I. Procedimento. II. Descrizione

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles 18-XI-2005 C(2005) 4550 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Molise) Aiuto n. N 307/2003 Legge regionale 1 aprile 2005, n. 10 Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare Signor Ministro, I. Procedimento 1. Ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, con lettera del 10 luglio 2003, protocollata l 11 luglio Informazioni complementari sono state inviate con lettera del 18 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005 e del 15 settembre, protocollata il 16 settembre. II. Descrizione Dotazione finanziaria EUR per l anno Durata 3. Illimitata. Fondamento giuridico 4. Legge regionale 1 aprile 2005, n. 10 Interventi a favore della cooperazione agricola e agroalimentare nella regione Molise. S.E. On. Gianfranco FINI Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 5. Descrizione dell'aiuto Beneficiari 6. Le società cooperative agricole ed agroalimentari e loro consorzi, che svolgono attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti compresi nell allegato 1 (ad esclusione dei prodotti di acquacoltura), regolarmente iscritte all Albo regionale; 7. le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative di cui al punto 6 supra, non sia inferiore al cinquantuno per cento; 8. le Organizzazioni regionali delle cooperative agricole ed agroalimentari aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti ai sensi dell articolo 5 del Decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; 9. le Organizzazioni di produttori. Le misure di aiuto 10. La legge prevede i seguenti tipi di aiuto: o Aiuti all avviamento di organizzazioni di produttori; o Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole; o Aiuto gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; o Aiuti per assistenza tecnica; o Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; o Aiuti a favore delle attività di promozione e di pubblicità; Aiuti all avviamento di organizzazioni di produttori; 11. Gli aiuti all avviamento sono concessi alle società cooperative che rispondono ai requisiti delle organizzazioni di produttori definite dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e il cui obiettivo consiste nell'adeguare l'offerta alla domanda del mercato (punto 10.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo). 12. Il regolamento interno dell organizzazione di produttori deve prevedere l obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dalla cooperativa. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Il regolamento, inoltre, deve prevedere che i produttori aderenti siano obbligati a rimanere membri per un minimo di tre anni e comunicare un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. Sono escluse dagli aiuti le organizzazioni di produttori il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole o che non rispettano le norme sulla concorrenza o che hanno ottenuto il riconoscimento da oltre sette anni. 13. Sono considerate ammissibili ai contributi le spese di avviamento e ampliamento (in caso di ampliamento significativo delle attività dell organizzazione di produttori), secondo la seguente tipologia: a) affitto di locali (in caso di acquisto di immobili, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato); 2

3 b) acquisto di attrezzature da ufficio, compresi materiali e programmi informatici; c) costi del personale; d) spese generali; e) spese legali e amministrative. 14. In caso di ampliamento significativo delle attività dell organizzazione di produttori (che dia luogo ad una espansione quantitativa dell attività pari almeno al 30%), può essere concesso un nuovo aiuto all avviamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese supplementari derivanti dai compiti aggiuntivi intrapresi dall organizzazione. 15. L intensità dell aiuto è pari al 100% il primo anno per essere ridotta del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che nessun aiuto sarà concesso dopo il quinto anno. 16. Può inoltre essere concesso alle organizzazioni di produttori un aiuto diretto a coprire le spese di consulenza per studi di fattibilità nella fase di avviamento (massimo EUR per beneficiario nel triennio). Tale aiuto viene concesso nel rispetto delle norme applicabili agli aiuti per l assistenza tecnica, descritte ai punti infra. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 17. Un contributo finanziario è concesso per i seguenti investimenti ammissibili: - realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e acquisto di strutture (compresa la sistemazione delle aree di pertinenza) destinate alla produzione, alla raccolta, alla conservazione, alla trasformazione, al controllo di qualità e di gestione ambientale dei processi e dei prodotti; - acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, esclusi gli autoveicoli da trasporto; - l acquisizione di beni immateriali, quali diritti di brevetto e know-how, comprese le spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, soltanto se inclusi in un più ampio programma di investimenti generali ricomprendenti anche l acquisto di beni immobili e nuovi macchinari e attrezzature. La spesa ammissibile per l acquisizione di detti beni immateriali non può superare il 12% del valore dell investimento totale. Il valore totale dell aiuto non può superare EUR per beneficiario nel triennio. 18. L intensità dell aiuto è pari al 50% nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone. Nel caso la società sia composta prevalentemente da giovani agricoltori essa sale al 55% nelle zone svantaggiate e al 45% nelle altre zone. 19. I contributi vengono concessi esclusivamente alle aziende che soddisfano i seguenti criteri: o Redditività dell azienda dimostrata sulla base dei criteri stabiliti nel Programma operativo regionale POR Molise 2000/2006. Non sono ammissibili aiuti alle imprese in difficoltà finanziaria. o Possesso di professionalità adeguate da parte dei conduttori delle aziende. o Soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Nel caso in cui gli investimenti siano finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi, può essere concesso un sostegno per il loro raggiungimento. 3

4 20. Sono considerati ammissibili solo i settori per i quali il Programma operativo regionale del Molise ritiene che esistano sbocchi di mercato. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 21. E concesso un contributo finanziario a favore degli investimenti inerenti al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per le stesse spese ammissibili e condizionato agli stessi criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 17 e 19 per gli investimenti nella produzione primaria. 22. L esistenza di sbocchi di mercato è definita con riferimento al Programma operativo regionale del Molise. 23. L intensità dell aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili nelle regioni obiettivo 1 e il 40% nelle altre regioni. Aiuti all assistenza tecnica 24. Sono concessi contributi finanziari alle cooperative a fronte di spese per - servizi di consulenza in materia di marketing; - servizi di consulenza in materia di gestione aziendale e servizi ausiliari; 25. Sono concessi contributi finanziari anche alle Organizzazioni regionali delle cooperative (cfr. punto 8 supra) per la prestazione dei seguenti servizi agli agricoltori: - studi e programmi di diffusione dei principi cooperativi, studi settoriali e statistiche; - formazione specialistica dei quadri dirigenti delle cooperative, se rivestono anche la qualifica di produttori primari; - assistenza tecnica ai produttori agricoli; - organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni; - progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi, con priorità per le iniziative inerenti alla diversificazione dei redditi, l innovazione tecnologica e l impatto ambientale. 26. L intensità dell aiuto è pari al 100%. Per quanto riguarda i progetti pilota, sono considerate ammissibili ad un aiuto pari al 100% solo le spese strettamente legate al progetto con esclusione delle spese generali e di funzionamento sostenute dalle imprese beneficiarie. I risultati dei suddetti progetti avranno un ampia diffusione. 27. Nessun contributo può essere concesso per le spese generali o i costi di funzionamento delle Organizzazioni regionali delle cooperative. 28. Dei servizi summenzionati possono beneficiare tutti i produttori dell area interessata in possesso dei requisiti di ammissibilità, anche se non sono soci delle organizzazioni in 4

5 questione. Eventuali contributi alle spese amministrative dell organizzazione devono essere limitati al costo della prestazione del servizio. 29. L intensità dell aiuto è pari al 100%, nei limiti di EUR per beneficiario (chi usufruisce dei servizi), nel triennio. Contributi diretti a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 30. Nell ambito del regime notificato è previsto un contributo finanziario diretto a promuovere l introduzione e il miglioramento di sistemi di qualità, sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti e di gestione ambientale all interno delle imprese. 31. Le spese ammissibili riguardano: - spese per consulenze finalizzate all introduzione dei suddetti sistemi; - spese per l ottenimento dagli organismi accreditati presso il SINCERT della certificazione iniziale del controllo di qualità e sistemi analoghi; - spese per i controlli effettuati da o per conto di organismi indipendenti, accreditati presso SINCERT o presso altri organismi europei riconosciuti (restano esclusi i controlli, sia volontari che obbligatori, effettuati nell ambito delle attività di autocontrollo); - spese per l'introduzione di sistemi di verifica della conformità delle produzioni a disciplinari adottati che presentano norme di controllo più restrittive di quelle previste dalla normativa di riferimento vigente; - spese per la formazione del personale finalizzata all applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi di autocontrollo. 32. L intensità dell aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili, nel limite di EUR per beneficiario, nel triennio. Promozione e pubblicità di prodotti di qualità 33. E concesso un aiuto per: spese per consulenze di marketing e promozione; iniziative per la promozione e la pubblicità di marchi di qualità o di origine includendo attività di presentazione dei prodotti con degustazione (pubblicità), seminari tecnici (promozione), pubblicazioni (promozione/pubblicità), campagne nei punti vendita (pubblicità) e nei momenti fieristici (promozione); spese per consulenze per la progettazione di campagne pubblicitarie (pubblicità). 34. L aiuto può essere concesso solo per iniziative di promozione o pubblicità di prodotti di qualità, vale a dire: o i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari 1 ; 1 GU L 208 del , pag. 9. 5

6 o o i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 2 ; prodotti dotati di marchi di qualità nazionali approvati dalla Commissione europea. 35. Le misure che ricadono nella definizione di promozione generale vengono applicate nel rispetto del punto 14 degli orientamenti agricoli, mentre l aiuto alle iniziative pubblicitarie è concesso conformemente al regime di aiuti N 411/2003, autorizzato dalla Decisione della Commissione C(2004) 3539 del 16 settembre 2004 (Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 9 giugno 2003). Cumulo 36. E possibile cumulare misure di aiuto diverse, a condizione che non vengano superati gli importi massimi o le intensità di aiuto precisate nella normativa comunitaria. I beneficiari di aiuti concessi nell ambito del presente regime riceveranno un documento (nulla osta) che precisa gli aiuti già ricevuti. Tale documento deve essere esibito se i coltivatori intendono chiedere altre misure di aiuto, in modo che l amministrazione possa accertarsi della conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Presenza dell aiuto III. Valutazione 37. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 38. Pertanto una misura di aiuto rientra nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se risponde ai seguenti criteri: (1) la misura è finanziata dallo Stato o attraverso risorse statali; (2) favorisce in maniera selettiva talune imprese o talune produzioni; (3) offre un vantaggio economico alle imprese in questione; (4) incide sugli scambi intracomunitari e falsa, anche potenzialmente, la concorrenza all interno del mercato comune. Misure di aiuto che favoriscono le cooperative agricole 39. Tutti i contributi finanziari proposti sono finanziati attraverso risorse pubbliche (regionali). Sono concessi, in maniera selettiva, a cooperative agricole e agroalimentari del Molise, offrendo loro benefici economici che non avrebbero altrimenti ottenuto nella loro normale attività economica. In questo modo, migliorano la posizione competitiva delle summenzionate cooperative nei confronti di altre imprese comunitarie che non ricevono lo stesso tipo di aiuto 3. Il mercato agricolo dell UE è estremamente 2 GU L 198 del Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, un miglioramento nella posizione competitiva di un impresa derivante da un aiuto di Stato, generalmente comporta una distorsione di concorrenza nei confronti delle altre imprese concorrenti che non ricevono tale aiuto, causa C-730/79, RCG 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12. 6

7 concorrenziale e l Italia svolge un ruolo di primo piano in quanto produttore ed esportatore di prodotti agricoli 4. Pertanto, le misure in questione incidono sugli scambi fra Stati membri. 40. Si può quindi concludere che le misure notificate ricadono nel campo di applicazione dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possono essere considerate compatibili con il mercato comune solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Contributi alle Organizzazioni regionali delle cooperative 41. Le misure di aiuto descritte al punto 25 supra comportano il versamento di contributi finanziari alle Organizzazioni regionali delle cooperative per la prestazione di servizi di assistenza tecnica. Tali organizzazioni, che sono di natura mutualistica, non sono i beneficiari finali dell aiuto, ma trasferiscono l intero ammontare dello stesso alle cooperative o ai loro soci, sotto forma di servizi forniti gratuitamente. L esclusione delle spese generali dalle spese ammissibili garantisce l assenza di elementi di aiuto a queste organizzazioni. Compatibilità dell aiuto 42. Applicando la deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione può considerare compatibile con il mercato comune un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 43. Affinché tale deroga sia applicabile, le misure devono essere conformi alla normativa sugli aiuti di Stato, a cominciare dal regolamento 1/2004 del 23 dicembre 2003 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 5. Se il regolamento 1/2004 non è applicabile, la Commissione basa la propria valutazione sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in appresso gli orientamenti agricoli 6 o su qualsiasi altro strumento giuridico applicabile. 44. Nel caso in esame il regolamento 1/2004 non è applicabile in quanto le misure non sono esplicitamente limitate alle PMI. La Commissione si è quindi basata sui seguenti strumenti giuridici: o aiuti all avviamento alle organizzazioni di produttori: punto 10 degli orientamenti agricoli; o investimenti nelle aziende agricole: punto 4.1 degli orientamenti agricoli; o investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione: punto 4.2 degli orientamenti agricoli; o assistenza tecnica: punto 14 degli orientamenti agricoli; 4 Nel 2003, l Italia rappresentava il 14,5% di tutta la produzione agricola UE-15 ed esportava prodotti agricoli per un valore di EUR in altri Stati membri (fonte: Eurostat) 5 GU L 1 del , pag GU C 28 del , pag. 2. 7

8 o aiuti alla produzione e commercializzazione di prodotti di qualità: punto 13 degli orientamenti agricoli; o misure di promozione e pubblicità: Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato 7 (in appresso gli orientamenti sulla pubblicità ). Aiuto all avviamento per le organizzazioni di produttori 45. La misura è conforme a tutti i requisiti del punto 10 degli orientamenti, come si dimostra più avanti: 46. l aiuto all avviamento viene concesso esclusivamente ad associazioni di produttori il cui obiettivo consiste nell adeguare l offerta alla domanda, come prevede il punto 10.1 degli orientamenti. 47. Per poter essere ammessi all aiuto nell ambito della misura proposta, le associazioni di produttori devono rispettare le norme di cui al punto 10.3 degli orientamenti e descritte al paragrafo 12 supra. 48. L elenco delle spese ammissibili che figura al punto 13 supra, che comprende i costi amministrativi di costituzione, coincide con l elenco delle spese ammesse al punto 10.5 degli orientamenti agricoli. 49. Conformemente al punto 10.6 degli orientamenti agricoli, nuovi aiuti all avviamento possono essere concessi esclusivamente nel caso di un ampliamento significativo delle attività della associazione di produttori (che comporti un espansione quantitativa delle sue attività di almeno il 30%) e solo per le spese derivanti dai compiti aggiuntivi intrapresi. 50. L importo dell aiuto non supera il 100% dei costi sostenuti nel corso del primo anno, con una riduzione di 20 punti per ogni anno di esercizio, in modo che nel quinto anno l aiuto sarà limitato al 20% dei costi attuali. Nessun aiuto potrà essere versato dopo il settimo anno dal riconoscimento dell organizzazione di produttori. Queste regole coincidono con quelle previste dal punto 10.5 degli orientamenti agricoli. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 51. La misura è conforme a tutti i requisiti del punto 4.1 degli orientamenti, come si dimostra più avanti: 52. L elenco dei costi che figura al paragrafo 17 della presente decisione è compatibile con l elenco delle spese ammissibili di cui al punto degli orientamenti agricoli. 53. Il punto degli orientamenti agricoli stabilisce le intensità massime di aiuto per l aiuto agli investimenti. Tali massimali sono rispettati nella misura oggetto della notifica, in quanto l aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, del 40% 7 GU C 252 del , pag. 5. 8

9 nelle altre zone (55% e 45% rispettivamente per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall insediamento). 54. Secondo il punto degli orientamenti agricoli, i beneficiari devono soddisfare alcuni criteri in materia di redditività, competenza professionale e rispetto di requisiti comunitari minimi. Nel caso in esame l aiuto viene concesso solo ad aziende agricole che soddisfano i suddetti criteri (specificati al paragrafo 19 supra). 55. Conformemente al punto degli orientamenti agricoli, non è concesso alcun aiuto ad investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che violano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario, secondo quanto stabilito nel Programma operativo regionale del Molise. 56. Come previsto al punto degli orientamenti agricoli, le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che le spese massime ammissibili non possono superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 57. La misura è conforme a tutti i requisiti del punto 4.2 degli orientamenti, come si dimostra più avanti: 58. I costi ammissibili sono fra quelli elencati al punto degli orientamenti agricoli. 59. Per quanto riguarda i requisiti in materia di ammissibilità per i beneficiari, gli orientamenti agricoli stabiliscono gli stessi criteri nella produzione primaria e nel settore della trasformazione e commercializzazione. Nel caso in esame, i criteri descritti al paragrafo 19 per gli investimenti nelle aziende agricole si applicano anche alle attività di trasformazione e commercializzazione. Pertanto, i requisiti di cui al punto possono considerarsi soddisfatti. 60. Per quanto riguarda la prova relativa all esistenza di sbocchi di mercato di cui al punto degli orientamenti, viene fatto riferimento al Programma operativo regionale del Molise. 61. L intensità dell aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili nelle regioni obiettivo 1 e il 40% nelle altre regioni, come previsto dal punto degli orientamenti. 62. Non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, conformemente al punto degli orientamenti. Aiuti all assistenza tecnica 63. La misura che l Italia intende applicare è conforme a tutti i requisiti previsti dal punto 14 degli orientamenti, come dimostra quanto segue: 9

10 64. Le misure ammissibili all aiuto nel quadro del regime notificato (inclusi, fra il resto, onorari di consulenti, studi, statistiche, formazione, concorsi, fiere e progetti pilota di piccola scala o progetti dimostrativi) ricadono nella definizione di assistenza tecnica di cui al punto 14.1 degli orientamenti agricoli. 65. Sono escluse le spese generali delle organizzazioni che prestano i servizi, il che significa che l'aiuto verrà versato integralmente ai produttori. 66. Il punto 14.2 degli orientamenti stabilisce che i servizi in questione devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili, indipendentemente dalla circostanza che siano soci o meno delle organizzazioni che prestano l assistenza tecnica, mentre eventuali contributi devono essere limitati ai costi della prestazione del sevizio. Il regime di aiuti oggetto della notifica contiene disposizioni che garantiscono il rispetto della suddetta condizione (cfr. paragrafo 28 supra). 67. L intensità dell aiuto è pari al 100%, nei limiti di EUR per beneficiario nel triennio, come prevede il punto 14.3 degli orientamenti agricoli. 68. Per quanto riguarda i progetti pilota in particolare, le autorità italiane hanno fornito assicurazioni che tali progetti saranno aperti anche ai non soci delle organizzazioni interessate, che i loro risultati avranno un ampia diffusione e che solo le spese direttamente connesse al progetto saranno considerate ammissibili (intensità dell aiuto pari al 100%), con esclusione delle spese generali e dei costi di esercizio dei beneficiari. Contributi diretti a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità 69. La misura è conforme ai requisiti del punto 13 degli orientamenti, come dimostra quanto segue: 70. Le attività ammissibili riguardano l introduzione di sistemi di qualità (includendo, fra il resto, i costi connessi all introduzione di tali sistemi, le spese per l ottenimento dagli organismi di certificazione della certificazione iniziale, gli onorari di consulenti, le spese per la formazione di personale) e determinati controlli. Tali costi sono considerati esplicitamente ammissibili nell ambito del punto 13.2 degli orientamenti agricoli. 71. Per quanto riguarda i controlli, gli orientamenti agricoli (punto 13.3) precisano che gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi e sono quindi esclusi i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti. La descrizione contenuta al paragrafo 31 evidenzia, nell ambito del regime oggetto della notifica, il rispetto di tali norme. 72. Secondo il punto 13.2 degli orientamenti agricoli, può essere concesso un aiuto fino al 100%, a condizione che l importo totale per beneficiario nel triennio non superi EUR. Nel caso in esame, l intensità dell aiuto proposto è pari al 50%, soggetta allo stesso massimale di EUR ed è quindi inferiore al massimo consentito dal punto Aiuti alla promozione e pubblicità di prodotti di qualità 10

11 73. Dato che le misure di pubblicità proposte verranno applicate in conformità ad un regime di aiuti approvato (Aiuto n. N 411/2003), possono essere considerate conformi alla normativa sugli aiuti di Stato applicabile. IV CONCLUSIONI 74. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione ha deciso di considerare le misure previste dal regime di aiuti in questione compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 75. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale Direzione H.2 - Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/120 B-1049 Bruxelles Fax : Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 11

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