PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA TORRE CAMILLARI

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1 COMUNE DI CAULONIA provincia di Reggio Calabria PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA TORRE CAMILLARI I TECNICI ing. Nino Stefanucci COMMITTENTI FILOCAMO FELICE MARIA ALGARRADA CARMEN.. NAPOLITANO ILARIO NAPOLITANO TERESA Ing. Ilario Napolitano NAPOLITANO ANTONIA. NAPOLITANO IRENE.. Oggetto dell elaborato: PROPOSTA DI CONVENZIONE URBANISTICA ALL. 18

2 COMUNE DI CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA TORRE - CAMILLARI. DITTA: Filocamo Felice Maria, Algarrada Carmen, Eredi di Napolitano Cesare. PROPOSTA DI CONVENZIONE URBANISTICA L anno duemila. il giorno.. ( ) del mese di., in Caulonia presso la sede municipale, avanti a me Dott.. nato a. il., C.F.:.., e residente a.. alla Via.., Segretario Comunale, senza l assistenza di testimoni avendovi i comparenti d accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunziato sono presenti:.. nato a il.. nella qualità di Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Caulonia P.I. ; ed i seguenti signori, n.q. di proprietari dei terreni edificatori sotto elencati: 1. Dott. Filocamo Felice Maria nato a Serra San Bruno (VV) il e residente a Roma in Via B. Intieri n 3, C.F.: FLC FCM 28E25 I639F, in qualità di usufruttario e quale procuratore dei figli Filocamo Francesco, Fulvio e Fabio, aventi la nuda proprietà, tutti titolari per 1/3 dei terreni sotto riportati; 2. Sig.ra Algarrada Carmen nata a La Puebla De Los Infantes (Spagna) il e residente a Caulonia (RC) in viale degli Ulivi n 9, C.F.: LGR CMN 71L54 Z131L, in qualità di proprietaria per 1/3 dei terreni sotto riportati; 3. Eredi di Napolitano Cesare tutti proprietari per 1/3 dei terreni sotto riportati: - Ing. Napolitano Ilario nato a Caulonia (RC) il ed ivi residente in via Castelvetere n 36, C.F: NPL LRI 59L29 C285N; - Napolitano Teresa nata a Caulonia (RC) il ed ivi residente in via Castelvetere n 36, C.F.: NPL TRS 61D49 C285E; - Napolitano Antonia nata a Melito di Porto Salvo (RC) il e residente a Roma in via G. Giolitti n 208, C.F..: NPL NTN 64M45 F112O; - Napolitano Irene nata a Caulonia (RC) il ed ivi residente in via Antonio Gramsci n 13, C.F: NPL RNI 67S64 C285F; 1

3 PREMESSO: che il piano di lottizzazione di che trattasi comprende due zone territoriali omogenee diverse ma confinanti tra loro: la zona C1 e la zona C2, incluse entrambe come zone residenziali di espansione nel vigente P.R.G.; che il terreno oggetto del presente intervento, interessato dalla zona C1, è sito nel Comune di Caulonia in località Torre Camillari ed è riportato in Catasto terreni al Foglio 111 particelle nn (parte) 807 (parte), per una superficie complessiva catastale di mq. Tale terreno ricade per mq nella zona C1 e per mq nella viabilità di previsione interna alla zona C1 del P.R.G. vigente; che la destinazione d uso del terreno, di superficie catastale di mq, risulta così suddivisa: 1) Superficie inclusa nel P.R.G. come Zona C1 = mq; 2) Superficie strade di previsione di P.R.G. interne a C1 = mq; 3) Superficie strade di previsione di P.R.G. esterne a C1 = 926 mq; 4) Superficie interessata da viabilità esistente= 158 mq; 5) Superficie inclusa nel P.R.G. come B2 (esclusa dal P.L.) = 350 mq; 6) Ulteriore Superficie esclusa da P.L. (altre zone di PRG e area occupata da recinzioni case popolari esistenti) = mq. che la superficie interessata dal P.L. per la ZONA C1 è pari a = ( ) = mq; che la superficie territoriale per la ZONA C1 (utile ai fini volumetrici) è pari a = ( mq mq) = mq; che il terreno oggetto del presente intervento, interessato dalla zona C2, è sito nel Comune di Caulonia in località Torre Camillari ed è riportato in Catasto al Foglio 111 particelle nn (parte) 807 (parte) , per una superficie complessiva catastale di mq. Tale terreno ricade per mq nella zona C2 e per mq nella viabilità di previsione interna alla zona C2 del P.R.G. vigente. che la destinazione d uso del terreno, di superficie catastale di mq, risulta così suddivisa: 1) Superficie inclusa nel P.R.G. come Zona C2 = mq; 2) Superficie strade di previsione di P.R.G. interne a C2 = mq; 3) Superficie strade di previsione di P.R.G. esterne a C2 = 528 mq; 4) Superficie interessata da viabilità esistente= 664 mq; 5) Superficie inclusa nel P.R.G. come B2 (esclusa dal P.L.) = mq; 2

4 6) Ulteriore Superficie esclusa da P.L. (altre zone di PRG e area occupata da recinzioni case esistenti) = 575 mq. che la superficie interessata dal P.L. per la ZONA C2 è pari a = ( ) = mq; che la superficie territoriale per la ZONA C2 (utile ai fini volumetrici) è pari a = ( ) = mq; che i Signori sopra indicati hanno proposto all Amministrazione Comunale l attuazione delle suddette previsioni del P.R.G. mediante un Piano di Lottizzazione Convenzionato redatto dall ing. Nino Stefanucci e dell ing. Ilario Napolitano; che il Piano di Lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni: del P.R.G.; del Regolamento Edilizio; del Regolamento d Igiene; che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione in data.; che è intervenuto il Nulla Osta Regionale, prescritto dal II comma dell art. 28 della legge n 1150 e successive modifiche ed integrazioni, con parere di conformità prot. n. del. da parte della Regione Calabria Dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale Servizio Istruttoria e Vigilanza Strumenti Urbanistici; che in data con prot. n è stato acquisito il parere geomorfologico, ai sensi dell art.13 L.64/74, da parte del Settore geologico regionale; che il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione e la Bozza della presente Convenzione con delibera n.; che la Ditta suindicata ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. TUTTO CIO PREMESSO, tra., nella qualità di Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Caulonia (P.IVA: ), in seguito denominato nel presente atto Comune, ed il Dott. Filocamo Felice Maria, Sig.ra Algarrada Carmen, Ing. Napolitano Ilario, Sig.ra Napolitano Teresa, Sig.ra Napolitano Antonia e Sig.ra Napolitano Irene, sopra generalizzati ed in seguito denominati nel presente atto lottizzante, si conviene e si stipula quanto segue con riserva delle approvazioni di Legge per quanto concerne l Amministrazione Comunale ma in modo fin d ora definitivamente impegnativo per quanto concerne il lottizzante. 3

5 art. 1 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. art. 2 La lottizzazione delle aree indicate in premessa avverrà in conformità alle previsioni del P.R.G. vigente, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione nonché in conformità alle previsioni delle planimetrie allegate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. art. 3 Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 1, V comma dell art. 28 della legge , n 1150 e successive modifiche ed integrazioni si obbliga, per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione e per Standards, della superficie complessiva di mq ed indicate nel Piano di Lottizzazione nell allegato n 16. Detta cessione avverrà su richiesta del Comune nei termini di cui all art. 2. art. 4 Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo I, V comma dell art. 28 della Legge , n 1150 si obbliga, per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Caulonia (RC) le aree seguenti: 1. Aree standards (compreso parcheggi) = mq Strade di PRG, di P.L. ed esistenti = mq SOMMANO AREE DA CEDERE AL COMUNE: mq La cessione di dette aree dovrà avvenire entro i tempi di validità previsti per legge dalla presente convenzione. art. 5 Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo II, V comma dell art. 28 della Legge , n 1150 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: 1) Rete stradale di lottizzazione; 2) Raccolta acque piovane; 3) Rete idrica; 4) Rete fognante; 5) Rete elettrica; 4

6 6) Pubblica illuminazione; 7) Rete telefonica; Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate entro 10 (dieci) anni dalla data di stipula della presente convenzione.. art. 6 Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo II, V comma dell art. 28 della Legge , n 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in base alle previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale di Caulonia ed avente ad oggetto l applicazione degli oneri di urbanizzazione ed in particolare di quanto disposto in detta deliberazione, si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a versare al Comune all atto del rilascio dei singoli permessi di Costruire, a titolo di quota parte oneri di urbanizzazione secondaria un importo pari a. al mc ed il maggiore importo eventualmente stabilito prima del rilascio del Permesso di Costruire ai sensi degli art. 3 e 5 della Legge , n 10. Nel caso di adeguamento degli oneri relativi al rilascio dei Permessi di Costruire singoli ai sensi della suddetta deliberazione consiliare, dovranno essere proporzionalmente aumentati gli importi ancora dovuti in base alla presente convenzione per quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria. art. 7 All atto del rilascio dei singoli permessi di Costruire sarà determinata la quota di contributo di cui all art. 6 della Legge n 10. Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune. Il rilascio del Permesso di Costruire in base alle determinazioni che l Amministrazione Comunale assumerà ai sensi del 2 comma dell art. II della Legge n 10, sarà subordinato al versamento di parte della quota di contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti nonché alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria. art.8 Il lottizzante, in relazione al disposto del par. 4, V comma dell art. 28 della Legge n 1150, all atto della stipula della presente convenzione, costituisce a favore del Comune di Caulonia una polizza fidejussoria assicurativa rilasciata.. - Agenzia di., avente numero di polizza., di (euro 5

7 ..) superiore all importo totale delle opere da realizzare, a garanzia dell esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del Piano di Lottizzazione e della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi fino al collaudo comunale. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e non trova applicazione l articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell inadempimento. art. 9 Per l esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguite, di cui all art. 5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell art. 31 della Legge Urbanistica e successive modificazioni ed integrazioni, a firma di Tecnici specializzati, per l esame e l approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare. I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi è riservato all esclusiva competenza dell Ufficio Comunale o di Tecnico all uopo delegato. Dopo l esito favorevole del collaudo il lottizzante potrà esigere il rilascio di un attestato da parte del Comune al fine dello svincolo della suddetta polizza. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a tre mesi. art. 10 In base alle previsioni del P.R.G. di cui in premessa, si dà atto che potranno essere richieste, nel periodo di validità di detto P.L., Permessi di Costruire per una cubatura non superiore a quella prevista dal Piano di Lottizzazione. Limitatamente ad ogni singola Z.T.O. (C1 o C2), sono consentite variazioni dell ubicazione degli edifici od accorpamento degli stessi e dei lotti nonché trasferimenti di volumetria tra i lotti. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però da assicurare sempre i servizi agli 6

8 edifici da costruire. La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. Il rilascio dei Permessi di Costruire relativi ai singoli lotti è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od all impegno di esecuzione delle stesse prima dell ultimazione degli edifici. art. 11 Gli impianti e tutti i servizi (strade residenziali, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di raccolta acque piovane, rete elettrica, rete telefonica e pubblica illuminazione) di cui all art. 5 del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà del Comune, dietro sua richiesta, quando se ne ravvisasse l opportunità per l esistenza di necessità di interesse collettivo a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d arte. Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo del lottizzante di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria. I lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti la lottizzazione, le quali sono indicate nelle rispettive tavole di P.L.. Le aree per urbanizzazione primaria previste dalla Convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest ultimo, comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo. Alla cessione delle aree di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente Convenzione, sulla base degli esatti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa, incluse le formalità di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà a carico del lottizzante. art. 12 Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considereranno, di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circonvicini, quando sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. L eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali o numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada stessa. 7

9 Le strade predette potranno, in casi speciali, essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune, sussistano particolari circostanze. Analogamente i condotti di fognatura, acqua, ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circonvicini, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano a favore dei proprietari dei condotti sopracitati. Il contributo dei nuovi utenti, sia per le opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, ed altri eventuali impianti, nel caso di mancato accordo fra le parti, sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti. art. 13 Qualora il lottizzante proceda ad alienazione delle aree lottizzate potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune. Sia nell ipotesi di alienazione dei singoli lotti sia nell ipotesi di alienazione dell intero comprensorio di lottizzazione, il lottizzante ed i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. art. 14 Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico. art. 15 Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del lottizzante che si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione. art. 16 Il lottizzante, se richiesto dal Comune, si impegna a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree che nel Piano di Lottizzazione allegato risultano indicate libere da edificazioni. 8

10 Caulonia, li. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE IL LOTTIZZANTE FILOCAMO FELICE MARIA. ALGARRADA CARMEN NAPOLITANO ILARIO NAPOLITANO TERESA NAPOLITANO ANTONIA. NAPOLITANO IRENE 9

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