a cura di Salvatore Rossitto 1
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2 seconda direttiva Iva n. 67/228: luogo di utilizzazione del servizio sesta direttiva Iva n. 77/388: luogo del prestatore del servizio direttiva 112/2008: rifusa direttiva n. 77/388, art. 43, residenza prestatore direttiva n. 2008/8 del 12 febbraio 2008 : luogo del committente del servizio Principi generali della riforma 2010: novità servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b). Art. 44 direttiva n. 8/2008. servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett. a), art. 44 direttiva n. 8/2008. Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE 2
3 Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all applicazione delle norme sulla territorialità: soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell esercizio di tali attività enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva, per aver effettuati acquisti intracomunitari superiori a ,00 3
4 1. I servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati in altre categorie 2. Le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali 3. Le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti (carico, scarico e trasbordo merci) 4. Le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente all uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario 5. Le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite 6. Le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine) di mezzi di trasporto 7. Le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall art. 7, quarto comma, lett. D) del D.P.R. N 633/72, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: a. prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto 4
5 b. prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti d autore, esimili c. prestazioni pubblicitarie d. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento personale e. prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili f. prestazioni di interpreti e traduttori g. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione h. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici i. prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative l. prestazioni relative a prestiti di personale m. concessione all accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati n. cessione di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti 5
6 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità Soggetto passivo Luogo committente Soggetto passivo privato UE Extra UE soggetti passivi UE Extra UE privati Luogo prestatore Luogo committente Luogo prestatore 6
7 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità UE Extra UE soggetti passivi soggetto passivo privato UE Extra UE soggetti passivi o privati Luogo committente Luogo prestatore Luogo prestatore o committente 7
8 L inversione del luogo impositivo, con passaggio dal Paese del prestatore a quello del committente, assorbe, conseguentemente, anche lo specifico criterio territoriale previsto per le prestazioni di servizi c.d. intracomunitarie. Di conseguenza sono stati, infatti, abrogati i comma 4-bis, 5, 6 e 7 del D.L. N 331 /1993, sicchè le lavorazioni intracomunitarie di beni, al pari dei trasporti intracomunitari di beni e delle relative prestazioni accessorie, sono ora regolati dal nuovi criteri. Conseguentemente il nuovo art. 21 del D.P.R. N 633/72 dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa per le prestazioni di servizi rese a committenti comunitari, soggetti passivi, esclusa da IVA in Italia ai sensi dell art 7-ter. Sulla fattura, riportante l indicazione che si tratta di operazione non soggetta ad IVA e della relativa norma di riferimento, deve essere specificato il numero identificativo IVA del committente. 8
9 Regola generale: tassazione in Italia se rese a soggetti passivi italiani, fuori campo Iva se rese a soggetti passivi non residenti; non più operante il criterio di utilizzo e non sono più operative, per rapporti B2B, le istruzioni di prassi sul leasing nautico Se il committente è privato consumatore sono tassabili in Italia: - se il prestatore è stabilito in Italia e il mezzo di trasporto è utilizzato in territorio comunitario - se il prestatore è extracomunitario e il mezzo di trasporto è utilizzato in Italia Per i rapporti B2B rimangono valide le regole 2009 e anche le indicazioni di prassi amministrative 9
10 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) soggetti passivi UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) Utilizzo nel territorio UE UE Extra UE privati Utilizzo fuori del territorio UE 10
11 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) UE UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE Extra UE privati Prestatore 11
12 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) Extra UE UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE Extra UE privati Utilizzo in Italia Utilizzo fuori dal territorio italiano 12
13 Luogo di partenza (da cui inizia effettivamente trasporto) e luogo di arrivo (di effettiva conclusione trasporto) sono situati in due Stati membri diversi, anche se sono attraversati acque e spazi aerei extracomunitari o internazionali Nei trasporti B2B si applica nuova regola: tassazione nel Paese del committente, a prescindere dal luogo in cui il trasporto è eseguito: rilevante in Italia anche seeseguito all estero. Novità rispetto al 2009: sono nel campo di applicazione Iva in Italia se resi a committente soggetto passivo italiano; se resi a committente soggetto passivo UE o extraue sono fuori campo applicazione Iva e non concorrono alla formazione del plafond Abrogazione art. 41, comma 4, d.l. 331/93. Soppressione regime di non imponibilità previsto al 31 dicembre 2009 per trasporto intracomunitario di beni a favore soggetti stabiliti in altri Stati membri: conseguenze sulla formazione del plafond Iva 13
14 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità Soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati In partenza dall Italia In partenza da altro Stato UE 14
15 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo 1 Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati In partenza dall Italia In partenza da altro Stato UE 15
16 B2C: Sono territorialmente rilevanti in Italia per l intero percorso se il luogo di partenza è situato in Italia B2C: Se il luogo di partenza è situato in altro Stato UE, sono fuori dal campo di applicazione Iva 16
17 Regola generale B2B: luogo del committente, a prescindere dal luogo di esecuzione del trasporto o dal luogo in cui il prestatore è stabilito I trasporti relativi a beni che abbiano ricevuto una destinazione doganale di esportazione, transito o importazione temporanea sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I trasporti relativi a beni in importazione definitiva, i cui corrispettivi del trasporto siano stati assoggettati ad Iva a norma dell art. 69, 1 comma, d.p.r. n. 633 del 1972 al momento dell importazione, sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di cose, nonché i servizi relativi alle operazioni doganali, configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, d.p.r. 633 del 1972) Trasporti B2C: rilevanti in Italia per la sola tratta percorsa in Italia ma non imponibili (art. 9, n. 2) 17
18 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE privati 1 Committente (regola generale) Committente (regola generale) Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all estero 18
19 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Committente (regola generale) Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all estero 19
20 Attività di carico, scarico e trasbordo di merci, rese in occasione di un autonomo trasporto di beni Operazioni B2B: a prescindere dal luogo di esecuzione e dal luogo in cui è stabilito il prestatore, sono rilevanti in Italia se il committente è soggetto passivo Iva in Italia; non sono rilevanti in Italia le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti all estero, anche seeffettuate in Italia Abolito il regime di non imponibilità Iva per servizi accessori effettuati nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati membri: conseguenze per la formazione del plafond Iva 20
21 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 21
22 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 22
23 Anche se astrattamente tassabili in Italia, sono soggetti al regime di non imponibilità: - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni allo stato estero, ossia beni in esportazione, transito, importazione temporanea, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 5) - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni in importazione definitiva, se i corrispettivi di tali servizi sono già stati (o saranno) assoggettati a imposta all atto dell importazione, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 5) - i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono direttamente il funzionamento o la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni o dei mezzi di trasporto, nonché quelli degli agenti marittimi raccomandatari, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 6) 23
24 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 24
25 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE Soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 25
26 Sono tassabili in Italia le intermediazioni rese a soggetti passivi d imposta italiani, anche se le operazioni a cui si riferiscono non sono tassabili in Italia Sono non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti internazionali non imponibili, nonché le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dal territorio comunitario (art. 9, primo comma, n. 7) Intermediazioni B2C sono assoggettate allo stesso regime Iva delle operazioni cui si riferiscono; se riferite a trasporti passeggeri che interessano più Stati (comunitari ed extracomunitari) la rilevanza territoriale del servizio dovrà essere distinta in base alle tratte di trasporto effettuate in ciascuno Stato, con la conseguenza che gli operatori del settore dovrebbero identificarsi nei vari Stati 26
27 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Operazione principale tassabile in Italia Operazione principale tassabile all estero (UE o Extra) 27
28 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Rapporto sottostante nel territorio italiano Rapporto sottostante in altro Stato UE o Extra UE 28
29 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE Privato Committente (regola generale) 29
30 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE Privato Committente 30
31 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE privato Committente 31
32 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE privato Residenza del committente 32
33 Dal 2010, nei rapporti B2B, le lavorazioni rientrano nel campo di applicazione dell Iva solo se il committente è soggetto passivo Iva italiano; se è un soggetto estero (es. armatore greco) il servizio sarà fuori campo applicazione dell Iva italiana, con conseguente inapplicabilità regime di non imponibilità Iva italiano. Il regime delle lavorazioni subisce profonde modifiche: fino al 2009 erano rilevanti i servizi materialmente eseguiti in Italia, con l importante conseguenza che i relativi corrispettivi concorrevano alla formazione del plafond Iva. Infatti, anche se i casi di non imponibilità previsti degli artt. 8-bis e 9 non sono stati modificati, se l operazione è fuori dal campo di applicazione dell Iva non concorre alla formazione del plafond. Conseguentemente le imprese di riparazione navale, pur effettuando operazioni attive, escluse non imponibili, potranno fruire del plafond sugli acquisti in misura molto ridotta a partire del 2011, con anticipazione finanziaria dell Iva e attivazione dei meccanismi di rimborso. 33
34 Prestatore Cliente IVA Criterio territorialità 2009 UE Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati soggetto passivo Esecuzione in Italia Esecuzione all estero Committente (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) -UE-Extra UE privati Esecuzione in Italia Esecuzione nel territorio italiano 34
35 Operazioni oggettivamente localizzabili Servizi relativi a beni immobili prestazioni trasporto passeggeri ristorazione e catering Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto 35
36 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE -UE-Extra UE soggetti passivi o privati q Immobile in Italia Immobile in altro Paese UE o Extra UE Sono compresi: perizie, prestazioni agenzia, alloggio in alberghi, campi vacanza, campeggio, concessione diritti utilizzazione immobili, preparazione e coordinamento lavori immobiliari Più precisa definizione servizi relativi a beni immobili Modifiche dal Regolamento CE n. 1042/
37 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Per la tratta italiana Per la tratta fuori dal territorio italiano Regole invariate rispetto al 2009: si applicano sia al trasporto intracomunitario che al trasporto internazionale Tassati interamente i trasporti che si svolgono nel territorio dello Stato Per i trasporti intracomunitari e internazionali è rilevante in Italia (ma non imponibile, art. 9, n. 1) la sola parte effettuata nel territorio italiano, mentre è esclusa dal campo di applicazione Iva la parte eseguita all estero Nel caso di trasporto di andata e ritorno le due tratte sono considerate autonomamente come distinti trasporti 37
38 i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte all estero in dipendenza di un unico contratto configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 1, d.p.r. 633 del 1972) la non imponibilità attiene alla sola parte del trasporto eseguita nel territorio nazionale, essendo comunque estranea al campo di applicazione dell Iva la parte eseguita all estero, ai sensi dell art. 7-quater, lett. b) i servizi di spedizioni relativi ai trasporti internazionali di persone configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 4, d.p.r. 633 del 1972) 38
39 Trasporti marittimi Al fine di evitare complessi calcoli delle distanze, il Ministero delle Finanze ha determinato forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la tratta che si considera effettuata nel mare territoriale crociere circolari Anche le crociere circolari che iniziano da un porto nazionale e attraversano il mare territoriale estero terminando, eventualmente dopo aver fatto scalo in uno o più porti esteri, nel medesimo porto nazionale di partenza, si considerano come trasporti internazionali 39
40 Trasporti aerei Le prestazioni di trasporto aereo internazionale (tanto di persone comunitarie e non, quanto di beni se effettuati parte in territorio italiano, parte in territorio extracomunitario) eseguite nello spazio aereo nazionale, possono essere mediamente calcolate in base ad una percentuale forfetaria, stabilita nella misura del 38% dell intero tragitto del singolo luogo internazionale (Min. fin., risol. 23 aprile 1997, n. 89) 40
41 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Esecuzione in Italia Esecuzione fuori dal territorio italiano regola della materiale esecuzione del servizio se eseguiti solo in Italia, sono interamente tassati in Italia se trasporto internazionale (con punto di partenza o arrivo al di fuori della Comunità) regola dell esecuzione: sono tassati in Italia servizi effettuati durante la permanenza del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato, corrispondente anche acque territoriali e spazio aereo nazionale In caso di servizi tassabili ai fini Iva in Italia, occorre verificare se ricorrono le condizioni di non imponibilità per somministrazione di alimenti e bevande a bordo (art. 8-bis, lett. d) non assume rilievo il luogo in cui i pasti e i servizi sono preparati 41
42 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Luogo partenza trasporto Italia Luogo partenza trasporto fuori Italia Se il luogo di partenza è in Italia, l operazione è tassabile, salvo la verifica delle condizioni di non imponibilità previste dall art. 8 bis, lett. d) per somministrazione di alimenti e bevande a bordo La tratta intracomunitaria può essere parte di un più generale trasporto internazionale: in questo caso, si considera luogo di partenza il primo scalo all interno della Comunità; se il primo scalo è in Italia, il servizio è tassabile in Italia Non assume rilievo né il luogo in cui il prestatore è stabilito, né la qualità del cliente (privato o soggetto passivo Iva) Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno à considerato trasporto distinto 42
43 Sono mezzi di trasporto: veicoli terrestri, compresi anche i mezzi per il trasporto di persone portatrici di handicap; imbarcazioni a motore o senza, tra cui i panfili a vela d alto mare, utilizzati dai locatari per sport velico; aeromobili, carrelli elevatori. Non sono mezzi di trasporto: container Per breve termine si intende l uso o il possesso ininterrotto del mezzo per una durata non superiore a 30 giorni, per le imbarcazioni 90 Non ci sono differenze se il committente è soggetto passivo Iva o privato Criteri di collegamento: messa a disposizione e utilizzo del mezzo Non rilevano: luogo per cui sono stabiliti il committente o il prestatore 43
44 Prestatore Cliente Iva Criteri territorialità -UE-EXTRA UE soggetti passivi UE Extra UE soggetti passivi o privati Messa disposizione in Italia e utilizzo nella UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo in Italia Messa a disposizione UE Messa a disposizione in Italia e utilizzo fuori UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo fuori dall Italia 44
45 territorialità disposizione relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,educativi,ricreativi e simili. In deroga a quanto stabilito dall art. 7 ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, leprestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,educative,ricreative e simili, nonché alle prestazioni accessorie. 45
46 Art. 3 del D.Lgs N 18/2010, prevede al comma 1 lett. B) che le prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche,sportive,scientifiche,educative,ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi connesse con l accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. Deroga in vigore dal 01/01/2011. Tale deroga ha di fatto modificato il presupposto territoriale (ossia il fatto che le prestazioni siano materialmente rese in Italia), rimanendo tale solo nel caso in cui il committente sia un soggetto privato e solo ed esclusivamente per le prestazioni di servizi accessorie e per l accesso alle suddette tipologie. In tutti gli altri casi vige la regola generale dell art. 7/ter. 46
47 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità -UE-EXTRA UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE soggetti passivi o privati Esecuzione in Italia Esecuzione fuori territorio italiano Disciplina applicabile anche all accesso a tali manifestazioni, all organizzazione di tali servizi e alle attività connesse I prestatori non stabiliti in Italia sono tenuti ad adempiere gli obblighi Iva mediante identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale, se l attività è eseguita in Italia a favore di soggetti privati o di soggetti passivi non identificati in Italia 47
48 Territorialità disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d imposta a prescindere dal luogo in cui il committente consumer è stabilito. Art. 7/ sexies lett. a) prestazioni di intermediazione in nome e per c/o cliente Art. 7 sexies lett. b) prestazioni di trasporto di beni non intracomunitario Art. 7/ sexies lett. c) prestazioni di trasporto di beni intracomunitari Art. 7/sexies lett. d) prestazioni di lavorazione e perizie relativi a beni mobili materiali e attività accessorie ai trasporti (carico e scarico, movimentazioni e simili) Art. 7/sexies lett. e) servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto (dal ), si fa riferimento alla residenza del committente e non a quella del prestatore. Art. 7/sexis lett. e-bis servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto Art- 7/sexies lett. f) prestazioni di servizi resa tramite mezzi elettronici modifiche dal Regolamento UE n. 1042/2013 Art. 7/sexies lett. g) servizi di telecomunicazioni e teleradioffusione regolamento UE n. 1042/
49 le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici di beni immateriali o di servizi che vengono scaricati via Internet sotto forma di file digitale, con contestuale pagamento on-line (commercio elettronico diretto). Si tratta, ad esempio, della fornitura di software, musica, film, giochi, e testi di cui viene effettuato il downloading da Internet, senza alcun trasferimento materiale di supporti fisici (cd, dvd) Dal sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell art. 58 della Direttiva 2006/112 (modificate dall art. 5 della Direttiva 2008/8), in base al quale il luogo di effettuazione (e quindi di tassazione dei servizi resi tramite mezzi elettronici) è quello in cui è stabilito il committente non soggetto passivo d imposta. Il criterio di tassazione nello Stato del committente, già in vigore per le prestazioni rese da soggetti stabiliti in paesi extracomunitari, è dunque esteso dal 1 gennaio 2015 anche a quelle rese da soggetti passivi comunitari. Al fine di evitare che il prestatore debba identificarsi ai fini IVA in ciascun Stato membro in cui intende operare, dal è entrato in vigore un nuovo regime facoltativo, denominato Moss (Mini One Stop Shop) che prevede il versamento nel paese d identificazione dell imposta calcolata con le aliquote e le regole del paese di consumo del servizio, per cui gli operatori sono tenuti a registrarsi nello Stato membro in cui hanno fissato la sede o la stabile organizzazione e devono trasmettere telematicamente allo stato membro di identificazione una dichiarazione IVA trimestrale contenente il valore totale al netto di IVA delle prestazioni rese e l importo totale dell imposta corrispondente, suddiviso per aliquote e deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Versare l IVA allo stato membro di identificazione. 49
50 Territorialità disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità 50
51 Nuova disposizione dell art. 17 del D.p.R. N 633/72 ai comma 2,3 e 4, che regola la funzione dei soggetti non residenti, quali la stabile organizzazione, rappresentante fiscale e identificazione diretta. Rimborso dell imposta assolta in altri Stati Membri della Comunità: art. 38/bis 1, art. 38 bis 2, art. 38 ter. Art. 6 comma 3 del D.P.R. N 633/72, momento impositivo dei servizi intracomunitari - le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo ossia al momento in cui sono rese,ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni modo le suddette prestazioni, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno, senza versamento di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime Modifiche dal
52 Il decreto di recepimento N 18/2010, modificando l art. 50 comma 6 del D.L. N 331/93, apporta sostanziali modifiche alla disciplina degli Intrastat. Il nuovo impianto normativo, infatti, prevede che gli elenchi Intrastat: a. comprendano anche gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità da parte dei soggetti di cui all art. 7/ter, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. N 633/72. Trattasi sostanzialmente degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; 52
53 b. Riguardino le cessioni e gli acquisti intracomunitari, nonché le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle ricevute; c. siano inviati esclusivamente attraverso canale telematico all Agenzia delle Dogane Ambito applicativo Ambito soggettivo: I soggetti passivi tenuti alla compilazione degli elenchi, per le prestazioni di servizi rese e ricevute, occorrerà considerare: - i soggetti esercenti attività d impresa, arte e professione, ivi incluse le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell esercizio di tale attività 53
54 -gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, comma 4, del D.P.R. N 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; - gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Considerata la rilevanza sia ai fini IVA sia ai fini Intrastat sarà opportuno che gli operatori nazionali, per io servizi resi a soggetti stabiliti in altri paesi della comunità europea, richiedano una dichiarazione ai propri clienti in cui sia riportata: - la natura di soggetto passivo relativamente all imposta sul valore aggiunto nel proprio stato. - se trattasi di persona fisica, la conferma che la prestazione è stata richiesta nell esercizio della propria attività professionale o d impresa. 54
55 Ambito oggettivo: La nuova normativa l adempimento di presentazione andrà assolto sui servizi sia resi che ricevuti nell ambito della Comunità riguardando di fatto le prestazioni cosiddette generiche ai sensi dell art. 7/ter del D.P.R. N 633/72, eccezion fatta per quelli indicati agli artt. 7/quater e 7/quinques, vale a dire prestazioni relativi a beni immobili, alberghi, ristoranti, catering, alloggi vacanza, trasporto passeggeri, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, nonché le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni). L obbligo di presentazione degli intrastat relative alle prestazioni di servizi non riguarderà le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (art. 2, comma1, let. H), numero 4, ultimo periodo del D. Lgs N 18/
56 Modalità di presentazione Ai sensi della normativa vigente la trasmissione sarà effettuata esclusivamente in via telematica, come disposto dall art. 2, comma 1, let. h), numero 4) primo periodo del decreto di recepimento, come confermato dal D.M. attuativo emanato dal Ministero dell Economia del 22/02/2010, pubblicato in Gazzetta ufficiale N 53 del 05/03/2010 all art. 3. I nuovi modelli intrastat sono: 1) Intra 1 2) intra 1/bis cessioni di beni 3) intra 1/ter rettifiche 4) intra 1 quater servizi resi 5) intra 1 - quinques rettifiche ai servizi resi 56
57 57
58 58
59 1. Intra 2 2. Intra 2/ bis relativo agli acquisti 3. Intra 2/ ter rettifiche agli acquisti 4. Intra 2/ quater relativo ai servizi ricevuti 5. Intra 2/ quinques relativo alle rettifiche dei servizi 59
60 60
61 61
62 Decreto legislativo N 18 del 11/02/2010 Decreto ministeriale del 22/02/2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate N 5/E del 17/02/2010 Circolare 44/e del Nota N del 19/02/2010 attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117 Determinazione N del 22/02/2010 approvazione modelli intrastat Regolamento UE 282/
63 Art. 4 comma 4 let. b) con decorrenza dal , -limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione Europea, le comunicazioni di cui all rt. 50, comma 6, del decreto legge N 331/93 sono soppresse 63
64 Dal 1 gennaio 2017, al fine di uniformare a livello europeo le disposizioni in tema di territorialità IVA riservate alle prestazioni di servizi su beni immobili, andranno prese a riferimento le indicazioni contenute all interno del Regolamento UE n. 1042/2013 che ha modificato il precedente Regolamento UE n. 282/2011. Tenendo presente, comunque, che il Regolamento UE n. 1042/2013 non è intervenuto sulla regola in tema di territorialità IVA, di cui all art. 7-quater del DPR n. 633/1972, ma ha fornito delle precisazioni con riferimento alla definizione di immobile, nonché ha analizzato le diverse tipologie di servizi inerenti agli immobili. REGOLE TERRORIALÀ IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI SU IMMOBILI (VALIDE ANCHE DAL 1 GENNAIO 2017) Prestatore Committente Ubicazione dell immobile Rilevanti ai fini IVA in Italia Italiano/UE/extra-UE Italiano/UE/extra-UE Italia (*) Estero (*) Se il prestatore non è stabilito in Italia, il committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extra-ue), ai sensi dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 1042/2013 Il Regolamento UE n. 1042/2013, con effetto 1 gennaio 2017, intervenendo e modificando il precedente Regolamento UE n. 282/2011, ha introdotto i seguenti articoli: art. 13-ter: recante la definizione di bene immobile agli effetti dell IVA. Ad oggi tale definizione non era presente nella normativa comunitaria. Si ricorda che a livello nazionale la CM n. 37/E/2011 aveva chiarito che Per i beni situati in Italia, nelle more dell emanazione da parte dell Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile ; art. 31-bis: che definisce il collegamento tra la prestazione e il bene immobile. Inoltre, tale articolo fornisce alcune esemplificazioni delle prestazioni che si considerano ovvero che non si considerano relative a beni immobili. 64
65 Definizione di immobili: Una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; qualsiasi elemento che sia stato installato e che formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l edificio. Collegamento tra la prestazione e l immobile I servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. Tale requisito sussiste per i servizi: derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l alterazione fisica o giuridica del bene Esempio: una ditta appaltatrice francese riceve da un a società svizzera, proprietaria dei materiali edili, l incarico di costruire un immobile industriale in Italia. Il servizio della ditta appaltatrice è territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA 65
66 Esempi: prestazioni che si considerano relative a beni immobili (par. 2art. 31-bis del Regolamento)L elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito; la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti; l edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell acqua, condotte fognarie e simili; le opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l irrigazione e la concimazione; il rilevamento e la valutazione del rischio e dell integrità di beni immobili; la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell ambito di controversie; la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell immobile ad uso esclusivo del destinatario; la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini; la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l accesso a sale d aspetto negli aeroporti, o l uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie; i lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;i lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell acqua, condotte fognarie e simili; l installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili; lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili; la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario; le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d); 66
67 Ha affermato che, affinchè un servizio possa essere considerato relativo a un bene immobile, è necessario che esso presenti un nesso sufficientemente diretto con il bene stesso. Costituiscono pertanto servizi relativi a beni immobili i servizi relativi alla realizzazione di opere edili (costruzione, manutenzione, ripristino, riparazione e sistemazione di immobili), compresi appalti e subappalti (Ris. N del e Ris n del ). E comunque opportuno verificare attentamente se si tratti di servizi o di «appalti-fornitura. 67
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