RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI. Excursus legislativo e di prassi

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1 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI Excursus legislativo e di prassi Legge 342/2000 articoli da 10 a 16 (madre di tutte le nuove rivalutazioni post Visentini-bis) Circolare Minfinanze 207/E del 16/11/2000 ** Collegato Finanziaria Circolare Ag. Entrate 5/E del 26/01/2001 D.M. 162 del 13 aprile 2001 (disposizioni attuative) Circolare Ag. Entrate 57/E del 18/06/2001 ** Risposte a quesiti Legge 488/2001 articolo 3, commi da 1 a 3 (riapertura termini L. 342/2000 con modifiche) D.M. 86 del 19 aprile 2002 (disposizioni attuative per riapertura termini) Circolare Ag. Entrate 57/E del 25/06/2002 Legge 350/2003 articolo 2, comma 25 (riapertura termini L. 342/200 senza modifiche) Legge 311/2004 articolo unico commi 475, 477 e 478 (imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione d imposta e sui saldi attivi di rivalutazione) Legge 266/2005 articolo unico commi da 469 a 476 (simile a quella attuale) Circolare Ag. Entrate 18/E del 13/06/2006 Legge 185/2008 articolo 15 (rivalutazione dei soli beni immobili) Circolare Ag. Entrate 8/E del 13/03/2009 ** Risposte a quesiti 2 Circolare Ag. Entrate 11/E del 19/03/2009 Circolare Ag. Entrate 22/E del 06/05/2009 Legge 147/2013 articolo unico commi da 140 a 146 (rivalutazione attuale) 1

2 RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI (Legge 147/2013) E possibile la rivalutazione solo civilistica o è anche fiscalmente obbligatoria? La questione era stata da subito sollevata da più parti giungendo ad opposte interpretazioni, ma a dire il vero la dottrina si era (ed in parte lo è ancora) dimostrata subito possibilista, in quanto la lettura della norma (art. 143) e del contesto nel quale è collocata lo farebbe presupporre, anche se non lo dice esplicitamente. Di diverso avviso l Agenzia delle Entrate che con la risposta data a Telefisco il 30/01/2014 nega in modo assoluto la possibilità di una rivalutazione ai soli fini civilistici e obbliga quindi il contribuente che la effettua al pagamento dell imposta sostitutiva sui maggiori valori. Delle precedenti rivalutazioni solo quella della legge del 2008 sugli immobili concedeva in maniera esplicita di rivalutare solo ai fini civilistici, mentre le precedenti leggi (2000, 2001, 2003 e 2005) obbligavano esplicitamente al pagamento dell imposta sostitutiva per l ottenimento della rivalutazione anche ai fini fiscali. E ben vero che nella Legge 147/2013 non c è scritto può come nella Legge 185/2008 ( Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. con il versamento di un'imposta sostitutiva ), ma è anche vero che non c è nemmeno scritto L imposta sostitutiva dovuta è versata entro. come nelle legge 266/2005 con cui la attuale rivalutazione ha più analogie; la formulazione ambigua della norma attuale, comma 143, è: Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, mediante il versamento di un imposta sostitutiva, mentre il comma 145 si limita a dire che: Le imposte sostitutive dei commi 142 e 143 sono versate in tre rate ma non utilizza il participio passato dovute. Prendiamo dunque atto dell interpretazione dell Agenzia ancorché non ci convinca del tutto, considerando che il comma 143 ben può essere letto in negativo nel senso che senza il versamento di un imposta sostitutiva il maggior valore della rivalutazione non si considera riconosciuto, mentre che la rivalutazione abbia natura civilistica è indubbio stante la deroga all art del c.c. e ad ogni altra disposizione recata dal comma 140. Infatti in una logica cartesiana leggendo il comma 143 si può senz altro affermare che: mediante il versamento si considera riconosciuto, ergo se non si versa non si riconosce. Sicuramente la norma non è chiara, ma volendo essere polemico, sono le sempre più numerose interpretazioni ministeriali e di Agenzia che pretenderebbero di riscrivere le norme che mi provocano fastidio, anche se ciò potrebbe essere sintomatico del fatto che chi scrive le norme non sempre comprende appieno gli scopi di chi (ministero ed Agenzia) le ispira e che vorrebbe raggiungere. Mentre se a scriverle fossero direttamente gli ispiratori (indiscrezioni vorrebbero che questa norma specifica l abbia scritta direttamente l Agenzia delle Entrate), allora sarebbe meglio rivedere le capacità e le competenze professionali dei funzionari perché, vista l esistenza di norme precedenti già consolidate, era sufficiente copiarle aggiornandole in alcuni punti. 2

3 Finalità della rivalutazione. Rivalutare è facoltativo, ma ciò concede alle imprese la possibilità di ottenere una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio (condizioni migliori per l accesso al credito, possibilità di copertura perdite nelle società di capitali non trasparenti, possibilità di coprire i prelevamenti dei soci eccedenti gli utili nelle società personali, miglioramento del saldo patrimoniale per ACE nelle società personali e ditte individuali in contabilità ordinaria), anche se ciò si contrappone alla onerosità della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati; oltre tutto il maggior valore viene riconosciuto solo dopo tre anni (2016) ai fini del maggior ammortamento e del calcolo del plafond del 5% per la deducibilità delle manutenzioni ordinarie e dopo quattro anni (2017) ai fini del calcolo della plus/minusvalenza in caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o finalità estranee all esercizio d impresa. Soggetti ammessi alla rivalutazione. Tutte le imprese sia in forma di società di capitale, ente commerciale, trust e stabile organizzazione di soggetti non residenti (soggetti IRES), che in forma di società di persone e ditta individuale (soggetti IRPEF), sia in contabilità ordinaria sia, a chi è consentito, in contabilità semplificata (stante il richiamo legislativo del comma 146 all art. 15 della L. 342/2000). Sono escluse le imprese che adottano i principi contabili internazionali (c.d. soggetti IAS). Beni oggetto di rivalutazione. Sono rivalutabili i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e ancora iscritti nel bilancio al La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell esercizio successivo a quello in corso al il cui termine di approvazione scada dopo il Vengono esplicitamente esclusi gli immobili classificati quali beni merce (alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa). Altresì esclusi sono gli oneri pluriennali e le immobilizzazioni immateriali non qualificabili come beni, tra i quali l avviamento, ma lo sono ovviamente anche i crediti e le rimanenze di merci. La rivalutazione opera in deroga all art del c.c. (criteri di valutazione) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea che li classifica, nel bilancio dell esercizio in corso al e possono essere rivalutati anche se interamente ammortizzati. Le categorie omogenee individuate sono: o Beni materiali ammortizzabili (diversi da immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri): raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, compresi i beni cosiddetti minori. o Immobili: fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura, fabbricati non strumentali (patrimonio), aree edificabili, aree non edificabili. Da chiarire la rivalutazione del terreno sottostante l edificato: deve essere considerato 3

4 quota non ammortizzabile dell edificio rivalutabile ad aliquota ridotta? Nell ambito immobiliare la categoria dei beni non ammortizzabili (terreni e fabbricati abitativi) è da considerarsi categoria omogenea come nella rivalutazione del 2008? o Beni iscritti in pubblici registri: aeromobili, navi e imbarcazioni, veicoli (per quelli a deducibilità limitata la rivalutazione è facoltativa). o Beni immateriali: nessuna categoria, sono rivalutabili singolarmente (diritti di concessione, marchi, brevetti) o Partecipazioni: riferite alla medesima società emittente indipendentemente dalla data di acquisizione. Relativamente ai beni acquisiti con contratto di leasing, il riscatto deve essere avvenuto nel corso del 2012 per rispettare il possesso in entrambi gli esercizi (circolare 18/E-2006 e 11/E-2009). Nell ipotesi di acquisizione a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) perfezionatesi nel 2013, la rivalutazione può essere eseguita dalla società avente causa anche se il bene nel 2012 era posseduto dalla società dante causa. Il saldo attivo da rivalutazione. Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o allocato in una apposita riserva speciale, intitolata alla L. 147/2013, assimilabile al capitale sociale e riducibile solo nel rispetto delle disposizioni sulla riduzione facoltativa del capitale sociale (art c.c.). Ciò comporta che una eventuale riduzione per copertura di perdite, non deliberata da assemblea straordinaria con le regole di cui sopra, obbliga alla ricostituzione della riserva, con divieto di distribuzione di utili fino a che non la si è ricostituita. L attuale legge di rivalutazione non specifica che si tratta di una riserva in sospensione d imposta, ma il rinvio fatto dal comma 146 all art. 13 della legge 342/2000, che prevede che in caso di distribuzione si crea in capo alla società un imponibile pari al saldo attivo al lordo di eventuale imposta sostitutiva, non lascia dubbi sulla natura della riserva. Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il pagamento da parte della società di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES-IRPEF) e relative addizionali e dell IRAP, pari al 10%. L imposta deve essere calcolata sul saldo attivo teorico al lordo dell imposta sulla rivalutazione di cui al paragrafo successivo, ancorché la riserva debba essere iscritta al netto dell imposta assolta per ottenere il riconoscimento fiscale della rivalutazione. Una volta affrancata, la riserva perde lo stato giuridico di sospensione di imposta e transita dalle riserve di capitali (art. 47, c. 5 TUIR) alle riserve di utili, liberamente distribuibili ai soci senza tassazione in capo alla società; la distribuzione genera utile da partecipazione in capo al socio ai soli fini delle imposte sui redditi e non dell Irap. Considerato che la rivalutazione deve essere operata sul valore contabile residuo del bene, inteso come costo storico al netto degli ammortamenti effettuati (per i soggetti che eseguono la riclassificazione del bilancio in forma U.E., sostanzialmente è l importo ivi esposto), per saldo attivo lordo si intende la differenza tra valore rivalutato e valore contabile residuo. 4

5 Se ad esempio il bene è iscritto per con un fondo ammortamento di e il valore di mercato è pari a , il saldo attivo lordo è così determinato: VALORE DI BILANCIO FONDO AMMORTAMENTO VALORE CONTABILE NETTO VALORE DI MERCATO VALORE CONTABILE NETTO SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE (lordo) L evidenziazione ed utilizzazione del saldo attivo richiede la redazione di un bilancio e, dunque, non può essere applicata dai soggetti in contabilità semplificata; per costoro, in assenza di un bilancio che dia evidenza contabile al patrimonio dell impresa, le informazioni relative alle rivalutazioni dovranno risultare da un prospetto che dovrà evidenziare solo i prezzi di costo e le rivalutazioni operate. Ne consegue, pertanto, che l ipotesi della tassabilità della distribuzione del saldo attivo non affrancato non è applicabile ai soggetti in contabilità semplificata (Circolare 5/E-2001). Se l impresa, dopo la rivalutazione, modifica il proprio regime contabile gli effetti fiscali del saldo attivo di rivalutazione (che non sia stato affrancato) vengono definiti dalla Circolare n. 57/E-2001 e sono i seguenti: * Passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata: la riserva di rivalutazione aumentata dell imposta sostitutiva concorre a formare il reddito imponibile nel primo esercizio di applicazione del nuovo regime di contabilità; *Passaggio dalla contabilità semplificata all ordinaria: l iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporta la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione. L imposta sostitutiva sul valore rivalutato. Come abbiamo avuto modo di vedere, secondo l Agenzia delle Entrate la rivalutazione ai fini fiscali è obbligatoria, pertanto è necessario sostenere l onere dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES-IRPEF) e relative addizionali e dell IRAP, sull incremento di valore netto dei beni rivalutati. Le aliquote d imposta previste sono pari al 16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili. L imposta sostitutiva, come detto al paragrafo precedente, deve essere imputata in riduzione del saldo attivo da rivalutazione. L imposta sostitutiva costituisce un debito tributario ed è indeducibile (questa imposta, quindi, non transita nel conto economico, ma viene rilevata direttamente come debito in diminuzione della riserva di rivalutazione). Abbiamo già accennato al fatto che con il pagamento dell imposta sostitutiva si ottiene il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori derivanti dalla rivalutazione, ma detto riconoscimento avverrà solo dopo tre anni (2016) ai fini del maggior ammortamento, del calcolo del plafond del 5% per la deducibilità delle manutenzioni ordinarie e del test di operatività per le società di comodo e dopo quattro anni (2017) ai fini del calcolo della plus/minusvalenza in caso di cessione, assegnazione ai 5

6 soci, autoconsumo o finalità estranee all esercizio d impresa. Per quanto concerne il calcolo per gli studi di settore, il bene rivalutato dovrebbe valere sempre per il costo storico, secondo le costanti istruzioni dell Agenzia ai modelli per gli Studi. Nel caso di alienazione nel periodo di sorveglianza il costo riconosciuto ai fini del calcolo di plus/minusvalenze è quello antecedente la rivalutazione. Verificandosi comunque la cessione in detto periodo, al contribuente spetta il rimborso dell imposta sostitutiva versata fino a quel momento mediante credito di imposta che va iscritto in contropartita in aumento del saldo attivo da rivalutazione che, se non affrancato, perde lo status di riserva in sospensione d imposta proporzionalmente alla quota relativa al bene ceduto. Versamento delle imposte sostitutive. Le imposte sostitutive (sia quella di rivalutazione, sia quella di affrancamento del saldo attivo) devono essere versate obbligatoriamente in tre rate annuali di pari importo senza interessi entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi con le scadenze di UNICO/2014 UNICO/2015 UNICO/2016. A differenza della rivalutazione 2008 sugli immobili, questa volta non è ammesso il pagamento in unica soluzione. E ammessa la compensazione orizzontale in F24. Criteri di valutazione e tecniche contabili. Per individuare il valore economico costituente il limite massimo alla rivalutazione, l art. 11, c. 2, della Legge n. 342/2000 pone due criteri alternativi: da un lato, il criterio del cosiddetto valore interno, basato sulla consistenza dei beni, sulla loro capacità produttiva e sulla loro effettiva possibilità di economica utilizzazione nell impresa; dall altro, il criterio del valore di mercato, basato sui valori correnti e sulle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti (art. 4, c. 8, D.M. 162/2001). I valori rivalutati iscritti in bilancio e nell inventario non possono in nessun caso superare quelli effettivamente attribuibili, individuati con i criteri di cui sopra. In altre parole il limite massimo della rivalutazione è pari al valore di mercato, meno il valore netto contabile, diminuito anche della quota di ammortamento figurativo dell anno 2012 calcolato sul valore non rivalutato. L art. 6 del D.M. 162/2001, richiamato dalla norma attuale, specifica ancora meglio tale concetto denominandolo Limite economico della rivalutazione e stabilendo che il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, incrementato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può superare il valore d uso o di mercato. Ciò significa che il valore netto del bene, ottenuto stanziando la quota di ammortamento calcolata sul costo storico ante rivalutazione, rappresenta il massimo consentito. Il bene, inoltre, non può essere iscritto nell attivo patrimoniale dopo la rivalutazione per un importo superiore a quello del valore di sostituzione (Circolare 11/E-2009, ma non confermato da OIC 3). 6

7 ESEMPIO: Supponiamo, nell esempio precedente, l esistenza di un unico immobile iscritto in bilancio per il costo storico di euro da 10 anni e mai rivalutato, con coefficiente di ammortamento del 3% e fondo ammortamento al pari ad euro e conseguente valore netto contabile di euro Supponiamo altresì che oggi il suo valore sul mercato immobiliare sia pari ad euro Il limite massimo di rivalutazione dovrà essere così calcolato: LIMITE MASSIMO DI RIVALUTAZIONE: ,00 (valore di mercato) ,00 (valore netto contabile) ,00 (quota figurativa di ammortamento del 3% sul costo ante rivalutazione) = Conseguentemente avremo: VALORE RIVALUTATO DELL IMMOBILE: ( ) F.DO AMM.TO POST RIVALUTAZIONE: ( quota sul valore rivalutato) VALORE NETTO CONTABILE POST RIVALUTAZIONE: ( ) Risulta quindi soddisfatta l equazione secondo la quale il nuovo valore netto contabile ( ) già aumentato della quota di ammortamento calcolata sul nuovo valore di bilancio, non supera il valore di mercato ( ) Per i soggetti in contabilità ordinaria la rivalutazione deve essere annotata nella nota integrativa (per le società di capitali e gli enti che la devono redigere) e nell inventario relativo all esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita, dove deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni operate in conformità a precedenti leggi di rivalutazione dei beni rivalutati (articolo 11, commi 1 e 4, Legge 342/2000). Per i soggetti in contabilità semplificata, la rivalutazione potrà essere effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 2012 dai registri di cui agli articoli 16 (beni ammortizzabili) e 18 (registri IVA integrati ai fini delle imposte dirette) del DPR 600/73 e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta (art. 15, c. 2, Legge 342/2000) Dell avvenuta rivalutazione bisognerà darne conto all'agenzia delle Entrate nel prossimo Modello UNICO/2014 compilando il quadro RQ. 7

8 A P P E N D I C E ESEMPI DI REGISTRAZIONI CONTABILI UNICO BENE IMMOBILE ISCRITTO IN BILANCIO DA DIECI ANNI AL SUO VALORE STORICO E MAI RIVALUTATO PRIMA Valore in bilancio dell immobile: Aliquota ammortamento: 3% Fondo ammortamento al 10 anno: ( * 3%) Valore netto contabile: ( ) Valore di mercato: Valore netto contabile: Saldo attivo di rivalutazione: a) coefficiente di rivalutazione = Valore di mercato / Valore netto contabile = / = 2,85714 b) valore bilancio rivalutato = Valore bilancio*coefficiente di rivalutazione = *2,85714 = c) fondo ammortamento rivalutato = fondo ammortamento*coefficiente di rivalutazione = * 2,85714 = Valore prima della Rivalutazione Valore dopo la Rivalutazione Differenza Valore contabile netto Valore di bilancio Fondo ammortamento

9 1 ipotesi: RIVALUTAZIONE DI TIPO MONETARIO: (iscrizione del maggior valore sia nei costi sia nel fondo ammortamento = invarianza durata processo di ammortamento) Immobili a # (*) importo così determinato: * 16% Fondo ammortamento Riserva di valutazione D.L. 185/ Debiti v/erario per Imposta sostitutiva (16%)(*) Questo metodo permette di mantenere inalterato il periodo di ammortamento fissato per il singolo bene. Ipotizzando che il coefficiente di ammortamento sia pari al 3% si avrà che: senza la rivalutazione: sarebbero stati necessari ancora 23,3 anni per giungere al completo ammortamento de valore netto residuo pari a con la rivalutazione: il risultato è analogo: applicando la medesima aliquota (3%) al valore di bilancio rivalutato del cespite ( ) si determina una quota annua di ammortamento pari a 8.571,42 che, moltiplicata per 23,33 (33,33 10), ottiene (ovvero il nuovo valore netto del cespite rivalutato). 2 ipotesi: RIVALUTAZIONE DI TIPO ECONOMICO: (iscrizione della rivalutazione solo all attivo lordo dell immobile) Immobili a # Riserva di valutazione D.L. 185/ Debiti v/erario per Imposta sostitutiva (16%) In questo caso la rivalutazione è interamente imputata al costo del cespite, senza influenzare il valore del fondo ammortamento. Di conseguenza si verificherà un allungamento del periodo di ammortamento del bene. 9

10 3 ipotesi: RIVALUTAZIONE DI TIPO ECONOMICO: (iscrizione della rivalutazione a diretta diminuzione del fondo di ammortamento) Fondo ammortamento a # Riserva di valutazione D.L. 185/ Debiti v/erario per Imposta sostitutiva (16%) In questo caso il risultato ottenuto è analogo e omologo a quello descritto nella 2 ipotesi (infatti l immobile continua ad essere iscritto al costo iniziale pari a e il fondo ammortamento viene azzerato). Pertanto: le quote di ammortamento continuano ad essere conteggiate sul valore in bilancio del bene ; il processo di ammortamento è allungato. Mentre, come abbiamo già evidenziato, il criterio adottato per la rivalutazione, valore interno o valore di mercato, deve essere uguale per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, i metodi contabili di rivalutazione possono cambiare anche all interno della stessa categoria omogenea. Si può, quindi, rivalutare ad esempio un macchinario industriale incrementandone sia il valore storico che l ammortamento e per un altro macchinario scegliere di decrementare il solo fondo o di aumentare solo il costo storico. I tre metodi possono anche essere miscelati tra loro sulla medesima operazione (Circolare 22/E-2009); ciò permette, in certi casi, di rispettare con l iscrizione nell attivo post rivalutazione il valore di sostituzione previsto dalla Agenzia con la circolare 11/E-2009, se, ad esempio, si incrementasse il valore storico iscritto in bilancio di un importo inferiore al saldo attivo (per rimanere nel valore di sostituzione), decrementando contemporaneamente il valore del fondo per la differenza non iscritta all attivo. Sondrio. 18 febbraio 2014 Giuseppe Zambon 10

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