Decisione N. 8 del 02 gennaio 2014

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) ESTRANGEROS Nella seduta del 26/09/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente chiede di accertare l avvenuta cessione del contratto di leasing automobilistico dal medesimo stipulato con l intermediario convenuto e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di euro ,53 che l intermediario ha avanzato nei confronti del ricorrente, procedendo altresì l intermediario, a seguito del mancato versamento del suddetto importo, a segnalare il ricorrente in CRIF. In particolare, con un primo reclamo del 16 maggio 2012, con un secondo reclamo del 9 agosto 2012, negativamente riscontrato dall intermediario il 22 agosto 2012, e quindi con il ricorso all ABF presentato in data 3 maggio 2013, il ricorrente osserva quanto segue: - di aver stipulato in data 13 marzo 2008, nella sua qualità di titolare di una ditta individuale, un contratto di leasing automobilistico con l intermediario convenuto e di aver ceduto a terzi il suddetto contratto il successivo 23 dicembre 2009, nell ambito di una cessione di ramo d azienda. Osserva altresì di aver comunicato all intermediario in data 24 febbraio 2010 l intervenuta cessione del contratto, contestualmente interrompendo il pagamento del relativo rateo. Osserva altresì che, con comunicazione del 15 luglio 2011, anche il soggetto cessionario del contratto ha Pag. 2/6

2 provveduto a rendere idonea comunicazione all intermediario dell intervenuta cessione del contratto intercorsa nell ambito della cessione del ramo d azienda; - che in data 27 gennaio 2012 l autoveicolo oggetto del contratto di leasing è stato coinvolto in un incidente, a seguito del quale è stato demolito e radiato dal PRA. Osserva, al riguardo, come l intermediario abbia incassato l ammontare liquidato dalla società assicuratrice a seguito del sinistro e della demolizione del veicolo e che, nonostante ciò, l intermediario, nei tre mesi successivi al sinistro, ha illegittimamente emesso 3 fatture (del 16 febbraio 2012, del 20 marzo 2012 e del 18 aprile 2012, di euro 618,84 cadauna e cioè dell ammontare pari al canone di locazione mensile) chiedendone il pagamento al ricorrente; - che in data 13 giugno 2012, a seguito del mancato pagamento delle fatture relative al contratto, l intermediario ha dichiarato la risoluzione del contratto di leasing, richiedendo al ricorrente il pagamento di euro ,53 integrante il valore residuo ancora da saldare riferito al predetto contratto. Sulla base di quanto sopra, il ricorrente chiede: 1) di accertare l avvenuta cessione del contratto di locazione finanziaria in capo alla società cessionaria e di dichiarare l illegittimità della richiesta di pagamento pari ad euro ,53 avanzata nei confronti del ricorrente; 2) di ordinare la cancellazione dalla Centrale Rischi (CRIF) del nominativo del ricorrente. In uno con il ricorso, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione: all. 1, contratto di locazione finanziaria del 13 marzo 2008, all. 2 cessione ramo d azienda del 23 dicembre 2009; all. 3, comunicazione 24 febbraio 2010 ricorrente / intermediario; all. 4 comunicazione cessionario / intermediario 15 luglio 2011; all. 5 verbale sinistro stradale 27 gennaio 2012 e comunicazione ricorrente / intermediario 31 gennaio 2012; all. 6 comunicazione intermediario / ricorrente con quietanza compagnia assicurativa e comunicazione ricorrente / intermediario del 28 marzo 2012 e comunicazione agenzia gestione veicolo / ricorrente per autorizzazione a demolizione e radiazione veicolo 7 marzo 2012; all. 7 comunicazione 16 maggio 2012 ricorrente / intermediario e riscontro 24 maggio 2012 intermediario / ricorrente; all. 8 comunicazione intermediario / ricorrente 13 giugno 2012 risoluzione contratto di leasing; all. 9 comunicazione ricorrente / intermediario 9 agosto 2012; all. 10 comunicazione intermediario / ricorrente 22 agosto Con le controdeduzioni, presentate in data 4 luglio 2013, l intermediario in via preliminare osserva come non risulta essere pervenuta in precedenza alcuna contestazione da parte del ricorrente in oggetto, avente le caratteristiche per essere classificata come reclamo, chiedendo la declaratoria di irricevibilità del ricorso. Ciò premesso, nel merito, osserva quanto segue: - che, ai sensi dell art. 8 delle condizioni generali del contratto di leasing automobilistico sottoscritto tra le parti, il ricorrente si era obbligato a non cedere a terzi il godimento e l uso anche parziale dei beni oggetto del contratto [ ] senza il consenso scritto della concedente e che, in ogni caso, l intermediario non ha formalizzato il proprio consenso alla cessione poiché, al momento della richiesta, il ricorrente non era in regola con i pagamenti. Osserva altresì l intermediario come il mancato perfezionamento della cessione del contratto fosse circostanza comunque nota al ricorrente, posto che risulta in via documentale come sia stato lo stesso ricorrente a denunciare il sinistro occorso il 27 gennaio 2012 al veicolo oggetto del contratto di leasing, e non già il cessionario; - quanto al credito contestato, precisa l intermediario come la richiesta di pagamento di euro ,53 sia coerente con l art. 16 delle condizioni generali del contratto in Pag. 3/6

3 questione ed è giustificata dalla mancata liberazione del ricorrente a seguito dell avvenuta cessione; - quanto alla contestata segnalazione in CRIF, l intermediario osserva come la medesima sia giustificata in relazione al mancato adempimento del ricorrente al proprio obbligo di pagamento. L intermediario convenuto, sulla base di quanto sopra osservato, nel merito, chiede il rigetto del ricorso. In uno con le controdeduzioni, l intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1 estratto conto corrente al 28 febbraio 2010; all. 2 comunicazione intermediario / ricorrente 14 agosto 2012; all. 3 ulteriore comunicazione intermediario / ricorrente 14 agosto 2012; all. 4 preventivo chiusura sinistro 27 gennaio DIRITTO In via preliminare, l intermediario eccepisce l irricevibilità del ricorso per l assenza di un formale reclamo che, ai sensi della Sezione VI, punto 1, cpv. 1, delle Disposizioni Bankitalia sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in Materia di Operazioni e Servizi Bancari e Finanziari, è propedeutico alla presentazione del ricorso. Al riguardo, si deve osservare come il 2 cpv. del medesimo punto delle suddette Disposizioni precisa come: Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari e, dunque, in conformità a quanto previsto dalla Sezione I, par. 3, 11 alinea delle Disposizioni Bankitalia sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari, Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti, che definisce come reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, ) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra, la del ricorrente del 9 agosto 2012 prodotta sub all. 9, indirizzata all intermediario, è dunque tale da integrare idoneo reclamo ai sensi della suddetta normativa. Venendo all esame della corrispondenza fra contenuto del reclamo ed oggetto delle domande del ricorso, ritiene il Collegio che il reclamo inerisca la pretesa illegittimità degli addebiti e delle segnalazioni presso le centrali rischi eseguite dall intermediario nei confronti del ricorrente per effetto della mancata volturazione del contratto di leasing in capo al cessionario del ramo d azienda. Ritiene pertanto che il reclamo suddetto sia idoneo a coprire l oggetto del ricorso volto a far valere nei confronti dell intermediario il preteso trasferimento del contratto di leasing al cessionario del ramo d azienda ceduto il 23 dicembre E infatti sulla base di tale presupposto che il ricorrente, oltre a richiedere l accertamento del prodursi degli effetti, nei confronti dell intermediario, della cessione del ramo d azienda, chiede altresì l accertamento della illegittimità della richiesta di pagamento da parte dell intermediario dell ammontare di euro ,53 (in quanto rivolta al ricorrente e non al cessionario) nonché l illegittimità della segnalazione al CRIF (anch essa eseguita nei confronti del ricorrente). Ne consegue che l eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata in via preliminare dall intermediario non può essere accolta. Ritiene viceversa il Collegio di condividere le deduzioni opposte dall intermediario nel merito delle domande svolta dal ricorrente, che dunque non appaiono accoglibili. Pag. 4/6

4 Il ricorrente ha prodotto sub all. 1 il contratto di locazione finanziaria, nella copia sottoscritta dall intermediario, che all art. 8 delle condizioni generali dispone espressamente il divieto per il ricorrente di cedere il contratto a terzi anche in caso di cessione, affitto, usufrutto di azienda o di ramo d azienda, senza il consenso scritto della Concedente. L articolo altresì prevede che la cessione, anche allorquando specificamente autorizzata, non libererà l Utilizzatore dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto, quale obbligato in solido con il cessionario. Le disposizioni contrattuali, neppure censurate dal ricorrente, dispongono una deroga esplicita alla disciplina promanante dall art cod. civ. (che prevede che, in caso di cessione d azienda, si determini il passaggio automatico dei contratti stipulati per l esercizio dell azienda, fatto salvo il diritto della parte ceduta di recedere nel termine di tre mesi dalla comunicazione della cessione), deroga che è volta ad imporre al cedente, in caso di trasferimento di azienda, specifici oneri aggiuntivi nell interesse dell intermediario rispetto a quanto previsto dall art cod. civ. Tale deroga contrattuale, sulla quale il ricorrente non si è soffermato nelle proprie deduzioni, non appare in ogni caso censurabile, anche in osservanza del principio statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., 21 luglio 2011, n ) per il quale l'art c.c., laddove al primo comma chiarisce che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa se non è pattuito diversamente, consente di prendere in considerazione proprio quelle situazioni nelle quali, esplicitamente, le parti hanno voluto stabilire la incedibilità ulteriore di un diritto già ceduto. La pattuizione in questione, in definitiva, limita la circolazione del diritto di sfruttamento affidandola ad atti ai quali il titolare deve partecipare. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il mancato consenso scritto della Concedente al trasferimento al cessionario del contratto di leasing prescritto ai sensi dell art. 8 delle condizioni generali di contratto determina la non opponibilità all intermediario della cessione medesima. Tale circostanza è di per sé sufficiente a determinare il mancato accoglimento del ricorso del ricorrente. Oltre a quanto sopra osservato, appare poi significativa la condotta assunta dallo stesso ricorrente nel periodo successivo alla cessione del ramo d azienda, ricorrente che in data 31 gennaio 2012 ha denunciato all intermediario il sinistro occorso al veicolo oggetto di leasing il 27 gennaio 2012 (all. 5 ricorrente), si è opposto in data 28 marzo 2012 all accettazione dell offerta di euro 8.700,00 comunicata dalla Compagnia Assicurativa a refusione del danno verificatosi sul veicolo (all. 6 ricorrente), ed ha contestato in data 16 maggio 2012 le fatture relative al rateo del leasing emesse dall intermediario successivamente al sinistro del 27 gennaio 2012 (all. 7 ricorrente). Si tratta di condotte che, essendo nella titolarità di colui che esercita diritti in forza del contratto di leasing, esprimono la piena consapevolezza del ricorrente di essere, ancora a tale data, il titolare del rapporto. Sulla base di quanto sopra, non può trovare accoglimento la domanda svolta dal ricorrente volta ad accertare la produzione in capo all intermediario degli effetti traslativi della titolarità del contratto di leasing dal medesimo sottoscritto con l intermediario nel marzo 2008 per effetto della cessione di ramo d azienda intervenuta in data 23 dicembre A tale statuizione consegue il mancato accoglimento delle due ulteriori domande svolte dal ricorrente (cioè la pretesa illegittimità della richiesta di pagamento in quanto avanzata dall intermediario al ricorrente, pari ad euro ,53, nonché la pretesa illegittimità della segnalazione in CRIF svolta dall intermediario nei confronti del ricorrente), posto che tali domande si fondano sul presupposto sopra negato della opponibilità all intermediario della cessione del contratto di leasing al cessionario dell azienda ceduta. Pag. 5/6

5 PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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