a cura di Salvatore Rossitto 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "a cura di Salvatore Rossitto 1"

Transcript

1 1

2 seconda direttiva Iva n. 67/228: luogo di utilizzazione del servizio sesta direttiva Iva n. 77/388: luogo del prestatore del servizio direttiva 112/2008: rifusa direttiva n. 77/388, art. 43, residenza prestatore direttiva n. 2008/8 del 12 febbraio 2008 : luogo del committente del servizio Principi generali della riforma 2010: novità servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del fornitore se il cliente non è imprenditore, commerciante o professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b). Art. 44 direttiva n. 8/2008. servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge (art. 7-ter, primo comma, lett. a), art. 44 direttiva n. 8/2008. Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori dalla UE 2

3 Si considerano soggetti passivi, solo in relazione all applicazione delle norme sulla territorialità: soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi solo per i servizi ricevuti nell esercizio di tali attività enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica, società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, anche quando agiscono al di fuori di attività commerciali o agricole enti, associazioni, altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva, per aver effettuati acquisti intracomunitari superiori a ,00 3

4 1. I servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati in altre categorie 2. Le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali 3. Le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti (carico, scarico e trasbordo merci) 4. Le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente all uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario 5. Le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite 6. Le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine) di mezzi di trasporto 7. Le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall art. 7, quarto comma, lett. D) del D.P.R. N 633/72, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: a. prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto 4

5 b. prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti d autore, esimili c. prestazioni pubblicitarie d. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento personale e. prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili f. prestazioni di interpreti e traduttori g. prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione h. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici i. prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative l. prestazioni relative a prestiti di personale m. concessione all accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati n. cessione di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti 5

6 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità Soggetto passivo Luogo committente Soggetto passivo privato UE Extra UE soggetti passivi UE Extra UE privati Luogo prestatore Luogo committente Luogo prestatore 6

7 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità UE Extra UE soggetti passivi soggetto passivo privato UE Extra UE soggetti passivi o privati Luogo committente Luogo prestatore Luogo prestatore o committente 7

8 L inversione del luogo impositivo, con passaggio dal Paese del prestatore a quello del committente, assorbe, conseguentemente, anche lo specifico criterio territoriale previsto per le prestazioni di servizi c.d. intracomunitarie. Di conseguenza sono stati, infatti, abrogati i comma 4-bis, 5, 6 e 7 del D.L. N 331 /1993, sicchè le lavorazioni intracomunitarie di beni, al pari dei trasporti intracomunitari di beni e delle relative prestazioni accessorie, sono ora regolati dal nuovi criteri. Conseguentemente il nuovo art. 21 del D.P.R. N 633/72 dispone che la fattura deve essere obbligatoriamente emessa per le prestazioni di servizi rese a committenti comunitari, soggetti passivi, esclusa da IVA in Italia ai sensi dell art 7-ter. Sulla fattura, riportante l indicazione che si tratta di operazione non soggetta ad IVA e della relativa norma di riferimento, deve essere specificato il numero identificativo IVA del committente. 8

9 Regola generale: tassazione in Italia se rese a soggetti passivi italiani, fuori campo Iva se rese a soggetti passivi non residenti; non più operante il criterio di utilizzo e non sono più operative, per rapporti B2B, le istruzioni di prassi sul leasing nautico Se il committente è privato consumatore sono tassabili in Italia: - se il prestatore è stabilito in Italia e il mezzo di trasporto è utilizzato in territorio comunitario - se il prestatore è extracomunitario e il mezzo di trasporto è utilizzato in Italia Per i rapporti B2B rimangono valide le regole 2009 e anche le indicazioni di prassi amministrative 9

10 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) soggetti passivi UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) Utilizzo nel territorio UE UE Extra UE privati Utilizzo fuori del territorio UE 10

11 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) UE UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE Extra UE privati Prestatore 11

12 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetti passivi Committente (regola generale) Extra UE UE Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE Extra UE privati Utilizzo in Italia Utilizzo fuori dal territorio italiano 12

13 Luogo di partenza (da cui inizia effettivamente trasporto) e luogo di arrivo (di effettiva conclusione trasporto) sono situati in due Stati membri diversi, anche se sono attraversati acque e spazi aerei extracomunitari o internazionali Nei trasporti B2B si applica nuova regola: tassazione nel Paese del committente, a prescindere dal luogo in cui il trasporto è eseguito: rilevante in Italia anche seeseguito all estero. Novità rispetto al 2009: sono nel campo di applicazione Iva in Italia se resi a committente soggetto passivo italiano; se resi a committente soggetto passivo UE o extraue sono fuori campo applicazione Iva e non concorrono alla formazione del plafond Abrogazione art. 41, comma 4, d.l. 331/93. Soppressione regime di non imponibilità previsto al 31 dicembre 2009 per trasporto intracomunitario di beni a favore soggetti stabiliti in altri Stati membri: conseguenze sulla formazione del plafond Iva 13

14 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità Soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati In partenza dall Italia In partenza da altro Stato UE 14

15 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo 1 Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati In partenza dall Italia In partenza da altro Stato UE 15

16 B2C: Sono territorialmente rilevanti in Italia per l intero percorso se il luogo di partenza è situato in Italia B2C: Se il luogo di partenza è situato in altro Stato UE, sono fuori dal campo di applicazione Iva 16

17 Regola generale B2B: luogo del committente, a prescindere dal luogo di esecuzione del trasporto o dal luogo in cui il prestatore è stabilito I trasporti relativi a beni che abbiano ricevuto una destinazione doganale di esportazione, transito o importazione temporanea sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I trasporti relativi a beni in importazione definitiva, i cui corrispettivi del trasporto siano stati assoggettati ad Iva a norma dell art. 69, 1 comma, d.p.r. n. 633 del 1972 al momento dell importazione, sono non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972) I servizi di spedizione relativi ai trasporti internazionali di cose, nonché i servizi relativi alle operazioni doganali, configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, d.p.r. 633 del 1972) Trasporti B2C: rilevanti in Italia per la sola tratta percorsa in Italia ma non imponibili (art. 9, n. 2) 17

18 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE privati 1 Committente (regola generale) Committente (regola generale) Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all estero 18

19 Prestatore Committente Iva Criterio territorialità UE-EXTRA UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Committente (regola generale) Distanza percorsa in Italia Distanza percorsa all estero 19

20 Attività di carico, scarico e trasbordo di merci, rese in occasione di un autonomo trasporto di beni Operazioni B2B: a prescindere dal luogo di esecuzione e dal luogo in cui è stabilito il prestatore, sono rilevanti in Italia se il committente è soggetto passivo Iva in Italia; non sono rilevanti in Italia le prestazioni rese a favore di soggetti passivi stabiliti all estero, anche seeffettuate in Italia Abolito il regime di non imponibilità Iva per servizi accessori effettuati nei confronti di soggetti appartenenti ad altri Stati membri: conseguenze per la formazione del plafond Iva 20

21 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 21

22 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo Committente (regola generale) -UE-EXTRA UE privati Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 22

23 Anche se astrattamente tassabili in Italia, sono soggetti al regime di non imponibilità: - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni allo stato estero, ossia beni in esportazione, transito, importazione temporanea, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 5) - i servizi di carico, scarico, manutenzione, relativi a beni in importazione definitiva, se i corrispettivi di tali servizi sono già stati (o saranno) assoggettati a imposta all atto dell importazione, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 5) - i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono direttamente il funzionamento o la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni o dei mezzi di trasporto, nonché quelli degli agenti marittimi raccomandatari, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 6) 23

24 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 24

25 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE Soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Se eseguite in Italia Se eseguite in altro Stato UE o Extra UE di transito 25

26 Sono tassabili in Italia le intermediazioni rese a soggetti passivi d imposta italiani, anche se le operazioni a cui si riferiscono non sono tassabili in Italia Sono non imponibili le intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti internazionali non imponibili, nonché le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dal territorio comunitario (art. 9, primo comma, n. 7) Intermediazioni B2C sono assoggettate allo stesso regime Iva delle operazioni cui si riferiscono; se riferite a trasporti passeggeri che interessano più Stati (comunitari ed extracomunitari) la rilevanza territoriale del servizio dovrà essere distinta in base alle tratte di trasporto effettuate in ciascuno Stato, con la conseguenza che gli operatori del settore dovrebbero identificarsi nei vari Stati 26

27 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Operazione principale tassabile in Italia Operazione principale tassabile all estero (UE o Extra) 27

28 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità UE-Extra UE soggetti passivi soggetto passivo UE-Extra UE soggetto passivo -UE-EXTRA UE privati Committente (regola generale) Rapporto sottostante nel territorio italiano Rapporto sottostante in altro Stato UE o Extra UE 28

29 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE Privato Committente (regola generale) 29

30 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE Privato Committente 30

31 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) soggetto passivo UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE privato Committente 31

32 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità soggetto passivo Committente (regola generale) privato Prestatore (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) UE privato Prestatore (regola generale Extra UE privato Residenza del committente 32

33 Dal 2010, nei rapporti B2B, le lavorazioni rientrano nel campo di applicazione dell Iva solo se il committente è soggetto passivo Iva italiano; se è un soggetto estero (es. armatore greco) il servizio sarà fuori campo applicazione dell Iva italiana, con conseguente inapplicabilità regime di non imponibilità Iva italiano. Il regime delle lavorazioni subisce profonde modifiche: fino al 2009 erano rilevanti i servizi materialmente eseguiti in Italia, con l importante conseguenza che i relativi corrispettivi concorrevano alla formazione del plafond Iva. Infatti, anche se i casi di non imponibilità previsti degli artt. 8-bis e 9 non sono stati modificati, se l operazione è fuori dal campo di applicazione dell Iva non concorre alla formazione del plafond. Conseguentemente le imprese di riparazione navale, pur effettuando operazioni attive, escluse non imponibili, potranno fruire del plafond sugli acquisti in misura molto ridotta a partire del 2011, con anticipazione finanziaria dell Iva e attivazione dei meccanismi di rimborso. 33

34 Prestatore Cliente IVA Criterio territorialità 2009 UE Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati soggetto passivo Esecuzione in Italia Esecuzione all estero Committente (regola generale) UE-Extra UE soggetti passivi UE-Extra UE soggetti passivi Committente (regola generale) -UE-Extra UE privati Esecuzione in Italia Esecuzione nel territorio italiano 34

35 Operazioni oggettivamente localizzabili Servizi relativi a beni immobili prestazioni trasporto passeggeri ristorazione e catering Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto 35

36 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE -UE-Extra UE soggetti passivi o privati q Immobile in Italia Immobile in altro Paese UE o Extra UE Sono compresi: perizie, prestazioni agenzia, alloggio in alberghi, campi vacanza, campeggio, concessione diritti utilizzazione immobili, preparazione e coordinamento lavori immobiliari Più precisa definizione servizi relativi a beni immobili Modifiche dal Regolamento CE n. 1042/

37 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Per la tratta italiana Per la tratta fuori dal territorio italiano Regole invariate rispetto al 2009: si applicano sia al trasporto intracomunitario che al trasporto internazionale Tassati interamente i trasporti che si svolgono nel territorio dello Stato Per i trasporti intracomunitari e internazionali è rilevante in Italia (ma non imponibile, art. 9, n. 1) la sola parte effettuata nel territorio italiano, mentre è esclusa dal campo di applicazione Iva la parte eseguita all estero Nel caso di trasporto di andata e ritorno le due tratte sono considerate autonomamente come distinti trasporti 37

38 i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte all estero in dipendenza di un unico contratto configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 1, d.p.r. 633 del 1972) la non imponibilità attiene alla sola parte del trasporto eseguita nel territorio nazionale, essendo comunque estranea al campo di applicazione dell Iva la parte eseguita all estero, ai sensi dell art. 7-quater, lett. b) i servizi di spedizioni relativi ai trasporti internazionali di persone configurano operazioni non imponibili, in quanto servizi internazionali (art. 9, 1 comma, n. 4, d.p.r. 633 del 1972) 38

39 Trasporti marittimi Al fine di evitare complessi calcoli delle distanze, il Ministero delle Finanze ha determinato forfetariamente, nella misura del 5% di ogni singolo intero trasporto, la tratta che si considera effettuata nel mare territoriale crociere circolari Anche le crociere circolari che iniziano da un porto nazionale e attraversano il mare territoriale estero terminando, eventualmente dopo aver fatto scalo in uno o più porti esteri, nel medesimo porto nazionale di partenza, si considerano come trasporti internazionali 39

40 Trasporti aerei Le prestazioni di trasporto aereo internazionale (tanto di persone comunitarie e non, quanto di beni se effettuati parte in territorio italiano, parte in territorio extracomunitario) eseguite nello spazio aereo nazionale, possono essere mediamente calcolate in base ad una percentuale forfetaria, stabilita nella misura del 38% dell intero tragitto del singolo luogo internazionale (Min. fin., risol. 23 aprile 1997, n. 89) 40

41 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Esecuzione in Italia Esecuzione fuori dal territorio italiano regola della materiale esecuzione del servizio se eseguiti solo in Italia, sono interamente tassati in Italia se trasporto internazionale (con punto di partenza o arrivo al di fuori della Comunità) regola dell esecuzione: sono tassati in Italia servizi effettuati durante la permanenza del mezzo di trasporto nel territorio dello Stato, corrispondente anche acque territoriali e spazio aereo nazionale In caso di servizi tassabili ai fini Iva in Italia, occorre verificare se ricorrono le condizioni di non imponibilità per somministrazione di alimenti e bevande a bordo (art. 8-bis, lett. d) non assume rilievo il luogo in cui i pasti e i servizi sono preparati 41

42 Prestatore Cliente Iva in Italia Criterio territorialità -UE-Extra UE soggetti passivi -UE-Extra UE soggetti passivi o privati Luogo partenza trasporto Italia Luogo partenza trasporto fuori Italia Se il luogo di partenza è in Italia, l operazione è tassabile, salvo la verifica delle condizioni di non imponibilità previste dall art. 8 bis, lett. d) per somministrazione di alimenti e bevande a bordo La tratta intracomunitaria può essere parte di un più generale trasporto internazionale: in questo caso, si considera luogo di partenza il primo scalo all interno della Comunità; se il primo scalo è in Italia, il servizio è tassabile in Italia Non assume rilievo né il luogo in cui il prestatore è stabilito, né la qualità del cliente (privato o soggetto passivo Iva) Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno à considerato trasporto distinto 42

43 Sono mezzi di trasporto: veicoli terrestri, compresi anche i mezzi per il trasporto di persone portatrici di handicap; imbarcazioni a motore o senza, tra cui i panfili a vela d alto mare, utilizzati dai locatari per sport velico; aeromobili, carrelli elevatori. Non sono mezzi di trasporto: container Per breve termine si intende l uso o il possesso ininterrotto del mezzo per una durata non superiore a 30 giorni, per le imbarcazioni 90 Non ci sono differenze se il committente è soggetto passivo Iva o privato Criteri di collegamento: messa a disposizione e utilizzo del mezzo Non rilevano: luogo per cui sono stabiliti il committente o il prestatore 43

44 Prestatore Cliente Iva Criteri territorialità -UE-EXTRA UE soggetti passivi UE Extra UE soggetti passivi o privati Messa disposizione in Italia e utilizzo nella UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo in Italia Messa a disposizione UE Messa a disposizione in Italia e utilizzo fuori UE Messa a disposizione fuori dalla UE e utilizzo fuori dall Italia 44

45 territorialità disposizione relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,educativi,ricreativi e simili. In deroga a quanto stabilito dall art. 7 ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, leprestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,educative,ricreative e simili, nonché alle prestazioni accessorie. 45

46 Art. 3 del D.Lgs N 18/2010, prevede al comma 1 lett. B) che le prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche,sportive,scientifiche,educative,ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi connesse con l accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. Deroga in vigore dal 01/01/2011. Tale deroga ha di fatto modificato il presupposto territoriale (ossia il fatto che le prestazioni siano materialmente rese in Italia), rimanendo tale solo nel caso in cui il committente sia un soggetto privato e solo ed esclusivamente per le prestazioni di servizi accessorie e per l accesso alle suddette tipologie. In tutti gli altri casi vige la regola generale dell art. 7/ter. 46

47 Prestatore Cliente Iva Criterio territorialità -UE-EXTRA UE soggetti passivi -UE-EXTRA UE soggetti passivi o privati Esecuzione in Italia Esecuzione fuori territorio italiano Disciplina applicabile anche all accesso a tali manifestazioni, all organizzazione di tali servizi e alle attività connesse I prestatori non stabiliti in Italia sono tenuti ad adempiere gli obblighi Iva mediante identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale, se l attività è eseguita in Italia a favore di soggetti privati o di soggetti passivi non identificati in Italia 47

48 Territorialità disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d imposta a prescindere dal luogo in cui il committente consumer è stabilito. Art. 7/ sexies lett. a) prestazioni di intermediazione in nome e per c/o cliente Art. 7 sexies lett. b) prestazioni di trasporto di beni non intracomunitario Art. 7/ sexies lett. c) prestazioni di trasporto di beni intracomunitari Art. 7/sexies lett. d) prestazioni di lavorazione e perizie relativi a beni mobili materiali e attività accessorie ai trasporti (carico e scarico, movimentazioni e simili) Art. 7/sexies lett. e) servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto (dal ), si fa riferimento alla residenza del committente e non a quella del prestatore. Art. 7/sexis lett. e-bis servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto Art- 7/sexies lett. f) prestazioni di servizi resa tramite mezzi elettronici modifiche dal Regolamento UE n. 1042/2013 Art. 7/sexies lett. g) servizi di telecomunicazioni e teleradioffusione regolamento UE n. 1042/

49 le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici di beni immateriali o di servizi che vengono scaricati via Internet sotto forma di file digitale, con contestuale pagamento on-line (commercio elettronico diretto). Si tratta, ad esempio, della fornitura di software, musica, film, giochi, e testi di cui viene effettuato il downloading da Internet, senza alcun trasferimento materiale di supporti fisici (cd, dvd) Dal sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell art. 58 della Direttiva 2006/112 (modificate dall art. 5 della Direttiva 2008/8), in base al quale il luogo di effettuazione (e quindi di tassazione dei servizi resi tramite mezzi elettronici) è quello in cui è stabilito il committente non soggetto passivo d imposta. Il criterio di tassazione nello Stato del committente, già in vigore per le prestazioni rese da soggetti stabiliti in paesi extracomunitari, è dunque esteso dal 1 gennaio 2015 anche a quelle rese da soggetti passivi comunitari. Al fine di evitare che il prestatore debba identificarsi ai fini IVA in ciascun Stato membro in cui intende operare, dal è entrato in vigore un nuovo regime facoltativo, denominato Moss (Mini One Stop Shop) che prevede il versamento nel paese d identificazione dell imposta calcolata con le aliquote e le regole del paese di consumo del servizio, per cui gli operatori sono tenuti a registrarsi nello Stato membro in cui hanno fissato la sede o la stabile organizzazione e devono trasmettere telematicamente allo stato membro di identificazione una dichiarazione IVA trimestrale contenente il valore totale al netto di IVA delle prestazioni rese e l importo totale dell imposta corrispondente, suddiviso per aliquote e deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre. Versare l IVA allo stato membro di identificazione. 49

50 Territorialità disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità 50

51 Nuova disposizione dell art. 17 del D.p.R. N 633/72 ai comma 2,3 e 4, che regola la funzione dei soggetti non residenti, quali la stabile organizzazione, rappresentante fiscale e identificazione diretta. Rimborso dell imposta assolta in altri Stati Membri della Comunità: art. 38/bis 1, art. 38 bis 2, art. 38 ter. Art. 6 comma 3 del D.P.R. N 633/72, momento impositivo dei servizi intracomunitari - le prestazioni di servizi si considerano effettuate all atto del pagamento del corrispettivo ossia al momento in cui sono rese,ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni modo le suddette prestazioni, effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un anno, senza versamento di acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime Modifiche dal

52 Il decreto di recepimento N 18/2010, modificando l art. 50 comma 6 del D.L. N 331/93, apporta sostanziali modifiche alla disciplina degli Intrastat. Il nuovo impianto normativo, infatti, prevede che gli elenchi Intrastat: a. comprendano anche gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità da parte dei soggetti di cui all art. 7/ter, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. N 633/72. Trattasi sostanzialmente degli enti, delle associazioni e delle altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; 52

53 b. Riguardino le cessioni e gli acquisti intracomunitari, nonché le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle ricevute; c. siano inviati esclusivamente attraverso canale telematico all Agenzia delle Dogane Ambito applicativo Ambito soggettivo: I soggetti passivi tenuti alla compilazione degli elenchi, per le prestazioni di servizi rese e ricevute, occorrerà considerare: - i soggetti esercenti attività d impresa, arte e professione, ivi incluse le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell esercizio di tale attività 53

54 -gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all art. 4, comma 4, del D.P.R. N 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; - gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Considerata la rilevanza sia ai fini IVA sia ai fini Intrastat sarà opportuno che gli operatori nazionali, per io servizi resi a soggetti stabiliti in altri paesi della comunità europea, richiedano una dichiarazione ai propri clienti in cui sia riportata: - la natura di soggetto passivo relativamente all imposta sul valore aggiunto nel proprio stato. - se trattasi di persona fisica, la conferma che la prestazione è stata richiesta nell esercizio della propria attività professionale o d impresa. 54

55 Ambito oggettivo: La nuova normativa l adempimento di presentazione andrà assolto sui servizi sia resi che ricevuti nell ambito della Comunità riguardando di fatto le prestazioni cosiddette generiche ai sensi dell art. 7/ter del D.P.R. N 633/72, eccezion fatta per quelli indicati agli artt. 7/quater e 7/quinques, vale a dire prestazioni relativi a beni immobili, alberghi, ristoranti, catering, alloggi vacanza, trasporto passeggeri, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto, nonché le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive,scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni). L obbligo di presentazione degli intrastat relative alle prestazioni di servizi non riguarderà le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario (art. 2, comma1, let. H), numero 4, ultimo periodo del D. Lgs N 18/

56 Modalità di presentazione Ai sensi della normativa vigente la trasmissione sarà effettuata esclusivamente in via telematica, come disposto dall art. 2, comma 1, let. h), numero 4) primo periodo del decreto di recepimento, come confermato dal D.M. attuativo emanato dal Ministero dell Economia del 22/02/2010, pubblicato in Gazzetta ufficiale N 53 del 05/03/2010 all art. 3. I nuovi modelli intrastat sono: 1) Intra 1 2) intra 1/bis cessioni di beni 3) intra 1/ter rettifiche 4) intra 1 quater servizi resi 5) intra 1 - quinques rettifiche ai servizi resi 56

57 57

58 58

59 1. Intra 2 2. Intra 2/ bis relativo agli acquisti 3. Intra 2/ ter rettifiche agli acquisti 4. Intra 2/ quater relativo ai servizi ricevuti 5. Intra 2/ quinques relativo alle rettifiche dei servizi 59

60 60

61 61

62 Decreto legislativo N 18 del 11/02/2010 Decreto ministeriale del 22/02/2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate N 5/E del 17/02/2010 Circolare 44/e del Nota N del 19/02/2010 attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117 Determinazione N del 22/02/2010 approvazione modelli intrastat Regolamento UE 282/

63 Art. 4 comma 4 let. b) con decorrenza dal , -limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione Europea, le comunicazioni di cui all rt. 50, comma 6, del decreto legge N 331/93 sono soppresse 63

64 Dal 1 gennaio 2017, al fine di uniformare a livello europeo le disposizioni in tema di territorialità IVA riservate alle prestazioni di servizi su beni immobili, andranno prese a riferimento le indicazioni contenute all interno del Regolamento UE n. 1042/2013 che ha modificato il precedente Regolamento UE n. 282/2011. Tenendo presente, comunque, che il Regolamento UE n. 1042/2013 non è intervenuto sulla regola in tema di territorialità IVA, di cui all art. 7-quater del DPR n. 633/1972, ma ha fornito delle precisazioni con riferimento alla definizione di immobile, nonché ha analizzato le diverse tipologie di servizi inerenti agli immobili. REGOLE TERRORIALÀ IVA PRESTAZIONE DI SERVIZI SU IMMOBILI (VALIDE ANCHE DAL 1 GENNAIO 2017) Prestatore Committente Ubicazione dell immobile Rilevanti ai fini IVA in Italia Italiano/UE/extra-UE Italiano/UE/extra-UE Italia (*) Estero (*) Se il prestatore non è stabilito in Italia, il committente soggetto passivo IVA stabilito in Italia dovrà procedere con reverse charge (ovvero autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extra-ue), ai sensi dell art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 1042/2013 Il Regolamento UE n. 1042/2013, con effetto 1 gennaio 2017, intervenendo e modificando il precedente Regolamento UE n. 282/2011, ha introdotto i seguenti articoli: art. 13-ter: recante la definizione di bene immobile agli effetti dell IVA. Ad oggi tale definizione non era presente nella normativa comunitaria. Si ricorda che a livello nazionale la CM n. 37/E/2011 aveva chiarito che Per i beni situati in Italia, nelle more dell emanazione da parte dell Unione Europea di criteri generali atti a distinguere beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo all eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile ; art. 31-bis: che definisce il collegamento tra la prestazione e il bene immobile. Inoltre, tale articolo fornisce alcune esemplificazioni delle prestazioni che si considerano ovvero che non si considerano relative a beni immobili. 64

65 Definizione di immobili: Una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul o incorporato al suolo, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; qualsiasi elemento che sia stato installato e che formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio, che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l edificio. Collegamento tra la prestazione e l immobile I servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto quelli che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. Tale requisito sussiste per i servizi: derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l alterazione fisica o giuridica del bene Esempio: una ditta appaltatrice francese riceve da un a società svizzera, proprietaria dei materiali edili, l incarico di costruire un immobile industriale in Italia. Il servizio della ditta appaltatrice è territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA 65

66 Esempi: prestazioni che si considerano relative a beni immobili (par. 2art. 31-bis del Regolamento)L elaborazione di planimetrie per un fabbricato o per parti di un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia costruito; la prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato di un fabbricato sul suolo nonché i lavori di costruzione e demolizione effettuati su un fabbricato o su sue parti; l edificazione di strutture permanenti sul suolo nonché i lavori di costruzione effettuati su strutture permanenti quali condotte del gas e dell acqua, condotte fognarie e simili; le opere agricole, in particolare servizi agricoli quali il dissodamento, la semina, l irrigazione e la concimazione; il rilevamento e la valutazione del rischio e dell integrità di beni immobili; la valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di un immobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell ambito di controversie; la locazione finanziaria o la locazione di beni immobili diversi da quelli di cui 3, lettera c), compreso il magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell immobile ad uso esclusivo del destinatario; la prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, compreso il diritto di soggiornare in un luogo determinato risultante dalla conversione di diritti di uso a tempo parziale e di diritti affini; la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l utilizzo di un bene immobile o di sue parti, in particolare licenze per l utilizzo di parte di un immobile, come la concessione di diritti di pesca e di caccia o l accesso a sale d aspetto negli aeroporti, o l uso di infrastrutture soggette a pedaggio, quali ponti o gallerie; i lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti, compresi lavori di pulizia e di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet;i lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione di strutture permanenti quali condotte del gas e dell acqua, condotte fognarie e simili; l installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili; lavori di manutenzione e riparazione, ispezione e controllo di macchinari o attrezzature che possano essere considerati beni immobili; la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio di investimenti immobiliari di cui al paragrafo 3, lettera g), consistente nella gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario; le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili e nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali), diverse dalle attività di intermediazione di cui al paragrafo 3, lettera d); 66

67 Ha affermato che, affinchè un servizio possa essere considerato relativo a un bene immobile, è necessario che esso presenti un nesso sufficientemente diretto con il bene stesso. Costituiscono pertanto servizi relativi a beni immobili i servizi relativi alla realizzazione di opere edili (costruzione, manutenzione, ripristino, riparazione e sistemazione di immobili), compresi appalti e subappalti (Ris. N del e Ris n del ). E comunque opportuno verificare attentamente se si tratti di servizi o di «appalti-fornitura. 67

Nuova disciplina sulla territorialità Iva 2010 Decreto Legislativo N 18 del 11/02/2010. a cura di Salvatore Rossitto 1

Nuova disciplina sulla territorialità Iva 2010 Decreto Legislativo N 18 del 11/02/2010. a cura di Salvatore Rossitto 1 Nuova disciplina sulla territorialità Iva 2010 Decreto Legislativo N 18 del 11/02/2010 a cura di Salvatore Rossitto 1 Normativa di riferimento Decreto legislativo N 18 del 11/02/2010 Decreto ministeriale

Dettagli

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA. La territorialità dei servizi

L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA. La territorialità dei servizi L'IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI: REGOLE, NOVITÀ SU IMMOBILI E GESTIONE OPERATIVA La territorialità dei servizi TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI Regola generale B2B Luogo del committente B2C Luogo del prestatore

Dettagli

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Studio Tributario e Societario IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Barbara Rossi Genova, 18 novembre 2009 1 VAT Package - 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Agenda Nuove regole di territorialità

Dettagli

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Dott. Sergio PELLEGRINO Diretta 1 febbraio 2010 DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVE 2008/117/CE (modifica 2006/112/CE) Contrasto frodi fiscali

Dettagli

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA I presupposti

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA Circolare informativa per la clientela n. 7/2010 dell 11 marzo 2010 NUOVA TERRITORIALITÀ IVA In questa Circolare 1. Nuove disposizioni sulla territorialità 2. Territorialità per i servizi «generici» 3.

Dettagli

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010 Treviso, 15 marzo 2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it Informativa per la clientela di studio N. 53 del 03.04.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Territorialità IVA: regole

Dettagli

LA NOVITÀ gennaio 2017 trattamento Iva servizi su beni immobili principi livello Ue Regolamento interpretativo 282/2011

LA NOVITÀ gennaio 2017 trattamento Iva servizi su beni immobili principi livello Ue Regolamento interpretativo 282/2011 IVA SUGLI IMMOBILI LA NOVITÀ Dal 1 gennaio 2017 le regole nazionali per il trattamento Iva delle prestazioni di servizi su beni immobili devono adeguarsi ai nuovi principi individuati a livello Ue dal

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 PROGRAMMA - Contenuti Introduzione logica dell intervento La nuova regola generale, la struttura dell art. 7, le eccezioni Le modalità operative

Dettagli

ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ

ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ Anche le deroghe sancite dall art. 7 septies operano

Dettagli

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Rag. GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che

Dettagli

Chiccoli & Landini. Professionisti Associati AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO

Chiccoli & Landini. Professionisti Associati AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO Ai sigg, Clienti LL.SS AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L ESTERO Si applicano dal 1 gennaio 2010 le nuove regole introdotte dalla n.8/08 (c.d. Servizi ) in tema

Dettagli

La c.d. Direttiva. servizi. Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar -

La c.d. Direttiva. servizi. Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar - La c.d. Direttiva servizi Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio 2008 Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar - c.oliva @uckmar.com Innovazioni della direttiva 2008/8 CE sul luogo di prestazione di servizi

Dettagli

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b): PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese asoggetti passivi stabiliti in Italia Regola generale nei rapporti

Dettagli

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale IVA INTRACOMUNITARIA RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010 L ACQUISTO

Dettagli

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N.

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N. INDICE CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N. 217/11 1. Momento di effettuazione dell operazione... pag. 11 Ulteriori novità dal 17/3/2012 (Comunitaria 2010)...

Dettagli

LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione

LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione CIRCOLARE n. 13/2012 LE NOVITA IVA SUI SERVIZI INTERNAZIONALI I nuovi criteri sull effettuazione e rilevazione Legge comunitaria n. 217/2011 Articolo 6, comma 6, articolo 17 comma 2 DPR 633/72 INDICE 1.

Dettagli

LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI

LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI DOTT. ALBERTO BUSCEMA FEBBRAIO 2011 PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI

Dettagli

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA)

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA) Via G. Bovini, 41-48123 Ravenna (RA) www.consulentiassociati.ra.it Dott. Vincenzo Morelli Tel. 0544 501881 Dott. Paolo Mazza Fax 0544 461503 Dott. Gianluca Giardini info@consulentiassociati.ra.it ----------------------------------

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: 14 9 2015 TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 7. (Territorialita'

Dettagli

Prof. Avv. Benedetto Santacroce. Genova, 2 dicembre 2009

Prof. Avv. Benedetto Santacroce. Genova, 2 dicembre 2009 Il pacchetto di riforma dell Iva Prof. Avv. Benedetto Santacroce Genova, 2 dicembre 2009 Generalità Santacroce-Procida-Fruscione 3 Normativa Dir. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 ( direttiva

Dettagli

Deroghe alla regola generale

Deroghe alla regola generale Umberto Terzuolo (Commercialista in Torino) Deroghe alla regola generale 1 Deroghe all art. 7-ter, co. 1 Art. 7-quater: Si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 1. Le prestazioni di servizi

Dettagli

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 8 marzo 2010 Circolare n. 8/2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI NON RESIDENTI TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RESI DA SOGGETTI NON RESIDENTI SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI BUSINESS TO BUSINESS ASSOLVIMENTO DELL IVA DA PARTE DEL COMMITTENTE SOGGETTO PAS- SIVO NAZIONALE OPERAZIONI NON

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 Fisco & Nautica Nauticsud 2019 46^ edizione Mostra d oltremare di Napoli Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 1 Presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell Iva nell ambito

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO ABSTRACT Con effetto dal 1.1.2013 è modificata la territorialità IVA delle prestazioni di locazione e noleggio

Dettagli

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA lavorazioni beni mobili: novità 2010 PREMESSA La cd. Direttiva Servizi (n. 2008/8/CE) ha modificato le regole relative al luogo

Dettagli

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012

L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 L IVA E I SERVIZI INTERNAZIONALI Circolare 16/E/2013 Corte di giustizia C 155/12 Documento COM 763/2012 Legge Comunitaria 2010 Il momento di effettuazione dei servizi generici Legge Comunitaria 2010 (L.

Dettagli

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it VAT PACKAGE 2010 Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010 Intervento del Dr. Michele Muratori michele.muratori@mazars.it LE FONTI NORMATIVE E LE CIRCOLARI Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Direttiva 2008/9/CE

Dettagli

SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI PASSIVI RICADENTI IN REGOLA GENERALE PRESTAZIONE (ESEMPI) PRESTATORE ADEMPIMENTI IVA

SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI PASSIVI RICADENTI IN REGOLA GENERALE PRESTAZIONE (ESEMPI) PRESTATORE ADEMPIMENTI IVA SERVIZI RICEVUTI DA SOGGETTI PASSIVI RICADENTI IN REGOLA GENERALE PRESTAZIONE (ESEMPI) PRESTATORE ADEMPIMENTI IVA trasporti di beni e prestazioni accessorie intermediazioni lavorazioni consulenze pubblicità

Dettagli

Oggetto : Novità Territorialità Iva prestazioni di servizi ( art. 7 ) Fiere, Manifestazioni - Trasporti

Oggetto : Novità Territorialità Iva prestazioni di servizi ( art. 7 ) Fiere, Manifestazioni - Trasporti STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti Via Felice Casati 32-20124 Milano Via L. Da Vinci 9-61011 Gabicce Mare (PU) Tel:02/29013068

Dettagli

CIRCOLARE SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

CIRCOLARE SOMMARIO: A) REGOLA GENERALE DEI SERVIZI UE E INTERNAZIONALI B) CASI PARTICOLARI ED ECCEZIONI C) NUOVI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 1 CIRCOLARE Padova, 7 gennaio 2011 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Servizi internazionali e Cee modifiche normative e nuovi obblighi in materia IVA. Per effetto del decreto legislativo di prossima

Dettagli

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA dei trasporti di beni: novità 2010 PREMESSA La c.d. Direttiva Servizi (2008/8/CE), recepita con D.lgs. 18.02.2010, n. 11, ha modificato

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 11 del 5 marzo 2010 Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

INDICE. Circolare n. 9. del 17 marzo Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina

INDICE. Circolare n. 9. del 17 marzo Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 9 del 17 marzo 2010 Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Periodico quindicinale FE n. 08 23 aprile 2014 ABSTRACT PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Le prestazioni di trasporto di beni sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento

Dettagli

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI LA NORMA RIGUARDA TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOGGETTI NON RESIDENTI: INTRACOMUNITARI ESTERI FUORI DALLA CE Il D.L.gs. 11/02/2010 nr. 18, ha recepito nella disciplina nazionale

Dettagli

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 37 11.10.2016 4 Brexit: le conseguenze ai fini IVA nelle operazioni tra Italia e Gran Bretagna A cura di Marco Bargagli Categoria: Fiscalità internazionale

Dettagli

A tutti i clienti Loro sedi. Circolare n. 12 del 29 dicembre Argomenti: Legge comunitaria 2008

A tutti i clienti Loro sedi. Circolare n. 12 del 29 dicembre Argomenti: Legge comunitaria 2008 Circolare n. 12 - pagina 1 di 5 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Ragioniere Professionista Consulente del Lavoro Ragioniere Professionista A tutti

Dettagli

Circolare n. 4. Indice

Circolare n. 4. Indice Circolare n. 4 La nuova territorialità Iva Recepimento delle direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117: novità Iva (D.Lgs. in corso di pubblicazione in G.U. e C.M. 31.12.2009, n. 58/E) Indice 1 Premessa...2

Dettagli

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI. Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina INDICE

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI. Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina INDICE DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. MAURO ROVIDA 16128GENOVA - Via Corsica 2/18 Dott. FRANCESCA RAPETTI Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. LUCA GIACOMETTI e mail: segreteria@studiorovida.it

Dettagli

Circolare n Oggetto: Territorialità dei servizi.

Circolare n Oggetto: Territorialità dei servizi. Circolare n. 2 2010 Oggetto: Territorialità dei servizi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento delle direttive comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni

Dettagli

Le nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi

Le nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 10 MAGGIO 2010 Le nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi Copyright

Dettagli

rapporti con l estero

rapporti con l estero STUDIO COMMERCIALISTI Via Felice Casati 32-20124 MILANO Tel. 02/29013068 r.a. - Fax 02/29013196 Milano, 8 febbraio 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 3/2010 Oggetto : 1 gennaio 2010 nuove regole

Dettagli

I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente

I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente Il Punto sull Iva I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente Premessa: le nuove norme e il periodo transitorio Il Decreto Legislativo

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

Elenchi Intrastat: prestazioni da dichiarare e prestazioni da escludere

Elenchi Intrastat: prestazioni da dichiarare e prestazioni da escludere Elenchi Intrastat: prestazioni da dichiarare e prestazioni da escludere di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 5 luglio 2010 analisi e riassunto dei recenti chiarimenti sulle operazioni Intrastat, con particolare

Dettagli

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI Premessa... 51

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI Premessa... 51 INDICE PREMESSA... 15 1. DEFINIZIONI... 17 1. Premessa... 17 2. Aspetti generali... 17 3. Definizione di territorio dello Stato e della UE... 19 3.1 Definizione di territorio dello Stato... 20 3.2 Definizione

Dettagli

Focus On 21 novembre 2014

Focus On 21 novembre 2014 Focus On 21 novembre 2014 Commercio elettronico diretto e indiretto - Aspetti Iva Per commercio elettronico si intende l insieme di quelle attività dirette allo svolgimento di transazioni commerciali per

Dettagli

OGGETTO: Attuazione Direttive comunitarie IVA - modifiche alla territorialità delle prestazioni di servizi

OGGETTO: Attuazione Direttive comunitarie IVA - modifiche alla territorialità delle prestazioni di servizi CIRCOLARE n. 199 fiavet federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo Roma, 23 dicembre 2009 Rif. PF OGGETTO: Attuazione Direttive comunitarie IVA - modifiche alla territorialità delle prestazioni

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI INDICE Sezione Prima - CONCETTI GENERALI I soggetti... pag. 12 Il soggetto passivo...» 12 Il prestatore occasionale...» 15 Il soggetto minimo e forfettario...» 15 Il sistema VIES...» 16 Il luogo di stabilimento...»

Dettagli

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori IVA Estero Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 08:45 Registrazione dei Partecipanti 09:15 Apertura dei Lavori 09:30 Inquadramento generale Rilevanza del presupposto,

Dettagli

Le prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi generiche Luca Bilancini (Dottore Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico Map) Le prestazioni di servizi generiche 1 Prestazioni di servizi Natura del servizio: generico o specifico Status del committente:

Dettagli

l imposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti

l imposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti l imposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione i caratteri dell

Dettagli

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Operazioni Intraco omunitarie Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Cessioni Intracomunitarie - Cessioni di beni a titolo oneroso - Effettiva movimentazione dei beni tra due Stati Membri - Trasferimento

Dettagli

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento di Gioacchino De Pasquale Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) prevedono la qualificazione dell errore derivante

Dettagli

INDICE PREMESSA... 15

INDICE PREMESSA... 15 INDICE PREMESSA... 15 1. DEFINIZIONI... 17 1. Premessa... 17 2. Aspetti generali... 17 3. Definizione di territorio dello Stato e della UE... 20 3.1 Definizione di territorio dello Stato... 21 3.2 Definizione

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INDICE Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Premessa... pag. 14 Legge Comunitaria 2008 e ulteriori modifiche...» 15 Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n.

Dettagli

Anno 2010 N La Nuova Redazione Fiscale AGENTI INTERMEDIAZIONI UE ED EXTRAUE DIR. 2008/8/CE - D.LGS. DEL 22/01/2010 (IN VIA DI PUBBLICAZIONE)

Anno 2010 N La Nuova Redazione Fiscale AGENTI INTERMEDIAZIONI UE ED EXTRAUE DIR. 2008/8/CE - D.LGS. DEL 22/01/2010 (IN VIA DI PUBBLICAZIONE) ODCEC VASTO Anno 2010 N. 019 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 02/02/2010 AGENTI INTERMEDIAZIONI UE ED EXTRAUE DIR. 2008/8/CE - D.LGS. DEL

Dettagli

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI Adempimenti IVA Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 09:30 Apertura dei Lavori Adempimenti e novità di periodo Le ultime sullo spesometro old

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2 CIRCOLARE N. 12 DEL 20/05/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: E-COMMERCE : LE NUOVE REGOLE IVA PAG. 2 IN SINTESI: A decorrere dal 2015 è stata modificata la disciplina

Dettagli

La nuova disciplina IVA delle prestazioni di servizi in vigore dal 1 gennaio 2010

La nuova disciplina IVA delle prestazioni di servizi in vigore dal 1 gennaio 2010 n 10 del 12 marzo 2010 circolare n 205 dell 11 marzo 2010 referente BRUGNOLI - BERENZI/mr La nuova disciplina IVA delle prestazioni di servizi in vigore dal 1 gennaio 2010 È stato pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

La territorialità. Dott. Alessandro Fedeli

La territorialità. Dott. Alessandro Fedeli La territorialità Dott. Alessandro Fedeli L IVA Imposta introdotta in Italia con il D.P.R. 633/72 Disciplina armonizzata a livello comunitario (non le aliquote, ma solo funzionamento), a differenza della

Dettagli

Il trattamento Iva nell'e-commerce

Il trattamento Iva nell'e-commerce ECONOMIAeDIRITTO.it Analisi, spunti e riflessioni su temi economico-giuridici http://www.economiaediritto.it Il trattamento Iva nell'e-commerce (di Mauro Merola) 1. Introduzione Il commercio elettronico

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INDICE Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Premessa... pag. 14 Normativa di riferimento...» 18 Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie...

Dettagli

LA TERRITORIALITA' IVA DELLE FIERE ED ESPOSIZIONI

LA TERRITORIALITA' IVA DELLE FIERE ED ESPOSIZIONI TERRITORIALITA' DELLE FIERE INTRASTAT SERVIZI Domenica 26 Gennaio 2014 11:13 Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell Unione Europea è intervenuta sul regime IVA applicabile all allestimento

Dettagli

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Il Punto sull Iva Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Premessa La Direttiva n.8/08, ovvero la c.d. Direttiva Servizi, recepita nel Decreto Legislativo approvato

Dettagli

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA QUESTIONI CONTROVERSE E POSSIBILI SOLUZIONI Confindustria Genova - Lunedì 15 marzo 2010 1 D: Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti

Dettagli

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05

Scritto da Maurizio D'Amato Venerdì 04 Febbraio :45 - Ultimo aggiornamento Venerdì 04 Febbraio :05 Sino al 31.12.2009, i casi di applicazione del Reverse Charge erano limitati a: a) cessioni di oro industriale, nonché,previa opzione per il regime di imponibilità iva, cessioni di oro da investimento

Dettagli

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE SEDE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, 00196 ROMA Venerdì: 14.00-19.00 Sabato:

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA

Dettagli

Prot. n. 40/FI/RoNi Roma, 12 marzo Circolare n. 40/2010

Prot. n. 40/FI/RoNi Roma, 12 marzo Circolare n. 40/2010 Prot. n. 40/FI/RoNi Roma, 12 marzo 2010 - AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI LORO SEDI Circolare n. 40/2010 NUOVO REGIME IVA SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI: DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 2010, N.

Dettagli

Studio Corbella. dottori commercialisti associati. Monza, lì 17 febbraio 2010 Circolare n. 03/2010

Studio Corbella. dottori commercialisti associati. Monza, lì 17 febbraio 2010 Circolare n. 03/2010 dottori commercialisti - revisori dei conti: Piero Luigi Corbella Luigi Corbella Laura Corbella Torella Giacomo Corbella Benedetta Sirtori Daniela Bruniera esperto contabile - revisore dei conti: Franco

Dettagli

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA CIRCOLARE INFORMATIVA N. 27 13 Febbraio 2019 Esterometro: primo appuntamento entro il 28 febbraio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, a decorrere dal periodo d imposta 2019, i

Dettagli

INDICE 1. TERRITORIALITÀ...

INDICE 1. TERRITORIALITÀ... INDICE 1. TERRITORIALITÀ... 9 1.1 Cessioni di beni allo stato estero... 9 1.2 Cessioni di beni nell ambito di una crociera circolare con scalo in un Paese extra-ue... 12 1.3 Finanziamenti a partecipate

Dettagli

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con Triangolazioni IVA UE ed extra-ue, quadrangolazioni, prestazioni di servizi e nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta nei rapporti internazionali Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno

Dettagli

Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA

Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA Dichiarazione annuale IVA 2014 periodo d imposta 2013 NOVITA Vigevano 14 febbraio 2014 1 Quadro VE: rigo VE23 - inserimento dell aliquota IVA del 22% ****************** Quadro VE: rigo VE36 - è stato eliminato

Dettagli

Le Operazioni ad effetti differiti

Le Operazioni ad effetti differiti Le Operazioni ad effetti differiti Bologna, 2 Ottobre 2014 D.ssa Nadia Gentina 1 CASO: fornitore IT - cliente UE Invio dei beni in altro Paese UE: non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da

Dettagli

I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici trovano puntuale disciplina:

I servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi resi tramite mezzi elettronici trovano puntuale disciplina: Nuova disciplina dell ecommerce Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Re Nuova disciplina dell ecommerce Dal 1 gennaio 2015 entrano in vigore anche in Italia le disposizioni dell

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere

Dettagli

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa NOVITA IVA 2013 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.12/e del 3 maggio 2013 Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali Autofatturazione e integrazione

Dettagli

Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali

Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali DIRETTIVE UE N.8, 9 e 117 DEL 2008 RECEPIMENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE Momento di effettuazione dell operazione

Dettagli

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 IVA in fattura Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 di Marco Bargagli A partire dal 1º gennaio 2010 l ordinamento tributario italiano recepisce importanti novità in materia di imposta

Dettagli

Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA

Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA Dott. Alessandro Saini Dottore Commercialista in Milano Auditorium Banca Popolare

Dettagli

Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture

Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture 1 Novità comunicazione dati fatture L art. 1-ter del DL 148/2017 ha previsto: la possibilità di trasmettere semestralmente

Dettagli

Iva internazionale. 15 settembre Stefano Carpaneto (Esperto Contabile in Torino) Il regime MOSS

Iva internazionale. 15 settembre Stefano Carpaneto (Esperto Contabile in Torino) Il regime MOSS Stefano Carpaneto (Esperto Contabile in Torino) Il regime MOSS 1 Regole per l individuazione dei servizi TTE Circolare 22/E del 26 maggio 2016 Agenzia delle Entrate Oggetto - IVA. Prestazioni di servizi

Dettagli

LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Periodico quindicinale FE n. 04 12 aprile 2012 LE OPERAZIONI CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO ABSTRACT Le modifiche apportate dalla Comunitaria 2010 alla disciplina IVA delle prestazioni di servizi trovano

Dettagli

1 Premessa Ambito di applicazione Modalità di trasmissione dei dati Termini per la trasmissione dei dati...

1 Premessa Ambito di applicazione Modalità di trasmissione dei dati Termini per la trasmissione dei dati... Circolare 5 del 7 febbraio 2019 Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro ) 1 Premessa... 2 2 Ambito di applicazione... 2 2.1Ambito soggettivo... 2 2.2 Ambito oggettivo... 2 3 Modalità

Dettagli

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute

Dettagli

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Circolare n 2/2013 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Gennaio 2013 SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Sommario 1. Premessa... 2 2. Nuovi obblighi di fatturazione... 2 3.

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura NOTA OPERATIVA N. 2/2012 OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura - Premessa A partire dal 17 marzo 2012,per i soggetti che fruiscono

Dettagli

ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010

ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto

Dettagli

Esterometro: primo appuntamento entro il 28 febbraio

Esterometro: primo appuntamento entro il 28 febbraio Ai gentili clienti Loro Sedi Milano, 13 febbraio 2018 Esterometro: primo appuntamento entro il 28 febbraio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, a decorrere dal periodo d imposta

Dettagli