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Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 15/02/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto La ricorrente cointestataria, unitamente alla madre, di un rapporto di conto corrente, a firme congiunte, presso la banca resistente a far data dal 29 agosto 2011 censura l operato dell intermediario per avere quest ultimo, in data 29 febbraio 2012, consentito alla madre di prelevare dal predetto conto 990,00 in contanti ed 34.000,00 mediante emissione di assegno circolare, senza aver previamente acquisito né la autorizzazione né la firma della ricorrente stessa. Il 15 maggio 2012, la ricorrente inoltrava reclamo alla banca, chiedendo la restituzione dell importo di 34.990,00. La richiesta non veniva tuttavia accolta dall intermediario. La ricorrente si rivolge quindi all Arbitro Bancario Finanziario con ricorso depositato in data 30 luglio 2012, chiedendo la restituzione della somma di 34.990,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa dell operazione posta in essere dalla banca. L intermediario resistente, costituitosi in giudizio, rappresenta che il conto all atto della sua apertura è stato alimentato mediante versamento di un assegno Pag. 2/6

bancario di 35.000,00 tratto su altra banca dalla madre della ricorrente a favore di sé medesima. Il rapporto non è mai stato movimentato da parte delle contitolari, facendo registrare unicamente scritture per spese e competenze, fino al 29 febbraio 2012, data delle operazioni contestate. In tale ultima data, la madre della ricorrente si presentava allo sportello e prelevava la somma di 990,00 in contanti, richiedendo l emissione di un assegno circolare di 34.000,00. La banca dà atto che, in tale occasione, l operatore di cassa non si è avveduto che il rapporto era a firme congiunte - tipologia di rapporto questa molto rara prediligendo ormai a clientela le firme disgiunte - e, d altro canto, abbassando, probabilmente il livello di attenzione di fronte ad una persona di ottanta anni. Per altro verso, la banca afferma che la somma prelevata è stata versata dalla madre della ricorrente presso la stessa banca in occasione dell apertura del conto e che pertanto il prelievo stesse quasi a voler ristabilire una situazione economica ex ante. La resistente, in ogni caso, ritiene che l istanza della ricorrente sia infondata, in quanto la somma prelevata dal predetto conto si assume di pertinenza di ciascuno dei cointestatari nella misura del 50%. Le somme depositate su un conto corrente cointestato, in altri termini, si presumono di proprietà dei cointestatari in parti eguali, salvo prova contraria, e ciò in base all art. 1101 c.c. Nel caso in esame, poi, la presunzione dell uguaglianza delle quote dei cointestatari potrebbe probabilmente essere superata dalla prova contraria, che la madre della ricorrente potrebbe fornire, se la somma con cui era stato alimentato il conto corrente in origine proveniva da suoi proventi personali. Ne deriva afferma ancora la banca che la madre della ricorrente potrebbe trarre un ingiustificato arricchimento dall eventuale ripristino della consistenza del saldo del conto corrente ex ante, posto che si ritroverebbe a essere titolare del 50% dell intera somma. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la banca osserva come essa sia del tutto priva dei presupposti, non avendo tra l altro la ricorrente fornito la prova di alcun concreto pregiudizio economico subito, ai fini della determinazione e della liquidazione del danno. In considerazione di quanto argomentato in sede di controdeduzioni, la banca resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso. Pag. 3/6

Diritto 1. La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, che rientra nella competenza dell Arbitro Bancario Finanziario, verte sul comportamento tenuto dalla banca, che ha consentito alla madre della ricorrente, cointestataria con quest ultima di un conto corrente a firme congiunte, di prelevare quasi tutto il saldo presente sul conto stesso senza l autorizzazione né la firma della ricorrente. 2. Prima di passare all esame del merito della controversia, appare utile puntualizzare alcuni aspetti rilevanti ai fini della decisione. Anzitutto, è pacifico tra le parti (oltre che documentato in atti) che il regime del conto corrente in questione fosse a firma congiunta delle cointestatarie. Risulta altrettanto pacifico che, in occasione della duplice operazione di prelevamento effettuata dalla madre della ricorrente in data 29 febbraio 2012, non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, né sottoscrizione da parte di quest ultima. Nelle proprie difese, la banca attribuisce l esecuzione della duplice operazione ad una leggerezza del proprio dipendente, il quale, da un lato, non si è avveduto che il rapporto era a firme congiunte e, dall altro lato, ha agito abbassando, probabilmente il livello di attenzione di fronte ad una persona di ottanta anni. 3. Ciò chiarito in fatto, e venendo all esame del merito della controversia, deve appurarsi se possa o meno ritenersi corretta la condotta dell intermediario che abbia consentito l effettuazione del duplice prelevamento sulla base di un autorizzazione rilasciata da una sola delle cointestatarie di un conto corrente che prevedeva la necessità della firma congiunta di entrambe le contitolari. Ora, appare evidente che, se le clienti avevano optato per un regime a firma congiunta del conto corrente, è sicuramente illegittima la condotta dell intermediario che abbia dato corso alle operazioni de quibus sulla base di un autorizzazione sottoscritta da una sola delle cointestatarie a firma congiunta, dal momento che costei, in quanto tale, non avrebbe potuto efficacemente autorizzare alcunché se non con il concorso della volontà dell altra contitolare (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2386 del 4 novembre 2011). L art. 1854 c.c. prevede che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Come Pag. 4/6

evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, da tale disposizione deriva una presunzione relativa alla facoltà di operare sul conto congiuntamente, essendo l ipotesi della c.d. firma disgiunta limitata ai casi in cui essa sia espressamente prevista (Cass. 5 luglio 2000, n. 8961). In altri termini, la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l eccezione (Cass. 22 luglio 2004, n. 13663; ma già molto prima si veda Cass. 12 gennaio 1962, n. 26, nella cui motivazione puntualmente si osserva che la funzione della cointestazione del conto normalmente risiede proprio nell'intento delle parti di garantirsi reciprocamente il controllo dei relativi prelevamenti), Ergo, la facoltà di compiere separatamente le operazioni relative a quanto forma oggetto del conto deve necessariamente trovare fondamento in una inequivoca pattuizione convenzionale, in difetto della quale tali operazioni non risultano efficaci se non attuate col consenso di tutti i cointestatari. Come recentemente statuito dalla Corte di legittimità, in caso di cointestazione di un conto corrente, ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell'atto individuale di disposizione ad avere l'onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti (Cass. 1 ottobre 2012, n. 16671). Deve di conseguenza ritenersi inefficace la duplice operazione posta in essere dalla madre della ricorrente in data 29 febbraio 2012. Con l ulteriore effetto dell insorgere di un obbligazione restitutoria in capo alla banca, che deve quindi dirsi tenuta a corrispondere, sul conto corrente cointestato alla ricorrente e alla madre, l importo di 34.990,00 oggetto del prelevamento illegittimamente consentito dall intermediario in palese violazione delle disposizioni contrattuali e degli stringenti obblighi di diligenza su di esso incombenti. 4. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria articolata dalla ricorrente, del tutto sfornita del benché minimo supporto probatorio. 5. Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l intermediario sia tenuto a corrispondere la somma di 34.990,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo. Rigetta invece la domanda risarcitoria. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6