Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società
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1 Torino, 25 febbraio 2014 Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società Terza parte: le società per azioni Stefano Battaglia
2 AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA La caratteristica principale della società per azioni è la personalità giuridica che comporta l estraneità del patrimonio personale dei soci verso le obbligazioni sociali. Art c.c. per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio... 2
3 MODALITÀ DI COSTITUZIONE Due procedimenti: istantaneo ; di pubblica sottoscrizione : consente la costituzione di una società per azioni tra persone che non si conoscono tra loro, mediante dichiarazioni di volontà distanziate nel tempo. L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. 3
4 Capitale sociale: minimo E costituito da azioni, ossia da titoli di credito intrinsecamente destinati alla circolazione Deve essere indicato il numero delle azioni e il loro valore nominale. E possibile emettere azioni senza l indicazione del valore nominale (art c.c.): in questo caso verrà specificato solo il numero delle azioni. Nell atto costitutivo deve essere indicato anche il criterio adottato per la ripartizione degli utili e delle perdite. Al contrario delle s.r.l., nelle s.p.a. non è ammesso il conferimento di prestazioni d opera e di servizi. 4
5 Art c.c. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. 5
6 Art c.c. Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni ; La società può emettere «azioni correlate», ovvero azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria. In aggiunta, possono essere creati «patrimoni destinati» (art bis) 6
7 Art c.c. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni - senza diritto di voto - con diritto divoto limitato a particolari argomenti - con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. 7
8 SOCIETÀ PER AZIONI UNIPERSONALE (ART C.C.) E possibile costituire una s.p.a. per atto unilaterale ovvero è possibile costituire una s.p.a. con socio unico. Scopo svolgere un attività imprenditoriale sostanzialmente individuale, ma sotto la forma societaria mantenendo il beneficio della responsabilità limitata. Obbligo dell integrale esecuzione del conferimento all atto della costituzione. 8
9 OBBLIGO DI PUBBLICITÀ: gli amministratori, o in via alternativa il socio stesso, debbono depositare presso il Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le generalità dell unico socio entro trenta giorni dall iscrizione del trasferimento di azioni del libro soci, facendo altresì menzione della data di iscrizione (art c.c.). Conseguenza della mancata pubblicità è la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Indicazione negli atti e nella corrispondenza: socio unico (art c.c.) 9
10 Ne consegue pertanto che l unica eccezione al principio dell autonomia patrimoniale perfetta è l ipotesi di cui all art comma 2, c.c., vale a dire quella dell unico azionista (sia questi persona fisica o persona giuridica) che può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali sorte in quel periodo qualora: non abbia provveduto al versamento integrale del conferimento; non sia stata attuata la pubblicità prevista dall art c.c. 10
11 I SISTEMI DI GOVERNANCE L atto costitutivo deve indicare il sistema di governance prescelto. - sistema tradizionale : coesistenza del Consiglio di Amministrazione (o dell amministratore unico) e del Collegio sindacale; - sistema dualistico, di tradizione tedesca, ove operano un Consiglio di gestione ed un Consiglio (o Comitato) di sorveglianza; - sistema monistico, di tradizione anglosassone, in cui opera un Consiglio di Amministrazione, all interno del quale è istituito un Comitato preposto al controllo sulla gestione. 11
12 SISTEMA TRADIZIONALE Vede sostanzialmente (e sinteticamente): - l amministrazione affidata al consiglio di amministrazione o all amministratore unico; - il controllo sulla corretta amministrazione affidato al collegio sindacale ; - il controllo contabile affidato ad un revisore o ad una società di revisione. 12
13 L ORGANO AMMINISTRATIVO (Sistema tradizionale) Nomina e composizione L amministrazione di una s.p.a. può essere affidata ad un amministratore unico o ad un C.d.A. i cui membri - soci o non soci - vengono nominati dall assemblea (ad eccezione dei primi indicati direttamente nell atto costitutivo); l assemblea ne determina il numero, se lo statuto indica solo il numero massimo e minimo previsti. 13
14 Salvo diversa previsione statutaria, gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La loro nomina scade alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica (art. 2383, co.2, c.c.). E sempre l assemblea che provvede alla revoca degli amministratori (compresi quelli nominati direttamente nell atto costitutivo). L assemblea determina il compenso degli amministratori, se non previsto dallo statuto (art c.c.) 14
15 OBBLIGO INFORMATIVO PER TUTTI I CONSIGLIERI E AUTONOMIA (ART C.C.) Salvo diversa disposizione statutaria, il Presidente convoca il C.d.A., fissa l ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite, a ciascun consigliere, informazioni adeguate inerenti le materie e gli argomenti posti all ordine del giorno (art. 2381, co.1 c.c.). Sempre l art c.c., di nuova formulazione precisa che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. La legge prescrive, quindi, un periodico obbligo informativo al CdA, affinché ciascun consigliere sia messo nelle condizioni di agire e svolgere le sue funzioni in modo informato e consapevole. 15
16 DELEGA DEI POTERI E OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELLE OPERAZIONI PIÙ RILEVANTI (ART. 2381C.C.) Se lo statuto lo consente, il C.d.A. può delegare proprie attribuzioni: - ad un comitato esecutivo - ad uno o più amministratori delegati Fanno eccezione alcune attribuzioni non delegabili ex lege (redazione del bilancio, convocazione dell assemblea per la riduzione del capitale per perdite ) Spetta al C.d.A. la determinazione del contenuto, dei limiti e delle eventuali modalità di esercizio della delega 16
17 il C.d.A. ha sempre il potere di impartire direttive agli organi delegati nonché di avocare a sé operazioni rientranti nella delega; il C.d.A. valuta, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in ragione della natura e delle dimensioni dell impresa; il C.d.A. esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, se elaborati dagli organi delegati; il C.d.A. valuta il generale andamento della gestione, sulla base della relazione che gli organi delegati devono presentare al C.d.A. e al collegio sindacale almeno ogni 6 mesi. 17
18 IL COLLEGIO SINDACALE La riforma dei controlli nelle società non quotate contenuta nel codice civile ha sostanzialmente ricalcato la disciplina dei controlli nelle società quotate di cui al Testo Unico della Finanza (TUF), potenziando il ruolo del collegio sindacale e responsabilizzandone maggiormente i componenti. 18
19 NOMINA, INDIPENDENZA E PROFESSIONALITÀ Il collegio sindacale si compone da tre a cinque membri effettivi (soci o non soci), oltre due supplenti (art c.c.). La nomina del collegio sindacale segue le stesse regole del CdA: i sindaci sono nominati per la prima volta nell atto costitutivo e, successivamente, dall assemblea, salvo ipotesi di nomina delegata ad enti pubblici o a possessori di strumenti finanziari particolari. Come gli amministratori, i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell assemblea che approva il bilancio relativo all ultimo esercizio della carica. 19
20 COMPITI E FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE vigilare sull osservanza della legge e dello statuto ( controllo di legittimità ), ovverosia verificare il rispetto, formale e sostanziale, delle disposizioni legislative e statutarie; vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e quindi controllare la legittimità, formale e sostanziale, dell attività di gestione, controllare che la società sia gestita correttamente, con diligenza qualificata e nel perseguimento dell interesse sociale e della salvaguardia dei beni aziendali, avendo riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al momento in cui le operazioni di gestione vengono compiute. 20
21 Vigilare in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e quindi formulare un giudizio sull adeguatezza delle strutture societarie e sul sistema amministrativo contabile adottato. (assetto organizzativo da intendersi quale adeguata organizzazione del sistema di rilevazione e rappresentazione dei fatti aziendali e che dovrà quindi risultare idoneo a promuovere l efficienza e la correttezza della gestione dell impresa ). 21
22 Art c.c. approva il bilancio L ASSEMBLEA DEI SOCI nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso degli amministratori e dei sindaci delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari 22
23 ASSEMBLEA TOTALITARIA È prevista la validità dell assemblea totalitaria, anche in assenza delle formalità di convocazione, (salvo il diritto del socio di opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), allorché sia rappresentato l intero capitale sociale e vi sia la maggioranza dei rappresentanti degli organi amministrativi e di controllo. 23
24 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L assemblea ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con l intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; nelle successive convocazioni, senza alcun quorum costitutivo (ovvero qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato in assemblea). Una volta costituita, l assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta (vale a dire a maggioranza del capitale presente in assemblea), tanto in prima convocazione quanto nelle successive. 24
25 L assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con l intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; nelle successive convocazioni, con l intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale. Una volta costituita l assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale (50% +1) e, nelle successive convocazioni, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea. 25
26 Limitazione che la legge pone espressamente all autonomia statutaria in materia di fissazione di quorum assembleari in 2^ convocazione: - art co. 4 c.c. (divieto di maggioranze più elevate per approvazione bilancio e nomina amministratori) - art co. 5 c.c. (maggioranza di almeno 1/3 del capitale sociale per alcune deliberazioni: cambiamento dell oggetto sociale, trasformazione, scioglimento, proroga, revoca della liquidazione, trasferimento sede all estero, emissione di azioni con diritti di voto limitati) 26
27 IL VOTO IN ASSEMBLEA Nelle s.p.a. è ammesso che lo statuto possa prevedere il voto per corrispondenza o l intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e che possa determinare un numero di convocazione dell assemblea ulteriore rispetto a quello previsto dal legislatore. Il diritto di intervento in assemblea è circoscritto ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto, così escludendo l intervento dei nudi proprietari delle azioni. 27
28 SISTEMA DUALISTICO Art octies e segg., c.c. Consiglio di gestione Gestione dell impresa sociale Consiglio di sorveglianza Nomina/revoca consiglio di gestione Approvazione bilancio Controllo di legalità sull amministrazione Azione di responsabilità 28
29 SISTEMA MONISTICO Art sexiesdecies e segg., c.c. Consiglio di amministrazione Gestione dell impresa sociale Requisiti di indipendenza per almeno 1/3 Comitato per il controllo sulla gestione Controllo 29
30 Art c.c. Le società di capitali si sciolgono: LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO per decorso del termine (inapplicabile, ovviamente, alle società contratte a tempo indeterminato); per il conseguimento dell oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo ovviamente che l assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie); 30
31 L oggetto sociale si considera conseguito quando si sono esaurite, con soddisfazione, le operazioni che i soci avevano programmato di compiere nel patto sociale. L impossibilità di conseguirlo si ha quando si verifica una causa sopravvenuta e l impossibilità materiale o giuridica sia tale da impedire in maniera assoluta, irreversibile e definitiva la realizzazione del programma sociale. 31
32 per l impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell assemblea. L impossibilità di funzionamento ricorre quando non si riesce a computare la maggioranza necessaria per il funzionamento dell assemblea (quorum costitutivi o deliberativi previsti) a causa del permanente e insanabile dissidio tra i soci. La continuata inattività si verifica nel caso in cui si appura una prolungata inerzia dell organo assembleare stesso che dimostri il completo disinteresse dei soci alla continuazione dell attività. 32
33 per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. (E salvo quanto disposto dall art c.c., vale a dire alla situazione in cui l assemblea dei soci deliberi di ridurre il capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società) In presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale l art c.c. pone a carico degli amministratori l obbligo di convocare senza indugio l assemblea dei soci per deliberare gli opportuni provvedimenti. 33
34 Qualora poi si versi nella situazione più grave di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale i soci - ove non provvedano a deliberare la trasformazione della società - debbono ridurre il capitale e ricostituirlo in un importo non inferiore al minimo. Nel caso di delibera non conforme all art c.c. la società deve considerarsi ex lege posta in liquidazione e da ciò consegue per gli amministratori il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell integrità e del valore del patrimonio sociale. 34
35 Warning: capitale sociale o patrimonio netto? Il parametro di riferimento non é né l uno né l altro! Esempio: si ipotizzi una società con capitale sociale di 400, riserve 400 e perdite per 400. Le perdite risultano superiori sia ad un terzo del capitale sociale sia ad un terzo del patrimonio netto. In tal caso, tuttavia, non si rende applicabile l art c.c. in quanto le perdite sono interamente coperte dalle riserve. Se invece le riserve fossero pari a 200 si constaterebbe che le perdite sono coperte solo in parte dalle riserve e che le perdite eccedenti (200) risultano superiori ad un terzo del capitale sociale. 35
36 per incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione del socio receduto (cioè, quando in presenza del recesso di un socio la società non disponga di un patrimonio netto sufficiente per liquidare quanto il socio ha diritto di ottenere); per deliberazione dell assemblea (vale a dire scioglimento anticipato della società deliberato dall assemblea). altre cause di scioglimento previste dall atto costitutivo o dallo statuto. In questi casi lo statuto o l atto costitutivo dovrà determinare anche la procedura di accertamento di dette cause e quella di iscrizione al Registro delle Imprese. 36
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