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Transcript:

composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 09/11/2012 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La ricorrente contesta il rifiuto opposto dall intermediario alla concessione di un mutuo. Riferisce che la banca avrebbe negato il finanziamento perché dall analisi della richiesta erano emerse informazioni creditizie di tipo negativo c/o Eurisc gestito da Crif, ma che alle verifiche personalmente svolte presso Crif non risulta alcuna segnalazione negativa. Precisa di non aver attivato una procedura di surroga ex art. 120 quater TUB in quanto non ritenuta conveniente. Chiede, quindi, di accertare la correttezza e trasparenza dell operato della banca, ritenendo che la domanda sia stata rifiutata senza giustificato motivo e di aver conseguentemente subito un danno economico e morale. L intermediario contesta la fondatezza delle pretese avversarie opponendo la libertà della banca nella valutazione del merito creditizio. Rappresenta di non aver mai riferito al cliente dell esistenza di segnalazioni negative in CRIF, ma di aver dato atto alla cliente di aver proceduto alla consultazione delle informazioni di tipo negativo in CRIF, nonché di aver consultato anche (i) i dati personali relativi ai punteggi basati su sistemi di credit scoring in CRIF e (ii) le informazioni negative Pag. 2/6

provenienti dai pubblici registri, elenchi, atti o documenti e che da tali consultazioni erano emerse evidenze che non rispettano i criteri di erogazione della banca. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso. Diritto La controversia sottoposta all attenzione del Collegio attiene alla mancata concessione del credito ad opera dell intermediario. La ricorrente lamenta che l intermediario avrebbe negato senza giustificato motivo il finanziamento e che avrebbe violato i precetti in tema di trasparenza e correttezza motivando tale rifiuto in ragione di segnalazioni negative in CRIF in realtà inesistenti. Al riguardo occorre, innanzitutto, richiamare il principio generale secondo cui un obbligo di fare credito è di certo estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una «sana e prudente gestione» e deve essere esercitata avendo riguardo «alla stabilità complessiva, all efficienza e alla competitività del sistema finanziario» (arg. ex art. 5 del TUB). In coerenza con tale principio, questo Arbitro si è già espresso nel senso dell assoluta autonomia dell intermediario nella valutazione del merito creditizio del cliente, osservando che: la concessione o il diniego di una richiesta di finanziamento comportano una valutazione riservata alla banca. Lo statuto delle imprese bancarie non è infatti compatibile con un obbligo generale di far credito; rilevano all uopo non solo la libertà negoziale e l autonomia gestionale proprie di ogni impresa di diritto comune, ma anche e soprattutto le caratteristiche dell attività bancaria che deve costantemente orientarsi ad una sana e prudente gestione, avendo riguardo alla stabilità complessiva, all efficienza e competitività del sistema finanziario (arg. ex art. 5, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). In coerenza con tali finalità, l ordinamento pone a carico delle banche il rispetto di determinati limiti cd. prudenziali - la cui verifica compete alla Banca d Italia - volti a garantire, tra l altro, che queste abbiano un patrimonio adeguato al complesso dei crediti erogati, ponderati in relazione al loro grado di rischio. Rientra pertanto nella sfera del finanziatore la valutazione del cd. merito creditizio del potenziale debitore ossia della sua capacità di restituire il prestito in modo sostenibile per l intera durata del rapporto e di adempiere alle clausole contrattuali, attraverso un Pag. 3/6

accertamento che sia proporzionato al livello di rischio del cliente e alla natura del contratto. (Decisione n. 590 del 23 marzo 2011) Ciò non esclude, tuttavia, che la mancata concessione del credito possa essere fonte di responsabilità per la banca, nell ipotesi in cui non sia conforme ai criteri di correttezza. Nel caso di specie, la ricorrente si duole sostanzialmente dell inesistenza di un giustificato motivo a supporto del diniego di credito, lamentando che la banca avrebbe addotto una motivazione rivelatasi errata, ossia l esistenza di segnalazioni negative a suo carico. Ora, è noto che l art. 124-bis nel TUB, novellando il successivo art. 125, ha previsto, al primo comma, che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Il secondo comma del successivo art. 125 regola, poi, l ipotesi della mancata concessione del credito, stabilendo che se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. La comunicazione della Banca d Italia del 22 ottobre 2007 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 10 dell ottobre 2007) pone l accento sull importanza della correttezza e trasparenza dei rapporti tra intermediari e clientela. Con particolare riguardo al rifiuto opposto a una domanda di finanziamento, è previsto l obbligo dell intermediario di fornire riscontro con sollecitudine al cliente; nell occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito. Alla luce della normativa sopra richiamata emerge che se la mancata concessione del credito è determinata dalle segnalazioni negative presenti in una Pag. 4/6

banca dati, l intermediario deve dare immediata comunicazione al richiedente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Nel caso di specie, non v è contestazione sulla tempistica con la quale è stato opposto il diniego che, da quanto risulta, appare assolutamente ragionevole. L intermediario ha, poi, fornito al cliente una motivazione del diniego, sia pure generica, sulla quale va osservato che nessuna delle disposizioni accennate impone alla banca motivazioni di carattere analitico, nemmeno l art. 125 del TUB, come modificato dal d.lgs. 141/2010, che è il caso di ripetere prevede la sola comunicazione del risultato dell esame della banca dati e degli estremi di quest ultima. (Decisione n. 300 del 2 febbraio 2012). Peraltro, va osservato che alle successive richieste della ricorrente di avere informazioni più dettagliate l intermediario non ha fornito alcuna risposta, con ciò contravvenendo al dovere di trasparenza che deve connotare il rapporto con la clientela (v. sul punto, Dec. n. 2625/2012). Tuttavia, tale comportamento non può concretare, ad avviso del Collegio e stante la discrezionalità nella valutazione del merito creditizio, un rifiuto illegittimo del finanziamento, cui la ricorrente correla il prodursi di un danno economico e morale per la perdita di mesi in attesa della conclusione dell istruttoria. Nel ricorso si accenna inoltre a possibili danni subiti, ma non si fornisce alcun elemento di prova al riguardo, né, a ben guardare, si formula una specifica domanda risarcitoria. Per quanto precede, il ricorso non può essere accolto. Ciononostante, il Collegio ritiene utile raccomandare all intermediario di assicurare la massima intelligibilità, trasparenza e chiarezza delle comunicazioni ai clienti. P.Q.M. Pag. 5/6

Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6