L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 Provvedimento n ( C3298 ) COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO- COMITAL/COFRESCO ITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 gennaio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Compagnia Italiana Alluminio - Comital Spa, pervenuto all'autorità in data 10 novembre 1998; VISTE la richiesta di informazioni inviate alla società Compagnia Italiana Alluminio - Comital Spa il 7 dicembre 1998; VISTE le informazioni pervenute dalla società Comital Spa in data 21 e 24 dicembre 1998; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti 1. Compagnia Italiana Alluminio - Comital Spa (di seguito Comital) è una società che si occupa principalmente della lavorazione e commercializzazione dell'alluminio, delle leghe metalliche in genere, dei materiali sussidiari e dei prodotti affini. La società si occupa altresì della produzione, dell'acquisto e della vendita di confezioni e imballaggi di ogni tipo e di prodotti per la casa. Comital è titolare dei marchi registrati CUKI, Misterpak/Sacco Verde e COMITAL. Il capitale sociale di Comital è detenuto per il 62% dalla società Saiag Spa - Industria Articoli Gomma - alla quale fanno capo numerose altre società per lo più attive nel settore degli articoli in gomma. Solo Comital, infatti, è presente nel settore degli articoli in alluminio. Comital detiene a sua volta partecipazioni di controllo in una società, Comital Alluminium HGmbH, che non è presente sul mercato italiano. Il fatturato totale di Comital realizzato a livello mondiale, nel 1997, ammonta a circa 340 miliardi di lire, di cui circa 238 miliardi sono realizzati in Italia e 85 miliardi negli altri paesi dell'unione Europea. Il fatturato totale consolidato di Saiag Spa realizzato a livello mondiale, nel 1997, ammonta a circa miliardi di lire, di cui circa 662 miliardi sono realizzati in Italia e 336 miliardi negli altri paesi dell'unione Europea. 2. Cofresco Italia Spa (di seguito Cofresco) è una società che si occupa principalmente della produzione e commercializzazione, sia in proprio che per conto terzi, di prodotti per la casa e l'igiene. Cofresco è attualmente licenziataria del marchio registrato DOMOPAK, di cui acquisirà la titolarità prima del perfezionamento dell'operazione. Il capitale sociale di Cofresco è interamente detenuto dalla società di nazionalità tedesca Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G., che non opera sul mercato italiano, la quale a sua volta fa capo alla società Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. K.G.. Cofresco non detiene partecipazioni di controllo in alcuna società. Il fatturato totale di Cofresco realizzato a livello mondiale, nel 1997, ammonta a circa 79 miliardi di lire, di cui circa 36 miliardi sono realizzati in Italia e 43 miliardi negli altri paesi dell'unione Europea.

2 II. Descrizione dell'operazione 3. L'operazione si perfezionerà, secondo quanto stabilito da Comital e Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. nel Joint Venture Agreement, mediante un aumento di capitale di Cofresco che verrà sottoscritto da Comital, in parte, attraverso il conferimento del proprio ramo di azienda costituito dalla divisione CUKI e dal relativo marchio e, in parte, in contanti. La quota residua dell'aumento di capitale verrà sottoscritta dalla società di nazionalità tedesca Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. che rimarrà socio di minoranza. Al termine dell'operazione, infatti, il capitale di Cofresco sarà detenuto per l'82% da Comital e per il rimanente 18% dalla società Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G.. A seguito dell'acquisizione Cofresco cambierà la denominazione in Comital Cofresco. Nel Joint Venture Agreement è inoltre prevista la conclusione di un patto di non concorrenza, in base al quale Comital e Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. si impegnano a non svolgere attività in concorrenza con la società Comital Cofresco per un periodo di cinque anni, riguardante i prodotti oggetto dell'accordo (contenitori in alluminio, rotoli di alluminio, rotoli di plastica, carta da forno, sacchetti per il congelamento, sacchetti per la nettezza) e una serie di altri prodotti (piatti e posate di carta e plastica, tovaglie e altri prodotti e contenitori monouso), limitatamente al mercato italiano. 4. Nell'ambito dell'operazione è prevista la conclusione di un accordo di fornitura tra la società controllante Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. e Comital Cofresco, della durata di due anni e automaticamente rinnovabile per un altro anno, in base al quale Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. si impegna ad acquistare da Comital Cofresco i prodotti contrattuali (film e fogli di qualsiasi materiale e combinazione di materiali) che quest'ultima potrà rivendere ovunque fuorché in Italia, al fine di garantire alla società la tradizionale fonte di approvvigionamento che precedentemente era assicurata a livello intragruppo. E' altresì prevista la conclusione di un altro accordo di fornitura tra le parti, del tutto analogo al precedente e di identica durata, in base al quale, specularmente, Comital Cofresco si impegna ad acquistare da Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. K.G. i prodotti contrattuali (film e fogli di qualsiasi materiale e combinazione di materiali), senza alcun vincolo territoriale di rivendita per quest'ultima. E' infine prevista la conclusione di un accordo tra Comital e Comital Cofresco, anch'esso della durata di due anni e automaticamente rinnovabile per un altro anno, avente ad oggetto la fornitura da parte di Comital dei fogli di alluminio necessari alla produzione dei rotoli e dei nastri di alluminio per la produzione dei contenitori. L'accordo prevede che la fornitura avvenga a prezzi corrispondenti alla media ponderata dei prezzi praticati da terzi a Comital Cofresco per volumi analoghi per quantità e qualità. III. Qualificazione dell'operazione 5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L'operazione in oggetto rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è sottoposta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire. IV. Valutazione dell'operazione Mercati del prodotto 6. I prodotti oggetto dell'operazione riguardano in particolare una serie di prodotti per uso domestico: i rotoli di alluminio, i rotoli di plastica, i sacchetti per la congelazione, i contenitori in alluminio, la carta da forno e i sacchetti per la nettezza. I primi quattro rientrano nella categoria dei contenitori monouso per il confezionamento e la conservazione dei cibi in ambito domestico. Le caratteristiche e la qualità dei prodotti considerati dipendono, oltre che dalle materie prime utilizzate (che permettono di ottenere un maggior grado di flessibilità, consistenza, resistenza alle alte temperature, ecc.), anche dalla tipologia del confezionamento che in alcuni casi prevede determinati accorgimenti tecnici che facilitano l'utilizzo e la resa del prodotto (facilità nello strappo dei prodotti avvolgibili, nella chiusura dei sacchetti o dei contenitori, ecc.).

3 7. I prodotti in esame vengono fabbricati da imprese che acquistano la materia prima (alluminio, plastica e carta) e la trasformano in prodotto finito (rotoli di alluminio, rotoli di plastica, sacchetti per la congelazione, contenitori in alluminio, carta da forno, sacchetti per la nettezza). Il grado di integrazione verticale delle imprese produttrici nel mercato a monte delle materie prime non appare un fattore strategico di grande rilievo, in quanto alluminio, plastica e carta sono input produttivi ampiamente disponibili sia sul mercato nazionale sia sui mercati internazionali a prezzi che non differiscono sostanzialmente. Generalmente, le imprese produttrici producono in conto proprio e in conto terzi. Nel primo caso, le imprese appongono il proprio marchio sui prodotti realizzati in conto proprio, commercializzandoli attraverso i canali della distribuzione moderna e della distribuzione al dettaglio. Nel secondo caso, i prodotti realizzati in conto terzi non vengono contrassegnati da alcun marchio dall'impresa produttrice e vengono venduti unicamente ai canali della distribuzione moderna che vi apporranno il proprio segno distintivo, il quale non individua pertanto la singola linea di prodotto, ma la catena distributiva di appartenenza (private labels). Dalle informazioni in possesso dell'autorità risulta l'esigenza, da parte dei produttori, di pervenire a un'offerta "ottimale". Sembra, infatti, che la sola attività di produzione in conto terzi è scarsamente remunerativa per i bassi margini di profitto che assicura al produttore, mentre affiancare alla produzione in conto proprio la produzione in conto terzi assicura al produttore una riduzione dei costi di commercializzazione unitamente a un maggior potere contrattuale nei confronti della distribuzione moderna. 8. La produzione dei prodotti individuati non sembra richiedere particolari conoscenze tecnologiche, e appare caratterizzata da costi di investimento contenuti e anche successivamente da bassi costi di ricerca e sviluppo. Sembrerebbe inoltre piuttosto agevole per un produttore passare dalla produzione di uno di questi prodotti a quella di un altro. 9. Emerge invece che per poter operare efficacemente nel settore in esame sia necessario per le imprese dotarsi di una struttura organizzativa adeguata, in grado di realizzare consegne settimanali sul territorio nazionale. Infatti, la politica delle scorte degli acquirenti rende necessari rifornimenti frequenti per quantitativi ridotti: soprattutto i canali della distribuzione moderna tendono ad approvvigionarsi settimanalmente, riducendo la permanenza delle scorte in magazzino per questo genere di prodotti. Particolarmente elevati appaiono, infine, i costi di inserimento di nuovi prodotti di marca nei singoli punti vendita, data la presenza di marchi affermati. 10. I prodotti considerati, essendo destinati al consumatore finale, vengono venduti attraverso il canale della distribuzione al dettaglio (ipermercati, supermercati, grandi magazzini, negozi) e sono commercializzati con il marchio del produttore oppure del distributore. La domanda dei prodotti in esame da parte del consumatore finale può quindi rivolgersi sia ai i punti vendita della distribuzione moderna sia ai il dettaglio tradizionale, e appare influenzata dalle politiche promozionali di marchio delle imprese produttrici. A loro volta, le scelte di acquisto degli operatori della distribuzione appaiono vincolate dalle preferenze dei consumatori finali. In particolare, per i canali della distribuzione moderna, risulta necessario offrire al consumatore finale sia prodotti di marca sia prodotti di prezzo più contenuto che in genere recano il proprio private label al fine di soddisfare le diverse richieste dei clienti. 11. Per quanto riguarda i possibili utilizzi dei prodotti considerati va osservato quanto segue. Mentre la carta da forno e i sacchetti per la nettezza presentano destinazioni d'uso specifiche, rispettivamente il rivestimento dei contenitori da forno date le sue caratteristiche di antiaderenza e la raccolta dei rifiuti domestici, i contenitori monouso presentano una funzione generica di confezionamento e conservazione degli alimenti. Le caratteristiche di questi ultimi prodotti possono essere sintetizzate in funzione delle loro principali destinazioni d'uso, come indicato nella tabella che segue. Tabella 1 cibi funzioni d'uso modalità di impiego copertura contenitore forno frigo solidi rotoli alluminio rotoli vaschette sacchetti vaschette rotoli alluminio plastica rotoli alluminio rotoli plastica sacchetti vaschette liquidi vaschette vaschette vaschette

4 Ad una prima analisi, nell'ambito dei contenitori monouso sembrerebbe possibile distinguere le vaschette di alluminio, le quali pur avendo utilizzi comuni con gli altri prodotti considerati, sono le sole che consentono la conservazione dei liquidi alimentari. Relativamente ai rimanenti prodotti si osserva, invece, una sovrapposizione solo parziale negli impieghi. Ad esempio, i rotoli di alluminio e i rotoli di plastica possono essere ritenuti fungibili nella copertura degli alimenti solidi, ma non nella cottura degli stessi. A loro volta i sacchetti per la congelazione possono essere impiegati come contenitori degli alimenti solidi, ma non consentono l'utilizzo in forno. Ne deriva che mentre la carta da forno e i sacchetti per la nettezza individuano due mercati distinti, nell'ambito dei contenitori monouso gli utilizzi dei singoli prodotti considerati non sono sempre coincidenti ed è pertanto possibile distinguere tanti mercati quanti sono i prodotti in esame. 12. Le parti hanno ritenuto di individuare due soli mercati: quello dei sacchetti per la nettezza e un unico ampio mercato che ricomprende i rotoli di alluminio, i rotoli di plastica, i sacchetti per la congelazione, i contenitori in alluminio e la carta da forno, in considerazione della simile destinazione d'uso di tali prodotti. In ogni caso, data la rilevante posizione detenuta dalle parti per i prodotti interessati dall'operazione in esame, come viene evidenziato nel prosieguo, la valutazione degli effetti della concentrazione non cambia, a questo stato di avvio dell'istruttoria, qualsiasi definizione di mercato del prodotto (singoli prodotti o aggregazione di alcuni di essi) venga eventualmente adottata. Mercato geografico 13. Le parti hanno definito il mercato geografico rilevante per l'operazione in esame come europeo alla luce delle motivazioni contenute nella decisione adottata dalla Commissione UE nel caso IV-M 734 Melitta/Dow Chemicals, del 25 luglio Al riguardo, va rilevato che in quell'occasione la Commissione ritenne di dover estendere all'unione Europea i confini geografici dei mercati del prodotto in esame, fino ad allora circoscritti ai confini dei singoli Stati dell'unione, essenzialmente in considerazione dell'evoluzione che si era registrata nelle modalità di fornitura dei canali della distribuzione e della contenuta incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale di vendita. Sebbene, infatti, fossero ancora molto elevate le quote detenute dai singoli produttori nazionali nei rispettivi paesi di origine, il diffondersi di forme di distribuzione organizzate e la crescente tendenza della grande distribuzione a superare i confini nazionali nelle politiche di approvvigionamento hanno indotto la Commissione a ritenere superata una ripartizione geografica su base nazionale dei mercati del prodotto. Una analisi dei comportamenti posti in essere dagli operatori del settore in Italia, fa invece ritenere che la dimensione geografica dei mercati possa essere ancora circoscritta a un ambito nazionale. 14. In primo luogo, infatti, non si riscontrano flussi commerciali rilevanti per nessuno dei prodotti considerati tra l'italia e gli altri Stati dell'unione. Inoltre, analizzando le scelte di acquisto effettivamente adottate dalla distribuzione moderna si osserva che fino ad oggi tali scelte sono state indirizzate in via pressoché esclusiva verso fornitori nazionali. Le stesse catene distributive che operano a livello internazionale, presenti anche in Italia, che potrebbero più agevolmente approvvigionarsi al di là dei confini nazionali, si riforniscono di questi prodotti sul territorio nazionale. Le scelte di acquisto della distribuzione sembrano trovare spiegazione nel fatto che in Italia, dove la maggior parte dei punti vendita della distribuzione moderna ha ancora dimensioni contenute rispetto alla media europea, la politica delle scorte rende necessari rifornimenti frequenti per quantitativi ridotti. Emerge infatti che i canali della distribuzione moderna tendono ad approvvigionarsi settimanalmente, riducendo la permanenza delle scorte in magazzino anche per questo genere di prodotti. 15. Mentre nei principali paesi europei la presenza della distribuzione moderna è estremamente diffusa e i private labels detengono quote di mercato superiori al 50% dei consumi totali, tale tendenza non appare altrettanto delineata in Italia, dove la distribuzione al dettaglio per questo genere di prodotti è ancora presente con una quota rilevante, che sembra attestarsi intorno al 30-35% dei consumi totali, e i private labels raggiungono in media circa il 20-25% di questi ultimi. La ridotta presenza dei canali della distribuzione moderna sul territorio nazionale rispetto alla media europea, e la conseguente ridotta presenza dei private labels, sembra comportare una minore capacità di realizzare acquisti al di fuori dei confini nazionali. 16. Deve infine osservarsi che per i prodotti di marca l'ambito geografico di riferimento coincide con l'area in cui sono registrati e commercializzati. I marchi delle imprese interessate dall'operazione (CUKI e DOMOPAK) presentano queste caratteristiche limitatamente al territorio italiano. Ne deriva che i due principali marchi presenti in Italia, non risultano essere pubblicizzati e commercializzati al di là dei confini nazionali.

5 Effetti dell'operazione 17. L'offerta dei prodotti considerati si caratterizza per la presenza di pochi, qualificati operatori su scala nazionale, attivi sia nella produzione in conto proprio sia nella produzione in conto terzi. In particolare, Comital produce sia in conto proprio con i marchi CUKI, MISTERPACK e COMITAL, sia in conto terzi. Dai dati in possesso dell'autorità emerge che la totalità della produzione nazionale di Cofresco è, invece, interessata dal solo marchio DOMOPAK. Altri marchi presenti sul territorio nazionale sono detenuti da Comset (marchio FRIO) e Chicom (ROLLOPACK) che risultano attive nella produzione di tutta la gamma di prodotti interessati dall'operazione in esame e producono anche in conto terzi. A tali principali imprese si affiancano piccoli operatori, alcuni dei quali presenti solamente a livello locale, che producono unicamente per conto terzi prodotti qualitativamente molto inferiori destinati al dettaglio tradizionale e ai discount. Essi risultano rappresentare complessivamente una percentuale in media inferiore al 5-8% del totale delle vendite. 18. A seguito dell'operazione in esame Comital rafforza sensibilmente la propria posizione di mercato per ciascuno dei prodotti oggetto dell'accordo all'interno del territorio nazionale, conseguendo una quota di rilievo soprattutto nei rotoli di alluminio, nei rotoli di plastica e nella carta da forno, come si evince dalla tabella che segue. Tabella 2 PRODOTTI VALORE COMITAL COFRESCO TOTALE mld SACCHETTI CONGELAZIONE ,9 4,6 40,5 ROTOLI DI ALLUMINIO ,6 14,3 55,9 ROTOLI DI PLASTICA 66 37,2 17,8 55,0 CARTA DA FORNO 29 30,9 34,5 65,4 CONTENITORI DI ALLUMINIO ,3 8,4 36,7 SACCHETTI PER NETTEZZA 220 9,7 4,6 14,3 Fonte: dati forniti dalle parti, relativi al 1997 Tale valutazione non cambia anche individuando un mercato più ampio che ricomprende i rotoli di alluminio e di plastica, i sacchetti per la congelazione i contenitori di alluminio e la carta da forno, dove la società acquirente verrà a detenere una quota di mercato pari a circa il 48%. In ogni caso, qualunque siano i mercati individuati, l'impresa acquirente raggiungerebbe in seguito all'operazione una posizione di particolare rilievo. 19. Dal momento che l'operazione coinvolge i primi due operatori del settore, con la medesima aumenterebbe sensibilmente il grado di concentrazione nell'offerta dei prodotti considerati, con particolare riguardo ai rotoli di alluminio, ai rotoli di plastica e alla carta da forno. A ciò si aggiunga che la quota complessivamente detenuta dalle parti sarà significativamente superiore rispetto a quella detenuta dagli immediati concorrenti. Infatti, anche con riferimento al mercato più ampio definito dalle parti, le quote di mercato che l'impresa acquirente verrebbe a detenere a seguito dell'operazione in esame risulterebbero circa due volte e mezzo superiori a quelle detenute dal principale concorrente Comset e di circa venticinque volte superiori a quelle detenute da Chicom che a seguito dell'operazione diverrebbe il terzo operatore presente a livello nazionale. 20. L'operazione determina la concentrazione dei primi due marchi, CUKI e DOMOPAK, presso un solo produttore, Comital Cofresco. Quest'ultimo godrà di una posizione di vantaggio concorrenziale in considerazione: (a) della preponderante presenza a scaffale nell'assortimento complessivo delle maggiori catene distributive dei prodotti a marchio CUKI e DOMOPAK. Al riguardo si osserva che nell'assortimento complessivo delle maggiori catene distributive i prodotti a marchio CUKI e DOMOPAK sembrano rappresentare in media la metà delle presenze a scaffale; (b) della presenza pressoché esclusiva dei medesimi nel dettaglio tradizionale, dove non vi è offerta di private labels, e di conseguenza della riduzione delle scelte nelle politiche di approvvigionamento dei punti vendita di tale canale distributivo;

6 (c) della possibilità di diminuire i costi di commercializzazione dei due marchi, potendo utilizzare le medesime strutture e la medesima organizzazione di vendita per entrambi. L'effetto di tale posizione di particolare vantaggio potrebbe manifestarsi nell'indebolimento della capacità concorrenziale dei due concorrenti di Comital Cofresco esistenti a livello nazionali, ovvero Comset e Chicom, e, a seguito di ciò, nella possibilità per Comital Cofresco di assumere condotte indipendenti da tali operatori, la cui presenza risulta del tutto trascurabile se paragonata a quella che verrebbe a detenere Comital Cofresco a seguito della concentrazione. 21. Tale risultato appare ancora più verosimile se si considera che pur non sembrando presenti rilevanti barriere di natura tecnologica per la fabbricazione dei prodotti in esame, appaiono sussistere barriere di natura distributivo/organizzativa, nel senso che un produttore che intenda affermarsi in tali mercati deve necessariamente dotarsi di una struttura organizzativa tale da realizzare consegne settimanali sul territorio nazionale e deve inoltre sostenere elevati costi di inserimento nel punto vendita. 22. Inoltre, per affrontare efficacemente la competizione sui mercati individuati, un potenziale operatore entrante, così come gli altri operatori presenti, dovrà (i) presentarsi sul mercato con un proprio marchio e quindi, (ii) sostenere investimenti in promozione pubblicitaria. In particolare, gli investimenti in pubblicità che un nuovo entrante deve sostenere per il lancio e l'affermazione del proprio marchio devono necessariamente attestarsi a un livello superiore a quello sostenuto dagli operatori esistenti sul mercato con un marchio già noto e presente nelle abitudini di consumo, e in quanto tali rappresentano una rilevante barriera all'entrata. 23. Le considerazioni sopra svolte in merito alla possibilità di scelta della domanda, alla struttura dell'offerta, alla posizione delle imprese interessate, unitamente alle barriere di natura organizzativa per l'offerta dei prodotti in esame da parte di imprese concorrenti inducono a ritenere che la prospettata operazione di concentrazione possa dar luogo alla costituzione di una posizione dominante di Comital Cofresco nella produzione e commercializzazione dei rotoli di alluminio, dei rotoli di plastica, dei sacchetti per la congelazione, dei contenitori di alluminio e della carta da forno, riducendo in modo sostanziale e durevole le possibilità di concorrenza comunque vengano definiti i mercati in cui rientrano tali prodotti. RITENUTO che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Compagnia Italiana Alluminio - Comital Spa e Cofresco Italia Spa; b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data della notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle società sopra menzionate del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Attività Istruttoria B dell'autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopraindicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Ferrero; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria "B" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di delibera del presente provvedimento; Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

7 IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

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