Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Descrizione
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17-X-2005 C(2005) 4125 Oggetto : Aiuti di Stato/Italia Aiuto n. N 259/2005 Decreto ministeriale del 24 marzo 2005, recante riparto delle risorse per le misure di cui all articolo 4 della legge n. 499 del 23 dicembre 1999 Signor ministro, Con lettera del 4 maggio 2005, protocollata il 12 maggio 2005, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione il decreto in oggetto, a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con lettera del 27 luglio 2005, protocollata il 3 agosto 2005, sono pervenute alla Commissione informazioni complementari. Ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle modalità di utilizzo dello stanziamento previsto dal decreto in oggetto. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: Descrizione 1. Il decreto in oggetto stabilisce il riparto dello stanziamento di EUR, relativo all anno 2005, per il finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all articolo 4 della legge del 23 dicembre 1999, n La suddetta legge precisa le azioni che possono beneficiare di un sostegno finanziario e lascia il riparto delle risorse relative ad ogni esercizio ai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2. Con l eccezione dell importo stanziato, le misure riprese nel decreto sono identiche o equivalenti a quelle approvate dalla Commissione nell ambito dell aiuto N 154/ (che a loro volta rimandano a misure approvate precedentemente 2 ). Per contro, la misura epizoozie, che riprendeva misure approvate nell ambito del fascicolo N 824/D/ ed era stata autorizzata in ultimo luogo per l anno 2004, non sarà attivata nel Decisione della Commissione n. C(2004) 4041 del 14 ottobre In particolare gli aiuti N 111/03, N 139/2002, N 274/01 e N 157/00. 3 Decisione della Commissione n. C(2004) 501 dell 11 febbraio S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
2 3. La tabella che segue presenta le attività previste per l anno 2005 e il riparto della dotazione finanziaria per ciascuna azione (le cifre relative al 2004 sono riprese a titolo indicativo): ATTIVITÀ Bilancio 2004 (EUR) Bilancio 2005 (EUR) Ricerca e sperimentazione in campo agricolo Raccolta, elaborazione e diffusione d informazioni e di dati Sostegno delle associazioni e delle unioni nazionali dei produttori agricoli Miglioramento genetico vegetale e del bestiame Tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli Prevenzione e repressione delle frodi Politiche forestali 0 0 Progetti speciali Fitopatie ed epizoozie Non attivata Le misure I. Ricerca e sperimentazione nel settore agricolo: EUR 4. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: a) Programmi di ricerca e sperimentazione rivolti al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, alla sensibilizzazione dei consumatori (tracciabilità, controllo degli OGM), alle politiche di sviluppo rurale, alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla tutela dei consumatori, all armonizzazione dei costi di produzione, alla riduzione dell uso di fitofarmaci, alle biotecnologie, ai cambiamenti climatici (con particolare riferimento alla desertificazione), al benessere degli animali e alla tutela dei prodotti tipici. Alcuni contributi saranno destinati agli istituti di ricerca nel settore agricolo afferenti al Consiglio per la ricerca in Agricoltura (CRA), all Osservatorio Nazionale Pedologico (ONP), e alle commissioni di valutazione dei progetti di ricerca. b) Divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria e della ricerca economica, anche per mezzo di seminari e convegni. c) Mantenimento e adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecniche del CRA e degli istituti che allo stesso fanno riferimento. d) Erogazione di borse di studio. e) Ricerche sperimentali nel settore della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica da realizzare anche in collaborazione con l Organismo interprofessionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA). 2
3 II. Raccolta, elaborazione e diffusione d informazioni e di dati: EUR. 5. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: a) Attività del sistema informativo agricolo nazionale, compresa l anagrafe zootecnica. b) Miglioramento delle statistiche agrarie mediante l uso di nuove tecnologie. c) Programmi di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori e l educazione alimentare. Tali programmi riguarderanno in particolare i seguenti settori: ortofrutticolo, olio d oliva, fiori, carni ovine e caprine, agricoltura biologica o biodinamica. Saranno realizzati direttamente dal MIPAF o tramite l ISMEA, l INRAN o altri organismi specializzati. d) Indagini, studi e ricerche (anche in campo giuridico) riguardanti i settori dell agricoltura ed agroindustria, comprese l irrigazione e la bonifica; supporto all amministrazione per lo svolgimento delle attività di propria competenza, comprese le spese relative alle attività delle commissioni di valutazione di gare ad evidenza pubblica. e) Supporto degli uffici del ministro all amministrazione nel campo della gestione della politica agricola. f) Attività del comitato tecnico scientifico e del comitato per i servizi informatici. g) Relazioni nazionali e internazionali, partecipazione del ministero alla elaborazione e al monitoraggio delle politiche comunitarie; coordinamento, controlli e rafforzamento, ove necessario, delle strutture ministeriali di supporto. h) Supporto all amministrazione fornito dal Nucleo Valutazione Investimenti, dall Osservatorio per l imprenditoria femminile e dalla rivista on-line Agricoltura (gestita direttamente dal ministero). III. Sostegno delle associazioni e delle unioni nazionali dei produttori agricoli: EUR. 6. Sono ammessi al finanziamento i programmi di attività presentati dalle associazioni o dalle unioni nazionali dei produttori agricoli, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria. Tali programmi saranno attuati preferibilmente in collaborazione con l AGEA, anche per i prodotti non compresi nelle organizzazioni comuni di mercato. IV. Miglioramento genetico vegetale e del bestiame: EUR. 7. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: a) Valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e le relative certificazioni. b) Salvaguardia della biodiversità (ivi compresa la partecipazione dell Italia ad istituzioni internazionali); 3
4 c) Controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici a cura delle associazioni nazionali di allevatori, anche attraverso l erogazione di un contributo straordinario per la realizzazione di attività istituzionali. d) Gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all attività di miglioramento genetico con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica di razze e popolazioni a limitata diffusione, con esclusione di modificazioni genetiche. V. Tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli: EUR. 8. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: a) Realizzazione di un programma di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari, individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine e a sostenere l attività degli organismi responsabili che sono preposti alla loro gestione; b) Salvaguardia dell immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale e denominazioni di origine; c) Attività relative all agricoltura biologica e biodinamica; d) Studi e modelli nel settore della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroindustriali; e) Realizzazione di un adeguata struttura per la vigilanza sugli organismi di controllo; f) Attività del comitato dei prodotti tipici; g) Controlli sui prodotti agricoli in attuazione del regolamento n. 1663/95 (liquidazione dei conti). VI. Prevenzione e repressione delle frodi: EUR 9. Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: a) Interventi strutturali sugli uffici centrali e periferici dell Ispettorato centrale repressione frodi; acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione. b) Sviluppo delle attività ispettive e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche attraverso il conferimento di borse di studio. c) Programmi da attuare con istituti di ricerca, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, ivi compresa l AGECONTROL. Tali programmi potranno riguardare la dinamica delle frodi nei vari settori agricoli (in particolare l agricoltura biologica, la trasformazione illegale di OGM e l olio di oliva), la messa a punto di metodi di rilevazione analitica ai fini di controllo della qualità e della presenza di OGM, nonché la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo. 4
5 VII. Progetti speciali: EUR 10. Vengono ammessi a finanziamento i progetti speciali in materia agricola predisposti da Università e da altri enti pubblici di ricerca con particolare riferimento a quelli che sono attualmente in corso. 11. Le autorità italiane applicheranno un intensità di aiuto fino al 100% in quanto le attività di ricerca e sviluppo dovranno soddisfare le condizioni di cui al punto 6 della comunicazione della Commissione 98/C 48/02 4, in particolare: - il progetto deve essere di interesse generale per il settore (o sottosettore) considerato e non provocare distorsioni alla concorrenza in altri settori (o sottosettori), - deve esserne data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato da tale attività possa essere messo al corrente in breve tempo che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche, - i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutti gli interessati, compresi i beneficiari dell aiuto, a pari condizioni in termini di costo e di tempo, - gli aiuti devono soddisfare le condizioni previste dall allegato II Sostegno interno: base per l esonero dagli impegni di riduzione dell accordo sull agricoltura concluso durante i negoziati commerciali multilaterali. VALUTAZIONE Presenza di aiuti 12. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 13. Alcune delle misure previste dal decreto in oggetto corrispondono alla definizione che precede, in quanto favoriscono determinate produzioni (ad esempio, quella di prodotti biologici o quelle di animali) e sono in grado di incidere sugli scambi, tenuto conto della posizione che occupa l Italia nei settori in questione (nel settore dell allevamento, ad esempio, l Italia nel 2000 ha realizzato il 15,5% della produzione comunitaria di carne bovina). 14. Tuttavia, nei casi previsti dall articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in deroga, essere considerate compatibili con il mercato comune. 15. Nella fattispecie, tenendo conto del regime di aiuti descritto sopra, l unica deroga applicabile per le misure che comportano elementi di aiuto è quella prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 4 Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo GU C 48 del , pag. 2. 5
6 attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Compatibilità dell aiuto 16. Le misure previste dal decreto sono praticamente le stesse già approvate dalla Commissione, da ultimo nell ambito degli aiuti N 111/03 5 e N 824/D/ ; la sola differenza sta nell importo stanziato per ogni misura. 17. In linea di principio, come indicato nella lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-C2494), gli Stati membri non dovranno più notificare un aumento della dotazione annuale di un regime autorizzato se, espresso in euro, tale aumento non è superiore al 20% dell importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata o che l aumento abbia luogo entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo. 18. Nella fattispecie, l aumento della dotazione finanziaria destinata ad alcune misure non supera il 20%. Tuttavia, la Commissione ritiene che non sia soddisfatta l altra condizione perché queste misure possano essere considerate esenti da notifica, in quanto il regime in questione non può essere considerato di durata illimitata e l aumento non ha avuto luogo entro il periodo di validità del regime. 19. Va ricordato che la legge n. 499, del 23 dicembre 1999, indica in modo generico le iniziative che possono beneficiare di un contributo. Il riparto dei fondi annuali, nonché il contenuto specifico delle misure, vengono fissati ogni anno da decreti del ministro delle politiche agricole e forestali. Di conseguenza i decreti possono comportare modifiche sostanziali delle suddette misure. 20. Le decisioni di autorizzazione della Commissione riguardano quindi necessariamente i decreti e i regimi relativi vanno considerati di durata annuale. I decreti e le misure che essi comportano devono essere notificati, esaminati e approvati integralmente ogni anno, anche se le misure vengono prorogate con modalità identiche da un anno all altro. I. Ricerca e sperimentazione nel settore agricolo 21. Le condizioni di finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione in campo agricolo sono quelle fissate, per misure equivalenti, nell ambito del fascicolo dell aiuto N 111/2003 (e precedenti 7 ) approvato dalla Commissione. 22. Nella fattispecie, la Commissione constata che le iniziative sono equivalenti a quelle già approvate nell ambito dell aiuto N 111/03, l obiettivo perseguito rimane lo stesso (la ricerca e sviluppo, nonché la divulgazione dei risultati ottenuti) e che le autorità italiane si sono impegnate espressamente a rispettare tutte le condizioni sulla base delle quali sono state approvate le misure esaminate in passato (il che implica, in questo caso, che solo le strutture e le attrezzature tecniche necessarie alle attività di ricerca e di sperimentazione potranno rientrare nell aiuto al mantenimento e all adeguamento). 23. Nel caso dei fascicoli precedenti, l approvazione della Commissione si basava sui seguenti elementi: 5 Decisione della Commissione n. C(2004) 25 del 7 gennaio Decisione della Commissione n. C(2004) 501 dell 11 febbraio In particolare gli aiuti N 139/2002, N 274/01 e N 157/00. 6
7 a) La maggior parte delle iniziative esaminate dovevano essere realizzate da enti senza scopo di lucro e i risultati delle ricerche dovevano essere messi a disposizione dell insieme del mondo agricolo senza discriminazioni, conformemente al disposto del punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo 8 ; il finanziamento pubblico di queste attività non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato; b) determinate iniziative potevano essere realizzate da imprese private, ma le autorità italiane si erano specificamente impegnate a rispettare le condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione che modifica la disciplina precitata 9 affinché gli aiuti (anche quelli con intensità pari al 100% dei costi ammissibili) possano essere considerati compatibili con il mercato comune; c) l elenco dei costi ammissibili era limitato a quello che figurava nell allegato II della disciplina precitata. 24. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che: il finanziamento di attività intraprese da enti di ricerca pubblici senza scopo di lucro non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti connessi ad attività realizzate da imprese private possono essere considerati compatibili. II. Raccolta, elaborazione e diffusione d informazioni e di dati. 25. La Commissione constata che, per la loro natura, le attività menzionate alle lettere a), b), e), f), g) e h) non costituiscono attività che comportano un vantaggio economico diretto per gli agricoltori o le imprese. Il loro finanziamento non costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 26. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c), le autorità italiane si sono impegnate espressamente a rispettare tutte le condizioni sulla cui base sono state approvate le misure esaminate nell ambito dei fascicoli precedenti. 27. L approvazione della Commissione, nell ambito dei fascicoli precitati, si basava sui seguenti elementi: a) i programmi in oggetto servono a evidenziare la qualità, la sicurezza, le caratteristiche nutrizionali e il modo di produzione dei prodotti, con misure che la Commissione considera attività di promozione ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato 10 ; secondo detti orientamenti gli aiuti connessi alla realizzazione di questo tipo di attività devono essere analizzati alla luce del punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (orientamenti) 11 ; b) le autorità italiane hanno indicato che l aiuto si limiterà a EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni e che se alcune prestazioni dovessero essere 8 GU C 45 del , pag GU C 48 del GU C 252 del , pag GU C 28, dell , pag. 2. 7
8 affidate ad imprese private, queste ultime verrebbero selezionate sulla base di una procedura conforme alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE o, se tale direttiva non fosse applicabile, sulla base di una procedura trasparente e non discriminatoria 12 (tale impegno vale per tutte le misure di assistenza tecnica analizzate nell ambito del presente fascicolo). Tali programmi sono pertanto conformi al punto 14 degli orientamenti. 28. Tenuto conto di queste indicazioni, la Commissione ritiene che gli aiuti connessi alle attività menzionate alla lettera c) della descrizione siano compatibili. 29. Per quanto riguarda le attività menzionate alla lettera d), l approvazione della Commissione, nell ambito dei fascicoli precedenti, si basava sui seguenti elementi: a) le prestazioni descritte devono essere effettuate per conto dell amministrazione, principalmente da enti pubblici come l INEA, l INRAN e l ISMEA; b) se le prestazioni dovessero essere affidate a imprese private, l aiuto per beneficiario non supererebbe EUR per un periodo di tre anni o il 50% dei costi, nel caso il beneficiario fosse una PMI, conformemente alle disposizioni del punto 14 degli orientamenti. 30. Tenuto conto della natura e dell obiettivo di queste prestazioni (fornire informazioni all amministrazione), la Commissione non ha ragione di modificare la propria posizione e ritiene che quando esse sono svolte da organismi pubblici il loro finanziamento non costituisca un aiuto di Stato e che quando sono affidate a imprese private il loro finanziamento costituisca un aiuto compatibile. III. Sostegno delle associazioni e delle unioni nazionali dei produttori agricoli 31. L aiuto viene concesso alle stesse condizioni e con gli stessi limiti di quello approvato nell ambito dei fascicoli precedenti Le misure approvate erano le seguenti: a) investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; b) fornitura di servizi alle associazioni di produttori, per l attuazione di accordi interprofessionali e di programmi di commercializzazione; c) programmi di assistenza tecnica (creazione di reti informatiche per la centralizzazione di dati catastali, sulla produzione, ecc.); d) introduzione di sistemi di qualità. 33. La Commissione aveva approvato gli aiuti destinati ai finanziamenti di queste misure dato che esse soddisfacevano le condizioni previste dagli orientamenti (punti 4.2, 13 e 14 degli orientamenti). 12 Tale obbligo di trasparenza cui è tenuta l amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull imparzialità delle procedure di aggiudicazione ( sentenza della Corte di giustizia del , causa C-324/98 Teleaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH / Telekom Austria AG, punto 62 della motivazione). 13 In particolare l aiuto N 275/81, approvato con Lettera SG(2001) D/ del
9 34. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non ha motivo di modificare la propria posizione e ritiene che gli aiuti alle associazioni e unioni nazionali di produttori agricoli siano compatibili con il mercato comune. Miglioramento genetico vegetale e del bestiame 35. Le attività menzionate al punto 7 supra sono equivalenti a quelle approvate nell ambito del fascicolo N 111/2003 e precedenti. Esse saranno realizzate e finanziate alle stesse condizioni. 36. Le attività in questione sono state approvate sulla base delle considerazioni seguenti: a) gli aiuti concernenti l attività menzionata alla lettera a) e alla lettera c) relativamente al contributo straordinario alle attività istituzionali, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, dato che sono destinati a enti pubblici che svolgono attività di interesse pubblico; b) gli aiuti concernenti l attività menzionata alla lettera b) soddisfano le condizioni previste nella Comunicazione della Commissione del 1998 che modifica la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; c) gli aiuti concernenti l attività menzionata alla lettera c) sono conformi al punto 15.1 degli orientamenti. d) gli aiuti di cui alla lettera d) sono conformi al punto 15.1 degli orientamenti. V. Tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli 37. Le attività menzionate al punto 8 supra sono le stesse approvate nell ambito del fascicolo N 111/2003 e precedenti. Le autorità italiane hanno assicurato che tali azioni saranno realizzate e finanziate alle stesse condizioni. L autorizzazione della Commissione si basava sulle seguenti considerazioni: 38. Gli aiuti concernenti le attività menzionate alle lettere a), b) e c) comportano sia azioni di promozione in senso lato (fiere, seminari e pubblicazione di opuscoli contenenti informazioni di carattere generale) che azioni di pubblicità. 39. Per quanto riguarda la promozione le autorità italiane si sono impegnate a rispettare i criteri previsti al punto 14 degli orientamenti. 40. Per quanto riguarda la pubblicità le autorità italiane hanno precisato che gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle condizioni approvate nell ambito del fascicolo N 30/02 14 che erano state dichiarate conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato alla pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato I Per quanto riguarda gli aiuti di cui alla lettera d) studi di mercato e modelli nei fascicoli precedenti la Commissione ha ritenuto che le condizioni previste al punto 13 degli orientamenti fossero soddisfatte. 14 Lettera SG(2002) D/ dell GU C 302, del , pag. 6. 9
10 42. Per quanto riguarda gli aiuti concernenti l attività menzionata alla lettera e), le autorità italiane hanno assicurato che la struttura che verrà realizzata sarà pubblica e non eserciterà alcuna attività economica. La Commissione ha ritenuto che l aiuto necessario alla sua realizzazione non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 43. Le autorità italiane hanno chiarito il ruolo del comitato di cui alla lettera f). Si tratta di un gruppo di esperti direttamente collegato al ministero delle politiche agricole, le cui attività non procurano vantaggi né agli agricoltori né alle imprese. La Commissione ha ritenuto che la misura non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 44. Per quanto riguarda la lettera g) (realizzazione di controlli sui prodotti agricoli) le autorità italiane hanno precisato che si tratta di controlli ufficiali realizzati nell ambito del regolamento (CE) n. 1663/95 (liquidazione dei conti). La Commissione ritiene che tale attività non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto essa rientra nei compiti istituzionali dell amministrazione pubblica regionale. Prevenzione e repressione delle frodi 45. Le attività in questione (punto 9 della descrizione) rientrano nei compiti istituzionali del ministero delle politiche agricole o saranno svolte da enti pubblici. Si tratta delle stesse attività esaminate nell ambito dei fascicoli precedenti. La Commissione ha ritenuto che il loro finanziamento non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. VII. Progetti speciali 46. La maggior parte di queste iniziative di ricerca sarà realizzata da istituti di insegnamento superiore o enti di ricerca pubblici non aventi scopo di lucro e i risultati saranno messi a disposizione del mondo agricolo senza discriminazioni, conformemente al disposto del punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. 47. Nei fascicoli precedenti, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti previsti per queste attività non costituissero aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 48. Nei casi in cui imprese private partecipino alle attività di ricerca e sviluppo, le autorità italiane hanno assicurato che in ogni caso saranno rispettate le condizioni di cui al punto 6 della comunicazione della Commissione relativa alla modifica della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (98/C 48/02). Nei fascicoli precedenti, la Commissione ha considerato questi aiuti compatibili con il mercato comune. Decisione 49. Alla luce dell analisi che precede, la Commissione ha deciso: a) che la misura I (quando le azioni sono realizzate da enti di ricerca pubblici senza scopo di lucro), le sottomisure II a), b), e) f), e g), f), g) e h), la sottomisura II d) (quando le azioni sono realizzate da enti pubblici), la sottomisura IV a), le sottomisure V e), f e g), le misure VI e VII (quando le azioni sono realizzate da istituti di insegnamento superiore o istituti di 10
11 ricerca pubblici senza scopo di lucro) non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato; b) che la misura I (quando le azioni sono realizzate da imprese private), la sottomisura II d) (quando le azioni sono realizzate da imprese private), la misura III, le sottomisure IV. b), c) e d), le sottomisure V a), b), c) e d), nonché la misura VII ( quando le azioni sono realizzate da imprese private) sono compatibili con il mercato comune. 50. La presente decisione riguarda unicamente le misure sopra illustrate nei limiti degli impegni assunti dalle autorità competenti e nei limiti o alle condizioni fissati nella presente decisione. 51. Le autorità competenti presentano, entro un anno dall entrata in vigore del regime in oggetto, una relazione circostanziata sulla sua attuazione, come previsto al punto 23.2 degli orientamenti. 52. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora la Commissione non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H2- Legislazione agricola Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 11
3. Ho l onore di informarla che la Commissione non intende sollevare obiezioni nei confronti della misura in questione.
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