Decisione N del 26 novembre 2015
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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore BLANDINI ANTONIO Nella seduta del 29/09/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data 1 agosto 2013 il ricorrente ha acceso, presso il resistente, un conto deposito, cointestato con firma disgiunta con suo fratello. Al momento dell accensione del conto non avveniva alcun deposito, successivamente operava sullo stesso, invece, il solo ricorrente, effettuando due bonifici, dell importo di ,00 ed ,00 (6 agosto 2013 e 27 luglio 2014). In data 12 agosto 2014 veniva inviata al ricorrente una mail nella quale si proponeva la modifica unilaterale del contratto; per tale ragione, lo stesso, in data 6 ottobre 2014, si recava in filiale per chiedere informazioni su tale proposta; tuttavia, in tale sede gli veniva riferito che il conto deposito risultava chiuso e che le relative somme erano state trasferite da suo fratello, altro cointestatario, in data 31 luglio 2014, su conto da quest ultimo acceso nella stessa data presso la medesima filiale. Pertanto, con due note del 13 ottobre 2014 e del 5 dicembre 2014, richiedeva copia della documentazione relativa alle suddette operazioni, trasmessagli con riscontro dell 11 dicembre 2014; da tale documentazione è emerso che la chiusura del conto è avvenuta in data 7 agosto 2014 ad opera del solo fratello del ricorrente che ha trasferito tutte le Pag. 2/6
2 somme presenti sul conto cointestato in data 31 luglio 2014 su un proprio conto corrente, acceso quello stesso giorno, mediante un unica operazione. In data 7 gennaio 2015 il ricorrente inoltrava formale reclamo nel quale contestava la responsabilità dell intermediario per la gestione abusiva del conto e pertanto chiedeva la restituzione della posta attiva, pari ad ,58. Il resistente rigettava le richieste. In data 14 febbraio 2015, non ritenendo soddisfacente la risposta dell intermediario, presentava ricorso all ABF lamentando la violazione dell art c.c., nonché delle condizioni generali del contratto di conto deposito, in particolare il Principio 4 (secondo cui la banca può procedere alla sospensione del servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza o di sicurezza del cliente), e pertanto la scarsa diligenza professionale dell istituto in ragione di ciò responsabile della perdita subita dal ricorrente delle somme depositate, di cui chiede la restituzione integrale. Evidenziava, inoltre, come la presunzione legale iuris tantum, disposta dall art c.c. secondo cui il debito o il credito solidale si dividono in quote uguali se non risulti diversamente, vincibile attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, è superata appunto dal fatto che tutte le operazioni di accredito compiute sul conto in parola sono state eseguite dal ricorrente. Precisa, infine, che nel caso di specie la responsabilità del singolo operatore si è unita contestualmente ad un problema gestionale del sistema informatico della Banca che non si è aggiornato in tempo reale. In altre parole sia l operazione di trasferimento somme di ,58 che quella di chiusura del conto non sono state registrate correttamente sul sistema informatico della Banca [ ], difatti la proposta di modifica unilaterale del contratto è stata comunicata al ricorrente solo in data 12 agosto 2015 dunque dopo 12 giorni dalla chiusura del conto, che risultava pertanto ancora attivo nel sistema informatico dell intermediario. Il ricorrente conclusivamente ha chiesto all Arbitro previa declaratoria di superamento della presunzione di contitolarità ex art. 1298, II comma, c.c., accertare e dichiarare la responsabilità dell intermediario [ ] per omessa diligenza professionale e per mancato rispetto dei canoni contrattuali e per l effetto condannare l istituto [ ] alla restituzione dell importo di ,58, per le ragioni che precedono, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo; in via subordinata, ove non si ritenga superata la presunzione di contitolarità, accertare e dichiarare la responsabilità dell intermediario [ ] per omessa diligenza professionale e per mancato rispetto dei canoni contrattuali e, per l effetto, condannare l istituto [ ] alla restituzione del 50% dell importo di ,58 per le ragioni che precedono, oltre interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo; condannare l intermediario [ ] al pagamento delle spese legali e di quelle della presente procedura. Dal suo canto, l intermediario innanzitutto precisa di aver estinto il conto deposito in conformità sia alle previsioni di legge, specificamente gli artt e 1292 c.c., sia a quelle contrattuali, richiamando in particolare il Principio 5 delle stesse; tale clausola, evidenzia l intermediario, è stata anche separatamente sottoscritta da entrambi i cointestatari, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c.. Afferma dunque che nel caso di specie il consenso all esecuzione delle operazioni è stato prestato correttamente, provenendo il medesimo da un soggetto intestatario del conto, specificatamente autorizzato dall altro a compiere tutte le operazioni in autonomia ; rappresenta quindi che qualora non avesse dato seguito alle richieste proveniente da uno dei cointestatari sarebbe incorso in una responsabilità contrattuale venendo meno agli obblighi assunti. L intermediario replica poi alla contestazione, mossa dal ricorrente, circa la presunta omessa diligenza qualificata ai sensi dell art. 1176, sostenendo che non si può chiedere alla banca, in nome della diligenza qualificata sulla stessa gravante, di controllare o addirittura di vigilare sui rapporti e/o accordi interni tra i soggetti cointestatari di un conto, Pag. 3/6
3 ciascuno dei quali, per contratto, avente il potere di chiedere anche disgiuntamente in ogni momento l estinzione del conto medesimo previo ritiro delle somme su di esso presenti. L intermediario sottolinea inoltre che il Principio 4 delle condizioni generali di contratto, richiamato dal ricorrente, non ha nulla a che vedere con il presente caso; il principio suindicato è riferito, infatti, alle disponibilità dei sistemi informatici ed alla possibilità che, in talune situazioni eccezionali, gli stessi possano essere sospesi per ragioni di implementazione, con relativo impatto sul servizio. Afferma poi che non risulta vero quanto sottolineato dal ricorrente circa la presunta inefficienza dei sistemi informatici della banca; difatti specifica che la comunicazione del 12 agosto 2014, cui fa riferimento il ricorrente, costituiva solo rettifica di una precedente nota della banca del 5 agosto 2014, giorno in cui il conto deposito era ancora attivo. L intermediario sostiene la legittimità del suo operato anche in forza dell art c.c. evidenziando che il comportamento dei creditori abbia senz altro ingenerato un ragionevole affidamento circa il fatto che sussistesse un rapporto di fiducia tra i due soggetti, oltre che una comunità di intenti ; inoltre specifica che il ricorrente, essendo avvocato, accettando le condizioni prospettategli al momento della sottoscrizione era ben conscio dei poteri a lui e al di lui fratello spettanti. Il resistente, d altronde, evidenzia un comportamento anomalo del ricorrente che non muove alcuna censura circa l operato tenuto in parola dal fratello, unico beneficiato della situazione, rispetto cui alcuna forma di tutela, né civile né penale, è stata esperita, cercando invece in prima battuta di ottenere un risarcimento da un terzo soggetto (la Banca), duplicando, così, il debito di quest ultimo ; anzi alla banca preme sottolineare che [il ricorrente] incardinando il procedimento avanti all Arbitro Bancario Finanziario che non prevede l istituto della chiamata di terzo non consente alla Banca ed allo stesso organo giudicante di coinvolgere nel contraddittorio uno degli attori principali. Chiarisce inoltre che non è stato prodotto alcun elemento volto a provare che il denaro depositato sul conto deposito fosse esclusivamente del ricorrente; poiché il fatto che i bonifici in ingresso recassero come ordinante il ricorrente non ha alcun rilievo, in quanto ben avrebbe potuto il rapporto originario essere a propria volta cointestato (con il fratello o con terzi) e, anche fosse, nulla conferma che le poste attive presenti su quel rapporto fossero di pertinenza esclusiva del ricorrente. Per quanto concerne, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, fa presente che non è necessaria, per il procedimento de quo, rappresentanza professionale e quindi afferma l infondatezza della richiesta di rimborso. In data 13 maggio 2015, in sede di replica alla controdeduzioni, il ricorrente, innanzitutto, evidenzia che la ricostruzione della vicenda è stata interamente confermata da parte resistente. Ribadisce che l intermediario avrebbe dovuto sospendere l esecuzione delle operazioni che hanno portato alla chiusura del conto al fine di valutarne la bontà, in forza dell art c.c. e del Principio 4 delle condizioni contrattuali; specificando inoltre che il contratto nella sua interezza andrebbe interpretato in chiave sistematica ed in buona fede. Inoltre, controbattendo al resistente, sottolinea che l intermediario avrebbe dovuto semplicemente accorgersi che le operazioni compiute [dall altro cointestatario] fossero finalizzate a depauperare il patrimonio del ricorrente. In ordine all applicazione delle disposizioni contrattuali chiarisce che il Principio 4, ritenuto inconferente con la fattispecie in controversia dall intermediario, è inserita in una disposizione di carattere generale rubricata Quali obblighi ha [l intermediario] e quali garanzie rappresentano per il Cliente in cui alcun riferimento, al contrario di quanto detto dalla banca, è indicato in ordine ai sistemi informatici; peraltro, il ricorrente rappresenta che, pur non volendo ritenere applicabile il principio 4, la facoltà di rifiutarsi di assumere l incarico, invocata dal ricorrente, avrebbe potuto ricollegarsi al Principio 6 delle Pag. 4/6
4 disposizioni contrattuali, secondo cui tale facoltà può essere esercita se esiste un giustificato motivo o comunque non sono rispettate le condizioni indicate nel contratto. In ordine all inadeguatezza del sistema informatico del resistente, il ricorrente ribadisce che sia l operazione di trasferimento delle somme che quella di chiusura del conto non sono state registrate correttamente sul sistema informatico della Banca ; peraltro, in ordine al riferimento dell intermediario alla comunicazione del 5 agosto 2014, evidenzia come sia stato dallo stesso allegato un mero foglio in formato word privo di data, provenienza, indicazione del destinatario, prova di consegna etc. e come tale è da ritenersi inesistente. Sostiene, poi, l importanza del corretto aggiornamento dei dati informatici, secondo il ricorrente non avvenuto, poiché ciò gli avrebbe consentito di revocare l operatività disgiunta del conto in tempo reale e con ogni mezzo. Per completezza, precisa che appare priva di rilevanza la conclusione dell intermediario in merito al fatto che il ricorrente non abbia censurato l operato del fratello; in primo luogo, in ragione del fatto che la Banca resistente è perfettamente a conoscenza delle difficoltà del ricorrente di individuare la movimentazione bancaria tenuta da altro soggetto tant è che per prima ha omesso di fornire qualsivoglia indicazione sul punto né in via informale né in via formale, in secondo luogo, la Banca è parimenti a conoscenza del fatto che la pendenza di altro procedimento sulla medesima questione determina l improcedibilità del presente arbitrato, in terzo luogo, la scelta della tipologia di azione da compiere costituisce una libertà costituzionalmente garantita, in ultimo, emerge una ipotesi di responsabilità dell istituto di credito che ha causato i danni lamentati dal ricorrente a prescindere dal beneficio dell altro cointestatario difatti se la Banca avesse informato prontamente il ricorrente quest ultimo avrebbe potuto promuovere tempestive azioni cautelari. In ultimo, sul superamento della presunzione di contitolarità, sottolinea che la circostanza è provata dal fatto che anche l intermediario in questa sede ha confermato: tutti i bonifici in ingresso recano come ordinante il ricorrente. DIRITTO Al fine della soluzione della delicata controversia sottoposta all esame di questo Arbitro, appare decisivo puntualizzare la successione cronologica degli eventi: - in data 1 agosto 2013 è stato stipulato il contratto di conto deposito. - tale conto è stato alimentato, mediante bonifici provenienti dal ricorrente, una prima volta, in data 6 agosto 2013, per un importo di ,00, e, una seconda volta, in data 28 luglio 2014, per un importo di ,00. - in data 31 luglio 2014, l altro cointestatario ha provveduto ad aprire un conto corrente personale presso l odierno resistente, ad avanzare richiesta di chiusura del conto deposito e ad ordinare il trasferimento, nel conto corrente appena aperto, degli importi di cui sopra. Il trasferimento di euro ,00 è dunque avvenuto il 31 luglio il conto deposito risulta effettivamente estinto in data 7 agosto In tale ultima data, l importo, a titolo di saldo creditore presente sul rapporto, era pari a 147,07 euro. La questione riguarda oltre alla pretesa violazione di disposizioni contrattuali l asserita violazione del dovere di diligenza professionale, incombente sugli intermediari. Il ricorrente lamenta la tardiva e casuale conoscenza della chiusura del conto corrente, avvenuta mediante comunicazione solo verbale (resa in occasione di una visita presso la filiale dell intermediario), successiva alla proposta di modificazione delle condizioni contrattuali avvenuta via mail in data 12 agosto Pag. 5/6
5 Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del Principio 4 e 6 delle condizioni contrattuali, riferito alla diligenza della Banca ed alle ipotesi in cui la Banca può non dare esecuzione ad un incarico. Nessuna delle ipotesi indicate sembra però applicabile alla fattispecie che ci occupa. Ebbene, aldila di quanto previsto in questi sensi, pervero dalla disciplina in materia di conto cointestato, anche ai sensi di contratto è pienamente ammissibile che uno dei cointestatari prelevi, o, addirittura, estingua il conto. In particolare, ai sensi del cd. Principio 1 delle condizioni generali di contratto, il cliente può recedere [ ] anche a firma di uno solo degli intestatari del rapporto cointestato. Tale clausola è stata anche separatamente sottoscritta da entrambi i cointestatari. In giurisprudenza, in ordine al superamento della presunzione di contitolarità di cui all art c.c., è stato sostenuto che la stessa opera tra i correntisti e non nei confronti della banca, i cui rapporti sono regolati dall art c.c. Cfr. sul punto Cass., 19 febbraio 2009, n. 4066: Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal comma 2 dell'art c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Nei rapporti nei confronti della Banca, cioè, è indubitabile che nella fattispecie in esame ciascuno dei correntisti potesse liberamente disporre delle somme. La scansione temporale prima riferita è rilevante anche ad altri fini: il prelievo delle somme (euro ,00) è intervenuto il 31 luglio 2014; il 7 agosto 2014 è stato poi chiuso il conto, recante un saldo del tutto irrisorio nell economia vicenda che ci occupa (euro 147,04). Dunque, seppure si volesse individuare una qualche responsabilità dell intermediario che tuttavia non è emersa all esame di questo Arbitro nella chiusura del conto, anche alla luce di tutti gli aspetti informativi rappresentati dal ricorrente, questa sarebbe irrilevante, in punto causale, nella produzione del danno a carico dell altro correntistaodierno ricorrente: danno che si è determinato solo a seguito dei bonifici prima disposti e non in correlazione con la successiva chiusura del conto. Né è possibile, in questa sede, dare corso a mezzi istruttori volti a dimostrare una pretesa conoscenza della illegittimità delle disposizioni operate dal cointestatario, rilevante in termini di mala fede o dolo, ai fini della controversia in esame, a cura dei funzionari dell intermediario che hanno dato corso ai prelievi cosi come ordinati dal cointestatario predetto. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6
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