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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MARINARO MARCO Nella seduta del 26/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente chiede che venga annullato un contratto di finanziamento stipulato con l intermediario, in quanto mai sottoscritto dalla stessa e del quale mai ha avuto contezza degli elementi giuridici ed economici. Dichiara di avere ricevuto dall intermediario una carta tra aprile e maggio 2012 e di averla impiegata per talune spese e anche di avere aderito a un offerta via telefono, ma di non avere mai sottoscritto alcun contratto. Lamenta anche che, nell occasione della telefonata predetta, ha perfezionato un bonifico di euro 2.500,00 che consisteva in un ulteriore finanziamento. Lamenta di avere provveduto a vari pagamenti, che tuttavia, nonostante la loro entità, non hanno consentito alla ricorrente di estinguere il debito. Lamenta altresì di pagare le rate di un assicurazione da lei non sottoscritta e chiede il rimborso delle stesse. Fa inoltre presente che quanto richiesto mensilmente a titolo di assicurazione (euro 7,26) non è conforme a quanto era stato proposto telefonicamente da Pag. 2/6

un operatore dell intermediario (euro 2,50). A tale titolo chiede euro 116,16. Chiede il rimborso di euro 24,00, richiesti dall intermediario per ritardati pagamenti mediante bonifico. La ricorrente, infatti, chiarisce che ha provveduto a pagare con bonifico in ritardo rispetto al termine del 5 di ogni mese. Inoltre, a causa delle telefonate pervenute quale sollecito di pagamento, l intermediario ha applicato euro 5,00 bimestrali. Chiede, quindi, a tale titolo un rimborso di complessivi euro 35,00. Pertanto, la ricorrente chiede: - annullamento del contratto di finanziamento con l intermediario, non avendo sottoscritto alcunché; - rimborso di premi assicurativi afferenti al finanziamento per euro 116,16; - rimborso di tutti i bonifici a titolo di pagamento effettuati in favore dell intermediario; - rimborso dei costi per le telefonate ricevute dall intermediario (euro 5,00 per bimestre) per un totale di euro 35,00; - provvedimento che modifichi le modalità di pagamento degli oneri connessi al finanziamento (bollettini postali) e che differisca al 20 e non già al 5 il giorno di pagamento. L intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. La cliente è titolare di un contratto di finanziamento stipulato il 13.05.2001. In tale contesto la stessa concordava con l intermediario di aprire una linea di credito revolving, utilizzabile anche con carta magnetizzata. Tale carta è stata impiegata dalla ricorrente una prima volta nel maggio 2006, quindi ad ottobre 2009 è stata rinnovata una prima volta. A ciò ha fatto seguito un secondo rinnovo a maggio 2012. La carta veniva bloccata a novembre 2012, in seguito a denuncia di smarrimento da parte della cliente. A giugno 2012, la carta era stata utilizzata 18 volte per un totale di euro 3.597,98 (compreso un bonifico concordato telefonicamente, per il quale era previsto un rimborso in 30 rate da euro 104,10). L intermediario fa presente che la cliente ha corrisposto una somma totale di euro 2.841,91 per rientrare nella linea di credito così originatasi e non ha, quindi, restituito neppure l intero capitale. Con riferimento al premio assicurativo, connesso all assicurazione attivata dalla ricorrente, l intermediario rileva discrepanze tra quanto sostenuto dalla ricorrente in sede di reclamo e quanto asserito nel successivo ricorso. Nell un caso, infatti, si lamenta di una non conformità tra quanto concordato telefonicamente in ordine al premio mensile; nel secondo, invece, chiede informazioni in ordine al premio e riporta un ammontare del premio pagato, diverso rispetto a quello del reclamo. L intermediario, ad ogni buon conto, si è dichiarato disponibile ad attivarsi presso la compagnia assicurativa per stornare i premi già pagati ed annullare la copertura assicurativa. Con riguardo agli addebiti per comunicazioni telefoniche, nel contestare che trattasi di una somma di euro 35,00, l intermediario si è dichiarato disponibile a riconoscere alla Pag. 3/6

ricorrente, a tale titolo, euro 25,00. L intermediario esprime disponibilità, altresì, a variare le modalità di pagamento delle rate periodiche, introducendo la possibilità di pagamento mediante bollettino postale. Respinge la richiesta di differire il giorno di pagamento dal 5 al 20 di ogni mese. In conclusione, la parte resistente, pur manifestando la propria disponibilità a una chiusura bonaria di taluni aspetti della controversia, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato. DIRITTO La ricorrente chiede che venga annullato un contratto di finanziamento stipulato con l intermediario relativo all utilizzo di una carta revolving, sostenendo di non averlo mai sottoscritto e del quale mai ha avuto contezza degli elementi giuridici ed economici. L intermediario non ha sollevato questioni pregiudiziali, tuttavia occorre precisare che dalla documentazione agli atti non emergono profili di inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione temporis dell ABF. Difatti, in mancanza della documentazione relativa al suddetto rapporto, deve presumersi che la domanda della ricorrente, pur nella sua genericità, sia riferibile all utilizzo della carta rilasciata nel 2012 con relativo finanziamento. Pertanto sussiste la competenza ratione temporis di questo Arbitro come modificata dal provvedimento di Revisione 12/12/2012, entrato in vigore il 1 gennaio 2012, che alla Sez. I^, 4, IV comma, dispone: «non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009». Passando al merito della controversia occorre rilevare come la stessa debba ritenersi riferita alle modalità di stipula (con specifico riferimento al requisito della forma scritta) idonee a garantire la validità di un contratto di finanziamento avente ad oggetto una carta revolving. Al fine di pervenire ad una soluzione circa la controversia sottoposta all esame di questo Collegio non può non rilevarsi prioritariamente che nel caso di specie il contratto emerge essere stato stipulato verbalmente (a mezzo comunicazione avvenuta per via telefonica). Peraltro, nella vicenda esaminata non vi è possibilità di collegare in alcun modo il rilascio della carta revolving nel 2012 con il contratto di finanziamento di credito al consumo stipulato nel 2001 per l acquisto di mobili per un importo di lire 600.000. La carta revolving concessa nel 2012 appare essere una carta del tutto nuova e quindi connessa a una nuova linea di credito rispetto a quella concessa nel 2001 (che peraltro non risulta attivata e utilizzata) e quella del 2006 (che dalla ricostruzione dell intermediario sembra essere la prima linea di credito revolving utilizzata dalla ricorrente ma poi regolarmente estinta). Sul tema è nota l ampia ed articolata decisione del Collegio di coordinamento dell ABF la quale nel risolvere il contrasto interpretativo insorto tra i diversi Collegi ha adottato in analoga vicenda la soluzione ermeneutica che conduce alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento in quanto privo della forma scritta, al tempo dei fatti Pag. 4/6

richiesta dall art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3257 del 12.10.2012). Nel caso oggetto di esame del Collegio di coordinamento, come anche in quello qui in discussione, peraltro, la concessione del prestito revolving risulta avvenuta a distanza di molto tempo dalla sottoscrizione del primo contratto di finanziamento e quando, ormai, il cliente aveva provveduto all integrale restituzione del finanziamento stesso. Si deve dunque ritenere impossibile che la concessione del prestito revolving possa essere considerata operazione effettuata in esecuzione dell originario contratto. Trattasi, in realtà, di una operazione economica, nella sostanza, del tutto indipendente rispetto al contratto originariamente perfezionatosi, nel caso di specie, con riguardo al finanziamento specificamente concesso nel 2001 per acquistare beni di consumo come tale, quindi, da valutare autonomamente, circa la sua validità, alla luce dei requisiti di forma previsti dal TUB (Coll. Roma, dec. n. 187/2013). Ne deriva che l assetto di interessi relativo al prestito revolving si palesa delineato, nei suoi elementi essenziali, solo a seguito di una nuova fase costitutiva, ricollegabile alla relativa richiesta del cliente formulata oralmente, ma in palese assenza, allora, dei requisiti di forma imposti, a tutela del cliente, dal TUB (che simili requisiti pone proprio al fine di assicurare trasparenza all operazione creditizia), non essendo ovviamente consentito che ammontare, condizioni essenziali e voci di costo non contemplate nella forma prescritta al momento della conclusione (insomma avvenuta oralmente) possano, poi, essere validamente integrate a mezzo di successivi documenti, predisposti unilateralmente (Coll. Roma, dec. n. 1575/2013). Secondo l impostazione accolta dal Collegio di coordinamento cui questo Collegio si uniforma, la tutela dell istante deve essere fatta discendere dall accertata nullità del contratto di finanziamento rotativo (stipulato nel 2012), in applicazione dell art. 117, co. 1 e 3, TUB. Le conseguenze dell accertamento della nullità del contratto di finanziamento devono poi essere individuate nella disciplina civilistica generale della ripetizione dell indebito (art. 2033 c.c.). La somma ricevuta in prestito dovrà essere quindi restituita dalla ricorrente, essendo stata accertata la mancanza di un contratto valido, idoneo a giustificarne l acquisizione da parte dello stesso, sia pure non a titolo definitivo (art. 1422 c.c.). Ed allora in base a quanto disposto dall art. 125 bis, co. 9, TUB, da ritenersi applicabile nel caso qui in esame ratione temporis, «il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili». Pertanto, può concludersi nel senso che la pretesa restitutoria a carico del cliente, nel caso di nullità del contratto accertata, debba limitarsi ex lege alla somma-capitale erogata dall intermediario. Pertanto, il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l invalidità del contratto relativo alla carta revolving e, per l effetto, dichiara la ricorrente tenuta alla restituzione del capitale erogato dall intermediario con interessi legali dalla data in cui sono state messe a sua disposizione le somme, al netto di quanto già corrisposto. Provvederà al riguardo l intermediario a rideterminare l effettivo ammontare del credito in linea capitale, decurtato dagli addebiti finora effettuati a titolo di interessi. Sulle somme eventualmente ancora Pag. 5/6

dovute dalla ricorrente saranno calcolati gli interessi al tasso legale. Inoltre, giusta il disposto dell art.125-bis, comma 9, la restituzione dovrà avvenire ratealmente in 36 rate mensili, salvo diverso accordo fra le parti. Il Collegio respinge le ulteriori domande proposte dalla ricorrente per eccessiva genericità delle stesse e per mancanza di elementi di prova. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6