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COMITATO REGIONALE SICILIA Atleta Greco Graziana Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Pallavolo Hobbit La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Fulvio Licari Avv. Danilo Daniele (Presidente estensore) (Componente) Avv. Eduardo Cammilleri (Componente relatore) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti presenti in occasione della seduta fissata per il 27 settembre 2011 per la discussione di merito PREMESSO CHE - con lettera raccomandata ar del 25 luglio 2011, ricevuta dal sodalizio il 6 agosto 2011, l atleta Greco Graziana ha chiesto, in via amichevole, alla ASD Pallavolo Hobbit lo scioglimento del vincolo, in ragione di addotti: 1) incompatibilità ambientale, 2) deterioramento dei rapporti con la società, 3) mancata sottoposizione alle visite mediche; - con lettera dell 11/08/2011, il sodalizio ha contestato le motivazioni poste a fondamento della richiesta, dichiarando di essere a disposizione della sig.ra Greco Graziana ( ), per capire le ragioni del di lei malcontento e verificare la possibilità di scioglimento del vincolo ;

- fallito il tentativo di addivenire ad un componimento bonario, l atleta ha proposto ricorso a questa Commissione in data 24 agosto 2011, regolarmente pervenuto in data 26 agosto 2011, finalizzato ad ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo, al quale resiste con controricorso ritualmente proposto (in data 5.9.2011) il sodalizio ASD Pallavolo Hobbit, contestando la fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente e opponendosi allo scioglimento del vincolo; ovvero, in subordine, ove fosse dichiarato sciolto, chiedendo, previa ascrizione di responsabilità all atleta circa il mancato accertamento sanitario prescritto, la liquidazione di un equo indennizzo, quantificato in 6.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; - all udienza del 27 Settembre 2011, per la ricorrente presenziava il sig. Sebastiano Caruso, giusta procura autenticata, mentre per il sodalizio era presente l avv. Danilo Biancolilla; - in seguito alla discussione nella quale entrambe le parti hanno sostenuto le proprie tesi, la Commissione si riservava di decidere; Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d appresso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso evidenzia profili di fondatezza e va pertanto accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue. In via preliminare deve essere rigettata l eccezione spiegata dall avv. Biancolilla, procuratore del sodalizio, in merito alla comparizione in giudizio del sig. Caruso in rappresentanza dell atleta.

Egli ha infatti prodotto regolare delega debitamente autenticata da pubblico ufficiale e per ciò tale da legittimare il potere di rappresentanza in udienza. Invero, mentre il ricorso introduttivo e l atto di costituzione, oltre a potere essere sottoscritti dall atleta (e, se minorenne, anche da chi esercita la potestà genitoriale), possono recare la sottoscrizione del solo difensore, se avvocato iscritto all albo, munito di regolare delega apposta a margine o in calce a tali atti, la comparizione in udienza soggiace ad altri principi, e segnatamente: a) se l atleta è presente può essere accompagnato da persone di fiducia (senza necessità della delega); b) la persona, invece, che dovesse rappresentare l atleta deve essere munita di delega scritta, o, se avvocato difensore, munito di procura alle liti sottoscritta ed autenticata dal professionista. Nel caso di specie il sig. Caruso si è limitato a rappresentare l atleta in occasione dell udienza e, pertanto, idonea allo scopo deve considerarsi la delega prodotta in atti. Circa i dedotti motivi afferenti rispettivamente gli asseriti incompatibilità ambientale e deterioramento dei rapporti con la Società, quanto acquisito agli atti non si ritiene sufficiente a farne propendere per la fondatezza. L allegazione non ha infatti trovato adeguato riscontro nella produzione documentale acquisita, tal ché la loro rappresentazione non possiede forza processuale atta ad emanciparsi dal rango di mera affermazione labiale.

Circa la dedotta mancata effettuazione della visita medica agonistica è appena il caso di ribadire che a mente dell art. 21, comma 2, RAT, il legale rappresentante dell associato è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). Questa Commissione ritiene non doversi discostare nel caso di specie dalla giurisprudenza venutasi a formare in materia, che ritiene dovere condividere pienamente; essa ribadisce come ricade,, unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati (CAT 28 gennaio 2011 Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3). In relazione alle circostanze concrete del caso non può tuttavia prescindersi talora da eventuali comprovate condotte antisportive degli atleti posti in essere al deliberato fine di sottrarsi alla visita medica prescritta. Perché possa essere assegnata rilevanza a simile eventualità è però necessario che vi siano elementi oggettivi tali da far ritenere essersi in concreto verificati, ciò che però non è nel caso di specie. Il sodalizio resistente non ha offerto prova convincente (anzi per il vero non ne ha offerto alcuna, nessuna valenza probatoria potendo essere assegnata alle dichiarazioni delle altre atlete versate in atti, potendo tutt al più tali dichiarazioni asseverare la personale situazione di ciascuna di esse) della circostanza che l atleta abbia eluso l obbligo di cui si tratta,

non avendo dato adeguata dimostrazione (per esempio attraverso la spedizione di una lettera raccomandata ar nella quale la si invitava a presentarsi a visita nel giorno e nell ora stabilita) di averla appunto formalmente convocata perché l incombente avesse luogo. Così il sodalizio, per liberarsi definitivamente dall onere di sottoporlo a visita medica, avrebbe dovuto formalmente convocarlo a visita indicandogli specificatamente data ed orario di essa (cfr. CAT 28 gennaio 2011 Leone / G.S.D Volley Team Pescara 3). Da tale onere non può dirsi essersi liberato il sodalizio resistente, che non ha offerto prova conducente in tal senso, tal ché fondata è la domanda di scioglimento del vincolo per giusta causa avanzata dall atleta ricorrente a motivo della mancata sottoposizione alla prescritta visita medica. Dagli atti è tuttavia emerso che la mancata sottoposizione a visita medica della ricorrente abbia riguardato anche stagioni agonistiche pregresse (cfr. pag. 3 del ricorso) e tale circostanza non sembra essere stata specificamente contestata dal sodalizio resistente, che nulla ha peraltro offerto a prova contraria. Sotto tale profilo non può non essere attribuita rilevanza al comportamento dell atleta che, pur nella consapevolezza della irregolarità del proprio tesseramento per gli anni precedenti ( ) nulla ha eccepito, di fatto, corroborando l inadempimento societario col proprio comportamento omissivo (cfr. CTA, 12.11.2010, Giunta / Pro Volley Team Modica 75).

Stante, pertanto, la (sia pure attenuata) responsabilità della ricorrente in relazione all aspetto considerato, và disposto a suo carico l onere di corrispondere in favore del sodalizio resistente una somma, a titolo di rimborso spese, che in quanto indirette e riconoscibili senza necessità di produzione documentale, in via equitativa si determina in 600,00. P.Q.M. Accoglie il ricorso in parte qua e dichiara sciolto il vincolo tra l atleta ricorrente e il sodalizio resistente, subordinandolo al pagamento della somma di 600,00 in favore di questi. Si trasmettano gli atti alla Procura Federale per verificare la ricorrenza di eventuali responsabilità disciplinari a carico del legale rappresentante pro tempore del sodalizio. Dispone l incameramento per intero della tassa versata dal sodalizio resistente e nella misura del 50% quello versato dalla ricorrente. Si autorizza l immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. Affissione albo 17 ottobre 2011 Avv. Fulvio Licari