioni rppresenttive degli interessi coinvolti, in dt 3 dicembre è stt orgnizzt, Milno, presso il Centro Congressi Auditorium, un Conferenz Nzionle sull Regolzione dei Servizi Idrici, nel corso dell qule sono stte ffrontte le principli problemtiche del settore, con specifico rigurdo gli orientmenti formulti dll Autorità, e sono stti uditi, in ppositi e seprti incontri, tutti i soggetti, pubblici e privti, che ne hnno ftto richiest. CONSIDERATO CHE: qunto l processo di consultzione pubblic le risposte i documenti di consultzione, così come i commenti ricevuti durnte gli incontri svolti, hnno, in generle, evidenzito un mpi condivisione dei principi di bse delineti dll Autorità, pur emergendo lcune preoccupzioni si in merito ll possibilità che il nuovo metodo triffrio, ncorché trnsitorio, non riesc d intercettre e regolre efficcemente tutte le peculirità esistenti sul territorio, si in relzione ll criticità di definire un metodologi triffri, ncorché trnsitori, senz il supporto di un degut regolzione per l seprzione contbile e per l qulità del servizio; lcuni interventi hnno rigurdto l lterntiv regoltori tr un metodologi di commnd nd control, bst sul riconoscimento dei costi effettivmente sostenuti e un metodologi che includ meccnismi incentivnti per il perseguimento delle mggiori efficienze; ulteriori preoccupzioni sono stte espresse rigurdo l liceità dell intervento dell Autorità con riferimento i periodi ipotizzti di efficci dei propri provvedimenti e sull possibilità che i provvedimenti dell Autorità possno incidere sulle convenzioni in essere; con riferimento tli osservzioni, si rimnd qunto illustrto nei documenti di consultzione documento per l consultzione 204//R/IDR e documento per l consultzione 290//R/IDR, nonché ll richiest di prere inoltrt l Consiglio di Stto in dt 23 ottobre ; in prticolre, con riferimento gli orientmenti dell Autorità in mteri di struttur triffri del metodo trnsitorio, è stt in generle condivis l ipotesi di mntenimento delle strutture triffrie esistenti, m è stto d più prti uspicto un percorso di convergenz grdule che permettesse l llinemento dell ttule eterogeneità triffri ll uspict uniformità metodologic, senz penlizzre i progrmmi di investimento; è stt nche lrgmente uspict l ipotesi che il nuovo metodo triffrio slvgurdi i percorsi di convergenz verso un triff unic già in tto, nei contesti territorili che presentno un plurlità di mbiti triffri; per qunto concerne gli orientmenti reltivi i costi opertivi, le principli osservzioni critiche hnno rigurdto: 8

9 - l critic delle formule per l determinzione dei costi stndrd efficienti, si in termini di form funzionle, si in termini di numerosità e rppresenttività del cmpione utilizzto; - l incongruità dell ppliczione di un processo di efficientmento già prtire dll nno, nno in cui non è più possibile mettere in tto i necessri processi orgnizztivi; - l inopportunità o, per tluni, l opportunità di dottre un meccnismo di condivisione dei risprmi di costo derivnti dll efficientmento per le imprese che risultvno più efficienti rispetto d un indictore di riferimento già nel e nel 2013, cioè nel corso dell riform triffri e nel periodo trnsitorio; - l inopportunità, o, per tluni, l opportunità di riconoscere le perdite sui crediti; - l necessità di intercettre l rischiosità del servizio, spesso senz pportre riscontri oggettivi ovvero ricorrendo cuslità che richiederebbero metodologie regoltorie specifiche (morosità); - in mncnz di regole omogenee di tenut dell contbilità, l criticità di utilizzre per l copertur dei costi nche i ricvi ttinenti d ttività idriche non precedentemente incluse nell metodologi triffri in vigore, nonché i ricvi ttinenti lle ttività non idriche che utilizzno infrstrutture idriche (es. generzione di energi idroelettric); - l coerenz con i pini d mbito, lmeno di quelli ggiornti; per qunto rigurd le proposte reltive i costi delle immobilizzzioni: - con riferimento ll vlorizzzione degli mmortmenti, i gestori hnno in generle obiettto che il pssggio dl criterio dell mmortmento inserito bilncio quello bsto sulle vite utili regoltorie, generlmente più lunghe, potrebbe crere degli mmnchi; inversmente lcuni Enti d mbito hnno sottolineto che, per qunto rigurd l strtificzione degli investimenti pregressi, gli mmortmenti inseriti i sensi del precedente metodo triffrio normlizzto venivno clcolti sull bse di un vit utile dei cespiti definit in ciscun pino d mbito, che potev nche essere più ccelert rispetto l criterio dottto bilncio: di conseguenz, l utente potrebbe ver già pgto, ttrverso l triff, un quot prte di mmortmento mggiore di quell riportt nei libri cespite del gestore; - sono stti sollevti dubbi in merito lle quote di mmortmento delle immobilizzzioni interesste d finnzimenti pubblici fondo perduto o concesse in comodto grtuito, ritenendo che si trtterebbe di beni già finnziti dll fisclità generle o dll triff e dunque l previsione comporterebbe un doppio esborso crico degli utenti finli; e che secondo lcuni, inoltre, nche l previsione di vincolre tli somme d un fondo destinto ll relizzzione di nuovi investimenti potrebbe sollevre problemtiche reltive ll ppliczione del principio del full cost recovery mentre secondo ltri srebbe opportuno prevedere che questi fondi (l cui costituzione per ltro è stt uspict d numerosi interlocutori) sino sottrtti ll disponibilità dei gestori; - reltivmente l clcolo dei costi finnziri e fiscli, i gestori hnno generlmente richiesto l innlzmento del vlore di lcuni prmetri di clcolo, con prticolre riferimento l vlore del fttore di rischio bet, 9

10 sottolinendo il confronto con le ltre ttività rete regolte dll Autorità; mentre lcune ssocizioni di consumtori e numerosi utenti privti hnno mnifestto l propri contrrietà per un metodologi che considerno sostnzilmente elusiv degli esiti referendri; - lcuni soggetti hnno ritenuto che i vlori dottti nell metodologi stndrd prospettt dll Autorità per stimre gli oneri fiscli, non srebbero indictivi di un vlore medio rele di tli oneri, in qunto non intercetterebbero il rele tx rte delle imprese soprttutto con riferimento ll quot IRAP che rppresenterebbe un costo ggiuntivo, intervenuto successivmente ll definizione del MTN; - lcune osservzioni pervenute hnno segnlto un quntificzione del cpitle circolnte sseritmente sovrstimt nel documento per l consultzione 290//r/idr e non esplicitmente e direttmente correlt d elementi che esprimono il fbbisogno finnzirio netto dell gestione opertiv, proponendo un più specifico riferimento voci quli crediti verso utenti, debiti verso fornitori e mgzzino per mterie prime; - molti interlocutori hnno, in sostnz, evidenzito, d prospettive diverse e perseguendo obiettivi opposti, l criticità dell metodologi, si in riferimento gli impegni ssunti con gli istituti finnziri, si con riferimento ll necessità di promuovere ulteriori e consistenti investimenti nel settore; nel corso degli incontri svolti, inoltre, d prte dei gestori e delle loro ssocizioni è stt sottolinet l necessità di includere tr i costi del servizio nche i recuperi/congugli riferiti gli nni precedenti il, già deliberti dgli Enti preposti e slvo conguglio dopo l pprovzione di tli determinzioni d prte dell Autorità; con specifico riferimento l tem dell restituzione gli utenti non serviti dgli impinti di depurzione dell quot triffri non dovut i sensi dell sentenz dell Corte costituzionle n. 335 del 2008 e del d.m. 30 settembre 2009, l rt. 7, comm 5, di tle decreto prevede che si consentit l individuzione di ulteriori risorse finnzirie eventulmente necessrie ffinché gli oneri derivnti dll obbligo di restituzione non rechino pregiudizio l principio dell integrle copertur dei costi di investimento e di esercizio, ponendo gli oneri esclusivmente in cpo gli utenti serviti dgli impinti di depurzione; il rffronto tr i dti trsmessi di gestori ll Autorità e i pini d mbito vigenti h evidenzito come, nell mggior prte dei csi esminti, l ppliczione del metodo triffrio normlizzto vrebbe comportto, nei prossimi nni, l ppliczione crico dell utente finle di ingenti umenti triffri derivnti d congugli, in rgione dell circostnz che i volumi di consumo previsti nei pini erno sovrstimti rispetto i consumi reli ovvero che l riprtizione dei consumi tr le utenze, consuntivo, è risultt difforme d quell ipotizzt ll tto dell determinzione delle triffe; e che tli congugli, necessri per grntire il gettito pinificto per gli investimenti, si srebbero inoltre sommti : ) umenti triffri derivnti di nuovi investimenti progrmmti; b) ppliczione del tsso di inflzione. CONSIDERATO, INFINE, CHE: le osservzioni pervenute nell mbito dell consultzione evidenzino posizioni 10

11 dei diversi soggetti prtecipnti, fortemente contrstnti tr loro, in molti csi ddirittur ntitetiche; ciò in rgione dell ntur degli interessi, spesso opposti, che perseguono i diversi ttori del settore idrico; in tle contesto, l Autorità si pone come un soggetto terzo e neutrle rispetto i predetti interessi, tenuto orientre l su zione in coerenz con le finlità, di ntur prevlentemente tecnic, previste dll legge. RITENUTO CHE: fondmento dell riform del metodo triffrio e del ruolo degli enti d mbito pur condividendo le preoccupzioni inerenti ll opportunità di sviluppre un regolzione orgnic che, ccnto ll regolzione triffri, ffronti nche i temi reltivi ll seprzione contbile e ll qulità del servizio fornito, tuttvi l urgenz di fornire segnli positivi per fvorire gli investimenti nel settore, superndo le incertezze insite nelle procedure di definizione dei flussi di css, hnno indotto l Autorità privilegire un intervento urgente in termini triffri, mntenendo in quest prim fse le vigenti regolmentzioni in tem di seprzione contbile e di qulità del servizio; si mpimente dimostrto come un regolzione triffri incentivnte induc comportmenti più efficci e un mggior efficienz nel servizio fornito d prte dei gestori e che, pertnto, costituisc un compito specifico dell regolzione triffri l individuzione di lcuni stndrd, desunti d esperienze virtuose ed efficienti rinvenibili si nel pnorm nzionle che in quello internzionle, verso i quli le prestzioni delle imprese devono convergere, generndo efficienze e superndo ltresì l ttule condizione di eterogeneità; l rigurdo, il ruolo dell Autorità di regoltore triffrio per i servizi idrici, come delineto dll normtiv Europe sopr citt, dll legislzione nzionle e dl d.p.c.m. 20 luglio, si identifichi sostnzilmente: nell individure i costi mmissibili secondo criteri ispirti l principio del full cost recovery, sull bse del riconoscimento dei soli costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti di gestori; nell ssicurre l trsposizione di tli costi nelle triffe, nche tenendo conto del principio chi inquin pg e dell obiettivo di tutel delle utenze economicmente disgite; l ttule livello di eterogeneità dell regolzione triffri pplict sul territorio nzionle e l conseguente necessità di nlizzre più pprofonditmente i diversi contesti e punti di prtenz, nonché l opportunità di un cert grdulità di intervento, conducono confermre l scelt, già sottopost consultzione, di dottre un metodo triffrio trnsitorio per gli nni e 2013, in ttes di elborre compiutmente un modello triffrio d dottre regime; per qunto comptibile, nche nell definizione del metodo triffrio trnsitorio vengno pplicti gli elementi che srnno ll bse del modello regime; e che, in quest prospettiv, fin d subito si introducno lcuni riferimenti stndrd, di ntur specifictmente finnziri, come più oltre meglio dettglito; si inoltre opportuno delinere un procedur che vlorizzi i rispettivi ruoli e definisc le tempistiche l fine di rendere trsprente ed efficiente il processo di 11

12 pprovzione triffri; ciò l fine di dre ttuzione lle previsioni di cui ll letter e) dell rticolo 10, comm 14 del decreto legge 70/11 e, d ultimo, ll rt. 34, comm 29, del decreto legge 179/12, le quli riconoscono un ruolo importnte ed ttivo gli ttuli soggetti competenti ll concret predisposizione, i fini dell propost ll Autorità, delle triffe. RITENUTO CHE: qunto l metodo triffrio si opportuno, nell fse di ppliczione dell triff trnsitori, mntenere un rticolzione triffri per gestore/mbito triffrio nlog ll preesistente; e che, pertnto, le triffe per gli nni e 2013 sino definite ttrverso un moltiplictore d pplicre lle strutture triffrie esistenti, consentendo tuttvi, ove sino già in corso processi di convergenz verso un triff unic di mbito, che il medesimo moltiplictore poss essere pplicto in modo differenzito, purché si rispettt l invrinz dell effetto finle; sino necessrie ulteriori e più pprofondite nlisi, nche trmite l esme di un cmpione mggiormente rppresenttivo, per definire le frontiere efficienti dei costi opertivi, l fine di individure precisi percorsi di efficientmento per i singoli gestori; di conseguenz, si opportuno non implementre per gli nni e 2013 un formul utomtic per il clcolo del costo efficiente prtire dl qule definire l percentule di recupero di produttività e l eventule condivisione dei risprmi di costo derivnti dll efficientmento, rimndndo ll definizione del metodo triffrio definitivo un orgnic trttzione dei percorsi obbligti di efficientmento; e che, nell mbito di tle definizione possno rientrre nche costi che, nel trnsitorio, vengono trttti come pssnti come il costo dei vettori energetici o quelli reltivi l funzionmento degli Enti d mbito; un percorso di efficientmento e grdulità, per impres, pplicbile limittmente l periodo trnsitorio poss, invece, scturire d un confronto con i prlleli costi opertivi identificti nel pino d mbito, purché ggiornto in coerenz con le tempistiche ttulmente previste; e che tle riferimento si idoneo nche superre l obiezione di un convergenz ttut ex post, senz che il gestore ne fosse preventivmente conoscenz; il tem dell rischiosità del servizio debb essere ffrontto in un contesto più mpio dell sol metodologi triffri con regolzioni specifiche che llochino i costi i soggetti che li generno; e che, per questo, mentre l triff può intervenire su lcuni prmetri/meccnismi specifici come il differenzile dell onere finnzirio o l grnzi dei ricvi si utile prevedere che, in prospettiv, ltre regolzioni come quell reltiv ll morosità o l deposito cuzionle possno concorrere in mnier sinergic ll risoluzione del problem; finché non sino implementte tli regolzioni, che potrnno consentire un riduzione del costo per il rischio, si opportuno, trnsitorimente, llinere tle costo i vlori già determinti per gli ltri servizi regolti dll Autorità; e che, nell mbito dei successivi ffinmenti del qudro regoltorio, fronte dell identificzione e dell vlorizzzione di ltri prmetri e meccnismi copertur 12

13 del rischio, in modo complementre possno essere contestulmente rivisti quelli utilizzti nell metodologi triffri trnsitori, l fine di evitre dupliczioni di oneri per l utente; in conformità qunto previsto in mteri di trsferimento delle funzioni di regolzione e controllo dei servizi idrici, e in nlogi con gli ltri servizi regolti, le ltre ttività idriche diverse dl servizio idrico integrto - svolte dl gestore rientrino negli mbiti di competenz regoltori; e che, in mncnz di un regolzione specific e conforme che ne condizioni si l rendicontzione contbile si l vlorizzzione dei corrispettivi, i rispettivi ricvi debbno concorrere ll copertur dei costi mmessi; per contro, tr le ltre ttività del settore idrico, diverse dl servizio idrico integrto e non obbligtorie, risult controproducente estrrre l inter differenz tr ricvi e costi dell impres riferibile tli ltre ttività, in qunto verrebbe mncre un incentivo svolgere le medesime ttività, che risultno utili per grntire, d un lto l slvgurdi mbientle (d esempio, il trttmento dei bottini), dll ltro un miglior livello di utilizzzione di infrstrutture che costituiscono, tipicmente, un costo fisso che ricdrebbe comunque sull utente del servizio idrico integrto; i metodi triffri esistenti trttno il tem degli mmortmenti pregressi con modlità eterogenee e spesso opinbili; e che l decorrenz dell nuov metodologi triffri, come già vvenuto nelle ltre regolzioni, costituisce l occsione per rillinere tutti i gestori d un medesim condizione, bst su riscontri contbili, m nche sull effettiv vit utile del bene; le problemtiche dell llungmento dell vit utile dei cespiti i fini del clcolo dell mmortmento e dell eventule incpienz dei costi di cpitle clcolti con il nuovo metodo rispetto l costo totle di finnzimenti già stipulti possno essere risolte efficcemente nell mbito di un percorso di grdulità rispetto i costi delle immobilizzzioni previsti nei pini d mbito già pprovti; l costituzione di un fondo presso il gestore, destinto i nuovi investimenti, correlto d un metodologi che verifichi in mnier stringente il rispetto dell destinzione medesim, si rend necessri i fini di fvorire gli investimenti del settore, purché: tle fondo si costituito d prtite che rppresentno un nticipzione di costi futuri identificbili con sufficiente ffidbilità; il ricorso tle nticipzione si mmesso solo nell misur in cui non sono possibili ltre forme di finnzimento; i costi futuri identificbili con sufficiente ffidbilità possno essere rppresentti d quote di mmortmento di impinti esistenti (costo di sostituzione fine vit, ovvero mntenimento in buono stto di funzionmento dei medesimi) o d nticipzioni già contemplte nei pini finnziri dei pini d mbito pprovti dlle utorità preposte; l eventule nticipzione si trduc in un minor costo dell onere finnzirio riconosciuto l gestore, commisurto ll nticipzione medesim; prllelmente, tle nticipzione non costituisc un onere insostenibile per l utente del servizio; per ltro si opportuno lscire ll Ente d mbito l decisione se e in qule misur, tli forme di nticipzione debbno essere incluse in triff; 13

14 in ttuzione del d.p.r. 116/11, si debb procedere ll esclusione espress, tr i criteri per l determinzione dell triff del servizio idrico integrto, di un componente remunertiv del cpitle investito; con riferimento ll definizione - tr le componenti di costo per l determinzione dell triff del servizio idrico integrto - dei costi finnziri degli investimenti e dell gestione, in ossequio ll rt. 154, comm 1, del d.lgs. 152/06, come modificto dl d.p.r. 116/11, ll rt. 10, comm 14, del decreto legge 70/11 e ll rt. 3, comm 1, del d.p.c.m. 20 luglio 2011, nonché nel rispetto delle disposizioni dell Direttiv 2000/60/CE, come preciste dll Comuniczione COM(2000) 477, si debb procedere, nche in relzione qunto previsto dll Comuniczione COM()673, l riconoscimento dei costi finnziri e degli oneri fiscli connessi gli investimenti e ll gestione del servizio, secondo il principio, sncito dll normtiv europe e nzionle, del full cost recovery; tli costi non possno che essere bsti, nel rispetto delle disposizioni dell legge 481/95 e dei consolidti principi giurisprudenzili su di ess formtisi, non su riconoscimenti piè di list che possono fvorire comportmenti inefficienti o opportunistici, o d prte dei gestori o d prte degli enti finnzitori, cui verrebbe ssicurto il ristoro di qulunque mmontre di costo, nche se non rgionevole o proporzionto bensì su riferimenti stndrd, in line con i principi dell regolzione volti ll individuzione di riferimenti efficienti i quli i gestori devono degursi; in considerzione dell divers struttur finnziri e ptrimonile del servizio idrico, si necessrio proporre un metodologi lterntiv, rispetto quell pplict per i servizi energetici rete, per l individuzione dei riferimenti stndrd, in prticolre seprndo le vlutzioni dell onere finnzirio vero e proprio, d quelli che sono i riconoscimenti degli oneri fiscli; e che, tr questi ultimi, non si poss escludere il riconoscimento degli oneri reltivi ll IRAP, in ossequio del principio di integrle copertur dei costi; tli riferimenti stndrd rppresentino, pertnto, il costo dell risors finnziri, rispetto l qule non possno essere riconosciuti mrgini ulteriori, che contrsterebbero con qunto previsto dl d.p.r. 116/11 e con qunto ffermto dll Corte costituzionle nell sentenz n. 26 del 2011; e che, con riferimento gli nni e 2013, l differenz tr l degut remunerzione del cpitle investito previst dl MTN, soppress dl referendum, e i costi riconosciuti dll ttule metodo trnsitorio (quntificbile in circ 0,6 punti percentuli) rppresenti il profitto non mmesso ll luce dei principi ffermti dll Corte costituzionle nell sentenz n. 26 del 2011, che deve essere espunto dlle triff vntggio degli utenti finli; si corretto legre l vlorizzzione del cpitle circolnte netto grndezze specifiche correlte d elementi che esprimono il fbbisogno finnzirio netto dell gestione opertiv, individundo uno specifico criterio inteso comunque come riferimento stndrd cui tutte le imprese dovrnno degursi; si, ltresì, corretto includere nell regolzione triffri le prtite di conguglio triffrio fferenti gli nni precedenti l nno 2011, purché pprovte di soggetti competenti entro il 30 prile e slvo congugli dopo l pprovzione dell Autorità; 14

15 sino tuttvi d sospendere i congugli fferenti l nnulità 2011, in ttes dell rispost del Consiglio di Stto ll richiest di prere inoltrt dll Autorità in dt 23 ottobre, ll qule è ltresì subordint l eventule definizione delle procedure di clcolo e delle modlità reltive ll restituzione ll utenz dell componente di remunerzione del cpitle investito per il periodo 21 luglio dicembre 2011, seguito dell proclmzione degli esiti del referendum popolre; si, inoltre, necessrio grntire l llinemento tr ricvi previsti dll pinificzione e ricvi generti dl gettito triffrio, mggior certezz e trsprenz dei flussi finnziri, superndo non solo le incertezze legte i volumi distribuiti o ll riprtizione dei consumi tr i diversi utenti, m rendendo sistemtic un procedur che prim veniv gestit con il meccnismo dei congugli secondo tempi e modi spesso letori; tle llinemento richied, però, ove si rend necessrio, un pprofondit nlisi dei dti forniti e dei prmetri ssunti bse delle triffe vlutte con il MTN; e che, conseguentemente, si necessrio introdurre un sogli di vrizione dell triff oltre l qule ttivre tle nlisi specific, nche per differenzire l effetto vrizione, dovuto ll nuov metodologi triffri trnsitori, d quell che srebbe stt l vrizione conseguente i congugli comunque dovuti in bse ll precedente metodologi triffri; con rigurdo l tem dell restituzione gli utenti non serviti dgli impinti di depurzione dell quot triffri non dovut i sensi dell sentenz dell Corte costituzionle n. 335 del 2008 e del d.m. 30 settembre 2009, si necessrio, in conformità qunto previsto dll rt. 5, comm 7, di tle decreto e nel rispetto del principio dell integrle copertur dei costi di investimento e di esercizio, porre i reltivi oneri, trmite riconoscimento in triff, esclusivmente in cpo gli utenti serviti dgli impinti di depurzione, ferm restndo l necessità di degure tle impostzione seguito ll definizione dei costi mbientli d prte degli orgnismi competenti; l nlisi condott h, in generle, portto d individure nell crenz infrstrutturle il principle ostcolo ll obiettivo di tutel degli interessi degli utenti nche nel medio-lungo periodo, incidendo negtivmente su diffusione, fruibilità e qulità del servizio ll'utenz; tle crenz ggrv inoltre lo squilibrio nei livelli di fruizione, diffusione e qulità del servizio sul territorio nzionle; si pertnto necessrio pprofondire l opportunità di prevedere meccnismi di incentivzione per lo sviluppo di lcune tipologie di investimento bsti sull onere che deriverebbe ll utente del servizio se tli interventi non venissero effettuti; e che, inoltre, debb essere comunque mntenut pert l possibilità che l Autorità poss integrre successivmente l metodologi in vigore, prevedendo opportune componenti di costo che rppresentino costi dell risors o costi mbientli o costi di ntur socile che dovessero successivmente emergere nche in seguito precise prescrizioni legisltive. 15

16 RITENUTO, INOLTRE, CHE: si opportuno rinvire successivo provvedimento l pprovzione dell regolzione triffri dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrto le cui triffe, come ttulmente pplicte, sono conformi l metodo triffrio CIPE; si opportuno prevedere - per le rgioni evidenzite l punto del documento per l consultzione 290//IDR/R e nell deliber 412//R/IDR, cui si rimnd - che, con riferimento lle gestioni presenti nelle Province utonome di Trento e Bolzno e nell Regione utonom Vlle d Aost, continuino trovre ppliczione, per il periodo trnsitorio, le metodologie triffrie ttulmente in vigore. RITENUTO, INFINE, CHE: il metodo triffrio trnsitorio non rend necessri un revisione dei pini d mbito esistenti per qunto ttiene l progrmmzione degli investimenti, ftt slv l necessità di degurne il pino economico finnzirio; e che, pertnto, i sensi di qunto previsto dll rticolo 10, comm 14, letter f) del decreto legge 70/11, come ulteriormente specificto ll rticolo 3, comm 1, letter e) del d.p.c.m. 20 luglio, le clusole contrttuli e gli tti che regolno i rpporti tr gestori e utorità competenti, debbno essere deguti, entro un congruo termine, lle disposizioni del presente provvedimento, nell misur in cui risultino incomptibili con esso; si opportuno rinvire successivi provvedimenti, preceduti d ppositi documenti di consultzione, l definizione puntule delle regole reltive d lcune temtiche prticolrmente complesse e significtive, quli quelle fferenti l introduzione del c.d. bonus cqu per gli utenti in condizioni economiche disgite, dei meccnismi di premilità e penlità per nuovi investimenti, delle modlità di unbundling, del deposito cuzionle nonché le temtiche reltive l recupero delle prtite pregresse non deliberte dgli Enti d mbito entro il 30 prile ; si necessrio, in prticolre, rimndre successivo provvedimento il recupero delle prtite pregresse inerenti l nno 2011, nche in ttes dell rispost ll richiest di prere inoltrt l Consiglio di Stto in dt 23 ottobre ; si ltresì necessrio prevedere che, nei csi previsti dl comm 2.7 dell deliberzione 347//R/IDR e in ogni cso ove non vengno fornite indiczioni idonee d pprovre l triff trnsitori, quelle in essere si pplicto un moltiplictore pri 0,9, per conteggire, forfetrimente, un riduzione pri ll incidenz medi, nel MTN, dell remunerzione del cpitle investito sui gettiti triffri, fino qundo non verrnno forniti i dti necessri e idonei consentire l quntificzione dell onere finnzirio mmesso; e che tle eventule quntificzione esplichi i propri effetti fr tempo dll dt di presentzione delle degute informzioni; si necessrio, ll luce dell ntur di corrispettivo di tutte le quote che compongono l triff del servizio idrico integrto, prevedere lcune clusole che condizionino il riconoscimento dei costi riconosciuti in triff per il funzionmento degli Enti d mbito ll ttività effettivmente svolt d essi, nche l fine di incentivre l efficci del rispettivo operto 16

17 DELIBERA Articolo 1 Ambito oggettivo di ppliczione 1.1 Il presente provvedimento rec le disposizioni venti d oggetto l determinzione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblic utilità: ) cptzione, nche usi multipli; b) dduzione, nche usi multipli; c) potbilizzzione; d) vendit di cqu ll ingrosso; e) distribuzione e vendit di cqu gli utenti finli; f) fogntur ner e mist, vendit ll ingrosso del medesimo servizio e rccolt e llontnmento delle cque meteoriche e di drenggio urbno; g) depurzione e vendit ll ingrosso del medesimo servizio, nche d usi misti civili e industrili; h) misur dei servizi idrici. 1.2 L regolzione dei corrispettivi di cui l precedente comm 1.1 è riferit lle prestzioni rese in ciscun ATO; fino successivo provvedimento dell Autorità, il servizio è reso nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qulità dei servizi definiti nell Convenzione di gestione stipult tr l Ente ffidnte e il gestore del servizio idrico integrto, nonché nell Crt dei servizi, nell misur in cui essi non sino incomptibili con le disposizioni del presente provvedimento, tenendo ltresì conto dei mutui e degli ltri contrtti finnziri stipulti precedentemente ll entrt in vigore dell presente deliberzione. Articolo 2 Ambito soggettivo di ppliczione 2.1 Il presente provvedimento si pplic lle gestioni che, ll dt del 31 luglio, risultvno conformi ll legge 36/94 e l d.lgs. 152/06 e quelle che, pur non conformi, pplicvno ll medesim dt, per il clcolo dei ricvi regolti, uno dei seguenti metodi triffri: ) metodo triffrio normlizzto per definire le componenti di costo e determinre l triff di riferimento, di cui l Decreto del Ministero dei Lvori Pubblici del 1 gosto 1996; b) metodo triffrio per l regolzione e l determinzione dell triff del Servizio idrico integrto in Emili-Romgn, di cui l Decreto del Presidente dell Giunt Regionle 13 mrzo 2006, n. 49, come modificto dl Decreto del Presidente dell Giunt Regionle 13 dicembre 2007, n. 274; 17

18 c) ltro metodo triffrio difforme dl Metodo triffrio CIPE. 2.2 Il presente provvedimento si pplic, ltresì, i soggetti che, qulunque titolo, svolgono esclusivmente uno o più servizi tr quelli di cui ll Articolo 1, comm 1.1, nche per un plurlità di ATO, e che pplicno, per il clcolo dei ricvi regolti, un metodo triffrio difforme dl metodo triffrio CIPE. 2.3 È rinvit successivo provvedimento l pprovzione dell regolzione triffri dei servizi idrici per i gestori del servizio idrico integrto le cui triffe, ttulmente pplicte, sono conformi l metodo triffrio CIPE. 2.4 Per i gestori del servizio idrico integrto che esercitno l ttività nelle Province utonome di Trento e Bolzno e nell Regione utonom Vlle d Aost, è confermt, nel periodo di regolzione -2013, l ppliczione delle metodologie triffrie e dei reltivi provvedimenti ttutivi vigenti ll dt di entrt in vigore dell presente deliberzione. Articolo 3 Condizioni per l ggiornmento triffrio 3.1 Sono esclusi dll ggiornmento triffrio i gestori del servizio idrico integrto il cui titolo d esercire il servizio è stto dichirto invlido con sentenz psst in giudicto, ovvero ritirto o nnullto in vi mministrtiv. 3.2 Fermo restndo qunto previsto dl comm 1, è sospeso, inoltre, l ggiornmento triffrio per le gestioni sul cui titolo d esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionle e in cui si stt emnt dll utorità giudiziri un misur cutelre sospensiv o limittiv del titolo stesso, per tutt l durt dell efficci dell misur medesim, ovvero in cui si stt emnt dll utorità giudiziri un sentenz, nche di primo grdo se non successivmente sospes, che bbi ccertto l invlidità del titolo medesimo. 3.3 Sono ltresì escluse dll ggiornmento triffrio le gestioni che, fronte dell vvenuto ffidmento del servizio idrico integrto l gestore d mbito, non hnno effettuto, ll dt del 31 dicembre, l previst consegn degli impinti, in violzione delle prescrizioni dte in tl senso d prte del soggetto competente. 3.4 Sono infine escluse dll ggiornmento triffrio le gestioni che, ll dt del 31 luglio, non vevno dottto l Crt dei servizi, nonché le gestioni che, ll medesim dt, in violzione dell normtiv pplicbile, pplicvno lle utenze domestiche l ftturzione di un consumo minimo impegnto, limittmente gli mbiti triffri in cui veniv ftturto tle consumo minimo impegnto. 3.5 Le disposizioni del presente rticolo lscino impregiudicto qunto previsto l successivo comm 6.7 e vnno intese l netto degli ggiornmenti conseguenti lle vrizioni di costo dei servizi ll ingrosso cquistti e del contributo per l Autorità. 18

19 3.6 Le eventuli vrizioni di costo dei servizi ll ingrosso di cui l comm precedente sono vlutte sull bse dell vrizione di costo di tli forniture, riproporzionte in funzione dell percentule di tli forniture rispetto l complesso del servizio fornito. Articolo 4 Definizione delle componenti di costo e pprovzione dell regolzione triffri 4.1 Ai fini dell ggiornmento triffrio, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio: ) costi delle immobilizzzioni, intesi come l somm degli oneri finnziri, degli oneri fiscli e delle quote di restituzione dell investimento; b) costi dell gestione efficientbili, intesi come i costi opertivi endogeni ll gestione del servizio, ovvero costi sui quli l gestione può esercitre un zione di efficientmento; c) costi dell gestione non efficientbili, intesi come i costi opertivi esogeni ll gestione nel periodo considerto (costo dell energi elettric, costo delle forniture ll ingrosso, mutui e cnoni riconosciuti gli enti locli, costi di funzionmento delle Autorità, ltre componenti di costo); d) eventule componente di nticipzione per il finnzimento dei nuovi investimenti. 4.2 L ggiornmento delle triffe pplicte, fino ll definizione d prte dell Autorità del metodo triffrio definitivo, è effettuto in conformità con l metodologi triffri trnsitori riportt nell Allegto A ll presente deliberzione di cui form prte integrnte e sostnzile. Articolo 5 Disposizioni in mteri di revisione e degumento delle convenzioni 5.1 Entro il 31 mrzo 2013, i soggetti competenti ggiornno o redigono, se non ncor esistente, il pino economico finnzirio di ciscun pino d mbito sull bse delle metodologi di cui l precedente comm Ai soli fini dell ppliczione dell rticolo 4 dell llegto A l presente provvedimento si considerno i pini d mbito già pprovti ll dt di entrt in vigore del presente provvedimento. 5.3 Se non degute entro il termine di cui l comm 5.1 e fermo restndo qunto previsto l comm 6.6, sono inefficci le clusole contrttuli e gli tti che regolno i rpporti tr gestori e utorità competenti incomptibili con il presente provvedimento. 5.4 È conferito mndto l Responsbile dell Ufficio Specile Triffe e Qulità dei Servizi Idrici di provvedere, con propri determinzione, previ informtiv l Collegio, ll eventule ggiornmento dell procedur di verific del rispetto di qunto disposto i precedenti commi 5.1 e 5.3, in relzione qunto previsto dll rticolo 10, comm 14, del decreto legge 70/11. 19

20 Articolo 6 Procedur di pprovzione delle triffe 6.1 L triff è predispost dgli Enti d Ambito, o di soggetti ll uopo competenti, come definiti nell Allegto A ll presente deliberzione, sull bse dell metodologi di cui l precedente comm 4.2 e dei dti già inviti di gestori nell mbito del procedimento di rccolt dti disposto dll deliberzione 347//R/IDR. A tl fine, con procedur prtecipt dl gestore interessto, gli Enti d Ambito preposti verificno l vlidità delle informzioni ricevute e le integrno o le modificno secondo criteri funzionli i principi di recupero integrle dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. 6.2 Entro il 31 mrzo 2013, gli Enti d Ambito, o i soggetti competenti, trsmettono ll Autorità ed i gestori interessti l triff predispost. Qulor le informzioni integrtive richieste non sino nell disponibilità degli Enti d Ambito, questi possono procedere d un richiest ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovrnno essere inviti per conoscenz nche ll Autorità. 6.3 Gli Enti d Ambito o i soggetti competenti, i fini del clcolo di cui l precedente comm, lddove non disponessero di dti sufficienti l clcolo del moltiplictore triffrio per gli cquisti ll ingrosso, di cui ll rticolo 31 dell Allegto A ll presente deliberzione, e fermo restndo qunto previsto l successivo comm 6.7, pongono preliminrmente tle moltiplictore d un vlore pri d L comuniczione del clcolo triffrio d prte degli Enti d Ambito o dei soggetti competenti, come esplicitt nel pino economico finnzirio, dovrà essere effettut invindo in formto elettronico ll indirizzo ptrnsitorioidr@utorit.energi.it: ) il vincolo i ricvi del gestore e il moltiplictore triffrio tet (ϑ) che ciscun gestore dovrà pplicre in ciscun mbito triffrio, rispettivmente per il e il 2013; b) un relzione di ccompgnmento che ripercorr l metodologi pplict, nche con riferimento i dti di pino d mbito imputti, e le eventuli rettifiche operte; c) l modulistic invit dl gestore i sensi di qunto disposto dll deliberzione 347/201/R/IDR, come eventulmente rettifict; d) l documentzione di supporto lle rettifiche operte. 20

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