e le Cadute dei pazienti in Ospedale P 16 - PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO CADUTA DEL PAZIENTE IN OSPEDALE Ministero della Salute Dipartimento della Programmazione e dell ordinamento del SSN, Direzione Generale della Programmazione Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie - Raccomandazione n.13, novembre 2011 Presupposto: è possibile comprimere il rischio di caduta del paziente Ogni Struttura Sanitaria deve predisporre e attuare una procedura di gestione del rischio di caduta: identificazione dei fattori di rischio (paziente e ambiente) definizione di misure di prevenzione http://intranet.sanmatteo.org/site/home/sistema-qualita/documenti-aziendali- --procedure-io-e-moduli/articolo1000933.html implementazione di un sistema informativo per la segnalazione delle cadute e per la restituzione dei dati agli operatori sanitari attivazione di interventi formativi/informativi per operatori, pazienti e familiari e le Cadute dei pazienti in Ospedale Decreto Direzione Generale Sanità n. 7295 del 22/07/2010 approva le Linee di indirizzo e requisiti minimi regionali per l implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente degente in ospedale o in RSA Obiettivo: rendere omogeneo e sistematico a livello del SSR l approccio metodologico al problema della gestione del rischio di caduta nel paziente ricoverato Istituzione del GAD Cadute Definizione procedura operativa, con specifici requisiti minimi Attuazione di un flusso informativo (obbligatorio) segnalazioni di caduta (Data Base Regionale Cadute) Gruppo Aziendale Dedicato (GAD) alle Cadute Istituito con atto formale della Direzione Strategica (Determina del Direttore Generale n. 2/1150 del 28 ottobre 2010) Gruppo operativo multidisciplinare: - SITRA - Direzione Medica - Ingegneria Clinica - Prevenzione e Protezione - Ufficio Tecnico - Qualità e Risk Management Responsabilità della definizione e attuazione delle strategie per la prevenzione e la gestione delle cadute - Redazione della procedura aziendale e sua periodica revisione, in recepimento delle raccomandazioni ministeriali e regionali - Raccolta, analisi e diffusione dei dati sulle cadute, attraverso report semestrali - Attività formativa per sensibilizzare il personale - Redazione di materiale educativo per il paziente e i familiari 1
Elementi di riflessione PROFILO DELL INFERMIERE DECRETO 14 settembre 1994, n. 739 Art. 1 E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d. ( ); e. ( ); f. per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; Norme in ambito civile Sentenze in ambito civile Art. 2232. Esecuzione dell'opera. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave La frattura del paziente dovuta a caduta in ospedale o casa di riposo comporta una responsabilità civile della struttura per responsabilità colposa degli addetti all'assistenza, secondo la sentenza n. 8946/1995 del Tribunale di Milano, sezione I Civile e la sentenza del Tribunale Civile di Monza del 22 ottobre 2001. Secondo tali sentenze, nonchè secondo la corrente dottrina, poiché il rapporto che lega il paziente all istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale (contratto di spedalità), l istituzione assume un obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell operazione negoziale. L istituzione si trova quindi vincolata da un preciso obbligo "accessorio" di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio "di protezione", sia che invece debba essere rinvenuta nell obbligo generale di buona fede, inteso in senso "integrativo" del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuali, sicché è alla disciplina dell obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell inadempimento (art. 1218 c.c.). 2
Dispositivo dell'art. 1218 Codice Civile Fonti Codice Civile LIBRO QUARTO Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica Art. 1.1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate nelle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza. LA CONTENZIONE E LE SPONDINE AL LETTO 3
Codice Deontologico dell infermiere 10 gennaio 2009 Articolo 30 L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali. 2. Requisiti di contenuto 4
4. Articolazione della cartella 5. Documentazione di altri professionisti sanitari 5. Documentazione di altri professionisti sanitari 5
Decreto Direzione Generale Sanità n. 7295 del 22/07/2010 approva le: Linee di indirizzo e requisiti minimi regionali per l implementazione di un sistema per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente degente in ospedale o in RSA La determinazione del rischio di caduta in ospedale (ACCERTAMENTO) 4.2.2 Le strategie di prevenzione multifattoriale: Le strategie di prevenzione multifattoriale prevedono: -Inquadramento dei fattori di rischio; ( ) Individuazione dei fattori di rischio intrinseci Per definire i rischi intriseci di caduta (legati all assistito) occorre effettuare la valutazione dei fattori correlati al paziente: età, patologie, deficit fisici e cognitivi, anomalie comportamentali ( ). Gli strumenti a disposizione sono i seguenti: 1. Strumenti di screening; 2. Strumenti di valutazione Funzionale; 3. Valutazione medica completa. 1. Strumenti di screening Gli strumenti di screening di uso infermieristico ( ) servono per inquadramento del rischio di caduta a livello di ospedale ( ) generalmente si utilizzano strumenti di valutazione infermieristica, quali le scale (Morse, Conley ) Scala di valutazione in uso Utilizzo di una nuova scala di determinazione del rischio Diversi fattori di rischio intrinseci da indagare Non è uno strumento validato non si è in grado di stabilire quindi l efficacia o meglio la sensibilità e la specificità dello strumento Scala di Conley Progettata per la valutazione del rischio di caduta negli utenti con un età superiore ai 50 anni, ricoverati in reparti per acuti, medici o chirurgici. La scala è stata messa a punto, negli USA, durante uno studio condotto negli anni 90 all interno di Unità operative di degenza medico-chirurgiche 6
Scala di Conley Nuovo strumento di valutazione E applicata come strumento di screening per la valutazione del rischio di caduta nell anziano confrontando le condizioni generali della persona con quelle precedenti la malattia e definendo alcuni ambiti di rischio. 1) Movimento; 2) Capacità di controllo; 3) Percezione del pericolo; 4) Continenza; 5) Compromissione dell equilibrio. 2 a= gestione interventi preventivi 2 b= valutazione con scala di Conley 1 Scala di Conley Risultato atteso Considerando il valore 2 come punteggio cut-off, ossia il punteggio soglia di rischio, la scala di Conley nello studio originale, ha dimostrato di avere una sensibilità del 71%(percentuale dei veri positivi, ossia coloro ritenuti a rischio ed effettivamente caduti) ed una specificità del 59% (percentuali di veri negativi, ossia coloro non ritenuti a rischio ed effettivamente non caduti). Gli autori dello studio hanno ipotizzato maggiori livelli di sensibilità e specificità qualora la scala venga compilata quotidianamente, poiché in questo caso è possibile valutare le modifiche delle condizioni della persona ricoverata, che spesso va incontro a deterioramento a seguito del sopraggiungere di fenomeni come il disorientamento e l ipomobilizzazione. RISULTATO ATTESO: attraverso l educazione sanitaria dell assistito e dei suoi familiari, ridurre il rischio di caduta del paziente in ospedale. 7
Pianificazione e gestione degli interventi assistenziali Alcune problematiche evidenziate nell uso dell attuale strumento Aspetti non contestualizzabili all interno di un processo assistenziale (es. in caso di pavimento bagnato si è verificata la presenza di cartello di pericolo); Non considera il grado di dipendenza dell assistito (es. Educato il paziente e/o i familiari a richiedere l ausilio del personale durante la deambulazione); Interventi non sempre tracciabili (es. posizionata una spondina di ausilio se richiesta o concordata con il paziente); Interventi non sempre collocabili nel tempo (es. evitata, quando possibile, la terapia infusionale durante le ore notturne) Nuovo strumento per la gestione degli interventi assistenziali Nuovo strumento per la gestione degli interventi assistenziali 8
Temi e vantaggi del nuovo strumento di gestione Criticità Le fasi del processo assistenziale sono tracciate; È considerata la reale condizione di salute dell assistito ed è possibile individuare interventi personalizzati anche se solo al momento del ricovero; La Scheda presumibilmente richiederà un minor tempo di compilazione ed affronta le responsabilità infermieristiche; La collaborazione del personale di supporto è tracciata; Affronta la questione spondine ; Gli aspetti di assistenza indiretta sono esclusi dalla documentazione sanitaria ma rimangono all interno della procedura aziendale; 1) Livelli di sensibilità e specificità della scala non elevati rispetto scale che valutano altre tipologie di rischio; 2) Inclusione degli assistiti con età superiore ai 75 anni nelle persone a rischio di caduta e quindi nella necessità di affrontare con l assistito tutti gli aspetti preventivi; 3) Necessità di rivalutazione negli assistiti post operati; 4) Timore di eventuali ripercussioni medico legali; 9