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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof.ssa Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 05/10/2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso del 5 maggio 2012 la ricorrente disconosce la sottoscrizione - in qualità di coobbligato - di un contratto di prestito personale concluso, tramite esercente convenzionato, con un intermediario riconducibile alla banca convenuta, evidenziando la palese difformità tra la firma apposta sulla richiesta di finanziamento prodotta dalla banca e quella desumibile dalla documentazione allegata. La ricorrente chiede pertanto al Collegio di accertare l invalidità del contratto per falsità della sottoscrizione. In particolare, in seguito alla ricezione di un documento di sintesi (datato 12 settembre 2010) delle principali condizioni economiche del finanziamento in oggetto, con reclamo del 28 dicembre 2010 Pag. 2/6

(reiterato in data 30 maggio 2011) la ricorrente contesta di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento né di aver ricevuto erogazioni di finanziamenti da parte della banca convenuta, chiedendo chiarimenti al riguardo. Con nota del 21 giugno 2011, la resistente riscontra detta richiesta allegando copia del contratto e contestualmente invitando il cliente - in caso di rilevate anomalie della scrittura privata - a sporgere denuncia di disconoscimento presso la competente Autorità Giudiziaria, al fine di consentire alla stessa di effettuare le opportune verifiche. Insoddisfatta del riscontro ricevuto, la ricorrente propone l odierno ricorso a mezzo del quale chiede al Collegio di accertare l invalidità del contratto per falsità della sottoscrizione. Costituitasi parte del presente procedimento, con controdeduzioni del 1 marzo 2012, resiste la convenuta rilevando: - che la ricorrente è coobbligata di un contratto di prestito personale dalla medesima sottoscritto in data 22 settembre 2008 (per l importo di euro 4.115,20 da rimborsare in n. 36 rate mensili di euro 127,07 ciascuna); - che in data 30 maggio 2011 la ricorrente ha negato di aver assunto la qualità di coobbligato nel contratto di finanziamento in parola e ha chiesto copia della relativa documentazione bancaria, ai sensi dell art.119 TUB; - di aver riscontrato detta istanza di documentazione (inviando in data 21 giugno 2011 copia del contratto richiesto) manifestando la possibilità di liberare la ricorrente dai vincoli contrattuali in caso di positivo accertamento di una truffa perpetrata anche nei confronti della stessa convenuta, previa denuncia di disconoscimento presso le competenti Autorità; - che, stante l espresso diniego della ricorrente alla effettuazione della predetta denuncia di disconoscimento, non è stato possibile procedere alle verifiche di cui innanzi. Per tali motivi la resistente chiede al Collegio il rigetto del ricorso. Pag. 3/6

Diritto La ricorrente assume di non aver mai sottoscritto con la resistente il contratto di prestito di cui in narrativa in qualità di coobbligato. La resistente osserva che, in mancanza di formale denuncia presso l Autorità Giudiziaria di disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento, non è possibile procedere alle opportune verifiche al fine dell eventuale liberazione della ricorrente (coobbligata) in ipotesi di accertamento di una truffa effettuata anche ai danni dello stesso intermediario. Ciò premesso, si osserva che per la soluzione della controversia occorre preliminarmente verificare se sia stato validamente effettuato il disconoscimento della sottoscrizione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, esige un impugnazione chiara ed inequivoca (cfr. Cass. n. 11911/03) ovvero specifica e determinata (cfr. Cass. n. 13384/2005; n. 1591/2002). Questa chiarezza deve desumersi non solo dalla forma assunta dalla manifestazione del pensiero (come certezza in ordine alla negazione dell autenticità della sottoscrizione, cfr. Cass. n. 1744/1972), ma anche dall oggetto, dovendo essere indicata la specifica sottoscrizione di cui si nega l autenticità (così, Cass. n. 11911/03 cit.). Dalle pronunce di legittimità che si sono espresse sul carattere chiaro ed inequivoco o meno della volontà e dell oggetto del disconoscimento, si ricava che la genericità di questo ricorre solo in ipotesi di contestazioni vaghe dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione, ossia che non hanno consentito alla controparte di comprendere la reale volontà processuale o comunque quale fosse la scrittura o la sottoscrizione contestata (cfr. in tal senso, Cass. n. 3474/2008). Venendo al caso di specie, nel ricorso la ricorrente dichiara di non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento, né ricevuto erogazioni di finanziamenti dalla convenuta, poiché la firma apposta nel contratto [prodotto Pag. 4/6

dalla banca] è palesemente falsa, in quanto del tutto difforme da quella presente nel ricorso e negli altri documenti prodotti. La ricorrente ha dunque disconosciuto in maniera chiara e inequivoca la firma posta nella richiesta di finanziamento prodotta dalla banca, individuando precisamente l oggetto del disconoscimento nella sottoscrizione del coobbligato. Alla stregua dei principi innanzi evidenziati deve ritenersi che la ricorrente abbia validamente effettuato, nell ambito del presente procedimento, il disconoscimento della citata sottoscrizione e che pertanto non sussistano le ragioni ostative indicate dalla banca per l espletamento delle opportune attività di verifica della scrittura privata. Peraltro non risulta che la resistente, al fine di fondare la pretesa creditoria nei confronti della ricorrente, abbia chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione della scrittura privata necessaria, in tal caso, a far acquistare efficacia probatoria al documento prodotto e del cui onere è gravata la parte che intende avvalersene. Si osserva altresì che dalla documentazione agli atti la firma apposta sul contratto prodotto dalla banca appare icto oculi non conforme a quella della ricorrente presente, tra l altro, sui documenti di riconoscimento della stessa. Tale evidente discrasia avrebbe dovuto essere rilevata dalla resistente già in fase di stipula del finanziamento, alla luce dei principi di diligenza professionale nonché degli obblighi di adeguata verifica della clientela ex d.lgs. n. 231/2007 che incombono sugli intermediari finanziari. Tra le modalità indicate per l adempimento dei suddetti obblighi, la normativa richiede che l identificazione e la verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo venga svolta in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d identità non scaduto ( ) prima dell instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l incarico di svolgere una prestazione professionale o dell esecuzione dell operazione (d.lgs. cit., art. 19, lett. a). In conclusione il Collegio, atteso quanto innanzi, ritiene che sulla base della documentazione prodotta non sussistano elementi idonei a provare l autenticità Pag. 5/6

della sottoscrizione del contratto di prestito e, dunque, la valida assunzione da parte della ricorrente dell obbligazione in questione. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6