1) COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA ) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L ANNO D IMPOSTA 2012

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1 Circolare n. 3/2013 Pagina 1 di 10 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 3/2013 del 25 gennaio ) COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA ) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L ANNO D IMPOSTA ) COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L ANNO D IMPOSTA 2012 Entro il 28/02/2013 deve essere presentata la comunicazione dati Iva relativa all anno Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell imposta dovuta dal contribuente e, pertanto, non ha natura dichiarativa; ciò comporta l impossibilità di integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata utilizzando l istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale Iva. L omissione, l incompletezza o l inesattezza della comunicazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a (art. 11 del D. Lgs. 471/97). Modalità di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica: direttamente dal contribuente => coloro che scelgono di presentare direttamente la comunicazione devono avvalersi del servizio telematico Entratel ovvero del servizio telematico Fisconline a seconda degli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770/2011 Semplificato o Ordinario); tramite intermediari abilitati => gli intermediari sono obbligati a presentare, tramite Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione per via telematica. Ambito soggettivo Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se nell anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione:

2 Circolare n. 3/2013 Pagina 2 di 10 - coloro che per l anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con il c.d. metodo del reverse charge ; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72; - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.; - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva nell anno cui si riferisce la comunicazione; - le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche che nel 2012 hanno realizzato un volume d affari uguale o inferiore a (ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale); - le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011 (cosiddetto nuovo regime dei minimi); - i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva annuale entro il 28/02/2013 (in forma autonoma). Con riferimento all ultimo caso di esonero indicato, come ricordato anche nel paragrafo della presente circolare dedicato alla dichiarazione Iva annuale, già a decorrere dal 2011, TUTTI i contribuenti hanno infatti la FACOLTA di presentare nel mese di febbraio la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma a prescindere dal saldo - debito / credito / a zero - emergente dalla dichiarazione Iva annuale stessa. Il contribuente che intende usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione dati Iva relativa al 2012, dovrà pertanto svincolare la dichiarazione Iva annuale dal modello Unico 2013 e presentarla entro il mese di febbraio Modello La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 (il modello non presenta pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio). Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, protocollo n. 2013/5271, sono state approvate le istruzioni per la compilazione di detto modello (le istruzioni presentano alcune modifiche, ma di rilevanza non sostanziale, rispetto a quelle del precedente esercizio). Contenuto della comunicazione Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, al fine di determinare l Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio il calcolo definitivo del pro-rata.

3 Circolare n. 3/2013 Pagina 3 di 10 Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito Iva relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Si ricorda altresì che le prestazioni di servizi cosiddette generiche rese a soggetti Ue, disciplinate dall articolo 7-ter del D.P.R. 633/72, non vanno riportate nel modello in esame in quanto operazioni (fatturate senza applicazione dell Iva), che non concorrono a formare il volume d affari (in base alla normativa vigente fino al 31/12/2012). Compilazione del modello Con riferimento al codice attività da indicare nella Sezione I Dati generali del modello, si evidenzia che, nell ipotesi in cui il contribuente eserciti più attività, con più codici attività, la comunicazione annuale dati Iva deve riportare il codice dell attività prevalente (in relazione al volume d affari conseguito nel 2012). Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi. Operazioni attive (Rigo CD1) Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in cinque distinti campi: - Campo 1: occorre indicare l ammontare complessivo, al netto dell Iva, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita e le operazioni attive senza addebito di Iva per effetto del reverse charge, rilevanti ai fini Iva. Si tratta, in pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti annotate nei registri Iva (si veda la sopra riportata precisazione in tema di prestazioni di servizi intracomunitari). - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già ricompreso nel campo 1, quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ad esportatori abituali, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all esportazione di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna, le operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, i servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo CD1 campo 4). - Campo 3: deve essere indicato l ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni). - Campo 4: deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di rottami. - Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi precedenti.

4 Circolare n. 3/2013 Pagina 4 di 10 Operazioni passive (Rigo CD2) Anche tale rigo si compone di cinque campi: - Campo 1: deve essere indicato l ammontare complessivo, al netto dell Iva, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell Iva, nonché degli acquisti annotati ai sensi degli artt. 17, commi e 7, e 74 commi 7-8, del DPR 633/72 e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti interni e le importazioni effettuati senza pagamento dell Iva attraverso l utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza l utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9. (non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo 4). - Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art. 68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve essere compreso l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare nel successivo campo 4. - Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell imposta per effetto dell utilizzo del plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 40, comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). - Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso. 2) DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PER L ANNO 2012 (MODELLO IVA 2013) Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2013, protocollo 2013/5267, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di imposta Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento, nonché le principali novità contenute nella dichiarazione stessa. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione Iva relativa all anno 2012 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2013 e il 30 settembre 2013, nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico), ovvero entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (in Unico 2013).

5 Circolare n. 3/2013 Pagina 5 di 10 Forma di presentazione La dichiarazione IVA annuale deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti: - società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2012; - società controllanti e controllate che partecipano nel 2012 alla liquidazione dell IVA di gruppo; - i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti; - particolari soggetti (ad es. i venditori porta a porta ) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; - soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 01/01/2013 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno 2012, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (esempio società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata). La dichiarazione IVA annuale può, in ogni caso, essere facoltativamente presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO 2013) da TUTTI i contribuenti. La circolare n. 1/E del 25/01/2011 dell Agenzia delle Entrate, ha infatti specificato che la presentazione della dichiarazione Iva annuale può essere sempre effettuata in forma autonoma, indipendentemente dal saldo (a debito o a credito o a zero) risultante dalla stessa. Come detto, TUTTI i contribuenti che, anche facoltativamente, presentano la dichiarazione Iva annuale in forma separata (autonoma) rispetto ad Unico entro il 28/02/2013, sono altresì esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva relativa al Nota I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel modello F24 (compensazione cosiddetta orizzontale) il credito Iva annuale 2012, avranno convenienza ad anticipare al mese di febbraio 2013 la presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico) della dichiarazione Iva annuale in quanto, come noto, in generale: a) il credito Iva annuale 2012 può essere compensato nel modello F24 già dal 01/01/2013 solo per importi inferiori ad annui (nuovo limite introdotto dal 01/04/2012, ai sensi del D.L. 16/2012 il previgente limite di è quindi stato ridotto a dal 01/04/2012); b) l utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale per importi superiori ad annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale (quindi, se presentata a febbraio 2013, la compensazione potrà avvenire non prima del 16 marzo 2013); c) per la compensazione orizzontale del credito Iva annuale per importi superiori ad annui, è necessario utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (tale modalità è consigliata anche per importi inferiori a 5.000); d) per la compensazione orizzontale del credito Iva annuale per importi superiori ad annui, è richiesta obbligatoriamente l apposizione nella dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge il credito da utilizzare, del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

6 Circolare n. 3/2013 Pagina 6 di 10 Termini di versamento dell imposta Il versamento del conguaglio annuale dell Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno, se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per obbligo o per facoltà), a prescindere dalla data di presentazione (anteriore o posteriore al 28/02/2013) della dichiarazione stessa. Il versamento è dovuto sempreché l importo risulti essere superiore ad 10,33 ( 10 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione) E consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed, in ogni caso, l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Solo se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta dichiarazione unificata (Unico 2013), maggiorando le stesse, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche in tale ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell importo dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo), anche l interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. Si ricorda che nel caso in cui il termine di versamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Principali modifiche e novità più significative del MODELLO IVA 2013 rispetto a quello del precedente esercizio Nel quadro VE: - è stato soppresso il rigo dedicato all indicazione delle operazioni attive assoggettate all aliquota Iva del 20%, applicabile alle operazioni effettuate sino al 17/09/2011. Le operazioni eventualmente ancora assoggettate ad aliquota del 20% dovranno essere computate nel rigo corrispondente all aliquota più prossima (21% - rigo VE 22), mentre le conseguenti differenze di imposta, positive o negative, verranno incluse del rigo VE 24 (variazioni e arrotondamenti d imposta); - il rigo VE 34, campo 5, è stato ridenominato in Cessioni di fabbricati (in luogo del precedente Cessioni di fabbricati strumentali ) per tenere conto delle modifiche apportate dall articolo 9 del D.L. 83/2012 in tema di operazioni immobiliari con applicazione del meccanismo del reverse charge. A seguito di dette modifiche, infatti, per le imprese di costruzione è ora possibile considerare facoltativamente imponibili (anziché esenti) anche le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dopo cinque anni dall ultimazione (possibilità prima prevista solo per i fabbricati strumentali per natura);

7 Circolare n. 3/2013 Pagina 7 di 10 - nel rigo VE 36, è stato inserito il nuovo campo 3, riservato all esposizione delle operazioni, (con imposta esigibile in anni successivi) effettuate a decorrere dal 01/12/2012 da parte dei soggetti che hanno applicato il cosiddetto nuovo regime dell Iva per cassa (si veda nostra circolare n. 11 del 07/11/2012). In tale campo 3, andranno quindi evidenziate le fatture emesse (già comprese nel campo 1 del rigo VE 36) dalla predetta data del 01/12/2012, ma non incassate entro il 31/12/2012. Nel quadro VF: - è stato soppresso il rigo riservato all indicazione delle operazioni passive assoggettate all aliquota Iva del 20%, applicabile alle operazioni effettuate sino al 17/09/2011. Le operazioni eventualmente ancora assoggettate ad aliquota del 20% dovranno essere computate nel rigo corrispondente all aliquota più prossima (21% - rigo VF 11), mentre le conseguenti differenze di imposta, positive o negative, verranno incluse del rigo VF 22 (variazioni e arrotondamenti d imposta); - nel rigo VF 19, è stato inserito il nuovo campo 3, riservato all esposizione degli acquisti da parte dei soggetti che hanno applicato, dal 01/12/2012, il sopra ricordato nuovo regime dell Iva per cassa. In tale campo 3, andranno quindi evidenziati gli acquisti (già compresi nel campo 1 del rigo VF 19) annotati dalla predetta data del 01/12/2012, per i quali la detrazione dell Iva a credito è differita agli anni successivi. Nel quadro VJ: - il rigo VJ 14, è stato ridenominato in Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis), in luogo del precedente Acquisti di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d) al fine di recepire, dal lato degli acquisti, le novità già sopra illustrate per il campo 5 del rigo VE 34 in tema di applicabilità del meccanismo del reverse charge anche agli acquisti di immobili ad uso abitativo. Nel quadro VL: - nel rigo VL 29 è stato inserito il nuovo campo 3, riservato all esposizione dei versamenti non effettuati per effetto della sospensione prevista a seguito di eventi eccezionali; - il rigo VL 40, è stato ridenominato in Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito, in luogo del precedente Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale Il rigo in parola diventa pertanto utilizzabile per i versamenti effettuati al fine di restituire crediti Iva utilizzati in compensazione in misura superiore a quella spettante, anche se non relativi allo stesso anno di imposta oggetto della dichiarazione (come era invece previsto in precedenza). Nel quadro VO: - nella sezione 1 del quadro VO è stato introdotto il nuovo rigo VO 15, da barrare da parte di quei contribuenti che si sono avvalsi, già dal 01/12/2012, del già ricordato nuovo regime dell Iva per cassa e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione di tale opzione. L opzione, infatti, pur manifestandosi con comportamento concludente, va poi comunicata nella relativa dichiarazione Iva annuale.

8 Circolare n. 3/2013 Pagina 8 di 10 Nel quadro VX: - da quest anno è stato soppresso il quadro VR; - la richiesta di rimborso del credito Iva annuale viene ora formulata direttamente nel rigo VX 04 (per chi presenta la dichiarazione in forma autonoma svincolata da Unico; andrà invece compilato il rigo RX 04 in caso di presentazione della dichiarazione Iva all interno del modello Unico), che è stato implementato, a tal fine, con la previsione di nuovi campi; - il rigo VX 04 è stato strutturato in otto campi destinati ad accogliere sostanzialmente le informazioni necessarie per l erogazione del rimborso, in precedenza riportate nel soppresso quadro VR; - si evidenzia che il presupposto in base al quale si richiede il rimborso non viene più indicato in chiaro, ma andrà indicato nel rigo VX 04, campo 3, uno specifico codice, desumibile dalle istruzioni, corrispondente alle varie tipologie di causali del rimborso. Si ricorda, infine, che: - quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati è un obbligo e non una facoltà; - quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma; - quadro VF: come l anno scorso, è sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell Iva; precisamente: gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta, la detrazione (totale o parziale) dell Iva, ai sensi dell art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rinumerato rigo VF 17 (esempio: l acquisto di un autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di imponibile corrispondente all imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all aliquota applicata; gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti (qualora venga presentata la dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale o afferenti attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali) devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rinumerato rigo VF 18. Controlli da effettuare e predisposizione documenti Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, evidenziamo gli ormai abituali controlli contabili da effettuare, oltre a sollecitare la predisposizione dei seguenti registri e documenti: stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2012; stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al 31/12/2012; stampa della scheda contabile del conto Erario c/iva; stampa della scheda contabile del conto Enti diversi c/compensazione ; stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di: - beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a 516,46, con fotocopia delle relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati" assoggettati alla normativa del "regime del margine";

9 Circolare n. 3/2013 Pagina 9 di 10 - canoni di leasing, con copia contratti stipulati nel corso del 2012 (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.; - beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.). Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai relativi conti, si avrà cura di: a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto "fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2012 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2011) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2013 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2012); b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti; registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al 31/12/2012; stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione; ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul registro dei corrispettivi; fotocopie attestanti i versamenti dell'iva, effettuati con Mod. F24 e Mod. F24 immatricolazione auto UE, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2012 e, se esistente, la documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2012 con l Iva dovuta o del credito Iva del 2011 utilizzato in compensazione dell IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2012 e del 2013; specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso del 2012, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei crediti in parola effettuate nel 2012 e 2013 con modello F24; per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2012, fotocopia della documentazione attestante i requisiti e la determinazione del credito stesso; eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati; copia della dichiarazione IVA per l'anno 2011, qualora non in nostro possesso; fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente; fotocopia delle operazioni di cui all art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era il diritto di detrazione dell IVA all atto dell acquisto); ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini; fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine (ad esempio: acquisto auto usate da privati, da commercianti che abbiano applicato il regime del margine o acquisto di veicoli con addebito dell Iva commisurata al 10% o 15% della base imponibile, ecc.); fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2012; fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2012 hanno applicato il cosiddetto nuovo regime dei minimi introdotto e disciplinato dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011; fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell articolo 7 del D.L. 185/2008 (cosiddetta Iva per cassa) e alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal 01/12/2012);

10 Circolare n. 3/2013 Pagina 10 di 10 fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all imposta con il meccanismo del reverse charge (rottami, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali e abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato); fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell imponibile e dell Iva detratta per l acquisto e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell Iva venga operata in misura superiore al 50%); Se l'azienda ha operato con l'estero: bollette di importazione per acquisti extra-cee; ammontare delle fatture di vendita extra-cee; modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2012 (presentati alla Dogana competente, se non predisposti dallo Studio); in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare: - l'ammontare delle cessioni di beni; - l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'iva (autofatture art. 17, comma 2); - l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare degli acquisti intracomunitari, suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2012; fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate, suddivise fra cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 7-ter D.P.R. 633/72), registrate nel 2012; stampa, se possibile, dell'elenco clienti residenti con lettera d'intento "per i quali sono state emesse fatture non imponibili art. 8 lettera c) o, in alternativa, registro delle lettere d'intento" ricevute (ai soli fini di un controllo); stampa, se possibile, dell'elenco fornitori con lettera d'intento "per acquisti con utilizzo di plafond, effettuati nel corso del 2012 o in alternativa registro delle lettere d'intento emesse (ai soli fini di un controllo); al riguardo, si ricorda che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento dell imposta, in ciascun anno, nel limite dell ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, registrate nell anno precedente sul registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell utilizzo mensile del plafond, l attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento; fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni non imponibili art. 9); fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR 633/72. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.

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