Interessi degli Amministratori: linee di comportamento nelle Srl.
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- Luigina Bianchini
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1 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Percorsi di diritto societario: interessi degli amministratori, conflitto e ruolo del collegio sindacale Interessi degli Amministratori: linee di comportamento nelle Srl. MARIA LUISA CALINI 5 Ottobre Sala Convegni, Corso Europa 11
2 La norma di riferimento: Art cod. civ. (Interessi degli amministratori) Libro V DEL LAVORO Titolo V DELLE SOCIETA Capo V SOCIETA PER AZIONI Sezione VI-bis Dell amministrazione e del controllo Paragrafo II Degli amministratori 2
3 La norma di riferimento: Art ter cod. civ. (Conflitto di interessi) Libro V DEL LAVORO Titolo V DELLE SOCIETA Capo VII SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Sezione III Dell amministrazione della società e dei controlli 3
4 Art ter c.c. - Conflitto di interessi I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. 4
5 Le regole base: (art ter c.c.) PRINCIPI GENERALI: Presenza di conflitto di interessi dell Amministratore: - non vi è alcun obbligo di informazione preventiva dell'esistenza di un interesse conflittuale - né alcun obbligo di astensione Riflessi del comportamento abusivo : - sui contratti conclusi - sulle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione Esame condizioni per l impugnativa: - dei contratti conclusi - delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione 5
6 DIVERSO TRATTAMENTO S.P.A/S.R.L. Il diverso trattamento assegnato al conflitto di interessi nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata deriva dalla differente manifestazione dell interesse sociale che si esteriorizza nei due tipi societari a seconda: del sistema organizzativo ed amministrativo attraverso il quale è esercitata l attività sociale e del differente profilo in cui si atteggia il ruolo del socio: - art c.c.; - art. 2468, comma 3 c.c.; - art. 2479, comma 1 c.c. Nelle società a responsabilità limitata la direzione dell impresa non spetta esclusivamente agli amministratori 6
7 SPA SRL : due modelli a confronto argomento SPA SRL Interessi da considerare TUTTI CONFLITTO Procedura formale SI NO Termine impugnativa delibera Abilitati ad impugnare 90 giorni Dalla data di delibera Amministratori e Collegio Sindacale 90 giorni Dalla scoperta del danno Amministratori, Collegio Sindacale, Revisori Chi fra gli amministratori Chi non ha consentito alla delibera tutti Cause di impugnazione Danno potenziale, mancato rispetto procedura Danno effettivo, conflitto di interessi 7
8 Due possibili ricostruzioni: 1) Nel caso in cui la decisione sia stata assunta, ma la conseguente operazione non sia stata eseguita, resta salva la possibilità di impugnativa entro i 3 mesi, se viene arrecato un danno reale alla società. Nel caso in cui l operazione si sia conclusa, il contratto è annullabile a condizione che il conflitto fosse conosciuto o conoscibile dal terzo. 2) La norma disciplina un unica ipotesi quella dell operazione in conflitto a seconda del tipo di amministrazione: amministrazione disgiuntiva, si ha l annullabilità dei contratti stipulati dal singolo amministratore; amministrazione congiuntiva, l annullabilità riguarda la decisione assunta collegialmente con voto determinante dell amministratore in conflitto. 8
9 INTERESSI IN CONFLITTO a) gli interessi in conflitto devono essere macroscopici o legati a soggettività pubbliche (possesso di partecipazioni, cariche sociali, legami di parentela e affinità, diretto esercizio professionale, ecc.); b) un eventuale amministratore privo di delega potrà avere interessi in conflitto solo per via mediata, cioè in quanto li abbia anche il rappresentante; 9
10 contratti conclusi da amministratori rappresentanti in conflitto (art.2475-ter co.1 c.c.) Il primo comma dell'art.2475-ter c.c. tratta dei contratti conclusi in conflitto d'interesse dagli amministratori che abbiano la rappresentanza della società e che sono annullabili solo a due precise condizioni: 1) su domanda della società; 2) se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (contraente). Art bis Rappresentanza della società. la rappresentanza non è attribuita ex lege agli amministratori 10
11 contratti conclusi da amministratori rappresentanti in conflitto (art.2475-ter co.1 c.c.) L'eventuale stipulazione di contratti in conflitto di interessi da parte di amministratori privi del potere di rappresentanza non potrà rientrare nella previsione normativa del conflitto d'interessi. In tal caso, resteranno esperibili solo: l'azione ex art c.c per aver violato i doveri imposti dall atto costitutivo per l amministrazione della società (irregolarità dell operato dell amministratore) ed in presenza di un danno subito dalla società; ovvero il ricorso ai principi generali in tema di rappresentanza fissati dall art c.c. disposizione fortemente garantista nei confronti dei terzi prevista dall art bis: nei rapporti esterni, l affidamento a terzi salvo l exceptio doli viene tutelato rendendo validi ed impegnativi sia gli atti compiuti dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza ma privi del potere di gestione (come, ad esempio, nel caso di atti estranei all oggetto sociale o di dissociazione del potere di gestione), sia quelli eccedenti i limiti anche se pubblicati ai poteri di gestione o rappresentanza. 11
12 contratti conclusi da amministratori rappresentanti in conflitto (art.2475-ter co.1 c.c.) il diritto all impugnativa sorge solo in presenza di interessi conflittuali rispetto all interesse sociale e non solo per la coesistenza di interessi: l interesse specifico del sottoscrittore del contratto deve realizzarsi in contrasto con l interesse della società. non ha alcun rilievo l esistenza di un danno: è sufficiente l esistenza di un contrasto d interessi. 12
13 contratti conclusi da amministratori rappresentanti in conflitto (art.2475-ter co.1 c.c.) 1) La domanda di annullamento può essere proposta solo dalla società: l interesse protetto è quello sociale nel caso in cui questo sia stato sacrificato a quello personale dell amministratore in contrasto: possibili rimedi in presenza di amministratore Unico; Decisione di annullamento con decisione dei soci ex art ) La conoscenza/conoscibilità del conflitto da parte del terzo, da provare obbligatoriamente. 3) per questa impugnativa non sussistono termini speciali di decadenza per l'azione, per la proponibilità della quale si rinvia quindi alle norme generali sulla prescrizione (art c.c. Prescrizione in materia di società) 13
14 decisioni del Consiglio di amministrazione con voto determinante di amministratore in conflitto (art.2475-ter co.2 c.c.) solo se ricorrono contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 1. conflitto di interessi effettivo (per le S.p.a. interesse anche non confliggente); 2. voto del portatore di tale interesse determinante ai fini dell approvazione della contestata delibera consiliare; 3. danno reale cagionato alla società con la decisione (per le S.p.a. prospettiva meramente potenziale del danno); 14
15 decisioni del Consiglio di amministrazione con voto determinante di amministratore in conflitto (art.2475-ter co.2 c.c.) Danno: - reale ed effettivo; - quantificabile (monetizzabile); - attuale; - rilevante ( oltre una soglia minima di percezione, variabile in base alle singole fattispecie, sia oggettive (atti) che soggettive (società) ). Il legislatore sanziona il risultato economico dell abuso di potere per il caso di sussistenza del conflitto di interessi nel quale sia incorso l organo amministrativo. 15
16 L impugnativa 1. termini: va proposta entro 90 giorni : dies a quo: dal momento della conoscenza del danno (a differenza di quanto previsto per le S.p.A.); 2. legittimati: amministratori (anche consenzienti e/o individualmente); Collegio Sindacale o revisore unico (ove nominati) ATTENZIONE: Nelle S.r.l. manca una disposizione esplicita corrispondente a quella viceversa prevista per l art. 2388, comma 4 c.c. che, nelle società per azioni autorizza altresì i soci ad impugnare in proprio le delibere dei consigli di amministrazione, ove riconosciute lesive dei loro diritti 16
17 specificità e coordinamento, possibile estensione analogica della normativa dettata per le S.p.A. S.p.A. ruolo professionale rivestito dagli amministratori indirizzato alla legittimità dell azione gestoria verso posizioni imparziali ed indipendenti relativamente agli interessi da gestire. Principio dell agire informato attraverso l estrinsecazione del dovere di informarsi e di informare posto in capo agli amministratori (art c.c.) e dell esclusività della gestione (art bis) da parte di questi ultimi. S.r.l. i processi decisionali devono essere ispirati a profili e criteri del buon amministratore alla luce del singolo caso concreto, analizzando l assetto organizzativo ed amministrativo previsti dall atto costitutivo o dall eventuale regolamento statutario. 17
18 specificità e coordinamento, possibile estensione analogica della normativa dettata per le S.p.A. Se le scelte operate dai soci di società a responsabilità limitata sugli assetti organizzativi ed amministrativi sono improntati sullo schema del corporate della società per azioni, le forme di responsabilità, la diligenza da perseguire da parte degli amministratori, l agire informato di questi ultimi non potrà che riflettersi dai principi e dai contenuti propri di tale società ed a tal fine l atto costitutivo dovrebbe richiamare le norme in tema di interessi degli amministratori - proprie delle società per azioni. Laddove, invece, le forme di governo amministrativo dovessero assumere caratteristiche prive di assetti organizzativi complessi ed articolati e fossero influenzate dal rapporto di intima connessione tra gestione e decisione societaria, troverà applicazione la specifica disciplina dettata per il conflitto di interessi degli amministratori di cui all art ter c. 18
19 specificità e coordinamento, possibile estensione analogica della normativa dettata per le S.p.A. Pur con la amplissima autonomia statutaria delle srl l impostazione dell art.2475-ter Cod.Civ. prevede i due cardini: 1. l esistenza di un interesse in conflitto, per i contratti conclusi dai rappresentanti; 2. l esistenza di un danno effettivo per le decisioni del Consiglio d Amministrazione, unita al voto determinante dell amministratore in conflitto; ciò significa che non si potrà eludere tali prescrizioni (disciplina specifica), neanche ove la srl assomigliasse nei fatti ad una vera e propria SpA senza azioni. 19
20 SPECIFICHE LINEE DI COMPORTAMENTO NELLA S.R.L. la prevenzione del conflitto: Attori: 1. I soci, nella definizione delle regole pattizie (ruolo del professionista); 2. Amministratori privi di rappresentanza; 3. Collegio Sindacale (ove nominato). Modalità operative: a. Procedure (anche semplificate); b. Monitoraggio. 20
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